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Decisione

80.2017.76

Assoggettamento illimitato: persona giuridica, sede o amministrazione effettiva, sede bucalettere nel Canton Zugo, recapito presso uno studio legale, amministratori domiciliati nel Canton Ticino, hold

19 giugno 2018Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1 (in seguito RI 1),

è una società il cui scopo è il commercio di prodotti d’acciaio e di metalli

nella forma di prodotti finiti e semifiniti come pure di rottami di ferro e non

ferrosi e lo svolgimento di tutte le attività connesse. La società è iscritta

al registro di commercio dall’11 marzo 1998.

B. RI 1 è una filiale

del gruppo __________, il cui capogruppo è la __________, società costituita in

Lussemburgo. Il 24 marzo 2005 il gruppo __________, per tramite della __________,

Portogallo, acquistava dalla __________, Lussemburgo, la RI 1 poiché essa

deteneva una partecipazione in un’acciaieria in Romania, la __________, ora __________,

a cui il gruppo era interessato. In seguito all’acquisto da parte del gruppo __________,

la RI 1 ha spostato la propria sede da Geroldswil (Canton Zurigo) a Lugano, presso

la __________, cui presidente del Consiglio d’amministrazione è __________ e

membro è suo marito __________. A partire dal 3 aprile 2012 la sede è stata

trasferita a Zugo, presso l’avv. __________. Presidente del Consiglio d’amministrazione

di RI 1 è __________, mentre membri sono __________ e sua moglie __________. La

società è stata sciolta con decisione dell’assemblea generale del 30 luglio

2015.

C. Con scritto del 22

settembre 2014 l’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche (in seguito UTPG)

si è rivolto all’amministra­­zione fiscale del Canton Zugo, rivendicando l’assoggettamento

illimitato della RI 1 anche dopo il trasferimento della sede a Zugo. Copia

della missiva veniva pure trasmessa alla RI 1, presso l’avv. __________. In

particolare veniva indicato che l’amministrazione effettiva della RI 1 era

rimasta in Ticino, ritenuto che i membri del Consiglio d’amministrazione __________

e sua moglie __________ sono domiciliati a __________. L’UTPG riteneva quindi

che la sede statutaria della società a Zugo fosse puramente formale.

RI 1 non prendeva

posizione in merito alla succitata decisione di assoggettamento illimitato.

D. Il 12 febbraio 2015 l’UTPG

notificava alla RI 1 la decisione di tassazione IC e IFD per il periodo fiscale

2012, quantificando l’utile imponibile in fr. 0.– tanto per l’IC quanto

per l’IFD, e il capitale in fr. 35'990'000.–. A motivazione della

decisione veniva indicato:

In virtù dell’art. 60 LT e in accordo con il Canton

Zugo, si procede all’imposi­­zione illimitata dell’utile e del capitale in

quanto l’amministrazione effettiva della società si trova nel Cantone Ticino.

Ne

consegue che i fattori imponibili (utile e capitale) sono totalmente assoggettati

anche all’imposta federale diretta.

E. Con reclamo dell’11

marzo 2015, trasmesso in copia anche all’autorità fiscale del Canton Zugo, RI 1,

rappresentata da RA 1, impugnava la succitata decisione. La società reclamante

illustrava dapprima come, al momento della sua acquisizione da parte del gruppo

__________, era stato nominato un Consiglio d’amministrazione a maggioranza

domiciliato in Svizzera, il cui presidente era __________, cittadino italiano residente

in Italia. A mente della reclamante, tutte le decisioni concernenti la società

venivano prese direttamente dal gruppo e poi tradotte attraverso il presidente

del Consiglio d’amministra­zione, __________. In seguito al trasferimento a

Zugo il gruppo __________ decideva di mantenere gli stessi amministratori per

motivi prettamente linguistici. Il compito di RI 1 si limitava alla gestione

della partecipazione nella __________ per conto del gruppo __________. A mente

della reclamante, si tratterebbe di una pura attività amministrativa nell’inte­resse

del gruppo che ha sede all’estero. La società concludeva che la direzione

effettiva fosse da ricondurre all’estero e che quindi, in mancanza di una

direzione effettiva in uno dei due Cantoni – Ticino o Zugo – dovesse fare stato

la sede statutaria.

F. Con scritto del 5

aprile 2016 l’UTPG prendeva posizione sul reclamo interposto dalla RI 1. In

particolare osservava che il fatto che il recapito della società a Zugo fosse

presso un avvocato, deponeva a favore dell’assenza di uffici propri e di una

struttura di gestione essenziale. L’UTPG rimarcava poi che la società aveva

mantenuto il medesimo Consiglio d’amministra­zione anche dopo essersi spostata

a Zugo, in particolare con la propria persona di riferimento – __________ – ed

il medesimo ufficio di revisione – __________ – che è del resto anche quello della

fiduciaria __________, la cui presidente è __________. L’autorità rilevava anche

che il reclamo contro la notifica di tassazione del 2012 non era stato presentato

da una società terza, bensì dalla RA 1, che contempla la stessa presidenza e

gli stessi membri del Consiglio d’amministrazione della __________. A mente

dell’autorità fiscale, l’aver voluto conservare gli amministratori italofoni

anche dopo il trasferimento a Zugo fino alla liquidazione societaria –

demandata alla società fiduciaria dei membri del Consiglio d’amministrazione

con sede in Ticino – non poteva che attestare la volontà del gruppo aziendale

di conservare la funzione dirigenziale della RI 1 in Ticino.

G. Con le proprie

osservazioni del 19 aprile 2016, la RI 1 ribadiva che l’effettiva gestione della

società era demandata a __________, residente in Italia, e che la presenza di __________

– la quale non poteva intervenire in nessun modo nelle decisioni di un gruppo

multinazionale – era dovuta solo alla necessità di avere un membro del Consiglio

d’amministrazione residente in Svizzera. RI 1 sosteneva altresì che la società,

la cui contabilità veniva tenuta all’estero, non necessitasse, per sua natura,

di alcuna infrastruttura e che il recapito, sia esso in Ticino o a Zugo, fosse

da considerarsi quale risposta alla legislazione che prevede l’obbligo di avere

una sede legale. A mente di RI 1, la scelta di mantenere l’ufficio revisione in

Ticino non significava alcunché, non potendo il medesimo partecipare alla

gestione societaria. Ribadiva infine che già altre società facenti parte del

gruppo __________ erano state spostate a Zugo.

H. L’UTPG respingeva il

reclamo, con decisione del 9 marzo 2017. Nella propria motivazione, l’autorità

fiscale indicava quanto segue:

(…) Nella fattispecie in esame si ravvisano un insieme

di indizi palesi (…) che trovano dei riscontri oggettivi e quindi depongono a

favore di un riconoscimento del luogo di effettiva amministrazione societaria

in Ticino anche dopo il (formale) trasferimento a Zugo.

L’indirizzo di recapito è presso un avvocato e ciò

depone a favore dell’assen­­za di propri uffici da parte della società (…) sia

di una struttura di gestione essenziale (…). Pertanto, in assenza di infrastrutture

demandate alla sua gestione, vi è piuttosto la messa a disposizione da parte di

un incaricato della persona giuridica di un indirizzo commerciale, dove possa

essere recepita la corrispondenza che viene poi inoltrata e fatta proseguire

alla società (…).

Anche dopo il trasferimento a Zugo, la RI 1 ha mantenuto

lo stesso Consiglio di Amministrazione (CdA), in particolare con la propria

persona di riferimento nella figura della signora __________ e il medesimo

ufficio di revisione (__________poi divenuto __________) che è del resto anche

quello della __________, fiduciaria la cui Presidente è la signora __________,

la quale non è mai venuta meno al suo ruolo di figura di contatto tra le

società e l’Autorità fiscale cantonale. Del resto, la signora __________ è

stata incaricata finanche della liquidazione societaria, liquidazione che viene

dunque – anch’essa – gestita dal Ticino. Anche il reclamo contro la notifica di

tassazione 2012 non è stato presentato da una società terza, bensì da RA 1 che

contempla la stessa presidenza e gli stessi membri del CdA della __________.

Solleva

perlomeno qualche dubbio l’affermazione della reclamante secondo cui la

presenza della signora __________ abbia una mera funzione formale, se la stessa

appare in tutte le attività di gestione della società e perfino nella

liquidazione della stessa (…).

Il

recapito di Zugo risulta essere essenzialmente di natura formale e non sostanziale.

Anche l’interesse al mantenimento degli stessi amministratori, che è stato

giustificato ed esplicitamente indicato nel reclamo, “per motivi prettamente

linguistici” depone a favore di una simile interpretazione. L’aver voluto

conservare gli amministratori ticinesi e dunque di lingua italiana, anche dopo

il trasferimento a Zugo e con il recapito presso un avvocato del luogo, fino

all’e­­sperimento della liquidazione societaria – demandata alla società

fiduciaria del membro CdA con sede nel nostro Cantone – sono fatti che non

possono che attestare la volontà del gruppo aziendale di voler conservare la

funzione dirigenziale della RI 1 in Ticino (…).

Nel

caso concreto, non appare dimostrato che alla sede di Zugo fosse poi svolta una

rilevante direzione d’attività, rispettivamente che la stessa disponesse di

particolari istallazioni (…).

Le

argomentazioni della reclamante non riescono a dimostrare pienamente che a Zugo

vi fosse di più che un “Briefkastendomizil” dove un incaricato – tipicamente

un avvocato o un fiduciario – sostanzialmente mette a disposizione della

persona giuridica il suo recapito aziendale ed eventualmente prende in consegna

e smista la corrispondenza (…).

I. Con tempestivo

ricorso del 7 aprile 2017, la RI 1 impugna la decisione su reclamo IC/IFD 2012.

L’insorgente ribadisce che tutte le decisioni relative alla società vengono

prese dal gruppo __________ nella persona di __________, residente in Italia, mentre

__________, per effetto delle disposizioni del Codice delle obbligazioni,

formalizza quanto deciso dal gruppo. Il mantenimento di __________ quale

liquidatrice è anch’esso dovuto alle disposizioni legali che prescrivono il

domicilio in Svizzera di almeno uno dei liquidatori. A mente della ricorrente,

la scelta di dare mandato alla RA 1 di occuparsi del reclamo e del ricorso, è

dovuta a motivi di opportunità, non essendo opportuno incaricare uno studio

fiduciario tedescofono per le procedure dinnanzi alle autorità ticinesi. Per

quanto concerne l’attività della __________, RI 1 ribadisce che l’ufficio di

revisione non può partecipare in nessun modo alla gestione societaria.

RI 1 contesta che gli

elementi apportati dall’autorità fiscale siano atti a comprovare che la sede di

Zugo sia solo una sede bucalettere e che a Zugo o in Ticino si trovi l’effettiva

amministrazione aziendale. L’insorgente sostiene infine che __________ ha svolto

la propria attività in seno alla società sulla base di un mandato fiduciario,

impegnandosi a esercitare le proprie funzioni esclusivamente in base alle

istruzioni ricevute dal mandante o di terzi designati, di modo che le

decisioni da essa prese non possono essere considerate indipendenti e non

possono in alcun modo influenzare le scelte del gruppo __________.

L. Nelle proprie

osservazioni del 20 aprile 2017 l’UTPG si riconferma nella propria posizione,

rinviando a quanto esposto nelle precedenti sedi.

Diritto

1. La

ricorrente impugna la decisione in merito all’assoggettamento sia all’imposta

cantonale sia all’imposta federale diretta. A quest’ultimo proposito, menziona

l’art. 50 LIFD, secondo cui le persone giuridiche sono assoggettate all’imposta

in virtù della loro appartenenza personale quando hanno sede o amministrazione

effettiva in Svizzera. L’insorgente non contesta tuttavia di essere

assoggettata all’imposta federale diretta, ma unicamente l’assoggettamento

all’imposta cantonale ticinese.

Ci

si domanda se il ricorso si riferisca al fatto che la tassazione dell’imposta

federale diretta è stata intrapresa dalle autorità fiscali del Canton Ticino

anziché da quelle del Canton Zugo. L’art. 108 cpv. 1 LIFD prevede che, se il

luogo della tassazione è controverso o incerto, esso venga fissato

dall’amministrazione cantonale dell’imposta federale diretta ove entrino in

linea di conto più autorità di tassazione dello stesso Cantone e

dall’Amministrazione federale delle contribuzioni ove entrino in linea di conto

più Cantoni (cfr. anche la sentenza del TF 2C_116/2013 del 2.9.2013 consid. 4.5

con riferimenti).

Nella

fattispecie quindi il giudizio in merito alla questione quale cantone sia

competente per la tassazione dell’imposta federale diretta non rientra nelle

attribuzioni di questa Camera, bensì dell’Amministrazione federale delle

contribuzioni, la cui decisio-ne potrà poi essere impugnata secondo le

disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale.

Nella misura in cui

concerne l’imposta federale diretta, il ricorso si rivela pertanto irricevibile.

Considerandi

2.

2.1.

Con decisione 22 settembre

2014.

l’autorità fiscale ticinese ha rivendicato l’assoggettamento della

ricorrente in considerazione del fatto che l’amministrazione effettiva è

esercitata in Ticino.

Lo ha fatto in base all’art.

60.

della legge tributaria cantonale (LT), secondo cui le persone giuridiche

sono assoggettate all’imposta in virtù della loro appartenenza personale quando

hanno sede o amministrazione effettiva nel Cantone.

2.2

Per quanto attiene ai

presupposti per l’assoggettamento illimitato alle imposte dirette delle persone

giuridiche, l’art. 20 cpv. 1 prima frase della Legge federale del 14 dicembre

1990.

sull’armonizza­zione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID;

RS 642.14) stabilisce che le società di capitali, le società cooperative, le

associazioni, le fondazioni e le altre persone giuridiche sono assoggettate all’imposta

se hanno la loro sede o la loro amministrazione effettiva nel Cantone. Sulla

base di questa disposizione, può verificarsi che l’assoggettamento per appartenenza

personale sia rivendicato sia dal cantone di sede sia da quello dell’amministrazione

effettiva. Il conflitto che ne deriva deve essere risolto in base alle

disposizioni del diritto tributario intercantonale. Secondo la giurisprudenza

del Tribunale federale, il domicilio fiscale principale di una persona

giuridica nei rapporti intercantonali si trova essenzialmente alla sede

indicata dagli statuti e dall’iscrizione a registro di commercio. Non ci si

fonda tuttavia su questa sede determinante per il diritto civile, se ad essa si

contrappone un altro luogo, dove sono esercitate effettivamente la direzione e

l’amministrazione, che di solito si concentrano alla sede statutaria. In tal

caso, è determinante questo luogo come domicilio fiscale. È irrilevante che la

scelta della sede statutaria sia giustificata da considerazioni fiscali o da

altre ragioni; basta che tale sede non corrisponda alla situazione effettiva ed

appaia costituita ad arte. È determinante l’insieme delle circostanze del caso

concreto (cfr. p. es. le sentenze del Tribunale federale n.2P.6/2007 del

22.

febbraio 2008, consid. 2.2; n.2C_259/2009 del 22 dicembre 2009, consid.

2.

; n.2C_431/2014 del 4 dicembre 2014, consid. 2.1; inoltre Heilinger/Maute, Der Begriff der tatsächlichen

Verwaltung im interkantonalen und internationalen Verhältnis bei den direkten

Steuern, in RF 63/2008, p. 742 ss. e p. 836 ss.; Jung, Hauptsteuerdomizil juristischer Personen:

international und interkantonal, in EF 3/17, p. 169 ss. e p. 251 ss.; De le Court, Administration et direction

effectives, in RF 71/2016, p. 404 ss.; Zweifel/Hunziker,

in: Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach [a cura di], Interkantonales Steuerrecht,

Basilea 2011, § 8, n. 2 ss., p. 94; de

Vries Reilingh, La double imposition intercantonale, 2a

ediz., Berna 2013, n. 389 ss., p. 130; Locher,

Einführung in das interkantonale Steuerrecht, 4a ediz., Berna 2015,

p. 47).

2.3

La sede societaria,

indicata negli statuti ed iscritta a registro di commercio, è dunque atta a

costituire un assoggettamento per appartenenza personale in ambito di diritto

intercantonale se non rappresenta un mero recapito bucalettere. Quest’ultimo si

caratterizza per la mancanza di legami stretti e per l’assenza di importanti

infrastrutture (“wesentliche Büroinfrastrukturen”) nel luogo di sede.

Una sede dal carattere puramente formale non sussiste unicamente quando vi è un

recapito postale presso uno studio legale o fiduciario (“indirizzo c/o”) che si

occupa di ritirare la posta ed inoltrarla agli organi societari residenti in un

altro cantone, bensì pure quando al luogo di sede vi è un minimo di infrastruttura

e di personale, i quali tuttavia non vengono impiegati concretamente per

svolgere funzioni commerciali ed amministrative ma rappresentano piuttosto una

struttura costituita ad arte per nascondere la realtà (cfr. p. es. la

sentenza del Tribunale federale n.2C_259/2009 del 22 dicembre 2009, consid. 2;

sentenza del Tribunale amministrativo del canton Zurigo StE 2002 A 24.22 n. 5,

consid. 2a e 3; Jung, op. cit., p.

171.

s.; Heilinger/ Maute, op.

cit., p. 747; Zweifel/Hunziker,

in: Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach, op. cit., § 8, n. 7-8, p. 96). Secondo

dottrina e giurisprudenza l’assenza di personale, di uffici o di altre

strutture, così come la mancanza di una linea telefonica o l’irraggiungibilità

via telefono al luogo di sede, oppure ancora la deviazione d’indi­­rizzo (“Adressumleitung”)

o il fatto che le assemblee degli organi societari non siano svolte al

luogo di sede, sono da interpretare quali indizi a favore della natura

puramente formale e fittizia della sede statutaria (sentenza del Tribunale

federale n.2C_431/2014 del 4 dicembre 2014, consid. 2.2; n.2C_483/2016 del 11

novembre 2016, consid. 6.3; sentenza del tribunale amministrativo del canton Zurigo

StE 2002 A 24.22 n. 5, consid. 2a e 3; Zweifel/Hunziker,

in: Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach, op. cit., § 8, n. 8, p. 96; Heilinger/ Maute, op. cit., p. 748).

2.4

In presenza di un mero

recapito bucalettere, il domicilio fiscale della società di trova nel luogo in

cui viene svolta la direzione o l’amministrazione effettiva. Secondo il

Tribunale federale l’ammi­­nistrazione effettiva si trova al luogo dove si

svolgono quelle attività che nel loro insieme servono all’adempimento dello scopo

statutario, dove la società ha il centro dei propri interessi effettivi ed

economici e dove sono esercitate quelle attività dirigenziali che di solito si

concentrano alla sede statutaria (DTF 54 I 301, consid. 2; DTF 50 I 100,

consid. 2). La definizione di amministrazione effettiva varia a dipendenza

della tipologia, della grandezza e dell’attività svolta dalla società. In

generale, dottrina e giurisprudenza definiscono l’amministrazione effettiva

come la direzione corrente della società (day-to-day management), nozione

a cui s’oppongono, da un lato, la semplice attività amministrativa (intesa come

tenuta e gestione della corrispondenza, lavori di segretariato, ecc.) e, dall’altro,

le attività di controllo e le decisioni strategiche di competenza del CdA

(sentenza del Tribunale federale n.2C_483/2016 del 11 novembre 2016, consid.

3; n.2C_1086/2012 del 16 maggio 2013, consid. 2.2; De le Court, op. cit., p. 408 s.; Heilinger/ Maute, op. cit., p. 752; Jung, op. cit., p. 172; Zweifel/Hunziker,

in: Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach, op. cit., § 8, n. 9 e 13, p. 96 e 98 s.).

2.5

Per quanto concerne l’onere

della prova, secondo un principio generale della procedura fiscale, esso è

ripartito nel senso che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di

elementi che fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente

la prova di quei fatti che concorrono a escludere o a ridurre il debito verso l’erario

(DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8). In ambito

di assoggettamento all’imposta cantonale, il Tribunale federale ha

concretizzato tale principio, stabilendo che in presenza di importanti infrastrutture

(“wesentliche Büroinfrastrukturen”), in particolare di uffici e di

personale, alla sede statutaria, allora spetta all’autorità fiscale portare la

prova che l’amministrazione effettiva sia esercitata in un altro luogo,

soggiacente alla propria sovranità fiscale. In mancanza di tali infrastrutture

e se l’autorità fiscale rende molto verosimile l’assoggettamento in un altro

cantone, incombe pertanto al contribuente l’onere della prova (“Gegenbeweis”)

in relazione al trasferimento effettivo e non fittizio di sede (cfr. sentenza

del Tribunale federale n.2P.6/2007 del 22 febbraio 2008, consid. 2.3; n.

2C_431/2014 del 4 dicembre 2014 consid. 2.1.;2C_483/2016 del 11 novembre 2016,

consid. 6.1 s.; inoltre Heilinger/ Maute,

op. cit., p. 746; Jung, op. cit.,

p. 173; Zweifel/Hunziker, in:

Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach, op. cit., § 8, n. 20-22, p. 101 s.; Locher, op. cit., p. 47).

2.6

Occupandosi

di una società con sede nel Liechtenstein, la cui attività consisteva nella

vendita di software, il Tribunale federale ha ritenuto troppo esigui i legami

con la sede statutaria, dove vi era un ufficio di piccole dimensioni preso in locazione,

considerato che la maggior parte del lavoro veniva svolta fuori sede ed i giustificativi

non documentavano una presenza costante nel Principato, rispetto ai legami con

il Canton Zurigo, dove l’azionista e amministratore della società era domiciliato

e dove aveva sede un’altra società da lui controllata (sentenza del Tribunale

federale n.2C_483/2016 del 11 novembre 2016).

Nel

caso di una società immobiliare, l’Alta Corte ha affermato che essa è illimitatamente

imponibile laddove si trova la sede statutaria, a meno che le decisioni di

gestione e di amministrazione non siano prese in un altro cantone. In tale eventualità,

il domicilio fiscale principale si trova laddove l’attività dirigenziale è

svolta, anche se nessun attivo vi si trovasse. Ciò si verifica in particolare

se l’attività dirigenziale si svolge nei locali dell’azioni­­sta principale. In

questo ambito, l’attività dirigenziale (decisioni su acquisto e vendita di

immobili, designazione degli amministratori degli immobili e gestione degli

utili che ne derivano) si deve tenere distinta dalla semplice gestione degli

immobili (custodia, manutenzione, conclusione di contratti di locazione, ecc.)

(sentenza del 15 dicembre 2006, n.2P.120/2006, consid. 3.1 e giurisprudenza

citata).

A

proposito di una società che aveva trasferito la sede statutaria dal Canton Zurigo

al Canton Svitto, dove aveva preso in locazione un ufficio con pigione mensile

pari a fr. 400.–, senza la presenza di personale, il Tribunale federale ha

ritenuto che non fossero soddisfatti i presupposti della “wesentliche

Geschäftsinfrastruktur” e che apparisse molto verosimile che l’amministrazione

effettiva fosse ancora eseguita nel Canton Zurigo, così che spettava alla

ricorrente l’onere di comprovare l’effettivo trasferimento di sede (sentenza

del Tribunale federale n.2C_431/2014 del 4 dicembre 2014).

In

relazione ad una società a garanzia limitata, l’Alta Corte ha affermato che il

domicilio fiscale era situato al domicilio dell’ammi­­nistratore, dove veniva

esercitata l’attività dirigenziale e l’ammi­­nistrazione effettiva. Alla sede

statutaria, infatti, non c’era alcuna infrastruttura, ma solo una sede formale

(sentenza del Tribunale federale n.2C_259/2009 del 22 dicembre 2009).

2.7

La

decisione impugnata deve pertanto essere esaminata tenendo conto non solo della

base legale del diritto cantonale e di quella contenuta nel diritto federale

dell’armonizzazione ma anche della giurisprudenza del Tribunale federale in

materia di divieto della doppia imposizione intercantonale.

3.

3.1.

Nel caso concreto, la RI 1

è una società costituita l’11 marzo 1998 e domiciliata dapprima a __________

(ZH), poi presso la __________ a Lugano ed infine presso l’avv. __________ a Zugo.

Dal 23 maggio 2005, data del trasferimento della sede a Lugano, __________ e

suo marito __________, entrambi domiciliati a __________, sono sempre stati

membri del Consiglio d’amministrazione presieduto da __________, cittadino

italiano domiciliato a __________ (I). __________ e __________ sono anche, rispettivamente,

presidente e membro della fiduciaria __________, a cui è stata demandata la

gestione della RI 1.

3.2

È incontestato che __________

e suo marito __________, entrambi membri del Consiglio d’amministrazione di RI

1, siano domiciliati nel Canton Ticino; solo il presidente del Consiglio d’amministrazione

risiede altrove e meglio in Italia. È altresì riconosciuto che la RI 1 non

dispone né di personale né di uffici propri. A Zugo ha semplicemente il proprio

recapito presso uno studio legale.

L’insorgente – alla quale come

si è visto, incombeva l’onere della prova in relazione all’esistenza di una

sede effettiva e non fittizia nel Canton Zugo – non ha portato alcuna prova

dell’esistenza di un qualsiasi legame con il Canton Zugo, limitandosi ad

affermare di essere unicamente detentrice di una partecipazione nella __________

e di non svolgere alcun’altra attività in Svizzera, non necessitando così di

alcun tipo particolare di struttura.

RI 1 si è limitata ad

affermare che il fatto che tanto i membri del Consiglio d’amministrazione, quanto

l’organo di revisione siano in Ticino, e la circostanza che a occuparsi della

liquidazione sia la fiduciaria ticinese controllata dai membri del Consiglio d’amministrazione

delle stessa ricorrente, non sarebbero di alcun rilievo e non comproverebbero alcunché.

In

tal modo, la ricorrente non è stata in grado di comprovare l’e­­sistenza di un’amministrazione

effettiva a Zugo, né in sede di reclamo, né nel ricorso inoltrato alla Camera

di diritto tributario, come invece le incombeva in virtù dell’onere della prova

citato poc’anzi.

Già

solo per tale motivo il ricorso presentato da RI 1 deve essere respinto.

4.

4.1.

In ogni caso, anche

volendo tralasciare la ripartizione dell’onere probatorio, si deve constatare

che non vi sono elementi a supporto dell’effettiva amministrazione e direzione

corrente nel Canton Zugo. È del resto la società medesima a indicare che l’am­­ministrazione

non si svolge nel Canton Zugo. La RI 1 ha infatti dichiarato che “l’amministrazione

effettiva sia da ricondurre all’estero” (cfr. reclamo, pag. 4) e che

il recapito presso un avvocato di Zugo “è da considerarsi una funzione di

puro supporto dettata dalla legislazione” (cfr. osservazioni del 29 aprile

2016, pag. 2). La ricorrente ritiene di dover essere tassata nel Canton Zugo

sostenendo che “in mancanza di una direzione certa in uno dei Cantoni

interessati deve fare stato la sede statutaria” (cfr. ricorso, pag.

4).

4.2

Sennonché v’è più di un

indizio a supporto della tesi dell’UTPG secondo cui l’amministrazione effettiva

della RI 1 avviene in Ticino. È infatti, come si è visto, la società medesima

ad ammettere che i due membri del Consiglio d’amministrazione – __________ e __________,

i quali sono rispettivamente presidente e membro della __________, presso cui

era domiciliata la società ricorrente – e che anche la liquidazione societaria

è gestita dalla stessa __________. Quanto precede non può che corroborare

proprio la tesi di un legame fattuale con il Canton Ticino, rispettivamente di

una sede puramente fittizia a Zugo.

4.3

La ricorrente sostiene di

non necessitare di alcuna infrastruttura, dato che il suo scopo è unicamente

quello di detenere la partecipazione nella __________. La RI 1 ritiene, in

buona sostanza, di non avere nulla a che fare né con il Canton Ticino né con il

Canton Zugo, avendo ella stabilito la sede legale dapprima presso una

fiduciaria a Lugano (la __________) e poi presso un avvocato a Zugo

semplicemente per far fronte all’obbligo di avere una sede legale.

Per determinare dove sia

assoggettata nei rapporti intercantonali una società holding, la giurisprudenza

del Tribunale federale riconosce la sede sociale stabilita dagli statuti solo

se gli atti necessari per raggiungere lo scopo sociale sono svolti in tale luogo.

Il luogo dell’amministrazione effettiva corrisponde al luogo in cui i titoli

sono conservati, i ricavi sono incassati, vengono decisi acquisto e vendita di

titoli, vengono esercitati i diritti degli azionisti, gli amministratori agiscono,

si opera il controllo delle società figlie, si applicano le decisioni del

consiglio di amministrazione, si tiene la contabilità, si tengono le sedute del

consiglio di amministrazione (cfr. De le

Court, op. cit., p. 414 s. ; Oberson,

Précis de droit fiscal international, 4a ediz., Berna 2014, p. 62 s.).

La direzione di una società holding non comporta pertanto un’attività

particolarmente estesa ed è meno appariscente di quella di un’impresa che

esercita attività immediatamente produttiva (Heilinger/Maute,

op. cit., p. 754).

Il fatto che, nel periodo

fiscale litigioso, lo scopo sociale della ricorrente consistesse solo nel

detenere la partecipazione nella succitata società rumena, non basta pertanto

per poter escludere l’assoggettamento nel Canton Ticino. L’attività essenziale

della società, che consiste nel detenere e amministrare la partecipazione nella

società figlia, è indiscutibilmente stata esercitata nel Canton Ticino e non

certo a Zugo. In questa prospettiva è significativo che, anche dopo il trasferimento

della sede formale a Zugo, la società abbia mantenuto il medesimo Consiglio d’amministrazione

e il medesimo ufficio di revisione. Altrettanto sintomatico è che la persona di

riferimento tra la società e l’autorità fiscale sia la medesima e che quale

liquidatrice della RI 1 sia stata nominata la stessa __________. Pur ammettendo

che __________ abbia un forte peso decisionale all’interno della società, resta

assai poco convincente il tentativo di relativizzare l’importanza della figura

di __________, la quale risulta coinvolta in tutto ciò che riguarda la società

medesima e finanche nella sua liquidazione. La molteplicità dei ruoli che ella

gioca all’interno della società appare difficilmente conciliabile con l’assunto

di RI 1 secondo cui ella avrebbe solo una funzione meramente formale e funga

quasi da prestanome.

4.4

Il ruolo del consiglio di

amministrazione non può venir sminuito, enfatizzando il peso delle istruzioni

che gli amministratori riceverebbero dalla società madre. La ricorrente ha

prodotto a tale riguardo un contratto del 2005 fra la __________ – facente

parte del gruppo __________ e azionista della RI 1 – e la __________, che ha per oggetto il mandato di

amministrazione a titolo fiduciario della RI 1 medesima. Ciò che è determinante

è che nel consiglio di amministrazione abbiano un ruolo estremamente rilevante __________

e suo marito __________. Il fatto che

la società insorgente sia nel contempo madre e figlia di altre società di un

ampio gruppo non basta certamente a far venir meno il ruolo del consiglio di

amministrazione della stessa, a meno che con questo argomento la ricorrente non

intenda sostenere di essere essa stessa una struttura puramente formale, priva

di ogni consistenza economica. Il mandato conferito dalla __________ alla __________

SA, presieduta da __________ i, non fa altro che corroborare la tesi secondo

cui l’amministrazione effettiva della RI 1 viene svolta dal Consiglio d’amministrazione

della medesima nella persona dei coniugi __________ presso la loro fiduciaria __________.

Che il luogo

dell’amministrazione effettiva sia a Lugano lo dimostra anche lo stesso verbale

dell’assemblea generale straordinaria del 30 luglio 2015, prodotto dalla

contribuente. Dall’atto pubblico con il quale è stato redatto il verbale si

evince infatti che l’assemblea si sia svolta a Lugano.

Difficilmente

comprensibile è anche il motivo per cui la RI 1 avrebbe mantenuto i medesimi

amministratori “per motivi prettamente linguistici”, pur avendo

trasferito la sede a Zugo. Il fatto che la ricorrente abbia deciso di mantenere

il Consiglio d’amministrazione italofono dimostra, piuttosto, che la società,

nonostante il trasferimento formale a Zugo, ha voluto continuare ad essere

diretta dal Ticino.

I legami con il Canton

Ticino, ove risiedono le persone di riferimento della società sono quindi

palesi e certamente più solidi di quelli con il Canton Zugo, dove non v’è null’altro

che un recapito bucalettere (“Briefkastendomizil”).

4.5

Alla luce delle

considerazioni che precedono, s’impone la conclusione che l’attività della

ricorrente è esercitata esclusivamente nel Canton Ticino, precisamente a

Lugano, presso la __________. Questo è pertanto il luogo dell’amministrazione effettiva,

che prevale sulla sede formale di Zugo.

5.

Il ricorso è

respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della ricorrente

soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. 1.1. Nella

misura in cui concerne l’imposta federale diretta, il ricorso è irricevibile.

1.2. Nella

misura in cui concerne l’imposta cantonale, il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 1'500.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 1'600.–

sono a carico del

ricorrente.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 73 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-;

-;

-;

-.

Copia per conoscenza:

-

municipio di.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il

presidente: Il segretario: