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Decisione

80.2017.78

Assoggettamento illimitato: persona giuridica, sede o amministrazione effettiva, sede bucalettere nel Canton Grigioni, locazione di un locale a prezzo irrisorio, gerente e direttore domiciliati nel Ca

9 marzo 2018Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

A. La RI 1 è una società

a garanzia limitata, costituita il 22 aprile 2013, il cui scopo è la

consulenza, la progettazione, la realizzazione e la direzione dei lavori di complessi

edilizi, l’attività d’impresa generale di costruzioni, l’allestimento di perizie

e stime immobiliari ed edili, la progettazione e la vendita di arredamento, la

compravendita e la promozione immobiliare, l’amministrazione e la mediazione di

immobili, nonché di ogni attività affine.

Dal 22 aprile 2013 sino al

15 settembre 2015, la RI 1 ha avuto sede formale a __________ (__________)

presso la __________; a partire dal 15 settembre 2015 ha trasferito la propria

sede a __________, sempre nel __________, e da ultimo, dal 3.11.2017 la società

risulta domiciliata in via __________ a __________.

Socia e gerente della

società, sin dalla costituzione, è la signora __________, a cui è stato affiancato

in qualità di direttore il signor __________ a partire dal 6/9 giugno 2017.

B. Con scritto del 10

settembre 2014, l’CO 1__________ si rivolgeva all’Amministrazione cantonale

delle contribuzioni del __________, comunicando l’intenzione di rivendicare

l’imposizione illimitata sull’utile e sul capitale della RI 1. Secondo

l’autorità fiscale ticinese l’amministrazione effettiva della società risultava

essere svolta in Ticino, dove era anche domiciliata la socia e gerente.

C. La RI 1, interponeva

reclamo con lettera raccomandata del 10 ottobre 2014, contestando

l’assoggettamento illimitato nel Canton Ticino. La società sarebbe operativa a

tutti gli effetti a __________, dove disporrebbe “di un proprio ufficio con

proprie installazioni all’interno dei locali della fiduciaria __________”. A

comprova di ciò, RI 1 allegava al reclamo copia del contratto di locazione, le

ricevute del pagamento dell’affitto ed una fotografia dell’ufficio in

questione.

D. A seguito della

sentenza della Camera di diritto tributario (cfr. sentenza 80.2016.234, del 6

marzo 2017) che sanciva la nullità della notificazione della decisione su

reclamo del 21 luglio 2016, l’UTPG ha così reintimato il 15 marzo 2017 alla

ricorrente la decisione su reclamo concernente la rivendicazione

dell’assoggettamento illimitato nel Canton Ticino. Con quest’ultima decisione,

l’UTPG assoggettava la RI 1 all’imposta cantonale, siccome – secondo la giurisprudenza

del Tribunale Federale sulla doppia imposizione intercantonale – la sede civile

non è determinante in ambito fiscale, se ad essa si contrappone un altro luogo,

dove sono esercitate effettivamente la direzione e l’amministrazione, che di

solito si concentrano alla sede statutaria. In questo caso è determinante

questo luogo come domicilio fiscale.

Secondo l’UTPG, in base a

numerosi indizi, l’amministrazione effettiva della società risultava essere stata

svolta dapprima a __________ e poi a __________, luoghi in cui l’allora socia e

amministratrice unica __________ era domiciliata, mentre la sede indicata a RC

(__________, sino al 10 settembre 2015 e Grono successivamente) era unicamente

una sede fittizia. Per quello che concerneva la sede a __________, l’UTPG

sottolineava come, oltre alla assenza di un telefono fisso a disposizione della

società, il contratto di locazione fra RI 1 e la fiduciaria __________ “non era

altro che un contratto di sublocazione di un locale (con uso comune di cucina,

doppio servizio e sala riunioni) adibito ad uso commerciale (ufficio) il cui

canone di locazione ammonta a CHF 3'240.– annui, spese accessorie comprese,

vale a dire un costo mensile di CHF 270.–“. In relazione alla successiva sede

di __________, l’UTPG rilevava che nello stabile in questione avevano sede una

“sessantina di società”, motivo per cui risultava evidente che pure questo

trasferimento di sede era da ritenersi fittizio.

La sede effettiva della società sarebbe dunque sempre stata in Ticino, luogo in

cui l’amministratrice __________ aveva domicilio, e dove erano situati in sostanza

tutti i fondi posti in vendita o offerti in locazione dalla __________. Inoltre

la società aveva pure una relazione bancaria presso la __________ a __________.

E. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, la RI 1, rappresentata dallo studio

legale RI 1, impugna la suddetta decisione, contestando nuovamente

l’assoggettamento nel Canton Ticino e negando in particolare la natura fittizia

e artificiosa della sede nel Canton __________. Oltre a ribadire l’esistenza di

un contratto di locazione sia per l’ex ufficio di __________ che per l’attuale

ufficio di __________, la ricorrente produce una corrispondenza, risalente all’anno

2015, concernente una problematica sulla temperatura del locale, in cui la

signora __________ scriveva al locatore dello stabile di __________, se

“conviene tenere basso e poi spegnere ogni sera prima di uscire o ci conviene

tenere basso in generale senza spegnere?”. Tale mail confermerebbe la presenza

di personale e l’esigenza di avere una temperatura adeguata all’interno del

locale. Inoltre, la mancanza di una rete di telefonia fissa non sarebbe un

valido argomento, siccome, per essere raggiungibile anche durante il lavoro

svolto fuori ufficio, la signora __________ utilizza unicamente la rete mobile.

Nemmeno la relazione bancaria di RI 1 presso la __________ a __________ potrebbe

essere considerata come indizio di un’amministrazione effettiva nel __________,

in quanto “ogni persona è libera di scegliere il proprio istituto bancario in

funzione delle conoscenze, della fiducia e delle abitudini del singolo”,

indipendentemente dal luogo di sede della Banca stessa. Infine, secondo la

ricorrente, l’ubicazione degli immobili in vendita non dipende né dalla sede né

dal luogo dell’effettiva amministrazione della società, bensì dalle possibilità

del mercato immobiliare, tanto più che la RI 1 offre immobili non solo in Ticino

ma anche nel Canton Grigioni ed all’estero.

F. Con ulteriori scambi

di scritti intercorsi nei mesi di maggio e giugno 2017, le parti ripresentano e

specificano le rispettive posizioni; di nuove argomentazioni si dirà – se

indispensabile – in seguito.

Diritto

1. 1.1.

La ricorrente,

contestualmente alla costituzione della società, avvenuta nell’aprile del 2013,

è stata assoggettata alle imposte dirette nel Canton Grigioni.

In virtù della decisione

contestata, l’autorità fiscale ticinese ha rivendicato l’assoggettamento in

considerazione del fatto che l’amministrazione effettiva è esercitata in Ticino.

Lo ha fatto in base all’art. 60 della legge tributaria cantonale (LT), secondo

cui le persone giuridiche sono assoggettate all’imposta in virtù della loro

appartenenza personale quando hanno sede o amministrazione effettiva nel Cantone.

1.2.

Per quanto attiene ai

presupposti per l’assoggettamento illimitato alle imposte dirette delle persone

giuridiche, l’art. 20 cpv. 1 prima frase della Legge federale del 14 dicembre

1990 sull’armonizza-zione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID;

RS 642.14) stabilisce che le società di capitali, le società cooperative, le

associazioni, le fondazioni e le altre persone giuridiche sono assoggettate

all’imposta se hanno la loro sede o la loro amministrazione effettiva nel

Cantone. Sulla base di questa disposizione, può verificarsi che

l’assoggettamento per appartenenza personale sia rivendicato sia dal cantone di

sede sia da quello dell’amministrazione effettiva. Il conflitto che ne deriva

deve essere risolto in base alle disposizioni del diritto tributario intercantonale.

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il domicilio fiscale

principale di una persona giuridica nei rapporti intercantonali si trova

essenzialmente alla sede indicata dagli statuti e dall’iscrizione a registro di

commercio. Non ci si fonda tuttavia su questa sede determinante per il diritto

civile, se ad essa si contrappone un altro luogo, dove sono esercitate

effettivamente la direzione e l’amministrazione, che di solito si concentrano

alla sede statutaria. In tal caso, è determinante questo luogo come domicilio

fiscale. È irrilevante che la scelta della sede statutaria sia giustificata da

considerazioni fiscali o da altre ragioni; basta che tale sede non corrisponda

alla situazione effettiva ed appaia costituita ad arte. È determinante

l’insieme delle circostanze del caso concreto (cfr. p. es. le sentenze del

Tribunale federale n.2P.6/2007 del 22 febbraio 2008, consid. 2.2;

n.2C_259/2009 del 22 dicembre 2009, consid. 2.1; n.2C_431/2014 del 4 dicembre

2014, consid. 2.1; inoltre Heilinger/Maute,

Der Begriff der tatsächlichen Verwaltung im interkantonalen und internationalen

Verhältnis bei den direkten Steuern, in RF 63/2008, p. 742 ss. e p. 836 ss.; Jung, Hauptsteuerdomizil juristischer

Personen: international und interkantonal, in EF 3/17, p. 169 ss. e p. 251 ss.;

De le Court, Administration et

direction effectives, in RF 71/2016, p. 404 ss.; Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach [a cura

di], Interkantonales Steuerrecht, Basilea 2011, § 8, n. 2 ss., p. 94; de Vries Reilingh, La double imposition

intercantonale, 2a ediz., Berna 2013, n. 389 ss., p. 130; Locher, Einführung in das interkantonale

Steuerrecht, 4a ediz., Berna 2015, p. 47).

1.3.

La sede societaria,

indicata negli statuti ed iscritta a registro di commercio, è dunque atta a

costituire un assoggettamento per appartenenza personale in ambito di diritto

intercantonale se non rappresenta un mero recapito bucalettere. Quest’ultimo si

caratterizza per la mancanza di legami stretti e per l’assenza di importanti

infrastrutture (“wesentliche Büroinfrastrukturen”) nel luogo di sede.

Una sede dal carattere puramente formale non sussiste unicamente quando vi è un

recapito postale presso uno studio legale o fiduciario (“indirizzo c/o”) che si

occupa di ritirare la posta ed inoltrarla agli organi societari residenti in un

altro cantone, bensì pure quando al luogo di sede vi è un minimo di infrastruttura

e di personale, i quali tuttavia non vengono impiegati concretamente per

svolgere funzioni commerciali ed amministrative ma rappresentano piuttosto una

struttura costituita ad arte per nascondere la realtà (cfr. p. es. la sentenza

del Tribunale federale n.2C_259/2009 del 22 dicembre 2009, consid.

2; sentenza del Tribunale amministrativo del canton Zurigo StE 2002 A

24.22 n. 5, consid. 2a e 3; Jung,

op. cit., p. 171 s.; Heilinger/ Maute,

op. cit., p. 747; Zweifel/Hunziker,

in: Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach, op. cit., § 8, n. 7-8, p. 96). Secondo

dottrina e giurisprudenza l’assenza di personale, di uffici o di altre

strutture, così come la mancanza di una linea telefonica o l’irraggiungibilità

via telefono al luogo di sede, oppure ancora la deviazione d’indirizzo (“Adressumleitung”)

o il fatto che le assemblee degli organi societari non siano svolte al

luogo di sede, sono da interpretare quali indizi a favore della natura

puramente formale e fittizia della sede statutaria (sentenza del Tribunale

federale n.2C_431/2014 del 4 dicembre 2014, consid. 2.2; n.

2C_483/2016 del 11 novembre 2016, consid. 6.3; sentenza del tribunale amministrativo

del canton Zurigo StE 2002 A 24.22 n. 5, consid. 2a e 3; Zweifel/Hunziker, in:

Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach, op. cit., § 8, n. 8, p. 96; Heilinger/ Maute, op. cit., p. 748).

1.4.

In presenza di un mero

recapito bucalettere, il domicilio fiscale della società di trova nel luogo in

cui viene svolta la direzione o l’amministrazione effettiva. Secondo il

Tribunale federale l’amministrazione effettiva si trova al luogo dove si

svolgono quelle attività che nel loro insieme servono all’adempimento dello scopo

statutario, dove la società ha il centro dei propri interessi effettivi ed

economici e dove sono esercitate quelle attività dirigenziali che di solito si

concentrano alla sede statutaria (DTF 54 I 301, consid. 2; DTF 50 I 100,

consid. 2). La definizione di amministrazione effettiva varia a dipendenza

della tipologia, della grandezza e dell‘attività svolta dalla società. In

generale, dottrina e giurisprudenza definiscono l’amministrazione effettiva

come la direzione corrente della società (day-to-day management), nozione

a cui s’oppongono, da un lato, la semplice attività amministrativa (intesa come

tenuta e gestione della corrispondenza, lavori di segretariato, ecc.) e,

dall’altro, le attività di controllo e le decisioni strategiche di competenza

del CdA (sentenza del Tribunale federale n.2C_483/2016 del 11

novembre 2016, consid. 3; n.2C_1086/2012 del 16 maggio 2013, consid. 2.2; De le Court, op.

cit., p. 408 s.; Heilinger/ Maute,

op. cit., p. 752; Jung, op. cit.,

p. 172; Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach,

op. cit., § 8, n. 9 e 13, p. 96 e 98 s.).

1.5.

Per quanto concerne

l’onere della prova, secondo un principio generale della procedura fiscale,

esso è ripartito nel senso che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare

l’esistenza di elementi che fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a

carico del contribuente la prova di quei fatti che concorrono a escludere o a ridurre

il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990

B 13.1 n. 8). In ambito di assoggettamento all’imposta cantonale, il Tribunale federale

ha concretizzato tale principio, stabilendo che in presenza di importanti infrastrutture

(“wesentliche Büroinfrastrukturen”), in particolare di uffici e di

personale, alla sede statutaria, allora spetta all’autorità fiscale portare la

prova che l’amministrazione effettiva sia esercitata in un altro luogo,

soggiacente alla propria sovranità fiscale. In mancanza di tali

infrastrutture e se l’autorità fiscale rende molto verosimile l’assoggettamento

in un altro cantone, incombe pertanto al contribuente l’onere della prova (“Gegenbeweis”)

in relazione al trasferimento effettivo e non fittizio di sede (cfr.

sentenza del Tribunale federale n.2P.6/2007 del 22 febbraio

2008, consid. 2.3; n.2C_431/2014 del 4 dicembre 2014 consid. 2.1.;

2C_483/2016 del 11 novembre 2016, consid. 6.1 s.; inoltre Heilinger/ Maute, op. cit., p. 746; Jung, op. cit., p. 173; Zweifel/Hunziker, in:

Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach, op. cit., § 8, n. 20-22, p. 101 s.; Locher, op. cit., p. 47).

1.6.

Occupandosi

di una società con sede nel Liechtenstein, la cui attività consisteva nella

vendita di software, il Tribunale federale ha ritenuto troppo esigui i legami

con la sede statutaria, dove vi era un ufficio di piccole dimensioni preso in

locazione, considerato che la maggior parte del lavoro veniva svolta fuori sede

ed i giustificativi non documentavano una presenza costante nel Principato,

rispetto ai legami con il Canton Zurigo, dove l’azionista e amministratore

della società era domiciliato e dove aveva sede un’altra società da lui

controllata (sentenza del Tribunale federale n.2C_483/2016 del 11 novembre

2016).

Nel caso di una

società immobiliare, l’Alta Corte ha affermato che essa è illimitatamente

imponibile laddove si trova la sede statutaria, a meno che le decisioni di

gestione e di amministrazione non siano prese in un altro cantone. In tale eventualità,

il domicilio fiscale principale si trova laddove l’attività dirigenziale è

svolta, anche se nessun attivo vi si trovasse. Ciò si verifica in particolare

se l’attività dirigenziale si svolge nei locali dell’azionista principale. In

questo ambito, l’attività dirigenziale (decisioni su acquisto e vendita di

immobili, designazione degli amministratori degli immobili e gestione degli

utili che ne derivano) si deve tenere distinta dalla semplice gestione degli

immobili (custodia, manutenzione, conclusione di contratti di locazione, ecc.)

(sentenza del 15 dicembre 2006, n.2P.120/2006, consid. 3.1 e giurisprudenza

citata).

A proposito

di una società che aveva trasferito la sede statutaria dal Canton Zurigo al

Canton Svitto, dove aveva preso in locazione un ufficio con pigione mensile

pari a fr. 400.-, senza la presenza di personale, il Tribunale federale ha

ritenuto che non fossero soddisfatti i presupposti della “wesentliche

Geschäftsinfrastruktur” e che apparisse molto verosimile che

l’amministrazione effettiva fosse ancora eseguita nel Canton Zurigo, così che

spettava alla ricorrente l’onere di comprovare l’effettivo trasferimento di

sede (sentenza del Tribunale federale n.2C_431/2014 del 4 dicembre 2014).

In relazione

ad una società a garanzia limitata, l’Alta Corte ha affermato che il domicilio

fiscale era situato al domicilio dell’amministratore, dove veniva esercitata

l’attività dirigenziale e l’amministrazione effettiva. Alla sede statutaria,

infatti, non c’era alcuna infrastruttura, ma solo una sede formale (sentenza del

Tribunale federale n.2C_259/2009 del 22 dicembre 2009).

1.7.

La decisione

impugnata deve pertanto essere esaminata tenendo conto non solo della base

legale del diritto cantonale e di quella contenuta nel diritto federale

dell’armonizzazione ma anche della giurisprudenza del Tribunale federale in

materia di divieto della doppia imposizione intercantonale.

Considerandi

2.

2.1.

RI 1 è iscritta nel

registro di commercio del Canton __________ dal 22.4.2013. Dal 22.4.2013 al

7.7.2017

ha ricoperto il ruolo di gerente e di direttrice della società __________,

cittadina __________ domiciliata a __________. Da quest’ultima data direttore è

stato nominato __________, domiciliato a __________, mentre __________ ha

unicamente assunto il ruolo di gerente. Va precisato come dal registro

cantonale ticinese dei fiduciari emerge come unicamente __________ sia iscritto

all’albo (https://www4.ti.ch/di/dg/fiduciari/albo-online/albo-online-dei-fiduciari/,

sito internet consultato il 22.1.2018).

2.2

Come visto, la sede

societaria, indicata negli statuti ed iscritta a registro di commercio, è

dunque atta a costituire un assoggettamento per appartenenza personale in

ambito di diritto intercantonale se non rappresenta un mero recapito bucalettere.

Quest’ultimo si caratterizza per la mancanza di legami stretti e per l’assenza

d’importanti infrastrutture (“wesentliche Büroinfrastrukturen”) nel

luogo di sede.

2.3

2.3.1

In merito alla sede della

società – così come risulta dall’estratto del registro di commercio del Canton __________

– si rileva che la stessa è stata dal 22.4.2013 al 10.9 2015 presso la __________,

__________.

A proposito di questa sede,

la ricorrente presenta un contratto di sublocazione per una pigione annua di

fr. 3'240.- (ossia fr. 270.- al mese) per un locale. A disposizione ad uso

comune pure la cucina, doppio servizio e la sala riunioni. Allega anche due fotografie:

una relativa all’ingresso dell’appartamento, dalla quale si possono scorgere

tre targhe: quella della __________, quella della RI 1 e quella della __________.

Se si immette nel registro

di commercio del Canton __________ il nominativo di __________ (https://gr.chregister.ch/cr-portal/suche/suche.xhtml,

sito consultato il 23.1.2018) si può notare che la stessa ricopre molte cariche

per società più disparate, molte delle quali risultano avere il proprio

recapito presso __________ a __________, dove si trova anche la sede di __________

e di __________ (a titolo esemplificativo si possono citare __________, __________,

__________ __________, la __________, __________, __________, __________).

A giusto titolo la

Divisione delle contribuzioni, nelle proprie osservazioni del 30/31.5.2017,

rimarca proprio come all’indirizzo di __________ siano domiciliate oltre 50

società.

2.3.2

Dal 10.9.2015 al 3.11.2017

la società ha avuto la propria sede presso l’indirizzo “__________”. Anche per

questo recapito, la ricorrente presenta un contratto di locazione sottoscritto

tra la __________ (rappresentata da __________) e la __________. La pigione

annua era di fr. 6'000.-, per un ente locato che misura 40 mq.

Ora, come correttamente

rilevato anche dall’autorità fiscale, presso l’indirizzo __________ erano

domiciliate molte società, così come si evince da siti internet http://www.moneyhouse.ch/it/__________

_.htm (sito consultato il 23.1.2018), come pure da contributi

giornalistici (https://www.tio.ch/ticino/cronaca/1046651/i-misteri-dell-ex-asilo--ci-sono-57-inquilini-fantasma,

sito internet consultato il 23.1.2018), che sottolineano come a questo

indirizzo siano domiciliate società “fantasma”. Anche la trasmissione

televisiva “__________”, in un servizio mandato in onda il 5.10.2017 e

consultabile al sito internet https://www.rsi.ch/la1/programmi/informazione/falo/tutti-i-servizi/Bucaletterland-9623791.html

(sito internet consultato il 23.1.2018) ha documentato la situazione,

occupandosi del fenomeno delle società “bucalettere” e facendo riferimento proprio

alla __________, al cui riguardo ha proposto un’intervista al Sindaco del

Comune.

2.3.3

Dal 3.11.2017 RI 1 ha

nuovamente cambiato sede, stabilendosi in via __________ a __________. In

merito a quest’ulteriore cambiamento di recapito, il patrocinatore della ricorrente

ha fatto pervenire alla Camera un contratto di locazione per una pigione annua

di fr. 4'536.- (fr. 378.- mensili) con la __________, per un appartamento

composto da 1 locale di complessivi 21.5 mq. Nella lettera di trasmissione del

documento, veniva specificato, da parte del rappresentante dell’insorgente: “Attiro

l’attenzione sul fatto che detti spazi sono locati unicamente a condizione di

essere effettivamente occupati e che vi sia una reale attività, escludendo

qualsivoglia altro tipo di occupazione, in particolare attività di natura

fittizia”.

2.4

A sostegno della propria

tesi, ossia dell’effettiva sede nel Canton __________, la ricorrente presenta i

contratti di locazione relativi ai differenti indirizzi a cui si è stabilita,

tra il 2013 ed il 2017, due fotografie relativi agli spazi a lei in uso presso

la prima sede, uno scambio e-mail relativo a problematiche di riscaldamento

presso la sede “__________”, le testimonianze di __________ e __________ in

merito alla questione del riscaldamento e dell’elettricista __________ in

merito alle ragioni dell’inesistenza di un allacciamento internet.

2.5

2.5.1

In merito alla

presentazione dei contratti di locazione e delle due fotografie presentate agli

atti, non si vede come possano comprovare l’effettiva amministrazione della

società nel Canton __________.

Come correttamente

rilevato dall’autorità fiscale, presso i primi due indirizzi indicati come sede

della società, sono/erano domiciliate molte altre persone giuridiche: ciò è

facilmente evincibile dai dati del Registro di commercio del Canton __________.

Ciò che permette di dubitare fortemente della reale effettiva presenza della

ricorrente nei luoghi. Anche il canone di locazione – molto esiguo per dei

locali di natura commerciale –, è un elemento a suffragio dell’ipotesi dell’autorità

fiscale ticinese. Le fotografie scattate non sono del resto probanti in merito

ad una reale attività svolta nei __________: invero non vi è neppure certezza

in merito al luogo in cui sono state scattate. Una semplice targa su una porta

non basta certamente a provare l’effettiva amministrazione di una società.

2.5.2

Appare in quest’ottica più

che calzante l’osservazione della Divisione delle contribuzioni, laddove ha

rimarcato come RI 1 non ha comprovato di essere titolare di alcun abbonamento

internet. È infatti poco verosimile che una società, attiva nel ramo immobiliare,

e che pubblicizza costantemente i propri immobili su internet (in merito si

veda: RI 1; __________, sito internet consultato il 24.1.2018; __________, sito

internet consultato il 24.1.2018) e che tiene anche i propri contatti con la

clientela tramite indirizzo e-mail, non disponga presso la propria sede

effettiva di un abbonamento internet, come confermato anche dalla stessa ricorrente

(v. scritto di osservazioni del 13/14.6.2017), che imputa l’assenza di tale collegamento

alla mancata “(...) possibilità di accesso Wi-Fi in tutto lo stabile”.

2.5.3

Anche lo scambio e-mail

con tale “__________” a riguardo dei problemi legati al riscaldamento non

comprova ancora l’effettiva amministrazione della società nel Canton Grigioni. Allo

stesso modo, la testimonianza di __________ si rileva senza pertinenza: non vi

viene assolutamente indicato chi siano queste persone e che ruolo svolgano in

merito a RI 1. La ricorrente non si è premurata di allegare – ad esempio –

alcun contratto di lavoro, oppure l’attestazione di domicilio dell’eventuale

personale impiegato.

A prescindere dalle

problematiche relative al riscaldamento, questa Camera ritiene che non sia

ipotizzabile lo svolgimento di un’attività immobiliare senza disporre di

un’utenza telefonica presso la sede e soprattutto di un collegamento internet.

A ciò si aggiunga come la

maggior parte degli immobili posti in vendita, in affitto e trattati da parte

della qui ricorrente siano ubicati nel Canton Ticino. Questo è un altro

elemento che attesta che l’attività della società insorgente è stata e viene

svolta in Ticino.

D’altronde la ricorrente

non è riuscita a comprovare che __________, domiciliata a __________, che era

sia gerente sia direttrice della società (attualmente è unicamente gerente

della stessa), svolgeva tutta l’attività tipicamente connessa con il ramo

immobiliare nel Canton __________. Se così fosse stato, la ricorrente non

avrebbe avuto problemi a sottoporre a questa Camera, ad esempio, i contratti di

mediazione immobiliare oppure gli appuntamenti presi con la clientela o qualsiasi

altra documentazione atta a sostanziare una reale attività svolta nei Grigioni.

Appare in questo senso più

verosimile che tutta l’attività venga svolta dal domicilio di quest’ultima a __________,

da dove è anche ipotizzabile che sia più facile raggiungere gli oggetti messi

in vendita/locazione da parte della società. Il fatto che, dal mese di giugno

2017, sia stato nominato direttore della società __________, domiciliato a __________,

nulla muta alle conclusioni sopra esposte, ma anzi le accredita ancora

maggiormente.

2.5.4

Anche per quanto attiene

alle relazioni con la __________, si rileva come sul sito internet della

ricorrente (http://www.__________ hp)

ed in particolare sotto la rubrica “Servizi”, venga pubblicizzata la

collaborazione con l’Istituto di credito appena nominato, che garantisce mutui ipotecari

vantaggiosi. Ora se si esaminano le sedi della __________ in Svizzera (in

merito si veda il sito internet __________, consultato il 24.1.2018), si può

agevolmente constatare come non vi sia alcuna succursale nel __________, ma che

tale istituto di credito è ben presente nel territorio ticinese. Se è vero che

la ricorrente è libera di appoggiarsi all’Istituto di credito che più le

conviene, nondimeno, ed in considerazione anche del fatto che la stessa ha una

relazione bancaria a __________ presso questa Banca, anche quest’ulteriore

elemento, soppesato unitamente agli altri descritti conduce ad avvalorare che

l’amministrazione effettiva è svolta in Ticino.

Si ricorda che, secondo il

Tribunale federale, l’amministrazione effettiva si trova al luogo dove si

svolgono quelle attività che nel loro insieme servono all’adempimento dello

scopo statutario, dove la società ha il centro dei propri interessi effettivi

ed economici e dove sono esercitate quelle attività dirigenziali che di solito

si concentrano alla sede statutaria.

2.5.5

Va poi segnalato che,

secondo dottrina e giurisprudenza, il domicilio della persona incaricata di

svolgere la direzione corrente della società gioca un ruolo particolarmente

importante, soprattutto nelle piccole imprese, dove tipicamente

l’amministrazione effettiva è concentrata in una sola persona, in particolare

se la società non dispone di infrastrutture e di personale. In questi casi il

Tribunale federale applica per analogia le regole valide per il domicilio di un

lavoratore indipendente senza sede operativa (sentenza del Tribunale federale

n.2A.321/2003 del 4 dicembre 2003, in StE 2005 B 71.31 n.1; Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach,

op. cit., § 8, n. 14, p. 99; de Vries

Reilingh, op. cit., n. 394, p. 131; Heilinger/

Maute, op. cit., p. 757; Jung, op. cit., p. 172).

2.6

Così stando le cose, si

può ritenere come la società ricorrente non abbia documentato un legame effettivo

con il __________. Sussistono invece molteplici indizi a favore dell’effettiva

amministrazione della società nel Canton Ticino: elementi che sono stati

presentati e ben esposti da parte dell’autorità fiscale.

Fra le ragioni per cui la

società ha costituito la sede formale nel Canton Grigioni si può anche ritenere

che vi sia il fatto che, sino all’entrata nell’organico della società di __________,

__________, al tempo sia gerente che direttrice della società, non disponga

dell’autorizzazione a svolgere la sua professione quale fiduciaria immobiliare

nel Canton Ticino (non risulta infatti essere iscritta al relativo albo).

2.7

Ne consegue che

l’amministrazione effettiva della __________ è esercitata nel Canton Ticino,

presso il domicilio di __________ a __________.

3.

Il ricorso è

respinto. La tassa di giustizia e le spese processuali sono poste a carico della

ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 1’000.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 1’100.–

sono a carico della

ricorrente.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-

(per sé e per RI 1);

-

;

-

.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: