80.2017.81
Violazione degli obblighi procedurali: mancato inoltro della dichiarazione, onere della prova a carico del contribuente, multa
11 maggio 2017Italiano10 min
Source ti.ch
Incarti n.
80.2017.81
80.2017.82
Lugano
11 maggio 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del
Tribunale d’appello
giudice
Andrea Pedroli
segretaria
Sabrina
Piemontesi, vicecancelliera
parti
RI 1
RI 2
entrambi
rappr. da RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
dell’11 aprile 2017 contro la decisione del 13 marzo 2017 in materia di multa
per violazione degli obblighi di procedura.
Fatti
- non avendo i coniugi RI 1
e RI 2 inoltrato la dichiarazione d’imposta 2015 entro il termine del 30 aprile
2016, il 17 maggio 2016 l’RS 1 ha inviato loro un richiamo;
- su richiesta dei
contribuenti, il 9 giugno 2016 l’autorità fiscale ha concesso loro una proroga
fino al 31 dicembre 2016;
- non essendo ancora
pervenuta la dichiarazione, con decisione del 17 gennaio 2017 l’Ufficio di
tassazione ha diffidato i contribuenti ad adempiere i loro obblighi
procedurali, attribuendo loro un termine di venti giorni, scaduto il quale gli
avrebbe inflitto una multa;
- con decisione del 16
febbraio 2017, l’RS 1 ha inflitto ai contribuenti una multa di fr. 900.– per
non aver presentato la dichiarazione d’imposta 2015;
- i contribuenti hanno
interposto reclamo, in data 20 febbraio 2017, argomentando di aver inviato per
posta la dichiarazione il 31 gennaio 2017;
- il 1° marzo 2017
l’autorità di tassazione si è rivolta ai reclamanti, invitandoli a comprovare
l’avvenuto inoltro della dichiarazione d’imposta;
- con scritto del 6 marzo
2017, RI 1 ha trasmesso all’Ufficio di tassazione copia della dichiarazione
d’imposta 2015 con i relativi allegati, evidenziando il fatto che sui moduli
ufficiali erano impressi la data e l’ora in cui erano stati stampati (31
gennaio 2017 ore 18.42);
- con decisione del 13 marzo
2017, l’Ufficio di tassazione ha respinto il reclamo, adducendo che, nel
termine assegnato ai reclamanti con la diffida, essi non avevano presentato la
dichiarazione;
- con tempestivo ricorso
alla Camera di diritto tributario, RI 1 e RI 2 postulano l’annullamento della
multa disciplinare loro inflitta dall’Ufficio di tassazione, lamentando una
carente motivazione della decisione su reclamo e invocando il principio in
dubio pro reo;
- i ricorrenti ribadiscono
di aver stampato la dichiarazione il 31 gennaio 2017 e di aver depositato “il
giorno stesso – dopo cena – l’intero dossier nella buca lettere di via __________
a __________”, ammettendo tuttavia di “aver tenuto in considerazione, in
assoluta buona fede, quanto espressamente evidenziato sulla busta ufficiale
dello stesso Ufficio di tassazione concernente le tariffe postali da utilizzare”;
- nelle sue osservazioni del
14 aprile 2017, l’Ufficio di tassazione ha confermato che “da un’ulteriore
verifica non risulta rientrata la dichiarazione che i contribuenti asseriscono di
aver inviato il 31 gennaio 2017”, mentre “in data 13 marzo risulta rientrata la
dichiarazione 2015 (con timbro copia)”.
Diritto
- conformemente
all’art. 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio
2006, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice
unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di
rilevante importanza;
- in
primo luogo, i ricorrenti lamentano una carente motivazione della decisione impugnata,
per il fatto che l’Ufficio di tassazione non avrebbe “chiaramente determinato…
per quali ragioni sia stata confermata la multa disciplinare” e, in
particolare, non si sarebbe determinato “sulle argomentazioni sollevate dal
signor Ceresa all’interno del suo reclamo”;
- l’autorità
di tassazione deve prendere una decisione motivata (art. 208 cpv. 2 LT; art.
135 cpv. 2 prima frase LIFD), fondandosi sui risultati dell’inchiesta (art. 208
cpv. 1 LT; art. 135 cpv. 1 LIFD);
- per
giurisprudenza costante, il diritto a una motivazione ha natura formale: la sua
violazione comporta, di regola, l’annullamento dell’atto impugnato, senza che
vada vagliato se quest’ultimo, nel merito, è corretto (DTF 119 Ia 136 consid.
2a p. 138, 118 Ia 17 consid. 1a p. 18, 104 consid. c p. 109 con relativi
riferimenti);
- l’art.
29 Cost. fed. impone alle autorità amministrative e giudiziarie di pronunciarsi
sulle allegazioni delle parti nei considerandi delle loro decisioni,
riferendosi agli argomenti da queste addotti;
- una
motivazione può comunque essere ritenuta sufficiente quando l’autorità menziona,
almeno brevemente, i motivi che l’hanno spinta a decidere in un senso piuttosto
che nell’altro e pone quindi l’interessato nelle condizioni di rendersi conto
della portata del giudizio e delle eventuali possibilità d’impugnazione presso
un’istanza superiore (DTF 114 Ia 242 consid. 2, 112 Ia 109 consid. b e rimandi,
111 Ia 1);
- per
far ciò l’autorità giudicante non deve pronunciarsi necessa-riamente su tutti
gli argomenti e le eccezioni sollevati, ma può li-mitarsi a prendere posizione
su quelli principali ed essenziali, atti a influire sulla decisione di merito
(DTF 111 Ia 1, cons. 3a; DTF 107 Ia 248, consid. 3a; DTF 105 Ib 248/9, consid. 2a; DTF 101 Ia 3);
- per
valutare se la motivazione della decisione impugnata sia conforme alle esigenze
stabilite dalla legge e dalla giurisprudenza, si deve tener conto che il
reclamo interposto da RI 1 contro la decisione del 16 febbraio 2017, con cui
l’Ufficio di tassazione aveva inflitto a lui e alla moglie una multa di 900
franchi, si limitava all’affermazione secondo cui egli avrebbe “inviato per
Posta in data 31 gennaio 2017, nel rispetto del termine di 20 giorni della
vostra diffida del 17 gennaio a.c. (no. registro 3812517) la dichiarazione
dell’anno 2015”, che era allegata in copia;
- non
va inoltre dimenticato che, il successivo 1° marzo 2017, l’Ufficio di
tassazione si era rivolto al reclamante, attribuendogli un termine di venti
giorni per comprovare l’inoltro della dichiarazione;
- sebbene
la motivazione della decisione impugnata sia essenziale, la stessa permette
Considerandi
tuttavia di comprendere che il reclamo è stato respinto per il fatto che il
reclamante non ha portato la prova di avere effettivamente inoltrato la dichiarazione
d’imposta il 31 gennaio 2017, quindi prima della scadenza del termine
attribuitogli con la diffida del 17 gennaio 2017;
- la
censura relativa alla carente motivazione della decisione su reclamo del 13
marzo 2017 deve pertanto essere respinta;
- nel
merito, la multa disciplinare è stata inflitta sulla base degli art. 257 cpv. 1
LT e 174 LIFD;
- secondo
l’art. 257 cpv. 1 LT [obblighi procedurali] chiunque, nonostante diffida, viola
intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli incombe giusta la stessa
legge oppure una disposizione presa in applicazione di quest’ultima, in
particolare:
a) non
consegna la dichiarazione d’imposta o gli allegati;
b) non
adempie all’obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni;
c) viola gli
obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura d’inventario;
d) non versa
il deposito o non presta la garanzia bancaria irrevocabile previsti
dall’articolo 253a;
è
punito con la multa;
- il
capoverso 2 prevede che la multa è di 1000.- franchi al massimo e, in casi
gravi o di recidiva, 10'000.- franchi al massimo;
- di
tenore sostanzialmente uguale l’art. 174 LIFD;
- affinché
l’autorità fiscale possa infliggere una multa devono essere realizzate due
distinte condizioni:
·
l’una soggettiva, che consiste nella colpa del contribuente, vale
a dire in una sua azione o omissione intenzionale o per semplice negligenza;
·
e l’altra oggettiva, vale a dire la diffida che l’autorità
fiscale deve rivolgere al contribuente invitandolo a collaborare (cfr. Pedroli, Le norme penali della nuova
legge svizzera sull’imposta federale diretta, in Rivista trimestrale di diritto
penale dell’economia, n. 2/3-1995, p. 766; Idem, Le norme penali delle nuove
leggi sulle imposte dirette, in RDAT II-1996 p. 483; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte
Bundessteuer, Zurigo, 1995, p. 472);
- il
Tribunale federale ha precisato che la multa per violazione di obblighi di
procedura da parte del contribuente non rappresenta un mero mezzo coercitivo
dell’amministrazione ma presenta anche carattere penale, sicché il contribuente
può essere punito anche se compie l’atto ordinato dall’autorità solo dopo la
scadenza del termine impartitogli (RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B 101.1 n. 9);
- nel
caso in disamina, ai ricorrenti è stata inflitta la multa disciplinare per non
aver consegnato all’Autorità fiscale entro l’ultimo termine impartitogli e
nonostante diffida la dichiarazione per il periodo fiscale 2015;
- secondo
l’art. 198 cpv. 1 LT
·
i contribuenti sono invitati, mediante notificazione pubblica o invio
del modulo, a presentare la dichiarazione d’imposta. Coloro che non hanno
ricevuto il modulo devono chiederlo all’autorità competente (cpv. 1);
·
il contribuente deve compilare il modulo in modo completo e veritiero,
firmarlo personalmente e inviarlo, con gli allegati prescritti, all’autorità
competente entro il termine stabilito (cpv. 2);
·
il contribuente, che omette di inviare la dichiarazione d’imposta
o che presenta un modulo completo, è diffidato a rimediarvi entro un congruo
termine (cpv. 3);
- di
analogo tenore l’art. 124 LIFD;
- nel
caso in esame, gli insorgenti sostengono di aver inoltrato la dichiarazione
d’imposta il 31 gennaio 2017, prima cioè della scadenza del termine di venti
giorni, loro attribuito con la diffida del 17 gennaio 2017;
- i
ricorrenti non provano di aver inviato la dichiarazione alla data indicata, ma
sostengono che la circostanza che i moduli siano stati da loro stampati il 31
gennaio 2017 renda “del tutto evidente… che i contribuenti __________ si siano
preoccupati attivamente della preparazione del fascicolo fiscale”, con la
conseguenza che “sarebbe oltremodo illogico il fatto che i coniugi __________
nonostante avessero conoscenza delle possibili conseguenze derivanti da una
mancata consegna della dichiarazione d’imposta, non avessero provveduto ad un
invio della documentazione, entro il termine impartito dall’Ufficio
circondariale di tassazione, dopo aver eseguito la preparazione della stessa”;
- la
tesi dei ricorrenti, secondo cui i moduli per la dichiarazione, con i relativi
allegati, sarebbero stati inoltrati il 31 gennaio 2017, non trova peraltro
alcun riscontro negli atti dell’autorità di tassazione;
- secondo
una consolidata giurisprudenza, il contribuente ha l’onere di provare il fatto
ed il momento dell’inoltro della dichiarazione d’imposta (cfr. Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch [a
cura di], Kommentar zum DBG, 3a ediz., Basilea 2017, n. 41 ad art.
124.
LIFD, p. 2172; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,
Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 24 ad art. 124
LIFD, p. 1367 e giurisprudenza citata; inoltre sentenza CDT n. 80.2014.40 del
24.2.2014
consid. 2.2);
- nel
caso in esame, la prova del fatto e del momento dell’inoltro della
dichiarazione è ostacolata dalla circostanza che i contribuenti si sarebbero
serviti della posta semplice, cioè non hanno optato per l’invio raccomandato;
- a
questo riguardo, nel ricorso, i contribuenti sottolineano di “aver tenuto in
considerazione, in assoluta buona fede, quanto espressamente evidenziato sulla
busta ufficiale dello stesso Ufficio di tassazione concernente le tariffe
postali da utilizzare”, nel verosimile intento di giustificare la rinuncia
all’invio per raccomandata;
- sebbene
effettivamente non sia richiesto l’invio per raccomandata, spetta al contribuente,
al quale è stata intimata una diffida – con cui l’autorità di tassazione gli
attribuisce un ultimo termine, trascorso il quale gli infliggerà una multa –
valutare se sia il caso di assumersi il rischio che l’invio non vada a buon
fine;
- di
nessun rilievo, ai fini della prova richiesta dalla legge, è la semplice
circostanza che sui moduli da loro stampati figuri la data del 31 gennaio 2017,
non potendosi da tale fatto trarre alcuna conclusione in merito alla data
dell’invio dei moduli stessi;
- il
ricorso è conseguentemente respinto;
- tassa
di giustizia e spese processuali sono a carico dei ricorrenti, soccombenti.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 300.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 380.–
sono a carico dei
ricorrenti.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-;
-;
-;
-.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La
segretaria: