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Decisione

80.2017.42

Procedura: tassazione d’ufficio, gerente di stazioni di servizio, contabilità incompleta

26 marzo 2018Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nel periodo fiscale

litigioso, RI 1 ha esercitato un’attività lavorativa indipendente come gerente,

dal 1° gennaio 2014 al 31 agosto 2014, presso una stazione di servizio in Via __________,

__________, e dal 1° ottobre 2014 al 31 dicembre 2014, presso una stazione di

servizio in Via __________ a __________. La moglie invece ha lavorato come

dipendente del Comune di __________ (apertura e chiusura cimitero).

Nella dichiarazione

fiscale 2014, i coniugi RI 2 e RI 1 hanno indicato un reddito da attività

dipendente accessoria della moglie di fr. 4'062.– e una rendita AVS/AI di fr.

12'828.–, mentre hanno postulato in deduzione fr. 1'041.– per l’assicurazione

infortuni non professionali e fr. 1'801.– per il 2° pilastro.

B. Con scritto del 10

giugno 2016, a valere quale diffida, l’RS 1, per potersi pronunciare sulle

tassazioni 2014 e 2015, ha chiesto ai contribuenti di inviare entro il 30

giugno 2016 (termine poi prorogato fino al 31 luglio 2016) il bilancio al

31.12.2014 e al 31.12.2015 e il conto economico degli anni 2014 e 2015 inerenti

all’attività indipendente del marito e la dichiarazione del saldo al 31.12.2015

e gli interessi maturati nel 2015 di un conto bancario. L’autorità fiscale ha

avvertito i contribuenti che, in caso d’inosservanza, avrebbe proceduto a una tassazione

d’ufficio. I contribuenti non hanno trasmesso all’autorità fiscale la

documentazione richiesta.

C. Con decisione dopo

tassazione d’ufficio del 9 novembre 2016, il reddito imponibile per l’IC 2014 è

stato stabilito in fr. 89'900.–, mentre per l’IFD in fr. 87'300.–. L’RS 1 ha in

particolare accertato l’importo di fr. 80'000.– come reddito da attività

indipendente del marito. I contribuenti sono stati avvertiti che un eventuale

reclamo non conforme ai requisiti di legge sarebbe stato dichiarato

irricevibile, con la conseguenza che la tassazione sarebbe diventata

definitiva.

D. Con lettera (manoscritta)

del 9 dicembre 2016, i contribuenti hanno presentato reclamo contro la suddetta

decisione, esponendo quanto segue:

… con la presente desidero

impugnare la tassazione d’ufficio emessa a mio carico per il periodo

d’assoggettamento 1.1.-31.12.’14, in quanto il reddito complessivo è molto al

di sopra dell’effettivo guadagno. In allegato invio la copia della

dichiarazione di tassazione 2014, dalla quale potete riscontrare le nostre

entrate effettive (vedi anche bilancio) e che siamo stati anche parzialmente

aiutati dall’Ufficio del Sostegno sociale e dell’inserimento. …

Al gravame è stato però allegato,

unicamente, copia del conto economico della "__________", copia del

certificato dell’anno 2014 datato 15 luglio 2015 riguardante le prestazioni

erogate dell’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento a favore del

marito e copia dell’estratto dei costi della salute 2014 della moglie.

E. Con scritto del 13

dicembre 2016, l’RS 1 ha informato i contribuenti che il reclamo deve provare

che la tassazione sia manifestamente inesatta, invitando loro parimenti a

trasmettere, entro il 10 gennaio 2017, l’estratto dettagliato (delle entrate e delle

uscite) dall’1.1.2014 al 31.12.2014 di due conti bancari. Inoltre, stante

l’insufficiente disponibilità finanziaria riscontrata sulla base dei dati

presentati, ha chiesto ai contribuenti di dimostrare con quali mezzi hanno

fatto fronte al loro sostentamento per l’anno 2014, allegando contestualmente

il calcolo delle entrate e delle uscite relativo all’anno 2014, con

l’avvertenza che, in caso contrario, il reclamo sarebbe stato dichiarato

irricevibile con la conferma della tassazione d’ufficio. Entro il termine

impartito loro, i contribuenti non hanno prodotto alcuna documentazione.

F. Con decisione dopo

reclamo del 1° febbraio 2017, l’RS 1 ha confermato la sua precedente decisione

e ha stralciato i contributi assistenziali erroneamente imposti, con le

seguenti considerazioni:

L’autorità fiscale ha proceduto ad emettere una tassazione d’ufficio, in quanto

i contribuenti, malgrado una specifica diffida, non hanno mai presentato il

bilancio e il conto economico 2014 dell’attività del marito. Ai dati

dichiarati, è stato aggiunto un reddito aziendale valutato in Fr. 80'000 (come

nel 2013). Con tempestivo reclamo, i ricorrenti hanno presentato i dati

contabili 2014, chiedendo la relativa rettifica del reddito aziendale.

Considerato

come sulla base degli elementi forniti, risulta un’insufficiente disponibilità

finanziaria, l’autorità di tassazione ha invitato i contribuenti a comprovare

con quali mezzi hanno potuto far fronte al loro sostentamento. Accertato come i

contribuenti non abbiano dato seguito alla richiesta formulata dall’autorità

fiscale, in mancanza di ogni e qualsiasi elemento atto a ridurre il reddito

aziendale determinato in sede di tassazione, lo stesso viene confermato come da

decisione del 9.11.2016.

D’altra

parte, in questa sede, si procede a stralciare le prestazioni percepite

dall’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento, poiché esenti da imposte.

G. Con il presente

tempestivo ricorso, i coniugi RI 2 e RI 1 sostengono in particolare che l’RS 1

ha emanato la decisione impugnata in base alla dichiarazione fiscale 2013, da

cui risultava un guadagno di circa fr. 80’000.–. Per l’anno 2014, tale guadagno

sarebbe stato molto inferiore, come risulterebbe dal bilancio e dalla

documentazione trasmessa all’autorità fiscale. Precisano che sarebbe stata una

loro dimenticanza il fatto di non aver inviato il dettaglio delle entrate e

delle uscite. Affermano inoltre quanto segue:

… Nel periodo di dicembre e di gennaio mia moglie ha avuto problemi di

salute ed è anche stata ricoverata per un intervento in ospedale per quindici

giorni. Durante l’anno 2014 abbiamo provveduto al nostro sostentamento grazie

all’aiuto di mio figlio che vive con noi e che ha un reddito proprio. Non c’è

mai stata la volontà di voler nascondere nulla all’Ufficio tassazione.

Precisiamo anche che l’anno 2014 è stato per noi abbastanza pesante dal punto

di vista economico e che ha anche comportato il ricorso in parte alla pubblica

assistenza e a una perdita di soldi negli ultimi tre mesi dell’anno. Durante

tutto l’anno 2015 sono rimasto disoccupato e ho beneficiato della

disoccupazione e dell’assistenza. …

H. Con scritto del 6

marzo 2017, l’RS 1 ha trasmesso a questa Corte gli incarti fiscali 2013 e 2014,

senza formulare osservazioni in merito al ricorso.

Diritto

1. 1.1.

Gli

articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD consentono all’autorità di tassazione

di procedere ad una tassazione d’ufficio in base ad una valutazione

coscienziosa, se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi

procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati

esattamente per mancanza di documenti attendibili. In tale sede può tener conto

di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita

del contribuente.

1.2.

Contro

la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto

all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206

cpv. 1 LT; art. 132 cpv. 1 LIFD). Tuttavia, il contribuente può impugnare la

tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è "manifestamente

inesatta". Il reclamo dev’essere motivato e indicare eventuali

mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT; art. 132 cpv. 3 LIFD).

Le

norme appena citate esigono che il contribuente apporti la prova della "manifesta

inesattezza" della tassazione d’ufficio e richiede espressamente

che il reclamo sia motivato e indichi eventuali mezzi di prova. Tali requisiti

del reclamo rappresentano non meri presupposti sostanziali per la rimozione

della tassazione per apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame,

in mancanza dei quali l’autorità non deve neppure entrare nel merito (sentenza

del Tribunale federale del 21 novembre 1997, in DTF 123 II 552).

Secondo

il Tribunale federale, il requisito della motivazione del reclamo, contenuto

nella disposizione in esame, deve essere considerato quale requisito di

validità, sebbene la legge non lo designi esplicitamente come tale (DTF 81 I 98

consid. 3, 121 I 117 consid.

3a, 122 I 70 consid. 1c).

1.3.

La prova della manifesta

inesattezza della tassazione d’ufficio, secondo la giurisprudenza del Tribunale

federale, dev’essere completa e non può limitarsi a singole posizioni: il

contribuente deve cioè riprendere la collaborazione trascurata ed in particolar

modo inoltrare la dichiarazione fiscale precedentemente non presentata (cfr.

DTF 2C_504/2010 in RF 67/2012 p. 143; inoltre ASA 75 p. 329 consid. 5.1).

1.4.

Nella fattispecie in

esame, come visto, con scritto del 10 giugno 2016, l’RS 1 ha assegnato ai

contribuenti un termine (di oltre un mese e mezzo) per produrre il bilancio e

il conto economico degli anni 2014 e 2015 dell’attività indipendente del marito,

il saldo e gli interessi maturati di un conto bancario, e al contempo ha

avvertito loro che, in caso di mancata ottemperanza agli obblighi fiscali,

avrebbe proceduto alla tassazione d’ufficio. Nel termine impartito, i coniugi RI

1 e RI 2 non hanno dato seguito a quanto intimato loro da parte del predetto ufficio.

Motivo per cui l’autorità fiscale ha proceduto con una tassazione d’ufficio,

ricordando parimenti ai contribuenti le condizioni restrittive cui è

subordinato il reclamo contro una tassazione per apprezzamento. Nella

motivazione della decisione del 9 novembre 2016, operata d’ufficio, l’RS 1 ha

espressamente indicato come la stessa fosse censurabile unicamente se manifestamente

inesatta e mediante un reclamo motivato, che indicasse eventuali mezzi di

prova. Ha al riguardo persino precisato che "Ciò significa che al reclamo

dev’essere allegata la dichiarazione d’imposta debitamente compilata e

corredata da tutti i certificati, attestazioni, documenti ecc.".

Tuttavia i contribuenti,

nel proprio reclamo del 9 dicembre 2016, non si sono confrontati con la

manifesta inesattezza della decisione di tassazione d’ufficio. In primo luogo,

gli stessi si sono limitati a criticare, in modo (molto) generico, la

valutazione del reddito operata dall’autorità fiscale (con la presente desidero impugnare la tassazione d’ufficio emessa a mio

carico per il periodo d’assoggettamento 1.1.-31.12.’14, in quanto il reddito

complessivo è molto al di sopra dell’effettivo guadagno).

In secondo luogo, hanno

affermato di aver allegato unitamente al reclamo "… copia della

dichiarazione di tassazione 2014, dalla quale potete riscontrare le nostre

entrate effettive (vedi anche bilancio) e che siamo stati anche parzialmente

aiutati dall’Ufficio del Sostegno sociale e dell’inserimento. …".

Sennonché, agli atti risultano solamente copia del conto economico (dal 1°

gennaio 2014 al 31 agosto 2014) della "__________", copia del

certificato relativo all’anno 2014 rilasciato il 15 luglio 2015 dall’Ufficio

del sostegno sociale e dell’inserimento inerente alle prestazioni erogate a

favore di RI 1 di complessivi fr. 12'828.80 (prestazioni ordinarie cosas, premi

cassa malati, franchigia e prestazioni cassa malati), e copia dell’estratto dei

costi della salute 2014 della moglie di complessivi fr. 928.55. A comprova

dell’"effettivo guadagno" dell’attività indipendente esercitata dal

marito non è però stata trasmessa la documentazione completa riguardante la stazione

di servizio in __________, __________ (come, ad esempio, il bilancio della

società), mentre per quanto concerne la gerenza presso la stazione di servizio

a __________ non è stato addirittura prodotto nulla. Inoltre i contribuenti non

hanno neppure quantificato l’asserito guadagno conseguito e non hanno prodotto

la dichiarazione d’imposta 2014 debitamente compilata con la relativa

documentazione, come peraltro richiesto dall’RS 1.

In un simile caso,

l’autorità fiscale avrebbe semplicemente potuto dichiarare il reclamo

irricevibile, limitandosi a constatare che la decisione di tassazione d’ufficio

era passata in giudicato, non essendo stati adempiuti i requisiti per

contestarla.

Secondo la giurisprudenza

del Tribunale federale, infatti, se il contribuente interpone un reclamo che

non adempie i requisiti previsti dalla legge per impugnare una tassazione per

apprezzamento, l’autorità fiscale lo dichiara irricevibile senza attribuire al

reclamante un termine di grazia per rimediarvi (Fenners/Looser,

Besonderheiten bei der Anfechtung der Ermessensveranlagung, in AJP 2013 p. 33,

in particolare p. 42 e giurisprudenza citata; cfr. anche le sentenze CDT n.

80.2013.230 del 30 ottobre 2013 consid. 2.4 e CDT n. 80.2016.123/124 del 17

ottobre 2016 consid. 1.6).

1.5.

Tuttavia, con lettera del

13 dicembre 2016, l’RS 1 ha ribadito che il reclamo contro una tassazione

d’ufficio deve provare che la tassazione sia manifestamente inesatta e ha assegnato

ai contribuenti un ulteriore termine scadente il 10 gennaio 2017 per

trasmettere l’estratto dettagliato delle entrate e delle uscite dall’1.1.2014

al 31.12.2014 di due conti bancari. Inoltre, stante l’insufficiente

disponibilità finanziaria riscontrata sulla base dei dati presentati, ha

chiesto ai contribuenti di comprovare con quali mezzi hanno fatto fronte al

loro mantenimento per il periodo fiscale litigioso, allegando parimenti il

calcolo delle entrate e delle uscite relativo al 2014, con l’avvertenza che, in

caso contrario, il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile con la

conferma della tassazione d’ufficio. Come detto, entro il termine impartito, i

contribuenti non hanno dato seguito alla richiesta.

Con decisione dopo reclamo

del 1° febbraio 2017, l’autorità fiscale ha confermato la sua precedente

decisione operata d’ufficio del 9 novembre 2016, stralciando le prestazioni

percepite dall’Ufficio del sostegno e dell’inserimento pari a fr. 12'828.– (considerato

come sono esenti da imposte). L’autorità fiscale è dunque stata generosa nei

confronti dei contribuenti, avendo potuto semplicemente dichiarare

l’irricevibilità del gravame, senza entrare nel merito della decisione

impugnata.

Considerandi

2.

2.1.

Si tratta ancora solo di

verificare se la valutazione compiuta dall’autorità fiscale in sede di

tassazione d’ufficio non sia stata palesemente eccessiva.

A questo proposito, il

Tribunale federale ha stabilito che possano essere censurati solo gravi errori

di valutazione. Una tassazione per apprezzamento è manifestamente inesatta se

ha trascurato o valutato in modo erroneo un aspetto essenziale o se l’autorità

fiscale è incorsa in errori palesi (DTF 2C_6/2011, consid. 3.3.1;

Fenners/Looser, Besonderheiten bei

der Anfechtung der Ermessensveranlagung, AJP 2013 p. 33 ss., p. 38).

2.2

Per il periodo fiscale

2014, i redditi stabili per apprezzamento includono il reddito dell’attività

indipendente del marito (fr. 80'000.–) e il reddito dell’attività dipendente

accessoria della moglie (fr. 4'062.–). Le deduzioni includono i contributi per

il 3° pilastro A (fr. 1'801.–), gli oneri assicurativi e interessi di capitali

a risparmio (fr. 1'041.–) e la deduzione per attività lucrativa di entrambi i

coniugi (fr. 4'062.–). La sostanza ingloba titoli e capitali (fr. 22'200.–).

Dagli atti (peraltro assunti dall’RS 1) dell’incarto fiscale relativo all’anno

2014.

risulta che durante quell’anno il marito ha esercitato un’attività

lavorativa indipendente come gerente della stazione di servizio ubicata a __________,

in __________, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 agosto 2014,

e sempre come gerente della stazione di servizio ubicata a __________ in Via __________,

nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2014 e il 31 dicembre 2014. I ricorrenti,

in sede di reclamo, hanno prodotto solamente il conto economico del 2014 della

stazione di servizio di __________ da cui emerge un reddito di fr. 11'792.–.

Per quanto concerne l’attività indipendente a __________ i ricorrenti non hanno

invece fornito alcun documento in merito (come, ad esempio, il bilancio e il

conto economico della società) né in sede di reclamo né in questa sede. La tesi

degli insorgenti secondo la quale essi avrebbero subito una perdita di denaro,

peraltro nemmeno quantificata, durante gli ultimi tre mesi dell’anno, è dunque

da considerarsi un’argomentazione di parte, poiché non è stata minimamente

comprovata e documentata. Ma vi è di più. Malgrado le (non meglio specificate)

perdite subite dai ricorrenti, i capitali a risparmio depositati sul conto

corrente privato intestato a RI 1 presso __________ di __________ al 31.12.2014

sono addirittura aumentati di ben fr. 10'592.14 (saldo al 31.12.2013 di fr.

11'608.25; saldo al 31.12.2014 di fr. 22'200.39). I ricorrenti, nonostante

l’esplicita richiesta da parte dell’autorità fiscale, non hanno prodotto

l’estratto dettagliato del predetto conto bancario e neppure del conto presso

Banca __________ (intestato alla moglie o/e al marito?), di cui non vi è alcuna

traccia nell’incarto fiscale. In effetti, non è dato (tra l’altro) sapere su

quale conto sia stato versato il salario percepito dalla moglie nel 2014. Gli

insorgenti sostengono inoltre che il figlio che abita con loro avrebbe

provveduto al loro mantenimento, senza però nuovamente quantificare e

documentare l’asserito contributo di sostentamento a comprova della loro

argomentazione.

Dal calcolo delle entrate

e delle uscite relativo al 2014 trasmesso dall’autorità fiscale ai ricorrenti

unitamente allo scritto del 13 dicembre 2016, risulta in particolare un ammanco

finanziario di fr. 38'208.– (cfr., nel dettaglio, calcolo entrate e uscite anno

2014.

annesso alla lettera del 13 dicembre 2016 inviata ai contribuenti

nell’incarto fiscale 2014). Va da sé che appare impossibile che i coniugi RI 1

e RI 2 abbiano mantenuto il loro tenore di vita (tra cui risulta un affitto

mensile di fr. 2'200.– e un leasing mensile per l’autovettura di fr. 526.20)

grazie unicamente al reddito percepito della moglie di fr. 4'062.– e le

prestazioni erogate dell’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento a

favore di RI 1 di complessivi fr. 12'828.80, come da loro indicato nella

dichiarazione d’imposta 2014. Tenuto conto di tutto quanto sopra esposto, i

dati indicati dall’RS 1 per il periodo fiscale litigioso, in particolare il

reddito aziendale valutato per apprezzamento in fr. 80'000.–, che corrisponde a

quello stimato nel periodo fiscale precedente, appaiono attendibili, e comunque

non si possono considerare viziati da errori palesi, in assenza di

collaborazione da parte dei contribuenti, i quali non hanno adempiuto i propri

obblighi procedurali. Infatti, come visto, non hanno prodotto la documentazione

completa riguardo all’attività indipendente del marito e il dettaglio dei conti

bancari/postali a loro intestati. La situazione economica degli insorgenti

appare, in effetti, poco cristallina (visto tra l’altro che, pur avendo

accumulato un capitale a risparmio, gli stessi hanno percepito delle

prestazioni erogate dell’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento).

Secondo la giurisprudenza,

peraltro, l’autorità fiscale, quando procede alla stima coscienziosa, non è

obbligata, nelle valutazioni imposte dalla condotta del contribuente, a

scegliere, in caso di dubbio, la soluzione più favorevole a quest’ultimo: si

deve impedire che il contribuente che si è preoccupato di presentare gli

elementi della tassazione in modo tale che possano essere sottoposti a verifica

debba pagare più imposte di quello che rende impossibile una simile verifica

per motivi che sono a lui imputabili (RDAF 2003 II 581 consid. 4.1; ASA 58 p.

670.

consid. 3b).

La stima su cui si fonda

la decisione impugnata non presenta dunque errori manifesti, tali da farla apparire

manifestamente inesatta.

3.

Tenuto conto di

quanto sopra esposto, la tassa di giustizia e le spese processuali sono a

carico dei ricorrenti, soccombenti.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di giustizia

di fr. 600.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 680.–

sono a carico del

ricorrente.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-

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Copia per conoscenza:

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municipio di.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: