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Decisione

80.2017.4

Violazione degli obblighi procedurali: multa, invio tardivo della dichiarazione, restituzione dei termini, non costruzione di una casa e successivo trasloco

6 marzo 2017Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nel termine

attribuitogli per presentare la dichiarazione d’imposta 2015, prorogato su

richiesta dei contribuenti fino al 30 settembre 2016, i coniugi RI 1 e RI 2 non

hanno adempiuto il loro obbligo di collaborazione.

Il 15 ottobre 2016, l’RS 1

ha indirizzato ai contribuenti una diffida, avvertendoli che in caso di

inosservanza del loro obbligo gli sarebbe stata inflitta una multa per

violazione degli obblighi procedurali.

Non essendo pervenuta la

dichiarazione neppure entro il termine loro attribuito con la diffida, con

decisione del 16 novembre 2016 l’autorità fiscale ha inflitto ai contribuenti

una multa di fr. 300.–.

B. I contribuenti hanno

impugnato la suddetta decisione, con reclamo del 24 novembre 2016, nel quale hanno

sostenuto che la sanzione era “sproporzionata per rapporto alla situazione che

si è venuta a creare”. Hanno sottolineato che da due anni erano alle prese con

la costruzione della casa d’abitazione e che dovevano anche accudire il figlio

minorenne e la mamma/suocera ultraottantenne. Nei mesi di settembre e ottobre

avevano poi traslocato nella nuova casa, con la conseguenza che si sono “completamente

dimenticati” di dover inoltrare la dichiarazione entro il 30 settembre 2016.

L’Ufficio di tassazione ha

respinto il reclamo, con decisione del 2 dicembre 2016, nella quale ha rilevato

in particolare che la dichiarazione d’imposta è stata presentata solo dopo la

multa.

C. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 e RI 2 contestano nuovamente la

multa inflittagli dall’Ufficio di tassazione per il mancato inoltro della

dichiarazione d’imposta 2015 e ribadiscono i motivi già addotti nel reclamo, a

giustificazione dell’inosservanza del termine. Allegano anche una richiesta di

proroga inoltrata ancora l’8 novembre 2016 e respinta dall’autorità di

tassazione due giorni dopo.

D. L’autorità di

tassazione, nelle sue osservazioni del 9 gennaio 2017, propone di respingere il

ricorso. Ribadisce che la dichiarazione d’imposta è stata inoltrata solo dopo

la scadenza del termine attribuito ai ricorrenti con la decisione di multa.

Le osservazioni sono state

intimate agli insorgenti il 9 gennaio 2017.

Diritto

1. 1.1.

La multa disciplinare è

stata inflitta sulla base degli art. 257 cpv. 1 LT e 174 LIFD.

1.2.

Secondo l’art. 257 cpv. 1

LT [obblighi procedurali] chiunque, nonostante diffida, viola intenzionalmente

o per negligenza un obbligo che gli incombe giusta la presente legge oppure una

disposizione presa in applicazione di quest’ultima, in particolare:

a) non consegna la

dichiarazione d’imposta o gli allegati;

b) non adempie

all’obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni;

c) viola gli

obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura d’inventario;

d) non versa il

deposito o non presta la garanzia bancaria irrevocabile previsti dall’articolo

253a;

è punito con la multa.

Il capoverso 2 prevede che

la multa è di 1000.- franchi al massimo e, in casi gravi o di recidiva,

10'000.- franchi al massimo.

Di tenore sostanzialmente

uguale l’art. 174 LIFD.

1.3.

Affinché l’autorità

fiscale possa infliggere una multa devono essere realizzate due distinte

condizioni:

·

l’una soggettiva, che consiste nella colpa del contribuente, vale

a dire in una sua azione o omissione intenzionale o per semplice negligenza;

·

e l’altra oggettiva, vale a dire la diffida che l’autorità

fiscale deve rivolgere al contribuente invitandolo a collaborare (cfr. Pedroli, Le norme penali della nuova

legge svizzera sull’imposta federale diretta, in Rivista trimestrale di diritto

penale dell’economia, n. 2/3-1995, p. 766; Idem, Le norme penali delle nuove

leggi sulle imposte dirette, in RDAT II-1996 p. 483; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte

Bundessteuer, Zurigo, 1995, p. 472).

Il Tribunale federale ha

precisato che la multa per violazione di obblighi di procedura da parte del

contribuente non rappresenta un mero mezzo coercitivo dell’amministrazione ma

presenta anche carattere penale, sicché il contribuente può essere punito anche

se compie l’atto ordinato dall’autorità solo dopo la scadenza del termine

impartitogli (RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B 101.1 n. 9).

1.4.

1.4.1.

Nel caso in disamina, ai

ricorrenti è stata inflitta la multa disciplinare per non aver consegnato

all’Autorità fiscale entro l’ultimo termine impartitogli e nonostante diffida

la dichiarazione per il periodo fiscale 2015.

1.4.2.

Secondo l’art. 198 cpv. 1

LT i contribuenti sono invitati, mediante notificazione pubblica o invio del

modulo, a presentare la dichiarazione d’imposta. Coloro che non hanno ricevuto

il modulo devono chiederlo all’autorità competente.

Secondo il capoverso 2 di

questa norma, il contribuente deve compilare il modulo in modo completo e

veritiero, firmarlo personalmente e inviarlo, con gli allegati prescritti,

all’autorità competente entro il termine stabilito.

Giusta il capoverso 3 il

contribuente, che omette di inviare la dichiarazione d’imposta o che presenta

un modulo completo, è diffidato a rimediarvi entro un congruo termine.

Il capoverso 4 fissa come

per ogni diffida è percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato.

Il capoverso 5 stabilisce

come contro la diffida è data facoltà di reclamo all’autorità fiscale e di

ricorso alla Camera di diritto tributario entro i termini stabiliti dagli

articoli 206 e 227.

Di analogo tenore l’art.

124 LIFD.

1.5.

L’art. 266 cpv. 1 LT

stabilisce che le multe per violazione di obblighi di procedura di cui all’art.

257 sono pronunciate dall’autorità fiscale competente.

Secondo il capoverso 4,

alle procedure per violazione degli obblighi procedurali e a quelle per

sottrazione d’imposta sono applicabili le norme della procedura di tassazione e

di ricorso.

Di simile tenore l’art.

182 cpv. 3 LIFD.

1.6.

1.6.1.

Come visto, alle procedure

per violazione degli obblighi procedurali [art. 257 LT; 174 LIFD] si applicano

– per analogia – le norme della procedura di tassazione e di ricorso.

1.6.2.

La procedura di tassazione

attribuisce al contribuente la facoltà di presentare reclamo contro la

decisione di tassazione.

L’autorità di tassazione deve prendere una decisione motivata (art. 208 cpv. 2 LT; art. 135 cpv. 2 prima frase

LIFD), fondandosi sui risultati dell’inchiesta (art. 208 cpv. 1 LT; art. 135

cpv. 1 LIFD; v. anche Agner/Jung/

Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo

1995, p. 422).

Per giurisprudenza

costante, il diritto a una motivazione ha natura formale: la sua violazione comporta, di regola, l’annullamento dell’atto impugnato, senza che vada vagliato se quest’ultimo,

nel merito, è corretto (DTF 119 Ia 136 consid. 2a p. 138, 118 Ia 17 consid. 1a

p. 18, 104 consid. c p. 109 con relativi riferimenti).

1.6.3.

L’art. 29 Cost. fed.

impone alle autorità amministrative e giudiziarie di pronunciarsi sulle allegazioni delle parti nei considerandi delle loro decisioni, riferendosi agli argomenti da queste

addotti. Una motivazione può comunque essere ritenuta sufficiente quando l’autorità

menziona, almeno brevemente, i motivi che l’hanno spinta a decidere in un senso

piuttosto che nell’altro e pone quindi l’interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità d’impugnazione

presso un’istanza superiore (DTF 114 Ia 242 consid. 2, 112 Ia 109 consid. b e

rimandi, 111 Ia 1).

Per far ciò l’autorità

giudicante non deve pronunciarsi necessariamente su tutti gli argomenti e le

eccezioni sollevati, ma può limitarsi a prendere posizione su quelli principali

ed essenziali, atti a influire sulla decisione di merito (DTF 111 Ia 1, cons.

3a; DTF 107 Ia 248, consid. 3a; DTF 105 Ib 248/9, consid. 2a; DTF 101 Ia 3;

decisione CDT n. 381 del 30 luglio 1981 in re St.; Imboden/ Rhinow, Schweizerische

Verwaltungsrechtsprechung, Basilea 1986, Vol. I, n. 85 B III

a, p. 535; Känzig/Behnisch,

Direkte Bundessteuer, 2ª ediz.,

Vol. III, Basilea 1992, p. 249).

1.6.4.

La violazione degli

obblighi procedurali, sanzionata nella LT all’art. 257 e nella LIFD all’art.

174, rientra nelle “disposizioni penali” delle rispettive leggi. Come visto gli

art. 266 LT e 182 LIFD disciplinano la procedura applicabile facendo rinvio

alle norme della procedura di tassazione e di ricorso.

Trattandosi quindi di

decisioni di natura penale esse implicano la menzione di alcuni indispensabili

elementi quali ad esempio le generalità delle persone implicate, la descrizione

dell’azione o dell’omissione a sostegno dell’accusa, una risposta alla domanda

se la fattispecie legale è stata adempiuta dalla persona interessata, e in caso

affermativo con quale tipo di colpa (dolo / negligenza), pronuncia

dell’assoluzione oppure della condanna e, in caso ad esempio di irrogazione di

una multa, la sua commisurazione.

L’autorità è tenuta a

motivare la propria decisione. L’ampiezza e l’approfondimento della decisione

dipendono dalla modalità e dalla portata dell’incidenza nella posizione

giuridica della persona interessata. Ad esempio in caso di abbandono del procedimento,

la motivazione dovrà essere più concisa rispetto a quella relativa all’emanazione

di una multa di una certa rilevanza.

La motivazione deve ad

ogni modo permettere alla persona interessata di comprendere appieno tutte le

circostanze così da potere, se del caso, impugnare la decisione.

In generale una

motivazione viene considerata come sufficiente quando la stessa comprende i

seguenti elementi [per i casi di violazione degli obblighi procedurali ex

art. 257 LT e 174 LIFD]:

·

il periodo fiscale cui si riferiscono le violazioni commesse;

·

l’indicazione dell’obbligo procedurale violato nonostante diffida;

·

la valutazione della colpevolezza [dolo /negligenza];

·

la menzione dei criteri di commisurazione della pena;

·

l’attribuzione dei costi della procedura, nella misura in cui devono

essere addebitati alla persona interessata;

·

indicazione dei rimedi giuridici;

(Richner /Frei /Kaufmann/Meuter,

Handkommentar zum DBG, 2a ed., Zurigo 2009, art. 182 LIFD n. 146 –

147).

Considerandi

2.

2.1.

Nel caso di specie, i

coniugi __________ hanno omesso di inoltrare la dichiarazione d’imposta 2015

entro il termine loro attribuito con la diffida del 15 ottobre 2016. I

ricorrenti non contestano di non aver adempiuto i loro obblighi procedurali, ma

ritengono che la multa non si giustifichi a causa dei problemi legati al trasloco

ed agli obblighi familiari. Lamentano inoltre che l’autorità di tassazione non

gli abbia più concesso una proroga, nonostante la domanda inoltrata l’8 novembre

2016.

2.2

Nel caso d’invio tardivo della

dichiarazione d’imposta e, se la dichiarazione è stata restituita al

contribuente per completamento, di rinvio tardivo, l'inosservanza del termine

dev’essere scusata qualora il contribuente provi che, per servizio militare o

servizio civile, assenza dal Paese, malattia o altri motivi rilevanti, è stato

impedito di presentarla o di rinviarla in tempo e di avervi provvisto entro 30

giorni o al momento in cui gli impedimenti sono cessati (art. 124 cpv. 4 LIFD;

per il diritto cantonale, cfr. art. 192 cpv. 5 LT).

2.3

È immediatamente evidente

che i motivi addotti nel ricorso non rientrano fra quelli per i quali la legge

ammette una restituzione dei termini. Né la costruzione della casa, peraltro

protrattasi per ben due anni, né il successivo trasloco e neppure la necessità

di accudire il figlio e la madre/suocera costituiscono impedimenti tali da

giustificare l’inosservanza del termine per l’inoltro della dichiarazione,

peraltro già prorogato.

Che i contribuenti abbiano

subìto “affaticamento e lavoro supplementare”, a causa del trasloco, è

senz’altro comprensibile. Tuttavia, l’obbligo di presentare una dichiarazione

si ripropone ogni anno e ciò impone al contribuente fare il possibile per conciliare

il suo adempimento con le altre occupazioni della sua vita quotidiana. Non è

neppure escluso peraltro che un professionista o una persona di fiducia possa

essere incaricato di provvedere all’allestimento della dichiarazione.

2.4

Gli insorgenti lamentano

anche che l’Ufficio di tassazione non gli abbia più concesso una ulteriore

proroga, come da loro richiesto con e-mail dell’8 novembre 2016.

A tale riguardo, va

ricordato che, quando RI 1 ha inviato l’istanza di proroga in questione, il

termine attribuito ai contribuenti dall’autorità di tassazione, già prorogato

una prima volta fino al 30 settembre 2015, era ormai scaduto ed era ormai scaduto

anche quello previsto dalla diffida del 15 ottobre 2016. Come espressamente

richiesto dall’art. 119 cpv. 2 LIFD, la domanda di proroga deve tuttavia essere

presentata prima della scadenza, requisito che costituisce una condizione di

validità della domanda stessa (cfr. Zweifel/Hunziker,

in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, 3a

ediz., Basilea 2017, n. 11 ad art. 119 LIFD, p. 2111).

L’istanza di proroga era

pertanto intempestiva.

2.5

Non avendo i contribuenti

ottemperato ai loro obblighi procedurali, il fisco gli ha giustamente inflitto

una multa disciplinare.

2.6

Per quanto attiene

all’ammontare della multa, nella decisione su reclamo il fisco ha correttamente

fatto riferimento ai criteri stabiliti dalla Circolare n. 12/2013 del 22

novembre 2013 della Divisione delle contribuzioni: in effetti, dalla tabella

relativa alle multe per violazione degli obblighi procedurali, si evince che,

per un dovuto d’imposta per il precedente periodo fiscale tra i fr. 5’000.– ed

i fr. 7’500.- la multa applicabile è di fr. 300.–.

2.7

Ne discende che la

decisione di multa disciplinare ed anche la decisione su reclamo sono conformi

al diritto applicabile.

3.

Il ricorso è

respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico dei ricorrenti,

soccombenti.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 200.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 280.–

sono a carico dei

ricorrenti.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-;

-;

-;

-;

-

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: