Lexipedia

Decisione

80.2017.50

Deduzioni: alimenti, irrilevanza fiscale delle spese di mantenimento diretto in caso di diritto di visita, non deduzione per figli a carico

10 ottobre 2017Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 24 gennaio 2015 RI

1 si è separato dalla moglie __________. I coniugi hanno sottoscritto una

convenzione sulle conseguenze della separazione, che è stata omologata dal

Bezirksgericht di __________ con sentenza del 7 maggio 2015. Le parti hanno

convenuto, in particolare, di attribuire la custodia della figlia __________

(2012) alla moglie, con diritto di visita del marito. Quest’ultimo ha inoltre

assunto l’obbligo di versare un contributo di mantenimento per la figlia di fr.

800.– al mese a partire dal maggio 2015. Inoltre, ha versato un importo forfetario

di fr. 1'300.– per contributi di mantenimento retroattivi, per il periodo

intercorso dal momento della separazione.

B. Nella dichiarazione

d’imposta per il periodo fiscale 2015, RI 1 ha fatto valere una deduzione di

fr. 9'600.– per alimenti alla moglie e lo stesso importo per alimenti alla

figlia minorenne. Ha chiesto inoltre la deduzione sociale di fr. 11'100.– per

figlio a carico.

Notificandogli la

tassazione IC/IFD 2015, con decisione del 7 dicembre 2016, l’RS 1 ha

commisurato il reddito imponibile del contribuente in fr. 45'600.–per l’IC ed

in fr. 47'400.– per l’IFD. Rispetto alla dichiarazione presentata, l’autorità

fiscale ha in particolar modo ridotto a fr. 1'300.– la deduzione degli alimenti

alla moglie e a fr. 6'000.– quella degli alimenti alla figlia. Ha inoltre

negato la deduzione sociale per figlio a carico.

C. Il contribuente ha

interposto reclamo contro la suddetta decisione, chiedendo di essere convocato

dall’Ufficio di tassazione.

Con scritto del 9 gennaio

2017, l’autorità di tassazione ha attribuito al reclamante un termine fino al

20 gennaio 2017 per indicare i punti oggetto di contestazione e fornire la

documentazione a giustificazione dei punti contestati.

Il 19 gennaio 2017 il

contribuente ha spiegato di contestare l’ammontare della deduzione delle spese

professionali (pasto fuori casa), degli alimenti al coniuge e alla figlia e

della deduzione sociale per figlio a carico. Premesso che non ha versato alimenti

alla moglie, in quanto l’importo di fr. 1'300.– corrispondeva ad alimenti

arretrati per la figlia, ha sottolineato che all’importo versato alla moglie

per il mantenimento della figlia (fr. 800.–) si devono aggiungere le spese da

lui sostenute per esercitare il diritto di visita (fr. 868.– al mese). In

merito alle spese per il pasto fuori casa, ha argomentato che tale costo è

stato riconosciuto nel calcolo del suo minimo vitale, da parte del tribunale,

nell’ambito della procedura di separazione.

L’Ufficio di tassazione ha

accolto parzialmente il reclamo, stralciando la deduzione degli alimenti per il

coniuge e elevando quella degli alimenti per la figlia a fr. 8'701.–. Rilevato

che le spese per l’esercizio del diritto di visita, da parte del genitore che

non ha la custodia del figlio minorenne, non sono deducibili, ha escluso anche

il diritto alla deduzione sociale, in considerazione del fatto che la figlia

era domiciliata presso la madre. Infine, ha negato la deduzione per il pasto

fuori casa, tenuto conto della breve distanza fra domicilio e luogo di lavoro.

D. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 ripropone le censure già

sottoposte all’Ufficio di tassazione con il suo reclamo.

Diritto

1. 1.1.

Una prima censura del

ricorrente concerne la mancata deduzione delle spese per il pasto fuori casa.

1.2.

Secondo gli articoli 25

cpv. 1 LT e 26 cpv. 1 LIFD sono deducibili a titolo di spese professionali le

spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro (lett. a),

come pure le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso

di lavoro a turni (lett. b). Sia per le spese di trasporto, sia per

quelle di doppia economia domestica, l’art. 25 cpv. 2 LT delega al Consiglio di

Stato il compito di stabilire delle deduzioni complessive.

Le stesse sono stabilite

dal decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche (quello

valido per il periodo fiscale 2015 è del 10 dicembre 2014, cfr. BU 2014, 509),

segnatamente dagli articoli 3 e seguenti, che concernono le spese di trasporto,

le spese supplementari di doppia economia domestica e le spese di alloggio.

Analoghe deduzioni sono previste, per l’imposta federale diretta,

dall’ordinanza sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti

un’attività lucrativa dipendente del 10 febbraio 1993 (articoli 5, 6 e 9) e

dalla relativa appendice, aggiornata di periodo in periodo.

Come precisano

ulteriormente l’art. 1 dell’ordinanza del 10 febbraio 1993 e l’art. 2 cpv. 1

del decreto esecutivo, le spese professionali deducibili sono quelle necessarie

al conseguimento del proprio reddito e in causalità diretta con lo stesso. E

contrario, non sono quindi deducibili a titolo di spese professionali le spese

che eccedono il necessario e che non sono in un nesso di causalità diretta con

il conseguimento del relativo reddito.

1.3.

Per l’imposta cantonale,

sono considerate spese supplementari per doppia economia domestica quelle

causate al contribuente quando non può consumare un pasto principale al proprio

domicilio. La relativa deduzione è ammessa se il luogo di lavoro è a notevole

distanza da quello di domicilio oppure quando, per le condizioni imposte

dall’attività professionale, la pausa per i pasti è tale da non permettere al

contribuente di rientrare a domicilio (art. 4 cpv. 1 del decreto esecutivo

citato).

Anche per l’imposta

federale diretta sono deducibili le spese supplementari per pasti quando il

contribuente non può prendere il pasto principale a casa propria poiché il

luogo di domicilio e quello di lavoro si trovano a notevole distanza o perché

la pausa per il pasto è troppo breve, oppure in caso di lavoro a turni o notturno

a orario continuo (art. 6 cpv. 1 dell’ordinanza del 10 febbraio 1993).

1.4.

Il ricorrente lavora alle

dipendenze della __________ SA di __________ ed è domiciliato a __________.

Ritenendo che la distanza fra domicilio e luogo di lavoro non si possa

considerare “notevole” e che pertanto la pausa per i pasti permetta al contribuente

di rientrare a domicilio, l’Ufficio di tassazione ha negato la deduzione delle

spese per doppia economia domestica.

Il ricorrente non contesta

la motivazione addotta dall’autorità fiscale per negargli la deduzione

postulata né adduce altri argomenti che potrebbero giustificare il riconoscimento

della stessa, ma si limita a sostenere che il Bezirksgericht di __________,

quando ha calcolato il suo minimo vitale, nel quadro della determinazione del

contributo di mantenimento dovuto alla figlia, ha inserito fra i costi

l’importo di fr. 220.– al mese per il pasto fuori casa.

Come ha sottolineato

l’autorità fiscale nella decisione impugnata, la decisione dell’autorità

giudiziaria nell’ambito della definizione degli obblighi di mantenimento dei

genitori non vincola l’autorità fiscale, che è tenuta all’applicazione della

legislazione tributaria.

Ne consegue che la

decisione impugnata deve essere confermata.

Considerandi

2.

2.1.

La seconda censura

concerne la deduzione degli alimenti per la figlia minorenne. Secondo

l’insorgente, oltre alla deduzione dell’importo mensile versato alla moglie,

che ha la custodia della bambina, dovrebbero essere dedotte le spese da lui

sostenute per esercitare il diritto di visita, tenuto conto del fatto che madre

e figlia risiedono in un altro cantone.

2.2

Fintanto che la famiglia

costituisce un’unità economica, gli apporti dei singoli membri al reddito

complessivo non hanno alcuna rilevanza individuale (Locher, Kommentar zum DBG, I. Teil, Therwil/Basilea 2001, n.

32.

ad art. 33) e le spese che il contribuente sopporta per il mantenimento

della famiglia non sono deducibili dai proventi conseguiti (art. 34 lett. a

LIFD; art. 33 lett. a LT). Per contro, in caso di divorzio o separazione

legale o di fatto, gli alimenti percepiti da un contribuente per sé stesso e

per i figli sotto la sua autorità parentale sono imponibili nella sua partita

fiscale (art. 23 lett. f LIFD; art. 22 lett. f LT), mentre sono deducibili

per il contribuente che li versa (art. 33 cpv. 1 lett. c LIFD; art. 32

cpv. 1 lett. c LT).

2.3

Il versamento della

pensione alimentare costituisce uno spostamento di risorse: colui che riceve la

pensione la utilizza per i bisogni del figlio in aggiunta alle sue risorse

personali a cui la pensione è assimilata e sulla quale è imposto. Di conseguenza,

è questo, e solo questo genitore che, sul piano fiscale, provvede al

sostentamento, rispettivamente alla parte essenziale del sostentamento, e ha diritto

alla deduzione per figlio. Certo, in aggiunta al contributo pecuniario versato

per il figlio all'altro genitore, anche il debitore della pensione alimentare

può trovarsi a sopportare delle spese di mantenimento diretto, ad esempio

quando esercita il suo diritto di visita. Per ragioni di praticabilità e di

semplificazione, questi costi non vengono tuttavia presi in considerazione dal

profilo fiscale. Così come concepito, l’ordinamento legale non prevede dunque

alcun alleggerimento sociale in questo senso per il genitore che versa una

pensione alimentare. Questo principio vale indipendentemente dall’ammontare di

tali spese e quindi dal fatto che il diritto di visita sia esercitato in maniera

sporadica, mensile, settimanale o in misura ancora più ampia e resta

applicabile anche se l’importo del contributo di mantenimento è inferiore alle

deduzioni sociali per figlio (cfr. la sentenza del Tribunale federale del 4

settembre 2007 n.2A_683/2006 consid. 5.3, con riferimenti a giurisprudenza e

dottrina).

2.4

La situazione descritta

non è mutata neppure dopo la modifica dell’art. 35 cpv. 1 lett. a LIFD,

di cui si dirà in seguito.

Secondo l’art. 213 cpv. 1

lett. a LIFD, in vigore dal 2011 (che dal 1° gennaio 2014 è divenuto

l’art. 35 cpv. 1 lett. a LIFD), infatti, se i genitori sono tassati

separatamente e se il figlio sottostà all’autorità parentale in comune e non

sono versati alimenti secondo l’art. 33 cpv. 1 lett. c LIFD, anche la

deduzione per i figli è ripartita per metà.

Avendo voluto evitare un

cumulo di deduzioni, il legislatore ha espressamente escluso che, per uno

stesso figlio, possa essere concessa, oltre alla deduzione degli alimenti,

anche una mezza deduzione per figli a carico.

Ne consegue che, la

modifica della legge intervenuta a partire dal periodo fiscale 2011, dal punto

di vista del genitore che può dedurre gli alimenti versati per il mantenimento

del figlio minorenne, non ha comportato alcuna modifica né sul piano delle deduzioni

né sul piano dell’aliquota (Jaques,

Les frais liés à l’entretien de l’enfant: de quelques développements sur les allégements

fiscaux en vigueur dès 2011,in ASA 80 p. 217 ss., p. 237).

2.5

Pur ammettendo che

l’esercizio del diritto di visita, nel caso del ricorrente, possa comportare

costi particolarmente elevati, in considerazione della distanza fra il suo

domicilio e quello della moglie, che ha la custodia della figlia, si tratta

tuttavia di spese che non possono essere assimilate agli alimenti versati a

quest’ultima e ammessi in deduzione dal reddito imponibile.

3.

3.1.

Il contribuente postula

infine il riconoscimento della deduzione sociale per figli a carico.

3.2

Come già anticipato, secondo

l’art. 35 cpv. 1 lett. a LIFD, sono dedotti dal reddito netto, per ogni

figlio minorenne, a tirocinio o agli studi, al cui sostentamento il

contribuente provvede, 6’500.– franchi; se i genitori sono tassati

separatamente e se il figlio sottostà all’autorità parentale in comune e non

sono versati alimenti secondo l’art. 33 cpv. 1 lett. c LIFD, anche la

deduzione per i figli è ripartita per metà.

Le deduzioni sociali sono

stabilite secondo la situazione alla fine del periodo fiscale o

dell’assoggettamento (art. 35 cpv. 2 LIFD).

3.3

Secondo la

giurisprudenza del Tribunale federale, mediante le deduzioni e le aliquote

differenziate, il legislatore ha distinto determinate categorie di contribuenti

in funzione della rispettiva capacità contributiva, in modo da stabilire tra di

loro, ed entro questi limiti ristretti, una certa parità di trattamento.

In

particolare, le persone separate o divorziate, così come i celibi e i vedovi,

sono distinte dall’ordinamento legale in base alla presenza di figli al cui

sostentamento (per l’essenziale) essi provvedono, con cui vivono in comunione

domestica o, ancora, su cui esercitano l’autorità parentale. In effetti, se

provvede al suo sostentamento, un celibe, vedovo, divorziato o separato ha

diritto alla deduzione sociale per figlio a carico e alla deduzione supplementare

per oneri assicurativi (art. 35 cpv. 1 lett. a e 33 cpv. 1bis

LIFD). Se, oltre a provvedere in modo essenziale al suo sostentamento, il

medesimo contribuente vive in comunione domestica con il figlio, egli ha

diritto anche all’aliquota privilegiata per coniugi (art. 36 cpv. 2bis

LIFD). Inoltre, se esercita l’autorità parentale sul figlio, il contribuente

separato o divorziato è imposto sugli alimenti che percepisce per il medesimo

(art. 23 lett. f LIFD). L’altro genitore può, da parte sua, dedurre la

pensione alimentare che versa (art. 33 cpv. 1 lett. c LIFD; per

l’imposta cantonale cfr. art. 32 cpv. 1 lett. c LT). Pur se non regolato

espressamente dalla legge, il medesimo regime si applica anche ai concubini con

figli, per i quali l’esistenza di comunione domestica è irrilevante sotto il

profilo delle deduzioni e delle tariffe (sentenza del Tribunale federale del 4

settembre 2007 n.2A.683/2006, in RtiD I-2008 n. 16t, consid. 5.1, con

riferimento a: ASA 69 p. 198, consid. 3; StE 2007 B 27.2 n. 30, consid. 3.2).

3.4

Il 1° gennaio 2011 la

disposizione concernente la deduzione per figli è stata modificata, per effetto

dell’entrata in vigore della Legge federale del 25 settembre 2009 sullo sgravio

fiscale delle famiglie con figli (RU 2010 455). In questo contesto, il

legislatore federale si è infatti occupato fra l’altro della questione di

stabilire chi abbia diritto alla deduzione per figli quando i genitori sono

separati o divorziati. In precedenza, secondo la giurisprudenza del Tribunale

federale, erano escluse tanto la concessione della deduzione ad entrambi i

genitori quanto la divisione della stessa fra questi ultimi. Anche in caso di

custodia alternata, solo il genitore che riceveva una pensione alimentare

dall’altro per sopperire ai bisogni del figlio era considerato il contribuente

che provvede al sostentamento del figlio. Se non vi era alcun versamento di

alimenti, la deduzione era attribuita al coniuge che aveva il ruolo più

importante nella custodia o, se l’importanza era uguale, il genitore con il

reddito più elevato, che si presumeva contribuire in misura più importante al

sostentamento del figlio.

Come già visto, la nuova

versione dell’art. 35 cpv. 1 lett. a LIFD prevede che, se i genitori

sono tassati separatamente e se il figlio sottostà all'autorità parentale in

comune e non sono versati alimenti secondo l'articolo 33 capoverso 1 lettera c,

anche la deduzione per i figli è ripartita per metà. Secondo il messaggio del

Consiglio federale che accompagnava il disegno di legge, la ripartizione per

metà della deduzione si intraprende a prescindere dal fatto che la custodia del

figlio sia alternata, perché il governo ha ritenuto che non si possa pretendere

che l’autorità di tassazione accerti la quota effettiva di autorità parentale

di ogni genitore (cfr. Messaggio del 20 maggio 2009 concernente la legge

federale sullo sgravio fiscale delle famiglie con figli, in: FF 2009 4025, p.

4122; v. anche Pedroli, Novità e

tendenze legislative nel campo del diritto tributario, RtiD II-2009, p. 564).

La Circolare n. 30 del 21 dicembre 2010 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni

(“Imposizione dei coniugi e della famiglia secondo la legge federale

sull’imposta federale diretta [LIFD]”) – entrata in vigore il 1° gennaio 2011 – prevede che,

in caso di genitori separati con autorità parentale comune ogni genitore può

richiedere il cinquanta per cento della deduzione, a condizione che non siano

fatte valere deduzioni per alimenti ai figli di cui all’articolo 33 capoverso 1

lettera c LIFD. Quest’ultimo requisito è indispensabile per evitare che

il contribuente non benefici di un doppio sgravio per la stessa persona

(deduzione per i figli e deduzione per gli alimenti). L’entità della custodia

alternata non è determinante ai fini della ripartizione al cinquanta per cento

della deduzione per i figli.

3.5

La medesima

soluzione si trova anche nella legislazione cantonale, benché le deduzioni

sociali non siano di principio oggetto di armonizzazione. Secondo il nuovo art.

34.

cpv. 1 lett. a LT, entrato in vigore il 1° gennaio 2012, se i

genitori sono tassati separatamente e se il figlio sottostà all’autorità

parentale in comune e non sono versati alimenti nel senso dell’art. 32 cpv. 1

lett. c LT, la deduzione per i figli è ripartita per metà. Come

sottolineato dal Consiglio di Stato (cfr. Messaggio n. 6481 del 23 marzo 2011

concernente gli sgravi fiscali delle famiglie con figli, p. 4), tale soluzione

si allinea all’opinione della dottrina dominante, secondo cui i genitori

tassati separatamente devono per principio potersi suddividere le deduzioni

sociali per figli, perlomeno se non sono versati alimenti oppure se gli stessi

non sono più deducibili dal reddito imponibile (cfr. Locher, op. cit., n. 10 ad art. 35 LIFD, p. 868).

3.6

Nella fattispecie, il

ricorrente non adempie manifestamente le condizioni per poter beneficiare della

mezza deduzione per figli, in considerazione del fatto che egli versa alimenti

per il mantenimento della figlia.

Secondo la già citata

circolare n. 30 dell’AFC, i genitori separati, divorziati o non coniugati, che

formano due economie domestiche distinte e hanno un figlio minorenne in comune,

con l’autorità parentale in comune, con o senza custodia alternata, sottostanno

al seguente trattamento fiscale, se uno dei genitori fa valere la deduzione per

gli alimenti a favore del figlio:

·

gli alimenti a favore del figlio sono imponibili per il genitore

beneficiario;

·

il genitore che versa gli alimenti può dedurli dal suo reddito;

·

il genitore che percepisce gli alimenti può far valere la deduzione

per i figli e la deduzione dei premi assicurativi e degli interessi da capitali

a risparmio

(cfr. Circolare n. 30

cit., par. 14.5 e allegato 2 pagina 3).

Coerentemente con i

principi enunciati, l’Ufficio di tassazione ha ammesso in deduzione il

contributo di mantenimento versato dal ricorrente alla moglie per la figlia

minorenne. La deduzione sociale spetta per contro alla moglie, che è assoggettata

all’imposta sugli alimenti percepiti per la figlia.

4.

Alla luce delle

considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto. Tassa di

giustizia e spese processuali sono a carico del ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 200.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 280.–

sono a carico del

ricorrente.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-;

-;

-;

-.

Copia per conoscenza:

-

municipio di.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: