80.2017.55
Violazione degli obblighi procedurali: multa, non a persona privata dell’esercizio dei diritti civili, curatela generale
6 aprile 2017Italiano8 min
Source ti.ch
Incarto n.
80.2017.55
Lugano
6 aprile 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele Guffi
segretaria
Mara
Regazzoni, segretaria
parti
RI
1
rappr.
da: RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 8 marzo 2017 contro la decisione del 7 marzo 2017 in materia di multa per
violazione degli obblighi di procedura.
Fatti
- RI 1, nata il 31 marzo
1923, è domiciliata ad __________ e, dall’inizio del 2017 è ricoverata nella
Casa per anziani __________;
- non avendo la contribuente
presentato la dichiarazione d’imposta 2015, l’RS 1 l’ha dapprima diffidata
(decisione del 14 ottobre 2016) e quindi le ha inflitto, con decisione del 16
novembre 2016, una multa di fr. 200.– per violazione degli obblighi procedurali;
- con scritto del 29 gennaio
2017, RA 1, nominato curatore della contribuente dall’Autorità regionale di
protezione (ARP) 18 il 30 novembre 2016, ha interposto reclamo contro la
decisione di multa, argomentando che la reclamante è rimasta senza casa, dopo
l’incendio della sua abitazione nel giugno 2015, e che da allora “ha
peregrinato da pensioni a ospedale e case per anziani”;
- il curatore ha contestualmente
inoltrato la dichiarazione d’imposta 2015, sottolineando che la curatelata è
nullatenente ed ha sempre avuto redditi inferiori al minimo imponibile;
- con decisione del 7 febbraio
2017, l’autorità di tassazione ha respinto il reclamo, in quanto la
contribuente avrebbe “omesso in modo negligente di consegnare la dichiarazione
d’imposta”;
- con tempestivo ricorso
alla Camera di diritto tributario, RA 1, in nome e per conto di RI 1, contesta
nuovamente la multa disciplinare inflitta a quest’ultima, sostenendo che
“disguidi postali a seguito dei suoi cambiamenti di domicilio (mai notificati
alle PTT) sono stati la causa delle inadempienze e conseguenti richiami,
solleciti e diffide per mancati pagamenti (CM, EOC, Associazione trasporti CRS,
Croce Verde, Casa anziani, ecc.)”;
- il curatore della
contribuente ribadisce di aver inoltrato la dichiarazione d’imposta e che, nel
frattempo, l’Ufficio di tassazione ha già notificato la decisione di tassazione;
- nelle sue osservazioni del
10 marzo 2017 al ricorso, l’Ufficio di tassazione rimanda alla motivazione
della decisione impugnata, rimettendosi comunque alla decisione di questa
Corte.
Diritto
- la multa disciplinare è
stata inflitta sulla base degli art. 257 cpv. 1 LT e 174 LIFD;
- secondo l’art. 257 cpv. 1
LT [obblighi procedurali] chiunque, nonostante diffida, viola intenzionalmente
o per negligenza un obbligo che gli incombe giusta la presente legge oppure una
disposizione presa in applicazione di quest’ultima, in particolare:
a) non consegna la
dichiarazione d’imposta o gli allegati;
b) non adempie
all’obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni;
c) viola gli
obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura d’inventario;
d) non versa il
deposito o non presta la garanzia bancaria irrevocabile previsti dall’articolo
253a;
è punito con la multa;
- il capoverso 2 prevede che
la multa è di 1000.- franchi al massimo e, in casi gravi o di recidiva, 10'000.-
franchi al massimo;
- di tenore sostanzialmente
uguale l’art. 174 LIFD;
- affinché l’autorità
fiscale possa infliggere una multa devono essere realizzate due distinte
condizioni:
·
l’una soggettiva, che consiste nella colpa del contribuente, vale
a dire in una sua azione o omissione intenzionale o per semplice negligenza;
·
e l’altra oggettiva, vale a dire la diffida che l’autorità
Considerandi
fiscale deve rivolgere al contribuente invitandolo a collaborare (cfr. Pedroli, Le norme penali della nuova
legge svizzera sull’imposta federale diretta, in Rivista trimestrale di diritto
penale dell’economia, n. 2/3-1995, p. 766; Idem, Le norme penali delle nuove
leggi sulle imposte dirette, in RDAT II-1996 p. 483; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte
Bundessteuer, Zurigo, 1995, p. 472);
- il Tribunale federale ha
precisato che la multa per violazione di obblighi di procedura da parte del
contribuente non rappresenta un mero mezzo coercitivo dell’amministrazione ma
presenta anche carattere penale, sicché il contribuente può essere punito anche
se compie l’atto ordinato dall’autorità solo dopo la scadenza del termine
impartitogli (RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B 101.1 n. 9);
nel caso in disamina, alla
ricorrente è stata inflitta una multa disciplinare per non aver consegnato
all’autorità fiscale, nonostante diffida, la dichiarazione per il periodo
fiscale 2015;
- secondo l’art. 198 cpv. 1
LT i contribuenti sono invitati, mediante notificazione pubblica o invio del
modulo, a presentare la dichiarazione d’imposta e coloro che non hanno ricevuto
il modulo devono chiederlo all’autorità competente;
- secondo il capoverso 2 di
questa norma, il contribuente deve compilare il modulo in modo completo e
veritiero, firmarlo personalmente e inviarlo, con gli allegati prescritti,
all’autorità competente entro il termine stabilito;
- giusta il capoverso 3 il
contribuente, che omette di inviare la dichiarazione d’imposta o che presenta
un modulo completo, è diffidato a rimediarvi entro un congruo termine;
- di analogo tenore l’art.
124.
LIFD;
- nel caso in discussione,
dalla decisione del 30 novembre 2016 dell’Autorità regionale di protezione 18
si evince che RI 1 “è affetta da grave deficit cognitivo con disturbo misto di
personalità che pregiudica gravemente la sua capacità di salvaguardare i propri
interessi in ambito amministrativo (…), per la salvaguardia della sua persona e
nella quotidianità (non riconosce la necessità di un inserimento in una
struttura di accoglienza; rifiuta qualsiasi decisione in ambito medico)”, con
la conseguenza che è stata istituita in suo favore una curatela generale ai
sensi dell’art. 398 CC ed è stata privata dell’esercizio dei diritti civili;
- la nozione di contribuente
presuppone che il medesimo abbia capacità processuale e di essere parte, ciò
che comporta il fatto di godere dei diritti civili (cfr. p. es. Locher, Kommentar zum Bundesgesetz über
die direkte Bundessteuer, vol. III, Basilea 2015, n. 55 e 56 all’introduzione
degli artt. 109 ss. LIFD, p. 169);
- l’esercizio dei diritti
civili presuppone, a sua volta, la capacità di discernimento (art. 13 CC) e,
secondo l’art. 16 CC, è capace di discernimento chi è capace di agire in
maniera ragionevole (cfr. anche sentenza TF 2C_80/2012 del 16.1.2013 consid.
3.3
);
- è vero che la decisione
con cui la contribuente è stata privata dell’esercizio dei diritti civili
risale alla fine del 2016, mentre gli obblighi procedurali (in particolare,
l’inoltro della dichiarazione d’imposta) dovevano essere adempiuti nei mesi precedenti,
ma è più che verosimile che ella fosse incapace di discernimento già a quel
momento, tanto più che la stessa autorità di protezione fa risalire la prima
segnalazione della sua situazione al 30 ottobre 2015;
- in queste circostanze, è
perlomeno dubbio che alla contribuente possa essere rimproverata una negligenza
per non aver inoltrato la dichiarazione;
- la decisione impugnata
solleva anche problemi procedurali: come indicato dal curatore della
contribuente, quest’ultima ha ripetutamente spostato il proprio luogo di
soggiorno, senza avvertirne la Posta, con la conseguenza che è assai verosimile
che non abbia sempre ricevuto gli invii provenienti dall’autorità fiscale;
- il problema si pone in
particolar modo con riferimento alla diffida, che per legge deve precedere la
multa e ne costituisce una condizione oggettiva: secondo l’Ufficio di
tassazione sarebbe stata inviata alla ricorrente il 14 ottobre 2016, ma agli
atti non è reperibile alcun elemento che comprovi l’avvenuta notificazione
della stessa (p. es. tracciamento postale);
- se si considera che alla
fine di settembre del 2016, secondo quanto emerge dalla decisione dell’ARP, la
contribuente è stata ricoverata nella casa per anziani __________ di __________,
al termine di un ricovero dapprima in ospedale e poi in una clinica per la
riabilitazione, è verosimile che la diffida non le sia mai pervenuta;
- in queste circostanze, non
da ultimo per economia di giudizio, si giustifica l’annullamento della
decisione impugnata, come pure della decisione del 16 novembre 2016, con la
quale è stata inflitta la multa alla contribuente;
- visto l’esito del
giudizio, non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ Di
conseguenza, le decisioni del 16 novembre 2016 e del 7 febbraio 2017 sono
annullate.
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-;
-;
-;
-
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: