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Decisione

80.2017.81

Violazione degli obblighi procedurali: mancato inoltro della dichiarazione, onere della prova a carico del contribuente, multa

11 maggio 2017Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

- non avendo i coniugi RI 1

e RI 2 inoltrato la dichiarazione d’imposta 2015 entro il termine del 30 aprile

2016, il 17 maggio 2016 l’RS 1 ha inviato loro un richiamo;

- su richiesta dei

contribuenti, il 9 giugno 2016 l’autorità fiscale ha concesso loro una proroga

fino al 31 dicembre 2016;

- non essendo ancora

pervenuta la dichiarazione, con decisione del 17 gennaio 2017 l’Ufficio di

tassazione ha diffidato i contribuenti ad adempiere i loro obblighi

procedurali, attribuendo loro un termine di venti giorni, scaduto il quale gli

avrebbe inflitto una multa;

- con decisione del 16

febbraio 2017, l’RS 1 ha inflitto ai contribuenti una multa di fr. 900.– per

non aver presentato la dichiarazione d’imposta 2015;

- i contribuenti hanno

interposto reclamo, in data 20 febbraio 2017, argomentando di aver inviato per

posta la dichiarazione il 31 gennaio 2017;

- il 1° marzo 2017

l’autorità di tassazione si è rivolta ai reclamanti, invitandoli a comprovare

l’avvenuto inoltro della dichiarazione d’imposta;

- con scritto del 6 marzo

2017, RI 1 ha trasmesso all’Ufficio di tassazione copia della dichiarazione

d’imposta 2015 con i relativi allegati, evidenziando il fatto che sui moduli

ufficiali erano impressi la data e l’ora in cui erano stati stampati (31

gennaio 2017 ore 18.42);

- con decisione del 13 marzo

2017, l’Ufficio di tassazione ha respinto il reclamo, adducendo che, nel

termine assegnato ai reclamanti con la diffida, essi non avevano presentato la

dichiarazione;

- con tempestivo ricorso

alla Camera di diritto tributario, RI 1 e RI 2 postulano l’annullamento della

multa disciplinare loro inflitta dall’Ufficio di tassazione, lamentando una

carente motivazione della decisione su reclamo e invocando il principio in

dubio pro reo;

- i ricorrenti ribadiscono

di aver stampato la dichiarazione il 31 gennaio 2017 e di aver depositato “il

giorno stesso – dopo cena – l’intero dossier nella buca lettere di via __________

a __________”, ammettendo tuttavia di “aver tenuto in considerazione, in

assoluta buona fede, quanto espressamente evidenziato sulla busta ufficiale

dello stesso Ufficio di tassazione concernente le tariffe postali da utilizzare”;

- nelle sue osservazioni del

14 aprile 2017, l’Ufficio di tassazione ha confermato che “da un’ulteriore

verifica non risulta rientrata la dichiarazione che i contribuenti asseriscono di

aver inviato il 31 gennaio 2017”, mentre “in data 13 marzo risulta rientrata la

dichiarazione 2015 (con timbro copia)”.

Diritto

- conformemente

all’art. 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio

2006, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice

unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di

rilevante importanza;

- in

primo luogo, i ricorrenti lamentano una carente motivazione della decisione impugnata,

per il fatto che l’Ufficio di tassazione non avrebbe “chiaramente determinato…

per quali ragioni sia stata confermata la multa disciplinare” e, in

particolare, non si sarebbe determinato “sulle argomentazioni sollevate dal

signor Ceresa all’interno del suo reclamo”;

- l’autorità

di tassazione deve prendere una decisione motivata (art. 208 cpv. 2 LT; art.

135 cpv. 2 prima frase LIFD), fondandosi sui risultati dell’inchiesta (art. 208

cpv. 1 LT; art. 135 cpv. 1 LIFD);

- per

giurisprudenza costante, il diritto a una motivazione ha natura formale: la sua

violazione comporta, di regola, l’annullamento dell’atto impugnato, senza che

vada vagliato se quest’ultimo, nel merito, è corretto (DTF 119 Ia 136 consid.

2a p. 138, 118 Ia 17 consid. 1a p. 18, 104 consid. c p. 109 con relativi

riferimenti);

- l’art.

29 Cost. fed. impone alle autorità amministrative e giudiziarie di pronunciarsi

sulle allegazioni delle parti nei considerandi delle loro decisioni,

riferendosi agli argomenti da queste addotti;

- una

motivazione può comunque essere ritenuta sufficiente quando l’autorità menziona,

almeno brevemente, i motivi che l’hanno spinta a decidere in un senso piuttosto

che nell’altro e pone quindi l’interessato nelle condizioni di rendersi conto

della portata del giudizio e delle eventuali possibilità d’impugnazione presso

un’istanza superiore (DTF 114 Ia 242 consid. 2, 112 Ia 109 consid. b e rimandi,

111 Ia 1);

- per

far ciò l’autorità giudicante non deve pronunciarsi necessa-riamente su tutti

gli argomenti e le eccezioni sollevati, ma può li-mitarsi a prendere posizione

su quelli principali ed essenziali, atti a influire sulla decisione di merito

(DTF 111 Ia 1, cons. 3a; DTF 107 Ia 248, consid. 3a; DTF 105 Ib 248/9, consid. 2a; DTF 101 Ia 3);

- per

valutare se la motivazione della decisione impugnata sia conforme alle esigenze

stabilite dalla legge e dalla giurisprudenza, si deve tener conto che il

reclamo interposto da RI 1 contro la decisione del 16 febbraio 2017, con cui

l’Ufficio di tassazione aveva inflitto a lui e alla moglie una multa di 900

franchi, si limitava all’affermazione secondo cui egli avrebbe “inviato per

Posta in data 31 gennaio 2017, nel rispetto del termine di 20 giorni della

vostra diffida del 17 gennaio a.c. (no. registro 3812517) la dichiarazione

dell’anno 2015”, che era allegata in copia;

- non

va inoltre dimenticato che, il successivo 1° marzo 2017, l’Ufficio di

tassazione si era rivolto al reclamante, attribuendogli un termine di venti

giorni per comprovare l’inoltro della dichiarazione;

- sebbene

la motivazione della decisione impugnata sia essenziale, la stessa permette

Considerandi

tuttavia di comprendere che il reclamo è stato respinto per il fatto che il

reclamante non ha portato la prova di avere effettivamente inoltrato la dichiarazione

d’imposta il 31 gennaio 2017, quindi prima della scadenza del termine

attribuitogli con la diffida del 17 gennaio 2017;

- la

censura relativa alla carente motivazione della decisione su reclamo del 13

marzo 2017 deve pertanto essere respinta;

- nel

merito, la multa disciplinare è stata inflitta sulla base degli art. 257 cpv. 1

LT e 174 LIFD;

- secondo

l’art. 257 cpv. 1 LT [obblighi procedurali] chiunque, nonostante diffida, viola

intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli incombe giusta la stessa

legge oppure una disposizione presa in applicazione di quest’ultima, in

particolare:

a) non

consegna la dichiarazione d’imposta o gli allegati;

b) non

adempie all’obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni;

c) viola gli

obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura d’inventario;

d) non versa

il deposito o non presta la garanzia bancaria irrevocabile previsti

dall’articolo 253a;

è

punito con la multa;

- il

capoverso 2 prevede che la multa è di 1000.- franchi al massimo e, in casi

gravi o di recidiva, 10'000.- franchi al massimo;

- di

tenore sostanzialmente uguale l’art. 174 LIFD;

- affinché

l’autorità fiscale possa infliggere una multa devono essere realizzate due

distinte condizioni:

·

l’una soggettiva, che consiste nella colpa del contribuente, vale

a dire in una sua azione o omissione intenzionale o per semplice negligenza;

·

e l’altra oggettiva, vale a dire la diffida che l’autorità

fiscale deve rivolgere al contribuente invitandolo a collaborare (cfr. Pedroli, Le norme penali della nuova

legge svizzera sull’imposta federale diretta, in Rivista trimestrale di diritto

penale dell’economia, n. 2/3-1995, p. 766; Idem, Le norme penali delle nuove

leggi sulle imposte dirette, in RDAT II-1996 p. 483; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte

Bundessteuer, Zurigo, 1995, p. 472);

- il

Tribunale federale ha precisato che la multa per violazione di obblighi di

procedura da parte del contribuente non rappresenta un mero mezzo coercitivo

dell’amministrazione ma presenta anche carattere penale, sicché il contribuente

può essere punito anche se compie l’atto ordinato dall’autorità solo dopo la

scadenza del termine impartitogli (RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B 101.1 n. 9);

- nel

caso in disamina, ai ricorrenti è stata inflitta la multa disciplinare per non

aver consegnato all’Autorità fiscale entro l’ultimo termine impartitogli e

nonostante diffida la dichiarazione per il periodo fiscale 2015;

- secondo

l’art. 198 cpv. 1 LT

·

i contribuenti sono invitati, mediante notificazione pubblica o invio

del modulo, a presentare la dichiarazione d’imposta. Coloro che non hanno

ricevuto il modulo devono chiederlo all’autorità competente (cpv. 1);

·

il contribuente deve compilare il modulo in modo completo e veritiero,

firmarlo personalmente e inviarlo, con gli allegati prescritti, all’autorità

competente entro il termine stabilito (cpv. 2);

·

il contribuente, che omette di inviare la dichiarazione d’imposta

o che presenta un modulo completo, è diffidato a rimediarvi entro un congruo

termine (cpv. 3);

- di

analogo tenore l’art. 124 LIFD;

- nel

caso in esame, gli insorgenti sostengono di aver inoltrato la dichiarazione

d’imposta il 31 gennaio 2017, prima cioè della scadenza del termine di venti

giorni, loro attribuito con la diffida del 17 gennaio 2017;

- i

ricorrenti non provano di aver inviato la dichiarazione alla data indicata, ma

sostengono che la circostanza che i moduli siano stati da loro stampati il 31

gennaio 2017 renda “del tutto evidente… che i contribuenti __________ si siano

preoccupati attivamente della preparazione del fascicolo fiscale”, con la

conseguenza che “sarebbe oltremodo illogico il fatto che i coniugi __________

nonostante avessero conoscenza delle possibili conseguenze derivanti da una

mancata consegna della dichiarazione d’imposta, non avessero provveduto ad un

invio della documentazione, entro il termine impartito dall’Ufficio

circondariale di tassazione, dopo aver eseguito la preparazione della stessa”;

- la

tesi dei ricorrenti, secondo cui i moduli per la dichiarazione, con i relativi

allegati, sarebbero stati inoltrati il 31 gennaio 2017, non trova peraltro

alcun riscontro negli atti dell’autorità di tassazione;

- secondo

una consolidata giurisprudenza, il contribuente ha l’onere di provare il fatto

ed il momento dell’inoltro della dichiarazione d’imposta (cfr. Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch [a

cura di], Kommentar zum DBG, 3a ediz., Basilea 2017, n. 41 ad art.

124.

LIFD, p. 2172; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,

Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 24 ad art. 124

LIFD, p. 1367 e giurisprudenza citata; inoltre sentenza CDT n. 80.2014.40 del

24.2.2014

consid. 2.2);

- nel

caso in esame, la prova del fatto e del momento dell’inoltro della

dichiarazione è ostacolata dalla circostanza che i contribuenti si sarebbero

serviti della posta semplice, cioè non hanno optato per l’invio raccomandato;

- a

questo riguardo, nel ricorso, i contribuenti sottolineano di “aver tenuto in

considerazione, in assoluta buona fede, quanto espressamente evidenziato sulla

busta ufficiale dello stesso Ufficio di tassazione concernente le tariffe

postali da utilizzare”, nel verosimile intento di giustificare la rinuncia

all’invio per raccomandata;

- sebbene

effettivamente non sia richiesto l’invio per raccomandata, spetta al contribuente,

al quale è stata intimata una diffida – con cui l’autorità di tassazione gli

attribuisce un ultimo termine, trascorso il quale gli infliggerà una multa –

valutare se sia il caso di assumersi il rischio che l’invio non vada a buon

fine;

- di

nessun rilievo, ai fini della prova richiesta dalla legge, è la semplice

circostanza che sui moduli da loro stampati figuri la data del 31 gennaio 2017,

non potendosi da tale fatto trarre alcuna conclusione in merito alla data

dell’invio dei moduli stessi;

- il

ricorso è conseguentemente respinto;

- tassa

di giustizia e spese processuali sono a carico dei ricorrenti, soccombenti.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 300.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 380.–

sono a carico dei

ricorrenti.

3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-;

-;

-;

-.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La

segretaria: