80.2017.76
Assoggettamento illimitato: persona giuridica, sede o amministrazione effettiva, sede bucalettere nel Canton Zugo, recapito presso uno studio legale, amministratori domiciliati nel Canton Ticino, hold
19 giugno 2018Italiano26 min
Source ti.ch
Incarti n.
80.2017.76
80.2017.77
Lugano
19 giugno 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele Guffi
segretario
Filippo
Pfister, vicecancelliere
parti
RI
1
rappr.
da: RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 7 aprile 2017 contro la decisione del 9 marzo 2017 in materia di IC e IFD
2012.
Fatti
A. RI 1 (in seguito RI 1),
è una società il cui scopo è il commercio di prodotti d’acciaio e di metalli
nella forma di prodotti finiti e semifiniti come pure di rottami di ferro e non
ferrosi e lo svolgimento di tutte le attività connesse. La società è iscritta
al registro di commercio dall’11 marzo 1998.
B. RI 1 è una filiale
del gruppo __________, il cui capogruppo è la __________, società costituita in
Lussemburgo. Il 24 marzo 2005 il gruppo __________, per tramite della __________,
Portogallo, acquistava dalla __________, Lussemburgo, la RI 1 poiché essa
deteneva una partecipazione in un’acciaieria in Romania, la __________, ora __________,
a cui il gruppo era interessato. In seguito all’acquisto da parte del gruppo __________,
la RI 1 ha spostato la propria sede da Geroldswil (Canton Zurigo) a Lugano, presso
la __________, cui presidente del Consiglio d’amministrazione è __________ e
membro è suo marito __________. A partire dal 3 aprile 2012 la sede è stata
trasferita a Zugo, presso l’avv. __________. Presidente del Consiglio d’amministrazione
di RI 1 è __________, mentre membri sono __________ e sua moglie __________. La
società è stata sciolta con decisione dell’assemblea generale del 30 luglio
2015.
C. Con scritto del 22
settembre 2014 l’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche (in seguito UTPG)
si è rivolto all’amministrazione fiscale del Canton Zugo, rivendicando l’assoggettamento
illimitato della RI 1 anche dopo il trasferimento della sede a Zugo. Copia
della missiva veniva pure trasmessa alla RI 1, presso l’avv. __________. In
particolare veniva indicato che l’amministrazione effettiva della RI 1 era
rimasta in Ticino, ritenuto che i membri del Consiglio d’amministrazione __________
e sua moglie __________ sono domiciliati a __________. L’UTPG riteneva quindi
che la sede statutaria della società a Zugo fosse puramente formale.
RI 1 non prendeva
posizione in merito alla succitata decisione di assoggettamento illimitato.
D. Il 12 febbraio 2015 l’UTPG
notificava alla RI 1 la decisione di tassazione IC e IFD per il periodo fiscale
2012, quantificando l’utile imponibile in fr. 0.– tanto per l’IC quanto
per l’IFD, e il capitale in fr. 35'990'000.–. A motivazione della
decisione veniva indicato:
In virtù dell’art. 60 LT e in accordo con il Canton
Zugo, si procede all’imposizione illimitata dell’utile e del capitale in
quanto l’amministrazione effettiva della società si trova nel Cantone Ticino.
Ne
consegue che i fattori imponibili (utile e capitale) sono totalmente assoggettati
anche all’imposta federale diretta.
E. Con reclamo dell’11
marzo 2015, trasmesso in copia anche all’autorità fiscale del Canton Zugo, RI 1,
rappresentata da RA 1, impugnava la succitata decisione. La società reclamante
illustrava dapprima come, al momento della sua acquisizione da parte del gruppo
__________, era stato nominato un Consiglio d’amministrazione a maggioranza
domiciliato in Svizzera, il cui presidente era __________, cittadino italiano residente
in Italia. A mente della reclamante, tutte le decisioni concernenti la società
venivano prese direttamente dal gruppo e poi tradotte attraverso il presidente
del Consiglio d’amministrazione, __________. In seguito al trasferimento a
Zugo il gruppo __________ decideva di mantenere gli stessi amministratori per
motivi prettamente linguistici. Il compito di RI 1 si limitava alla gestione
della partecipazione nella __________ per conto del gruppo __________. A mente
della reclamante, si tratterebbe di una pura attività amministrativa nell’interesse
del gruppo che ha sede all’estero. La società concludeva che la direzione
effettiva fosse da ricondurre all’estero e che quindi, in mancanza di una
direzione effettiva in uno dei due Cantoni – Ticino o Zugo – dovesse fare stato
la sede statutaria.
F. Con scritto del 5
aprile 2016 l’UTPG prendeva posizione sul reclamo interposto dalla RI 1. In
particolare osservava che il fatto che il recapito della società a Zugo fosse
presso un avvocato, deponeva a favore dell’assenza di uffici propri e di una
struttura di gestione essenziale. L’UTPG rimarcava poi che la società aveva
mantenuto il medesimo Consiglio d’amministrazione anche dopo essersi spostata
a Zugo, in particolare con la propria persona di riferimento – __________ – ed
il medesimo ufficio di revisione – __________ – che è del resto anche quello della
fiduciaria __________, la cui presidente è __________. L’autorità rilevava anche
che il reclamo contro la notifica di tassazione del 2012 non era stato presentato
da una società terza, bensì dalla RA 1, che contempla la stessa presidenza e
gli stessi membri del Consiglio d’amministrazione della __________. A mente
dell’autorità fiscale, l’aver voluto conservare gli amministratori italofoni
anche dopo il trasferimento a Zugo fino alla liquidazione societaria –
demandata alla società fiduciaria dei membri del Consiglio d’amministrazione
con sede in Ticino – non poteva che attestare la volontà del gruppo aziendale
di conservare la funzione dirigenziale della RI 1 in Ticino.
G. Con le proprie
osservazioni del 19 aprile 2016, la RI 1 ribadiva che l’effettiva gestione della
società era demandata a __________, residente in Italia, e che la presenza di __________
– la quale non poteva intervenire in nessun modo nelle decisioni di un gruppo
multinazionale – era dovuta solo alla necessità di avere un membro del Consiglio
d’amministrazione residente in Svizzera. RI 1 sosteneva altresì che la società,
la cui contabilità veniva tenuta all’estero, non necessitasse, per sua natura,
di alcuna infrastruttura e che il recapito, sia esso in Ticino o a Zugo, fosse
da considerarsi quale risposta alla legislazione che prevede l’obbligo di avere
una sede legale. A mente di RI 1, la scelta di mantenere l’ufficio revisione in
Ticino non significava alcunché, non potendo il medesimo partecipare alla
gestione societaria. Ribadiva infine che già altre società facenti parte del
gruppo __________ erano state spostate a Zugo.
H. L’UTPG respingeva il
reclamo, con decisione del 9 marzo 2017. Nella propria motivazione, l’autorità
fiscale indicava quanto segue:
(…) Nella fattispecie in esame si ravvisano un insieme
di indizi palesi (…) che trovano dei riscontri oggettivi e quindi depongono a
favore di un riconoscimento del luogo di effettiva amministrazione societaria
in Ticino anche dopo il (formale) trasferimento a Zugo.
L’indirizzo di recapito è presso un avvocato e ciò
depone a favore dell’assenza di propri uffici da parte della società (…) sia
di una struttura di gestione essenziale (…). Pertanto, in assenza di infrastrutture
demandate alla sua gestione, vi è piuttosto la messa a disposizione da parte di
un incaricato della persona giuridica di un indirizzo commerciale, dove possa
essere recepita la corrispondenza che viene poi inoltrata e fatta proseguire
alla società (…).
Anche dopo il trasferimento a Zugo, la RI 1 ha mantenuto
lo stesso Consiglio di Amministrazione (CdA), in particolare con la propria
persona di riferimento nella figura della signora __________ e il medesimo
ufficio di revisione (__________poi divenuto __________) che è del resto anche
quello della __________, fiduciaria la cui Presidente è la signora __________,
la quale non è mai venuta meno al suo ruolo di figura di contatto tra le
società e l’Autorità fiscale cantonale. Del resto, la signora __________ è
stata incaricata finanche della liquidazione societaria, liquidazione che viene
dunque – anch’essa – gestita dal Ticino. Anche il reclamo contro la notifica di
tassazione 2012 non è stato presentato da una società terza, bensì da RA 1 che
contempla la stessa presidenza e gli stessi membri del CdA della __________.
Solleva
perlomeno qualche dubbio l’affermazione della reclamante secondo cui la
presenza della signora __________ abbia una mera funzione formale, se la stessa
appare in tutte le attività di gestione della società e perfino nella
liquidazione della stessa (…).
Il
recapito di Zugo risulta essere essenzialmente di natura formale e non sostanziale.
Anche l’interesse al mantenimento degli stessi amministratori, che è stato
giustificato ed esplicitamente indicato nel reclamo, “per motivi prettamente
linguistici” depone a favore di una simile interpretazione. L’aver voluto
conservare gli amministratori ticinesi e dunque di lingua italiana, anche dopo
il trasferimento a Zugo e con il recapito presso un avvocato del luogo, fino
all’esperimento della liquidazione societaria – demandata alla società
fiduciaria del membro CdA con sede nel nostro Cantone – sono fatti che non
possono che attestare la volontà del gruppo aziendale di voler conservare la
funzione dirigenziale della RI 1 in Ticino (…).
Nel
caso concreto, non appare dimostrato che alla sede di Zugo fosse poi svolta una
rilevante direzione d’attività, rispettivamente che la stessa disponesse di
particolari istallazioni (…).
Le
argomentazioni della reclamante non riescono a dimostrare pienamente che a Zugo
vi fosse di più che un “Briefkastendomizil” dove un incaricato – tipicamente
un avvocato o un fiduciario – sostanzialmente mette a disposizione della
persona giuridica il suo recapito aziendale ed eventualmente prende in consegna
e smista la corrispondenza (…).
I. Con tempestivo
ricorso del 7 aprile 2017, la RI 1 impugna la decisione su reclamo IC/IFD 2012.
L’insorgente ribadisce che tutte le decisioni relative alla società vengono
prese dal gruppo __________ nella persona di __________, residente in Italia, mentre
__________, per effetto delle disposizioni del Codice delle obbligazioni,
formalizza quanto deciso dal gruppo. Il mantenimento di __________ quale
liquidatrice è anch’esso dovuto alle disposizioni legali che prescrivono il
domicilio in Svizzera di almeno uno dei liquidatori. A mente della ricorrente,
la scelta di dare mandato alla RA 1 di occuparsi del reclamo e del ricorso, è
dovuta a motivi di opportunità, non essendo opportuno incaricare uno studio
fiduciario tedescofono per le procedure dinnanzi alle autorità ticinesi. Per
quanto concerne l’attività della __________, RI 1 ribadisce che l’ufficio di
revisione non può partecipare in nessun modo alla gestione societaria.
RI 1 contesta che gli
elementi apportati dall’autorità fiscale siano atti a comprovare che la sede di
Zugo sia solo una sede bucalettere e che a Zugo o in Ticino si trovi l’effettiva
amministrazione aziendale. L’insorgente sostiene infine che __________ ha svolto
la propria attività in seno alla società sulla base di un mandato fiduciario,
impegnandosi a esercitare le proprie funzioni esclusivamente in base alle
istruzioni ricevute dal mandante o di terzi designati, di modo che le
decisioni da essa prese non possono essere considerate indipendenti e non
possono in alcun modo influenzare le scelte del gruppo __________.
L. Nelle proprie
osservazioni del 20 aprile 2017 l’UTPG si riconferma nella propria posizione,
rinviando a quanto esposto nelle precedenti sedi.
Diritto
1. La
ricorrente impugna la decisione in merito all’assoggettamento sia all’imposta
cantonale sia all’imposta federale diretta. A quest’ultimo proposito, menziona
l’art. 50 LIFD, secondo cui le persone giuridiche sono assoggettate all’imposta
in virtù della loro appartenenza personale quando hanno sede o amministrazione
effettiva in Svizzera. L’insorgente non contesta tuttavia di essere
assoggettata all’imposta federale diretta, ma unicamente l’assoggettamento
all’imposta cantonale ticinese.
Ci
si domanda se il ricorso si riferisca al fatto che la tassazione dell’imposta
federale diretta è stata intrapresa dalle autorità fiscali del Canton Ticino
anziché da quelle del Canton Zugo. L’art. 108 cpv. 1 LIFD prevede che, se il
luogo della tassazione è controverso o incerto, esso venga fissato
dall’amministrazione cantonale dell’imposta federale diretta ove entrino in
linea di conto più autorità di tassazione dello stesso Cantone e
dall’Amministrazione federale delle contribuzioni ove entrino in linea di conto
più Cantoni (cfr. anche la sentenza del TF 2C_116/2013 del 2.9.2013 consid. 4.5
con riferimenti).
Nella
fattispecie quindi il giudizio in merito alla questione quale cantone sia
competente per la tassazione dell’imposta federale diretta non rientra nelle
attribuzioni di questa Camera, bensì dell’Amministrazione federale delle
contribuzioni, la cui decisio-ne potrà poi essere impugnata secondo le
disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale.
Nella misura in cui
concerne l’imposta federale diretta, il ricorso si rivela pertanto irricevibile.
Considerandi
2.
2.1.
Con decisione 22 settembre
2014.
l’autorità fiscale ticinese ha rivendicato l’assoggettamento della
ricorrente in considerazione del fatto che l’amministrazione effettiva è
esercitata in Ticino.
Lo ha fatto in base all’art.
60.
della legge tributaria cantonale (LT), secondo cui le persone giuridiche
sono assoggettate all’imposta in virtù della loro appartenenza personale quando
hanno sede o amministrazione effettiva nel Cantone.
2.2
Per quanto attiene ai
presupposti per l’assoggettamento illimitato alle imposte dirette delle persone
giuridiche, l’art. 20 cpv. 1 prima frase della Legge federale del 14 dicembre
1990.
sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID;
RS 642.14) stabilisce che le società di capitali, le società cooperative, le
associazioni, le fondazioni e le altre persone giuridiche sono assoggettate all’imposta
se hanno la loro sede o la loro amministrazione effettiva nel Cantone. Sulla
base di questa disposizione, può verificarsi che l’assoggettamento per appartenenza
personale sia rivendicato sia dal cantone di sede sia da quello dell’amministrazione
effettiva. Il conflitto che ne deriva deve essere risolto in base alle
disposizioni del diritto tributario intercantonale. Secondo la giurisprudenza
del Tribunale federale, il domicilio fiscale principale di una persona
giuridica nei rapporti intercantonali si trova essenzialmente alla sede
indicata dagli statuti e dall’iscrizione a registro di commercio. Non ci si
fonda tuttavia su questa sede determinante per il diritto civile, se ad essa si
contrappone un altro luogo, dove sono esercitate effettivamente la direzione e
l’amministrazione, che di solito si concentrano alla sede statutaria. In tal
caso, è determinante questo luogo come domicilio fiscale. È irrilevante che la
scelta della sede statutaria sia giustificata da considerazioni fiscali o da
altre ragioni; basta che tale sede non corrisponda alla situazione effettiva ed
appaia costituita ad arte. È determinante l’insieme delle circostanze del caso
concreto (cfr. p. es. le sentenze del Tribunale federale n.2P.6/2007 del
22.
febbraio 2008, consid. 2.2; n.2C_259/2009 del 22 dicembre 2009, consid.
2.
; n.2C_431/2014 del 4 dicembre 2014, consid. 2.1; inoltre Heilinger/Maute, Der Begriff der tatsächlichen
Verwaltung im interkantonalen und internationalen Verhältnis bei den direkten
Steuern, in RF 63/2008, p. 742 ss. e p. 836 ss.; Jung, Hauptsteuerdomizil juristischer Personen:
international und interkantonal, in EF 3/17, p. 169 ss. e p. 251 ss.; De le Court, Administration et direction
effectives, in RF 71/2016, p. 404 ss.; Zweifel/Hunziker,
in: Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach [a cura di], Interkantonales Steuerrecht,
Basilea 2011, § 8, n. 2 ss., p. 94; de
Vries Reilingh, La double imposition intercantonale, 2a
ediz., Berna 2013, n. 389 ss., p. 130; Locher,
Einführung in das interkantonale Steuerrecht, 4a ediz., Berna 2015,
p. 47).
2.3
La sede societaria,
indicata negli statuti ed iscritta a registro di commercio, è dunque atta a
costituire un assoggettamento per appartenenza personale in ambito di diritto
intercantonale se non rappresenta un mero recapito bucalettere. Quest’ultimo si
caratterizza per la mancanza di legami stretti e per l’assenza di importanti
infrastrutture (“wesentliche Büroinfrastrukturen”) nel luogo di sede.
Una sede dal carattere puramente formale non sussiste unicamente quando vi è un
recapito postale presso uno studio legale o fiduciario (“indirizzo c/o”) che si
occupa di ritirare la posta ed inoltrarla agli organi societari residenti in un
altro cantone, bensì pure quando al luogo di sede vi è un minimo di infrastruttura
e di personale, i quali tuttavia non vengono impiegati concretamente per
svolgere funzioni commerciali ed amministrative ma rappresentano piuttosto una
struttura costituita ad arte per nascondere la realtà (cfr. p. es. la
sentenza del Tribunale federale n.2C_259/2009 del 22 dicembre 2009, consid. 2;
sentenza del Tribunale amministrativo del canton Zurigo StE 2002 A 24.22 n. 5,
consid. 2a e 3; Jung, op. cit., p.
171.
s.; Heilinger/ Maute, op.
cit., p. 747; Zweifel/Hunziker,
in: Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach, op. cit., § 8, n. 7-8, p. 96). Secondo
dottrina e giurisprudenza l’assenza di personale, di uffici o di altre
strutture, così come la mancanza di una linea telefonica o l’irraggiungibilità
via telefono al luogo di sede, oppure ancora la deviazione d’indirizzo (“Adressumleitung”)
o il fatto che le assemblee degli organi societari non siano svolte al
luogo di sede, sono da interpretare quali indizi a favore della natura
puramente formale e fittizia della sede statutaria (sentenza del Tribunale
federale n.2C_431/2014 del 4 dicembre 2014, consid. 2.2; n.2C_483/2016 del 11
novembre 2016, consid. 6.3; sentenza del tribunale amministrativo del canton Zurigo
StE 2002 A 24.22 n. 5, consid. 2a e 3; Zweifel/Hunziker,
in: Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach, op. cit., § 8, n. 8, p. 96; Heilinger/ Maute, op. cit., p. 748).
2.4
In presenza di un mero
recapito bucalettere, il domicilio fiscale della società di trova nel luogo in
cui viene svolta la direzione o l’amministrazione effettiva. Secondo il
Tribunale federale l’amministrazione effettiva si trova al luogo dove si
svolgono quelle attività che nel loro insieme servono all’adempimento dello scopo
statutario, dove la società ha il centro dei propri interessi effettivi ed
economici e dove sono esercitate quelle attività dirigenziali che di solito si
concentrano alla sede statutaria (DTF 54 I 301, consid. 2; DTF 50 I 100,
consid. 2). La definizione di amministrazione effettiva varia a dipendenza
della tipologia, della grandezza e dell’attività svolta dalla società. In
generale, dottrina e giurisprudenza definiscono l’amministrazione effettiva
come la direzione corrente della società (day-to-day management), nozione
a cui s’oppongono, da un lato, la semplice attività amministrativa (intesa come
tenuta e gestione della corrispondenza, lavori di segretariato, ecc.) e, dall’altro,
le attività di controllo e le decisioni strategiche di competenza del CdA
(sentenza del Tribunale federale n.2C_483/2016 del 11 novembre 2016, consid.
3; n.2C_1086/2012 del 16 maggio 2013, consid. 2.2; De le Court, op. cit., p. 408 s.; Heilinger/ Maute, op. cit., p. 752; Jung, op. cit., p. 172; Zweifel/Hunziker,
in: Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach, op. cit., § 8, n. 9 e 13, p. 96 e 98 s.).
2.5
Per quanto concerne l’onere
della prova, secondo un principio generale della procedura fiscale, esso è
ripartito nel senso che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di
elementi che fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente
la prova di quei fatti che concorrono a escludere o a ridurre il debito verso l’erario
(DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8). In ambito
di assoggettamento all’imposta cantonale, il Tribunale federale ha
concretizzato tale principio, stabilendo che in presenza di importanti infrastrutture
(“wesentliche Büroinfrastrukturen”), in particolare di uffici e di
personale, alla sede statutaria, allora spetta all’autorità fiscale portare la
prova che l’amministrazione effettiva sia esercitata in un altro luogo,
soggiacente alla propria sovranità fiscale. In mancanza di tali infrastrutture
e se l’autorità fiscale rende molto verosimile l’assoggettamento in un altro
cantone, incombe pertanto al contribuente l’onere della prova (“Gegenbeweis”)
in relazione al trasferimento effettivo e non fittizio di sede (cfr. sentenza
del Tribunale federale n.2P.6/2007 del 22 febbraio 2008, consid. 2.3; n.
2C_431/2014 del 4 dicembre 2014 consid. 2.1.;2C_483/2016 del 11 novembre 2016,
consid. 6.1 s.; inoltre Heilinger/ Maute,
op. cit., p. 746; Jung, op. cit.,
p. 173; Zweifel/Hunziker, in:
Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach, op. cit., § 8, n. 20-22, p. 101 s.; Locher, op. cit., p. 47).
2.6
Occupandosi
di una società con sede nel Liechtenstein, la cui attività consisteva nella
vendita di software, il Tribunale federale ha ritenuto troppo esigui i legami
con la sede statutaria, dove vi era un ufficio di piccole dimensioni preso in locazione,
considerato che la maggior parte del lavoro veniva svolta fuori sede ed i giustificativi
non documentavano una presenza costante nel Principato, rispetto ai legami con
il Canton Zurigo, dove l’azionista e amministratore della società era domiciliato
e dove aveva sede un’altra società da lui controllata (sentenza del Tribunale
federale n.2C_483/2016 del 11 novembre 2016).
Nel
caso di una società immobiliare, l’Alta Corte ha affermato che essa è illimitatamente
imponibile laddove si trova la sede statutaria, a meno che le decisioni di
gestione e di amministrazione non siano prese in un altro cantone. In tale eventualità,
il domicilio fiscale principale si trova laddove l’attività dirigenziale è
svolta, anche se nessun attivo vi si trovasse. Ciò si verifica in particolare
se l’attività dirigenziale si svolge nei locali dell’azionista principale. In
questo ambito, l’attività dirigenziale (decisioni su acquisto e vendita di
immobili, designazione degli amministratori degli immobili e gestione degli
utili che ne derivano) si deve tenere distinta dalla semplice gestione degli
immobili (custodia, manutenzione, conclusione di contratti di locazione, ecc.)
(sentenza del 15 dicembre 2006, n.2P.120/2006, consid. 3.1 e giurisprudenza
citata).
A
proposito di una società che aveva trasferito la sede statutaria dal Canton Zurigo
al Canton Svitto, dove aveva preso in locazione un ufficio con pigione mensile
pari a fr. 400.–, senza la presenza di personale, il Tribunale federale ha
ritenuto che non fossero soddisfatti i presupposti della “wesentliche
Geschäftsinfrastruktur” e che apparisse molto verosimile che l’amministrazione
effettiva fosse ancora eseguita nel Canton Zurigo, così che spettava alla
ricorrente l’onere di comprovare l’effettivo trasferimento di sede (sentenza
del Tribunale federale n.2C_431/2014 del 4 dicembre 2014).
In
relazione ad una società a garanzia limitata, l’Alta Corte ha affermato che il
domicilio fiscale era situato al domicilio dell’amministratore, dove veniva
esercitata l’attività dirigenziale e l’amministrazione effettiva. Alla sede
statutaria, infatti, non c’era alcuna infrastruttura, ma solo una sede formale
(sentenza del Tribunale federale n.2C_259/2009 del 22 dicembre 2009).
2.7
La
decisione impugnata deve pertanto essere esaminata tenendo conto non solo della
base legale del diritto cantonale e di quella contenuta nel diritto federale
dell’armonizzazione ma anche della giurisprudenza del Tribunale federale in
materia di divieto della doppia imposizione intercantonale.
3.
3.1.
Nel caso concreto, la RI 1
è una società costituita l’11 marzo 1998 e domiciliata dapprima a __________
(ZH), poi presso la __________ a Lugano ed infine presso l’avv. __________ a Zugo.
Dal 23 maggio 2005, data del trasferimento della sede a Lugano, __________ e
suo marito __________, entrambi domiciliati a __________, sono sempre stati
membri del Consiglio d’amministrazione presieduto da __________, cittadino
italiano domiciliato a __________ (I). __________ e __________ sono anche, rispettivamente,
presidente e membro della fiduciaria __________, a cui è stata demandata la
gestione della RI 1.
3.2
È incontestato che __________
e suo marito __________, entrambi membri del Consiglio d’amministrazione di RI
1, siano domiciliati nel Canton Ticino; solo il presidente del Consiglio d’amministrazione
risiede altrove e meglio in Italia. È altresì riconosciuto che la RI 1 non
dispone né di personale né di uffici propri. A Zugo ha semplicemente il proprio
recapito presso uno studio legale.
L’insorgente – alla quale come
si è visto, incombeva l’onere della prova in relazione all’esistenza di una
sede effettiva e non fittizia nel Canton Zugo – non ha portato alcuna prova
dell’esistenza di un qualsiasi legame con il Canton Zugo, limitandosi ad
affermare di essere unicamente detentrice di una partecipazione nella __________
e di non svolgere alcun’altra attività in Svizzera, non necessitando così di
alcun tipo particolare di struttura.
RI 1 si è limitata ad
affermare che il fatto che tanto i membri del Consiglio d’amministrazione, quanto
l’organo di revisione siano in Ticino, e la circostanza che a occuparsi della
liquidazione sia la fiduciaria ticinese controllata dai membri del Consiglio d’amministrazione
delle stessa ricorrente, non sarebbero di alcun rilievo e non comproverebbero alcunché.
In
tal modo, la ricorrente non è stata in grado di comprovare l’esistenza di un’amministrazione
effettiva a Zugo, né in sede di reclamo, né nel ricorso inoltrato alla Camera
di diritto tributario, come invece le incombeva in virtù dell’onere della prova
citato poc’anzi.
Già
solo per tale motivo il ricorso presentato da RI 1 deve essere respinto.
4.
4.1.
In ogni caso, anche
volendo tralasciare la ripartizione dell’onere probatorio, si deve constatare
che non vi sono elementi a supporto dell’effettiva amministrazione e direzione
corrente nel Canton Zugo. È del resto la società medesima a indicare che l’amministrazione
non si svolge nel Canton Zugo. La RI 1 ha infatti dichiarato che “l’amministrazione
effettiva sia da ricondurre all’estero” (cfr. reclamo, pag. 4) e che
il recapito presso un avvocato di Zugo “è da considerarsi una funzione di
puro supporto dettata dalla legislazione” (cfr. osservazioni del 29 aprile
2016, pag. 2). La ricorrente ritiene di dover essere tassata nel Canton Zugo
sostenendo che “in mancanza di una direzione certa in uno dei Cantoni
interessati deve fare stato la sede statutaria” (cfr. ricorso, pag.
4).
4.2
Sennonché v’è più di un
indizio a supporto della tesi dell’UTPG secondo cui l’amministrazione effettiva
della RI 1 avviene in Ticino. È infatti, come si è visto, la società medesima
ad ammettere che i due membri del Consiglio d’amministrazione – __________ e __________,
i quali sono rispettivamente presidente e membro della __________, presso cui
era domiciliata la società ricorrente – e che anche la liquidazione societaria
è gestita dalla stessa __________. Quanto precede non può che corroborare
proprio la tesi di un legame fattuale con il Canton Ticino, rispettivamente di
una sede puramente fittizia a Zugo.
4.3
La ricorrente sostiene di
non necessitare di alcuna infrastruttura, dato che il suo scopo è unicamente
quello di detenere la partecipazione nella __________. La RI 1 ritiene, in
buona sostanza, di non avere nulla a che fare né con il Canton Ticino né con il
Canton Zugo, avendo ella stabilito la sede legale dapprima presso una
fiduciaria a Lugano (la __________) e poi presso un avvocato a Zugo
semplicemente per far fronte all’obbligo di avere una sede legale.
Per determinare dove sia
assoggettata nei rapporti intercantonali una società holding, la giurisprudenza
del Tribunale federale riconosce la sede sociale stabilita dagli statuti solo
se gli atti necessari per raggiungere lo scopo sociale sono svolti in tale luogo.
Il luogo dell’amministrazione effettiva corrisponde al luogo in cui i titoli
sono conservati, i ricavi sono incassati, vengono decisi acquisto e vendita di
titoli, vengono esercitati i diritti degli azionisti, gli amministratori agiscono,
si opera il controllo delle società figlie, si applicano le decisioni del
consiglio di amministrazione, si tiene la contabilità, si tengono le sedute del
consiglio di amministrazione (cfr. De le
Court, op. cit., p. 414 s. ; Oberson,
Précis de droit fiscal international, 4a ediz., Berna 2014, p. 62 s.).
La direzione di una società holding non comporta pertanto un’attività
particolarmente estesa ed è meno appariscente di quella di un’impresa che
esercita attività immediatamente produttiva (Heilinger/Maute,
op. cit., p. 754).
Il fatto che, nel periodo
fiscale litigioso, lo scopo sociale della ricorrente consistesse solo nel
detenere la partecipazione nella succitata società rumena, non basta pertanto
per poter escludere l’assoggettamento nel Canton Ticino. L’attività essenziale
della società, che consiste nel detenere e amministrare la partecipazione nella
società figlia, è indiscutibilmente stata esercitata nel Canton Ticino e non
certo a Zugo. In questa prospettiva è significativo che, anche dopo il trasferimento
della sede formale a Zugo, la società abbia mantenuto il medesimo Consiglio d’amministrazione
e il medesimo ufficio di revisione. Altrettanto sintomatico è che la persona di
riferimento tra la società e l’autorità fiscale sia la medesima e che quale
liquidatrice della RI 1 sia stata nominata la stessa __________. Pur ammettendo
che __________ abbia un forte peso decisionale all’interno della società, resta
assai poco convincente il tentativo di relativizzare l’importanza della figura
di __________, la quale risulta coinvolta in tutto ciò che riguarda la società
medesima e finanche nella sua liquidazione. La molteplicità dei ruoli che ella
gioca all’interno della società appare difficilmente conciliabile con l’assunto
di RI 1 secondo cui ella avrebbe solo una funzione meramente formale e funga
quasi da prestanome.
4.4
Il ruolo del consiglio di
amministrazione non può venir sminuito, enfatizzando il peso delle istruzioni
che gli amministratori riceverebbero dalla società madre. La ricorrente ha
prodotto a tale riguardo un contratto del 2005 fra la __________ – facente
parte del gruppo __________ e azionista della RI 1 – e la __________, che ha per oggetto il mandato di
amministrazione a titolo fiduciario della RI 1 medesima. Ciò che è determinante
è che nel consiglio di amministrazione abbiano un ruolo estremamente rilevante __________
e suo marito __________. Il fatto che
la società insorgente sia nel contempo madre e figlia di altre società di un
ampio gruppo non basta certamente a far venir meno il ruolo del consiglio di
amministrazione della stessa, a meno che con questo argomento la ricorrente non
intenda sostenere di essere essa stessa una struttura puramente formale, priva
di ogni consistenza economica. Il mandato conferito dalla __________ alla __________
SA, presieduta da __________ i, non fa altro che corroborare la tesi secondo
cui l’amministrazione effettiva della RI 1 viene svolta dal Consiglio d’amministrazione
della medesima nella persona dei coniugi __________ presso la loro fiduciaria __________.
Che il luogo
dell’amministrazione effettiva sia a Lugano lo dimostra anche lo stesso verbale
dell’assemblea generale straordinaria del 30 luglio 2015, prodotto dalla
contribuente. Dall’atto pubblico con il quale è stato redatto il verbale si
evince infatti che l’assemblea si sia svolta a Lugano.
Difficilmente
comprensibile è anche il motivo per cui la RI 1 avrebbe mantenuto i medesimi
amministratori “per motivi prettamente linguistici”, pur avendo
trasferito la sede a Zugo. Il fatto che la ricorrente abbia deciso di mantenere
il Consiglio d’amministrazione italofono dimostra, piuttosto, che la società,
nonostante il trasferimento formale a Zugo, ha voluto continuare ad essere
diretta dal Ticino.
I legami con il Canton
Ticino, ove risiedono le persone di riferimento della società sono quindi
palesi e certamente più solidi di quelli con il Canton Zugo, dove non v’è null’altro
che un recapito bucalettere (“Briefkastendomizil”).
4.5
Alla luce delle
considerazioni che precedono, s’impone la conclusione che l’attività della
ricorrente è esercitata esclusivamente nel Canton Ticino, precisamente a
Lugano, presso la __________. Questo è pertanto il luogo dell’amministrazione effettiva,
che prevale sulla sede formale di Zugo.
5.
Il ricorso è
respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della ricorrente
soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. 1.1. Nella
misura in cui concerne l’imposta federale diretta, il ricorso è irricevibile.
1.2. Nella
misura in cui concerne l’imposta cantonale, il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 1'500.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 1'600.–
sono a carico del
ricorrente.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 73 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-;
-;
-;
-.
Copia per conoscenza:
-
municipio di.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il
presidente: Il segretario: