80.2017.74
Rendite assicurative: prestazione erogata dalla Bayerische Ärzteversorgung, non rendita vitalizia, imposizione al 100% anche se non tutti i contributi hanno potuto essere dedotti dal reddito
9 febbraio 2018Italiano13 min
Source ti.ch
Incarto n.
80.2017.74
80.2017.75
Lugano
9 febbraio 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele Guffi
segretaria
Daniela
Fossati, vicecancelliera
parti
RI
1
rappr.
da: RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 6 aprile 2017 contro la decisione dell’8 marzo 2017 in materia di IC e IFD
2013.
Fatti
A. RI 1 (__________),
pensionato, il 29 marzo 2013 ha trasferito il proprio domicilio da __________ a
__________ (cfr. banca dati MOVPOP che gestisce l’anagrafe della popolazione
del Cantone Ticino). Egli ha beneficiato, nel periodo compreso tra il mese di
aprile e il mese di dicembre 2013, di una rendita estera di complessivi fr.
57'960.76, erogati dalla Bayerische Ärzteversorgung, con sede a Monaco
(DE).
Nella dichiarazione d’imposta
2013, ha esposto quale reddito l’intero importo percepito (fr. 57'961.–) come rendita
vitalizia (cfr. cifra 3.3 della dichiarazione), mentre fra le deduzioni ha
fatto valere la somma di fr. 34'777.–, che corrisponde al 60% dell’intera
rendita percepita (cfr. cifra 15.2 della dichiarazione), invocando dunque implicitamente
l’applicazione degli art. 22 cpv. 3 LIFD e 21 cpv. 3 LT (secondo cui le rendite
vitalizie sono imponibili nella misura del 40%).
B. Notificando al
contribuente la tassazione IC/IFD 2013, con decisione del 1° febbraio 2017, l’RS
1 ha imposto al 100% la rendita in questione come “pensione della previdenza
contribuente (II e IIIa)”, negando contestualmente la qualità di rendita
vitalizia e dunque l’imposizione ridotta.
C. Il contribuente, per
il tramite del suo rappresentante, ha interposto reclamo contro la suddetta
decisione, in data 13 febbraio 2017, postulando che la rendita versatagli sia
considerata come rendita vitalizia e quindi il riconoscimento della deduzione
del 60% sulla rendita percepita, rilevando quanto segue:
… La rendita della Bayerische Ärzteversorgung è una
rendita vitalizia secondo (il) §22 No. 1 cpv. 3 lettera a doppia lettera bb
della legge sul reddito “Einkommensteuergesetz” della Germania (cfr. lettera
della Bayerische Ärzteversorgung del 31.10.2005 e §22 Einkommensteuergesetz).
La rendità è da considerare rendita vitalizia e dà quindi diritto alla
deduzione del 60%.
D. Con decisione su
reclamo dell’8 marzo 2017, l’RS 1 ha respinto il gravame, argomentando in particolare
che dal sito internet della Bayerische Ärzteversorgung emerge che la
rendita versata al contribuente, pari a € 5'232.47 mensili, la quale si
fonderebbe su quanto da lui versato personalmente e il cui ammontare verrebbe "...
eventualmente rivisto anno per anno", sarebbe qualificabile come rendita
della previdenza professionale. La stessa, in quanto tale, sarebbe dunque integralmente
imponibile, in applicazione dell’art. 21 cpv. 1 LT. A suo giudizio, sarebbe irrilevante
che il fisco tedesco consideri detta rendita quale "Leibrente" e che
la imponga in maniera ridotta.
E. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1, sempre per il tramite della
sua rappresentante, postula nuovamente che la rendita da lui percepita dalla Bayerische
Ärzteversorgung sia considerata come rendita vitalizia e che sia ammessa la
relativa deduzione di fr. 34'777.– (pari al 60% dell’intera rendita ricevuta). Ribadisce
che la rendita in questione sarebbe una rendita vitalizia “… secondo §22 no. 1
cpv. 3 lettera a, doppia lettera bb della legge sul reddito “Einkommen-steuergesetz”
della Germania”. Sostiene in particolare che la stessa sarebbe stata finanziata
per il 59,15% mediante contributi già tassati e il suo assoggettamento
integrale porterebbe a una doppia imposizione (cfr., nel dettaglio, il presente
ricorso e la documentazione ivi annessa).
F. Con scritto del 12
aprile 2017, l’RS 1 comunica di non formulare osservazioni, confermando le
proprie argomentazioni esposte nella decisione impugnata.
Diritto
1. Nel caso qui posto a
giudizio, il ricorrente non censura l’assoggettamento, in quanto tale, della
rendita, versatagli dalla Bayerische Ärzteversorgung, all’imposta sul
reddito in Svizzera. Egli contesta però che detta rendita sia da tassare come "pensione
della previdenza contribuente (II e IIIa)", domandando la sua imposizione
in misura ridotta (al 40%) come rendita vitalizia. L’RS 1, dal canto suo, nega quest’agevolazione.
1.1.
Giusta gli articoli 16
cpv. 1 LIFD e 15 cpv. 1 LT, sottostà all’imposta sul reddito la totalità dei
proventi, periodici e unici (cfr. anche l’art. 7 cpv. 1 LAID). Sono imponibili
tutti i proventi dell’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, nonché
da istituzioni di previdenza professionale o da forme riconosciute di
previdenza individuale vincolata, comprese le liquidazioni in capitale e il
rimborso dei versamenti, premi e contributi (art. 22 cpv. 1 LIFD e art. 21 cpv.
1 LT). I proventi della previdenza professionale comprendono segnatamente le
prestazioni delle casse previdenziali, delle assicurazioni di risparmio e di
gruppo, come anche le polizze di libero passaggio (art. 22 cpv. 2 LIFD e art.
21 cpv. 2 LT). Secondo gli articoli 22 cpv. 3 LIFD e 21 cpv. 3 LT, un’imposizione
ridotta risulta unicamente per le rendite vitalizie e i proventi da vitalizi,
che non sono imponibili integralmente, ma solo nella misura del 40% (cfr., al
proposito, decisione TF n.2C_530/2010 del 21 marzo 2011 consid. 2.2; decisione
TF n.2A.643/2005 del 17 marzo 2006 consid. 3.1; DTF 132 II 128 consid. 3.1).
1.2.
Gli art. 22 cpv. 1 LIFD e
art. 21 cpv. 1 LT, di ugual tenore, inglobano dunque i proventi del 1° pilastro
(assicurazione sociale), del 2° pilastro (previdenza professionale) e del pilastro
3a (forme riconosciute della previdenza professionale vincolata). L’imposizione
dei proventi ai sensi delle predette disposizioni si contrappone all’integrale
deduzione dei contributi versati ai relativi istituti di previdenza (art. 33
cpv. 1 lett. d e lett. e LIFD; art. 32 cpv. 1 lett. d e
lett. e LT). Questo trattamento fiscale corrisponde al cosiddetto
modello vodese (Waadtländer Modell), reso concreto con l’entrata in
vigore delle norme fiscali della LPP di cui agli art. 81 ss. (DTF 130 I 205
consid. 7 e riferimenti; decisione del Tribunale amministrativo di Zurigo n.
SB.2010.00107 del 23 febbraio 2011 consid. 2.2. e riferimenti ivi citati).
Per quanto concerne invece la previdenza individuale libera (pilastro 3b), la legge si
scosta dal modello vodese (DTF 131 I 409 consid. 5.3; decisione TF n.
2P.170/2003 del 13 febbraio 2004 consid. 4.1). I premi da versare possono
essere dedotti dai proventi solamente in misura ridotta, nell’ambito della
cosiddetta deduzione assicurativa generale (art. 9 lett. g LAID; art. 32
cpv. 1 lit. g LT). Ciononostante, per le prestazioni provenienti dal pilastro
3b vige il principio generale secondo cui la totalità dei proventi periodici e
unici sottostà all’imposta sul reddito (art. 16 cpv. 1 LIFD; art 7 cpv. 1 LAID;
DTF 130 I 205 consid. 7.6.2; decisione del Tribunale amministrativo di
Zurigo n. SB.2010.00107 del 23 febbraio 2011 consid. 2.2).
1.3.
Giusta gli articoli 22
cpv. 3 LIFD e 21 cpv. 3 LT, un’imposizione ridotta è applicabile unicamente
alle rendite vitalizie e ai proventi da vitalizi. Tali redditi, come detto, non
sono imposti integralmente, ma unicamente nella misura del 40%. L’imposizione
ridotta a favore delle rendite vitalizie tiene conto che è costituita in parte
dagli interessi maturati sul capitale da cui proviene e in parte dal rimborso
sul capitale stesso (decisione TF n.2C_448/2008 del 16 ottobre 2008 consid.
Considerandi
2.
; DTF 131 I 409 consid. 5.4.1; DTF 130 I 205 consid. 7.6.5; decisione del
Tribunale amministrativo di Zurigo n. SB.2010.00107 del 23 febbraio 2011
consid. 2.3). L’imposizione solo parziale delle rendite percepite rappresenta
una soluzione schematica per assoggettare all’imposta unicamente la componente
di reddito ed escludere quella di rimborso del capitale (decisione TF n.
2C_448/2008 del 16 ottobre 2008 consid. 2.1; decisione TF n.2A.366/2000 del 15
novembre 2001 consid. 2a, in StE 2002 B 26.12 n. 6; decisione del Tribunale
amministrativo di Zurigo n. SB.2010.00107 del 23 febbraio 2011 consid. 2.3).
La rendita vitalizia,
secondo gli art. 516 ss. CO, è definita come un obbligo di versare prestazioni
ripetute nel tempo, perlopiù in denaro, al creditore della rendita, per tutta
la durata della vita della persona. Se la persona assicurata muore, cessa
l’obbligo di pagare la rendita e l’eventuale capitale ancora disponibile rimane
al debitore della rendita, salvo che non ne sia stato convenuto il rimborso.
Non si è in particolare in presenza di una rendita vitalizia, nel caso in cui la
rendita si fonda su un’assicurazione contro i rischi. In questo caso, il
beneficiario della rendita ha certamente partecipato al finanziamento della
rendita mediante il versamento dei premi, ma si tratta soltanto di premi per
rischio, che non hanno portato alla costituzione di un capitale. Il beneficiario
non ha versato i premi unicamente per essere posto al beneficio di una rendita,
ma primariamente per la copertura di un rischio. La rendita erogata non ingloba
dunque neppure elementi di rimborso del capitale, che giustificherebbero
un’imposizione ridotta (cfr. decisione del Tribunale amministrativo di Zurigo n.
SB.2010.00107 del 23 febbraio 2011 consid. 2.3 che rinvia alla DTF 131 I 409
consid. 5.4.3; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,
Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 58 ad art. 22
LIFD).
Da ciò si può dedurre che,
nell’ambito del pilastro 3b, il cosiddetto modello vodese non è stato applicato
integralmente. Al contrario, i contributi versati sono deducibili dal reddito
imponibile in maniera limitata, mentre le successive rendite saranno invece, di
principio, imponibili nella misura del 100%, eccetto per quanto concerne le
rendite vitalizie. Per quanto attiene ai contributi e alle prestazioni di
previdenza, non è dunque previsto un parallelismo riguardo all’imposizione rispettivamente
all’esenzione fiscale (cfr. decisione del Tribunale amministrativo di Zurigo n.
SB.2010.00107 del 23 febbraio 2011 consid. 3.2).
2.
2.1.
Nella fattispecie in esame,
nel periodo fiscale litigioso, il ricorrente ha percepito la rendita di
complessivi fr. 57'961.– non da una cassa di compensazione AVS svizzera e neppure
da un istituto di previdenza professionale svizzero, ma dalla Bayerische
Ärzteversorgung.
La Bayerische
Ärzteversorgung è stata fondata nel 1923, considerato come in quel periodo l’assicurazione
di rendita legale non poteva garantire la prestazione d’assistenza dei medici,
dei dentisti e dei veterinari, così come dei liberi professionisti. Ai suoi
membri e ai loro eredi riconosce il diritto a rendite di vecchiaia, rendite d’invalidità
e rendite per superstiti.
L’insorgente, unitamente
al presente ricorso, ha prodotto copia di uno scritto del 31 ottobre 2005,
mediante il quale la Bayerische Ärzteversorgung ha in particolare
attestato che RI 1, nel periodo compreso tra il 1958 e il 1992, ha versato dei
contributi in suo favore, con la seguente precisazione:
… Es wurden in 21 Jahren Beiträge über dem
Höchstbeitrag zur gesetzlichen Rentenversicherung zur Bayerischen
Ärzteversorgung gezahlt.
Von
der gesamten Rente unterliegt ein Anteil von 59,15% der Ertragsanteilbesteuerung
nach Paragraph 22 Nr. 1 Satz 3 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb des
Einkommensteuergesetzes
(cfr.,
nel dettaglio, doc. A annesso al presente ricorso).
2.2
Ciò posto, si può concludere
che la rendita percepita dal ricorrente nel periodo fiscale litigioso non può
essere equiparata a una rendita vitalizia. Come visto poc’anzi, nell’ambito
delle prestazioni erogate dalla Bayerische Ärzteversorgung, non è in particolare
contemplata la restituzione del capitale, bensì – analogamente all’AVS – si è piuttosto
in presenza di un’assicurazione contro i rischi di vecchiaia, di decesso e
d’invalidità (cfr., al proposito, decisione del Tribunale amministrativo di
Zurigo n. SB.2010.00107 del 23 febbraio 2011 consid. 3.2; cfr. in tal senso
anche sentenza del TF n.2C_530/2010 del 21 marzo 2011 consid. 2.3 che rinvia
alla RtiD 2006 II N.17t p. 521 consid. 3.3). Lo scritto del 31 ottobre 2005
(cfr. doc. A del presente ricorso) conferma del resto che i contributi versati da
RI 1 (anche superiori rispetto al limite massimo) dal 1958 al 1992 (ovverossia
nel periodo in cui ha verosimilmente svolto la propria attività lavorativa come
libero professionista in Germania), a favore della Bayerische
Ärzteversorgung (alla quale è stato affiliato obbligatoriamente), calcolati,
di principio, in base al reddito professionale, avevano lo scopo di coprire i
rischi vecchiaia, perdita di guadagno e invalidità. In queste circostanze, la
rendita percepita dall’insorgente nel periodo fiscale litigioso dalla Bayerische
Ärzteversorgung non è assimilabile a una rendita vitalizia di cui agli art.
22.
cpv. 3 LIFD e 21 cpv. 3 LT, ma piuttosto a una rendita di assicurazioni
sociali, e come tale è imponibile al 100%, poiché, come visto, in particolare
dal profilo delle prestazioni, garantisce ai suoi membri e ai loro eredi, il
diritto a rendite di vecchiaia, a rendite d’invalidità e a rendite per
superstiti, e ciò indipendentemente dal fatto che i contributi versati in
Germania non siano stati dedotti integralmente dal reddito (cfr., in tal senso,
Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG,
3a ediz., Zurigo 2016, n. 22 ad art. 22 LIFD e giurisprudenza citata
nella n. 11 a piè di pagina; Züger/Von ah, in: Zweifel/Beusch/Matteotti
[a cura di], Kommentar zum Internationalen Steuerrecht, Basilea 2015, n. 15 ad
art. 18 OECD-MA).
Del resto, il documento,
rilasciato dalla __________ e allegato al ricorso, fa riferimento alla
normativa fiscale tedesca e non a quella svizzera. In ogni caso, anche a tal
fine, commisura nel 59.15% la quota della rendita che sarebbe soggetta
all’imposta in Germania (“Ertragsanteilbesteuerung”). Non si comprende
su quali presupposti il ricorrente possa pretendere di essere imposto solo
nella misura del 40% secondo il diritto tributario svizzero.
3.
La rendita percepita
dall’insorgente è infine assoggettata all’imposta sul reddito in Svizzera, in
base all’art. 21 della Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la
Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia di
imposte sul reddito e sulla sostanza dell’11 agosto 1971 (CDI-D; RS
0.672.913
), secondo cui gli elementi di reddito di un residente di uno Stato
contraente non menzionati espressamente negli articoli precedenti della convenzione
stessa sono imponibili soltanto in questo Stato. In altri termini, le rendite
di previdenza sociale possono essere tassate unicamente nello Stato in cui il
beneficiario della rendita risiede, in ragione dell’appartenenza personale (decisione
TF n.2C_530/2010 del 21 marzo 2011 consid. 2.1 e riferimenti ivi citati; decisione TF n.2A.643/2005 del 17 marzo 2006 consid. 3.2; Locher, Einführung
in das internationale Steuerrecht der Schweiz, 3a ediz., Berna 2005, p. 467 s.). L’Amministrazione federale delle
contribuzioni lo ha confermato a più riprese in relazione alle rendite erogate
dall’allora Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (BfA) alle
persone residenti in Svizzera (decisione TF n.2C_530/2010 del 21 marzo 2011
consid. 2.1 e riferimenti ivi citati; RtiD 2006 II N. 17t p. 521 consid. 3.2,
che corrisponde alla decisione TF n.2A.643/2005 del 17 marzo 2006 consid. 3.2
e riferimenti ivi citati). La questione non merita dunque ulteriori approfondimenti.
4.
Il ricorso è
conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico
del ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 600.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 680.–
sono a carico del
ricorrente.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-;
-;
-;
-.
Copia per conoscenza:
-
municipio di
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: