80.2017.50
Deduzioni: alimenti, irrilevanza fiscale delle spese di mantenimento diretto in caso di diritto di visita, non deduzione per figli a carico
10 ottobre 2017Italiano16 min
Source ti.ch
Incarti n.
80.2017.50
80.2017.51
Lugano
10 ottobre 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele Guffi
segretaria
Sabrina
Piemontesi, vicecancelliera
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 1° marzo 2017 contro la decisione dell’8 febbraio 2017 in materia di IC e
IFD 2015.
Fatti
A. Il 24 gennaio 2015 RI
1 si è separato dalla moglie __________. I coniugi hanno sottoscritto una
convenzione sulle conseguenze della separazione, che è stata omologata dal
Bezirksgericht di __________ con sentenza del 7 maggio 2015. Le parti hanno
convenuto, in particolare, di attribuire la custodia della figlia __________
(2012) alla moglie, con diritto di visita del marito. Quest’ultimo ha inoltre
assunto l’obbligo di versare un contributo di mantenimento per la figlia di fr.
800.– al mese a partire dal maggio 2015. Inoltre, ha versato un importo forfetario
di fr. 1'300.– per contributi di mantenimento retroattivi, per il periodo
intercorso dal momento della separazione.
B. Nella dichiarazione
d’imposta per il periodo fiscale 2015, RI 1 ha fatto valere una deduzione di
fr. 9'600.– per alimenti alla moglie e lo stesso importo per alimenti alla
figlia minorenne. Ha chiesto inoltre la deduzione sociale di fr. 11'100.– per
figlio a carico.
Notificandogli la
tassazione IC/IFD 2015, con decisione del 7 dicembre 2016, l’RS 1 ha
commisurato il reddito imponibile del contribuente in fr. 45'600.–per l’IC ed
in fr. 47'400.– per l’IFD. Rispetto alla dichiarazione presentata, l’autorità
fiscale ha in particolar modo ridotto a fr. 1'300.– la deduzione degli alimenti
alla moglie e a fr. 6'000.– quella degli alimenti alla figlia. Ha inoltre
negato la deduzione sociale per figlio a carico.
C. Il contribuente ha
interposto reclamo contro la suddetta decisione, chiedendo di essere convocato
dall’Ufficio di tassazione.
Con scritto del 9 gennaio
2017, l’autorità di tassazione ha attribuito al reclamante un termine fino al
20 gennaio 2017 per indicare i punti oggetto di contestazione e fornire la
documentazione a giustificazione dei punti contestati.
Il 19 gennaio 2017 il
contribuente ha spiegato di contestare l’ammontare della deduzione delle spese
professionali (pasto fuori casa), degli alimenti al coniuge e alla figlia e
della deduzione sociale per figlio a carico. Premesso che non ha versato alimenti
alla moglie, in quanto l’importo di fr. 1'300.– corrispondeva ad alimenti
arretrati per la figlia, ha sottolineato che all’importo versato alla moglie
per il mantenimento della figlia (fr. 800.–) si devono aggiungere le spese da
lui sostenute per esercitare il diritto di visita (fr. 868.– al mese). In
merito alle spese per il pasto fuori casa, ha argomentato che tale costo è
stato riconosciuto nel calcolo del suo minimo vitale, da parte del tribunale,
nell’ambito della procedura di separazione.
L’Ufficio di tassazione ha
accolto parzialmente il reclamo, stralciando la deduzione degli alimenti per il
coniuge e elevando quella degli alimenti per la figlia a fr. 8'701.–. Rilevato
che le spese per l’esercizio del diritto di visita, da parte del genitore che
non ha la custodia del figlio minorenne, non sono deducibili, ha escluso anche
il diritto alla deduzione sociale, in considerazione del fatto che la figlia
era domiciliata presso la madre. Infine, ha negato la deduzione per il pasto
fuori casa, tenuto conto della breve distanza fra domicilio e luogo di lavoro.
D. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 ripropone le censure già
sottoposte all’Ufficio di tassazione con il suo reclamo.
Diritto
1. 1.1.
Una prima censura del
ricorrente concerne la mancata deduzione delle spese per il pasto fuori casa.
1.2.
Secondo gli articoli 25
cpv. 1 LT e 26 cpv. 1 LIFD sono deducibili a titolo di spese professionali le
spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro (lett. a),
come pure le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso
di lavoro a turni (lett. b). Sia per le spese di trasporto, sia per
quelle di doppia economia domestica, l’art. 25 cpv. 2 LT delega al Consiglio di
Stato il compito di stabilire delle deduzioni complessive.
Le stesse sono stabilite
dal decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche (quello
valido per il periodo fiscale 2015 è del 10 dicembre 2014, cfr. BU 2014, 509),
segnatamente dagli articoli 3 e seguenti, che concernono le spese di trasporto,
le spese supplementari di doppia economia domestica e le spese di alloggio.
Analoghe deduzioni sono previste, per l’imposta federale diretta,
dall’ordinanza sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti
un’attività lucrativa dipendente del 10 febbraio 1993 (articoli 5, 6 e 9) e
dalla relativa appendice, aggiornata di periodo in periodo.
Come precisano
ulteriormente l’art. 1 dell’ordinanza del 10 febbraio 1993 e l’art. 2 cpv. 1
del decreto esecutivo, le spese professionali deducibili sono quelle necessarie
al conseguimento del proprio reddito e in causalità diretta con lo stesso. E
contrario, non sono quindi deducibili a titolo di spese professionali le spese
che eccedono il necessario e che non sono in un nesso di causalità diretta con
il conseguimento del relativo reddito.
1.3.
Per l’imposta cantonale,
sono considerate spese supplementari per doppia economia domestica quelle
causate al contribuente quando non può consumare un pasto principale al proprio
domicilio. La relativa deduzione è ammessa se il luogo di lavoro è a notevole
distanza da quello di domicilio oppure quando, per le condizioni imposte
dall’attività professionale, la pausa per i pasti è tale da non permettere al
contribuente di rientrare a domicilio (art. 4 cpv. 1 del decreto esecutivo
citato).
Anche per l’imposta
federale diretta sono deducibili le spese supplementari per pasti quando il
contribuente non può prendere il pasto principale a casa propria poiché il
luogo di domicilio e quello di lavoro si trovano a notevole distanza o perché
la pausa per il pasto è troppo breve, oppure in caso di lavoro a turni o notturno
a orario continuo (art. 6 cpv. 1 dell’ordinanza del 10 febbraio 1993).
1.4.
Il ricorrente lavora alle
dipendenze della __________ SA di __________ ed è domiciliato a __________.
Ritenendo che la distanza fra domicilio e luogo di lavoro non si possa
considerare “notevole” e che pertanto la pausa per i pasti permetta al contribuente
di rientrare a domicilio, l’Ufficio di tassazione ha negato la deduzione delle
spese per doppia economia domestica.
Il ricorrente non contesta
la motivazione addotta dall’autorità fiscale per negargli la deduzione
postulata né adduce altri argomenti che potrebbero giustificare il riconoscimento
della stessa, ma si limita a sostenere che il Bezirksgericht di __________,
quando ha calcolato il suo minimo vitale, nel quadro della determinazione del
contributo di mantenimento dovuto alla figlia, ha inserito fra i costi
l’importo di fr. 220.– al mese per il pasto fuori casa.
Come ha sottolineato
l’autorità fiscale nella decisione impugnata, la decisione dell’autorità
giudiziaria nell’ambito della definizione degli obblighi di mantenimento dei
genitori non vincola l’autorità fiscale, che è tenuta all’applicazione della
legislazione tributaria.
Ne consegue che la
decisione impugnata deve essere confermata.
Considerandi
2.
2.1.
La seconda censura
concerne la deduzione degli alimenti per la figlia minorenne. Secondo
l’insorgente, oltre alla deduzione dell’importo mensile versato alla moglie,
che ha la custodia della bambina, dovrebbero essere dedotte le spese da lui
sostenute per esercitare il diritto di visita, tenuto conto del fatto che madre
e figlia risiedono in un altro cantone.
2.2
Fintanto che la famiglia
costituisce un’unità economica, gli apporti dei singoli membri al reddito
complessivo non hanno alcuna rilevanza individuale (Locher, Kommentar zum DBG, I. Teil, Therwil/Basilea 2001, n.
32.
ad art. 33) e le spese che il contribuente sopporta per il mantenimento
della famiglia non sono deducibili dai proventi conseguiti (art. 34 lett. a
LIFD; art. 33 lett. a LT). Per contro, in caso di divorzio o separazione
legale o di fatto, gli alimenti percepiti da un contribuente per sé stesso e
per i figli sotto la sua autorità parentale sono imponibili nella sua partita
fiscale (art. 23 lett. f LIFD; art. 22 lett. f LT), mentre sono deducibili
per il contribuente che li versa (art. 33 cpv. 1 lett. c LIFD; art. 32
cpv. 1 lett. c LT).
2.3
Il versamento della
pensione alimentare costituisce uno spostamento di risorse: colui che riceve la
pensione la utilizza per i bisogni del figlio in aggiunta alle sue risorse
personali a cui la pensione è assimilata e sulla quale è imposto. Di conseguenza,
è questo, e solo questo genitore che, sul piano fiscale, provvede al
sostentamento, rispettivamente alla parte essenziale del sostentamento, e ha diritto
alla deduzione per figlio. Certo, in aggiunta al contributo pecuniario versato
per il figlio all'altro genitore, anche il debitore della pensione alimentare
può trovarsi a sopportare delle spese di mantenimento diretto, ad esempio
quando esercita il suo diritto di visita. Per ragioni di praticabilità e di
semplificazione, questi costi non vengono tuttavia presi in considerazione dal
profilo fiscale. Così come concepito, l’ordinamento legale non prevede dunque
alcun alleggerimento sociale in questo senso per il genitore che versa una
pensione alimentare. Questo principio vale indipendentemente dall’ammontare di
tali spese e quindi dal fatto che il diritto di visita sia esercitato in maniera
sporadica, mensile, settimanale o in misura ancora più ampia e resta
applicabile anche se l’importo del contributo di mantenimento è inferiore alle
deduzioni sociali per figlio (cfr. la sentenza del Tribunale federale del 4
settembre 2007 n.2A_683/2006 consid. 5.3, con riferimenti a giurisprudenza e
dottrina).
2.4
La situazione descritta
non è mutata neppure dopo la modifica dell’art. 35 cpv. 1 lett. a LIFD,
di cui si dirà in seguito.
Secondo l’art. 213 cpv. 1
lett. a LIFD, in vigore dal 2011 (che dal 1° gennaio 2014 è divenuto
l’art. 35 cpv. 1 lett. a LIFD), infatti, se i genitori sono tassati
separatamente e se il figlio sottostà all’autorità parentale in comune e non
sono versati alimenti secondo l’art. 33 cpv. 1 lett. c LIFD, anche la
deduzione per i figli è ripartita per metà.
Avendo voluto evitare un
cumulo di deduzioni, il legislatore ha espressamente escluso che, per uno
stesso figlio, possa essere concessa, oltre alla deduzione degli alimenti,
anche una mezza deduzione per figli a carico.
Ne consegue che, la
modifica della legge intervenuta a partire dal periodo fiscale 2011, dal punto
di vista del genitore che può dedurre gli alimenti versati per il mantenimento
del figlio minorenne, non ha comportato alcuna modifica né sul piano delle deduzioni
né sul piano dell’aliquota (Jaques,
Les frais liés à l’entretien de l’enfant: de quelques développements sur les allégements
fiscaux en vigueur dès 2011,in ASA 80 p. 217 ss., p. 237).
2.5
Pur ammettendo che
l’esercizio del diritto di visita, nel caso del ricorrente, possa comportare
costi particolarmente elevati, in considerazione della distanza fra il suo
domicilio e quello della moglie, che ha la custodia della figlia, si tratta
tuttavia di spese che non possono essere assimilate agli alimenti versati a
quest’ultima e ammessi in deduzione dal reddito imponibile.
3.
3.1.
Il contribuente postula
infine il riconoscimento della deduzione sociale per figli a carico.
3.2
Come già anticipato, secondo
l’art. 35 cpv. 1 lett. a LIFD, sono dedotti dal reddito netto, per ogni
figlio minorenne, a tirocinio o agli studi, al cui sostentamento il
contribuente provvede, 6’500.– franchi; se i genitori sono tassati
separatamente e se il figlio sottostà all’autorità parentale in comune e non
sono versati alimenti secondo l’art. 33 cpv. 1 lett. c LIFD, anche la
deduzione per i figli è ripartita per metà.
Le deduzioni sociali sono
stabilite secondo la situazione alla fine del periodo fiscale o
dell’assoggettamento (art. 35 cpv. 2 LIFD).
3.3
Secondo la
giurisprudenza del Tribunale federale, mediante le deduzioni e le aliquote
differenziate, il legislatore ha distinto determinate categorie di contribuenti
in funzione della rispettiva capacità contributiva, in modo da stabilire tra di
loro, ed entro questi limiti ristretti, una certa parità di trattamento.
In
particolare, le persone separate o divorziate, così come i celibi e i vedovi,
sono distinte dall’ordinamento legale in base alla presenza di figli al cui
sostentamento (per l’essenziale) essi provvedono, con cui vivono in comunione
domestica o, ancora, su cui esercitano l’autorità parentale. In effetti, se
provvede al suo sostentamento, un celibe, vedovo, divorziato o separato ha
diritto alla deduzione sociale per figlio a carico e alla deduzione supplementare
per oneri assicurativi (art. 35 cpv. 1 lett. a e 33 cpv. 1bis
LIFD). Se, oltre a provvedere in modo essenziale al suo sostentamento, il
medesimo contribuente vive in comunione domestica con il figlio, egli ha
diritto anche all’aliquota privilegiata per coniugi (art. 36 cpv. 2bis
LIFD). Inoltre, se esercita l’autorità parentale sul figlio, il contribuente
separato o divorziato è imposto sugli alimenti che percepisce per il medesimo
(art. 23 lett. f LIFD). L’altro genitore può, da parte sua, dedurre la
pensione alimentare che versa (art. 33 cpv. 1 lett. c LIFD; per
l’imposta cantonale cfr. art. 32 cpv. 1 lett. c LT). Pur se non regolato
espressamente dalla legge, il medesimo regime si applica anche ai concubini con
figli, per i quali l’esistenza di comunione domestica è irrilevante sotto il
profilo delle deduzioni e delle tariffe (sentenza del Tribunale federale del 4
settembre 2007 n.2A.683/2006, in RtiD I-2008 n. 16t, consid. 5.1, con
riferimento a: ASA 69 p. 198, consid. 3; StE 2007 B 27.2 n. 30, consid. 3.2).
3.4
Il 1° gennaio 2011 la
disposizione concernente la deduzione per figli è stata modificata, per effetto
dell’entrata in vigore della Legge federale del 25 settembre 2009 sullo sgravio
fiscale delle famiglie con figli (RU 2010 455). In questo contesto, il
legislatore federale si è infatti occupato fra l’altro della questione di
stabilire chi abbia diritto alla deduzione per figli quando i genitori sono
separati o divorziati. In precedenza, secondo la giurisprudenza del Tribunale
federale, erano escluse tanto la concessione della deduzione ad entrambi i
genitori quanto la divisione della stessa fra questi ultimi. Anche in caso di
custodia alternata, solo il genitore che riceveva una pensione alimentare
dall’altro per sopperire ai bisogni del figlio era considerato il contribuente
che provvede al sostentamento del figlio. Se non vi era alcun versamento di
alimenti, la deduzione era attribuita al coniuge che aveva il ruolo più
importante nella custodia o, se l’importanza era uguale, il genitore con il
reddito più elevato, che si presumeva contribuire in misura più importante al
sostentamento del figlio.
Come già visto, la nuova
versione dell’art. 35 cpv. 1 lett. a LIFD prevede che, se i genitori
sono tassati separatamente e se il figlio sottostà all'autorità parentale in
comune e non sono versati alimenti secondo l'articolo 33 capoverso 1 lettera c,
anche la deduzione per i figli è ripartita per metà. Secondo il messaggio del
Consiglio federale che accompagnava il disegno di legge, la ripartizione per
metà della deduzione si intraprende a prescindere dal fatto che la custodia del
figlio sia alternata, perché il governo ha ritenuto che non si possa pretendere
che l’autorità di tassazione accerti la quota effettiva di autorità parentale
di ogni genitore (cfr. Messaggio del 20 maggio 2009 concernente la legge
federale sullo sgravio fiscale delle famiglie con figli, in: FF 2009 4025, p.
4122; v. anche Pedroli, Novità e
tendenze legislative nel campo del diritto tributario, RtiD II-2009, p. 564).
La Circolare n. 30 del 21 dicembre 2010 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni
(“Imposizione dei coniugi e della famiglia secondo la legge federale
sull’imposta federale diretta [LIFD]”) – entrata in vigore il 1° gennaio 2011 – prevede che,
in caso di genitori separati con autorità parentale comune ogni genitore può
richiedere il cinquanta per cento della deduzione, a condizione che non siano
fatte valere deduzioni per alimenti ai figli di cui all’articolo 33 capoverso 1
lettera c LIFD. Quest’ultimo requisito è indispensabile per evitare che
il contribuente non benefici di un doppio sgravio per la stessa persona
(deduzione per i figli e deduzione per gli alimenti). L’entità della custodia
alternata non è determinante ai fini della ripartizione al cinquanta per cento
della deduzione per i figli.
3.5
La medesima
soluzione si trova anche nella legislazione cantonale, benché le deduzioni
sociali non siano di principio oggetto di armonizzazione. Secondo il nuovo art.
34.
cpv. 1 lett. a LT, entrato in vigore il 1° gennaio 2012, se i
genitori sono tassati separatamente e se il figlio sottostà all’autorità
parentale in comune e non sono versati alimenti nel senso dell’art. 32 cpv. 1
lett. c LT, la deduzione per i figli è ripartita per metà. Come
sottolineato dal Consiglio di Stato (cfr. Messaggio n. 6481 del 23 marzo 2011
concernente gli sgravi fiscali delle famiglie con figli, p. 4), tale soluzione
si allinea all’opinione della dottrina dominante, secondo cui i genitori
tassati separatamente devono per principio potersi suddividere le deduzioni
sociali per figli, perlomeno se non sono versati alimenti oppure se gli stessi
non sono più deducibili dal reddito imponibile (cfr. Locher, op. cit., n. 10 ad art. 35 LIFD, p. 868).
3.6
Nella fattispecie, il
ricorrente non adempie manifestamente le condizioni per poter beneficiare della
mezza deduzione per figli, in considerazione del fatto che egli versa alimenti
per il mantenimento della figlia.
Secondo la già citata
circolare n. 30 dell’AFC, i genitori separati, divorziati o non coniugati, che
formano due economie domestiche distinte e hanno un figlio minorenne in comune,
con l’autorità parentale in comune, con o senza custodia alternata, sottostanno
al seguente trattamento fiscale, se uno dei genitori fa valere la deduzione per
gli alimenti a favore del figlio:
·
gli alimenti a favore del figlio sono imponibili per il genitore
beneficiario;
·
il genitore che versa gli alimenti può dedurli dal suo reddito;
·
il genitore che percepisce gli alimenti può far valere la deduzione
per i figli e la deduzione dei premi assicurativi e degli interessi da capitali
a risparmio
(cfr. Circolare n. 30
cit., par. 14.5 e allegato 2 pagina 3).
Coerentemente con i
principi enunciati, l’Ufficio di tassazione ha ammesso in deduzione il
contributo di mantenimento versato dal ricorrente alla moglie per la figlia
minorenne. La deduzione sociale spetta per contro alla moglie, che è assoggettata
all’imposta sugli alimenti percepiti per la figlia.
4.
Alla luce delle
considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto. Tassa di
giustizia e spese processuali sono a carico del ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico del
ricorrente.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-;
-;
-;
-.
Copia per conoscenza:
-
municipio di.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: