80.2017.65
Deduzioni sociali: figli agli studi, non per figlia che dichiara redditi del lavoro di circa 15'000 franchi, deduzione per figli a carico già riconosciuta
21 giugno 2017Italiano14 min
Source ti.ch
Incarto n.
80.2017.65
Lugano
21 giugno 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele Guffi
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI
1
__________,
__________
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 24 marzo 2017 contro la decisione del 15 marzo 2017 in materia di IC 2014.
Fatti
A. Nella dichiarazione
fiscale relativa all’IC/IFD 2014, i coniugi RI 1 facevano valere deduzioni per
figli a carico e per figli agli studi, per la figlia __________ (27.4.1991)
iscritta dal mese di settembre 2014 alla __________ nel Dipartimento scienze
aziendali e sociali. __________, per il periodo fiscale in questione ha effettuato
uno stage presso l’__________ (dal 1°.1.2014 al 31.8.2014) e presso la __________
(dal 1°.10.2014 al 31.12.2014). Nella propria dichiarazione fiscale __________
dichiarava redditi complessivi per fr. 13'685.- (reddito imponibile complessivo
per IC fr. 8'400.- ed IFD fr. 8'900.-).
B. Con decisione del
24.2.2016 l’Ufficio di tassazione di __________ (di seguito UT) riconosceva la
deduzione per figlio a carico (sia per l’IC che per l’IFD), mentre non
ammetteva la deduzione per figli agli studi (per la sola IC). A motivazione del
mancato riconoscimento della deduzione veniva indicato: “Deduzione non ammessa difettando i requisiti di legge”.
C. Con reclamo 9.3.2016 RI
1 impugnavano la decisione di tassazione limitatamente al mancato riconoscimento
della deduzione per figli agli studi. In particolare veniva indicato che era
stata erroneamente immessa la cifra di fr. 13'400.- (studenti che non rientrano
al domicilio) anziché fr. 6'400.- (studenti che rientrano al domicilio).
D. Con scritto
15.12.2016 l’UT richiedeva ai reclamanti di voler fornire un curriculum vitae
della figlia aggiornato al 31.12.2015, nonché l’attestato di frequenza scolastica
per il periodo fiscale 2014. La documentazione veniva trasmessa con scritto del
21.12.2016.
E. Con decisione dopo
reclamo del 15.3.2017, il gravame veniva respinto. Veniva riconfermata la
deduzione per figli a carico sia per l’IC che per l’IFD, ma non veniva
accordata la deduzione per figli agli studi, prevista per l’IC. A motivazione
della decisione veniva indicato:
“In data 10 marzo 2016 è stato presentato reclamo
avverso le decisioni di tassazione imposta cantonale 2014, a motivo del mancato
riconoscimento della deduzione per figli agli studi. Considerato che la figlia
per la quale è richiesta la deduzione ha percepito durante il 2014 un reddito
d’attività lucrativa di oltre CHF 10'000.-, non si giustifica la concessione
della deduzione di cui all’art. 34, cpv. 1 let. c) Legge tributaria ticinese.
Perciò il reclamo viene respinto, e la decisione di prima istanza confermata”.
F. Con ricorso
24/27.3.2017 i coniugi RI 1 impugnano la decisione su reclamo relativa all’IC/IFD
2014, riproponendo le medesime tesi sollevate precedentemente, ed aggiungendo
come, a loro parere, non esisterebbe alcuna clausola tale per cui la deduzione
per figli agli studi possa essere limitata o abolita in caso di guadagno da
parte del soggetto agli studi.
Diritto
1. 1.1.
Ai sensi dell'art.
34 cpv. 1 lett. c LT, nella versione in vigore nel periodo fiscale 2014,
“sono dedotti dal reddito netto... per ogni figlio fino al ventottesimo anno di
età, al cui sostentamento il contribuente provvede e che, senza beneficiare di
assegni o borse di studio, frequenta una scuola o corsi di formazione, oltre al
periodo dell’obbligo, un massimo di 13’400.– franchi secondo le modalità e nei
limiti fissati dal Consiglio di Stato tenuto conto dei costi supplementari
sopportati”.
1.2.
Il decreto esecutivo del
23 dicembre 2013 del Consiglio di Stato concernente l'imposizione delle persone
fisiche valido per il periodo fiscale 2014, all’art. 10 cpv. 1 stabilisce, a
tale proposito, che le deduzioni ammontano a:
1. fr. 1’200.– se
il figlio frequenta scuole postobbligatorie o corsi di perfezionamento
professionale e il luogo di domicilio corrisponde con quello di sede della
scuola o del luogo di formazione;
2. fr. 1’900.– se
il figlio frequenta scuole postobbligatorie o corsi di perfezionamento in
Ticino ma luogo di domicilio (ove egli rientra giornalmente) e quello di sede
della scuola o del luogo di formazione non corrispondono;
3. fr. 4’600.– se
il figlio frequenta scuole postobbligatorie o corsi di perfezionamento in
Ticino ma luogo di domicilio (ove egli non rientra giornalmente) e quello di
sede della scuola o del luogo di formazione non corrispondono;
4. fr. 6’400.– se
il figlio frequenta scuole postobbligatorie o corsi di perfezionamento fuori
Cantone o frequenta studi d’ordine accademico in Ticino o fuori Cantone
rientrando giornalmente a domicilio;
5. fr. 13’400.– se
il figlio frequenta studi accademici senza rientrare giornalmente al domicilio.
Il Consiglio di Stato
precisa ulteriormente che deve trattarsi di scuole, studi o corsi a tempo
pieno, estesi per la durata di almeno due semestri, senza retribuzione né
indennità agli studenti e che rilasciano un titolo o preparano ad un esame riconosciuto
(art. 10 cpv. 2).
L’art. 11 cpv. 3 del decreto stabilisce infine che gli assegni o
borse di studio fino a fr. 1’000.-- l’anno danno diritto all’intera deduzione
del capoverso 1. Per importi superiori le deduzioni sono computate
parzialmente, ma solo fino a concorrenza del risparmio di imposta ottenibile in
caso di concessione dell’intera deduzione.
2. 2.1.
Per quanto concerne
l’ammontare della deduzione litigiosa, i ricorrenti postulano il riconoscimento
di una deduzione per figli agli studi di fr. 6'400.-.
Ora, come si evince dal
Decreto esecutivo valido per l’imposizione delle persone fisiche per il periodo
fiscale 2014, (art. 10 cpv. 1 cifra 4), in caso di studi accademici in Ticino e
di rientro giornaliero al domicilio può essere accordata – se dati i
presupposti – una deduzione per figli agli studi di fr. 6'400.- (la Supsi è
assimilata a studi universitari, motivo per cui valgono gli ammontari previsti
per tale tipologia di studi, cfr. Circolare 4/2008, punto 3.; cfr. Decreto
esecutivo del 23.12.2013).
Si tratta quindi di
comprendere nel caso di specie se siano date le condizioni per riconoscere tale
deduzione.
2.1.1.
Come già ricordato, l’art.
34 cpv. 1 lett. c LT delega al Consiglio di Stato il compito di fissare
“le modalità” e i “limiti” della deduzione per figli agli studi, “tenuto conto
dei costi supplementari sopportati”.
2.1.2.
Secondo la giurisprudenza,
la delega del potere legislativo all’autorità esecutiva è consentita, sempreché
il diritto cantonale non la proibisca, soltanto se sia indicato almeno
approssimati-vamente l’oggetto, lo scopo e l’estensione della competenza
ac-cordata e a sancirla sia una legge soggetta al voto popolare (DTF 115 Ia 379
consid. 3a). La validità della competenza dele-gata va controllata di caso in
caso, avuto riguardo a diversi fatto-ri, e segnatamente all’intensità della
lesione dei diritti dei cittadi-ni, alla complessità della materia da
disciplinare, alla molteplicità delle soluzioni prospettabili e al carattere
eventualmente tecnico della materia stessa (DTF 115 Ia 288 consid. 7a, 104 Ia
199 consid. 2c, 103 Ia 374 consid. 3a; RDAT II-1992 n. 10 consid. 2b; RDAT 1982
n. 51).
La Costituzione ticinese
non esclude la delega legislativa (cfr. art. 51, 59 cpv. 1 lett. c e 70
lett. b Cost./TI; cfr. sentenza del Tribunale federale n.2P.313/2005
del 14 maggio 2007 consid. 5.4).
2.1.3.
L’art. 34 cpv. 1 lett. c
LT stabilisce i principi della deduzione per figli agli studi, ponendo i
seguenti limiti:
- età
massima del figlio: “fino al ventottesimo anno di età”;
- il
genitore che chiede la deduzione deve provvedere al sostentamento del figlio;
- inoltre,
il figlio non deve “beneficiare di assegni o borse di stu-dio”;
- il
figlio deve frequentare “una scuola o corsi di formazione, oltre al periodo
dell'obbligo”;
- il
limite massimo della deduzione è di 13'400.- franchi.
In sé la delega rispetta
il principio di legalità, essendo contenuta in una legge in senso formale, che
dà all’autorità esecutiva delegata indicazioni piuttosto precise. Anche il
limite della durata minima di due semestri della scuola o del corso di
formazione, frequentato dal figlio che beneficia del sostentamento del contribuente,
non è in quanto tale in contrasto con la delega. Si è detto infatti che il legislatore
ha esplicitamente attribuito al Consiglio di Stato la competenza a stabilire
non solo le “modalità” ma anche i “limiti” della deduzione per figli agli
studi.
Sebbene non siano
contenuti nelle condizioni poste dall’art. 34 cpv. 1 lett. c LT, sono
dunque ammissibili gli ulteriori presupposti introdotti dal decreto esecutivo,
ed in particolare i seguenti:
- che
si tratti di “scuole, studi o corsi a tempo pieno”;
- che
gli stessi siano “estesi per la durata di almeno due seme-stri”;
- che
gli studenti non percepiscano alcuna “retribuzione né in-dennità”;
- che
i corsi rilascino “un titolo” o preparino “ad un esame rico-nosciuto”.
2.1.4.
Anche secondo la Circolare
n. 4/2008 della Divisione delle contribuzioni “Deduzioni per figli agli studi
(art. 34 LT)” (in merito alla portata delle Circolari cfr. sentenza TF
2C_216/2014 del 15.12.2016, consid. 4.6.), per poter beneficiare della deduzione
occorre che il figlio, al quale il contribuente provvede, non abbia ancora
compiuto i 28 anni e che, senza beneficiare di assegni o borse di studio,
frequenti una scuola o corsi di formazione successivi al periodo dell’obbligo
scolastico. Determinante ai fini della deduzione è la situazione alla fine del
periodo fiscale o dell’assoggettamento nel Cantone (indipendentemente dai cambiamenti
che intervengono durante il periodo fiscale).
Sempre al punto 1 “Presupposti”,
viene precisato come la deduzione non sia inoltre accordata automaticamente a
tutti coloro che hanno figli che frequentano scuole o corsi dopo il periodo
dell’obbligo ma unicamente ai contribuenti che provvedono al sostentamento del
figlio agli studi. Non dà quindi diritto alla deduzione lo studente che gode di
proventi di cui ha la libera disponibilità, se sufficienti per far fronte al
sostentamento personale e agli impegni di studio.
Al punto 2 della precitata
Circolare, “Scuole e corsi che danno diritto alla deduzione”, viene inoltre
indicato che dà diritto alla deduzione la frequenza di scuole postobbligatorie
o superiori per le quali sono concessi assegni di studio o sussidi da parte del
Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport. Entrano in linea di
conto solo scuole o corsi a tempo pieno, della durata minima di almeno due
semestri, senza retribuzione né indennità per gli studenti e che rilasciano un
titolo e preparano ad un esame riconosciuti.
Sono considerati come
studi superiori (punto 2.2. della Circolare), quelli successivi ad una maturità
(liceale o professionale) o a un attestato di capacità professionale, o
assimilabili: nell’elenco si annoverano anche le scuole professionali superiori
a tempo pieno nelle discipline tecniche e commerciali, fra le quali viene
menzionata espressamente la Scuola Universitaria Professionale della Svizzera
Italiana (SUPSI).
Sono tuttavia escluse le scuole
professionali durante le quali l’allievo riceve un’indennità (ad esempio nel
caso della scuola per infermieri, di quella per operatori sociali, ecc.) o
effettua stages retribuiti di una certa importanza.
2.2.
2.2.1.
Ora, dall’attestato d’iscrizione
alla SUPSI (sede di __________) per la figlia __________ (domiciliata a __________)
si evince come la stessa abbia iniziato il Bachelor of Science in Lavoro
sociale, formazione di 3 anni a tempo pieno, nel mese di settembre 2014 (nel
periodo fiscale precedente era iscritta al programma di Bachelor alla facoltà
di Scienze sociali e politiche dell’Università di __________).
Sul sito internet della SUPSI
(http://www.supsi.ch/home/bachelor-diploma-master/bachelor/lavoro-sociale.html,
sito internet consultato il 6.6.2017), in merito alla descrizione del corso
viene indicato: “La formazione è strutturata a moduli interdisciplinari ed
abbina una preparazione scientifica e culturale di base a competenze professionali
specifiche sviluppate anche nel corso dei periodi di pratica professionale”.
Nella brochure di
presentazione del corso, in merito agli stages viene precisato: “Di regola gli
studenti che seguono il curricolo a tempo pieno svolgono due stage durante il
percorso di formazione: - uno di 16 settimane, durante il terzo semestre (possibilità
di svolgerlo anche all’estero); - uno di 20 settimane, durante il sesto ed
ultimo semestre (stage professionalizzante nell’opzione educazione sociale
oppure servizio sociale).
2.2.2.
Dal curriculum vitae
della figlia prodotto dinanzi all’autorità di tassazione, per quanto concerne
le esperienze lavorative, viene indicato come la stessa abbia iniziato dal mese
di settembre del 2014 (attività ancora in corso al momento della trasmissione
del CV al fisco) a lavorare presso la __________ e __________ in qualità di
collaboratrice al domicilio degli utenti, svolgendo interventi di assistenza
(atti ordinari quotidiani in sostituzione dei familiari curanti), per un
salario lordo di complessivi fr. 2'384.- (periodo 1.10.2014 – 31.12.2014).
Nella prima parte
dell’anno, ossia sino al mese di agosto 2014, non risulta che ella abbia seguito
alcun percorso formativo. Emerge invece, sempre dal suo curriculum, che ha
svolto uno stage retribuito presso l’Ente ospedaliero cantonale (salario lordo
fr. 12'588.-), indipendente da un percorso scolastico.
I redditi percepiti dalla
stessa durante il periodo fiscale 2014 non erano legati alla formazione
scolastica seguita presso la SUPSI (ad ogni modo iniziata unicamente a
settembre del 2014).
__________, nel periodo
fiscale 2014, ha percepito redditi complessivi per fr. 14'972.– lordi e fr. 13’910.-
netti, mentre il suo reddito imponibile è stato stabilito per IC in fr. 8'400.-
e per l’IFD in fr. 8'900.-.
2.3.
2.3.1.
Le deduzioni sociali e le aliquote
d’imposta hanno lo scopo di adattare – in maniera schematica – l’onere fiscale
alla situazione personale e economica particolare di ogni categoria di contribuente,
conformemente al principio dell’imposizione secondo la capacità contributiva (art.
127 cpv. 2 Cost.). Introducendo deduzioni sociali e aliquote differenziate, il
legislatore federale ha distinto le categorie di contribuenti in funzione della
loro capacità contributiva, in modo tale da stabilire fra esse, e solo sotto questo
profilo, una certa parità di trattamento (DTF 141 II 338 consid. 4.5; DTF 133
Considerandi
II 305 consid. 5.1 e 5.3).
Anche la deduzione per
figli agli studi, prevista solo dal diritto cantonale ticinese, persegue lo
stesso obiettivo, come dimostra anche la circostanza che richiede a sua volta
che il contribuente, che invoca la deduzione, provveda al sostentamento del
figlio agli studi.
Con riferimento alla
deduzione per figli, prevista dall’art. 35 cpv. 1 lett. a LIFD, per
esempio, le prestazioni dei genitori non devono costituire una semplice
liberalità a favore del figlio, ma un contributo necessario al suo mantenimento
(cfr. Jaques, in: Noël/Aubry
Girardin [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, 2a
edizione, Basilea 2017, n. 21 ad art. 35 LIFD, con riferimento alla sentenza
del Tribunale federale del 29 maggio 2002,2A.536/2001, in RF 2002 p. 632).
2.3.2
La deduzione per figli
agli studi è una deduzione sociale prevista unicamente dal diritto cantonale ed
è complementare alla deduzione di base per figli a carico (pari a fr. 11'100.-
per il 2014).
In effetti, già con la
deduzione per figli a carico (che a livello d’imposta cantonale ticinese
risulta essere molto generosa per rapporto ad altri Cantoni e rispetto alla corrispondente
deduzione prevista della LIFD, che è praticamente della metà) il Canton Ticino
tiene conto delle spese sostenute dal contribuente che provvede al mantenimento
di un figlio che studia e dell’influenza di questa circostanza sulla sua
capacità contributiva.
La deduzione per figli
agli studi è stata introdotta dal legislatore ticinese per tenere conto del
costo supplementare derivante dal mantenimento del figlio in considerazione del
percorso formativo scelto da quest’ultimo.
2.3.3
Ora, premesso che nel caso
di specie è stata riconosciuta la deduzione per figli a carico pari a fr.
11'100.-, per l’imposta cantonale, e che la figlia dei ricorrenti ha beneficiato
di redditi netti del lavoro per fr. 13’910.-, si deve ritenere che la giovane
sia stata in grado di provvedere al proprio sostentamento anche senza
l’ulteriore contributo dei genitori, per il quale è concepita la deduzione per
figli agli studi.
In altri termini, il
reddito conseguito nel 2014 dalla figlia le ha permesso perlomeno di
contribuire al proprio sostentamento ed ai propri studi, senza dover far capo
ad un ulteriore aiuto economico da parte dei genitori. In una simile situazione
è quindi corretto pretendere che il figlio, grazie ai propri proventi,
partecipi almeno in parte al proprio sostentamento, sgravando almeno parzialmente
i genitori da ulteriori costi.
Si può anche affermare che
il maggior costo dovuto agli studi – di un ammontare massimo di fr. 6'400.-,
pari all’importo massimo riconosciuto in linea teorica in questo caso – è
ampiamente coperto dai redditi conseguiti dalla figlia dei contribuenti per il
periodo fiscale 2014.
3.
Il ricorso è
respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico dei ricorrenti,
soccombenti.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 300.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 400.–
sono a carico dei
ricorrenti.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-
e;
-;
-.
Copia per conoscenza__________
- Municipio
di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: