80.2017.96
Procedura: ricorso, tempestività, indicazione della data di notificazione della decisione da parte del ricorrente, venire contra factum proprium
14 luglio 2017Italiano13 min
Source ti.ch
Incarti n.
80.2017.96/97
Lugano
14 luglio 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele Guffi
segretaria
Sabrina
Piemontesi, vicecancelliera
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 22 aprile 2017 contro la decisione del 22 marzo 2017 in materia di IC/IFD
2015.
Fatti
A. Con ricorso
22/25.4.2017 RI 1 ricorre contro la decisione IC/IFD 2015 emanata dall’Ufficio
di tassazione di __________ e datata 22.3.2017, censurando il mancato
riconoscimento della deduzione per figli a carico e agli studi. Nel gravame
l’insorgente indica preliminarmente: “(...). Premesso che: il 22 marzo 2017
mi è stata intimata la decisione di tassazione dopo reclamo per l’anno 2015
(...)”.
B. Mediante scritto del
25.4.2017 inviato per raccomandata, la Camera si è rivolta alla ricorrente per
informarla che da un primo esame del ricorso lo stesso appariva tardivo,
proprio in considerazione dell’indicazione preliminare di ricezione della
decisione su reclamo, il giorno 22.3.2017. Veniva pertanto attirata
l’attenzione della contribuente sulla facoltà di chiedere la restituzione in
intero dei termini (secondo gli art. 192 cpv. 5 LT e 133 cpv. 3 LIFD) e veniva
anche assegnato un termine di 15 giorni per comunicare l’intenzione di
mantenere oppure ritirare il ricorso.
C. Con risposta
8/9.5.2017 RI 1 indica di aver __________, contabile, di procedere alla
redazione del ricorso alla Camera avverso la decisione su reclamo dell’UT.
Quest’ultimo avrebbe trattenuto la sua pratica sino a sera inoltrata del
21.4.2017, quando: “(...) mi ha trasmesso la lettera da voi ricevuta. Dal
timbro postale, risulta infatti che è stata spedita il 22 aprile. In realtà io
stessa ho preso conoscenza della decisione dell’Ufficio Tassazioni __________
il giorno venerdì 24 marzo, giuntami per invio postale datato 22 marzo. Con
queste premesse il mio invio non è stato quindi tardivo, e si tratta di un
errore nella stesura della lettera, che io non ho corretto, confidando nella
fiducia in chi l’ha stilata”.
D. L’UT, al quale è
stato trasmesso il ricorso per la presentazione di eventuali osservazioni, si è
limitato a produrre l’incarto fiscale.
Diritto
1. La Camera di diritto
tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli
Uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a
condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare
preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente
motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata,
ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia
dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Se
l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno
retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in
caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.
Considerandi
2.
2.1.
Nel caso che qui ci occupa
il ricorso contro la decisione su reclamo del 22.3.2017 è stato trasmesso alla
Camera con raccomandata del 22.4.2017. Si tratta di valutare se lo stesso sia o
meno tempestivo, presupposto preliminare alla ricevibilità del gravame.
2.2
L’art. 227 cpv. 1 LT
stabilisce che il contribuente può impugnare con ricorso scritto la decisione
su reclamo dell’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notifica,
davanti alla Camera di diritto tributario. Tale termine, stabilito dalla legge,
è perentorio (art. 192 cpv. 1 LT). È prevista una deroga solo quando esiste un
motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che
l’inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia,
assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo
rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT).
La legge sull’imposta
federale diretta (LIFD), agli articoli 140 cpv. 1 e 133 cpv. 1 e 3, prevede
delle disposizioni analoghe.
2.3
L’art. 192 cpv. 5 LT
precisa che i termini, stabiliti dalla legge, sono perentori, essendo prevista
una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine,
vale a dire quando è provato che l’inosservanza del termine è da attribuire a
servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti
il contribuente o il suo rappresentante.
Il termine decorre dal
giorno successivo alla notificazione ed è reputato osservato se l’opposizione
perviene all’autorità di tassazione o è consegnata a un ufficio postale
svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera
all’estero il giorno della scadenza (art. 192 LT; art. 133 LIFD).
2.4
Per intimazione o
notificazione di un atto s’intende la consegna materiale del documento o di un
suo esemplare al destinatario (cfr., al proposito, ASA 45 p. 471, Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario
al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, art. 138 CPC, p.
581; Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrecht,
4ª ediz., vol. I, Basilea 1992, p. 157, Häfelin/ Müller/Uhlmann, Allgemeines
Verwaltungsrecht, 6ª ediz, Zurigo 2010, n. 885 ss.). Il termine decorre
dal giorno successivo alla notificazione ed è reputato osservato se
l’opposizione perviene all’autorità di tassazione o è consegnato a un ufficio postale
svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera
all’estero il giorno di scadenza (art. 192 LT e art. 133 LIFD).
Secondo la giurisprudenza
costante del Tribunale federale, una decisione dell'autorità spedita per
lettera raccomandata è notifi-cata al destinatario nel momento della consegna
effettiva oppu-re, se l'invio non è recapitato al domicilio né ritirato alla
posta, l'ultimo dei sette giorni durante i quali rimane depositato presso
l'ufficio (DTF 127 I 31 consid. 2a). Questa giurisprudenza si applica nei casi
in cui il destinatario doveva attendersi, con una certa probabilità, di
ricevere una comunicazione delle autorità, cosa che si verifica ogniqualvolta
egli è parte in un procedimento in corso (DTF 130 III 396 consid. 1.2.3).
2.5
La prova
dell’interposizione tempestiva di un reclamo o di un ricorso è a carico del
reclamante o ricorrente (DTF 119 V 7 consid. 3c/bb e cc; 98 Ia 247 consid. 2).
Tale prova risulta in linea di principio dalla data del timbro postale (DTF 109
Ia 183 consid. 3b; cfr. inoltre la sentenza del Tribunale federale 2C_822/2008
del 18 dicembre 2008 consid. 4.2). Tuttavia, se la data in questione non è
leggibile, non può costituire la prova del deposito dell’atto nel termine
legale. L’interessato può in tal caso portare la prova con altri mezzi, in
particolar modo mediante testimoni (DTF 109 Ib 343 consid. 2b; 98 Ia 247 consid.
2), tenendo conto del fatto che la semplice dichiarazione della parte
interessata non è sufficiente (cfr. sentenza 2C_711/2008 del 7 novembre 2008
consid. 3.1).
In linea di principio, si
può entrare nel merito di un ricorso tardivo solo se il contribuente è stato
impedito di presentarlo in tempo utile per un motivo che non era prevedibile
(ASA 61 p. 523), mentre una colpa da parte del richiedente o del suo rappresentante
esclude la restituzione del termine (ASA 60 p. 630 = RF 1992 p. 220; inoltre DTF
106.
II 173).
2.6
Una decisione si considera
notificata non nel momento in cui il contribuente ne prende conoscenza, bensì
il giorno in cui viene debitamente comunicata, cioè nel momento in cui entra
nella sfera di competenza del suo destinatario, in modo tale che quest’ultimo
possa prenderne conoscenza (cfr. la sentenza del Tribunale federale 2A.494/2005
del 7
febbraio 2006 consid. 2.1; inoltre RF 67/2012 p. 301 consid.
4.
).
Siccome la legge (né
quella federale né quella cantonale) non prescrive una determinata forma, l’autorità
fiscale non è obbligata a notificare i suoi atti mediante invio postale
raccomandato, ma può procedervi anche con lettera semplice (cfr. la sentenza
del Tribunale federale 2C_430/2009 del 14 gennaio 2010, in RF 65/2010 p. 396
consid. 2.4).
Dal profilo giuridico, la
differenza fondamentale concerne l’onere della prova circa l’effettiva
comunicazione di un atto e la data in cui la stessa ha avuto luogo. Infatti,
nel caso della notifica di una decisione con lettera semplice, l’amministrazione
deve assumere l’onere della prova in base alla regola dell’art. 8 CCS: questa
norma, che ha una portata generale e che si applica sia in diritto privato, sia
in diritto pubblico, dispone che ove la legge non stabilisca altrimenti, chi
vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve
fornirne la prova (DTF 114 III 54, 99 Ib 359).
Se
la notificazione è avvenuta per posta semplice, l’autorità fiscale deve apportare
in maniera adeguata la prova del fatto che la notificazione sia avvenuta e del
momento in cui si sia verificata. Non si richiede a tal fine una prova in senso
stretto; nell’ambito dell’apprezzamento delle prove, basta che in base alle
circostanze concrete sia possibile determinare in modo sufficientemente chiaro
il lasso di tempo durante il quale l’invio dovrebbe essere entrato nella sfera
di competenza del destinatario (cfr. la sentenza del Tribunale federale
2A.494/2005 del 7 febbraio 2006, consid. 2.1, con riferimento alla sentenza
2A.271/1999 del 17 novembre 1999, consid. 3a, in NStP 53/1999, p. 173).
3.
3.1.
Nel caso che qui ci occupa,
la qui ricorrente con gravame del 22.4.2017 ha precisamente indicato - nella
premessa al ricorso - di aver ricevuto la decisione su reclamo per l’IC/IFD
2015.
il 22.3.2017. Per tale motivo, la Camera, sulla base delle indicazioni
fornite da RI 1 ha calcolato il termine di trenta giorni. Lo stesso decorreva
dal giorno successivo alla notifica della decisione, ossia il 23.3.2017 e
giungeva a scadenza il 21.4.2017 (il giorno prima dell’invio eseguito da parte
della ricorrente).
3.2
Unicamente a seguito dello
scritto di questa Camera, RI 1 ha indicato che la persona alla quale aveva
affidato la stesura del suo ricorso avrebbe erroneamente indicato come data di
ricezione della decisione su reclamo quella del 22.3..
La contribuente precisava
che in realtà la decisione le sarebbe pervenuta unicamente il 24.3., tramite
“invio postale datato 22 marzo, con la conseguenza che il suo gravame sarebbe
stato tempestivo.
3.3
Come visto l’onere della
prova quanto alla notifica di una decisione ed alla data di quest’ultima spetta
all’autorità fiscale. Ciò ha come conseguenza che, in caso di dubbio, ci si
debba riferire alla versione del destinatario, quando questo contesta la
notifica di un invio, oppure che la medesima sia intervenuta con ritardo. Si
può talvolta giungere alla conclusione - fondandosi sul pagamento di un
credito, sulla corrispondenza scambiata con l’amministrazione, sul
comportamento del contribuente oppure sulla testimonianza di terzi - che la
decisione è stata effettivamente notificata e determinare anche la data di
notifica della medesima (cfr. anche Casanova/
Dubey, Commentaire romand LIFD [a cura di Noël/Aubry Girardin], 2a. ed.,
Basilea 2017, n. 1 ad art. 133 LIFD; sentenza TF 2C_430/2009 del 14.1.2010 consid.
2.
).
La prova della notifica
può anche essere stabilita tramite indizi oppure esaminando l’insieme delle
circostanze (sentenza TF 2C_430/2009 del 14.1.2010 consid. 2.4).
3.4
L’esame dell’insieme delle
circostanze porta questa Camera a concludere che la notifica della decisione è
effettivamente avvenuta il 22.3.2017.
3.4.1
È infatti stata la stessa
ricorrente, nell’incipit del suo gravame ad indicare la data di
ricezione della decisione su reclamo (spedita comunque per posta semplice),
ossia il 22.3.2017.
Unicamente a seguito dello
scritto di questa Camera ha modificato la propria versione - venendo “contra
factum proprium” - sostenendo di averla in realtà ricevuta unicamente il
24.3.2017
e che la persona che aveva incaricato di redigere il ricorso (tale __________)
avrebbe indicato erroneamente il 22.3 nell’introduzione preliminare al gravame.
3.4.2
Si rivelano anche
contrastanti le affermazioni contenute nello scritto dell’8/9.5.2017 della
ricorrente in risposta alla richiesta di delucidazione sulla tempestività del
gravame.
Da una parte indica che il
ricorso le sarebbe stato trasmesso a sera inoltrata del 21.4. da parte della
persona che aveva incaricato di redigerlo. Il gravame sarebbe poi stato da lei
inviato il sabato 22.4.
Mal si comprende la
premura di dover spedire l’allegato il sabato 22.4. (posto come inviato a
serata inoltrata del 21.4.), se la notifica della decisione fosse effettivamente
avvenuta il 24.3 (come preteso nella sua ultima versione dei fatti).
Il termine sarebbe infatti
scaduto solo il lunedì seguente (il 24.4.2017 per effetto dell’art. 133 cpv. 1
3.
frase LIFD, art. 192 cpv. 2 seconda frase LT). In simili circostanze il fatto
che __________ le abbia trasmesso solo il venerdì notte il testo del gravame
non avrebbe avuto alcuna ripercussione sul rispetto dei termini e non sarebbe
stata neppure un’indicazione rilevante da dover dare alla scrivente Camera.
3.4.3
Sempre nello scritto
8/9.5.2017 la ricorrente aggiunge poi un altro argomento, ossia l’errata
indicazione del 22.3 da parte della persona che le avrebbe allestito il
ricorso. Ora, volendo anche seguire la tesi della contribuente circa
l’affidamento della preparazione del ricorso a RI 1, la stessa avrebbe dovuto,
prima di sottoscrivere l’allegato ricorsuale, controllare l’esattezza delle indicazioni
contenute. La tempestività del ricorso rappresenta infatti un presupposto
processuale imprescindibile.
Si noti poi anche che il
ricorso è datato 21.4.2017 (giorno di scadenza del termine). Anche volendo
ammettere la ricezione del ricorso a serata inoltrata di venerdì 21.4.2017 la
ricorrente avrebbe avuto comunque ancora modo di controllare l’esattezza di
quanto scritto (ricorso di una pagina e mezza) e se del caso imbucare la
lettera presso una bucalettere certificando l’atto d’invio tramite prova testimoniale.
3.4.4
A tutto ciò si aggiunga
anche che RI 1, chiamata ad esprimersi sulla tempestività del ricorso, non ha
portato alcuna prova o indizio circa l’effettiva ricezione della decisione su
reclamo in una data diversa dal 22.3.
3.5
Per il resto la
ricorrente, nello scritto di risposta alla tempestività del ricorso, non fa
valere alcun motivo di restituzione in intero dei termini.
3.6
Ne consegue che
dall’analisi dell’insieme delle circostanze, si può ritenere che, come indicato
nel gravame, la decisione sia stata notificata alla ricorrente il 22.3.2017 e
che pertanto il ricorso interposto tramite lettera raccomandata il 22.4.2017
sia tardivo.
4.
Il ricorso è
irricevibile. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico della ricorrente,
soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 300.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 400.–
sono a carico della ricorrente.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss LTF).
4. Intimazione a:
-;
-;
-;
-;
Copia per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: