80.2018.113
Tasse di circolazione: tassa per l’esame pratico di guida, mancato svolgimento della prova, principio di legalità, applicazione di un contrassegno “L” non regolamentare
29 novembre 2018Italiano11 min
Source ti.ch
Incarto n.
80.2018.113
Lugano
29 novembre 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele Guffi
segretaria
Daniela
Fossati, vicecancelliera
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 15 giugno 2018 contro la decisione del 14 maggio 2018 in materia di tassa
per esame di guida.
Fatti
- in data 13.12.2017 RI 1 si
è presentato alla prova pratica di guida presso la sede della Polizia cantonale
di Noranco;
- avendo constatato che il
veicolo con cui intendeva sottoporsi all’esame non era munito di un
contrassegno “L” per veicoli a motore con quattro ruote, l’esperto ha rifiutato
di eseguire la prova con tale mezzo;
- il 18.12.2017, la RS 1 ha
inviato a RI 1 una bolletta per il pagamento della tassa di 100 franchi per
l’esame di guida “non eseguito”;
- il 1° febbraio 2018, RI 1
ha interposto reclamo contro la suddetta decisione, definendola di dubbia
liceità, non rispettosa del principio di proporzionalità, irrispettosa e
ridicola;
- il reclamante ha
argomentato di aver acquistato il contrassegno “L” in una cartoleria e di aver
circolato con lo stesso per oltre un anno ed ha sottolineato di aver chiesto
all’esaminatore di poter sostituire il contrassegno con uno conforme, ottenendo
tuttavia una risposta negativa;
- secondo l’insorgente,
inoltre, l’uso di un contrassegno non conforme non sarebbe neppure un
comportamento passibile di multa;
- la RS 1 ha respinto il
reclamo, con decisione del 14.5.2018, nella quale ha sostenuto che il mancato
rispetto dell’art. 27 cpv. 1 dell’Ordinanza sulle norme della circolazione
stradale (OAC; RS 741.11) che obbliga a portare il contrassegno “L”, è
sanzionato con una multa di 20 franchi (cfr. Ordinanza concernente le multe
disciplinari [RS 741.031], Allegato 1, cifra 320.1);
- l’esperto della
circolazione aveva pertanto legittimamente deciso di non procedere con la prova
pratica di guida, non essendo il veicolo conforme alle disposizioni legali;
- l’art. 9 cpv. 2 del Regolamento
di applicazione della legge sulle imposte e tasse di circolazione dei veicoli a
motore del 1° dicembre 1992 (RIC; RL 760.510) prevedeva del resto che dovesse
essere “comunque fatturato” un esame non effettuato per ragioni da ascrivere al
candidato;
- con tempestivo ricorso
alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula, in via principale,
l’annullamento della tassa contestata e, in via subordinata, il rinvio degli
atti al Consiglio di Stato per un giudizio di prima istanza contro una
“decisione formale per atti materiali ai sensi dell’art. 64 LPAmm”;
- l’insorgente contesta
nuovamente che il veicolo con cui si è presentato all’esame non fosse conforme
alle prescrizioni e ribadisce la propria buona fede, per aver acquistato il
contrassegno che riteneva adeguato;
- a suo avviso, la decisione
dell’esperto di rifiutargli la prova pratica di guida sarebbe sproporzionata e
gli avrebbe altresì cagionato dei danni finanziari, a causa del tempo perso da
lui e dalla sua accompagnatrice;
- nella misura in cui egli
contesta la decisione di negargli la prova pratica, il ricorrente ritiene che,
se non fosse annullata la tassa, gli atti dovrebbero essere trasmessi al
Consiglio di Stato, competente per “eliminare le conseguenze di atti materiali
illeciti” (art. 64 cpv. 1 lett. b LPAmm);
- nelle sue osservazioni del
26.6.2018, la RS 1 propone di respingere il ricorso.
Diritto
- ai sensi dell’art. 9a
LIC, contro le decisioni del Dipartimento competente è dato reclamo entro il
termine di 30 giorni (cpv. 1), mentre contro la decisione su reclamo è dato,
sempre entro il termine di 30 giorni, ricorso alla Camera di diritto tributario
(cpv. 2);
- il ricorso del 15.6.2018,
interposto contro la decisione su reclamo del 14.5.2018, notificata al
ricorrente il 16.5.2018, è pertanto ricevibile in ordine;
- litigiosa è la legittimità
della decisione, con cui la RS 1 ha posto a carico dell’insorgente la tassa di
100 franchi, prevista per la prova pratica di guida, sebbene l’esame stesso non
sia stato svolto;
- secondo l’art. 2 della
Legge sulle imposte e tasse di circolazione dei veicoli a motore del 9 febbraio
1977 (LIC; RL 760.500), il Consiglio di Stato fissa per regolamento le tasse
per l’emissione delle licenze e dei permessi speciali, per gli esami di conducente,
per il rilascio delle targhe, per collaudi, i controlli o per qualsiasi altra
prestazione, come pure per quelle delegate;
- l’art. 5 RIC fissa in 100
franchi la tassa per l’esame pratico di guida per le categorie B, BE, B1, C1E,
DE, D1E, F e trasporto professionale di persone con veicolo leggero;
- per l’art. 9 cpv. 1 RIC,
per la mancata presentazione, senza valida giustificazione, agli esami di guida
ed agli esami dei veicoli, può essere riscossa l’intera tassa dovuta;
- l’art. 9 cpv. 2 RIC
prevede poi che, nei casi in cui gli esami di guida o gli esami dei veicoli non
possono essere svolti per cause da ascrivere all’utente, possa essere riscossa
l’intera tassa dovuta;
- va rilevato, in primo
luogo, che la facoltà, per la Sezione della circolazione, di riscuotere la
tassa dovuta anche nei casi di mancata presentazione del candidato e di mancato
Considerandi
svolgimento della prova per cause da ascrivere all’utente, è prevista
unicamente dal regolamento del Consiglio di Stato e non anche dalla legge cantonale;
- secondo la giurisprudenza
costante del Tribunale federale, l’obbligo di fare una prestazione in denaro
previsto dal diritto pubblico richiede una base legale in senso formale, che
determini l’obbligo contributivo almeno nei suoi fondamenti (art. 127 cpv. 1
Cost.);
- se il legislatore delega
la competenza a determinare un tributo ad un’autorità inferiore, deve perlomeno
indicare la cerchia dei contribuenti, l’oggetto e la base di calcolo del
tributo;
- la giurisprudenza ha
tuttavia attenuato questi requisiti, quando si tratta della commisurazione di
determinati tributi causali, per i quali la misura del tributo è limitata da
principi costituzionali suscettibili di verifica, come quelli della copertura
dei costi e dell’equivalenza;
- la Suprema Corte ha
tuttavia sottolineato che questa attenuazione è ammissibile solo in relazione
ai criteri di calcolo del tributo e non anche quando si tratta di definire
l’obbligo tributario in sé, cioè la cerchia dei contribuenti e l’oggetto del
tributo (DTF 134 I 179 consid. 6.1 e giurisprudenza citata);
- alla luce dei suddetti
requisiti costituzionali, è dubbio che la tassa posta a carico del ricorrente
sia coperta da una base legale sufficiente: la delega contenuta nella legge
applicabile si limita infatti a conferire al Consiglio di Stato il compito di
“fissare” per regolamento le tasse, fra l’altro, “per gli esami di conducente”,
senza peraltro estendere il campo d’applicazione del tributo anche al candidato
che non si è neppure sottoposto alla prova, quali che ne siano le ragioni;
- in altre parole, mentre è
chiaro che nella nozione di tassa “per gli esami di conducente” rientri il
tributo che viene messo a carico del candidato che si sottopone alla prova
richiesta, non è altrettanto evidente che vi rientri anche una tassa riscossa
nei confronti di una persona che non si è sottoposta agli “esami di conducente”;
- alla luce delle esigenze
che discendono dal principio di legalità, che come rilevato non può essere
attenuato quando si tratta di definire la cerchia dei contribuenti soggetti ad
un tributo, ci si domanda pertanto se le tasse, previste dall’art. 9 RIC, per
il caso del mancato svolgimento di un esame, siano coperte da una sufficiente
base legale in senso formale;
- la questione può tuttavia
restare insoluta, per il fatto che la tassa posta a carico dell’insorgente si
rivela comunque illegittima, nel caso concreto;
- come già ricordato,
infatti, l’art. 9 cpv. 2 RIC ammette che possa essere riscossa l’intera tassa
dovuta, nei casi in cui gli esami di guida o gli esami dei veicoli non possono
essere svolti per cause da ascrivere all’utente;
- il regolamento del
Consiglio di Stato non precisa con quale criterio si stabilisca se un esame non
si sia potuto svolgere “per cause da ascrivere all’utente”, ma l’autorità
resistente fa dipendere l’applicazione di questa disposizione dalla circostanza
che il candidato si sia presentato all’esame con un veicolo non conforme alle
disposizioni legali, per il fatto che l’applicazione di un contrassegno “L”
delle dimensioni inadeguate ad un veicolo a quattro ruote costituirebbe una
contravvenzione;
- ora, come rileva il ricorrente,
l’autorità resistente non ha dimostrato che l’applicazione sul veicolo di un
contrassegno “L” per veicoli a due ruote anziché per veicoli a quattro ruote
sia sanzionabile con una multa disciplinare di 20 franchi;
- è vero che l’art. 27 cpv.
1.
dell’Ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale
(ONC; RS 741.11) dispone che i veicoli a motore guidati da un allievo
conducente debbano essere muniti di una targa portante una «L» bianca su fondo
blu, applicata posteriormente in un punto ben visibile e che la targa debba
essere tolta quando il veicolo non è più guidato da un allievo conducente;
- l’allegato 4
dell’Ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i
veicoli stradali (OETV; RS 741.41) prevede, da parte sua, che per la targhetta
“L” debba misurare 16 x 16 cm sui veicoli a quattro ruote e 12 x 12 cm sui veicoli
a motore a due ruote, tricicli a motore, quadricicli a motore e quadricicli
leggeri a motore;
- le condotte sanzionate con
una multa disciplinare di 20 franchi, secondo la cifra 320 dell’allegato 1
dell’Ordinanza del 4 marzo 1996 concernente le multe disciplinari (OMD; RS 741.031)
sono tuttavia unicamente le “corse di scuola guida senza apporre una targa «L»
(art. 27 cpv. 1 ONC)” e l’“omissione di togliere la targa «L» se non sono
effettuate corse di scuola guida (art. 27 cpv. 1 ONC)”;
- la disposizione penale
definisce la condotta punibile facendo espresso riferimento all’art. 27 cpv. 1
ONC, che, come già rilevato, obbliga ad applicare la targa «L», quando il
veicolo è guidato da un allievo conducente, e a toglierla, quando il veicolo
non è più guidato da un allievo conducente;
- né l’art. 27 cpv. 1 ONC né
l’allegato 1 all’OMD sanzionano per contro il fatto di apporre una targa “L”
avente dimensioni non conformi alla tipologia del veicolo, secondo l’allegato 4
dell’OETV;
- l’affermazione, su cui si
fonda la decisione impugnata, secondo cui il fatto di aver apposto una targa
“L” di dimensioni non conformi sarebbe sanzionato con una multa di 20 franchi,
non trova pertanto riscontro nella legge e, d’altra parte, non risulta che
l’insorgente sia stato punito per questa ragione;
- ne consegue che non vi
sono elementi sufficienti per affermare che l’esame di guida non si sia potuto
svolgere “per cause da ascrivere all’utente”, come richiede l’art. 9 cpv. 2 RIC,
laddove prevede che possa essere riscossa “l’intera tassa dovuta”;
- la decisione di porre a
carico dell’utente la tassa litigiosa appare conseguentemente illegittima;
- alla luce del tenore
dell’art. 9 cpv. 2 RIC, che lascia alla Sezione della circolazione un certo
potere di apprezzamento, quando si tratta di stabilire se riscuotere la tassa
in caso di mancato svolgimento dell’esame (“può essere riscossa”), ci si
domanda se, in un caso come quello che qui si esamina, non sarebbe comunque
stata più proporzionata alla situazione una rinuncia alla riscossione del tributo;
- la descrizione dello
svolgimento dei fatti, proposta dal ricorrente e non contestata dall’autorità
resistente, solleva infatti qualche perplessità, alla luce dell’intransigenza e
del rigore mostrati dall’esperto che avrebbe dovuto sottoporlo all’esame;
- visto l’esito del ricorso,
tuttavia, anche questo aspetto non merita di essere ulteriormente approfondito.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 14 maggio 2018 è riformata nel senso
che è annullata la tassa di 100.- franchi per l’esame di guida “non eseguito”.
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
- ;
- .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: