80.2017.42
Procedura: tassazione d’ufficio, gerente di stazioni di servizio, contabilità incompleta
26 marzo 2018Italiano16 min
Source ti.ch
Incarti n.
80.2017.42
80.2017.43
Lugano
26 marzo 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele Guffi
segretaria
Daniela
Fossati, vicecancelliera
parti
RI 1
RI 2
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 24 febbraio 2017 contro la decisione del 1° febbraio 2017 in materia di IC
e IFD 2014.
Fatti
A. Nel periodo fiscale
litigioso, RI 1 ha esercitato un’attività lavorativa indipendente come gerente,
dal 1° gennaio 2014 al 31 agosto 2014, presso una stazione di servizio in Via __________,
__________, e dal 1° ottobre 2014 al 31 dicembre 2014, presso una stazione di
servizio in Via __________ a __________. La moglie invece ha lavorato come
dipendente del Comune di __________ (apertura e chiusura cimitero).
Nella dichiarazione
fiscale 2014, i coniugi RI 2 e RI 1 hanno indicato un reddito da attività
dipendente accessoria della moglie di fr. 4'062.– e una rendita AVS/AI di fr.
12'828.–, mentre hanno postulato in deduzione fr. 1'041.– per l’assicurazione
infortuni non professionali e fr. 1'801.– per il 2° pilastro.
B. Con scritto del 10
giugno 2016, a valere quale diffida, l’RS 1, per potersi pronunciare sulle
tassazioni 2014 e 2015, ha chiesto ai contribuenti di inviare entro il 30
giugno 2016 (termine poi prorogato fino al 31 luglio 2016) il bilancio al
31.12.2014 e al 31.12.2015 e il conto economico degli anni 2014 e 2015 inerenti
all’attività indipendente del marito e la dichiarazione del saldo al 31.12.2015
e gli interessi maturati nel 2015 di un conto bancario. L’autorità fiscale ha
avvertito i contribuenti che, in caso d’inosservanza, avrebbe proceduto a una tassazione
d’ufficio. I contribuenti non hanno trasmesso all’autorità fiscale la
documentazione richiesta.
C. Con decisione dopo
tassazione d’ufficio del 9 novembre 2016, il reddito imponibile per l’IC 2014 è
stato stabilito in fr. 89'900.–, mentre per l’IFD in fr. 87'300.–. L’RS 1 ha in
particolare accertato l’importo di fr. 80'000.– come reddito da attività
indipendente del marito. I contribuenti sono stati avvertiti che un eventuale
reclamo non conforme ai requisiti di legge sarebbe stato dichiarato
irricevibile, con la conseguenza che la tassazione sarebbe diventata
definitiva.
D. Con lettera (manoscritta)
del 9 dicembre 2016, i contribuenti hanno presentato reclamo contro la suddetta
decisione, esponendo quanto segue:
… con la presente desidero
impugnare la tassazione d’ufficio emessa a mio carico per il periodo
d’assoggettamento 1.1.-31.12.’14, in quanto il reddito complessivo è molto al
di sopra dell’effettivo guadagno. In allegato invio la copia della
dichiarazione di tassazione 2014, dalla quale potete riscontrare le nostre
entrate effettive (vedi anche bilancio) e che siamo stati anche parzialmente
aiutati dall’Ufficio del Sostegno sociale e dell’inserimento. …
Al gravame è stato però allegato,
unicamente, copia del conto economico della "__________", copia del
certificato dell’anno 2014 datato 15 luglio 2015 riguardante le prestazioni
erogate dell’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento a favore del
marito e copia dell’estratto dei costi della salute 2014 della moglie.
E. Con scritto del 13
dicembre 2016, l’RS 1 ha informato i contribuenti che il reclamo deve provare
che la tassazione sia manifestamente inesatta, invitando loro parimenti a
trasmettere, entro il 10 gennaio 2017, l’estratto dettagliato (delle entrate e delle
uscite) dall’1.1.2014 al 31.12.2014 di due conti bancari. Inoltre, stante
l’insufficiente disponibilità finanziaria riscontrata sulla base dei dati
presentati, ha chiesto ai contribuenti di dimostrare con quali mezzi hanno
fatto fronte al loro sostentamento per l’anno 2014, allegando contestualmente
il calcolo delle entrate e delle uscite relativo all’anno 2014, con
l’avvertenza che, in caso contrario, il reclamo sarebbe stato dichiarato
irricevibile con la conferma della tassazione d’ufficio. Entro il termine
impartito loro, i contribuenti non hanno prodotto alcuna documentazione.
F. Con decisione dopo
reclamo del 1° febbraio 2017, l’RS 1 ha confermato la sua precedente decisione
e ha stralciato i contributi assistenziali erroneamente imposti, con le
seguenti considerazioni:
…
L’autorità fiscale ha proceduto ad emettere una tassazione d’ufficio, in quanto
i contribuenti, malgrado una specifica diffida, non hanno mai presentato il
bilancio e il conto economico 2014 dell’attività del marito. Ai dati
dichiarati, è stato aggiunto un reddito aziendale valutato in Fr. 80'000 (come
nel 2013). Con tempestivo reclamo, i ricorrenti hanno presentato i dati
contabili 2014, chiedendo la relativa rettifica del reddito aziendale.
Considerato
come sulla base degli elementi forniti, risulta un’insufficiente disponibilità
finanziaria, l’autorità di tassazione ha invitato i contribuenti a comprovare
con quali mezzi hanno potuto far fronte al loro sostentamento. Accertato come i
contribuenti non abbiano dato seguito alla richiesta formulata dall’autorità
fiscale, in mancanza di ogni e qualsiasi elemento atto a ridurre il reddito
aziendale determinato in sede di tassazione, lo stesso viene confermato come da
decisione del 9.11.2016.
D’altra
parte, in questa sede, si procede a stralciare le prestazioni percepite
dall’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento, poiché esenti da imposte.
G. Con il presente
tempestivo ricorso, i coniugi RI 2 e RI 1 sostengono in particolare che l’RS 1
ha emanato la decisione impugnata in base alla dichiarazione fiscale 2013, da
cui risultava un guadagno di circa fr. 80’000.–. Per l’anno 2014, tale guadagno
sarebbe stato molto inferiore, come risulterebbe dal bilancio e dalla
documentazione trasmessa all’autorità fiscale. Precisano che sarebbe stata una
loro dimenticanza il fatto di non aver inviato il dettaglio delle entrate e
delle uscite. Affermano inoltre quanto segue:
… Nel periodo di dicembre e di gennaio mia moglie ha avuto problemi di
salute ed è anche stata ricoverata per un intervento in ospedale per quindici
giorni. Durante l’anno 2014 abbiamo provveduto al nostro sostentamento grazie
all’aiuto di mio figlio che vive con noi e che ha un reddito proprio. Non c’è
mai stata la volontà di voler nascondere nulla all’Ufficio tassazione.
Precisiamo anche che l’anno 2014 è stato per noi abbastanza pesante dal punto
di vista economico e che ha anche comportato il ricorso in parte alla pubblica
assistenza e a una perdita di soldi negli ultimi tre mesi dell’anno. Durante
tutto l’anno 2015 sono rimasto disoccupato e ho beneficiato della
disoccupazione e dell’assistenza. …
H. Con scritto del 6
marzo 2017, l’RS 1 ha trasmesso a questa Corte gli incarti fiscali 2013 e 2014,
senza formulare osservazioni in merito al ricorso.
Diritto
1. 1.1.
Gli
articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD consentono all’autorità di tassazione
di procedere ad una tassazione d’ufficio in base ad una valutazione
coscienziosa, se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi
procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati
esattamente per mancanza di documenti attendibili. In tale sede può tener conto
di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita
del contribuente.
1.2.
Contro
la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto
all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206
cpv. 1 LT; art. 132 cpv. 1 LIFD). Tuttavia, il contribuente può impugnare la
tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è "manifestamente
inesatta". Il reclamo dev’essere motivato e indicare eventuali
mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT; art. 132 cpv. 3 LIFD).
Le
norme appena citate esigono che il contribuente apporti la prova della "manifesta
inesattezza" della tassazione d’ufficio e richiede espressamente
che il reclamo sia motivato e indichi eventuali mezzi di prova. Tali requisiti
del reclamo rappresentano non meri presupposti sostanziali per la rimozione
della tassazione per apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame,
in mancanza dei quali l’autorità non deve neppure entrare nel merito (sentenza
del Tribunale federale del 21 novembre 1997, in DTF 123 II 552).
Secondo
il Tribunale federale, il requisito della motivazione del reclamo, contenuto
nella disposizione in esame, deve essere considerato quale requisito di
validità, sebbene la legge non lo designi esplicitamente come tale (DTF 81 I 98
consid. 3, 121 I 117 consid.
3a, 122 I 70 consid. 1c).
1.3.
La prova della manifesta
inesattezza della tassazione d’ufficio, secondo la giurisprudenza del Tribunale
federale, dev’essere completa e non può limitarsi a singole posizioni: il
contribuente deve cioè riprendere la collaborazione trascurata ed in particolar
modo inoltrare la dichiarazione fiscale precedentemente non presentata (cfr.
DTF 2C_504/2010 in RF 67/2012 p. 143; inoltre ASA 75 p. 329 consid. 5.1).
1.4.
Nella fattispecie in
esame, come visto, con scritto del 10 giugno 2016, l’RS 1 ha assegnato ai
contribuenti un termine (di oltre un mese e mezzo) per produrre il bilancio e
il conto economico degli anni 2014 e 2015 dell’attività indipendente del marito,
il saldo e gli interessi maturati di un conto bancario, e al contempo ha
avvertito loro che, in caso di mancata ottemperanza agli obblighi fiscali,
avrebbe proceduto alla tassazione d’ufficio. Nel termine impartito, i coniugi RI
1 e RI 2 non hanno dato seguito a quanto intimato loro da parte del predetto ufficio.
Motivo per cui l’autorità fiscale ha proceduto con una tassazione d’ufficio,
ricordando parimenti ai contribuenti le condizioni restrittive cui è
subordinato il reclamo contro una tassazione per apprezzamento. Nella
motivazione della decisione del 9 novembre 2016, operata d’ufficio, l’RS 1 ha
espressamente indicato come la stessa fosse censurabile unicamente se manifestamente
inesatta e mediante un reclamo motivato, che indicasse eventuali mezzi di
prova. Ha al riguardo persino precisato che "Ciò significa che al reclamo
dev’essere allegata la dichiarazione d’imposta debitamente compilata e
corredata da tutti i certificati, attestazioni, documenti ecc.".
Tuttavia i contribuenti,
nel proprio reclamo del 9 dicembre 2016, non si sono confrontati con la
manifesta inesattezza della decisione di tassazione d’ufficio. In primo luogo,
gli stessi si sono limitati a criticare, in modo (molto) generico, la
valutazione del reddito operata dall’autorità fiscale (con la presente desidero impugnare la tassazione d’ufficio emessa a mio
carico per il periodo d’assoggettamento 1.1.-31.12.’14, in quanto il reddito
complessivo è molto al di sopra dell’effettivo guadagno).
In secondo luogo, hanno
affermato di aver allegato unitamente al reclamo "… copia della
dichiarazione di tassazione 2014, dalla quale potete riscontrare le nostre
entrate effettive (vedi anche bilancio) e che siamo stati anche parzialmente
aiutati dall’Ufficio del Sostegno sociale e dell’inserimento. …".
Sennonché, agli atti risultano solamente copia del conto economico (dal 1°
gennaio 2014 al 31 agosto 2014) della "__________", copia del
certificato relativo all’anno 2014 rilasciato il 15 luglio 2015 dall’Ufficio
del sostegno sociale e dell’inserimento inerente alle prestazioni erogate a
favore di RI 1 di complessivi fr. 12'828.80 (prestazioni ordinarie cosas, premi
cassa malati, franchigia e prestazioni cassa malati), e copia dell’estratto dei
costi della salute 2014 della moglie di complessivi fr. 928.55. A comprova
dell’"effettivo guadagno" dell’attività indipendente esercitata dal
marito non è però stata trasmessa la documentazione completa riguardante la stazione
di servizio in __________, __________ (come, ad esempio, il bilancio della
società), mentre per quanto concerne la gerenza presso la stazione di servizio
a __________ non è stato addirittura prodotto nulla. Inoltre i contribuenti non
hanno neppure quantificato l’asserito guadagno conseguito e non hanno prodotto
la dichiarazione d’imposta 2014 debitamente compilata con la relativa
documentazione, come peraltro richiesto dall’RS 1.
In un simile caso,
l’autorità fiscale avrebbe semplicemente potuto dichiarare il reclamo
irricevibile, limitandosi a constatare che la decisione di tassazione d’ufficio
era passata in giudicato, non essendo stati adempiuti i requisiti per
contestarla.
Secondo la giurisprudenza
del Tribunale federale, infatti, se il contribuente interpone un reclamo che
non adempie i requisiti previsti dalla legge per impugnare una tassazione per
apprezzamento, l’autorità fiscale lo dichiara irricevibile senza attribuire al
reclamante un termine di grazia per rimediarvi (Fenners/Looser,
Besonderheiten bei der Anfechtung der Ermessensveranlagung, in AJP 2013 p. 33,
in particolare p. 42 e giurisprudenza citata; cfr. anche le sentenze CDT n.
80.2013.230 del 30 ottobre 2013 consid. 2.4 e CDT n. 80.2016.123/124 del 17
ottobre 2016 consid. 1.6).
1.5.
Tuttavia, con lettera del
13 dicembre 2016, l’RS 1 ha ribadito che il reclamo contro una tassazione
d’ufficio deve provare che la tassazione sia manifestamente inesatta e ha assegnato
ai contribuenti un ulteriore termine scadente il 10 gennaio 2017 per
trasmettere l’estratto dettagliato delle entrate e delle uscite dall’1.1.2014
al 31.12.2014 di due conti bancari. Inoltre, stante l’insufficiente
disponibilità finanziaria riscontrata sulla base dei dati presentati, ha
chiesto ai contribuenti di comprovare con quali mezzi hanno fatto fronte al
loro mantenimento per il periodo fiscale litigioso, allegando parimenti il
calcolo delle entrate e delle uscite relativo al 2014, con l’avvertenza che, in
caso contrario, il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile con la
conferma della tassazione d’ufficio. Come detto, entro il termine impartito, i
contribuenti non hanno dato seguito alla richiesta.
Con decisione dopo reclamo
del 1° febbraio 2017, l’autorità fiscale ha confermato la sua precedente
decisione operata d’ufficio del 9 novembre 2016, stralciando le prestazioni
percepite dall’Ufficio del sostegno e dell’inserimento pari a fr. 12'828.– (considerato
come sono esenti da imposte). L’autorità fiscale è dunque stata generosa nei
confronti dei contribuenti, avendo potuto semplicemente dichiarare
l’irricevibilità del gravame, senza entrare nel merito della decisione
impugnata.
Considerandi
2.
2.1.
Si tratta ancora solo di
verificare se la valutazione compiuta dall’autorità fiscale in sede di
tassazione d’ufficio non sia stata palesemente eccessiva.
A questo proposito, il
Tribunale federale ha stabilito che possano essere censurati solo gravi errori
di valutazione. Una tassazione per apprezzamento è manifestamente inesatta se
ha trascurato o valutato in modo erroneo un aspetto essenziale o se l’autorità
fiscale è incorsa in errori palesi (DTF 2C_6/2011, consid. 3.3.1;
Fenners/Looser, Besonderheiten bei
der Anfechtung der Ermessensveranlagung, AJP 2013 p. 33 ss., p. 38).
2.2
Per il periodo fiscale
2014, i redditi stabili per apprezzamento includono il reddito dell’attività
indipendente del marito (fr. 80'000.–) e il reddito dell’attività dipendente
accessoria della moglie (fr. 4'062.–). Le deduzioni includono i contributi per
il 3° pilastro A (fr. 1'801.–), gli oneri assicurativi e interessi di capitali
a risparmio (fr. 1'041.–) e la deduzione per attività lucrativa di entrambi i
coniugi (fr. 4'062.–). La sostanza ingloba titoli e capitali (fr. 22'200.–).
Dagli atti (peraltro assunti dall’RS 1) dell’incarto fiscale relativo all’anno
2014.
risulta che durante quell’anno il marito ha esercitato un’attività
lavorativa indipendente come gerente della stazione di servizio ubicata a __________,
in __________, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 agosto 2014,
e sempre come gerente della stazione di servizio ubicata a __________ in Via __________,
nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2014 e il 31 dicembre 2014. I ricorrenti,
in sede di reclamo, hanno prodotto solamente il conto economico del 2014 della
stazione di servizio di __________ da cui emerge un reddito di fr. 11'792.–.
Per quanto concerne l’attività indipendente a __________ i ricorrenti non hanno
invece fornito alcun documento in merito (come, ad esempio, il bilancio e il
conto economico della società) né in sede di reclamo né in questa sede. La tesi
degli insorgenti secondo la quale essi avrebbero subito una perdita di denaro,
peraltro nemmeno quantificata, durante gli ultimi tre mesi dell’anno, è dunque
da considerarsi un’argomentazione di parte, poiché non è stata minimamente
comprovata e documentata. Ma vi è di più. Malgrado le (non meglio specificate)
perdite subite dai ricorrenti, i capitali a risparmio depositati sul conto
corrente privato intestato a RI 1 presso __________ di __________ al 31.12.2014
sono addirittura aumentati di ben fr. 10'592.14 (saldo al 31.12.2013 di fr.
11'608.25; saldo al 31.12.2014 di fr. 22'200.39). I ricorrenti, nonostante
l’esplicita richiesta da parte dell’autorità fiscale, non hanno prodotto
l’estratto dettagliato del predetto conto bancario e neppure del conto presso
Banca __________ (intestato alla moglie o/e al marito?), di cui non vi è alcuna
traccia nell’incarto fiscale. In effetti, non è dato (tra l’altro) sapere su
quale conto sia stato versato il salario percepito dalla moglie nel 2014. Gli
insorgenti sostengono inoltre che il figlio che abita con loro avrebbe
provveduto al loro mantenimento, senza però nuovamente quantificare e
documentare l’asserito contributo di sostentamento a comprova della loro
argomentazione.
Dal calcolo delle entrate
e delle uscite relativo al 2014 trasmesso dall’autorità fiscale ai ricorrenti
unitamente allo scritto del 13 dicembre 2016, risulta in particolare un ammanco
finanziario di fr. 38'208.– (cfr., nel dettaglio, calcolo entrate e uscite anno
2014.
annesso alla lettera del 13 dicembre 2016 inviata ai contribuenti
nell’incarto fiscale 2014). Va da sé che appare impossibile che i coniugi RI 1
e RI 2 abbiano mantenuto il loro tenore di vita (tra cui risulta un affitto
mensile di fr. 2'200.– e un leasing mensile per l’autovettura di fr. 526.20)
grazie unicamente al reddito percepito della moglie di fr. 4'062.– e le
prestazioni erogate dell’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento a
favore di RI 1 di complessivi fr. 12'828.80, come da loro indicato nella
dichiarazione d’imposta 2014. Tenuto conto di tutto quanto sopra esposto, i
dati indicati dall’RS 1 per il periodo fiscale litigioso, in particolare il
reddito aziendale valutato per apprezzamento in fr. 80'000.–, che corrisponde a
quello stimato nel periodo fiscale precedente, appaiono attendibili, e comunque
non si possono considerare viziati da errori palesi, in assenza di
collaborazione da parte dei contribuenti, i quali non hanno adempiuto i propri
obblighi procedurali. Infatti, come visto, non hanno prodotto la documentazione
completa riguardo all’attività indipendente del marito e il dettaglio dei conti
bancari/postali a loro intestati. La situazione economica degli insorgenti
appare, in effetti, poco cristallina (visto tra l’altro che, pur avendo
accumulato un capitale a risparmio, gli stessi hanno percepito delle
prestazioni erogate dell’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento).
Secondo la giurisprudenza,
peraltro, l’autorità fiscale, quando procede alla stima coscienziosa, non è
obbligata, nelle valutazioni imposte dalla condotta del contribuente, a
scegliere, in caso di dubbio, la soluzione più favorevole a quest’ultimo: si
deve impedire che il contribuente che si è preoccupato di presentare gli
elementi della tassazione in modo tale che possano essere sottoposti a verifica
debba pagare più imposte di quello che rende impossibile una simile verifica
per motivi che sono a lui imputabili (RDAF 2003 II 581 consid. 4.1; ASA 58 p.
670.
consid. 3b).
La stima su cui si fonda
la decisione impugnata non presenta dunque errori manifesti, tali da farla apparire
manifestamente inesatta.
3.
Tenuto conto di
quanto sopra esposto, la tassa di giustizia e le spese processuali sono a
carico dei ricorrenti, soccombenti.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di giustizia
di fr. 600.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 680.–
sono a carico del
ricorrente.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-
-
-
-
-
Copia per conoscenza:
-
municipio di.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: