80.2017.39
Procedura: obblighi del contribuente, diffida, persona che non si ritiene più in grado di adempiere personalmente gli obblighi procedurali
6 aprile 2017Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
80.2017.39
Lugano
6 aprile 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele Guffi
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 14 febbraio 2017 contro la decisione del 30 gennaio 2017 in materia di diffida
ad inoltrare la dichiarazione d’imposta.
Fatti
- i coniugi __________, nato
il 6 novembre 1931, e RI 1, nata il 18 febbraio 1932, sono domiciliati a __________;
- non avendo i contribuenti
inoltrato la dichiarazione d’imposta 2015 entro il termine del 30 aprile 2016,
l’RS 1 ha proceduto ad inviar loro un richiamo, in data 17 maggio 2016;
- con scritto del 3 giugno
2016, RI 1 si è rivolta all’Ufficio di tassazione, comunicando che il marito
aveva perso la vista a causa di una gravissima malattia e che la stessa non si
era mai occupata della dichiarazione d’imposta e “non saprebbe neppure da dove
iniziare”, con la conseguenza che non era loro possibile dare seguito alla
richiesta dell’autorità fiscale;
- il 15 ottobre 2016,
l’Ufficio di tassazione ha intimato ai contribuenti una diffida, avvertendoli
che, se non avessero inoltrato la dichiarazione entro venti giorni, gli avrebbe
inflitto una multa;
- RI 1 ha reclamato contro
la diffida, con lettera del 26 ottobre 2016, manifestando “stupore e
disappunto” e contestando di aver ricevuto un richiamo;
- la reclamante ribadiva
quanto esposto nello scritto del 3 giugno 2016, al quale non era stata data
risposta, ed allegava un certificato medico relativo alle condizioni del
marito;
- l’autorità fiscale ha accolto
il reclamo e, con decisione dell’11 novembre 2016, ha annullato la diffida;
- il 16 novembre 2016 ha
concesso poi ai contribuenti una proroga fino al 31 dicembre 2016 per
presentare la dichiarazione d’imposta;
- in seguito all’invio, da
parte della stessa contribuente, di una lettera al Direttore del Dipartimento
delle finanze e dell’economia Christian Vitta, con scritto del 14 dicembre 2016
l’Ufficio di tassazione ha scritto alla mittente, invitandola a presentarsi
presso i propri uffici “quando a lei più comodo” e chiedendole di “voler
portare la documentazione interente la dichiarazione d’imposta 2015 così da poterla
aiutare nella compilazione”;
- con decisione del 17
gennaio 2017, l’Ufficio di tassazione ha nuovamente diffidato i contribuenti ad
adempiere i loro obblighi procedurali, concedendo loro “un’ultima proroga” fino
al 28 febbraio 2017;
- con lettera del 26 gennaio
2017, RI 1 ha lamentato di non avere ottenuto una risposta alla sua “ripetuta
richiesta di esonero della dichiarazione d’imposta relativa al 2015 e di quelle
future”;
- la contribuente ha
definito “inattuabile” la proposta di recarsi presso l’Ufficio di tassazione, a
causa del freddo e di un recente infortunio;
- con decisione del 30
gennaio 2017, l’autorità fiscale ha respinto il reclamo, sottolineando che la
dichiarazione non era stata inoltrata né era stata chiesta un’ulteriore
proroga;
- con scritto del 13
febbraio 2017, la contribuente ha nuovamente manifestato il proprio scontento
per la mancata esenzione dall’obbligo di presentare la dichiarazione;
- con tempestivo ricorso
alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta la tassa di diffida, “in
quanto le considerazioni addotte dall’ufficio tassazione per sostenerla, non
corrispondono alla realtà”;
- lamenta che l’autorità
fiscale non abbia mai preso posizione sulla sua domanda di essere esonerata
dall’obbligo di presentare la dichiarazione d’imposta, in seguito alla grave
malattia del marito ed alle motivazioni da lei apportate;
- nelle sue osservazioni del
Considerandi
17.
febbraio 2017, l’Ufficio di tassazione propone di respingere il ricorso,
rilevando che nessuna persona fisica è esentata dall’obbligo di presentare la
dichiarazione e che, in caso di impossibilità di adempiere, il contribuente è tenuto
a nominare un rappresentante;
- l’insorgente ha replicato,
in data 25 febbraio 2017, lamentando la “disumanità” e il “menefreghismo”
manifestati dall’Ufficio di tassazione e ribadendo che le sarà “impossibile,
ora e in futuro, procedere alla compilazione della dichiarazione fiscale”.
Diritto
- secondo gli art. 198 cpv.
3.
LT e 124 cpv. 3 LIFD, il contribuente che omette di inviare la dichiarazione
d’imposta o che presenta un modulo incompleto, è diffidato a rimediarvi entro
un congruo termine;
- la legge tributaria
precisa, a tale proposito, che per ogni diffida è percepita una tassa stabilita
dal Consiglio di Stato e che contro la diffida è data facoltà di reclamo
all’autorità fiscale e di ricorso alla Camera di diritto tributario entro 30 giorni
(art. 198 cpv. 4 e 5 LT);
- l’art. 19 del regolamento
della legge tributaria del 18 ottobre 1994 (RL 10.2.1.1.1), nella versione in
vigore dal 1° gennaio 2014, stabilisce che per ogni diffida inviata al
contribuente che non osserva i termini di consegna della dichiarazione
d’imposta o dei conteggi delle imposte trattenute alla fonte viene percepita
una tassa di fr. 50.–;
- per quanto precede, la
tassa di diffida altro non è che una tassa di cancelleria che viene prelevata
automaticamente, al momento dell’invio della diffida, per coprire i costi
causati dall’inadempienza procedurale del contribuente, che ha costretto, con
il proprio comportamento passivo, l’autorità fiscale dapprima a richiamarlo
all’obbligo di presentare la dichiarazione e, rimasto senza seguito tale invito,
a diffidarlo (Bottoli, Lineamenti
di diritto tributario ticinese, p. 126);
- nel caso in esame, come
visto, la ricorrente ha contestato la diffida, facendo riferimento alla
corrispondenza scambiata con l’autorità di tassazione, in merito alla sua
pretesa di essere esonerata dall’obbligo di compilare ed inoltrare la dichiarazione;
- pur comprendendo lo
sconforto della contribuente, per la grave malattia che affligge suo marito e
per le difficoltà che riscontra nell’adempimento degli obblighi fiscali, si
deve dare atto all’Ufficio di tassazione di aver proceduto in modo conforme
alla legge;
- è vero infatti che ogni
contribuente è obbligato a presentare la dichiarazione, indipendentemente dalla
sua età e dal suo stato di salute;
- neppure chi è incapace di
discernimento è esonerato dall’obbligo, anche se, non godendo della capacità
processuale e di essere parte, di solito viene privato dell’esercizio dei
diritti civili e viene sottoposto a curatela generale (art. 398 CC), con la
conseguenza che i suoi obblighi e i suoi diritti, nella procedura fiscale, sono
esercitati dal curatore;
- se la ricorrente gode
ancora dell’esercizio dei diritti civili, ma ritiene di non essere in grado di
adempiere personalmente gli obblighi procedurali richiesti dalla legge, ha poi
il diritto, come già indicato dall’Ufficio di tassazione, di designare un
rappresentante, che può anche essere un suo congiunto o un’altra persona che
gode della sua fiducia;
- d’altra parte,
l’insorgente ha indirizzato numerose lettere all’autorità di tassazione e
persino al direttore del Dipartimento delle finanze e dell’economia,
dimostrando in tal modo di essere assistita da persone che la aiutano nei
rapporti con le autorità;
- non si può che invitare
pertanto la ricorrente, anche per evitare vere e proprie sanzioni, a seguire le
raccomandazioni già ricevute, dall’Ufficio di tassazione (a recarsi presso
l’Ufficio di tassazione per essere aiutata a compilare la dichiarazione o a designare
un rappresentante) e dal direttore del Dipartimento (a rivolgersi a Pro
Senectute);
- anche la sua
disponibilità, manifestata nel ricorso, a subire una tassazione d’ufficio, non
risolve il problema, in quanto presuppone a sua volta la diffida (cfr. articoli
130.
cpv. 2 LIFD e 204 cpv. 2 LT);
- ne consegue che il ricorso
deve essere respinto;
- eccezionalmente si
rinuncia a porre a carico della ricorrente la tassa di giustizia e le spese
processuali.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-;
-;
-.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: