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Decisione

80.2017.44

Tassazione d’ufficio: reddito dell’attività lucrativa dipendente o indipendente, amministratore di una società senza dipendenti, contratto di consulenza, rinvio degli atti

30 marzo 2018Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1 (__________),

celibe, di professione impiegato, è amministratore unico dalla fine del mese di

agosto 2014 della __________, con sede a __________, il cui recapito è in __________,

__________. La società (il cui scopo è l’attività di

import-export, la commercializzazione di prodotti vari nel settore

automobilistico, l’elaborazione dati, nonché la fornitura di servizi ad esse

collegate, la compravendita di autoveicoli; può acquistare immobili; può

partecipare ad altre società con scopo simile ed eseguire qualsiasi attività

affine; può acquistare e vendere partecipazioni ad altre imprese o società,

promuovere operazioni commerciali e finanziarie ritenute necessarie per il

conseguimento dello scopo sociale) è stata iscritta a registro di

commercio il 28 gennaio 2010 (cfr. estratto RC

del Canton Ticino).

Va al riguardo rilevato che

RI 1 è stato socio e gerente con diritto di firma individuale, dalla sua

costituzione fino al suo fallimento, della allora __________, con sede a __________,

iscritta a registro di commercio il 14 novembre 2005 e radiata d’ufficio il 25

aprile 2013 in applicazione dell’art. 159 cpv. 5 lett. a ORC. Lo scopo della

società era praticamente identico a quello della __________ (l’attività di import-export, ovvero la commercializzazione e

l’installazione di veicoli e di prodotti vari nel settore automobilistico,

l’elaborazione dati, nonché la fornitura di servizi ad esse collegati; può

acquistare immobili e partecipare ad altra società con scopo simile ed eseguire

qualsiasi attività affine). Il suo recapito fino al 21 maggio 2010 era in __________,

__________, corrispondente al recapito attuale della __________. Il recapito

della (allora) __________ è stato poi trasferito presso la __________, __________,

fino alla sua radiazione (cfr. estratto RC del Cantone Ticino). Il capitale

sociale della __________ era suddiviso fra RI 1 (con una quota di fr. 19'000.–)

e sua sorella __________ (con una quota di fr. 1'000.–) (cfr. estratto RC e sistema

informatico relativo alla banca dati MOVPOP che gestisce l’anagrafe della popolazione

del Cantone Ticino).

Si evidenzia inoltre che __________

è stato amministratore unico con diritto di firma individuale della __________

dalla sua costituzione (28 gennaio 2010) fino alla fine del mese di agosto 2014.

__________ è socio e gerente con diritto di firma individuale della __________

(iscritta a registro di commercio il 30 luglio 2007), che, come visto, era il

recapito della allora __________, poi __________, dal 21 maggio 2010 fino alla

sua radiazione avvenuta il 25 aprile 2013.

B. Nella dichiarazione

d’imposta 2014, RI 1, ha indicato di avere percepito un reddito da attività

dipendente accessoria dell’ammontare di fr. 21'500.– e di essere senza attività

lucrativa. Ha chiesto in deduzione fr. 800.– a titolo di spese per attività accessoria

(forfait) e fr. 5'200.– per oneri assicurativi (assicurazione malattia

privata). Non ha però allegato alcun documento attestante in particolare il

reddito percepito e le spese sostenute per la cassa malati. Non ha dichiarato

né sostanza né debiti. Ha inoltre omesso di indicare il reddito percepito come

amministratore unico della __________ (dal mese di agosto 2014 fino alla fine

dell’anno). Non ha dichiarato alcun conto bancario/postale.

C. Notificando al contribuente

la tassazione IC/IFD 2014, con decisione del 7 gennaio 2016, l’RS 1 ha in

particolar modo riqualificato il reddito indicato dal contribuente in reddito

da attività indipendente principale ("Reddito

indipendente rettificato ed esposto alla cifra nr. 2.1.") e lo ha

commisurato in fr. 45'000.–, motivando così l’aumento rispetto a quanto da lui

dichiarato:

"Valori stabiliti per apprezzamento in mancanza di

documentazione precisa e completa".

Ha inoltre riconosciuto la

deduzione di fr. 5'200.– per oneri assicurativi (cassa malati), mentre non ha ammesso

la postulata deduzione di fr. 800.– a titolo di spese per attività accessoria,

in difetto dei requisiti di legge.

D. Il contribuente ha

impugnato la summenzionata decisione con reclamo del 25 gennaio 2016, domandando

di annullare la decisione impugnata e di riformarla con un reddito imponibile

di fr. 21'500.–, corrispondente, a suo dire, al reddito da lui effettivamente

conseguito nel periodo fiscale litigioso. Ha in particolare asserito di vivere "in

maniera modesta e senza particolari pretese" e di essersi "fatto

aiutare dalla cerchia familiare più stretta". Ha inoltre ritenuto che, in

base alle normative legali e stante la sua attività professionale "modesta",

egli non sarebbe obbligato a "tenere una precisa contabilità e pertanto,

neppure (a) presentare una documentazione contabile". Il reddito

conseguito sarebbe "frutto di una attività dipendente di consulenza, non a

tempo pieno". Ha postulato di essere sentito.

E. Con scritto del 27

gennaio 2016, l’RS 1, preso atto del reclamo presentato da RI 1, lo ha

convocato presso i suoi uffici l’11 febbraio 2016 e lo ha invitato a produrre all’udienza

le "osservazioni in merito all’allegato calcolo delle entrate-uscite dal

quale si riscontra un’insufficiente disponibilità finanziaria per l’anno 2014"

(precisando parimenti che "ogni rettifica al calcolo deve essere

comprovata e supportata dalla relativa documentazione a sostegno") e la

documentazione attestante "eventuali prestiti, aiuti finanziari ecc. ricevuti

nell’anno 2014 (girate bancarie ecc.)". Lo ha inoltre avvertito delle

conseguenze in caso di assenza ingiustificata.

Il calcolo delle entrate e

delle uscite relativo al 2014 trasmesso dall’autorità fiscale al reclamante è

il seguente:

Entrate

Uscite

Reddito

Reddito indipendente

21’500

Oneri

Oneri assicurativi

5’200

Affitto (valutato)

14’400

Totale entrate/uscite

21’500

19’600

Eccedenza

+ 1’900

F. Al termine di un’udienza

tenutasi l’11 febbraio 2016, alla presenza di un collaboratore dell’autorità di

tassazione e del rappresentante del contribuente (__________), le parti hanno sottoscritto

il seguente verbale:

Sentite le osservazioni risulta necessaria la

presenza del contribuente unitamente alla presentazione della seguente

documentazione:

-

Certificato di salario

-

Bilancio e conto economico della __________

-

Decisione di assoggettamento AVS

-

Debiti / aiuti da parenti/amici

-

Eventuale contratto affitto/luogo di residenza

Viene

fissata una nuova audizione per giovedì 18.2.2016 alle 9:30.

Il 18 febbraio 2016 si è

tenuta una seconda udienza, ancora alla presenza del solo rappresentante di RI

1, nel corso della quale non è stata in particolare prodotta la documentazione

richiesta.

Con scritto del 19

febbraio 2016, il rappresentante del contribuente, richiamando le suindicate udienze,

ha prodotto copia della dichiarazione d’imposta 2014 (priva di allegati) della __________

e del bilancio e conto economico relativi all’anno 2014, dai quali risulterebbe

un’uscita pari a fr. 21'000.– (recte fr.21'500.–) all’anno a favore di RI

1 (cfr. documentazione annessa al citato scritto).

Con successiva lettera del

30 gennaio 2017, il rappresentante del contribuente ha prodotto copia di una

decisione su opposizione, adottata dall’Istituto delle assicurazioni sociali (IAS),

che concerne il calcolo dei contributi personali AVS per gli anni dal 2010 al

2013. Ha in particolare postulato il riconoscimento dell’esito della predetta

decisione (la quale accerterebbe un’insufficiente disponibilità finanziaria da

parte di RI 1 per quanto concerne gli anni 2010, 2011, 2012 e 2013), in quanto

il suo assistito non sarebbe in grado di produrre la documentazione richiesta.

Ha inoltre asserito che "pur non essendo il RI 1 riuscito a produrre il contratto

di locazione, rispettivamente il bilancio e il conto economico della __________,

ho ragione di ritenere come sufficienti gli accertamenti espletati dalla cassa

cantonale AVS nel contesto della fissazione dei contributi AVS" per i citati

anni. A suo dire, tali accertamenti comproverebbero un reddito insufficiente da

parte del contribuente, le cui uscite comprenderebbero anche le spese per vitto,

alloggio, cassa malati, ecc.

G. L’RS 1 ha respinto il

reclamo del contribuente, con decisione del 15 febbraio 2017, in cui ha

sostenuto, sia per l’IC, sia per l’IFD, quanto segue:

Con lettera del (25 gennaio

2016) viene contestata la tassazione 2014 nei termini di legge. In sede di

audizione con il rappresentante del contribuente è stata riscontrata

un’insufficiente disponibilità finanziaria (come da calcolo dispendio inviato

al contribuente con lettera del 27.1.2016) per la quale necessitava la

documentazione a comprova del sostentamento (prestiti/donazioni da parenti e

amici, costi dell’alloggio ecc.). Considerato che non è stato possibile

produrre quanto richiesto, che è a carico del contribuente la prova dei fatti

che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario e i vantaggi

economici riscontrati nell’ambito della __________, l’autorità fiscale si vede

costretta (a) riconfermarsi nella decisione di prima istanza.

H. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 chiede l’annullamento della

decisione impugnata e l’emanazione di una nuova decisione di tassazione per

l’anno 2014 ai sensi dei considerandi, segnatamente di riconoscere un reddito

annuale pari a fr. 21'500.–, così come negli anni precedenti (2010, 2011, 2012

e 2013). Censura nuovamente la commisurazione del reddito di fr. 45'000.– da

parte dell’autorità fiscale. Sostiene di non aver percepito né in maniera

diretta, né indiretta, tale somma. Ammette però di non essere (stato) in grado

di produrre la documentazione richiesta. Asserisce al riguardo che le persone

le quali avrebbero provveduto al suo sostentamento, non avrebbero preteso la

sottoscrizione di alcun documento: il loro "aiuto diretto e indiretto

fornito è stato garantito a titolo di pura amicizia". Non sarebbe nemmeno in

grado di produrre un contratto di locazione, in quanto non ne dispone ("La

qual cosa non deve suscitare stupore, in ragione di un reddito insufficiente,

rispettivamente in presenza di attestati di carenza beni, non è stato possibile

concludere nessun contratto locativo"). Lamenta che se l’autorità fiscale

avesse effettuato un controllo incrociato dei dati da lui forniti con quelli indicati

nella dichiarazione fiscale 2014 della __________, "avrebbe potuto

accertare che senz’ombra di dubbio, l’uscita annuale per l’anno 2014 e anche

per l’anno 2015, quale “prestazione a terzi” ammontava esattamente all’importo

dichiarato dal ricorrente nel contesto della dichiarazione d’imposta delle

persone fisiche, dunque fr. 21'500.–. Prestazione annuale a terzi, che la __________

ha elargito al ricorrente a titolo di consulenze prestate". Richiama

nuovamente la decisione su opposizione emanata dallo IAS. Contesta di aver tratto

dei vantaggi economici dalla __________ e richiama la dichiarazione fiscale

della società.

I. Con scritto del 13

marzo 2017, l’RS 1 si è limitato a produrre l’incarto fiscale 2014

dell’insorgente, comunicando parimenti di non avere osservazioni da formulare.

Diritto

1. 1.1.

Nella procedura fiscale

vigono la massima ufficiale e il principio inquisitorio.

L’autorità di tassazione, cui spetta il dovere di chiarire d’ufficio i fatti fiscalmente

rilevanti, controlla la dichiarazione d’imposta e procede a tutte le indagini

necessarie (art. 204 cpv. 1 LT; art. 130 cpv. 1 LIFD), senza essere in

particolare vincolata agli elementi imponibili riconosciuti o dichiarati dai

contribuenti (decisione TF n.2A.105/2007 del 3 settembre 2007; cfr., al proposito,

Berger,

Voraussetzungen und Anfechtung der Ermessensveranlagung, in: ASA 75 p. 185, p.

190). La procedura fiscale è inoltre retta dal principio di

collaborazione. Sia secondo l’art. 196 LT sia secondo l’art. 123 cpv. 1

LIFD, le autorità di tassazione accertano con il contribuente le condizioni di

fatto o di diritto determinanti per un’imposizione completa ed esatta. Al contribuente

è imposto l’obbligo di fare tutto il necessario per consentire una tassazione

completa ed esatta (art. 200 LT; art. 126 cpv. 1 LIFD). Egli deve in

particolare esporre la situazione in maniera esaustiva e trasparente (decisione

TF n.2C_51/2010 del 23 agosto 2010 consid. 3.1; decisione TF n.2A.502/2005

del 2 febbraio 2006 consid. 2, in: StR 61 p. 442).

1.2.

Di

principio, in applicazione analogica della regola generale prevista

dall’art. 8 CC, nella procedura fiscale l’onere della prova è ripartito nel

senso che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che

fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la

prova di quei fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso

l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8).

La descritta regola

sull’onere probatorio non è però assoluta, in quanto non lascia alcuno spazio a

considerazioni inerenti alle effettive possibilità probatorie o comportamenti

ostruzionistici (Schär, Normentheorie und mitwirkungsorientierte Beweislastverteilung,

in: ASA 67 p. 435). Una prima eccezione è data allorquando il contribuente

tralascia, in maniera colpevole ed in violazione dei propri obblighi, la

collaborazione, possibile ed esigibile, nel chiarimento degli elementi che

fondano l’obbligo fiscale. Una seconda eccezione si verifica invece quando il

contribuente, per motivi a lui estranei, non può apportare la prova di un fatto

che diminuisce il suo debito d’imposta oppure può farlo solo prestando una collaborazione

che non può essere pretesa. In queste circostanze, fatti rimasti privi di prova

nell’ambito di una tassazione d’ufficio ai sensi dell’art. 130 cpv. 2 LIFD sono

da accertare mediante una stima (Zweifel/Hunziker,

in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, 3a

ediz., Basilea 2017, n. 29 ad art. 130 LIFD, p. 2242 s., e riferimenti)

Considerandi

2.

2.1.

Secondo l’art. 204 cpv. 2

LT, di uguale tenore dell’art. 130 cpv. 2 LIFD e dell’art. 46 cpv. 3 LAID,

l’autorità di tassazione esegue la tassazione d’ufficio, in base a una

valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida, non soddisfa

i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere

accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. Può tener conto di

coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita

del contribuente. La tassazione d’ufficio può essere impugnata

soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo deve

essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT, 132

cpv. 3 LIFD), per cui vi è un’inversione dell’onere della

prova: non tocca all’autorità dimostrare la correttezza della propria valutazione, bensì all’interessato provare che la stessa è manifestamente inesatta.

2.2

Giurisprudenza e dottrina

tendono a riconoscere che si possa ricorrere alla tassazione d’ufficio non solo

laddove il contribuente, nonostante diffida, non soddisfi ai suoi obblighi

procedurali, ma anche qualora la mancanza di documenti attendibili sulla sua

situazione finanziaria non possa essergli imputata (decisione TF n.2A.426/2004

del 23 novembre 2004; TF 2A.442/2001 del 19 giugno 2002; RDAF 2000 II 41; Zweifel/Hunziker, op. cit., n. 29 e 31 ad art. 130

LIFD, p. 2242 ss.; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,

Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 26 ad art. 130

LIFD, p. 1407; contra Berger,

op. cit., p. 197).

L’autorità

fiscale deve agire “pflichtgemäss”, ovvero secondo coscienza professionale,

conformandosi agli indispensabili criteri di prudenza che devono sempre essere

tenuti presenti in procedimenti del genere, principalmente allo scopo di

evitare eccessi di discrezionalità (ASA 50 p. 372). Detto altrimenti, il contribuente

deve essere imposto, nella misura del possibile, su un reddito valutato il più

vicino possibile alla sua capacità contributiva reale (Zweifel/Hunziker, op. cit., n. 46 ad art. 130 LIFD, p. 2249).

3.

3.1.

Nel

caso in esame, come visto, l’RS 1 nella decisione di tassazione del 7 gennaio

2016.

ha riqualificato il reddito indicato dal contribuente in reddito da

attività indipendente e lo ha aumentato da fr. 21'500.– a fr. 45'000.–,

procedendo ad un apprezzamento della sua disponibilità finanziaria "in

mancanza di documentazione precisa e completa". Nel pieno rispetto del diritto

di essere sentito, con lettera del 27 gennaio 2016, l’autorità fiscale ha sottoposto

al contribuente un calcolo delle entrate (reddito da attività indipendente fr.

21'500.–) e delle uscite (oneri assicurativi fr. 5'200.– e affitto valutato in

fr. 14'400.–, per complessivi fr. 19'600.–), da cui risulta un’eccedenza di

soli fr. 1'900.–. Ha inoltre richiesto di prendere posizione in merito, di

documentare ogni rettifica apportata e di produrre la documentazione a comprova

di eventuali prestiti, aiuti finanziari da parte di terzi, ecc., da consegnare

all’udienza fissata l’11 febbraio 2016. Ha parimenti avvertito il contribuente che,

in caso di assenza ingiustificata, "il reclamo sarà deciso, senza

ulteriori convocazioni, sulla base della documentazione già a disposizione

dell’autorità e la decisione di prima istanza sarà confermata". Esperite

due udienze (l’11 e il 18 febbraio 2016, in occasione delle quali non è stato

prodotto alcunché), con lettere del 19 febbraio 2016 e del 30 gennaio 2017, il

rappresentante del contribuente ha prodotto solo una minima parte dei documenti

richiesti. Con decisione dopo reclamo del 15 febbraio 2017, l’RS 1 ha

confermato la sua precedente decisione, considerato come è stata riscontrata

un’insufficiente disponibilità finanziaria di RI 1 in sede di udienza (tramite

il calcolo effettuato) e non è stata prodotta alcuna documentazione attestante

il suo sostentamento finanziario da parte di terzi. Inoltre sono stati rilevati

vantaggi economici provenienti dalla __________. L’autorità fiscale ha dunque

rinunciato ad intraprendere una tassazione d’ufficio, perlomeno nel ristretto senso contemplato dall’art. 204 cpv. 2 LT (art. 130

cpv. 2 LIFD), omettendo di indicare nei rimedi giuridici l’esistenza dei

requisiti posti dall’art. 206 cpv. 3 LT (art. 132 cpv. 3 LIFD) e le conseguenze

in caso di inottemperanza, senza peraltro successivamente porvi rimedio. In

effetti, in mancanza di una diffida, l’art. 132 cpv. 3 LIFD non può trovare

applicazione. Tale circostanza non esclude però la possibilità di stabilire gli

elementi imponibili per apprezzamento, purché nel rispetto delle norme concernenti

l’onere probatorio (decisione TF n.2A.561/2005 del 22 febbraio 2006 consid. 3). L’Ufficio di tassazione ha dunque notificato al contribuente una tassazione

ordinaria e, in mancanza di documentazione completa, non poteva far altro che

procedere ad una valutazione del reddito, basandosi sugli stessi metodi

di stima previsti dalla tassazione ai sensi degli art. 204 cpv. 2 LT e 130

cpv. 2 LIFD, quali sono il calcolo dell’evoluzione patrimoniale, l’esame del

tenore di vita del contribuente e ancora l’uso di coefficienti sperimentali (Althaus-Houriet,

in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, 2a

ediz., Basilea 2017, n. 14 ad art. 130 LIFD).

3.2

L’autorità di tassazione

ha basato la propria valutazione sul calcolo delle entrate e delle uscite

dell’anno 2014, da cui emerge un’eccedenza di fr. 1'900.–, mediante

l’allestimento della seguente tabella:

Entrate

Uscite

Reddito

Reddito indipendente

21’500

Oneri

Oneri assicurativi

5’200

Affitto (valutato)

14’400

Totale entrate/uscite

21’500

19’600

Eccedenza

+ 1’900

A ciò ha aggiunto vantaggi

economici percepiti dalla __________ (senza però indicare l’esatto importo e

quali sarebbero questi vantaggi), giungendo alla conclusione che il ricorrente

dovesse avere conseguito un ulteriore reddito da attività indipendente di fr.

23'500.–.

4.

4.1.

Va anzitutto rilevato che,

nella misura in cui l’autorità fiscale ha riqualificato il reddito dichiarato

dal ricorrente in reddito dell’attività lucrativa indipendente, la decisione solleva

degli interrogativi.

4.2

L’autorità di tassazione

ha riconosciuto il reddito di fr. 21'500.– dichiarato dall’insorgente quale

reddito da attività indipendente. Detto importo risulta però solamente dal

bilancio e dal conto economico della __________ quale "prestazione a terzi",

non avendo l’insorgente, come visto, prodotto alcun documento attestante il

reddito percepito (in particolare, il certificato di salario, che ogni datore

di lavoro è obbligato a rilasciare al dipendente secondo gli articoli 127 cpv.

1.

lett. a LIFD e 201 cpv. 1 lett. a LT) e l’attività

professionale svolta nel periodo fiscale litigioso. Nell’incarto fiscale è

allegata copia di una fattura, datata però 31 dicembre 2015, rilasciata da RI 1

a carico della __________ ("Fattura per consulenza alla __________ periodo

2012") dell’importo di fr. 21'500.– per (una non meglio precisata)

"consulenza aziendale", ma non riguarda l’anno 2014.

L’Ufficio di tassazione ne

ha tratto la conclusione che l’insorgente, nel periodo fiscale litigioso, avrebbe

svolto un’attività lucrativa indipendente.

4.3

Tuttavia, visti i rapporti

con la società e tenuto conto del fatto che quest’ultima non versa alcuno

stipendio e non avrebbe pertanto alcun dipendente, ci si potrebbe interrogare

in merito allo statuto professionale del ricorrente. La __________ SA ha

fatturato nel 2014 ricavi da forniture e prestazioni per ben fr. 196'201.47 e

ha acquistato materiale per fr. 71'966.27, senza tuttavia disporre di un solo

impiegato. A ciò si aggiunga che ha registrato costi per veicoli per fr.

18'577.94 e per spese telefoniche per fr. 5'623.33. Si fatica a comprendere

come una società possa svolgere le sue attività senza alcun dipendente.

È vero che, dal punto di

vista fiscale, la questione ha poche ripercussioni pratiche, poiché il reddito

è soggetto all’imposizione in entrambi i casi. Oltre a condizionare il diritto

del contribuente alle deduzioni delle spese professionali, l’esatta qualifica

del reddito in questione avrebbe tuttavia un’importante influenza sugli

obblighi contributivi della società e del ricorrente. È vero che per la

determinazione dei contributi sociali la competenza è delle assicurazioni

sociali, ma queste ultime si basano comunque sui dati accertati dall’autorità

di tassazione.

Su questo aspetto, si

giustificano pertanto l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio

degli atti all’Ufficio di tassazione, perché adotti una nuova decisione,

coinvolgendo anche l’UTPG.

5.

5.1.

Un secondo aspetto della

decisione impugnata, che presenta aspetti problematici, concerne l’imposizione

dei “vantaggi economici” di cui il ricorrente avrebbe goduto quale socio o

persona vicina alla __________ SA. Dalla motivazione della decisione si evince

infatti che i vantaggi in questione sarebbero stati considerati nella

determinazione del reddito imponibile.

Nella tassazione della __________

SA, l’UTPG ha in effetti effettuato una ripresa fiscale di 10'000 franchi per

vantaggi economici. Verosimilmente, si tratta di vantaggi riconducibili all’uso

dei veicoli della società, per i quali come già ricordato quest’ultima ha

registrato costi per fr. 18'577.94.

5.2

Gli articoli 58 cpv. 1

LIFD e 67 cpv. 1 LT prevedono, con riferimento all’imposta sull’utile delle

persone giuridiche, che:

1.

Costituiscono

utile netto imponibile:

a.

il saldo del conto profitti e

perdite, epurato dal riporto dell’anno precedente;

b.

tutti i prelevamenti fatti prima

del calcolo del saldo del conto profitti e perdite e non destinati alla

copertura di spese riconosciute dall’uso commerciale, in particolare:

- ...[omissis]...

- le

distribuzioni palesi o dissimulate di utili e le prestazioni a terzi non giustificate

dall’uso commerciale.

Quanto all’imposizione delle persone fisiche, gli articoli 19 cpv. 1 LIFD e 20 cpv. 1 LT prevedono da parte loro

che:

1.

Sono imponibili i redditi da sostanza mobiliare,

segnatamente:

c. i

dividendi, le quote di utili, le eccedenze di liquidazione come pure le prestazioni valutabili in denaro provenienti da partecipazioni di qualsiasi genere (comprese le azioni gratuite, gli aumenti gratuiti del valore nominale, ecc.).

5.3

L’uso privato di un

autoveicolo appartenente ad una società di capitali rappresenta un tipico caso

di distribuzione dissimulata di utili o più precisamente di “prelevamento

anticipato di utili”, cioè una forma particolare di distribuzione mascherata

fatta con l’assegnazione all’azionista di utili di competenza della società

prima ancora che essi entrino a far parte del patrimonio di quest’ultima. È

quanto si verifica ogni volta che la società rinuncia ad un adeguato indennizzo

per le sue prestazioni a favore dell’azionista (Bernardoni/Bortolotto,

La fiscalità dell’azienda nel nuovo diritto federale e cantonale ticinese,

Mendrisio 2010, p. 432).

5.4

I vantaggi economici

provenienti da una società costituiscono, come visto, reddito della sostanza

del socio che ne ha beneficiato. Secondo la giurisprudenza del Tribunale

federale, se della prestazione gode la persona vicina all’azionista, il vantaggio

dev’essere in via di principio imputato a quest'ultimo (cosiddetta “teoria del

triangolo”; cfr. p. es. la sentenza del 29 maggio 2012 n.2C_882/2011 e

2C_883/2011 consid. 2.4).

Non è giustificata di

conseguenza la qualifica dei vantaggi litigiosi come reddito dell’attività

lucrativa indipendente del ricorrente.

Nel caso in esame,

tuttavia, non è noto se il socio della __________ SA sia il ricorrente, che in

ogni caso non ne ha dichiarato le azioni. Dagli atti a disposizione non si

evince a quale titolo gli siano stati imputati i vantaggi provenienti dalla

società.

Anche a questo riguardo,

gli atti sono pertanto rinviati all’autorità di tassazione per una nuova

decisione.

6.

6.1.

Indipendentemente dalla

qualifica dei redditi conseguiti dal contribuente, trova comunque

giustificazione la decisione dell’autorità di tassazione di aggiungere agli

importi dichiarati un ulteriore reddito, per tener conto della sproporzione fra

le entrate e le uscite. Sebbene la decisione impugnata non fornisca, nel

dettaglio, il calcolo effettuato per quanto concerne la commisurazione del

reddito aggiunto in via di apprezzamento, ciononostante, l’importo litigioso di

fr. 23'500.– stimato dall’autorità fiscale da aggiungere all’importo di fr.

21'500.– dichiarato dall’insorgente appare (molto) difficilmente censurabile

alla luce delle considerazioni che seguono.

6.2

L’autorità fiscale ha

stimato un canone di locazione annuale di fr. 14'400.–. Un canone mensile

valutato in fr. 1'200.– (fr. 14'400 : 12 mesi), per un appartamento ubicato in

territorio di __________, per una persona sola, appare congruo e condivisibile.

Va al riguardo evidenziato

che il ricorrente, nella dichiarazione fiscale 2014 ha indicato una pigione

annua di soli fr. 1'650.– (dunque fr. 137.50 mensili) e __________ quale

proprietario dello stabile. Da un controllo incrociato effettuato dall’Ufficio

di tassazione non risulta però che quest’ultimo, nel 2014, abbia percepito un

affitto da parte di RI 1.

Sia come sia, spettava

all’insorgente – il quale afferma di non aver sottoscritto un contratto di

locazione, a causa del suo reddito insufficiente e di attestati di carenza beni

a suo carico – produrre perlomeno una dichiarazione rilasciata dal proprietario

dello stabile attestante la pigione annua versata, e ciò indipendentemente

dalla sua situazione finanziaria. Secondo un

consolidato principio, infatti, nella procedura fiscale l’onere della prova è ripartito

nel senso che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi

che fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la

prova di quei fatti che estinguono o diminuiscono il debito verso l’erario (CDT

80.2015.197

consid. 2.4; decisone TF n.2C_109/2015 del 1° settembre 2015

consid. 4.1.; DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n.

8).

L’RS 1 ha inoltre

considerato fra le uscite la somma di fr. 5'200.–, a titolo di oneri

assicurativi, corrispondente all’importo dichiarato dal contribuente per

l’assicurazione malattia privata nella dichiarazione fiscale 2014, nonostante

il contribuente non abbia prodotto i relativi giustificativi.

Nel calcolo delle uscite, si

possono anche aggiungere le spese per i contributi AVS/AI/IPG dovuti da RI 1

per l’anno 2014 di fr. 480.– (contributo minimo).

6.3

Secondo la tabella per il

calcolo del minimo di esistenza, nella sua edizione del 1° settembre 2009 e

valevole anche per il periodo fiscale litigioso, tale importo, destinato a

coprire le spese per i bisogni vitali (sostentamento, igiene e salute) e quelle

necessarie a condurre una vita dignitosa ed adattata ai tempi moderni (Ochsner, Commentaire romand de la LP,

Basilea/Ginevra/Monaco 2005, p. 528 ad art. 93 LEF), per una persona che vive

da sola ammonta a fr. 1'200.– (fr. 14'400.– annui). È ben vero che la sua

applicazione ai fini fiscali deve essere valutata alla luce delle circostanze

concrete di ogni singolo caso, poiché il tenore di vita di un contribuente può

essere valutato in base a diversi parametri, a dipendenza della sua situazione

personale (CDT n. 80.2006.66 del 26 giugno 2007).

Nel caso in esame,

l’insorgente è però venuto meno ai suoi obblighi di collaborazione, in quanto

non ha esposto, e tanto meno comprovato, la sua situazione finanziaria in

maniera esaustiva e trasparente (cfr. consid. 1.1 della presente decisione). Si

può dunque ritenere che il suo fabbisogno annuale minimo nel 2014 ammontava a

complessivi fr. 14'400.– (fr. 1'200.– minimo vitale mensile x 12 mesi).

6.4

Circa l’asserzione

dell’insorgente, secondo cui terze persone avrebbero provveduto al suo

sostentamento, va rilevato che egli non solo non ha prodotto alcuna

documentazione attestante la sua tesi (come, ad esempio, una dichiarazione

scritta e firmata dalle persone che lo avrebbero aiutato finanziariamente), ma

neppure ha indicato i nomi di chi lo avrebbe aiutato, venendo meno in tal modo

all’onere della prova.

Nemmeno la decisione su

opposizione del 24 novembre 2016, prodotta in sede di reclamo e in questa sede

(mediante la quale lo IAS ha deciso che i contributi AVS/AI/IPG dovuti da RI 1

per gli anni 2010, 2011, 2012 e 2013 sono stati ridotti al contributo minimo

annuale per ciascun anno), è atta a comprovare il reddito conseguito

dall’insorgente e la sua situazione finanziaria per l’anno 2014, poiché non

concerne (tra l’altro) il periodo fiscale qui in discussione.

6.5

Alla luce di quanto sopra

esposto, a fronte delle spese annuali sostenute dal ricorrente di complessivi

fr. 34'480.– (di cui fr. 14'400.– per il minimo vitale ai sensi della LEF, fr.

14'400.– per l’affitto, fr. 5'200.– per la cassa malati, fr. 480.– per contributi

AVS/AI/IPG), il reddito definito per apprezzamento dall’RS 1 appare ancora

prudenziale. Infatti, l’importo aggiunto dal fisco al reddito dichiarato (fr.

21'500.–) e ai vantaggi economici provenienti dalla __________ (fr. 10'000.–)

ammonta a fr. 13'500.–.

Tale importo, che potrebbe

anche variare a dipendenza della nuova decisione in merito ai vantaggi, sarà

qualificato reddito dell’attività lucrativa indipendente, nel caso in cui

questa qualifica dovesse essere confermata; altrimenti, sarà imposto a titolo

di “altri redditi”.

7.

Visto l’esito del

gravame, tassa di giustizia e spese processuali sono poste a carico del

ricorrente in misura parziale.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. La decisione su reclamo del

15 febbraio 2017 è annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione

per una nuova decisione in merito alla qualifica del reddito di fr. 21'500.– e

dei vantaggi economici (fr. 10'000.–), entrambi provenienti dalla __________

SA.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 1’900.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 2’000.–

sono a carico del

ricorrente nella misura di metà (fr. 1'000.–).

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-

-

-

-

Copia per conoscenza:

-

municipio di

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: