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Decisione

80.2017.79

Violazione degli obblighi di procedura: multa per non aver inoltrato la dichiarazione d’imposta, contribuente assoggettato limitatamente, anche nell’anno dello scioglimento della comunione ereditaria

6 luglio 2017Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

- in qualità di membro di

una comunione ereditaria, proprietaria fra l’altro del mapp. n. 424 RFP di

Capriasca (Sala), RI 1 è stato imponibile nel Canton Ticino per appartenenza

economica;

- il 5 giugno 2015 è stata

iscritta la divisione ereditaria parziale e l’immobile in questione è stato

attribuito in comproprietà per un mezzo ciascuna a due coeredi;

- non avendo RI 1 presentato

la dichiarazione d’imposta 2015, neppure dopo un richiamo e una diffida, con

decisione del 16 dicembre 2016, l’RS 1 gli ha inflitto una multa disciplinare

di fr. 100.–;

- il 22 dicembre 2016, il

contribuente ha ritornato all’Ufficio di tassazione la multa, con la scritta “ungültig”,

ed ha allegato la prova dell’avvenuto pagamento della tassa di fr. 50.– riscossa

in occasione dell’intimazione della diffida del 16 novembre 2016;

- con decisione del 27

dicembre 2016, l’autorità di tassazione ha respinto il reclamo, sottolineando

la circostanza che il reclamante non aveva tuttora inoltrato la dichiarazione;

- il 3 gennaio 2017 il

contribuente ha scritto al Dipartimento delle finanze e dell’economia, in

tedesco, ribadendo di avere già pagato la tassa di diffida e aggiungendo di non

avere l’intenzione di pagare altro;

- con scritto del 10

febbraio 2017, l’RS 1 si è rivolto al contribuente chiedendogli se la sua

lettera dovesse essere considerata ricorso contro la decisione su reclamo,

aggiungendo che in caso di silenzio la stessa sarebbe stata archiviata “senza

ulteriore comunicazione”;

- il 17 febbraio 2017 il

ricorrente ha indirizzato all’Ufficio di tassazione uno scritto (“ricorso

contro la decisione su reclamo del 27.12.2016”), nel quale ha ribadito di

opporsi al pagamento della multa per violazione degli obblighi procedurali;

- il 10 aprile 2017

l’autorità fiscale ha trasmesso alla Camera di diritto tributario le lettere

del ricorrente, “per competenza”;

- con raccomandata dell’11

maggio 2017, questa Corte ha attribuito al ricorrente un termine di dieci

giorni per comunicare se intendeva ritirare il gravame, avvertendolo che

altrimenti avrebbe deciso ponendo a carico della parte soccombente le spese di

procedura;

- il ricorrente non ha dato

Considerandi

alcuna risposta nel termine attribuitogli.

Diritto

- conformemente

all’art. 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio

2006, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice

unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di

rilevante importanza;

- secondo l’art. 257 cpv. 1

LT [obblighi procedurali] chiunque, nonostante diffida, viola intenzionalmente

o per negligenza un obbligo che gli incombe giusta la presente legge oppure una

disposizione presa in applicazione di quest’ultima, in particolare:

a) non consegna la

dichiarazione d’imposta o gli allegati;

b) non adempie

all’obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni;

c) viola gli

obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura d’inventario;

d) non versa il

deposito o non presta la garanzia bancaria irrevocabile previsti dall’articolo

253a;

è punito con la multa;

- il capoverso 2 prevede che

la multa è di 1000.- franchi al massimo e, in casi gravi o di recidiva,

10'000.- franchi al massimo;

- il ricorrente non nega di

aver omesso di inoltrare la dichiarazione d’imposta 2015, ma contesta di

esservi stato obbligato, in seguito allo scioglimento della comunione

ereditaria di cui era membro;

- a tale riguardo, va considerato

il tenore dell’art. 4b cpv. 2 della Legge federale del 14 dicembre 1990

sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID; RS

642.

), ripreso dal legislatore cantonale all’art. 54 cpv. 2 LT:

L’assoggettamento in un

Cantone diverso da quello del domicilio fiscale in virtù dell’appartenenza

economica vale per l’intero periodo fiscale anche se è cominciato, è stato

modificato o è stato soppresso nel corso dell’anno. In tal caso, il valore

degli elementi della sostanza è ridotto proporzionatamente alla durata

dell’appartenenza. Per il rimanente, il reddito e la sostanza sono ripartiti

fra i Cantoni interessati sulla base delle regole del diritto federale concernenti

il divieto di doppia imposizione intercantonale, applicabili per analogia;

- ne consegue che

l’insorgente, nel periodo fiscale 2015, era ancora contribuente nel Canton

Ticino ed era pertanto obbligato a presentare la dichiarazione d’imposta;

- non avendo il ricorrente

inoltrato la dichiarazione d’imposta, neppure dopo esservi stato diffidato,

l’autorità fiscale cantonale non poteva dunque non sanzionarlo;

- il ricorso deve pertanto

essere respinto;

- visto l’esito del ricorso,

la tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico del ricorrente,

soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 100.–

b. nelle spese di cancelleria

di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 180.–

sono a carico del

ricorrente.

3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-;

-;

-;

-.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La

segretaria: