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Decisione

80.2017.74

Rendite assicurative: prestazione erogata dalla Bayerische Ärzteversorgung, non rendita vitalizia, imposizione al 100% anche se non tutti i contributi hanno potuto essere dedotti dal reddito

9 febbraio 2018Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1 (__________),

pensionato, il 29 marzo 2013 ha trasferito il proprio domicilio da __________ a

__________ (cfr. banca dati MOVPOP che gestisce l’anagrafe della popolazione

del Cantone Ticino). Egli ha beneficiato, nel periodo compreso tra il mese di

aprile e il mese di dicembre 2013, di una rendita estera di complessivi fr.

57'960.76, erogati dalla Bayerische Ärzteversorgung, con sede a Monaco

(DE).

Nella dichiarazione d’imposta

2013, ha esposto quale reddito l’intero importo percepito (fr. 57'961.–) come rendita

vitalizia (cfr. cifra 3.3 della dichiarazione), mentre fra le deduzioni ha

fatto valere la somma di fr. 34'777.–, che corrisponde al 60% dell’intera

rendita percepita (cfr. cifra 15.2 della dichiarazione), invocando dunque implicitamente

l’applicazione degli art. 22 cpv. 3 LIFD e 21 cpv. 3 LT (secondo cui le rendite

vitalizie sono imponibili nella misura del 40%).

B. Notificando al

contribuente la tassazione IC/IFD 2013, con decisione del 1° febbraio 2017, l’RS

1 ha imposto al 100% la rendita in questione come “pensione della previdenza

contribuente (II e IIIa)”, negando contestualmente la qualità di rendita

vitalizia e dunque l’imposizione ridotta.

C. Il contribuente, per

il tramite del suo rappresentante, ha interposto reclamo contro la suddetta

decisione, in data 13 febbraio 2017, postulando che la rendita versatagli sia

considerata come rendita vitalizia e quindi il riconoscimento della deduzione

del 60% sulla rendita percepita, rilevando quanto segue:

… La rendita della Bayerische Ärzteversorgung è una

rendita vitalizia secondo (il) §22 No. 1 cpv. 3 lettera a doppia lettera bb

della legge sul reddito “Einkommensteuergesetz” della Germania (cfr. lettera

della Bayerische Ärzteversorgung del 31.10.2005 e §22 Einkommensteuergesetz).

La rendità è da considerare rendita vitalizia e dà quindi diritto alla

deduzione del 60%.

D. Con decisione su

reclamo dell’8 marzo 2017, l’RS 1 ha respinto il gravame, argomentando in particolare

che dal sito internet della Bayerische Ärzteversorgung emerge che la

rendita versata al contribuente, pari a € 5'232.47 mensili, la quale si

fonderebbe su quanto da lui versato personalmente e il cui ammontare verrebbe "...

eventualmente rivisto anno per anno", sarebbe qualificabile come rendita

della previdenza professionale. La stessa, in quanto tale, sarebbe dunque integralmente

imponibile, in applicazione dell’art. 21 cpv. 1 LT. A suo giudizio, sarebbe irrilevante

che il fisco tedesco consideri detta rendita quale "Leibrente" e che

la imponga in maniera ridotta.

E. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1, sempre per il tramite della

sua rappresentante, postula nuovamente che la rendita da lui percepita dalla Bayerische

Ärzteversorgung sia considerata come rendita vitalizia e che sia ammessa la

relativa deduzione di fr. 34'777.– (pari al 60% dell’intera rendita ricevuta). Ribadisce

che la rendita in questione sarebbe una rendita vitalizia “… secondo §22 no. 1

cpv. 3 lettera a, doppia lettera bb della legge sul reddito “Einkommen-steuergesetz”

della Germania”. Sostiene in particolare che la stessa sarebbe stata finanziata

per il 59,15% mediante contributi già tassati e il suo assoggettamento

integrale porterebbe a una doppia imposizione (cfr., nel dettaglio, il presente

ricorso e la documentazione ivi annessa).

F. Con scritto del 12

aprile 2017, l’RS 1 comunica di non formulare osservazioni, confermando le

proprie argomentazioni esposte nella decisione impugnata.

Diritto

1. Nel caso qui posto a

giudizio, il ricorrente non censura l’assoggettamento, in quanto tale, della

rendita, versatagli dalla Bayerische Ärzteversorgung, all’imposta sul

reddito in Svizzera. Egli contesta però che detta rendita sia da tassare come "pensione

della previdenza contribuente (II e IIIa)", domandando la sua imposizione

in misura ridotta (al 40%) come rendita vitalizia. L’RS 1, dal canto suo, nega quest’agevolazione.

1.1.

Giusta gli articoli 16

cpv. 1 LIFD e 15 cpv. 1 LT, sottostà all’imposta sul reddito la totalità dei

proventi, periodici e unici (cfr. anche l’art. 7 cpv. 1 LAID). Sono imponibili

tutti i proventi dell’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, nonché

da istituzioni di previdenza professionale o da forme riconosciute di

previdenza individuale vincolata, comprese le liquidazioni in capitale e il

rimborso dei versamenti, premi e contributi (art. 22 cpv. 1 LIFD e art. 21 cpv.

1 LT). I proventi della previdenza professionale comprendono segnatamente le

prestazioni delle casse previdenziali, delle assicurazioni di risparmio e di

gruppo, come anche le polizze di libero passaggio (art. 22 cpv. 2 LIFD e art.

21 cpv. 2 LT). Secondo gli articoli 22 cpv. 3 LIFD e 21 cpv. 3 LT, un’imposizione

ridotta risulta unicamente per le rendite vitalizie e i proventi da vitalizi,

che non sono imponibili integralmente, ma solo nella misura del 40% (cfr., al

proposito, decisione TF n.2C_530/2010 del 21 marzo 2011 consid. 2.2; decisione

TF n.2A.643/2005 del 17 marzo 2006 consid. 3.1; DTF 132 II 128 consid. 3.1).

1.2.

Gli art. 22 cpv. 1 LIFD e

art. 21 cpv. 1 LT, di ugual tenore, inglobano dunque i proventi del 1° pilastro

(assicurazione sociale), del 2° pilastro (previdenza professionale) e del pilastro

3a (forme riconosciute della previdenza professionale vincolata). L’imposizione

dei proventi ai sensi delle predette disposizioni si contrappone all’integrale

deduzione dei contributi versati ai relativi istituti di previdenza (art. 33

cpv. 1 lett. d e lett. e LIFD; art. 32 cpv. 1 lett. d e

lett. e LT). Questo trattamento fiscale corrisponde al cosiddetto

modello vodese (Waadtländer Modell), reso concreto con l’entrata in

vigore delle norme fiscali della LPP di cui agli art. 81 ss. (DTF 130 I 205

consid. 7 e riferimenti; decisione del Tribunale amministrativo di Zurigo n.

SB.2010.00107 del 23 febbraio 2011 consid. 2.2. e riferimenti ivi citati).

Per quanto concerne invece la previdenza individuale libera (pilastro 3b), la legge si

scosta dal modello vodese (DTF 131 I 409 consid. 5.3; decisione TF n.

2P.170/2003 del 13 febbraio 2004 consid. 4.1). I premi da versare possono

essere dedotti dai proventi solamente in misura ridotta, nell’ambito della

cosiddetta deduzione assicurativa generale (art. 9 lett. g LAID; art. 32

cpv. 1 lit. g LT). Ciononostante, per le prestazioni provenienti dal pilastro

3b vige il principio generale secondo cui la totalità dei proventi periodici e

unici sottostà all’imposta sul reddito (art. 16 cpv. 1 LIFD; art 7 cpv. 1 LAID;

DTF 130 I 205 consid. 7.6.2; decisione del Tribunale amministrativo di

Zurigo n. SB.2010.00107 del 23 febbraio 2011 consid. 2.2).

1.3.

Giusta gli articoli 22

cpv. 3 LIFD e 21 cpv. 3 LT, un’imposizione ridotta è applicabile unicamente

alle rendite vitalizie e ai proventi da vitalizi. Tali redditi, come detto, non

sono imposti integralmente, ma unicamente nella misura del 40%. L’imposizione

ridotta a favore delle rendite vitalizie tiene conto che è costituita in parte

dagli interessi maturati sul capitale da cui proviene e in parte dal rimborso

sul capitale stesso (decisione TF n.2C_448/2008 del 16 ottobre 2008 consid.

Considerandi

2.

; DTF 131 I 409 consid. 5.4.1; DTF 130 I 205 consid. 7.6.5; decisione del

Tribunale amministrativo di Zurigo n. SB.2010.00107 del 23 febbraio 2011

consid. 2.3). L’imposizione solo parziale delle rendite percepite rappresenta

una soluzione schematica per assoggettare all’imposta unicamente la componente

di reddito ed escludere quella di rimborso del capitale (decisione TF n.

2C_448/2008 del 16 ottobre 2008 consid. 2.1; decisione TF n.2A.366/2000 del 15

novembre 2001 consid. 2a, in StE 2002 B 26.12 n. 6; decisione del Tribunale

amministrativo di Zurigo n. SB.2010.00107 del 23 febbraio 2011 consid. 2.3).

La rendita vitalizia,

secondo gli art. 516 ss. CO, è definita come un obbligo di versare prestazioni

ripetute nel tempo, perlopiù in denaro, al creditore della rendita, per tutta

la durata della vita della persona. Se la persona assicurata muore, cessa

l’obbligo di pagare la rendita e l’eventuale capitale ancora disponibile rimane

al debitore della rendita, salvo che non ne sia stato convenuto il rimborso.

Non si è in particolare in presenza di una rendita vitalizia, nel caso in cui la

rendita si fonda su un’assicurazione contro i rischi. In questo caso, il

beneficiario della rendita ha certamente partecipato al finanziamento della

rendita mediante il versamento dei premi, ma si tratta soltanto di premi per

rischio, che non hanno portato alla costituzione di un capitale. Il beneficiario

non ha versato i premi unicamente per essere posto al beneficio di una rendita,

ma primariamente per la copertura di un rischio. La rendita erogata non ingloba

dunque neppure elementi di rimborso del capitale, che giustificherebbero

un’imposizione ridotta (cfr. decisione del Tribunale amministrativo di Zurigo n.

SB.2010.00107 del 23 febbraio 2011 consid. 2.3 che rinvia alla DTF 131 I 409

consid. 5.4.3; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,

Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 58 ad art. 22

LIFD).

Da ciò si può dedurre che,

nell’ambito del pilastro 3b, il cosiddetto modello vodese non è stato applicato

integralmente. Al contrario, i contributi versati sono deducibili dal reddito

imponibile in maniera limitata, mentre le successive rendite saranno invece, di

principio, imponibili nella misura del 100%, eccetto per quanto concerne le

rendite vitalizie. Per quanto attiene ai contributi e alle prestazioni di

previdenza, non è dunque previsto un parallelismo riguardo all’imposizione rispettivamente

all’esenzione fiscale (cfr. decisione del Tribunale amministrativo di Zurigo n.

SB.2010.00107 del 23 febbraio 2011 consid. 3.2).

2.

2.1.

Nella fattispecie in esame,

nel periodo fiscale litigioso, il ricorrente ha percepito la rendita di

complessivi fr. 57'961.– non da una cassa di compensazione AVS svizzera e neppure

da un istituto di previdenza professionale svizzero, ma dalla Bayerische

Ärzteversorgung.

La Bayerische

Ärzteversorgung è stata fondata nel 1923, considerato come in quel periodo l’assicurazione

di rendita legale non poteva garantire la prestazione d’assistenza dei medici,

dei dentisti e dei veterinari, così come dei liberi professionisti. Ai suoi

membri e ai loro eredi riconosce il diritto a rendite di vecchiaia, rendite d’invalidità

e rendite per superstiti.

L’insorgente, unitamente

al presente ricorso, ha prodotto copia di uno scritto del 31 ottobre 2005,

mediante il quale la Bayerische Ärzteversorgung ha in particolare

attestato che RI 1, nel periodo compreso tra il 1958 e il 1992, ha versato dei

contributi in suo favore, con la seguente precisazione:

… Es wurden in 21 Jahren Beiträge über dem

Höchstbeitrag zur gesetzlichen Rentenversicherung zur Bayerischen

Ärzteversorgung gezahlt.

Von

der gesamten Rente unterliegt ein Anteil von 59,15% der Ertragsanteilbesteuerung

nach Paragraph 22 Nr. 1 Satz 3 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb des

Einkommensteuergesetzes

(cfr.,

nel dettaglio, doc. A annesso al presente ricorso).

2.2

Ciò posto, si può concludere

che la rendita percepita dal ricorrente nel periodo fiscale litigioso non può

essere equiparata a una rendita vitalizia. Come visto poc’anzi, nell’ambito

delle prestazioni erogate dalla Bayerische Ärzteversorgung, non è in particolare

contemplata la restituzione del capitale, bensì – analogamente all’AVS – si è piuttosto

in presenza di un’assicurazione contro i rischi di vecchiaia, di decesso e

d’invalidità (cfr., al proposito, decisione del Tribunale amministrativo di

Zurigo n. SB.2010.00107 del 23 febbraio 2011 consid. 3.2; cfr. in tal senso

anche sentenza del TF n.2C_530/2010 del 21 marzo 2011 consid. 2.3 che rinvia

alla RtiD 2006 II N.17t p. 521 consid. 3.3). Lo scritto del 31 ottobre 2005

(cfr. doc. A del presente ricorso) conferma del resto che i contributi versati da

RI 1 (anche superiori rispetto al limite massimo) dal 1958 al 1992 (ovverossia

nel periodo in cui ha verosimilmente svolto la propria attività lavorativa come

libero professionista in Germania), a favore della Bayerische

Ärzteversorgung (alla quale è stato affiliato obbligatoriamente), calcolati,

di principio, in base al reddito professionale, avevano lo scopo di coprire i

rischi vecchiaia, perdita di guadagno e invalidità. In queste circostanze, la

rendita percepita dall’insorgente nel periodo fiscale litigioso dalla Bayerische

Ärzteversorgung non è assimilabile a una rendita vitalizia di cui agli art.

22.

cpv. 3 LIFD e 21 cpv. 3 LT, ma piuttosto a una rendita di assicurazioni

sociali, e come tale è imponibile al 100%, poiché, come visto, in particolare

dal profilo delle prestazioni, garantisce ai suoi membri e ai loro eredi, il

diritto a rendite di vecchiaia, a rendite d’invalidità e a rendite per

superstiti, e ciò indipendentemente dal fatto che i contributi versati in

Germania non siano stati dedotti integralmente dal reddito (cfr., in tal senso,

Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG,

3a ediz., Zurigo 2016, n. 22 ad art. 22 LIFD e giurisprudenza citata

nella n. 11 a piè di pagina; Züger/Von ah, in: Zweifel/Beusch/Matteotti

[a cura di], Kommentar zum Internationalen Steuerrecht, Basilea 2015, n. 15 ad

art. 18 OECD-MA).

Del resto, il documento,

rilasciato dalla __________ e allegato al ricorso, fa riferimento alla

normativa fiscale tedesca e non a quella svizzera. In ogni caso, anche a tal

fine, commisura nel 59.15% la quota della rendita che sarebbe soggetta

all’imposta in Germania (“Ertragsanteilbesteuerung”). Non si comprende

su quali presupposti il ricorrente possa pretendere di essere imposto solo

nella misura del 40% secondo il diritto tributario svizzero.

3.

La rendita percepita

dall’insorgente è infine assoggettata all’imposta sul reddito in Svizzera, in

base all’art. 21 della Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la

Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia di

imposte sul reddito e sulla sostanza dell’11 agosto 1971 (CDI-D; RS

0.672.913

), secondo cui gli elementi di reddito di un residente di uno Stato

contraente non menzionati espressamente negli articoli precedenti della convenzione

stessa sono imponibili soltanto in questo Stato. In altri termini, le rendite

di previdenza sociale possono essere tassate unicamente nello Stato in cui il

beneficiario della rendita risiede, in ragione dell’appartenenza personale (decisione

TF n.2C_530/2010 del 21 marzo 2011 consid. 2.1 e riferimenti ivi citati; decisione TF n.2A.643/2005 del 17 marzo 2006 consid. 3.2; Locher, Einführung

in das internationale Steuerrecht der Schweiz, 3a ediz., Berna 2005, p. 467 s.). L’Amministrazione federale delle

contribuzioni lo ha confermato a più riprese in relazione alle rendite erogate

dall’allora Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (BfA) alle

persone residenti in Svizzera (decisione TF n.2C_530/2010 del 21 marzo 2011

consid. 2.1 e riferimenti ivi citati; RtiD 2006 II N. 17t p. 521 consid. 3.2,

che corrisponde alla decisione TF n.2A.643/2005 del 17 marzo 2006 consid. 3.2

e riferimenti ivi citati). La questione non merita dunque ulteriori approfondimenti.

4.

Il ricorso è

conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico

del ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 600.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 680.–

sono a carico del

ricorrente.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-;

-;

-;

-.

Copia per conoscenza:

-

municipio di

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: