80.2018.108
Deduzioni sociali: figli a carico e figli agli studi, figlia che ha terminato l’apprendistato durante l’anno, figlio che studia e lavora
5 novembre 2018Italiano19 min
Source ti.ch
Incarti n.
80.2018.108
80.2018.109
Lugano
5 novembre 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele Guffi
segretaria
Daniela
Fossati, vicecancelliera
parti
RI 1
RI 2
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 6 giugno 2018 contro la decisione del 31 maggio 2018 in materia di IC e IFD
2016.
Fatti
A. I coniugi RI 1 e RI 2
vivono e sono domiciliati ad __________. Dalla loro unione sono nati __________
(__________), __________ (__________) e __________ (__________). Nel periodo
fiscale litigioso, __________ viveva con i genitori. __________ invece ha
vissuto con loro fino al 31 ottobre 2016 e poi si è trasferita a __________,
mentre __________ era domiciliato a __________ (cfr. sistema informatico
relativo alla banca dati MOVPOP che gestisce l’anagrafe della popolazione del
Cantone Ticino).
Nella dichiarazione
fiscale 2016, i contribuenti hanno in particolar modo fatto valere deduzioni per
figli a carico per complessivi fr. 33'300.– e deduzioni per figli agli studi
per un ammontare complessivo di fr. 8'300.–.
B. Notificando ai coniugi
RI 1 e RI 2 la tassazione IC/IFD 2016, con decisione del 13 dicembre 2017, l’RS
1 ha riconosciuto le seguenti deduzioni sociali:
·
a livello cantonale, fr. 11’100.– per "deduzione per ogni
figlio a carico" (Deduzione non ammessa;
proventi sufficienti per far fronte al sostentamento personale) e fr.
1’900.– per "deduzione per figli agli studi" (Deduzione non ammessa; proventi sufficienti per far fronte al
sostentamento personale);
·
a livello federale, l’importo di fr. 6’500.– a titolo di "deduzione
per ogni figlio a carico" e nulla per "deduzione per figli agli studi"
(Deduzioni accordate in applicazione ai disposti
LIFD).
C. I contribuenti hanno
impugnato la suddetta decisione, con reclamo del 13 dicembre 2017 (ricevuto
dall’autorità fiscale il 19 dicembre 2017), postulando – per quanto qui d’interesse
– di riconoscere la deduzione di complessivi fr. 33'325.– per figli a carico e
per figli agli studi, e meglio per __________ e __________ gli importi interi
deducibili, mentre per la figlia __________ l’ammissione della deduzione
calcolata su nove mesi. Hanno in particolare evidenziato che, nel 2016, la
figlia __________ frequentava il terzo anno della SCC di Bellinzona, mentre __________
frequentava il secondo anno alla SUPSI (sezione informatica) e lavorava parimenti
presso il __________ di __________ fino alla fine del mese di novembre 2016 e, dal
1° dicembre 2016, a tempo parziale, presso la società __________, a __________.
__________ invece era apprendista OSS e ha concluso la sua formazione il 31 agosto
2016. A loro dire, nel 2016 __________ e __________ hanno vissuto sotto il
minimo vitale. __________ ha terminato il suo apprendistato alla fine del mese
di agosto, mentre nel mese di settembre non avrebbe esercitato alcuna attività
lucrativa e sarebbe quindi rimasta economicamente a loro carico per la durata
di nove mesi.
D. L’RS 1, con decisione
del 17 maggio 2018 – il cui contenuto, per quanto qui d’interesse, è stato
confermato con la successiva decisione dopo rettificazione su reclamo del 31
maggio 2018 – ha respinto il gravame sia per l’IC, sia l’IFD, negando le
postulate deduzioni per figli a carico e per figli agli studi a favore dei
figli maggiorenni __________ e __________. Ha in sintesi ritenuto che, nel
periodo fiscale litigioso, ciascuno di loro avrebbe conseguito un reddito
d’attività lucrativa sufficiente per il proprio sostentamento.
E. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2 chiedono di
rivedere la decisione impugnata. Per quanto concerne la figlia __________, gli
insorgenti evidenziano in particolare che essa ha terminato l’apprendistato il
31 agosto 2016. Rispetto a quanto affermato in sede di reclamo, precisano che,
nel mese di settembre 2016, quest’ultima avrebbe esercitato un’attività lavorativa
presso una casa per anziani (sostituzioni), mentre, dal mese di ottobre 2016,
avrebbe trovato un’occupazione. Essa avrebbe dunque percepito uno stipendio da
apprendista e avrebbe dovuto pagare l’intero premio della Cassa malati, non
avendo beneficiato di alcun sussidio, poiché abitava nella stessa economia
domestica dei genitori. Il figlio __________, invece, nel periodo fiscale
litigioso, avrebbe esercitato un’attività lavorativa a tempo parziale (a ore
presso __________ per undici mesi e all’80% dal mese di dicembre 2016 presso la
società __________) e, parallelamente, avrebbe frequentato la SUPSI. I genitori
lo avrebbero aiutato economicamente, avendo percepito uno stipendio mensile
inferiore all’importo di fr. 2'300.–, evidenziando contestualmente che, nonostante
abbia già una formazione professionale, nulla gli vieterebbe di migliorare la
propria posizione e di proseguire con gli studi.
F. Con le proprie
osservazioni del 21 giugno 2018, l’RS 1 rileva in particolar modo che, secondo
la costante giurisprudenza cantonale e federale, per stabilire le deduzioni
sociali si considera la situazione alla fine dell’anno fiscale. Ritiene che
entrambi i figli maggiorenni avrebbero terminato una formazione appropriata e sarebbero
stati in grado di provvedere al proprio mantenimento, anche senza un ulteriore
contributo da parte dei genitori, poiché entrambi hanno percepito un reddito da
attività lucrativa dipendente, richiamando parimenti il contenuto delle relative
decisioni di tassazione IC/IFD 2016. Inoltre, nel periodo fiscale litigioso, __________
e __________ non avrebbero vissuto con i genitori. Di conseguenza il sostegno
finanziario ricevuto da quest’ultimi sarebbe "una destinazione di reddito"
e per questo motivo, i ricorrenti non hanno diritto alle postulate deduzioni.
Diritto
1. 1.1.
Per l’art. 34 cpv. 1 lett.
a LT, sono dedotti dal reddito netto, per ogni figlio minorenne, a tirocinio o agli studi fino al 28.mo anno di età, al cui
sostentamento il contribuente provvede, 11'100.– franchi. Un’analoga deduzione è prevista pure in materia di imposta federale diretta, per la quale però l’ammontare è
limitato a 6’500.– franchi (cfr., al proposito, l’art. 35
cpv. 1 lett. a LIFD, che dal 1° gennaio 2014 ha sostituito l’art. 213
cpv. 1 lett. a LIFD; cfr. inoltre Agner/Jung/ Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte
Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 2 ad art. 35 LIFD, p. 149).
Per
l’imposta cantonale, per figli a carico si intendono i figli minorenni (che, al
31 dicembre del periodo fiscale interessato non hanno ancora diciotto anni) e
quelli a tirocinio o agli studi fino al 28.mo anno di età al cui sostentamento
il contribuente provvede.
La LIFD
invece non prevede un limite di età per la deduzione per i figli. Secondo
l’articolo 277 capoverso 2 CC i genitori, per quanto si possa ragionevolmente
pretendere da loro dato l’insieme delle circostanze, devono continuare a
provvedere al mantenimento del figlio, anche se ha raggiunto la maggiore età,
fino alla normale conclusione di una formazione appropriata (Circolare dell’Amministrazione
federale delle contribuzioni n. 30 del 21 dicembre 2010, Imposizione dei
coniugi e della famiglia secondo la LIFD, p. 20). Di conseguenza, in generale
la deduzione non può più essere fatta valere quando il figlio ha compiuto, alla
fine del periodo fiscale o dell’assoggettamento, il 25° o il 26° anno di età (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar
zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 42 ad art. 35 LIFD, p. 713).
1.2.
In
una decisione del 29 maggio 2002 in materia di IFD, il Tribunale federale ha
osservato che la concessione della deduzione per figli non è subordinata alla
condizione che il contribuente ne assicuri in larga misura il mantenimento.
Determinante è che contribuisca al suo mantenimento, che il figlio (maggiorenne)
sia dipendente da questo contributo. Perché il contribuente abbia diritto alla
deduzione sociale per figli, è ancora necessario che i contributi annui
raggiungano almeno l’importo della deduzione (decisione TF n.2A.536/2001 del
29 maggio 2002, in RF 2002 p. 632; v. anche decisione TF n.2C_516/2013 e
2C_517/2013 del 4 febbraio 2014, consid. 2.1).
La
dottrina è dello stesso avviso. La deduzione può essere concessa, anche se il
contribuente partecipa per meno del 50% alle spese di mantenimento (Jaques, in: Noël/Aubry Girardin [a cura
di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, 2a edizione,
Basilea 2017, n. 21 ad art. 35 LIFD;
Locher, Kommentar zum DBG, vol. I, Therwil/Basilea 2001,
n. 20 ad art. 35 LIFD, p. 871): occorre invece che i contributi annuali
raggiungano almeno l’ammontare della deduzione (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,
op. cit., n. 52 ad art. 35 LIFD, p. 715). Contrariamente al figlio minorenne,
quello maggiorenne che prosegue nella formazione deve inoltre dipendere dal
contributo prestatogli (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,
op. cit., n. 41 ad art. 35 LIFD, p. 712; Jaques,
op. cit., n. 21 ad art. 35 LIFD, con riferimento alla sentenza del Tribunale
federale del 29 maggio 2002,2A.536/2001, in RF 2002 p. 632; Locher, op. cit., n. 31
ad art. 35 LIFD, p. 873).
1.3.
Per la sola imposta
cantonale, conformemente all’art. 34 cpv. 1 lett. c LT, sono inoltre dedotti
dal reddito netto "per ogni figlio fino al 28.mo anno di età, al cui
sostentamento il contribuente provvede e che, senza beneficiare di assegni o
borse di studio, frequenta una scuola o corsi di formazione, oltre al periodo
dell’obbligo, un massimo di 13'400.– franchi secondo le modalità e nei limiti
fissati dal Consiglio di Stato tenuto conto dei costi supplementari sopportati".
A tale proposito, l’art.
11 cpv. 1 del decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche
del 15 dicembre 2015, valido per il periodo fiscale 2016, stabilisce che le
deduzioni ammontano a:
1. fr.
1'200.– se il figlio frequenta scuole postobbligatorie o corsi di
perfezionamento professionale e il luogo di domicilio corrisponde con quello di
sede della scuola o del luogo di formazione;
2. fr.
1'900.– se il figlio frequenta scuole postobbligatorie o corsi di
perfezionamento in Ticino ma luogo di domicilio (ove egli rientra giornalmente)
e quello di sede della scuola o del luogo di formazione non corrispondono;
3. fr.
4'600.– se il figlio frequenta scuole postobbligatorie o corsi di
perfezionamento in Ticino ma luogo di domicilio (ove egli non rientra
giornalmente) e quello di sede della scuola o del luogo di formazione non
corrispondono;
4. fr.
6'400.– se il figlio frequenta scuole postobbligatorie o corsi di
perfezionamento fuori Cantone o frequenta studi d’ordine accademico in Ticino o
fuori Cantone rientrando giornalmente a domicilio;
5. fr.
13'400.– se il figlio frequenta studi accademici senza rientrare giornalmente
al domicilio.
Il
Consiglio di Stato precisa ulteriormente che deve trattarsi di scuole, studi o
corsi a tempo pieno, estesi per la durata di almeno due semestri, senza
retribuzione né indennità agli studenti e che rilasciano un titolo o preparano
ad un esame riconosciuto (art. 11 cpv. 2). L’art. 11 cpv. 3 del decreto
stabilisce infine che gli assegni o borse di studio fino a fr. 1’000.– l’anno danno diritto all’intera deduzione del
capoverso 1. Per importi superiori le deduzioni sono computate parzialmente, ma
solo fino a concorrenza del risparmio di imposta ottenibile in caso di
concessione dell’intera deduzione (cfr., per ulteriori dettagli in merito
all’art. 34 cpv. 1 lett. c LT, la sentenza CDT n. 80.2017.65 del 21
giugno 2017).
1.4.
Per quanto
attiene al riconoscimento delle deduzioni sociali, trovano applicazione gli art. 34 cpv. 3 LT e 35 cpv. 2 LIFD, secondo cui le deduzioni sociali sono stabilite "secondo la situazione alla fine del periodo fiscale (art. 50 LT e art. 40 LIFD) o dell’assoggettamento".
Con il
principio del giorno determinante, la legislazione tributaria prevede una
schematizzazione finalizzata alla semplificazione dell’applicazione del diritto
(Bosshard/Bosshard/Lüdin, op.
cit., p. 109; Locher, op. cit., p.
885).
Tale principio presuppone una considerazione complessiva, la quale
accetta il fatto che nel singolo caso un contribuente possa essere
avvantaggiato o svantaggiato. Tuttavia, se non è possibile conseguire un’imposizione
assolutamente corretta secondo il principio di capacità contributiva, per la
giurisprudenza del Tribunale federale è sufficiente che una disciplina legale
non comporti ingiustizie in generale (Bosshard/Bosshard/Lüdin,
op. cit., p. 111, con riferimento a DTF 120 Ia 337).
2. 2.1.
Come visto in narrativa, nel
periodo fiscale litigioso, __________, la figlia più grande dei ricorrenti, era
maggiorenne. I contribuenti, in sede di reclamo, hanno in particolare rilevato che,
dal 1° gennaio fino al 31 agosto 2016, essa ha svolto e terminato il terzo anno
di apprendistato, conseguendo il diploma di operatrice sociosanitaria (OSS). In
quel periodo __________ aveva percepito uno stipendio mensile da apprendista e
viveva nella stessa economia domestica dei genitori. Gli insorgenti, rispetto a
quanto dichiarato dinanzi all’autorità fiscale, in questa sede precisano che, in
settembre 2016, __________ ha lavorato presso una Casa anziani, mentre dal mese
di ottobre 2016 ha trovato un’altra (non meglio precisata) occupazione. Dalla
decisione di tassazione IC 2016 dell’8 novembre 2016 emerge che, nell’anno
2016, __________ ha conseguito un reddito netto da attività dipendente di
complessivi fr. 26'226.– (cfr. decisione di tassazione). Dal sistema
informatico relativo alla banca dati MOVPOP che gestisce l’anagrafe della
popolazione del Cantone Ticino risulta inoltre che dal 1° novembre 2016 essa ha
spostato il proprio domicilio a __________.
2.2.
Come detto, alla
fattispecie in esame, per l’IFD è applicabile l’art. 35 cpv. 2 LIFD,
giusta il quale le deduzioni sociali sono stabilite secondo la situazione alla
fine del periodo fiscale (art. 40 LIFD), e meglio il 31 dicembre quale data
determinante (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,
op. cit., p. 721). Dello stesso tenore è l’art. 50 LT per l’IC.
Ne discende che il 31
dicembre 2016, __________ aveva già terminato il proprio apprendistato (avendo,
come visto, conseguito una formazione di base [OSS] per la fine del mese di
agosto 2016), non viveva più nella stessa economia domestica dei genitori, svolgeva
già un’attività lucrativa ed era anche economicamente indipendente. Di
conseguenza, __________ non poteva essere considerata una figlia a tirocinio ai
sensi dell’art. 34 cpv. 1 lett. a LT e dell’art. 35 cpv. 1 lett. a LIFD.
Già solo per questo motivo, non può trovare accoglimento la postulata deduzione
per figli a carico per il suo sostentamento da parte degli insorgenti ai sensi
delle predette disposizioni, così come quella per figli agli studi ai sensi
dell’art. 34 cpv. 1 lett. c LT (ammessa unicamente, come visto giusta
l’art. 11 cpv. 2 del decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone
fisiche del 15 dicembre 2015, valido per il periodo fiscale 2016, in presenza
di scuole, studi o corsi a tempo pieno, estesi per la durata di almeno due
semestri, senza retribuzione né indennità agli studenti e che rilasciano un
titolo o preparano ad un esame riconosciuto). Anche per tale disposizione è, in
effetti, decisiva ai fini della deduzione la situazione alla fine del periodo
fiscale o dell’assoggettamento nel Cantone, e ciò indipendentemente dai
cambiamenti che intervengono durante il periodo fiscale (cfr., al proposito, la
sentenza CDT n. 80.2017.65 del 21 giugno 2017 consid. 2.1.4.; cfr. inoltre la Circolare
n. 4/2008 della Divisione delle contribuzioni del gennaio 2009 "Deduzione
per figli agli studi (art. 34 LT)", p. 2; in merito alla portata delle
Circolari, cfr. decisione TF n.2C_216/2014 del 15 dicembre 2016 consid. 4.6.).
Non va del resto dimenticato che la suddetta deduzione è in ogni modo esclusa
in caso di frequenza di scuole per apprendisti, tirocinanti e stagiaire (a
tempo parziale, con contemporaneo svolgimento di un’attività lavorativa) (cfr.
la Circolare n. 4/2008 della Divisione delle contribuzioni del gennaio 2009
"Deduzione per figli agli studi (art. 34 LT)", p. 3).
2.3.
Va anche tenuto presente
che, contrariamente a quanto sostengono gli insorgenti, il reddito di cui __________
ha beneficiato nel 2016 (fr. 26'226.–) è stato in ogni caso sufficiente per
permetterle di provvedere al proprio mantenimento, considerato come
quest’ultima ha abitato nella stessa economia domestica dei genitori fino alla
conclusione dell’apprendistato (fine agosto 2016) e anche nei due mesi
successivi.
2.4.
D’altronde, spetterebbe ai
ricorrenti comprovare di aver contribuito al mantenimento di __________ con un
importo pari almeno a quello della deduzione invocata (fr. 11'100.– per l’IC
2016), secondo il principio per cui il fisco è tenuto a dimostrare l’esistenza
di elementi che fondano o aumentano il carico impositivo, mentre è il
contribuente ad avere l’onere della prova per i fatti che concorrono a
escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 consid. 4.3; 121
Considerandi
II 257 consid. 4c/aa). Gli insorgenti né in sede di reclamo, né in questa sede
hanno quantificato e documentato l’asserito contributo postulato in deduzione per
il mantenimento della figlia maggiore.
A titolo di paragone, va
in particolare evidenziato che in una recente sentenza, il Tribunale federale
ha negato la deduzione sociale al genitore di uno studente vallesano del
Politecnico federale di Zurigo, che percepiva rendite per orfani e altri piccoli
proventi per complessivi fr. 26'721.–. Secondo informazioni del Servizio borse
di studio dello stesso Politecnico, i costi di mantenimento e di studio
ammontavano mediamente a circa 23'000.– franchi all’anno; inoltre, l’Alta Corte
ha sottolineato che dai rilevamenti dell’Ufficio federale di statistica le
spese totali, per studenti che abitano fuori dalla casa dei genitori, oscillavano
nel 2009 tra fr. 1'470.– e fr. 2'140.– al mese, con una media di fr. 1'870.–
(cfr. decisione n.2C_516/2013 e 2C_517/2013 del 4 febbraio 2014, consid. 2.2 e
2.
).
Anche alla luce di questa
pronuncia del Tribunale federale, la decisione impugnata va confermata, se solo
si considera che __________, nel periodo fiscale litigioso, non ha svolto studi
accademici e, soprattutto, ha abitato presso i genitori e ha percepito, dal
mese di gennaio 2016 al mese di agosto 2016, uno stipendio mensile minimo di
fr. 1'572.– quale apprendista di operatrice sociosanitaria AFC (cfr., al
proposito, salari minimi e orari settimanali applicabili agli apprendisti del
Cantone Ticino, stato luglio 2016).
3.
3.1.
Nel periodo fiscale
litigioso, anche il secondogenito dei ricorrenti, __________, era maggiorenne. Dagli
atti risulta in particolare che, dal 1° settembre 2015, egli è iscritto alla SUPSI
per conseguire la formazione di Bachelor of Science in Ingegneria informatica, con
una formazione parallela all’attività professionale della durata di quattro
anni e una frequenza ai corsi di due sere la settimana e una giornata intera di
venerdì (cfr., nel dettaglio, www.supsi.ch/dti/bachelor/ingegneria-informatica;
cfr. anche gli attestati d’iscrizione dell’8 settembre 2017 allegati al reclamo
del 13 dicembre 2017). Gli insorgenti precisano al proposito che il figlio, nel
2016, ha lavorato, a ore, presso il __________ di __________ fino alla fine del
mese di novembre, mentre dal mese di dicembre 2016 ha iniziato la propria
attività professionale, nella misura dell’80%, a __________, alle dipendenze
della società __________. Dal sistema informatico relativo alla banca dati MOVPOP
che gestisce l’anagrafe della popolazione del Cantone Ticino risulta che, durante
tutto il periodo fiscale litigioso, __________ era domiciliato a __________, e
non viveva dunque nella stessa economia domestica dei genitori. In queste
circostanze, il 31 dicembre 2016 (quale data determinante), __________ frequentava
la SUPSI, esercitando però contemporaneamente un’attività lucrativa nella
misura dell’80%. Dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 egli ha conseguito un
reddito da attività dipendente dell’importo complessivo di fr. 28'164.– (alle
dipendenze di __________, per undici mesi, e della __________, per un mese): prendendo
in considerazione le deduzioni ammesse dall’RS 1 per l’anno 2016 (veicolo
privato, spese per pasto principale fuori casa, spese professionali e gli oneri
assicurativi e interessi di capitali a risparmio) risulta ancora un reddito
imponibile complessivo di fr. 17'200.–, corrispondenti a un importo mensile di
fr. 1'433.35 (calcolato su dodici mesi) per far fronte ad eventuali altre spese,
come ad esempio il canone di locazione (cfr., nel dettaglio, decisione di
tassazione IC 2016 del 27 settembre 2017). Fino a prova contraria, si deve
pertanto ritenere che, nel periodo fiscale litigioso, __________ abbia percepito
entrate sufficienti per far fronte al proprio fabbisogno grazie ai suoi
proventi della sua attività lavorativa.
3.2
Per quanto concerne la
postulata deduzione per figli agli studi, l’art. 34 cpv. 1 lett. c LT
presuppone, tra l’altro, che si tratti di "scuole, studi o corsi a tempo
pieno". La circolare n. 4/2008 della Divisione delle contribuzioni del
gennaio 2009 "Deduzione per figli agli studi (art. 34 LT)" prevede
esplicitamente l’esclusione dalla suddetta deduzione la frequenza delle scuole
a tempo parziale, come la SUPSI per le classi parallele all’attività
professionale. Già solo per questo motivo, è manifesto che i ricorrenti non
abbiano diritto alla deduzione per figli agli studi per __________, poiché nel
periodo fiscale litigioso egli ha frequentato la SUPSI, non a tempo pieno, e
parallelamente ha esercitato un’attività lavorativa lucrativa.
Come per la figlia __________,
anche per il fratello __________, è decisiva ai fini della deduzione la
situazione alla fine del periodo fiscale o dell’assoggettamento nel Cantone, e
ciò indipendentemente dai cambiamenti che intervengono durante il periodo
fiscale (cfr. 2.2. della presente decisione e riferimenti citati). Al momento
determinante del 31 dicembre 2016 __________ frequentava la SUPSI, esercitando
contemporaneamente un’attività lucrativa all’80%. In queste circostanze,
nemmeno per questo motivo può essere ammessa la deduzione per figli agli studi
per il secondogenito.
3.3
Giova infine rilevare che anche
per __________ i ricorrenti hanno omesso di dimostrare di aver contribuito al suo
sostentamento con un importo pari almeno a quello della deduzione invocata (fr.
11'100.– per l’IC 2016), secondo il principio per cui il fisco è tenuto a
dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano il carico
impositivo, mentre è il contribuente ad avere l’onere della prova per i fatti
che concorrono a escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153
consid. 4.3; 121 II 257 consid. 4c/aa), non essendo stato calcolato e attestato
l’asserito contributo postulato in deduzione.
Tenuto conto delle
precedenti considerazioni, nemmeno per __________ può entrare in linea di
considerazione la deduzione per figli a carico ai sensi dell’art. 34 cpv. 1
lett. a LT e dell’art. 35 cpv. 1 lett. a LIFD e la deduzione per
figli agli studi ai sensi dell’art. 34 cpv. 1 lett. c LT.
4.
In conclusione, alla
luce di quanto sopra esposto, sia per l’IC, sia per l’IFD, nonostante che nel
periodo fiscale litigioso abbiano provveduto perlomeno parzialmente al
mantenimento dei figli maggiorenni __________ e __________, i ricorrenti non
hanno diritto alle deduzioni sociali richieste (né integrale né parziale). La
decisione impugnata non presta dunque il fianco a critiche.
5.
Il ricorso è
conseguentemente respinto. La tassa di giustizia e le spese processuali sono a
carico dei ricorrenti, soccombenti.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 500.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 580.–
sono a carico dei
ricorrenti.
3. Contro il presen Copia
per conoscenza:
-
municipio di
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: