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Decisione

80.2017.8

Reddito dell’attività lucrativa indipendente: gestione di un ristorante, ripresa prelevamenti in natura e quote private delle spese generali

22 maggio 2018Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1 e RI 2,

coniugati con due figli (__________del 2005 e __________ del 2012), entrambi di

professione ristoratori, gestiscono l’__________ ad __________.

Nel corso del 2013 i

contribuenti acquistavano l’immobile di Quinto in cui si trovava l’osteria che

essi medesimi gestivano da 7 anni nonché l’abitazione coniugale della coppia. Nella

dichiarazione fiscale 2013, per quanto qui di rilevanza, i contribuenti

indicavano un reddito da attività lucrativa indipendente di fr. 38'903.–.

B. Per poter definire la

tassazione per l’anno 2013, con scritto 22 gennaio 2015, l’Ufficio circondariale

di tassazione di Bellinzona e Valli (di seguito UT) impartiva ai contribuenti

un termine scadente il 12 febbraio per trasmettere copia del contratto d’ac­quisto

dell’immobile poc’anzi citato oltre ai dettagli del finanziamento e la

provenienza dei capitali utilizzati. Con scritto 18 febbraio 2015 i

contribuenti, rappresentati da RA 1, trasmettevano all’UT copia del rogito di

compravendita immobiliare rogato il 30 agosto 2013 dal notaio avv. __________.

Non essendo la

documentazione completa, il 2 aprile 2015 l’UT ribadiva la sua richiesta

impartendo ai contribuenti un ulteriore termine scadente il 15 aprile 2015 per

fornire i giustificativi necessari alla definizione delle tassazioni 2013. La

richiesta era accompagnata dalla diffida a voler collaborare, avvertendoli che

altrimenti sarebbero stati sottoposti a tassazione d’ufficio. A detta richiesta

non faceva seguito alcuna risposta da parte di RI 1 e RI 2.

C. Notificando ai

contribuenti la tassazione IC/IFD 2013, con decisione del 28 maggio 2015, l’autorità

di tassazione accertava in fr. 70'000.– il reddito da attività indipendente

e aggiungeva alle entrate dichiarate “altri redditi” per fr. 560'000.–.

La ripresa tra i redditi

da attività indipendente veniva motivata come segue:

Aggiunta prestazioni a proprio favore dall’attività

professionale del contribuente, ripresa consumo proprio, valore locativo del

proprio appartamento e spese di natura privata. L’immobile acquistato è di

carattere aziendale.

Per quanto attiene all’aggiunta

di “altri redditi”, l’UT forniva la seguente motivazione:

Prestazioni valutabili in denaro o reddito d’altra

fonte stabiliti per insufficienza di disponibilità finanziaria.

L’UT aggiungeva inoltre di

essere stato costretto a tassare i contribuenti d’ufficio, non avendo essi dato

seguito alla diffida del 2 aprile 2015, e li avvisava che avrebbero potuto

impugnare la tassazione d’ufficio soltanto con il motivo che essa era manifestamente

inesatta e che il reclamo avrebbe dovuto indicare eventuali mezzi di prova,

avvertendoli infine che un eventuale reclamo con modalità e contenuti che non

soddisfano i requisiti di legge sarebbe stato dichiarato irricevibile.

D. I contribuenti

impugnavano la suddetta decisione con reclamo del 23 giugno 2015, allegando

“tutta la documentazione richiesta”, tra cui diverse attestazioni di amici e

parenti i quali dichiaravano di aver prestato o donato a RI 1 e RI 2 del denaro

utilizzato per l’acquisto dell’immobile di Quinto. Dalla documentazione trasmessa

risultava altresì che per finanziare l’operazione immobiliare erano stati

utilizzati dei capitali propri mai dichiarati in precedenza.

L’autorità fiscale, al

fine di poter decidere sul reclamo, impartiva ai contribuenti un termine scadente

il 29 settembre 2015 per presentare la seguente documentazione:

·

copia degli estratti conto bancari dei creditori residenti all’e­stero

comprovanti il movimento di denaro fra loro ed i contribuenti, con l’avviso che

solo in presenza di tali documenti si sarebbero potute ritenere soddisfatte le

esigenze probatorie relative ai prestiti ricevuti dall’estero;

·

comprova dei mezzi (capitali propri) investiti nell’acquisto dell’immobile

di Quinto e mai dichiarati prima;

·

indicazione della contabilizzazione del consumo proprio della

famiglia, il valore locativo dell’appartamento utilizzato a scopi privati e la

quota privata delle spese di riscaldamento, illuminazione, pulizia, mezzi di

comunicazione, ecc.

Anche questa richiesta era

accompagnata dalla diffida a voler collaborare, avvertendoli che altrimenti il

reclamo sarebbe stato deciso sulla base della documentazione in possesso dell’UT.

E. Alla succitata

richiesta di documentazione faceva seguito lo scritto del 28 settembre 2015 con

il quale i contribuenti comunicavano all’UT di essere impossibilitati a fornire

la necessaria documentazione concernente i fondi provenienti dall’estero in

quanto “vigeva la guerra e una particolare situazione politica, e le banche non

erano affidabili (anche tutt’ora), motivo per cui i risparmi se li tenevano a

domicilio”. RI 1 e RI 2, allegando l’estratto del conto corrente postale, affermavano

che il capitale non dichiarato in precedenza era costituito dai risparmi della

moglie, accumulati nel corso degli anni e che il consumo proprio non era stato

contabilizzato.

F. Con decisione su

reclamo del 7 dicembre 2016, l’UT accoglieva parzialmente il reclamo

confermando il fr. 70'000.– il reddito da attività indipendente ma riducendo

a 140'000.– la ripresa a titolo di “altri redditi”, con la seguente

motivazione:

(…) Unicamente con il gravame i contribuenti si

limitavano a produrre una ricapitolazione del modo di finanziamento dell’investimento

citato in precedenza; gran parte del medesimo era stato finanziato tramite un

credito di CHF 350'000.– concesso da un istituto bancario svizzero mentre i

restanti capitali erano costituiti da mezzi propri di circa CHF 50'000.– (mai

dichiarati in precedenza) e da capitali ricevuti da amici e parenti

domiciliati, per la maggioranza, all’estero.

(…)

In questi casi, affinché siano soddisfatte le esigenze probatorie, è determinante

disporre della documentazione bancaria comprovante il movimento di denaro fra i

creditori domiciliati all’estero e contribuenti domiciliati in Svizzera.

Con

lettera del 28 settembre 2015 i contribuenti si sono limitati ad indicare che

“Per i fondi arrivati dall’estero, non possiamo documentare gli stessi in

quanto, vigeva la guerra e una particolare situazione politica, e le banche non

erano affidabili (anche tutt’ora), motivo per cui i risparmi se li tenevano a domicilio”.

L’autorità fiscale non può ritenere sufficienti suddette motivazioni; inoltre

entrando nel merito si rileva come, in base alle dichiarazioni di concessione

del credito da parte di parenti/amici residenti all’estero (allegate con il

gravame), nella maggior parte gli stessi erano domiciliati in paesi in cui non

erano conflitti con altri stati al momento della concessione (vedi ad es.

Italia e Romania).

Venendo

meno all’adempimento delle esigenze probatorie richieste dall’uffi­cio, l’autorità

fiscale si limita a riconoscere unicamente il debito bancario di CHF 350'000.–,

il credito concesso dai Signori __________ di CHF 20'000.– ed il finanziamento

di capitali propri nella misura di CHF 50'000.– circa (…).

In

definitiva il reddito d’altra fonte viene ridotto in questa sede a CHF 140'000.–

complessivi.

Per

quanto riguarda la contestazione del reddito d’attività indipendente, non

avendo fornito alcun elemento utile in merito alla precisa richiesta del

14.09.2015, l’autorità fiscale non può che riconfermare quanto motivato in sede

di tassazione, in effetti la ripresa fiscale è costituita per la grande maggioranza

al consumo proprio del titolare e dei componenti della famiglia e del valore

locativo dell’appartamento utilizzati a scopi privati (ed alle relative quote

private alle spese di riscaldamento, illuminazione, pulizia, mezzi di comunicazione,

ecc.) sulla base delle direttive emanate dall’Amministrazione Federale delle

contribuzioni (cfr. Promemoria N1/200/). (…) In questa sede si limita pertanto

a confermare il reddito d’attività indipendente imposto con la decisione base

in CHF 70'000.– netti.

G. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 e RI 2 contestano nuovamente l’importo

accertato quale reddito da attività indipendente e l’aggiunta di altri redditi.

Essi, oltre a sostenere di aver inoltrato la documentazione completa, lamentano

il fatto che l’UT non abbia tenuto conto dei prestiti ricevuti dai parenti e

ritengono impensabile che una pizzeria ad __________ possa generare dei

guadagni netti pari a quelli calcolati dall’autorità fiscale.

H. Nelle proprie

osservazioni del 18 gennaio 2017, l’UT propone di respingere il gravame,

confermando quindi la validità del proprio operato.

Diritto

1. 1.1.

Nella procedura fiscale

vigono la massima ufficiale e il principio inquisitorio. L’autorità di

tassazione, cui spetta il dovere di chiarire d’ufficio i fatti fiscalmente

rilevanti, controlla la dichiarazione d’imposta e procede a tutte le indagini

necessarie (art. 204 cpv. 1 LT; art. 130 cpv. 1 LIFD), senza essere in

particolare vincolata agli elementi imponibili riconosciuti o dichiarati dai

contribuenti (decisione TF 2A.105/2007 del 3 settembre 2007; cfr., al proposito,

Berger, Voraussetzungen und

Anfechtung der Ermessensveranlagung, in: ASA 75 p. 185, p. 190). La procedura

fiscale è inoltre retta dal principio di collaborazione. Sia secondo l’art. 196

LT sia secondo l’art. 123 cpv. 1 LIFD, le autorità di tassazione determinano

con il contribuente le condizioni di fatto o di diritto determinanti per un’imposizione

completa ed esatta. Al contribuente è imposto l’obbligo di fare tutto il

necessario per consentire una tassazione completa ed esatta (art. 200 LT; art.

126 cpv. 1 LIFD). Egli deve in particolare esporre la situazione in maniera

esaustiva e trasparente (decisione TF 2A.502/2005 del 2 febbraio 2006, in: StR

61 p. 442).

1.2.

Di principio, in

applicazione analogica della regola generale prevista dall’art. 8 CC, nella

procedura fiscale l’onere della prova è ripartito nel senso che l’autorità

fiscale è tenuta a dimostrare l’e­sistenza di elementi che fondano o aumentano

l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che

concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e

121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8).

La descritta regola sull’onere

probatorio non è però assoluta, in quanto non lascia alcuno spazio a

considerazioni inerenti le effettive possibilità probatorie o comportamenti

ostruzionistici (Schär,

Normentheorie und mitwirkungsorientierte Beweislastverteilung, in: ASA 67 p.

435). Una prima eccezione è data allorquando il contribuente tralascia, in

maniera colpevole ed in violazione dei propri obblighi, la collaborazione,

possibile ed esigibile, nel chiarimento degli elementi che fondano l’obbligo

fiscale. Una seconda eccezione si verifica invece quando il contribuente, per

motivi a lui estranei, non può apportare la prova di un fatto che diminuisce il

suo debito d’imposta oppure può farlo solo prestando una collaborazione che non

può essere pretesa (Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar

zum schweizerischen Steuerrecht, Vol. I/2b, 2ª ediz. Basilea 2008, n. 29 ad

art. 130 LIFD, p. 342 e riferimenti).

In definitiva, la massima

ufficiale e il principio inquisitorio trovano i loro limiti nel dovere di

collaborazione del contribuente, indipendentemente dalla ripartizione oggettiva

dell’onere probatorio (Zweifel,

op. cit., n. 3 ad art. 123 LIFD, p. 263; Althaus-Houriet,

in: Yersin/Noël [a cura di], Impôt

fédéral direct, Basilea 2008, n. 4 ad art. 123 LIFD, p. 1196).

1.3.

Secondo gli articoli 204

cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD, l’autorità di tassazione esegue la tassazione d’ufficio,

in base a una valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida,

non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non

possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. A

tal fine, può tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione

patrimoniale e del tenore di vita del contribuente.

La tassazione d’ufficio

può essere impugnata soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta.

Il reclamo deve essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206

cpv. 3 LT, 132 cpv. 3 LIFD), per cui vi è un’inversione dell’onere della prova:

non tocca all’autorità dimostrare la correttezza della propria valutazione,

bensì all’interessato provare che la stessa è manifestamente inesatta.

Considerandi

2.

Nella fattispecie,

come visto, l’UT si è discostato dalla dichiarazione presentata dai ricorrenti

ed ha rivalutato i loro redditi, ritenendo che quelli dichiarati non

comprendessero le prestazioni a proprio favore ottenute dalla loro attività

professionale e non fossero comunque sufficienti per far fronte alle spese (in

special modo all’acquisto dell’immobile).

L’autorità ha dapprima

allestito una tassazione d’ufficio nel ristretto senso contemplato dagli art.

204.

cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD, indicando nei rimedi giuridici l’esistenza dei

requisiti posti dagli art. 206 cpv. 3 LT e 132 cpv. 3 LIFD e le conseguenze in

caso di inottemperanza. Con la decisione impugnata vi ha tuttavia rinunciato,

sostituendo la tassazione d’ufficio con una ordinaria, senza inversione dell’o­nere

della prova. Con decisione del 28 maggio 2015 ha infatti notificato a RI 1 e a RI

2.

una tassazione ordinaria, con la conseguenza che l’obbligo di effettuare indagini

d’ufficio, nell’intento di ricostruire la verità materiale, non è mai venuto

meno. Come ha stabilito la giurisprudenza del Tribunale federale, la rinuncia

alla tassazione d’ufficio non impedisce tuttavia all’autorità di tassazione di

determinare gli elementi imponibili in base ad una valutazione, rispettando le

regole relative all’one­re della prova (sentenza del Tribunale federale del 22

febbraio 2006, n.2A.561/2005 consid. 3).

3.

3.1.

Giusta l’art. 17 cpv. 1

LT, di uguale tenore dell’art. 18 cpv. 1 LIFD, sono imponibili quali reddito da

attività indipendente tutti i proventi dall’esercizio di un’impresa

commerciale, industriale, artigianale, agricola o forestale, da una libera

professione e da ogni altra attività lucrativa indipendente.

In base agli art. 26 LT e

27.

LIFD, dal medesimo sono deducibili le spese aziendali e professionali

giustificate.

Secondo gli articoli 16

cpv. 2 LIFD e 15 cpv. 2 LT, sono pure considerati reddito i proventi in natura

di qualsiasi specie, segnatamente il vitto e l’alloggio, come anche i prodotti

e le merci prelevati dal contribuente nella propria azienda e destinati al consumo

personale; essi sono valutati al valore di mercato.

3.2

Nella fattispecie i

ricorrenti hanno dichiarato quale reddito da attività indipendente fr. 38'903.–,

pari all’utile netto conseguito dall’__________ di __________. Come esposto in

narrativa, l’UT ha invece rivalutato in fr. 70'000.– il reddito da attività

indipendente, aggiungendo quindi a quanto dichiarato un importo di fr. 31'097.–

che, a mente dell’autorità fiscale, corrisponderebbe alle prestazioni fornite a

proprio favore dall’attività professionale del contribuente (consumo proprio,

valore locativo dell’appartamento occupato dalla famiglia e spese di natura privata).

Sebbene nella decisione su reclamo l’UT abbia sollevato delle perplessità legate

ai coefficienti d’utile medio validi per aziende del ramo, in relazione alla

reale redditività della gestione dell’__________ rispetto agli anni precedenti,

dal calcolo del reddito dell’attività lucrativa indipendente che ha intrapreso

si evince che le riprese contestate sono riconducibili quasi esclusivamente ai

redditi in natura, non considerati nella contabilità dei ricorrenti.

3.3

3.3.1

RI 1 e RI 2 ritengono

essere “impensabile” che un’osteria ad __________ possa generare guadagni netti

della portata di quelli indicati dall’autorità fiscale. Sennonché, contrariamente

a quanto sembrano intendere i ricorrenti, il reddito da attività indipendente

non è costituito unicamente dal ricavo netto ottenuto dalla gestione dell’__________,

bensì anche da tutta una serie di vantaggi di cui gode la famiglia del titolare

dell’esercizio pubblico (consumo proprio). Nella fattispecie sono i medesimi

ricorrenti ad aver ammesso di non aver contabilizzato il consumo proprio (cfr. scritto

del 28 settembre 2015), di modo che l’autorità fiscale si è vista costretta a

dover calcolare d’ufficio l’ammontare di tali benefit ricevuti dai contribuenti

e dalla loro famiglia. A tal fine, si può procedere ad una stima sia sulla base

delle spese effettive sia su una base forfetaria.

3.3.2

Il promemoria n. 1/2007

dell’Amministrazione federale delle contribuzioni, concernente la stima dei

prelevamenti in natura e delle quote private alle spese generali dei titolari

di aziende, prevede, per i titolari di ristoranti e alberghi, un prelevamento

di merci per il consumo proprio annuo di fr. 6'480.– per ogni adulto nonché

di fr. 3'240.– per ogni figlio di età compresa tra i 6 e i 13 anni e di fr. 1'620.–

per ogni figlio sino ai 6 anni. Nella fattispecie, essendo il nucleo famigliare

composto da due adulti (RI 1 e RI 2) e da due figli (__________e __________)

che nel 2013 avevano rispettivamente 8 e 1 anno, ne viene un consumo proprio complessivo

di fr. 17'820.– [(6'480 x 2) + 3'240 + 1'620].

Il promemoria prevede altresì

che per il riscaldamento, la corrente elettrica, il gas, il materiale per le

pulizia, il bucato, gli articoli casalinghi, i mezzi di comunicazione, le

conversazioni telefoniche private, la radio e la televisione si debbano conteggiare

fr. 3'540.– all’anno per un’economia domestica composta di un adulto oltre

a fr. 900.– per ogni altro adulto e a fr. 600.– per ogni figlio. Nel

caso concreto ne viene quindi un totale di fr. 5'640.– [3'540 + 900 + (600

x 2)].

A mente dell’autorità

fiscale, la restante somma di fr. 7'637.– [31'097 – 17'820 – 5'640]

corrisponde al valore locativo dell’appartamento utilizzato quale abitazione

dalla famiglia nonché ad altri vantaggi ricevuti, ciò che, in assenza di

elementi contrari, a giudizio di questa Camera appare ancora legittimo.

3.4

La decisione dell’UT di

accertare in fr. 70'000.– il reddito da attività indipendente dei qui

ricorrenti va quindi esente da critiche, già solo per il fatto che detta cifra

equivale all’utile netto dell’__________ assommata ai vantaggi ottenuti dai ricorrenti.

4.

4.1.

Come esposto in narrativa,

per quanto concerne il finanziamento dell’acquisto immobiliare l’autorità

fiscale ha dapprima ripreso fr. 560'000.–, pari al prezzo d’acquisto dell’immobile,

a titolo di “altri redditi” (cfr. decisione del 28 maggio 2015), riducendo

poi tale importo a fr 140'000.– in considerazione del fatto che i contribuenti

hanno portato la prova dell’esistenza di un mutuo ipotecario di fr. 350'000.–,

di un credito concesso dai fratelli __________ di fr. 20'000.– e del

finanziamento con mezzi propri per fr. 48'500.– circa (cfr. decisione su

reclamo del 7 dicembre 2016).

Oggetto del litigio

rimane unicamente il mancato riconoscimento dei prestiti di amici e parenti per

il restante importo di fr. 140'000.-.

4.2

Oltre al prestito di fr. 20'000.–

ricevuto in data 17 luglio 2013 dai fratelli __________ e comprovato dall’estratto

conto di RI 1 e RI 2, i ricorrenti sostengono di aver ricevuto i seguenti importi:

·

fr. 33'000.– in prestito da __________, fratello di RI 1;

·

fr. 30'000.– in prestito da __________, padre di RI 1;

·

fr. 30'000.– in prestito da __________;

·

Euro 43'000.– in donazione da __________, madre di RI 2.

A loro comprova, i

ricorrenti allegano diverse dichiarazioni scritte, nelle quali amici e parenti

attestano di aver prestato o donato i succitati importi.

Troppo poco. In primo

luogo perché la vicinanza degli amici e parenti potrebbe anche far sorgere il

dubbio che le attestazioni in discussione siano state confezionate ad hoc,

per giustificate dei prestiti o donazioni in realtà inesistenti. Stupisce in

particolare che i contribuenti cerchino di giustificare la mancanza di qualsiasi

documentazione o tracciamento bancario asserendo che “Per i fondi arrivati dall’estero,

non possiamo documentare gli stessi in quanto, vigeva la guerra e una

particolare situazione politica, e le banche non erano affidabili (anche tutt’ora),

motivo per cui i risparmi se li tenevano a domicilio”. Innanzitutto perché,

stando all’intestazione in testa alla sua dichiarazione, __________, che

avrebbe prestato fr. 30'000.–, risiede a __________. Inoltre, stando alle

dichiarazioni fornite dai ricorrenti, i presunti trasferimenti di denaro – ad

eccezione dell’asserita donazione di euro 43'000.–, di cui non è dato sapere la

data del trasferimento – risalgono al periodo compreso tra il mese di novembre

2012.

e il mese di maggio 2013 e provengono da persone domiciliate in Italia (__________)

e Romania (__________); tutti Stati in cui, al momento dei presunti versamenti,

non c’era alcuna guerra.

Curioso inoltre che i

pretesi prestiti e donazioni sono stati menzionati solo in sede di reclamo e

solo dopo esplicita richiesta dell’autorità fiscale in merito ai dettagli del

finanziamento dell’acquisizione immobiliare.

Senza dimenticare infine

che il valore probatorio delle dichiarazioni di amici e parenti risulta ancor

più compromesso, qualora si consideri che almeno parte dei presunti donanti e

mutuanti risiede all’estero. La prassi corrente di questa Camera stabilisce infatti

chiaramente l’insuffi­cienza di una prova costituita dalla mera dichiarazione

fatta dal preteso donante domiciliato all’estero, in quanto difficilmente

controllabile (cfr. per es., CDT 80.2009.79 del 12 novembre 2010).

Nel caso in esame quindi,

come visto, la dimostrazione dell’esistenza dei pretesi prestiti e donazioni è

estremamente lacunosa e comunque insufficiente a consentire il loro riconoscimento.

Bene ha fatto quindi l’autorità di tassazione a riprendere la somma di fr.

140'000.- quali “altri redditi” per insufficienza di disponibilità finanziaria.

5.

Il ricorso è

conseguentemente respinto.

Tassa e giustizia sono

poste a carico dei ricorrenti, soccombenti.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 2’000.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 2’100.–

sono a carico dei ricorrenti.

La differenza, rispetto all’anticipo da loro versato (fr. 1’900.–), viene

riversata ai ricorrenti.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-;

-;

-;

-.

Copia per conoscenza:

-

municipio di.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il

presidente: Il segretario: