80.2017.38
Condono: presupposti, disponibilità mensile superiore al minimo vitale, non inclusione delle spese per gli studi universitari dei figli
12 luglio 2017Italiano24 min
Source ti.ch
Incarto n.
80.2017.38
Lugano
12 luglio 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Ivano Ranzanici, Raffaele Guffi
segretaria
Mara
Regazzoni, segretaria
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 10 febbraio 2017 contro la decisione dell’11 gennaio 2017 in materia di condono
dell’imposta di donazione
Fatti
A. RI 1, nato il
14.1.1956, di professione falegname presso la __________ (di cui è proprietario
ed anche amministratore unico) è coniugato con __________. Il 15.5.2016 presentava
all’Ufficio esazione e condoni (di seguito UEC) una richiesta di condono in
relazione all’imposta di donazione di fr. 18'232.50 (decisione nr. __________, che
trae origine dalla remissione di un debito di fr. 80'000.-) poiché dal 2014 la
sua situazione finanziaria era notevolmente cambiata, a causa di un intervento
alla spalla destra. Da tale momento in poi, egli indicava di aver lavorato in
misura ridotta (al 50%) e di aver beneficiato d’indennità per perdita di
guadagno. Indicava che la __________ dal 2012 al 2014 aveva subito una perdita
di fr. 84'922.-. Per poter sostenere la sua attività, egli aveva dovuto
aumentare l’ipoteca sulla propria abitazione.
Nella richiesta di condono
indicava di avere a carico i figli __________ (21.2.2001) e __________ (1.9.1992),
di percepire un reddito dal lavoro di fr. 39'000.- annui e di fr. 31'200.-
quali altre prestazioni (indennità per perdita di guadagno). Indicava di avere
immobili in Svizzera nei Comuni di __________ e __________ per un valore di stima
complessivi fr. 367'162.-, di avere aspettative ereditarie dall’__________ per
circa fr. 250'000.-. Dichiarava di avere debiti ipotecari per fr. 800'000.-.
Le spese ricorrenti
mensili venivano così quantificate: fr. 1'250.- per spese di manutenzione ed
interessi della propria abitazione; fr. 350.- per le spese di riscaldamento; fr.
323.65 di oneri sociali; fr. 2'100.- quali oneri di mantenimento di persone a
carico; fr. 2'850 altre spese [“alimenti per la famiglia, vestiti,
franchigia cassa malati, spese acqua e elettricità, abbonamenti, spese universitarie”].
B. Con decisione del
14.6.2016 l’UEC respingeva la domanda di condono dell’imposta di donazione.
Dopo aver chiarito d’ingresso la situazione personale del richiedente,
coniugato, con due figli a carico e con un’entrata mensile di fr. 5'850.-,
l’autorità spiegava i motivi per i quali non veniva accolta la richiesta di
condono. In particolare non veniva ammesso l’onere per figli agli studi
superiori, in quanto la figlia __________ aveva concluso la prima formazione.
Secondo il calcolo effettuato dall’UEC le spese ricorrenti mensili, determinate
secondo il criterio per il calcolo delle quote pignorabili del salario,
ammontavano a fr. 4'370.-. Dalla disamina degli atti la disponibilità mensile veniva
quantificata in fr. 1'480.-.
L’UEC non mancava
di riscontrare l’esistenza di un credito nei confronti della società __________
(ditta riconducibile ad un altro figlio di __________).
Nella motivazione della
decisione veniva inoltre indicato come RI 1 fosse comproprietario con la moglie
della PPP __________ del fondo base RFD __________ di __________, gravato da
debiti ipotecari per fr. 404'550.-, il cui valore commerciale era sicuramente
più elevato del valore di stima (di fr. 198'354.-) e dei fondi __________, __________
e __________ RFD __________, gravati da oneri ipotecari per fr. 128'625.- e dal
valore commerciale più elevato del valore complessivo di stima (quantificato in
fr. 128'915.-). L’UEC indicava anche l’esistenza di un’aspettativa ereditaria
per fr. 250'000.- e la proprietà dell’autovettura __________, risalente al
2006. L’UEC, a fronte della sostanza posseduta e richiamato l’art. 152 cpv. 3
LT non ravvisava le condizioni previste dal legislatore per concedere il
condono.
C. Con reclamo
13/14.7.2016, RI 1 contestava la decisione dell’UEC. In particolare sosteneva
che nel 2010 – momento in cui aveva ricevuto la donazione – non aveva unicamente
a proprio carico i figli __________ e __________, ma pure la figlia __________,
studente a __________. In merito alla formazione della figlia __________, il
reclamante precisava come la stessa non avesse ancora portato a termine gli
studi (dicembre 2016 data prevista per l’ottenimento del Bachelor).
Indicava inoltre
come l’onere ipotecario fosse di fr. 500'000.- e non di fr. 404'550.-.
Egli diceva di aver
quantificato in maniera sbagliata le spese di cassa malati, pari a fr. 1'293.10
mensili. In merito all’aspettativa ereditaria dall’__________, la stima
ipotizzata non era sicura, e nel caso di delibera del denaro, sarebbe ad ogni modo
molto difficile riceverlo in Svizzera a causa della “mancanza di rapporti bancari
con l’__________”. Dal mese di settembre 2016, RI 1 asseriva di dover versare
fr. 800.- mensili quale ammortamento del debito ipotecario.
Postulava il condono
dell’imposta di donazione, eventualmente anche solo in misura parziale.
D. Con decisione
11.1.2017 il reclamo veniva respinto. In particolare, rifacendosi all’art. 3
dell’Ordinanza federale sui condoni, l’UEC indicava che il capoverso 2
rimandava alla “Tabella per il calcolo del minimo d’esistenza agli effetti
del diritto esecutivo”, che in relazione all’istruzione dei figli prevede:
“Spese particolari per l’istruzione dei figli (mezzi pubblici di trasporto;
materiale scolastico ecc.). Per i figli maggiorenni agli studi sono riconosciute
le spese fino alla conclusione della prima formazione scolastica o
professionale, oppure al conseguimento della maturità (liceo) o di un diploma
equivalente (scuola professionale)”. Nella motivazione dell’UEC veniva
espressamente indicato come il Tribunale federale avesse più volte sancito che
le spese d’istruzione dei figli non devono essere messe indirettamente a carico
dei creditori, riconoscendone la deduzione. Per tale motivo non poteva essere
considerato il mantenimento nei confronti delle figlie __________ e __________.
__________ aveva inoltre lasciato la famiglia.
L’UEC riconosceva
che il debito ipotecario fosse di fr. 500'000.-. In merito ai debiti ipotecari
veniva anche indicato: “I debiti ipotecari dichiarati al momento della domanda
di condono erano fr. 800'000.-. Di tale somma fr. 300'000.- erano stati prestati
alla __________ facendo contemporaneamente nascere un credito di pari importo
nei confronti di quest’ultima. La __________ è un’immobiliare il cui amministratore
unico è il figlio __________”. In merito all’ammortamento del debito
ipotecario, lo stesso non poteva, secondo l’UEC essere considerato, siccome non
privilegiato rispetto al debito d’imposta ed equiparato ad un risparmio. In merito
al premio per la cassa malati mensile, l’UEC spiegava di aver preso il dato relativo
all’ultima decisione di tassazione per il 2014, con un importo di fr. 660.-, in
assenza di qualsiasi giustificativo presentato. Veniva inoltre ricordato come
fossero deducibili unicamente i premi di cassa malati del reclamante, della
moglie e del figlio __________. Da ultimo veniva anche spiegato che l’istanza
di condono non aveva potuto essere accolta in considerazione della sostanza
immobiliare di proprietà di __________, nonché delle aspettative ereditarie
indicate. In merito a tale importo, secondo l’UEC era necessario comunque tenerlo
in considerazione, poiché in caso contrario si creerebbero disparità con i
contribuenti che possiedono sostanza immobiliare in Svizzera, che viene
realizzata per il pagamento dei debiti scoperti.
E. Con tempestivo
ricorso 10/13.2.2017, RI 1 impugna la decisione su reclamo dell’UEC, ribadendo
di percepire un salario lordo di fr. 6'000.-, la metà del quale versata da
parte dell’assicurazione malattia a causa di un’operazione alla spalla destra
avvenuta nel 2014. Il ricorrente spiega anche di avere ancora figli a carico
nonché debiti ipotecari non indifferenti. Sostiene anche che la sua
falegnameria ha riscontrato negli ultimi anni dei problemi finanziari, legati
alla crisi del lavoro del mercato ticinese. Il ricorrente adduce di non
disporre di ulteriori entrate per poter far fronte al pagamento dell’imposta.
Il suo reddito non gli permette di giungere a fine mese e da ultimo si ritrova
anche con precetti esecutivi spiccati nei suoi confronti da parte della cassa
malati.
F. Con osservazioni al
gravame del 17.2.2017, l’UEC si riconferma nella propria decisione. Il Comune
di __________, indica di non avere osservazioni al gravame, e di rimettersi al
giudizio della Camera.
G. Con ulteriore scritto
25/27.2.2017 RI 1, ha trasmesso alla Camera copia dei precetti esecutivi
spiccati dalla Cassa malati, copia del bilancio della falegnameria per i
periodi fiscali 2012 – 2015. Per quanto riguarda il 2016, precisa che vi era
stato un minor fatturato di fr. 100'000.-, con un’ulteriore perdita
d’esercizio. Allega inoltre gli estratti conto della __________ e __________. Precisa
anche che dovrebbe vendere la propria abitazione nel corso dei prossimi anni. Chiede
di attendere che sia avvenuta la vendita per ripagare il debito nei confronti
dello Stato in relazione all’imposta di donazione.
Diritto
1. 1.1.
A far tempo dal 1.1.2016 è
entrata in vigore la nuova Legge federale sul condono dell’imposta (RU 2015 7).
Scopo principale di questa legge è la delega integrale ai Cantoni della
competenza di giudicare le domande di condono dell’imposta federale diretta.
Con la Legge federale concernente il condono dell’imposta, i Cantoni diventano
gli unici responsabili per l’esame di (tutte) le domande di condono concernenti
l’imposta federale diretta. Con questa nuova legge sono state modificate alcune
disposizioni dell’Ordinanza sul condono d’imposta (RS 642.121). Sono state
inserite nella Legge sull’imposta federale diretta (LIFD, RS 642.11) delle
disposizioni che prima si trovavano nell’ordinanza, per esempio per ciò che
attiene ad alcuni motivi di diniego del condono dell’imposta elencati nel nuovo
art. 167a LIFD, come anche le cause concernenti la situazione di bisogno, così
come i diritti e gli obblighi procedurali del richiedente (art. 167d LIFD) (Vorpe, Novità legislative nel campo del
diritto tributario, RtiD II-2015, p. 515 ss.).
1.2.
La decisione tesa al
condono del debito per l’imposta di donazione è stata emanata all’autorità
preposta dopo il 1°.1.2016. Alla procedura di condono è quindi applicabile il
nuovo diritto (v. art. 205e cpv. 2 LIFD, applicabile per analogia anche in
materia di imposte cantonali e comunali secondo l’art. 22 cpv. 2 del Regolamento
della legge tributaria del 18 ottobre 1994 [RLT; RL 10.2.1.1.1], nella versione
in vigore dal 1.1.2016). Va ricordato che l’imposta di donazione è prevista
unicamente dal diritto cantonale.
1.3.
L’autorità competente a
statuire sulle domande di condono in materia d’imposte cantonali (art. 22 cpv.
1 RLT) e d’imposte federali dirette (cfr. art. 167b LIFD e art. 8 cpv. 1
dell’Ordinanza federale concernente l’esame delle domande di condono
dell’imposta federale diretta, RS 642.121; art. 4 cpv. 5 del Regolamento di
applicazione della Legge federale sull’imposta federale diretta, RL 10.2.5.1) è
l’Ufficio esazione e condoni.
Dal 1° gennaio 2009, in virtù della nuova garanzia della via giudiziaria prevista dall’art. 29a Cost. fed., le
sue decisioni sono impugnabili dinanzi a questa Camera (art. 246 cpv. 3 LT e 5a
del Regolamento di applicazione della Legge federale sull’imposta federale
diretta, nonché art. 167g LIFD).
1.4.
Gli importi, non ancora
corrisposti, per i quali viene chiesto il condono devono fondarsi su decisioni
di tassazione passate in giudicato (art. 7 cpv. 1 dell’Ordinanza federale).
Conformemente a quanto disposto dall’art. 167 cpv. 4 della LIFD la domanda di
condono deve inoltre essere presentata alla competente autorità prima della
notificazione del precetto esecutivo.
Considerandi
2.
2.1.
Secondo l’art. 246 LT, di
uguale tenore dell’art. 167 LIFD, al contribuente caduto nel bisogno, per il
quale il pagamento dell’imposta, dell’interesse o della multa per
contravvenzione tornerebbe oltremodo gravoso, gli importi dovuti possono essere
interamente o parzialmente condonati.
Il condono è la definitiva
rinuncia dello Stato a percepire un tributo secondo il diritto vigente (Beusch, Der Untergang der Steuerforderung,
Zurigo 2012, p. 188). Le ragioni di una simile rinuncia – che provoca l’estinzione
di un credito fiscale spettante alla collettività pubblica – vanno
essenzialmente ricercate nella “persona” del debitore, segnatamente nelle sue
difficili condizioni personali e/o economiche, di cui non si è necessariamente
tenuto conto nella procedura di tassazione. I motivi ultimi che reggono
l’istituto del condono possono essere considerati di natura umanitaria,
socio-politica oppure finanziaria. In definitiva, esso viene concesso perché si
ritiene che l’esistenza economica di un contribuente debba essere per quanto
possibile preservata (decisione TAF n. A-2250/2007 dell’11 marzo 2009).
2.2
Il condono non va tuttavia
confuso con un cosiddetto “atto di grazia” al di sopra della legge. Al fine di
garantire la parità di trattamento, giusta l’art. 8 Cost. fed., esso deve anzi
rimanere l’eccezione ed essere accordato solo in presenza di presupposti
precisi (Beusch, op. cit., n. 6 ad
art. 167 LIFD, p. 603; Filippini/ Mondada,
Il condono fiscale nelle imposte dirette: un “diritto” giustiziabile alla luce
dell’art. 29a della Costituzione federale, in: RtiD I-2008, p. 468). In base al
testo degli art. 246 LT e 167 LIFD, ne occorrono due cumulativi:
·
l’esistenza di una situazione di bisogno e;
·
conseguenze oltremodo gravose dovute al pagamento del debito fiscale.
Tali
concetti sono precisati dall’Ordinanza federale (RS 642.121), cui rinvia anche
l’art. 22 cpv. 2 del Regolamento della Legge tributaria ticinese (RLT).
3.
3.1.
3.1.1
Come già ricordato, per l’art.
246.
cpv. 1 LT al contribuente caduto nel bisogno, per il quale il pagamento
dell’imposta, dell’interesse o della multa per contravvenzione costituisca un
grave rigore, gli importi dovuto possono, su domanda, essere in tutto o in
parte condonati. Il capoverso 2 dell’art. 246 LT stabilisce che il condono
dell’imposta ha lo scopo di contribuire al risanamento duraturo della situazione
economica del contribuente. Deve profittare al contribuente stesso e non ai
suoi creditori.
3.1.2
L’art.
2.
cpv. 1 dell’Ordinanza concernente l’esame delle domande di condono
dell’imposta federale diretta stabilisce in quali casi si possa considerare che
una persona fisica sia caduta nel bisogno (art. 167 cpv. 1 LIFD):
·
quando le sue risorse finanziarie non bastano a garantire il
minimo esistenziale secondo il diritto in materia di esecuzione e fallimento
(lit. a); o
·
quando l’intero importo dovuto è
sproporzionato rispetto alla sua capacità finanziaria (lit. b).
Secondo il capoverso 2 dell’art. 2 dell’Ordinanza è
data in particolare una sproporzione rispetto alla capacità finanziaria, quando
il debito fiscale, nonostante una limitazione ragionevole delle spese
finalizzate al mantenimento del tenore di vita, non può essere completamente
estinto entro un termine prevedibile.
3.2
L’art. 3 dell’Ordinanza
concernente l’esame delle domande di condono dell’imposta federale diretta
stabilisce quali sono le cause di bisogno per le persone fisiche (lista non
esaustiva).
In particolare vengono
considerate come cause che possono condurre ad una situazione di bisogno di una
persona fisica (art. 3 cpv. 1 dell’Ordinanza):
·
un peggioramento essenziale e persistente della sua situazione
economica a contare dal periodo fiscale oggetto della domanda di condono dovuto
a: oneri straordinari per il mantenimento della famiglia od obblighi di mantenimento
(art. 3 cpv. 1 lit. a cifra 1); costi elevati a seguito di malattia, infortunio
o cura non sopportati da terzi (art. 3 cpv. 1 lit. a cifra 2); un lungo periodo
di disoccupazione (art. 3 cpv. 1 lit. a cifra 3).
·
un forte indebitamento dovuto a spese straordinarie che sono in
relazione con la situazione personale e delle quali la persona non è
responsabile (art. 3 cpv. 1 lit. b).
Il capoverso 2 dell’art. 3
dell’Ordinanza stabilisce che, se la situazione di bisogno è imputabile ad
altre cause, l’autorità di condono non può rinunciare alle legittime pretese
della Confederazione a vantaggio di altri creditori. Se altri creditori rinunciano
totalmente o parzialmente ai loro crediti, può essere accordato un condono
nella stessa proporzione percentuale, sempre che questo contribuisca al risanamento
duraturo della situazione economica della persona (art. 167 cpv. 2 LIFD). Sono
considerate altre cause in particolare: a. fideiussioni; b. elevati pegni
immobiliari; c. debiti del piccolo credito dovuti a un tenore di vita elevato;
d. considerevoli perdite commerciali o di capitale per le persone esercitanti
un’attività lucrativa indipendente, se ciò mette in pericolo l’esistenza
economica della persona e i posti di lavoro.
Secondo il capoverso 3 dell’art.
3.
dell’Ordinanza perdite di reddito e spese che sono già state prese in
considerazione all’atto della tassazione o del calcolo dell’imposta non sono
riconosciute come cause. Ciò vale in particolare nel caso delle fluttuazioni
usuali del reddito del contribuente.
3.3
3.3.1
L’art. 167a LIFD
stabilisce i motivi di diniego.
Il condono dell’imposta
può essere negato in tutto o in parte segnatamente se il contribuente:
a. ha violato
gravemente o reiteratamente i suoi obblighi nella procedura di tassazione
rendendo in tal modo impossibile la valutazione della sua situazione finanziaria
nel periodo fiscale in questione;
b. a partire dal
periodo fiscale cui si riferisce la domanda di condono non ha costituito
riserve nonostante ne avesse i mezzi;
c. alla scadenza
del credito fiscale non ha eseguito pagamenti nonostante ne avesse i mezzi;
d. ha causato la
propria incapacità contributiva rinunciando volontariamente, senza motivi
importanti, a redditi o beni, conducendo un tenore di vita eccessivo o tenendo
un analogo comportamento imprudente o gravemente negligente;
e. durante il
periodo oggetto della valutazione ha privilegiato altri creditori.
3.3.2
In questi ultimi anni, si
è sviluppata una prassi in questo settore che potrebbe essere riassunta con la
nozione di «meritevole di condono» (cfr. sentenza TF 2D_54/2011 del 16.2.2012
consid. 3.4.).
Con l’enumerazione non
esaustiva di comportamenti che rendono il contribuente immeritevole del condono
dell’imposta, questa prassi è sancita a livello di legge. Affinché il condono
dell’imposta sia concesso, il richiedente deve esporre la sua situazione
economica presente e passata e dimostrare di non avere tenuto comportamenti
contrari all’interesse generale, per esempio favorendo uno o l’altro dei suoi
creditori (Messaggio concernente la legge sul condono dell’imposta, nr. 13.087
del 23.10.2013, p. 7252-7253).
3.4
Quando, nonostante la
riduzione del tenore di vita al minimo d’esistenza, il debito fiscale non può
essere completamente estinto entro un termine ragionevole, adempiuta non è
soltanto la condizione del bisogno, ma anche quella del grave rigore (Beusch, op. cit., n. 18 ad art. 167
LIFD, p. 608; Richner/Frei/ Kaufmann/
Meuter, Handkommentar zum DBG, 2ª ediz., Zurigo 2009, n. 20 ad art. 167
LIFD, p. 1347). Le due condizioni non possono essere definite separatamente
l’una dall’altra, sovrapponendosi in larga misura. A differenza della
situazione di bisogno, la seconda condizione del grave rigore non si sofferma
tuttavia sulla sola situazione economica del debitore, ma prende
in considerazione anche altre circostanze, ed in particolare ragioni di equità
(decisione TAF n. A-7824/2008 del 15 novembre 2010).
Conseguenze oltremodo
gravose possono risultare, per esempio, dal continuo e costante deterioramento
della situazione economica del contribuente oppure dalle stesse cause che conducono
ad una situazione di bisogno: un lungo
periodo di disoccupazione, elevati oneri familiari, una prolungata malattia
oppure ancora un grave incidente (decisioni TAF n. A-32324/2011 del 23
aprile 2012, n. A-6866/2008 del 2 marzo 2011, n. A-6466/2008 del 1° giugno 2010).
3.5
Secondo l’art. 10
dell’Ordinanza (RS 642.121) l’autorità di condono decide in merito alla domanda
di condono tenendo conto di tutti i fatti essenziali necessari alla valutazione
delle condizioni e dei motivi di diniego, in particolare:
a. dell’intera
situazione economica del richiedente al momento della decisione;
b. dell’evoluzione
a partire dal periodo fiscale a cui si riferisce la domanda;
c. delle
prospettive economiche del richiedente; nonché
d. delle misure
adottate dal richiedente finalizzate al miglioramento della sua capacità
economica.
4.
4.1.
L’UEC ha in
sostanza ritenuto come RI 1 non fosse in una situazione di bisogno ai sensi
dell’art. 247 LT, avendo egli una disponibilità mensile di fr. 1'480.-, sufficiente
per far fronte al pagamento dell’imposta di donazione.
In particolare l’UEC ha quantificato nella
seguente maniera, redditi, spese e sostanza del ricorrente:
Redditi
fr. 5'850.-
Sostanza
immobili in Svizzera
fr. 327'269.-
aspettative ereditarie estero
fr. 250'000.-
Sostanza totale
fr. 577'269.-
Debiti ipotecari
fr. 750'000.-
Spese
minimo LEF contribuente
e moglie
fr. 1'700.-
minimo LEF figlio
fr. 600.-
interessi ipotecari
fr. 637.-
spese di riscaldamento
fr. 263.-
assicurazioni obbligatorie
fr. 150.-
cassa malati
fr. 660.-
spese professionali
fr. 360.-
Spese totali
fr. 4'370.-
Disponibilità mensile
fr. 1'480.-
4.2
In sede ricorsuale il ricorrente
ha contestato il calcolo della disponibilità mensile, presentando un precetto
esecutivo relativo alle spese per cassa malati “premi LAMal saldo 07/2016 fr.
1'215.55/mese” spiccato nei suoi confronti il 1°.2.2017, nonché una fattura
della cassa malati del 17.2.2017.
4.3
4.3.1
Si tratta ora di
comprendere se i calcoli effettuati dall’UEC per verificare la disponibilità
mensile di RI 1 e quindi per stabilire se versi in un caso di bisogno, siano
corretti.
4.3.2
Il minimo vitale del ricorrente
va calcolato basandosi sulla tabella per il calcolo del minimo di esistenza
agli effetti del diritto esecutivo (vedi sito internet consultato il 19.6.2017 http://www4.ti.ch/poteri/giudiziario/giustizia-civile/tabella-dei-minimi-desistenza/)
e sui dati in possesso dell’autorità fiscale (cfr. decisione fiscale relativa
al periodo fiscale 2014 e dati forniti nella richiesta di condono dell’imposta):
Redditi
fr. 5'976.-
Spese
minimo LEF contribuente
e moglie
fr. 1'700.-
minimo LEF figlio
fr. 600.-
interessi ipotecari
fr. 637.-
(senza ammortamento)
contributi di diritto pubblico
fr. 0.-
spese di manutenzione
fr. 263.85
riscaldamento e spese accessorie
fr. 323.65.-
cassa malati
fr. 660.-
spese professionali
fr. 360.-
assicurazioni obbligatorie
fr. 150.-
Disponibilità mensile
fr. 1'281.50
4.3.3
Sulla base dei dati
forniti dal ricorrente e risultanti sia dalla domanda di richiesta di condono,
sia dalla decisione fiscale del 2014 emerge quantomeno una disponibilità di fr.
1'281.50.
Correttamente l’UEC non ha
calcolato le spese legate al mantenimento delle figlie che erano/sono iscritte
all’Università.
Come visto, viene
riconosciuto lo stato di bisogno quando le risorse finanziare del contribuente
non bastano a garantire il minimo esistenziale secondo il diritto in materia di
esecuzione e fallimento. Proprio secondo tali prescrizioni (cfr. punto 6), per
quanto concerne le spese per l’istruzione dei figli si rileva: “Per i figli maggiorenni
agli studi sono riconosciute le spese fino alla conclusione della prima
formazione scolastica o professionale, oppure al conseguimento della maturità
(liceo) o di un diploma equivalente (scuola professionale)”. Motivo per cui giustamente
non sono state tenute in considerazione tali spese nel minimo vitale (parametro
per stabilire il caso di bisogno).
Anche le “altre spese”,
per fr. 2'850.- fatte valere dal contribuente per “alimenti per la famiglia,
vestiti, franchigia cassa malati, spese acqua e elettricità, abbonamenti, spese
universitarie” sono comprese nell’importo base del minimo vitale, riconosciuto
per la sua situazione in fr. 1'700.- (fatta eccezione per la franchigia cassa
malati e le spese universitarie).
In merito al premio di
cassa malati, si rileva come l’importo calcolato dall’UEC sia stato ripreso
dalla decisione fiscale del 2014. In sede di reclamo ed in sede di ricorso egli
ha indicato come il premio relativo alla cassa malati fosse più elevato,
indicandolo in fr. 1'293.- in sede di reclamo (senza giustificativo), e
adducendo poi in sede di ricorso un PE relativo al premio cassa malati con la
dicitura: “premi LAMal saldo 7/2016 fr. 1’215/mese”, nonché una fattura di
richiamo del 17.2.2017 con la dicitura “fatturazione febbraio 2017 dal
03.01
” di fr. 917.10. Il ricorrente non specifica se la somma in questione
sia il premio mensile per lui, la moglie ed il figlio __________ o anche per la
figlia __________ (che risulta nella medesima economia domestica, ma non viene
compresa nel calcolo del minimo vitale del ricorrente).
Se anche si volesse tenere
questo dato in considerazione, ne discenderebbe comunque una disponibilità
mensile di fr. 1'024.-.
4.3.4
Seppur risultano
comprensibili le argomentazioni di RI 1 in merito alle spese da sostenere anche
per la formazione degli altri figli, per quanto attiene al condono delle
imposte è necessario far capo al parametro del minimo esistenziale per poter
giudicare in merito allo stato di bisogno o meno in cui versa il contribuente.
La disponibilità mensile calcolata dall’UEC sulla base dei dati in possesso è
quindi corretta. Ne discende che, vista tale disponibilità mensile, non si può
ritenere il qui contribuente in un caso di bisogno tale da giustificare il
condono dell’imposta.
Ma vi sono anche ulteriori
motivi per confermare la decisione presa dall’UEC, senza neppure invero
soffermarsi sulla disponibilità mensile del ricorrente.
4.4
4.4.1
Sempre dalla decisione di
tassazione del 2014 emerge come al 31.12.2014 egli avesse indicato di possedere
“titoli e capitali” per fr. 238'247.-. In sede ricorsuale presenta due estratti
conto bancari, uno di __________ con saldo del conto di fr. 17.30 ed uno di __________
con un saldo di fr. 23.58 (al 25.2.2017). Sostiene di non aver alcuna sostanza
mobiliare (cfr. modulo istanza di condono). Ora mal si comprende come egli
abbia potuto spossessarsi di una sostanza di una certa importanza e in ogni
caso il ricorrente non fornisce alcuna spiegazione a tale riguardo.
4.4.2
Ciò deve essere posto in
evidenza a maggior ragione se si prende in considerazione che la remissione del
debito è avvenuta nel 2013 e che l’emissione del progetto di decisione per
l’imposta di donazione è avvenuta il 12.5 2015 (il 31.12.2014 egli dichiarava
ancora sostanza per fr. 238'247.-). Ancora posteriormente a tale data il qui
ricorrente ha sottoscritto due ulteriori cartelle ipotecarie gravanti il fondo che
ha in comproprietà con la moglie (foglio PPP __________ RFD __________ __________)
per un importo di ulteriori fr. 180'000.- (il fondo era già gravato da altre
cartelle ipotecarie).
Sempre dalla decisione di
tassazione 2015 emerge come egli abbia proprietà immobiliari in __________ con
un valore di stima di fr. 250'000.-.
Dagli atti risulta anche
che RI 1 ha concesso un prestito in favore di __________ (una società
riconducibile ad un figlio) fr. 200'000.- e che risulta creditore della stessa.
In merito a tale circostanza – ben evidenziata anche nella decisione su reclamo
dall’UEC - il ricorrente non ha addotto argomentazioni a prova del contrario.
4.4.3
Il fatto di aver
privilegiato altri creditori (ha indicato in sede di reclamo che dal mese di
settembre 2016 sarebbe stato tenuto a pagare una somma a titolo di ammortamento
più elevata a __________ in considerazione del prestito ipotecario, pari a fr.
800.
- mensili), di aver ulteriormente aggravato la propria situazione personale
sottoscrivendo ulteriori prestiti immobiliari, mancando di accantonare una
somma per il pagamento dell’imposta (va ricordato che la donazione è avvenuta
nel 2013, al 31.12.2014 egli dichiarava sostanza mobiliare per fr. 238'247.-, e
che il progetto di decisione per l’imposta di donazione è stato trasmesso a
maggio 2015, ossia solo 5 mesi dopo il 31.12.2014), pur essendo cosciente del
fatto che avrebbe dovuto far fronte al pagamento dell’imposta, è sufficiente a
giustificare il diniego del condono ai sensi dell’art. 167a LIFD.
4.5
Da ultimo ed unicamente a
titolo abbondanziale, vanno anche tenute in considerazione le aspettative
ereditarie indicate dal ricorrente nel modulo di richiesta del condono: fr.
250'000.-, che si aggiungono alla sostanza immobiliare di cui è proprietario (sempre
in __________ dove dichiara di possedere sostanza immobiliare per fr.
250'000.-). Ora, nonostante gli argomenti sollevati dall’insorgente in sede
ricorsuale, appare chiaro che la sua evoluzione patrimoniale futura deve comunque
essere presa in considerazione nel giudicare le sue possibilità di far fronte
al debito d’imposta.
4.6
Va da sé che resta
impregiudicata, da parte del ricorrente, la facoltà di chiedere delle
facilitiazioni di pagamento giusta l’art. 245 LT (p. esempio il pagamento rateale).
5.
5.1.
Visto
quanto esposto il ricorso deve essere respinto. La tassa di giustizia e le
spese processuali, ridotte per tener conto della situazione finanziaria del
ricorrente e per agevolarlo nel pagamento del debito d’imposta, sono contenute
al minimo.
5.2
Con la Legge federale
concernente la nuova disciplina del condono d’imposta (RU 2015 9) è stata
parimenti aperta la via del ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale
(prima del 1.1.2016 era aperta unicamente la via del ricorso sussidiario in materia
costituzionale). Tuttavia secondo l’art. 83 lit. m LTF il ricorso in
materia di diritto pubblico è ammissibile unicamente contro le decisioni concernenti
il condono dell’imposta federale diretta o dell’imposta cantonale o comunale
sul reddito e sull’utile se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente importante (in
merito si veda anche Vorpe, op.
cit., p. 518 ss. e per la nozione di “caso particolarmente importante” p. 521 ed
anche Messaggio condono dell’imposta, p. 7248). Il ricorso di diritto pubblico
al Tribunale federale è quindi escluso in ambito di condono di imposte di
donazione (Vorpe, Novità
legislative nel campo del diritto tributario, in RtiD II – 2015, p. 519). Resta
impregiudicato il ricorso sussidiario in materia costituzionale secondo gli
artt. 113 ss. LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 300.–
sono a carico del
ricorrente.
3. Contro il presente giudizio
il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna non è
ammissibile (art. 83 lit. m LTF). Resta impregiudicato il ricorso
sussidiario in materia costituzionale secondo gli artt. 113 ss. LTF.
4. Intimazione a:
-;
-;
-;
-.
Copia per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: