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Decisione

80.2017.55

Violazione degli obblighi procedurali: multa, non a persona privata dell’esercizio dei diritti civili, curatela generale

6 aprile 2017Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

- RI 1, nata il 31 marzo

1923, è domiciliata ad __________ e, dall’inizio del 2017 è ricoverata nella

Casa per anziani __________;

- non avendo la contribuente

presentato la dichiarazione d’imposta 2015, l’RS 1 l’ha dapprima diffidata

(decisione del 14 ottobre 2016) e quindi le ha inflitto, con decisione del 16

novembre 2016, una multa di fr. 200.– per violazione degli obblighi procedurali;

- con scritto del 29 gennaio

2017, RA 1, nominato curatore della contribuente dall’Autorità regionale di

protezione (ARP) 18 il 30 novembre 2016, ha interposto reclamo contro la

decisione di multa, argomentando che la reclamante è rimasta senza casa, dopo

l’incendio della sua abitazione nel giugno 2015, e che da allora “ha

peregrinato da pensioni a ospedale e case per anziani”;

- il curatore ha contestualmente

inoltrato la dichiarazione d’imposta 2015, sottolineando che la curatelata è

nullatenente ed ha sempre avuto redditi inferiori al minimo imponibile;

- con decisione del 7 febbraio

2017, l’autorità di tassazione ha respinto il reclamo, in quanto la

contribuente avrebbe “omesso in modo negligente di consegnare la dichiarazione

d’imposta”;

- con tempestivo ricorso

alla Camera di diritto tributario, RA 1, in nome e per conto di RI 1, contesta

nuovamente la multa disciplinare inflitta a quest’ultima, sostenendo che

“disguidi postali a seguito dei suoi cambiamenti di domicilio (mai notificati

alle PTT) sono stati la causa delle inadempienze e conseguenti richiami,

solleciti e diffide per mancati pagamenti (CM, EOC, Associazione trasporti CRS,

Croce Verde, Casa anziani, ecc.)”;

- il curatore della

contribuente ribadisce di aver inoltrato la dichiarazione d’imposta e che, nel

frattempo, l’Ufficio di tassazione ha già notificato la decisione di tassazione;

- nelle sue osservazioni del

10 marzo 2017 al ricorso, l’Ufficio di tassazione rimanda alla motivazione

della decisione impugnata, rimettendosi comunque alla decisione di questa

Corte.

Diritto

- la multa disciplinare è

stata inflitta sulla base degli art. 257 cpv. 1 LT e 174 LIFD;

- secondo l’art. 257 cpv. 1

LT [obblighi procedurali] chiunque, nonostante diffida, viola intenzionalmente

o per negligenza un obbligo che gli incombe giusta la presente legge oppure una

disposizione presa in applicazione di quest’ultima, in particolare:

a) non consegna la

dichiarazione d’imposta o gli allegati;

b) non adempie

all’obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni;

c) viola gli

obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura d’inventario;

d) non versa il

deposito o non presta la garanzia bancaria irrevocabile previsti dall’articolo

253a;

è punito con la multa;

- il capoverso 2 prevede che

la multa è di 1000.- franchi al massimo e, in casi gravi o di recidiva, 10'000.-

franchi al massimo;

- di tenore sostanzialmente

uguale l’art. 174 LIFD;

- affinché l’autorità

fiscale possa infliggere una multa devono essere realizzate due distinte

condizioni:

·

l’una soggettiva, che consiste nella colpa del contribuente, vale

a dire in una sua azione o omissione intenzionale o per semplice negligenza;

·

e l’altra oggettiva, vale a dire la diffida che l’autorità

Considerandi

fiscale deve rivolgere al contribuente invitandolo a collaborare (cfr. Pedroli, Le norme penali della nuova

legge svizzera sull’imposta federale diretta, in Rivista trimestrale di diritto

penale dell’economia, n. 2/3-1995, p. 766; Idem, Le norme penali delle nuove

leggi sulle imposte dirette, in RDAT II-1996 p. 483; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte

Bundessteuer, Zurigo, 1995, p. 472);

- il Tribunale federale ha

precisato che la multa per violazione di obblighi di procedura da parte del

contribuente non rappresenta un mero mezzo coercitivo dell’amministrazione ma

presenta anche carattere penale, sicché il contribuente può essere punito anche

se compie l’atto ordinato dall’autorità solo dopo la scadenza del termine

impartitogli (RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B 101.1 n. 9);

nel caso in disamina, alla

ricorrente è stata inflitta una multa disciplinare per non aver consegnato

all’autorità fiscale, nonostante diffida, la dichiarazione per il periodo

fiscale 2015;

- secondo l’art. 198 cpv. 1

LT i contribuenti sono invitati, mediante notificazione pubblica o invio del

modulo, a presentare la dichiarazione d’imposta e coloro che non hanno ricevuto

il modulo devono chiederlo all’autorità competente;

- secondo il capoverso 2 di

questa norma, il contribuente deve compilare il modulo in modo completo e

veritiero, firmarlo personalmente e inviarlo, con gli allegati prescritti,

all’autorità competente entro il termine stabilito;

- giusta il capoverso 3 il

contribuente, che omette di inviare la dichiarazione d’imposta o che presenta

un modulo completo, è diffidato a rimediarvi entro un congruo termine;

- di analogo tenore l’art.

124.

LIFD;

- nel caso in discussione,

dalla decisione del 30 novembre 2016 dell’Autorità regionale di protezione 18

si evince che RI 1 “è affetta da grave deficit cognitivo con disturbo misto di

personalità che pregiudica gravemente la sua capacità di salvaguardare i propri

interessi in ambito amministrativo (…), per la salvaguardia della sua persona e

nella quotidianità (non riconosce la necessità di un inserimento in una

struttura di accoglienza; rifiuta qualsiasi decisione in ambito medico)”, con

la conseguenza che è stata istituita in suo favore una curatela generale ai

sensi dell’art. 398 CC ed è stata privata dell’esercizio dei diritti civili;

- la nozione di contribuente

presuppone che il medesimo abbia capacità processuale e di essere parte, ciò

che comporta il fatto di godere dei diritti civili (cfr. p. es. Locher, Kommentar zum Bundesgesetz über

die direkte Bundessteuer, vol. III, Basilea 2015, n. 55 e 56 all’introduzione

degli artt. 109 ss. LIFD, p. 169);

- l’esercizio dei diritti

civili presuppone, a sua volta, la capacità di discernimento (art. 13 CC) e,

secondo l’art. 16 CC, è capace di discernimento chi è capace di agire in

maniera ragionevole (cfr. anche sentenza TF 2C_80/2012 del 16.1.2013 consid.

3.3

);

- è vero che la decisione

con cui la contribuente è stata privata dell’esercizio dei diritti civili

risale alla fine del 2016, mentre gli obblighi procedurali (in particolare,

l’inoltro della dichiarazione d’imposta) dovevano essere adempiuti nei mesi precedenti,

ma è più che verosimile che ella fosse incapace di discernimento già a quel

momento, tanto più che la stessa autorità di protezione fa risalire la prima

segnalazione della sua situazione al 30 ottobre 2015;

- in queste circostanze, è

perlomeno dubbio che alla contribuente possa essere rimproverata una negligenza

per non aver inoltrato la dichiarazione;

- la decisione impugnata

solleva anche problemi procedurali: come indicato dal curatore della

contribuente, quest’ultima ha ripetutamente spostato il proprio luogo di

soggiorno, senza avvertirne la Posta, con la conseguenza che è assai verosimile

che non abbia sempre ricevuto gli invii provenienti dall’autorità fiscale;

- il problema si pone in

particolar modo con riferimento alla diffida, che per legge deve precedere la

multa e ne costituisce una condizione oggettiva: secondo l’Ufficio di

tassazione sarebbe stata inviata alla ricorrente il 14 ottobre 2016, ma agli

atti non è reperibile alcun elemento che comprovi l’avvenuta notificazione

della stessa (p. es. tracciamento postale);

- se si considera che alla

fine di settembre del 2016, secondo quanto emerge dalla decisione dell’ARP, la

contribuente è stata ricoverata nella casa per anziani __________ di __________,

al termine di un ricovero dapprima in ospedale e poi in una clinica per la

riabilitazione, è verosimile che la diffida non le sia mai pervenuta;

- in queste circostanze, non

da ultimo per economia di giudizio, si giustifica l’annullamento della

decisione impugnata, come pure della decisione del 16 novembre 2016, con la

quale è stata inflitta la multa alla contribuente;

- visto l’esito del

giudizio, non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto.

§ Di

conseguenza, le decisioni del 16 novembre 2016 e del 7 febbraio 2017 sono

annullate.

2. Non si prelevano né tassa

di giustizia né spese processuali.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-;

-;

-;

-

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: