80.2017.79
Violazione degli obblighi di procedura: multa per non aver inoltrato la dichiarazione d’imposta, contribuente assoggettato limitatamente, anche nell’anno dello scioglimento della comunione ereditaria
6 luglio 2017Italiano5 min
Source ti.ch
Incarti n.
80.2017.79
80.2017.80
Lugano
6 luglio 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
giudice
Andrea Pedroli
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 17 febbraio 2017 contro la decisione del 16 dicembre 2016 in materia di multa
per violazione degli obblighi di procedura.
Fatti
- in qualità di membro di
una comunione ereditaria, proprietaria fra l’altro del mapp. n. 424 RFP di
Capriasca (Sala), RI 1 è stato imponibile nel Canton Ticino per appartenenza
economica;
- il 5 giugno 2015 è stata
iscritta la divisione ereditaria parziale e l’immobile in questione è stato
attribuito in comproprietà per un mezzo ciascuna a due coeredi;
- non avendo RI 1 presentato
la dichiarazione d’imposta 2015, neppure dopo un richiamo e una diffida, con
decisione del 16 dicembre 2016, l’RS 1 gli ha inflitto una multa disciplinare
di fr. 100.–;
- il 22 dicembre 2016, il
contribuente ha ritornato all’Ufficio di tassazione la multa, con la scritta “ungültig”,
ed ha allegato la prova dell’avvenuto pagamento della tassa di fr. 50.– riscossa
in occasione dell’intimazione della diffida del 16 novembre 2016;
- con decisione del 27
dicembre 2016, l’autorità di tassazione ha respinto il reclamo, sottolineando
la circostanza che il reclamante non aveva tuttora inoltrato la dichiarazione;
- il 3 gennaio 2017 il
contribuente ha scritto al Dipartimento delle finanze e dell’economia, in
tedesco, ribadendo di avere già pagato la tassa di diffida e aggiungendo di non
avere l’intenzione di pagare altro;
- con scritto del 10
febbraio 2017, l’RS 1 si è rivolto al contribuente chiedendogli se la sua
lettera dovesse essere considerata ricorso contro la decisione su reclamo,
aggiungendo che in caso di silenzio la stessa sarebbe stata archiviata “senza
ulteriore comunicazione”;
- il 17 febbraio 2017 il
ricorrente ha indirizzato all’Ufficio di tassazione uno scritto (“ricorso
contro la decisione su reclamo del 27.12.2016”), nel quale ha ribadito di
opporsi al pagamento della multa per violazione degli obblighi procedurali;
- il 10 aprile 2017
l’autorità fiscale ha trasmesso alla Camera di diritto tributario le lettere
del ricorrente, “per competenza”;
- con raccomandata dell’11
maggio 2017, questa Corte ha attribuito al ricorrente un termine di dieci
giorni per comunicare se intendeva ritirare il gravame, avvertendolo che
altrimenti avrebbe deciso ponendo a carico della parte soccombente le spese di
procedura;
- il ricorrente non ha dato
Considerandi
alcuna risposta nel termine attribuitogli.
Diritto
- conformemente
all’art. 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio
2006, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice
unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di
rilevante importanza;
- secondo l’art. 257 cpv. 1
LT [obblighi procedurali] chiunque, nonostante diffida, viola intenzionalmente
o per negligenza un obbligo che gli incombe giusta la presente legge oppure una
disposizione presa in applicazione di quest’ultima, in particolare:
a) non consegna la
dichiarazione d’imposta o gli allegati;
b) non adempie
all’obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni;
c) viola gli
obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura d’inventario;
d) non versa il
deposito o non presta la garanzia bancaria irrevocabile previsti dall’articolo
253a;
è punito con la multa;
- il capoverso 2 prevede che
la multa è di 1000.- franchi al massimo e, in casi gravi o di recidiva,
10'000.- franchi al massimo;
- il ricorrente non nega di
aver omesso di inoltrare la dichiarazione d’imposta 2015, ma contesta di
esservi stato obbligato, in seguito allo scioglimento della comunione
ereditaria di cui era membro;
- a tale riguardo, va considerato
il tenore dell’art. 4b cpv. 2 della Legge federale del 14 dicembre 1990
sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID; RS
642.
), ripreso dal legislatore cantonale all’art. 54 cpv. 2 LT:
L’assoggettamento in un
Cantone diverso da quello del domicilio fiscale in virtù dell’appartenenza
economica vale per l’intero periodo fiscale anche se è cominciato, è stato
modificato o è stato soppresso nel corso dell’anno. In tal caso, il valore
degli elementi della sostanza è ridotto proporzionatamente alla durata
dell’appartenenza. Per il rimanente, il reddito e la sostanza sono ripartiti
fra i Cantoni interessati sulla base delle regole del diritto federale concernenti
il divieto di doppia imposizione intercantonale, applicabili per analogia;
- ne consegue che
l’insorgente, nel periodo fiscale 2015, era ancora contribuente nel Canton
Ticino ed era pertanto obbligato a presentare la dichiarazione d’imposta;
- non avendo il ricorrente
inoltrato la dichiarazione d’imposta, neppure dopo esservi stato diffidato,
l’autorità fiscale cantonale non poteva dunque non sanzionarlo;
- il ricorso deve pertanto
essere respinto;
- visto l’esito del ricorso,
la tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico del ricorrente,
soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 100.–
b. nelle spese di cancelleria
di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 180.–
sono a carico del
ricorrente.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-;
-;
-;
-.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La
segretaria: