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Decisione

80.2017.38

Condono: presupposti, disponibilità mensile superiore al minimo vitale, non inclusione delle spese per gli studi universitari dei figli

12 luglio 2017Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1, nato il

14.1.1956, di professione falegname presso la __________ (di cui è proprietario

ed anche amministratore unico) è coniugato con __________. Il 15.5.2016 presentava

all’Ufficio esazione e condoni (di seguito UEC) una richiesta di condono in

relazione all’imposta di donazione di fr. 18'232.50 (decisione nr. __________, che

trae origine dalla remissione di un debito di fr. 80'000.-) poiché dal 2014 la

sua situazione finanziaria era notevolmente cambiata, a causa di un intervento

alla spalla destra. Da tale momento in poi, egli indicava di aver lavorato in

misura ridotta (al 50%) e di aver beneficiato d’indennità per perdita di

guadagno. Indicava che la __________ dal 2012 al 2014 aveva subito una perdita

di fr. 84'922.-. Per poter sostenere la sua attività, egli aveva dovuto

aumentare l’ipoteca sulla propria abitazione.

Nella richiesta di condono

indicava di avere a carico i figli __________ (21.2.2001) e __________ (1.9.1992),

di percepire un reddito dal lavoro di fr. 39'000.- annui e di fr. 31'200.-

quali altre prestazioni (indennità per perdita di guadagno). Indicava di avere

immobili in Svizzera nei Comuni di __________ e __________ per un valore di stima

complessivi fr. 367'162.-, di avere aspettative ereditarie dall’__________ per

circa fr. 250'000.-. Dichiarava di avere debiti ipotecari per fr. 800'000.-.

Le spese ricorrenti

mensili venivano così quantificate: fr. 1'250.- per spese di manutenzione ed

interessi della propria abitazione; fr. 350.- per le spese di riscaldamento; fr.

323.65 di oneri sociali; fr. 2'100.- quali oneri di mantenimento di persone a

carico; fr. 2'850 altre spese [“alimenti per la famiglia, vestiti,

franchigia cassa malati, spese acqua e elettricità, abbonamenti, spese universitarie”].

B. Con decisione del

14.6.2016 l’UEC respingeva la domanda di condono dell’imposta di donazione.

Dopo aver chiarito d’ingresso la situazione personale del richiedente,

coniugato, con due figli a carico e con un’entrata mensile di fr. 5'850.-,

l’autorità spiegava i motivi per i quali non veniva accolta la richiesta di

condono. In particolare non veniva ammesso l’onere per figli agli studi

superiori, in quanto la figlia __________ aveva concluso la prima formazione.

Secondo il calcolo effettuato dall’UEC le spese ricorrenti mensili, determinate

secondo il criterio per il calcolo delle quote pignorabili del salario,

ammontavano a fr. 4'370.-. Dalla disamina degli atti la disponibilità mensile veniva

quantificata in fr. 1'480.-.

L’UEC non mancava

di riscontrare l’esistenza di un credito nei confronti della società __________

(ditta riconducibile ad un altro figlio di __________).

Nella motivazione della

decisione veniva inoltre indicato come RI 1 fosse comproprietario con la moglie

della PPP __________ del fondo base RFD __________ di __________, gravato da

debiti ipotecari per fr. 404'550.-, il cui valore commerciale era sicuramente

più elevato del valore di stima (di fr. 198'354.-) e dei fondi __________, __________

e __________ RFD __________, gravati da oneri ipotecari per fr. 128'625.- e dal

valore commerciale più elevato del valore complessivo di stima (quantificato in

fr. 128'915.-). L’UEC indicava anche l’esistenza di un’aspettativa ereditaria

per fr. 250'000.- e la proprietà dell’autovettura __________, risalente al

2006. L’UEC, a fronte della sostanza posseduta e richiamato l’art. 152 cpv. 3

LT non ravvisava le condizioni previste dal legislatore per concedere il

condono.

C. Con reclamo

13/14.7.2016, RI 1 contestava la decisione dell’UEC. In particolare sosteneva

che nel 2010 – momento in cui aveva ricevuto la donazione – non aveva unicamente

a proprio carico i figli __________ e __________, ma pure la figlia __________,

studente a __________. In merito alla formazione della figlia __________, il

reclamante precisava come la stessa non avesse ancora portato a termine gli

studi (dicembre 2016 data prevista per l’ottenimento del Bachelor).

Indicava inoltre

come l’onere ipotecario fosse di fr. 500'000.- e non di fr. 404'550.-.

Egli diceva di aver

quantificato in maniera sbagliata le spese di cassa malati, pari a fr. 1'293.10

mensili. In merito all’aspettativa ereditaria dall’__________, la stima

ipotizzata non era sicura, e nel caso di delibera del denaro, sarebbe ad ogni modo

molto difficile riceverlo in Svizzera a causa della “mancanza di rapporti bancari

con l’__________”. Dal mese di settembre 2016, RI 1 asseriva di dover versare

fr. 800.- mensili quale ammortamento del debito ipotecario.

Postulava il condono

dell’imposta di donazione, eventualmente anche solo in misura parziale.

D. Con decisione

11.1.2017 il reclamo veniva respinto. In particolare, rifacendosi all’art. 3

dell’Ordinanza federale sui condoni, l’UEC indicava che il capoverso 2

rimandava alla “Tabella per il calcolo del minimo d’esistenza agli effetti

del diritto esecutivo”, che in relazione all’istruzione dei figli prevede:

“Spese particolari per l’istruzione dei figli (mezzi pubblici di trasporto;

materiale scolastico ecc.). Per i figli maggiorenni agli studi sono riconosciute

le spese fino alla conclusione della prima formazione scolastica o

professionale, oppure al conseguimento della maturità (liceo) o di un diploma

equivalente (scuola professionale)”. Nella motivazione dell’UEC veniva

espressamente indicato come il Tribunale federale avesse più volte sancito che

le spese d’istruzione dei figli non devono essere messe indirettamente a carico

dei creditori, riconoscendone la deduzione. Per tale motivo non poteva essere

considerato il mantenimento nei confronti delle figlie __________ e __________.

__________ aveva inoltre lasciato la famiglia.

L’UEC riconosceva

che il debito ipotecario fosse di fr. 500'000.-. In merito ai debiti ipotecari

veniva anche indicato: “I debiti ipotecari dichiarati al momento della domanda

di condono erano fr. 800'000.-. Di tale somma fr. 300'000.- erano stati prestati

alla __________ facendo contemporaneamente nascere un credito di pari importo

nei confronti di quest’ultima. La __________ è un’immobiliare il cui amministratore

unico è il figlio __________”. In merito all’ammortamento del debito

ipotecario, lo stesso non poteva, secondo l’UEC essere considerato, siccome non

privilegiato rispetto al debito d’imposta ed equiparato ad un risparmio. In merito

al premio per la cassa malati mensile, l’UEC spiegava di aver preso il dato relativo

all’ultima decisione di tassazione per il 2014, con un importo di fr. 660.-, in

assenza di qualsiasi giustificativo presentato. Veniva inoltre ricordato come

fossero deducibili unicamente i premi di cassa malati del reclamante, della

moglie e del figlio __________. Da ultimo veniva anche spiegato che l’istanza

di condono non aveva potuto essere accolta in considerazione della sostanza

immobiliare di proprietà di __________, nonché delle aspettative ereditarie

indicate. In merito a tale importo, secondo l’UEC era necessario comunque tenerlo

in considerazione, poiché in caso contrario si creerebbero disparità con i

contribuenti che possiedono sostanza immobiliare in Svizzera, che viene

realizzata per il pagamento dei debiti scoperti.

E. Con tempestivo

ricorso 10/13.2.2017, RI 1 impugna la decisione su reclamo dell’UEC, ribadendo

di percepire un salario lordo di fr. 6'000.-, la metà del quale versata da

parte dell’assicurazione malattia a causa di un’operazione alla spalla destra

avvenuta nel 2014. Il ricorrente spiega anche di avere ancora figli a carico

nonché debiti ipotecari non indifferenti. Sostiene anche che la sua

falegnameria ha riscontrato negli ultimi anni dei problemi finanziari, legati

alla crisi del lavoro del mercato ticinese. Il ricorrente adduce di non

disporre di ulteriori entrate per poter far fronte al pagamento dell’imposta.

Il suo reddito non gli permette di giungere a fine mese e da ultimo si ritrova

anche con precetti esecutivi spiccati nei suoi confronti da parte della cassa

malati.

F. Con osservazioni al

gravame del 17.2.2017, l’UEC si riconferma nella propria decisione. Il Comune

di __________, indica di non avere osservazioni al gravame, e di rimettersi al

giudizio della Camera.

G. Con ulteriore scritto

25/27.2.2017 RI 1, ha trasmesso alla Camera copia dei precetti esecutivi

spiccati dalla Cassa malati, copia del bilancio della falegnameria per i

periodi fiscali 2012 – 2015. Per quanto riguarda il 2016, precisa che vi era

stato un minor fatturato di fr. 100'000.-, con un’ulteriore perdita

d’esercizio. Allega inoltre gli estratti conto della __________ e __________. Precisa

anche che dovrebbe vendere la propria abitazione nel corso dei prossimi anni. Chiede

di attendere che sia avvenuta la vendita per ripagare il debito nei confronti

dello Stato in relazione all’imposta di donazione.

Diritto

1. 1.1.

A far tempo dal 1.1.2016 è

entrata in vigore la nuova Legge federale sul condono dell’imposta (RU 2015 7).

Scopo principale di questa legge è la delega integrale ai Cantoni della

competenza di giudicare le domande di condono dell’imposta federale diretta.

Con la Legge federale concernente il condono dell’imposta, i Cantoni diventano

gli unici responsabili per l’esame di (tutte) le domande di condono concernenti

l’imposta federale diretta. Con questa nuova legge sono state modificate alcune

disposizioni dell’Ordinanza sul condono d’imposta (RS 642.121). Sono state

inserite nella Legge sull’imposta federale diretta (LIFD, RS 642.11) delle

disposizioni che prima si trovavano nell’ordinanza, per esempio per ciò che

attiene ad alcuni motivi di diniego del condono dell’imposta elencati nel nuovo

art. 167a LIFD, come anche le cause concernenti la situazione di bisogno, così

come i diritti e gli obblighi procedurali del richiedente (art. 167d LIFD) (Vorpe, Novità legislative nel campo del

diritto tributario, RtiD II-2015, p. 515 ss.).

1.2.

La decisione tesa al

condono del debito per l’imposta di donazione è stata emanata all’autorità

preposta dopo il 1°.1.2016. Alla procedura di condono è quindi applicabile il

nuovo diritto (v. art. 205e cpv. 2 LIFD, applicabile per analogia anche in

materia di imposte cantonali e comunali secondo l’art. 22 cpv. 2 del Regolamento

della legge tributaria del 18 ottobre 1994 [RLT; RL 10.2.1.1.1], nella versione

in vigore dal 1.1.2016). Va ricordato che l’imposta di donazione è prevista

unicamente dal diritto cantonale.

1.3.

L’autorità competente a

statuire sulle domande di condono in materia d’imposte cantonali (art. 22 cpv.

1 RLT) e d’imposte federali dirette (cfr. art. 167b LIFD e art. 8 cpv. 1

dell’Ordinanza federale concernente l’esame delle domande di condono

dell’imposta federale diretta, RS 642.121; art. 4 cpv. 5 del Regolamento di

applicazione della Legge federale sull’imposta federale diretta, RL 10.2.5.1) è

l’Ufficio esazione e condoni.

Dal 1° gennaio 2009, in virtù della nuova garanzia della via giudiziaria prevista dall’art. 29a Cost. fed., le

sue decisioni sono impugnabili dinanzi a questa Camera (art. 246 cpv. 3 LT e 5a

del Regolamento di applicazione della Legge federale sull’imposta federale

diretta, nonché art. 167g LIFD).

1.4.

Gli importi, non ancora

corrisposti, per i quali viene chiesto il condono devono fondarsi su decisioni

di tassazione passate in giudicato (art. 7 cpv. 1 dell’Ordinanza federale).

Conformemente a quanto disposto dall’art. 167 cpv. 4 della LIFD la domanda di

condono deve inoltre essere presentata alla competente autorità prima della

notificazione del precetto esecutivo.

Considerandi

2.

2.1.

Secondo l’art. 246 LT, di

uguale tenore dell’art. 167 LIFD, al contribuente caduto nel bisogno, per il

quale il pagamento dell’imposta, dell’interesse o della multa per

contravvenzione tornerebbe oltremodo gravoso, gli importi dovuti possono essere

interamente o parzialmente condonati.

Il condono è la definitiva

rinuncia dello Stato a percepire un tributo secondo il diritto vigente (Beusch, Der Untergang der Steuerforderung,

Zurigo 2012, p. 188). Le ragioni di una simile rinuncia – che provoca l’estinzione

di un credito fiscale spettante alla collettività pubblica – vanno

essenzialmente ricercate nella “persona” del debitore, segnatamente nelle sue

difficili condizioni personali e/o economiche, di cui non si è necessariamente

tenuto conto nella procedura di tassazione. I motivi ultimi che reggono

l’istituto del condono possono essere considerati di natura umanitaria,

socio-politica oppure finanziaria. In definitiva, esso viene concesso perché si

ritiene che l’esistenza economica di un contribuente debba essere per quanto

possibile preservata (decisione TAF n. A-2250/2007 dell’11 marzo 2009).

2.2

Il condono non va tuttavia

confuso con un cosiddetto “atto di grazia” al di sopra della legge. Al fine di

garantire la parità di trattamento, giusta l’art. 8 Cost. fed., esso deve anzi

rimanere l’eccezione ed essere accordato solo in presenza di presupposti

precisi (Beusch, op. cit., n. 6 ad

art. 167 LIFD, p. 603; Filippini/ Mondada,

Il condono fiscale nelle imposte dirette: un “diritto” giustiziabile alla luce

dell’art. 29a della Costituzione federale, in: RtiD I-2008, p. 468). In base al

testo degli art. 246 LT e 167 LIFD, ne occorrono due cumulativi:

·

l’esistenza di una situazione di bisogno e;

·

conseguenze oltremodo gravose dovute al pagamento del debito fiscale.

Tali

concetti sono precisati dall’Ordinanza federale (RS 642.121), cui rinvia anche

l’art. 22 cpv. 2 del Regolamento della Legge tributaria ticinese (RLT).

3.

3.1.

3.1.1

Come già ricordato, per l’art.

246.

cpv. 1 LT al contribuente caduto nel bisogno, per il quale il pagamento

dell’imposta, dell’interesse o della multa per contravvenzione costituisca un

grave rigore, gli importi dovuto possono, su domanda, essere in tutto o in

parte condonati. Il capoverso 2 dell’art. 246 LT stabilisce che il condono

dell’imposta ha lo scopo di contribuire al risanamento duraturo della situazione

economica del contribuente. Deve profittare al contribuente stesso e non ai

suoi creditori.

3.1.2

L’art.

2.

cpv. 1 dell’Ordinanza concernente l’esame delle domande di condono

dell’imposta federale diretta stabilisce in quali casi si possa considerare che

una persona fisica sia caduta nel bisogno (art. 167 cpv. 1 LIFD):

·

quando le sue risorse finanziarie non bastano a garantire il

minimo esistenziale secondo il diritto in materia di esecuzione e fallimento

(lit. a); o

·

quando l’intero importo dovuto è

sproporzionato rispetto alla sua capacità finanziaria (lit. b).

Secondo il capoverso 2 dell’art. 2 dell’Ordinanza è

data in particolare una sproporzione rispetto alla capacità finanziaria, quando

il debito fiscale, nonostante una limitazione ragionevole delle spese

finalizzate al mantenimento del tenore di vita, non può essere completamente

estinto entro un termine prevedibile.

3.2

L’art. 3 dell’Ordinanza

concernente l’esame delle domande di condono dell’imposta federale diretta

stabilisce quali sono le cause di bisogno per le persone fisiche (lista non

esaustiva).

In particolare vengono

considerate come cause che possono condurre ad una situazione di bisogno di una

persona fisica (art. 3 cpv. 1 dell’Ordinanza):

·

un peggioramento essenziale e persistente della sua situazione

economica a contare dal periodo fiscale oggetto della domanda di condono dovuto

a: oneri straordinari per il mantenimento della famiglia od obblighi di mantenimento

(art. 3 cpv. 1 lit. a cifra 1); costi elevati a seguito di malattia, infortunio

o cura non sopportati da terzi (art. 3 cpv. 1 lit. a cifra 2); un lungo periodo

di disoccupazione (art. 3 cpv. 1 lit. a cifra 3).

·

un forte indebitamento dovuto a spese straordinarie che sono in

relazione con la situazione personale e delle quali la persona non è

responsabile (art. 3 cpv. 1 lit. b).

Il capoverso 2 dell’art. 3

dell’Ordinanza stabilisce che, se la situazione di bisogno è imputabile ad

altre cause, l’autorità di condono non può rinunciare alle legittime pretese

della Confederazione a vantaggio di altri creditori. Se altri creditori rinunciano

totalmente o parzialmente ai loro crediti, può essere accordato un condono

nella stessa proporzione percentuale, sempre che questo contribuisca al risanamento

duraturo della situazione economica della persona (art. 167 cpv. 2 LIFD). Sono

considerate altre cause in particolare: a. fideiussioni; b. elevati pegni

immobiliari; c. debiti del piccolo credito dovuti a un tenore di vita elevato;

d. considerevoli perdite commerciali o di capitale per le persone esercitanti

un’attività lucrativa indipendente, se ciò mette in pericolo l’esistenza

economica della persona e i posti di lavoro.

Secondo il capoverso 3 dell’art.

3.

dell’Ordinanza perdite di reddito e spese che sono già state prese in

considerazione all’atto della tassazione o del calcolo dell’imposta non sono

riconosciute come cause. Ciò vale in particolare nel caso delle fluttuazioni

usuali del reddito del contribuente.

3.3

3.3.1

L’art. 167a LIFD

stabilisce i motivi di diniego.

Il condono dell’imposta

può essere negato in tutto o in parte segnatamente se il contribuente:

a. ha violato

gravemente o reiteratamente i suoi obblighi nella procedura di tassazione

rendendo in tal modo impossibile la valutazione della sua situazione finanziaria

nel periodo fiscale in questione;

b. a partire dal

periodo fiscale cui si riferisce la domanda di condono non ha costituito

riserve nonostante ne avesse i mezzi;

c. alla scadenza

del credito fiscale non ha eseguito pagamenti nonostante ne avesse i mezzi;

d. ha causato la

propria incapacità contributiva rinunciando volontariamente, senza motivi

importanti, a redditi o beni, conducendo un tenore di vita eccessivo o tenendo

un analogo comportamento imprudente o gravemente negligente;

e. durante il

periodo oggetto della valutazione ha privilegiato altri creditori.

3.3.2

In questi ultimi anni, si

è sviluppata una prassi in questo settore che potrebbe essere riassunta con la

nozione di «meritevole di condono» (cfr. sentenza TF 2D_54/2011 del 16.2.2012

consid. 3.4.).

Con l’enumerazione non

esaustiva di comportamenti che rendono il contribuente immeritevole del condono

dell’imposta, questa prassi è sancita a livello di legge. Affinché il condono

dell’imposta sia concesso, il richiedente deve esporre la sua situazione

economica presente e passata e dimostrare di non avere tenuto comportamenti

contrari all’interesse generale, per esempio favorendo uno o l’altro dei suoi

creditori (Messaggio concernente la legge sul condono dell’imposta, nr. 13.087

del 23.10.2013, p. 7252-7253).

3.4

Quando, nonostante la

riduzione del tenore di vita al minimo d’esistenza, il debito fiscale non può

essere completamente estinto entro un termine ragionevole, adempiuta non è

soltanto la condizione del bisogno, ma anche quella del grave rigore (Beusch, op. cit., n. 18 ad art. 167

LIFD, p. 608; Richner/Frei/ Kaufmann/

Meuter, Handkommentar zum DBG, 2ª ediz., Zurigo 2009, n. 20 ad art. 167

LIFD, p. 1347). Le due condizioni non possono essere definite separatamente

l’una dall’altra, sovrapponendosi in larga misura. A differenza della

situazione di bisogno, la seconda condizione del grave rigore non si sofferma

tuttavia sulla sola situazione economica del debitore, ma prende

in considerazione anche altre circostanze, ed in particolare ragioni di equità

(decisione TAF n. A-7824/2008 del 15 novembre 2010).

Conseguenze oltremodo

gravose possono risultare, per esempio, dal continuo e costante deterioramento

della situazione economica del contribuente oppure dalle stesse cause che conducono

ad una situazione di bisogno: un lungo

periodo di disoccupazione, elevati oneri familiari, una prolungata malattia

oppure ancora un grave incidente (decisioni TAF n. A-32324/2011 del 23

aprile 2012, n. A-6866/2008 del 2 marzo 2011, n. A-6466/2008 del 1° giugno 2010).

3.5

Secondo l’art. 10

dell’Ordinanza (RS 642.121) l’autorità di condono decide in merito alla domanda

di condono tenendo conto di tutti i fatti essenziali necessari alla valutazione

delle condizioni e dei motivi di diniego, in particolare:

a. dell’intera

situazione economica del richiedente al momento della decisione;

b. dell’evoluzione

a partire dal periodo fiscale a cui si riferisce la domanda;

c. delle

prospettive economiche del richiedente; nonché

d. delle misure

adottate dal richiedente finalizzate al miglioramento della sua capacità

economica.

4.

4.1.

L’UEC ha in

sostanza ritenuto come RI 1 non fosse in una situazione di bisogno ai sensi

dell’art. 247 LT, avendo egli una disponibilità mensile di fr. 1'480.-, sufficiente

per far fronte al pagamento dell’imposta di donazione.

In particolare l’UEC ha quantificato nella

seguente maniera, redditi, spese e sostanza del ricorrente:

Redditi

fr. 5'850.-

Sostanza

immobili in Svizzera

fr. 327'269.-

aspettative ereditarie estero

fr. 250'000.-

Sostanza totale

fr. 577'269.-

Debiti ipotecari

fr. 750'000.-

Spese

minimo LEF contribuente

e moglie

fr. 1'700.-

minimo LEF figlio

fr. 600.-

interessi ipotecari

fr. 637.-

spese di riscaldamento

fr. 263.-

assicurazioni obbligatorie

fr. 150.-

cassa malati

fr. 660.-

spese professionali

fr. 360.-

Spese totali

fr. 4'370.-

Disponibilità mensile

fr. 1'480.-

4.2

In sede ricorsuale il ricorrente

ha contestato il calcolo della disponibilità mensile, presentando un precetto

esecutivo relativo alle spese per cassa malati “premi LAMal saldo 07/2016 fr.

1'215.55/mese” spiccato nei suoi confronti il 1°.2.2017, nonché una fattura

della cassa malati del 17.2.2017.

4.3

4.3.1

Si tratta ora di

comprendere se i calcoli effettuati dall’UEC per verificare la disponibilità

mensile di RI 1 e quindi per stabilire se versi in un caso di bisogno, siano

corretti.

4.3.2

Il minimo vitale del ricorrente

va calcolato basandosi sulla tabella per il calcolo del minimo di esistenza

agli effetti del diritto esecutivo (vedi sito internet consultato il 19.6.2017 http://www4.ti.ch/poteri/giudiziario/giustizia-civile/tabella-dei-minimi-desistenza/)

e sui dati in possesso dell’autorità fiscale (cfr. decisione fiscale relativa

al periodo fiscale 2014 e dati forniti nella richiesta di condono dell’imposta):

Redditi

fr. 5'976.-

Spese

minimo LEF contribuente

e moglie

fr. 1'700.-

minimo LEF figlio

fr. 600.-

interessi ipotecari

fr. 637.-

(senza ammortamento)

contributi di diritto pubblico

fr. 0.-

spese di manutenzione

fr. 263.85

riscaldamento e spese accessorie

fr. 323.65.-

cassa malati

fr. 660.-

spese professionali

fr. 360.-

assicurazioni obbligatorie

fr. 150.-

Disponibilità mensile

fr. 1'281.50

4.3.3

Sulla base dei dati

forniti dal ricorrente e risultanti sia dalla domanda di richiesta di condono,

sia dalla decisione fiscale del 2014 emerge quantomeno una disponibilità di fr.

1'281.50.

Correttamente l’UEC non ha

calcolato le spese legate al mantenimento delle figlie che erano/sono iscritte

all’Università.

Come visto, viene

riconosciuto lo stato di bisogno quando le risorse finanziare del contribuente

non bastano a garantire il minimo esistenziale secondo il diritto in materia di

esecuzione e fallimento. Proprio secondo tali prescrizioni (cfr. punto 6), per

quanto concerne le spese per l’istruzione dei figli si rileva: “Per i figli maggiorenni

agli studi sono riconosciute le spese fino alla conclusione della prima

formazione scolastica o professionale, oppure al conseguimento della maturità

(liceo) o di un diploma equivalente (scuola professionale)”. Motivo per cui giustamente

non sono state tenute in considerazione tali spese nel minimo vitale (parametro

per stabilire il caso di bisogno).

Anche le “altre spese”,

per fr. 2'850.- fatte valere dal contribuente per “alimenti per la famiglia,

vestiti, franchigia cassa malati, spese acqua e elettricità, abbonamenti, spese

universitarie” sono comprese nell’importo base del minimo vitale, riconosciuto

per la sua situazione in fr. 1'700.- (fatta eccezione per la franchigia cassa

malati e le spese universitarie).

In merito al premio di

cassa malati, si rileva come l’importo calcolato dall’UEC sia stato ripreso

dalla decisione fiscale del 2014. In sede di reclamo ed in sede di ricorso egli

ha indicato come il premio relativo alla cassa malati fosse più elevato,

indicandolo in fr. 1'293.- in sede di reclamo (senza giustificativo), e

adducendo poi in sede di ricorso un PE relativo al premio cassa malati con la

dicitura: “premi LAMal saldo 7/2016 fr. 1’215/mese”, nonché una fattura di

richiamo del 17.2.2017 con la dicitura “fatturazione febbraio 2017 dal

03.01

” di fr. 917.10. Il ricorrente non specifica se la somma in questione

sia il premio mensile per lui, la moglie ed il figlio __________ o anche per la

figlia __________ (che risulta nella medesima economia domestica, ma non viene

compresa nel calcolo del minimo vitale del ricorrente).

Se anche si volesse tenere

questo dato in considerazione, ne discenderebbe comunque una disponibilità

mensile di fr. 1'024.-.

4.3.4

Seppur risultano

comprensibili le argomentazioni di RI 1 in merito alle spese da sostenere anche

per la formazione degli altri figli, per quanto attiene al condono delle

imposte è necessario far capo al parametro del minimo esistenziale per poter

giudicare in merito allo stato di bisogno o meno in cui versa il contribuente.

La disponibilità mensile calcolata dall’UEC sulla base dei dati in possesso è

quindi corretta. Ne discende che, vista tale disponibilità mensile, non si può

ritenere il qui contribuente in un caso di bisogno tale da giustificare il

condono dell’imposta.

Ma vi sono anche ulteriori

motivi per confermare la decisione presa dall’UEC, senza neppure invero

soffermarsi sulla disponibilità mensile del ricorrente.

4.4

4.4.1

Sempre dalla decisione di

tassazione del 2014 emerge come al 31.12.2014 egli avesse indicato di possedere

“titoli e capitali” per fr. 238'247.-. In sede ricorsuale presenta due estratti

conto bancari, uno di __________ con saldo del conto di fr. 17.30 ed uno di __________

con un saldo di fr. 23.58 (al 25.2.2017). Sostiene di non aver alcuna sostanza

mobiliare (cfr. modulo istanza di condono). Ora mal si comprende come egli

abbia potuto spossessarsi di una sostanza di una certa importanza e in ogni

caso il ricorrente non fornisce alcuna spiegazione a tale riguardo.

4.4.2

Ciò deve essere posto in

evidenza a maggior ragione se si prende in considerazione che la remissione del

debito è avvenuta nel 2013 e che l’emissione del progetto di decisione per

l’imposta di donazione è avvenuta il 12.5 2015 (il 31.12.2014 egli dichiarava

ancora sostanza per fr. 238'247.-). Ancora posteriormente a tale data il qui

ricorrente ha sottoscritto due ulteriori cartelle ipotecarie gravanti il fondo che

ha in comproprietà con la moglie (foglio PPP __________ RFD __________ __________)

per un importo di ulteriori fr. 180'000.- (il fondo era già gravato da altre

cartelle ipotecarie).

Sempre dalla decisione di

tassazione 2015 emerge come egli abbia proprietà immobiliari in __________ con

un valore di stima di fr. 250'000.-.

Dagli atti risulta anche

che RI 1 ha concesso un prestito in favore di __________ (una società

riconducibile ad un figlio) fr. 200'000.- e che risulta creditore della stessa.

In merito a tale circostanza – ben evidenziata anche nella decisione su reclamo

dall’UEC - il ricorrente non ha addotto argomentazioni a prova del contrario.

4.4.3

Il fatto di aver

privilegiato altri creditori (ha indicato in sede di reclamo che dal mese di

settembre 2016 sarebbe stato tenuto a pagare una somma a titolo di ammortamento

più elevata a __________ in considerazione del prestito ipotecario, pari a fr.

800.

- mensili), di aver ulteriormente aggravato la propria situazione personale

sottoscrivendo ulteriori prestiti immobiliari, mancando di accantonare una

somma per il pagamento dell’imposta (va ricordato che la donazione è avvenuta

nel 2013, al 31.12.2014 egli dichiarava sostanza mobiliare per fr. 238'247.-, e

che il progetto di decisione per l’imposta di donazione è stato trasmesso a

maggio 2015, ossia solo 5 mesi dopo il 31.12.2014), pur essendo cosciente del

fatto che avrebbe dovuto far fronte al pagamento dell’imposta, è sufficiente a

giustificare il diniego del condono ai sensi dell’art. 167a LIFD.

4.5

Da ultimo ed unicamente a

titolo abbondanziale, vanno anche tenute in considerazione le aspettative

ereditarie indicate dal ricorrente nel modulo di richiesta del condono: fr.

250'000.-, che si aggiungono alla sostanza immobiliare di cui è proprietario (sempre

in __________ dove dichiara di possedere sostanza immobiliare per fr.

250'000.-). Ora, nonostante gli argomenti sollevati dall’insorgente in sede

ricorsuale, appare chiaro che la sua evoluzione patrimoniale futura deve comunque

essere presa in considerazione nel giudicare le sue possibilità di far fronte

al debito d’imposta.

4.6

Va da sé che resta

impregiudicata, da parte del ricorrente, la facoltà di chiedere delle

facilitiazioni di pagamento giusta l’art. 245 LT (p. esempio il pagamento rateale).

5.

5.1.

Visto

quanto esposto il ricorso deve essere respinto. La tassa di giustizia e le

spese processuali, ridotte per tener conto della situazione finanziaria del

ricorrente e per agevolarlo nel pagamento del debito d’imposta, sono contenute

al minimo.

5.2

Con la Legge federale

concernente la nuova disciplina del condono d’imposta (RU 2015 9) è stata

parimenti aperta la via del ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale

(prima del 1.1.2016 era aperta unicamente la via del ricorso sussidiario in materia

costituzionale). Tuttavia secondo l’art. 83 lit. m LTF il ricorso in

materia di diritto pubblico è ammissibile unicamente contro le decisioni concernenti

il condono dell’imposta federale diretta o dell’imposta cantonale o comunale

sul reddito e sull’utile se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente importante (in

merito si veda anche Vorpe, op.

cit., p. 518 ss. e per la nozione di “caso particolarmente importante” p. 521 ed

anche Messaggio condono dell’imposta, p. 7248). Il ricorso di diritto pubblico

al Tribunale federale è quindi escluso in ambito di condono di imposte di

donazione (Vorpe, Novità

legislative nel campo del diritto tributario, in RtiD II – 2015, p. 519). Resta

impregiudicato il ricorso sussidiario in materia costituzionale secondo gli

artt. 113 ss. LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 200.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 300.–

sono a carico del

ricorrente.

3. Contro il presente giudizio

il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna non è

ammissibile (art. 83 lit. m LTF). Resta impregiudicato il ricorso

sussidiario in materia costituzionale secondo gli artt. 113 ss. LTF.

4. Intimazione a:

-;

-;

-;

-.

Copia per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: