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Decisione

80.2017.39

Procedura: obblighi del contribuente, diffida, persona che non si ritiene più in grado di adempiere personalmente gli obblighi procedurali

6 aprile 2017Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

- i coniugi __________, nato

il 6 novembre 1931, e RI 1, nata il 18 febbraio 1932, sono domiciliati a __________;

- non avendo i contribuenti

inoltrato la dichiarazione d’imposta 2015 entro il termine del 30 aprile 2016,

l’RS 1 ha proceduto ad inviar loro un richiamo, in data 17 maggio 2016;

- con scritto del 3 giugno

2016, RI 1 si è rivolta all’Ufficio di tassazione, comunicando che il marito

aveva perso la vista a causa di una gravissima malattia e che la stessa non si

era mai occupata della dichiarazione d’imposta e “non saprebbe neppure da dove

iniziare”, con la conseguenza che non era loro possibile dare seguito alla

richiesta dell’autorità fiscale;

- il 15 ottobre 2016,

l’Ufficio di tassazione ha intimato ai contribuenti una diffida, avvertendoli

che, se non avessero inoltrato la dichiarazione entro venti giorni, gli avrebbe

inflitto una multa;

- RI 1 ha reclamato contro

la diffida, con lettera del 26 ottobre 2016, manifestando “stupore e

disappunto” e contestando di aver ricevuto un richiamo;

- la reclamante ribadiva

quanto esposto nello scritto del 3 giugno 2016, al quale non era stata data

risposta, ed allegava un certificato medico relativo alle condizioni del

marito;

- l’autorità fiscale ha accolto

il reclamo e, con decisione dell’11 novembre 2016, ha annullato la diffida;

- il 16 novembre 2016 ha

concesso poi ai contribuenti una proroga fino al 31 dicembre 2016 per

presentare la dichiarazione d’imposta;

- in seguito all’invio, da

parte della stessa contribuente, di una lettera al Direttore del Dipartimento

delle finanze e dell’economia Christian Vitta, con scritto del 14 dicembre 2016

l’Ufficio di tassazione ha scritto alla mittente, invitandola a presentarsi

presso i propri uffici “quando a lei più comodo” e chiedendole di “voler

portare la documentazione interente la dichiarazione d’imposta 2015 così da poterla

aiutare nella compilazione”;

- con decisione del 17

gennaio 2017, l’Ufficio di tassazione ha nuovamente diffidato i contribuenti ad

adempiere i loro obblighi procedurali, concedendo loro “un’ultima proroga” fino

al 28 febbraio 2017;

- con lettera del 26 gennaio

2017, RI 1 ha lamentato di non avere ottenuto una risposta alla sua “ripetuta

richiesta di esonero della dichiarazione d’imposta relativa al 2015 e di quelle

future”;

- la contribuente ha

definito “inattuabile” la proposta di recarsi presso l’Ufficio di tassazione, a

causa del freddo e di un recente infortunio;

- con decisione del 30

gennaio 2017, l’autorità fiscale ha respinto il reclamo, sottolineando che la

dichiarazione non era stata inoltrata né era stata chiesta un’ulteriore

proroga;

- con scritto del 13

febbraio 2017, la contribuente ha nuovamente manifestato il proprio scontento

per la mancata esenzione dall’obbligo di presentare la dichiarazione;

- con tempestivo ricorso

alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta la tassa di diffida, “in

quanto le considerazioni addotte dall’ufficio tassazione per sostenerla, non

corrispondono alla realtà”;

- lamenta che l’autorità

fiscale non abbia mai preso posizione sulla sua domanda di essere esonerata

dall’obbligo di presentare la dichiarazione d’imposta, in seguito alla grave

malattia del marito ed alle motivazioni da lei apportate;

- nelle sue osservazioni del

Considerandi

17.

febbraio 2017, l’Ufficio di tassazione propone di respingere il ricorso,

rilevando che nessuna persona fisica è esentata dall’obbligo di presentare la

dichiarazione e che, in caso di impossibilità di adempiere, il contribuente è tenuto

a nominare un rappresentante;

- l’insorgente ha replicato,

in data 25 febbraio 2017, lamentando la “disumanità” e il “menefreghismo”

manifestati dall’Ufficio di tassazione e ribadendo che le sarà “impossibile,

ora e in futuro, procedere alla compilazione della dichiarazione fiscale”.

Diritto

- secondo gli art. 198 cpv.

3.

LT e 124 cpv. 3 LIFD, il contribuente che omette di inviare la dichiarazione

d’imposta o che presenta un modulo incompleto, è diffidato a rimediarvi entro

un congruo termine;

- la legge tributaria

precisa, a tale proposito, che per ogni diffida è percepita una tassa stabilita

dal Consiglio di Stato e che contro la diffida è data facoltà di reclamo

all’autorità fiscale e di ricorso alla Camera di diritto tributario entro 30 giorni

(art. 198 cpv. 4 e 5 LT);

- l’art. 19 del regolamento

della legge tributaria del 18 ottobre 1994 (RL 10.2.1.1.1), nella versione in

vigore dal 1° gennaio 2014, stabilisce che per ogni diffida inviata al

contribuente che non osserva i termini di consegna della dichiarazione

d’imposta o dei conteggi delle imposte trattenute alla fonte viene percepita

una tassa di fr. 50.–;

- per quanto precede, la

tassa di diffida altro non è che una tassa di cancelleria che viene prelevata

automaticamente, al momento dell’invio della diffida, per coprire i costi

causati dall’inadempienza procedurale del contribuente, che ha costretto, con

il proprio comportamento passivo, l’autorità fiscale dapprima a richiamarlo

all’obbligo di presentare la dichiarazione e, rimasto senza seguito tale invito,

a diffidarlo (Bottoli, Lineamenti

di diritto tributario ticinese, p. 126);

- nel caso in esame, come

visto, la ricorrente ha contestato la diffida, facendo riferimento alla

corrispondenza scambiata con l’autorità di tassazione, in merito alla sua

pretesa di essere esonerata dall’obbligo di compilare ed inoltrare la dichiarazione;

- pur comprendendo lo

sconforto della contribuente, per la grave malattia che affligge suo marito e

per le difficoltà che riscontra nell’adempimento degli obblighi fiscali, si

deve dare atto all’Ufficio di tassazione di aver proceduto in modo conforme

alla legge;

- è vero infatti che ogni

contribuente è obbligato a presentare la dichiarazione, indipendentemente dalla

sua età e dal suo stato di salute;

- neppure chi è incapace di

discernimento è esonerato dall’obbligo, anche se, non godendo della capacità

processuale e di essere parte, di solito viene privato dell’esercizio dei

diritti civili e viene sottoposto a curatela generale (art. 398 CC), con la

conseguenza che i suoi obblighi e i suoi diritti, nella procedura fiscale, sono

esercitati dal curatore;

- se la ricorrente gode

ancora dell’esercizio dei diritti civili, ma ritiene di non essere in grado di

adempiere personalmente gli obblighi procedurali richiesti dalla legge, ha poi

il diritto, come già indicato dall’Ufficio di tassazione, di designare un

rappresentante, che può anche essere un suo congiunto o un’altra persona che

gode della sua fiducia;

- d’altra parte,

l’insorgente ha indirizzato numerose lettere all’autorità di tassazione e

persino al direttore del Dipartimento delle finanze e dell’economia,

dimostrando in tal modo di essere assistita da persone che la aiutano nei

rapporti con le autorità;

- non si può che invitare

pertanto la ricorrente, anche per evitare vere e proprie sanzioni, a seguire le

raccomandazioni già ricevute, dall’Ufficio di tassazione (a recarsi presso

l’Ufficio di tassazione per essere aiutata a compilare la dichiarazione o a designare

un rappresentante) e dal direttore del Dipartimento (a rivolgersi a Pro

Senectute);

- anche la sua

disponibilità, manifestata nel ricorso, a subire una tassazione d’ufficio, non

risolve il problema, in quanto presuppone a sua volta la diffida (cfr. articoli

130.

cpv. 2 LIFD e 204 cpv. 2 LT);

- ne consegue che il ricorso

deve essere respinto;

- eccezionalmente si

rinuncia a porre a carico della ricorrente la tassa di giustizia e le spese

processuali.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano né tassa

di giustizia né spese processuali.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-;

-;

-.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: