80.2017.68
Procedura: prescrizione del diritto di tassare, atto interruttivo, autodenuncia con allegata documentazione bancaria
18 giugno 2018Italiano13 min
Source ti.ch
Incarti n.
80.2017.68
80.2017.69
Lugano
18 giugno 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele Guffi
segretaria
Gabriella
Mameli, vicecancelliera,
parti
RI 1,
RI 2
tutti
rappresentati da: RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 30 marzo 2017 contro la decisione dell’8 marzo 2017 in materia di IC e IFD
2009.
Fatti
A. In
data 18 agosto 2010, i coniugi RI 1, domiciliati a __________, presentano la
dichiarazione d’imposta per l’anno 2009.
Il
6 agosto 2014 i contribuenti inoltravano una denuncia spontanea, in seguito
alla quale l’Ufficio procedure speciali promuoveva una procedura di ricupero
d’imposta per i periodi fiscali dal 2004 al 2008. Le relative decisioni di
ricupero d’imposta venivano notificate agli eredi di __________, deceduto il 6
ottobre 2014, il 29 agosto 2016.
Il
18 novembre 2015, l’RS 1 (qui di seguito UT) intimava alla vedova (“ora eredi a
RI 1 ved.”) la decisione di tassazione 2009, quantificando per l’IC il reddito
imponibile in fr. 288'300.– e la sostanza in fr. 3'899’000.–, mentre per l’IFD
il reddito imponibile ammontava a fr. 298’300.–.
B. I
contribuenti, rappresentati dalla __________ di __________, impugnavano la
decisione del 18 novembre 2015 dell’UT con reclamo del 1° dicembre 2015 - e lettera
integrativa su richiesta dell’UT del 10 dicembre 2015 - sollevando l’intervenuta
prescrizione del diritto di tassare per l’anno 2009. A mente dei contribuenti, la
prescrizione del diritto di tassare sarebbe infatti intervenuta con effetto 31
dicembre 2014 e, di conseguenza, chiedevano lo stralcio (recte: annullamento)
“delle tassazioni IC e IFD 2009 e “di essere sentiti, unicamente qualora il
presente reclamo non potesse essere accolto d’ufficio”.
C. Con
decisione dell’8 marzo 2017, l’UT respingeva il reclamo, confermando gli
importi accertati nella decisione di tassazione e sostenendo, in sintesi, di
aver interrotto la prescrizione con più atti interruttivi.
D. Con
tempestivo ricorso del 30 marzo 2017 alla Camera di diritto tributario, RI 1 e
la __________, rappresentati dalla __________ di __________, oltre a chiedere
di essere sentiti, sostengono di nuovo l’intervenuta prescrizione del diritto
di imporre per il periodo fiscale 2009. In particolare, i ricorrenti ritengono
che la prescrizione sarebbe intervenuta il 18 agosto 2015, ovvero cinque anni
dopo l’inoltro della dichiarazione d’imposta 2009, mentre la notifica di
tassazione è stata loro intimata solo il 18 novembre 2015.
Essi
precisano inoltre come l’UT, indipendentemente dal fatto che ripercorre “la
ricca dottrina in merito a possibili atti interruttivi”, non ne menzioni, nei
fatti, nemmeno uno che abbia effettivamente interrotto la prescrizione nel caso
concreto.
F. L’Ufficio
giuridico della Divisione delle contribuzioni ha formulato proprie osservazioni
in data 29 maggio 2017, postulando la reiezione del ricorso e precisando
sostanzialmente che pure una qualsiasi dichiarazione di riconoscimento del debito
fiscale da parte del contribuente è atta a interrompere la prescrizione, oltre
a ogni atto ufficiale inteso all’accertamento o alla riscossione del credito
fiscale, comunicato al contribuente o al corresponsabile dell’imposta. Con
riferimento a “qualsiasi dichiarazione di riconoscimento del debito fiscale da
parte del contribuente”, l’Ufficio giuridico ritiene che vi rientri ogni
comportamento che, secondo i principi di buona fede, possa essere interpretato
come conferma dell’obbligo fiscale, rinviando alla sentenza della Camera di
diritto tributario del 16 novembre 2016 (CDT n. 80.2013.202).
La
Divisione delle contribuzioni ritiene quindi che la prescrizione, nel caso concreto,
sia stata interrotta con la lettera del 10 settembre 2013, con cui __________ –
figlia e rappresentante dei coniugi RI 1 in virtù di una procura generale – chiedeva
al tassatore __________, copia delle dichiarazioni fiscali presentate dal padre
a partire dall’anno 2003 (richiesta a cui ha dato seguito, con lettera del 12
settembre 2013, l’UT di __________). E meglio, l’Ufficio giuridico sottolinea
che con la sua lettera del 10 settembre 2013, il contribuente ha confermato “la
sua chiara volontà di onorare gli obblighi fiscali per tutti gli anni in
discussione, compreso quindi il periodo fiscale 2009 ma anche i precedenti
periodi già tassati. Tanto è vero che il successivo 6 agosto 2014 il contribuente
(poi deceduto il 6 ottobre 2014) ha presentato una denuncia spontanea
all’Ufficio delle procedure speciali per la parte di sostanza mai dichiarata e
del relativo reddito, che nel corso degli anni 2007 e 2008 aveva ceduto alla
figlia __________”.
G. Il 5 dicembre 2017 si
è tenuta, presso gli uffici dell’UT di __________, un’udienza in cui le parti
si sono riconfermate nelle rispettive posizioni.
Diritto
1. Secondo i
ricorrenti, il 18 agosto 2015 sarebbe intervenuta la prescrizione per il
periodo fiscale 2009 del diritto di tassare, poiché l’UT non avrebbe fino ad
allora proceduto alla notificazione di alcuna notifica di tassazione e neppure
a un altro atto interruttivo.
Di parere contrario è
invece l’autorità fiscale che ritiene esista almeno un atto interruttivo della
prescrizione del diritto di tassare per l’anno 2009. Più precisamente, si
tratterebbe, secondo l’autorità fiscale, della lettera del 10 settembre 2013 inviata
al signor __________, tassatore dei coniugi __________ (nel frat-
tempo entrambi deceduti), da
parte della figlia __________ (che era al beneficio di una procura generale di
rappresentanza del padre, sottoscritta il 16 marzo 2011), la quale chiedeva
l’invio delle copie delle dichiarazioni d’imposta presentate dal padre a partire
dal 2003 e a cui l’UT avrebbe dato seguito il 12 settembre 2013, trasmettendole
“le copie delle dichiarazioni d’imposta dalla 2003B alla 2010”, come da sua richiesta.
Nelle proprie osservazioni
la Divisione delle contribuzioni indica segnatamente come la richiesta di questa
documentazione confermi la volontà di onorare gli obblighi fiscali per tutti
gli anni in discussione, compreso quindi il periodo fiscale 2009, come pure i precedenti
periodi già tassati; motivo per cui il diritto di tassare il periodo fiscale
2009 non si sarebbe prescritto. Sempre la Divisione ricorda anche che il
successivo 6.8.2014 il contribuente (deceduto il 6.10.2014) aveva presentato
una denuncia spontanea all’Ufficio delle procedure speciali per la parte di
sostanza mai dichiarata e del relativo reddito, che nel corso degli anni 2007 e
2008 aveva ceduto alla figlia __________.__________
Si tratta quindi di esaminare
se nel caso di specie sia o meno intervenuta la prescrizione del diritto di
tassare per quanto concerne il periodo fiscale 2009.
Considerandi
2.
2.1.
Secondo l’art. 120 cpv. 1
LIFD, come pure secondo l’art. 193 cpv. 1 LT, il diritto di tassare si
prescrive in cinque anni dalla fine del periodo fiscale.
Un nuovo termine di
prescrizione decorre con:
a) ogni atto ufficiale
inteso all’accertamento o alla riscossione del credito fiscale, comunicato al
contribuente o al corresponsabile dell'imposta;
b) ogni riconoscimento
esplicito del debito fiscale da parte del contribuente o del corresponsabile
dell'imposta;
c) la presentazione
di una domanda di condono;
d) il promovimento di
un'azione penale per sottrazione consumata d'imposta o per delitto fiscale
(art. 120 cpv. 3 LIFD e
art. 193 cpv. 4 LT).
Il diritto di tassare si
prescrive, in ogni caso, in quindici anni dalla fine del periodo fiscale (art.
120.
cpv. 4 LIFD e art. 193 cpv. 5 LT).
2.2
La prescrizione viene in
particolare interrotta con qualsiasi dichiarazione di riconoscimento del debito
fiscale da parte del contribuente. Per dichiarazione non si deve intendere
unicamente l’espresso riconoscimento di debito da parte del debitore d’imposta,
ma ogni tipo di comportamento, che, secondo i principi della buona fede, possa
essere interpretato come conferma dell’obbligo fiscale. Vi rientrano in questo
modo anche dei pagamenti parziali oppure una richiesta di condono o di
dilazione.
Per quanto riguarda la
posizione del contribuente, i motivi d’interruzione della prescrizione sono i
medesimi che valgono anche nell’ambito del diritto privato.
A livello procedurale ci
si deve chiedere in che forma il contribuente deve attuare tale dichiarazione.
Posto come l’onere della prova in merito all’interruzione della prescrizione
incombe all’autorità, quale atto interruttivo può anche essere sufficiente un
verbale che riprende una dichiarazione orale rilasciata dal contribuente oppure
una e-mail (Beusch, Der Untergang
der Steuerforderung, Zurigo 2012, p. 298 – 299).
2.3
Nel caso di specie, i
contribuenti hanno chiesto la proroga (concessa dall’UT) del termine per la
presentazione della dichiarazione d’imposta 2009 fino al 30 settembre 2010 e
hanno poi presentato la dichiarazione in data 18 agosto 2010, con circa un mese
di anticipo rispetto alla scadenza del termine prorogato.
La decisione di tassazione
per il periodo fiscale 2009, è stata intimata alla ricorrente il 18 novembre
2015.
Di conseguenza, considerando quale ultimo
atto interruttivo l’inoltro della dichiarazione d’imposta, tale decisione sarebbe
evidentemente giunta dopo la scadenza del termine di cinque anni previsto dagli
art. 120 cpv. 1 LIFD e 193 cpv. 1 LT.
Questa Camera è dunque
chiamata a verificare se esista o meno un successivo atto interruttivo della
prescrizione.
3.
3.1.
Secondo la ricorrente non
vi è alcun atto interruttivo e il diritto di tassare il periodo fiscale 2009 è
quindi prescritto; per contro, secondo l’autorità fiscale il diritto di tassare
l’anno 2009 non è prescritto in quanto esiste almeno un atto interruttivo della
prescrizione, e meglio, la menzionata lettera del 10 settembre 2013 di __________
all’RS 1.
3.2
Nel caso concreto, come
detto in precedenza, il 6 agosto 2014 è stata avviata una procedura di ricupero
d’imposta (per i periodi fiscali 2004-2008). Essendo nel frattempo deceduti entrambi
i coniugi contribuenti e avendo la figlia beneficiato di fattori che non erano
stati dichiarati dai genitori e che erano quindi stati oggetto della suddetta
procedura di ricupero d’imposta, a seguito dell’udienza tenutasi il 5 dicembre
2017, questa Camera ha richiesto all’Ufficio delle procedure speciali, in data
2.
gennaio 2018, di trasmettere “l’incarto relativo alla procedura citata a
margine, nell’ambito della quale si è tenuto anche un verbale di audizione il
10.12
”; copia di tale richiesta è stata trasmessa per posta APlus alla
rappresentante della ricorrente (RA 1), nonché all’UT di __________.
3.3
3.3.1
Dall’esame dell’incarto dell’Ufficio
delle procedure speciali (richiamato in data 2 gennaio 2018 da questa Camera), risulta
agli atti che la RA 1) ha inoltrato all’Ufficio delle procedure speciali, “a
mezzo Ufficio Imposte di successione e donazione”, la raccomandata del 6 agosto
2014.
Tale scritto precisa quanto segue:
in virtù degli art. 258 LT cpv. 3 e 175 LIFD cpv. 3
inoltriamo in nome e per conto dei nostri clienti la relativa documentazione bancaria
a valere quale autodenuncia. La documentazione riguarda gli anni 2004/2012. In
attesa di un vostro riscontro per la verifica del relativo conteggio, vogliate
gradire i nostri migliori saluti.
La raccomandata del 6
agosto 2014 della RA 1, adempie pienamente i requisiti del “riconoscimento
esplicito del debito fiscale” secondo gli articoli 120 cpv. 3 lett. b LIFD
e 193 cpv. 4 lett. b LT. Si tratta infatti di un’autodenuncia cui è
allegata un’ampia documentazione bancaria che copre i periodi fiscali dal 2004
al 2012 e che contiene la richiesta esplicita, formulata all’autorità fiscale,
di “un vostro riscontro per la verifica del relativo conteggio”, nel quadro
appunto di una procedura di autodenuncia.
3.3.2
Gli effetti
dell’autodenuncia in questione sono ovviamente differenti per i vari periodi
fiscali interessati, a dipendenza dello stato della rispettiva procedura di tassazione.
Per i periodi fiscali dal
2004.
al 2008, essendo le relative decisioni di tassazione già passate in
giudicato, la documentazione prodotta è servita per promuovere una procedura di
ricupero d’imposta, secondo gli articoli 151 ss. LIFD e 236 ss. LT, i quali
presuppongono che fatti o mezzi di prova sconosciuti in precedenza permettano
di stabilire che la tassazione cresciuta in giudicato è incompleta. Essendo
adempiute le condizioni previste dagli articoli 175 cpv. 3 LIFD e 258 cpv. 3
LT, per effetto della denuncia spontanea non è stato per contro aperto un procedimento
penale per sottrazione d’imposta consumata nei confronti dei contribuenti.
Per i periodi fiscali dal
2009.
al 2012, invece, l’autodenuncia ha avuto semplicemente l’effetto di una
dichiarazione d’imposta integrativa, non essendo le decisioni di tassazione
ancora state notificate ai contribuenti. Proprio perché le relative decisioni
di tassazione non erano ancora passate in giudicato, al momento dell’inoltro
dell’autodenuncia, l’autorità fiscale non ha dovuto avviare un procedimento di
ricupero d’imposta. D’altra parte, per i periodi fiscali dal 2009 al 2012, i
contribuenti non avevano commesso alcuna sottrazione d’imposta consumata,
secondo gli articoli 175 LIFD e 258 LT, ma unicamente un tentativo di sottrazione
ex art. 176 LIFD e 259 LT. Secondo la giurisprudenza del Tribunale
federale, l’autodenuncia esente da pena è peraltro applicabile anche al tentativo
di sottrazione (sentenza n.2C_480/2009 del 16.3.2010 consid. 6.1). Per effetto
della citata denuncia spontanea, l’autorità fiscale ha considerato nella decisione
di tassazione 2009 i fattori imponibili risultanti dalla documentazione
prodotta e, dall’altra parte, ha prescisso dall’aprire un procedimento penale
per tentativo di sottrazione.
3.3.3
Ora, la lettera 6 agosto
2014.
in questione, con i suoi copiosi allegati, ha rappresentato pertanto un
complemento della dichiarazione d’imposta, incompleta, presentata dagli stessi
contribuenti il 18 agosto 2010. Come gli stessi insorgenti riconoscono nel loro
ricorso, laddove computano il termine di prescrizione di cinque anni a partire
dal 18 agosto 2010, la presentazione della dichiarazione d’imposta assurge
indiscutibilmente ad atto interruttivo della prescrizione, in quanto
costituisce un riconoscimento esplicito del debito fiscale da parte del contribuente.
Non si può certo ammettere che la presentazione di una dichiarazione volutamente
incompleta possa costituire un atto interruttivo, ma che non lo sia la successiva
dichiarazione che completa la prima.
La lettera del 6 agosto
2014.
con i suoi allegati ha pertanto interrotto il decorso del termine di prescrizione
del diritto di tassare.
3.4
Alla luce della
conclusione che precede, non mette conto di confrontarsi con la tesi dell’autorità
fiscale, secondo cui il termine di prescrizione del diritto di tassare sia
stato interrotto con la lettera del 10 settembre 2013 inviata al signor __________,
tassatore dei coniugi __________, da parte della figlia __________.
In ogni caso, infatti, la
prescrizione del diritto di tassare il periodo fiscale 2009 non è intervenuta. In
applicazione dell’art. 120 cpv. 3 lett. b LIFD e 193 cpv. 4 lett. b
LT, un nuovo termine di prescrizione ha iniziato a decorrere dal 6 agosto 2014,
data in cui è stata inoltrata la raccomandata con l’autodenuncia da parte della
RA 1.
4.
Nel caso di specie,
la prescrizione del diritto di tassare il periodo fiscale 2009 non è quindi intervenuta,
né per quanto riguarda l’IC 2009, né per l’IFD 2009, poiché il termine di
cinque anni è stato validamente interrotto. L’eccezione di prescrizione
sollevata dalla ricorrente è pertanto manifestamente infondata e il ricorso è di
conseguenza respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono poste a carico
della ricorrente, qui soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 2’000.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 2’100.–
sono a carico dei ricorrenti.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-;
-;
-;
-.
Copia per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: