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Decisione

80.2017.37

Condono: presupposti, stato di bisogno, mancata costituzione di riserve per imposte, redditi ampiamente sufficienti, vendita di gioielli

16 luglio 2018Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

A. La signora RI 1,

nata nel 1972, a seguito di problemi di salute aveva interrotto nel 2011 la sua

attività lavorativa presso un istituto bancario.

In data 16 luglio 2015, la

contribuente inoltrava all’Ufficio esazione e condoni (qui di seguito: UEC) una

domanda di condono per le imposte IFD, IC e ICom 2012, 2013 (domanda successivamente

estesa anche al periodo fiscale 2014). Tale richiesta è stata pure completata in

seguito dal suo rappresentante,RA 1, con lettera del 27 novembre 2015, in cui

chiedeva nel frattempo pure la sospensione dei pagamenti dei conguagli per l’IC

e l’IFD 2012-2013 e della procedura esecutiva di cui al PE nr. 2114389 per

l’IFD 2012 (del 16 novembre 2015 e notificato il 2 dicembre 2015), argomentando

che per quanto attiene l’ICom 2012-2013, il comune di Chiasso aveva accolto la

sua richiesta di sospensione dei pagamenti.

In particolare, la signora

RI 1 motivava la richiesta di condono con il fatto che percepiva unicamente la

rendita AI di CHF 2'350.— mensili e che dal 1° novembre 2014 la sua situazione

economica-finanziaria era notevolmente cambiata, in quanto la Fondazione di

previdenza professionale aveva sospeso il versamento della rendita LPP e,

parallelamente, l’ufficio dell’assicurazione invalidità aveva avviato una

procedura di riesame, con richiesta di una nuova perizia pluridisciplinare.

B. Con decisioni del 24

novembre 2016, l’UEC respingeva la domanda di condono per l’IFD, IC e ICom

2012-2014.

L’UEC constatava segnatamente

che, al di là della procedura

pendente

nei confronti dell’__________ (previdenza professionale) davanti al Tribunale

cantonale delle assicurazioni per l’eventuale ripristino delle prestazioni del

2° pilastro (sospese dal mese di novembre 2014), i redditi percepiti nel

periodo oggetto della domanda di condono permettevano alla contribuente di “far

fronte al commisurato carico d’imposta”; da qui, il rifiuto di concedere il

condono e il rinvio all’UEC (per l’IC e l’IFD) e al Comune di __________ (per

l’ICom) per l’eventuale richiesta di differimento dei termini per il pagamento

delle imposte.

C. Con reclamo del 21

dicembre 2016, la signora RI 1, per il tramite del suo patrocinatore, contestava

la decisione di rifiuto del condono da parte dell’UEC, riportando in grandi

linee le medesime argomentazioni della domanda di condono e sottolineando in

particolar modo la tempistica (ovvero quando le sue entrate mensili erano

diminuite) con cui le erano state intimate le notifiche di tassazione per i periodi

fiscali oggetto della domanda di condono.

D. Con due decisioni

separate del 10 gennaio 2017, l’UEC respingeva la domanda inoltrata dalla

contribuente intesa a ottenere il condono per l’IC e l’ICom 2012-2014,

rispettivamente per l’IFD 2012-2014, motivando che “la contribuente negli anni

per i quali chiede il condono ha avuto redditi importanti che non giustificano

il mancato pagamento. Secondo le decisioni di tassazione, che confermano i dati

dichiarati dalla contribuente, gli stessi erano costituiti da indennità

malattia, e rendite del I e II pilastro […]”.

L’UEC precisava

inoltre che la media dei redditi mensili conseguiti dalla contribuente

ammontava a CHF 9'725.-- nel 2012, CHF 9'252.-- nel 2013 e CHF 8'020.-- nel

2014 e che la stessa aveva dichiarato di aver venduto (per far fronte “ai

bisogni di prima necessità”; reclamo del 21.12.2016, p. 2) dei gioielli di sua

proprietà per un valore di CHF 49'000. --.

Ora, nonostante la disponibilità

mensile su cui poteva contare (CHF 6'540.-- nel 2012, CHF 6'067.-- nel 2013 e CHF

4'835.-- nel 2014), la signora RI 1 non aveva pagato le richieste di acconto regolarmente

intimatele. Di conseguenza, secondo l’UEC “condonare le imposte di fronte a

redditi così importanti sarebbe contrario alle disposizioni dell’art. 167a,

cpv. b e c LIFD […]”.

Rinviando infine all’art.

167a lit. d. LIFD, l’UEC riteneva che la contribuente “si è spossessata di

redditi importanti e di sostanza che permettevano il pagamento del commisurato

debito fiscale, in sintonia delle disposizioni in materia di condono”; motivo

per cui la domanda di condono non ha potuto essere accolta.

E.

Il 10 febbraio 2017, la contribuente impugna con ricorso a questa

Camera le decisioni su reclamo del 10 gennaio 2017 dell’UEC, ribadendo che “dal

mese di novembre 2014, l’unica entrata mensile (AI) percepita dalla signora __________

è pari a CHF 2'350.--, che risultano appena sufficienti a pagare l’affitto di

complessivi ca. CHF 1'350.-- mensili, il premio della cassa malati pari a CHF

385.-- mensili oltre a CHF 100.-- mensili per le spese da malattia, per un

totale di CHF 1'835.-- mensili”. La ricorrente sottolinea inoltre che “le

decisioni di tassazione 2013 e 2014 sono state emanate unicamente in data

31.12.2015, periodo durante il quale alla signora era già stata interrotta la

rendita mensile complessiva di CHF 9'725.--, percependo unicamente CHF 2'350.—”;

di conseguenza, la stessa “già in data 01.11.2014 non sarebbe più stata in

grado di sostenere gli oneri fiscali riferiti al periodo 2013-2014” e la

situazione venutasi a creare (ovvero la sospensione del versamento della

rendita del 2° pilastro dal 1° novembre 2014) è stata “tale da rivoluzionare in

negativo la situazione economica della ricorrente”. Con il ricorso, la

ricorrente solleva pure l’errato rinvio, nel caso concreto, da parte

dell’autorità fiscale, all’art. 167a lit. d LIFD e produce diversi documenti, fra

i quali risulta il PE n. 2122869 (del 1° dicembre 2015 e notificato il 2 dicembre

2015) per l’IC 2012.

F. Con

osservazioni del 15 febbraio 2017, l’UEC si riconferma nelle proprie precedenti

motivazioni, “non ravvisando nel ricorso ulteriori fatti nuovi precedentemente

non considerati tali da potere introdurre nuove valutazioni e modificare il nostro

precedente apprezzamento”.

Dal canto suo, con

osservazioni del 22 febbraio 2017, il PI 2 chiede per contro di accogliere

integralmente il ricorso inoltrato dalla signora RI 1, rinviando al preavviso

del 25 ottobre 2016 e precisando che “dal 2011, l’interessata ha avuto seri

problemi di salute, che non le hanno più consentito di lavorare, ma la stessa

ha continuato a versare il saldo delle imposte ratealmente. Indi è subentrata

l’indennità per perdita di guadagno in caso di malattia. E come ben documentato

nel ricorso, l’interessata non è più stata materialmente in grado di provvedere

al versamento delle imposte a causa di queste circostanze e non per negligenza

o colpa che le possa essere attribuita per il disagio finanziario in cui si

batte”.

Diritto

1. 1.1.

A partire dall’1.1.2016 è

entrata in vigore la nuova Legge federale sul condono dell’imposta (RU 2015 9).

Lo scopo principale di questa legge è la delega integrale della competenza ai

cantoni di giudicare le domande di condono in materia d’imposta federale diretta.

Con questa nuova legge

federale, i cantoni sono gli unici responsabili per l’esame di (tutte) le

domande di condono concernenti l’imposta federale diretta, sono state

modificate alcune disposizioni dell’Ordinanza sul condono d’imposta (RS

642.121) e sono state inserite nella Legge sull’imposta federale diretta (LIFD,

RS 642.11) delle disposizioni che prima si trovavano nell’ordinanza (per esempio:

alcuni motivi di diniego del condono elencati nel nuovo art. 167a LIFD, i diritti

e gli obblighi procedurali del richiedente previsti all’art. 167d LIFD; Vorpe, Novità legislative nel campo del

diritto tributario, RtiD II-2015, p. 515 ss.).

1.2.

Nel caso concreto, la decisione

nell’ambito della richiesta di condono per l’IFD, l’IC e l’ICom 2012-2014 è

stata emanata dall’autorità cantonale competente per il condono il 24 novembre

2016. Di conseguenza, alla procedura di condono in oggetto si applica il nuovo

diritto (art. 205e cpv. 2 LIFD e per analogia anche in materia di imposte

cantonali e comunali, secondo l’art. 22 cpv. 2 del Regolamento della legge

tributaria del 18 ottobre 1994 [RLT; RL 10.2.1.1.1], nella versione in vigore

dall’1.1.2016).

1.3.

L’autorità competente a

statuire sulle domande di condono in materia d’imposte cantonali (art. 22 cpv.

1 RLT) e d’imposte federali dirette (cfr. art. 167b LIFD e art. 8 cpv. 1

dell’Ordinanza federale concernente l’esame delle domande di condono

dell’imposta federale diretta, RS 642.121; art. 4 cpv. 5 del Regolamento di

applicazione della Legge federale sull’imposta federale diretta, RL 10.2.5.1) è

l’Ufficio esazione e condoni.

Dal 1° gennaio 2009, in virtù della nuova garanzia della via giudiziaria prevista dall’art. 29a Cost. fed., le

decisioni dell’UEC sono impugnabili dinanzi a questa Camera (art. 246 cpv. 3 LT

e 5a del Regolamento di applicazione della Legge federale sull’imposta federale

diretta, rispettivamente art. 167g LIFD).

1.4.

Gli importi non ancora

corrisposti per i quali è chiesto il condono devono fondarsi su decisioni di

tassazione passate in giudicato (art. 7 cpv. 1 dell’Ordinanza federale). Inoltre,

secondo l’art. 167 cpv. 4 LIFD, la domanda di condono dev’essere presentata

alla competente autorità prima della notificazione del precetto esecutivo.

Considerandi

2.

2.1.

Secondo l’art. 246 LT, di

uguale tenore dell’art. 167 LIFD, al contribuente caduto nel bisogno, per il

quale il pagamento dell’imposta, dell’interesse o della multa per

contravvenzione tornerebbe oltremodo gravoso, gli importi dovuti possono essere

interamente o parzialmente condonati.

Il condono è la definitiva

rinuncia dello Stato a percepire un tributo secondo il diritto vigente (Beusch, Der Untergang der Steuerforderung,

Zurigo 2012, p. 188). Le ragioni di una simile rinuncia – che provoca

l’estinzione di un credito fiscale spettante alla collettività pubblica – vanno

essenzialmente ricercate nella “persona” del debitore, segnatamente nelle sue

difficili condizioni personali e/o economiche, di cui non si è necessariamente

tenuto conto nella procedura di tassazione. I motivi ultimi che reggono

l’istituto del condono possono essere considerati di natura umanitaria,

socio-politica oppure finanziaria. In definitiva, esso viene concesso perché si

ritiene che l’esistenza economica di un contribuente debba essere per quanto

possibile preservata (decisione TAF n. A-2250/2007 dell’11 marzo 2009).

2.2

Il condono non va tuttavia

confuso con un cosiddetto “atto di grazia” al di sopra della legge. Al fine di

garantire la parità di trattamento, secondo l’art. 8 Cost. fed., esso deve anzi

rimanere l’eccezione ed essere accordato solo in presenza di precisi presupposti

(Beusch, op. cit., n. 6 ad art.

167.

LIFD, p. 603; Filippini/ Mondada,

Il condono fiscale nelle imposte dirette: un “diritto” giustiziabile alla luce

dell’art. 29a della Costituzione federale, in: RtiD I-2008, p. 468).

In base al testo degli

art. 246 LT e 167 LIFD, ne occorrono due cumulativi:

·

l’esistenza di una situazione di bisogno

·

e conseguenze oltremodo gravose dovute al pagamento del debito

fiscale.

Tali

concetti sono precisati dall’Ordinanza federale (RS 642.121), cui rinvia anche

l’art. 22 cpv. 2 del Regolamento della Legge tributaria ticinese (RLT).

3.

3.1.

3.1.1

Come già ricordato, secondo

l’art. 246 cpv. 1 LT, su domanda del contribuente caduto nel bisogno, per il

quale il pagamento dell’imposta, dell’interesse o della multa per

contravvenzione tornerebbe oltremodo gravoso, gli importi da egli dovuti

possono essere in tutto o in parte condonati; ciò poiché appunto il condono

dell’imposta ha lo scopo di contribuire al risanamento duraturo della

situazione economica del contribuente e deve profittare al contribuente stesso

e non ai suoi creditori.

3.1.2

L’art.

2.

cpv. 1 dell’Ordinanza sul condono dell’imposta stabilisce in quali casi si

possa considerare che una persona fisica sia caduta nel bisogno (art. 167 cpv.

1.

LIFD) e meglio:

·

quando le sue risorse finanziarie non bastano a garantire il

minimo esistenziale secondo il diritto in materia di esecuzione e fallimento

(lit. a);

·

o quando l’intero importo dovuto è

sproporzionato rispetto alla sua capacità finanziaria (lit. b).

Secondo il capoverso 2

dell’art. 2 dell’Ordinanza, esiste una situazione di bisogno quando l’intero

importo dovuto dal contribuente è sproporzionato rispetto alla sua capacità

finanziaria e, per le persone fisiche, si ha sproporzione segnatamente quando

il debito fiscale, nonostante la riduzione del tenore di vita al minimo

d’esistenza, non può essere estinto completamente entro un termine ragionevole,

cioè quando il pagamento dell’imposta – a meno di privazioni eccessive da parte

del contribuente – non sia possibile (Curchod,

in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi fédérale sur l’impôt fédéral

direct, 2a ediz., Basilea 2017, ad art. 167 LIFD, p. 1912-1913).

3.2

All’art. 3 dell’Ordinanza sul

condono dell’imposta sono indicate le cause di bisogno per le persone fisiche (la

lista non è esaustiva).

In particolare, vengono

considerate come cause che possono condurre una persona fisica a una situazione

di bisogno (art. 3 cpv. 1 dell’Ordinanza):

·

un peggioramento essenziale e persistente della sua situazione

economica a contare dal periodo fiscale oggetto della domanda di condono dovuto

a: oneri straordinari per il mantenimento della famiglia od obblighi di mantenimento

(art. 3 cpv. 1 lit. a cifra 1);

·

costi elevati a seguito di malattia, infortunio o cura non sopportati

da terzi (art. 3 cpv. 1 lit. a cifra 2);

·

un lungo periodo di disoccupazione (art. 3 cpv. 1 lit. a cifra

3).

·

un forte indebitamento dovuto a spese straordinarie che sono in

relazione con la situazione personale e delle quali la persona non è

responsabile (art. 3 cpv. 1 lit. b).

3.3

Il capoverso 2 dell’art. 3

dell’Ordinanza precisa che, se la situazione di bisogno è imputabile ad altre

cause, l’autorità di condono non può rinunciare alle legittime pretese della

Confederazione a vantaggio di altri creditori. Se altri creditori rinunciano

totalmente o parzialmente ai loro crediti, può essere accordato un condono

nella stessa proporzione percentuale, sempre che questo contribuisca al risanamento

duraturo della situazione economica della persona (art. 167 cpv. 2 LIFD).

In particolare, sono

considerate altre cause le fideiussioni (lit. a), gli elevati pegni immobiliari

(lit. b), i debiti del piccolo credito dovuti a un tenore di vita elevato (lit.

c) e considerevoli perdite commerciali o di capitale per le persone esercitanti

un’attività lucrativa indipendente, se ciò mette in pericolo l’esistenza economica

della persona e i posti di lavoro (lit. d)

Secondo il capoverso 3

dell’art. 3 dell’Ordinanza, nemmeno le perdite di reddito e le spese che sono

già state prese in considerazione all’atto della tassazione o del calcolo

dell’imposta non sono riconosciute come cause.

3.4

3.4.1

Per quanto attiene i

motivi di diniego del condono, essi sono stabiliti all’art. 167a LIFD.

Segnatamente, il condono

dell’imposta può essere negato in tutto o in parte se il contribuente:

a. ha violato

gravemente o reiteratamente i suoi obblighi nella procedura di tassazione

rendendo in tal modo impossibile la valutazione della sua situazione finanziaria

nel periodo fiscale in questione;

b. a partire dal

periodo fiscale cui si riferisce la domanda di condono non ha costituito

riserve nonostante ne avesse i mezzi;

c. alla scadenza

del credito fiscale non ha eseguito pagamenti nonostante ne avesse i mezzi;

d. ha causato la

propria incapacità contributiva rinunciando volontariamente, senza motivi

importanti, a redditi o beni, conducendo un tenore di vita eccessivo o tenendo

un analogo comportamento imprudente o gravemente negligente;

e. durante il periodo

oggetto della valutazione ha privilegiato altri creditori.

3.4.2

In questi ultimi anni, si

è sviluppata una prassi in questo settore che potrebbe essere riassunta con la

nozione di «meritevole di condono» (cfr. sentenza TF 2D_54/2011 del 16.2.2012

consid. 3.4.).

Con l’enumerazione non

esaustiva di comportamenti che rendono il contribuente immeritevole del condono

dell’imposta, questa prassi è sancita a livello di legge. Affinché il condono

sia concesso, il richiedente deve quindi esporre la sua situazione economica

presente e passata e dimostrare di non avere tenuto comportamenti contrari

all’interesse generale (Messaggio concernente la legge sul condono

dell’imposta, nr. 13.087 del 23.10.2013, p. 7252-7253).

3.5

Quando, nonostante la riduzione

del tenore di vita al minimo d’esistenza, il debito fiscale non può essere

completamente estinto entro un termine ragionevole, non è soltanto adempiuta la

condizione del bisogno, ma anche quella del grave rigore (Beusch, op. cit., n. 18 ad art. 167

LIFD, p. 608; Richner/Frei/ Kaufmann/

Meuter, Handkommentar zum DBG, 3ª ediz., Zurigo 2009, n. 20 ad art. 167

LIFD, p. 1664). Le due condizioni non possono essere definite separatamente

l’una dall’altra, sovrapponendosi in larga misura. A differenza della

situazione di bisogno, la seconda condizione del grave rigore non si sofferma

tuttavia sulla sola situazione economica del debitore, ma prende

in considerazione anche altre circostanze, e, in particolare, ragioni di equità

(decisione TAF n. A-7824/2008 del 15 novembre 2010).

Conseguenze oltremodo

gravose possono risultare, per esempio, dal continuo e costante deterioramento

della situazione economica del contribuente oppure dalle stesse cause che conducono

ad una situazione di bisogno: un lungo

periodo di disoccupazione, elevati oneri familiari, una prolungata malattia

oppure ancora un grave incidente (decisioni TAF n. A-32324/2011 del 23

aprile 2012, n. A-6866/2008 del 2 marzo 2011, n. A-6466/2008 del 1° giugno 2010).

3.6

Secondo l’art. 10 dell’Ordinanza

(RS 642.121) l’autorità di condono decide in merito alla domanda di condono

tenendo conto di tutti i fatti essenziali necessari alla valutazione delle

condizioni e dei motivi di diniego, in particolare:

a. dell’intera

situazione economica del richiedente al momento della decisione;

b. dell’evoluzione

a partire dal periodo fiscale a cui si riferisce la domanda;

c. delle

prospettive economiche del richiedente;

d. delle misure

adottate dal richiedente finalizzate al miglioramento della sua capacità

economica.

4.

4.1.

L’UEC, nel caso di

specie, ha ritenuto, contrariamente alla ricorrente, che la stessa non fosse

caduta in una situazione di bisogno ai sensi dell’art. 246 LT/167 LIFD nei

periodi fiscali per cui ha chiesto il condono.

La situazione economica della

signora RI 1, per sua stessa ammissione, si è oggettivamente aggravata semmai solo

a partire dal mese di novembre 2014.

Come già rilevato

dall’UEC, la media dei redditi mensili conseguiti dalla contribuente ammontava

a CHF 9'725.-- nel 2012, CHF 9'252.-- nel 2013 e CHF 8'020.-- nel 2014 e

quest’ultima aveva inoltre dichiarato di aver venduto dei gioielli di sua

proprietà per un valore di CHF 49'000.--.

Tenuto quindi conto dei

redditi mensili conseguiti tra il 2012 e il 2014, della vendita dei gioielli,

dell’eventuale possibilità di percepire retroattivamente anche solo parzialmente

dei capitali a titolo di prestazioni assicurative e della concreta disponibilità

residua mensile dal 2012 al 2014, la ricorrente avrebbe potuto accantonare un

certo importo per far fronte al pagamento delle imposte.

4.2

Nella fattispecie,

comunque sia, non è neppure adempiuta la seconda condizione del grave rigore,

per quanto attiene al pagamento del debito fiscale.

Come correttamente

evidenziato dall’autorità fiscale, la ricorrente, oltre ai redditi percepiti

(anche precedentemente ai periodi in oggetto, 2012-2014), ha inoltre beneficiato

di importanti capitali a seguito della vendita di gioielli (di sua proprietà

per un importo di CHF 49’000.--), che le avrebbero senz’altro permesso di

saldare le imposte degli anni 2012-2014.

4.3

A partire dal mese di

novembre 2014, la ricorrente ha dichiarato di percepire unicamente la rendita

mensile AI di CHF 2'350.--; importo che non le permette nemmeno di far fronte

alle sue spese correnti mensili.

Ora, se, di principio, i

motivi che conducono un contribuente all’indigenza non sono rilevanti (art. 2

cpv. 2 dell’Ordinanza federale), nel caso in esame occorre comunque pure

considerare un eventuale versamento retroattivo di prestazioni assicurative.

Inoltre, si ribadisce che,

tenuto conto dei redditi conseguiti tra il 2012 e il 2014 e della vendita dei

gioielli, rimaneva comunque a disposizione della ricorrente un cospicuo importo

con cui liquidare i debiti d’imposta oggetto della domanda di condono e costituire

le necessarie riserve per il pagamento delle imposte future.

4.4

Conformemente agli

obblighi procedurali di cui all’art. 167d LIFD, spetta inoltre al richiedente informare

in modo esaustivo l’autorità di condono sulla propria situazione economica.

Nel caso concreto, la

ricorrente non ha però addotto argomentazioni a prova del contrario di quanto

invece rilevato dall’UEC, né tanto meno ha fornito spiegazioni, segnatamente

per quanto attiene il mancato accantonamento per il pagamento dei debiti

d’imposta (pur essendo cosciente del fatto che avrebbe dovuto far fronte al

pagamento sulla base dei redditi effettivamente percepiti) o l’adempimento di almeno

una delle cause giustificanti il suo stato di bisogno.

5.

5.1.

Di conseguenza, preso atto

degli importanti redditi percepiti nei periodi fiscali 2012-2014 (e in

precedenza), del cospicuo capitale conseguito dalla vendita dei gioielli (che

possedeva per un valore di CHF 49'100.--) e dell’eventualità di un versamento

retroattivo da parte delle assicurazioni sociali, era quindi più che legittimo aspettarsi

dalla ricorrente che provvedesse non soltanto a liquidare le imposte per gli

anni 2012-2014, ma anche a costituire adeguati accantonamenti per le imposte

future.

Dispositivo

Per questi motivi, si

giustifica la conferma del diniego del condono ai sensi dell’art. 167a LIFD.

Come più volte affermato

da questa Camera (cfr., per esempio, CDT 80.2012.51 del 28 febbraio 2013; cfr.

anche decisione della Commissione di ricorso in materia di imposte del Canton

Berna del 15 dicembre 2009, in: RKE BE 2009/165), non va infatti dimenticato

che sono considerati meritevoli di condono unicamente i contribuenti che

dimostrano di avere costituito le necessarie riserve per il pagamento delle imposte

future, a dipendenza della loro capacità contributiva del momento.

5.2.

Senza con questo evidentemente voler sottovalutare

e sminuire la difficile situazione della contribuente (dovuta soprattutto al

suo stato di salute), la mancata costituzione dei necessari accantonamenti per

il pagamento delle imposte in discussione sembra piuttosto da collegare alle sue

difficoltà nell’amministrare il proprio patrimonio, adeguando segnatamente il

proprio tenore di vita. Decidere diversamente nel caso concreto,

significherebbe dunque premiare i contribuenti che non dimostrano la necessaria

volontà di privarsi di fonti di reddito o elementi della loro sostanza,

a discapito di tutti quei cittadini che riducono invece effettivamente

il proprio tenore di vita al minimo d’esistenza allo scopo di estinguere i loro

debiti fiscali.

5.3.

È chiaro che per la

ricorrente resta tutt’ora impregiudicata la facoltà di chiedere (come del resto

ha già fatto in precedenza) delle facilitazioni di pagamento, conformemente

all’art. 245 LT.

6. In sintesi, come

correttamente rilevato dall’UEC, non si può dunque ritenere che la signora RI 1

sia una persona fisica caduta nel bisogno ai sensi dell’art. 167 cpv. 1 LIFD.

Difatti, gestendo altrimenti le proprie risorse finanziarie, la ricorrente

avrebbe potuto far fronte, anche con pagamenti dilazionati, all’intero debito

d’imposta per i periodi 2012-2014.

Va infine rilevato, a

titolo abbondanziale, che anche se si volesse ritenere la signora RI 1 una persona

fisica caduta nel bisogno, nondimeno troverebbero applicazione al caso concreto

l’art. 167a lit. b LIFD, secondo cui il condono dell’imposta può essere negato

in tutto o in parte se il contribuente a partire dal periodo fiscale cui si

riferisce la domanda di condono non ha costituito riserve nonostante ne avesse

i mezzi, e anche l’art. 167a lit. d LIFD, secondo cui il condono dell’imposta

può essere negato se il contribuente ha causato la propria incapacità

contributiva rinunciando volontariamente, senza motivi importanti, a redditi o

beni, conducendo un tenore di vita eccessivo o tenendo un analogo comportamento

imprudente o gravemente negligente (cfr. anche art. 3 cpv. 2 dell’Ordinanza

concernente l’esame delle domande di condono dell’imposta federale diretta).

7. Visti

i motivi sopra esposti, il ricorso dev’essere respinto. La tassa di giustizia e

le spese processuali sono comunque ridotte per tener conto dell’attuale

situazione finanziaria della ricorrente e per agevolarla nel pagamento dei

debiti d’imposta.

8. Con la Legge

federale concernente la nuova disciplina del condono d’imposta è stata

parimenti aperta la via del ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale

(prima dell’1.1.2016 era aperta unicamente la via del ricorso sussidiario in

materia costituzionale). Tuttavia, secondo l’art. 83 lit. m LTF il

ricorso in materia di diritto pubblico è ammissibile unicamente contro le

decisioni in ambito del condono dell’imposta federale diretta o dell’imposta

cantonale o comunale sul reddito e sull’utile se concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale o se si tratta, per altri motivi, di un caso

particolarmente importante (in merito si veda anche Vorpe, op. cit., p. 518 ss. e per la nozione di “caso

particolarmente importante” p. 521 ed anche il Messaggio concernente la legge

sul condono dell’imposta, p. 7248). Resta impregiudicato il ricorso sussidiario

in materia costituzionale secondo gli artt. 113 ss. LTF.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di CHF 200.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi CHF 80.–

per un totale di CHF

280.–

sono a carico della

ricorrente.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto Copia per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: