Lexipedia

Decisione

80.2017.96

Procedura: ricorso, tempestività, indicazione della data di notificazione della decisione da parte del ricorrente, venire contra factum proprium

14 luglio 2017Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con ricorso

22/25.4.2017 RI 1 ricorre contro la decisione IC/IFD 2015 emanata dall’Ufficio

di tassazione di __________ e datata 22.3.2017, censurando il mancato

riconoscimento della deduzione per figli a carico e agli studi. Nel gravame

l’insorgente indica preliminarmente: “(...). Premesso che: il 22 marzo 2017

mi è stata intimata la decisione di tassazione dopo reclamo per l’anno 2015

(...)”.

B. Mediante scritto del

25.4.2017 inviato per raccomandata, la Camera si è rivolta alla ricorrente per

informarla che da un primo esame del ricorso lo stesso appariva tardivo,

proprio in considerazione dell’indicazione preliminare di ricezione della

decisione su reclamo, il giorno 22.3.2017. Veniva pertanto attirata

l’attenzione della contribuente sulla facoltà di chiedere la restituzione in

intero dei termini (secondo gli art. 192 cpv. 5 LT e 133 cpv. 3 LIFD) e veniva

anche assegnato un termine di 15 giorni per comunicare l’intenzione di

mantenere oppure ritirare il ricorso.

C. Con risposta

8/9.5.2017 RI 1 indica di aver __________, contabile, di procedere alla

redazione del ricorso alla Camera avverso la decisione su reclamo dell’UT.

Quest’ultimo avrebbe trattenuto la sua pratica sino a sera inoltrata del

21.4.2017, quando: “(...) mi ha trasmesso la lettera da voi ricevuta. Dal

timbro postale, risulta infatti che è stata spedita il 22 aprile. In realtà io

stessa ho preso conoscenza della decisione dell’Ufficio Tassazioni __________

il giorno venerdì 24 marzo, giuntami per invio postale datato 22 marzo. Con

queste premesse il mio invio non è stato quindi tardivo, e si tratta di un

errore nella stesura della lettera, che io non ho corretto, confidando nella

fiducia in chi l’ha stilata”.

D. L’UT, al quale è

stato trasmesso il ricorso per la presentazione di eventuali osservazioni, si è

limitato a produrre l’incarto fiscale.

Diritto

1. La Camera di diritto

tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli

Uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a

condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare

preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente

motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata,

ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia

dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Se

l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno

retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in

caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.

Considerandi

2.

2.1.

Nel caso che qui ci occupa

il ricorso contro la decisione su reclamo del 22.3.2017 è stato trasmesso alla

Camera con raccomandata del 22.4.2017. Si tratta di valutare se lo stesso sia o

meno tempestivo, presupposto preliminare alla ricevibilità del gravame.

2.2

L’art. 227 cpv. 1 LT

stabilisce che il contribuente può impugnare con ricorso scritto la decisione

su reclamo dell’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notifica,

davanti alla Camera di diritto tributario. Tale termine, stabilito dalla legge,

è perentorio (art. 192 cpv. 1 LT). È prevista una deroga solo quando esiste un

motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che

l’inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia,

assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo

rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT).

La legge sull’imposta

federale diretta (LIFD), agli articoli 140 cpv. 1 e 133 cpv. 1 e 3, prevede

delle disposizioni analoghe.

2.3

L’art. 192 cpv. 5 LT

precisa che i termini, stabiliti dalla legge, sono perentori, essendo prevista

una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine,

vale a dire quando è provato che l’inosservanza del termine è da attribuire a

servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti

il contribuente o il suo rappresentante.

Il termine decorre dal

giorno successivo alla notificazione ed è reputato osservato se l’opposizione

perviene all’autorità di tassazione o è consegnata a un ufficio postale

svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera

all’estero il giorno della scadenza (art. 192 LT; art. 133 LIFD).

2.4

Per intimazione o

notificazione di un atto s’intende la consegna materiale del documento o di un

suo esemplare al destinatario (cfr., al proposito, ASA 45 p. 471, Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario

al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, art. 138 CPC, p.

581; Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrecht,

4ª ediz., vol. I, Basilea 1992, p. 157, Häfelin/ Müller/Uhlmann, Allgemeines

Verwaltungsrecht, 6ª ediz, Zurigo 2010, n. 885 ss.). Il termine decorre

dal giorno successivo alla notificazione ed è reputato osservato se

l’opposizione perviene all’autorità di tassazione o è consegnato a un ufficio postale

svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera

all’estero il giorno di scadenza (art. 192 LT e art. 133 LIFD).

Secondo la giurisprudenza

costante del Tribunale federale, una decisione dell'autorità spedita per

lettera raccomandata è notifi-cata al destinatario nel momento della consegna

effettiva oppu-re, se l'invio non è recapitato al domicilio né ritirato alla

posta, l'ultimo dei sette giorni durante i quali rimane depositato presso

l'ufficio (DTF 127 I 31 consid. 2a). Questa giurisprudenza si applica nei casi

in cui il destinatario doveva attendersi, con una certa probabilità, di

ricevere una comunicazione delle autorità, cosa che si verifica ogniqualvolta

egli è parte in un procedimento in corso (DTF 130 III 396 consid. 1.2.3).

2.5

La prova

dell’interposizione tempestiva di un reclamo o di un ricorso è a carico del

reclamante o ricorrente (DTF 119 V 7 consid. 3c/bb e cc; 98 Ia 247 consid. 2).

Tale prova risulta in linea di principio dalla data del timbro postale (DTF 109

Ia 183 consid. 3b; cfr. inoltre la sentenza del Tribunale federale 2C_822/2008

del 18 dicembre 2008 consid. 4.2). Tuttavia, se la data in questione non è

leggibile, non può costituire la prova del deposito dell’atto nel termine

legale. L’interessato può in tal caso portare la prova con altri mezzi, in

particolar modo mediante testimoni (DTF 109 Ib 343 consid. 2b; 98 Ia 247 consid.

2), tenendo conto del fatto che la semplice dichiarazione della parte

interessata non è sufficiente (cfr. sentenza 2C_711/2008 del 7 novembre 2008

consid. 3.1).

In linea di principio, si

può entrare nel merito di un ricorso tardivo solo se il contribuente è stato

impedito di presentarlo in tempo utile per un motivo che non era prevedibile

(ASA 61 p. 523), mentre una colpa da parte del richiedente o del suo rappresentante

esclude la restituzione del termine (ASA 60 p. 630 = RF 1992 p. 220; inoltre DTF

106.

II 173).

2.6

Una decisione si considera

notificata non nel momento in cui il contribuente ne prende conoscenza, bensì

il giorno in cui viene debitamente comunicata, cioè nel momento in cui entra

nella sfera di competenza del suo destinatario, in modo tale che quest’ultimo

possa prenderne conoscenza (cfr. la sentenza del Tribunale federale 2A.494/2005

del 7

febbraio 2006 consid. 2.1; inoltre RF 67/2012 p. 301 consid.

4.

).

Siccome la legge (né

quella federale né quella cantonale) non prescrive una determinata forma, l’autorità

fiscale non è obbligata a notificare i suoi atti mediante invio postale

raccomandato, ma può procedervi anche con lettera semplice (cfr. la sentenza

del Tribunale federale 2C_430/2009 del 14 gennaio 2010, in RF 65/2010 p. 396

consid. 2.4).

Dal profilo giuridico, la

differenza fondamentale concerne l’onere della prova circa l’effettiva

comunicazione di un atto e la data in cui la stessa ha avuto luogo. Infatti,

nel caso della notifica di una decisione con lettera semplice, l’amministrazione

deve assumere l’onere della prova in base alla regola dell’art. 8 CCS: questa

norma, che ha una portata generale e che si applica sia in diritto privato, sia

in diritto pubblico, dispone che ove la legge non stabilisca altrimenti, chi

vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve

fornirne la prova (DTF 114 III 54, 99 Ib 359).

Se

la notificazione è avvenuta per posta semplice, l’autorità fiscale deve apportare

in maniera adeguata la prova del fatto che la notificazione sia avvenuta e del

momento in cui si sia verificata. Non si richiede a tal fine una prova in senso

stretto; nell’ambito dell’apprezzamento delle prove, basta che in base alle

circostanze concrete sia possibile determinare in modo sufficientemente chiaro

il lasso di tempo durante il quale l’invio dovrebbe essere entrato nella sfera

di competenza del destinatario (cfr. la sentenza del Tribunale federale

2A.494/2005 del 7 febbraio 2006, consid. 2.1, con riferimento alla sentenza

2A.271/1999 del 17 novembre 1999, consid. 3a, in NStP 53/1999, p. 173).

3.

3.1.

Nel caso che qui ci occupa,

la qui ricorrente con gravame del 22.4.2017 ha precisamente indicato - nella

premessa al ricorso - di aver ricevuto la decisione su reclamo per l’IC/IFD

2015.

il 22.3.2017. Per tale motivo, la Camera, sulla base delle indicazioni

fornite da RI 1 ha calcolato il termine di trenta giorni. Lo stesso decorreva

dal giorno successivo alla notifica della decisione, ossia il 23.3.2017 e

giungeva a scadenza il 21.4.2017 (il giorno prima dell’invio eseguito da parte

della ricorrente).

3.2

Unicamente a seguito dello

scritto di questa Camera, RI 1 ha indicato che la persona alla quale aveva

affidato la stesura del suo ricorso avrebbe erroneamente indicato come data di

ricezione della decisione su reclamo quella del 22.3..

La contribuente precisava

che in realtà la decisione le sarebbe pervenuta unicamente il 24.3., tramite

“invio postale datato 22 marzo, con la conseguenza che il suo gravame sarebbe

stato tempestivo.

3.3

Come visto l’onere della

prova quanto alla notifica di una decisione ed alla data di quest’ultima spetta

all’autorità fiscale. Ciò ha come conseguenza che, in caso di dubbio, ci si

debba riferire alla versione del destinatario, quando questo contesta la

notifica di un invio, oppure che la medesima sia intervenuta con ritardo. Si

può talvolta giungere alla conclusione - fondandosi sul pagamento di un

credito, sulla corrispondenza scambiata con l’amministrazione, sul

comportamento del contribuente oppure sulla testimonianza di terzi - che la

decisione è stata effettivamente notificata e determinare anche la data di

notifica della medesima (cfr. anche Casanova/

Dubey, Commentaire romand LIFD [a cura di Noël/Aubry Girardin], 2a. ed.,

Basilea 2017, n. 1 ad art. 133 LIFD; sentenza TF 2C_430/2009 del 14.1.2010 consid.

2.

).

La prova della notifica

può anche essere stabilita tramite indizi oppure esaminando l’insieme delle

circostanze (sentenza TF 2C_430/2009 del 14.1.2010 consid. 2.4).

3.4

L’esame dell’insieme delle

circostanze porta questa Camera a concludere che la notifica della decisione è

effettivamente avvenuta il 22.3.2017.

3.4.1

È infatti stata la stessa

ricorrente, nell’incipit del suo gravame ad indicare la data di

ricezione della decisione su reclamo (spedita comunque per posta semplice),

ossia il 22.3.2017.

Unicamente a seguito dello

scritto di questa Camera ha modificato la propria versione - venendo “contra

factum proprium” - sostenendo di averla in realtà ricevuta unicamente il

24.3.2017

e che la persona che aveva incaricato di redigere il ricorso (tale __________)

avrebbe indicato erroneamente il 22.3 nell’introduzione preliminare al gravame.

3.4.2

Si rivelano anche

contrastanti le affermazioni contenute nello scritto dell’8/9.5.2017 della

ricorrente in risposta alla richiesta di delucidazione sulla tempestività del

gravame.

Da una parte indica che il

ricorso le sarebbe stato trasmesso a sera inoltrata del 21.4. da parte della

persona che aveva incaricato di redigerlo. Il gravame sarebbe poi stato da lei

inviato il sabato 22.4.

Mal si comprende la

premura di dover spedire l’allegato il sabato 22.4. (posto come inviato a

serata inoltrata del 21.4.), se la notifica della decisione fosse effettivamente

avvenuta il 24.3 (come preteso nella sua ultima versione dei fatti).

Il termine sarebbe infatti

scaduto solo il lunedì seguente (il 24.4.2017 per effetto dell’art. 133 cpv. 1

3.

frase LIFD, art. 192 cpv. 2 seconda frase LT). In simili circostanze il fatto

che __________ le abbia trasmesso solo il venerdì notte il testo del gravame

non avrebbe avuto alcuna ripercussione sul rispetto dei termini e non sarebbe

stata neppure un’indicazione rilevante da dover dare alla scrivente Camera.

3.4.3

Sempre nello scritto

8/9.5.2017 la ricorrente aggiunge poi un altro argomento, ossia l’errata

indicazione del 22.3 da parte della persona che le avrebbe allestito il

ricorso. Ora, volendo anche seguire la tesi della contribuente circa

l’affidamento della preparazione del ricorso a RI 1, la stessa avrebbe dovuto,

prima di sottoscrivere l’allegato ricorsuale, controllare l’esattezza delle indicazioni

contenute. La tempestività del ricorso rappresenta infatti un presupposto

processuale imprescindibile.

Si noti poi anche che il

ricorso è datato 21.4.2017 (giorno di scadenza del termine). Anche volendo

ammettere la ricezione del ricorso a serata inoltrata di venerdì 21.4.2017 la

ricorrente avrebbe avuto comunque ancora modo di controllare l’esattezza di

quanto scritto (ricorso di una pagina e mezza) e se del caso imbucare la

lettera presso una bucalettere certificando l’atto d’invio tramite prova testimoniale.

3.4.4

A tutto ciò si aggiunga

anche che RI 1, chiamata ad esprimersi sulla tempestività del ricorso, non ha

portato alcuna prova o indizio circa l’effettiva ricezione della decisione su

reclamo in una data diversa dal 22.3.

3.5

Per il resto la

ricorrente, nello scritto di risposta alla tempestività del ricorso, non fa

valere alcun motivo di restituzione in intero dei termini.

3.6

Ne consegue che

dall’analisi dell’insieme delle circostanze, si può ritenere che, come indicato

nel gravame, la decisione sia stata notificata alla ricorrente il 22.3.2017 e

che pertanto il ricorso interposto tramite lettera raccomandata il 22.4.2017

sia tardivo.

4.

Il ricorso è

irricevibile. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico della ricorrente,

soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è irricevibile.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 300.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 400.–

sono a carico della ricorrente.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss LTF).

4. Intimazione a:

-;

-;

-;

-;

Copia per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: