80.2018.120
Procedura: revisione, presupposti, non errore di dichiarazione, reddito da attività dipendente non esistente
13 agosto 2018Italiano10 min
Source ti.ch
Incarti n.
80.2018.120
80.2018.121
Lugano
13 agosto 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele Guffi
segretaria
Sabrina Piemontesi, vicecancelliera
parti
RI 1
RI 2
tutti rappr. da: RA 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 26 giugno 2018 contro la decisione del 28 maggio 2018
in materia di revisione IC-IFD 2016.
Fatti
A. Nella dichiarazione
d’imposta per il periodo fiscale 2016, presentata il 29.4.2017, i coniugi RI 1
e RI 2 indicavano nel “Modulo 1 – Redditi in Svizzera e all’estero”, fr.
78'263.- quali redditi da attività dipendente del contribuente e fr. 34'053.-
della coniuge. A ciò si aggiungeva il reddito di fr. 450.- quale attività
accessoria dipendente del contribuente.
Per quanto attiene ai
redditi da attività indipendente della coniuge, i ricorrenti dichiaravano fr.
35'000.- da “società in nome collettivo, in accomandita o semplici”.
B. Con decisione di
tassazione del 17.5.2017, per quanto attiene ai redditi dichiarati, veniva
operata da parte dell’UT unicamente una modifica qualificando il reddito “da
società in nome collettivo, in accomandita o semplici” in “reddito da attività
indipendente principale coniuge”. Per quanto attiene al reddito imponibile complessivo
l’UT indicava “tassazione come ai dati forniti dal contribuente”: il reddito
complessivo dichiarato di fr. 78'307.- non si scostava infatti dai dati
accertati, pari a fr. 78'300.-.
C. Con istanza di
revisione del 24.4.2018, il rappresentante dei coniugi RI 1, informava
l’autorità di tassazione che, da una verifica effettuata con i clienti, si era
accorto, per quanto concerneva l’attività della moglie, che, oltre al reddito
da attività indipendente era stato aggiunto – a torto – un reddito da attività dipendente.
In tale errore sarebbero incorsi i contribuenti durante la compilazione
informatica della dichiarazione di tassazione. Per tale ragione, veniva
richiesta la revisione della decisione di tassazione IC/IFD 2016 con il
conseguente stralcio del reddito da attività dipendente della moglie.
D. Con decisione
3.5.2018 l’Ufficio di tassazione respingeva l’istanza di revisione. Secondo
l’autorità fiscale, i contribuenti non adducevano alcuno dei motivi indicati
dalla legge, e meglio agli art. 232 cpv. 1 LT e 147 cpv. 1 LIFD, per poter ottenere
una revisione della decisione di tassazione passata in giudicato. I coniugi RI
1 non avrebbero infatti:
“(...) scoperto né un errore essenziale di
procedura né un fatto nuovo rilevante né un nuovo mezzo di prova decisivo che
non avrebbe(ro) potuto far valere tempestivamente nell’ambito della procedura
ordinaria”.
E. Con reclamo 22.5.2018
RI 1, per il tramite del loro rappresentante, censuravano la decisione. In
particolare, facevano presente che l’UT avrebbe deciso senza tener conto di
fatti rilevanti o di mezzi di prova che conosceva o doveva conoscere. I
contribuenti stimavano che l’autorità fiscale avrebbe imposto un reddito da attività
dipendente senza cerziorarsi della presenza di un certificato di salario. Da
ciò l’UT avrebbe dovuto dedurre che in casu vi era unicamente
un’attività indipendente, come segnato tramite crocetta nella prima pagina del
modulo 1. Inoltre non si sarebbe in presenza di un’attività indipendente iniziata
unicamente in quel periodo fiscale, ma di una situazione reddituale consolidata
nel tempo. I contribuenti avrebbero sì commesso un errore nel compilare la
dichiarazione di tassazione e nel non controllare la decisione di tassazione,
tuttavia l’autorità fiscale avrebbe disatteso una norma essenziale della
procedura di accertamento.
F. Il 28.5.2018 l’UT
riconfermava la precedente decisione. In particolare indicava ai reclamanti che
gli art. 232 cpv. 2 LT e 147 cpv. 2 LIFD prevedevano espressamente come la
revisione di una decisione di tassazione non fosse possibile per motivi che il
contribuente, facendo uso della diligenza che da lui si poteva ragionevolmente
pretendere, sarebbe stato in grado di far valere nella procedura ordinaria.
Secondo l’autorità fiscale i coniugi RI 1 non avrebbero presentato tramite
istanza di revisione nuove obiezioni idonee a contrastare la motivazione della
decisione dell’ufficio. I motivi ora addotti avrebbero potuto essere fatti valere,
con un minimo di prova di diligenza del contribuente (o del suo rappresentante)
nella procedura di tassazione, in sede di reclamo oppure di ricorso nella
procedura ordinaria.
G. Con ricorso 26.6.2018
i contribuenti insorgono alla Camera di diritto tributario chiedendo che venga
accolta la loro istanza di revisione per il periodo fiscale 2016. Ribadiscono
come nella decisione di cui si chiede la riapertura un reddito sia stato erroneamente
imposto due volte, riconfermandosi poi per il resto nelle allegazioni digià
fatte valere nella precedente sede processuale.
Diritto
1. 1.1
Sono tre i motivi di
revisione, a vantaggio del contribuente, di una decisione o sentenza cresciuta
in giudicato:
a) la scoperta di
fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;
b) la mancata
considerazione, da parte dell’autorità giudicante, di fatti rilevanti o di
mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure un’altra
violazione di principi essenziali della procedura;
c) il fatto che
un crimine o un delitto abbia influito sulla decisione o sulla sentenza.
(art. 232 cpv. 1 LT; art.
147 cpv. 1 LIFD).
Quale ulteriore motivo di
revisione la legge cantonale aggiunge che essa è data se, in caso di conflitti
in materia di doppia imposizione intercantonale o internazionale, l’autorità
che ha deciso giunge alla conclusione che, secondo le norme applicabili per
evitare la doppia imposizione, il Cantone deve limitare il proprio diritto di
imporre (art. 232 cpv. 1 lett. d LT).
1.2.
La revisione è tuttavia
esclusa se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere
ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della
procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (art. 147 cpv. 2 LIFD).
L’istituto della revisione
non è dato, cioè, per addurre fatti che si sarebbero potuti invocare già nella
procedura di reclamo o di ricorso. Decidere altrimenti, e ammettere
automaticamente la revisione in caso di violazione di norme essenziali di
procedura, significherebbe abolire ogni distinzione tra mezzi d’impugnazione ordinari
e il rimedio straordinario della revisione, che non può supplire a un’omissione
imputabile allo stesso contribuente, che ha diritto di avvalersi dei rimedi
ordinari (cfr. p. es. la sentenza del Tribunale federale 2C_47/2016,2C_48/2016
del 22 agosto 2016 consid. 3.2 con riferimenti; inoltre: Locher, Kommentar zum DBG, vol. III,
Basilea 2015, n. 30 ad art. 147 LIFD, p. 773 s.; Looser, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum DBG, 3a
edizione, Basilea 2017, n. 24 ad art. 147 LIFD, p. 2474 ss.; Casanova/Dubey, in: Noël/Aubry Girardin
[a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, 2a
ediz., Basilea 2017, n. 15 ad art. 147 LIFD, p. 1802 s.).
Di
conseguenza, la revisione è esclusa, per esempio, nel caso dell’errore di dichiarazione,
cioè quando, per trascuratezza del contribuente o del suo rappresentante, si è
omesso di far valere nella procedura di tassazione o con i rimedi giuridici
ordinari elementi di fatto essenziali, oppure nel caso in cui il contribuente
avrebbe potuto scoprire subito l’errore di fatto o di diritto dell’autorità,
controllando la tassazione notificatagli (Casanova,
Änderungen rechtskräftiger Verfügungen und Entscheide, in ASA 61 p. 450-451).
Considerandi
2.
2.1.
Nel caso che qui ci occupa
i ricorrenti non misconoscono di aver commesso un errore di dichiarazione e di
non aver controllato la decisione di tassazione (cosa che già di per sé
preclude la revisione), ma adducono tuttavia – quale motivo di revisione – che
l’autorità fiscale non avrebbe accertato correttamente i fatti, non avvedendosi
della mancata presentazione di un certificato di salario relativo all’attività
dipendente indicata per la coniuge (art. 232 cpv. 1 lett. b LT e art.
147.
cpv. 1 lett. b LIFD).
2.2
La tesi dei contribuenti
non può ad ogni modo essere tutelata. Una “valutazione completamente errata”
dei fatti non potrebbe comunque essere considerata una violazione di “principi
essenziali della procedura”, così come preteso dagli articoli 147 cpv. 1 lett. b
LIFD e 232 cpv. 1 lett. b LT. Un simile motivo di revisione è pensato
unicamente per le ipotesi in cui una motivazione errata o carente abbia dissuaso
il contribuente dal presentare un reclamo tempestivo (Casanova/Dubey, op. cit., n. 8 ad art. 147 LIFD, p. 1801).
Non vi rientrano, per contro, l’assunzione errata, o arbitraria, di una prova e
neppure un errore nella sussunzione (errore nei fatti o applicazione errata del
diritto), poiché altrimenti si finirebbe per abolire ogni distinzione tra mezzi d’impugnazione ordinari e il rimedio straordinario della revisione.
2.3
Ma anche volendo ammettere
che l’autorità di tassazione non abbia effettivamente tenuto conto di fatti
rilevanti o di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, una
revisione delle tassazioni in discussione sarebbe in ogni caso esclusa.
Infatti, la giurisprudenza
del Tribunale federale esige dal contribuente una certa diligenza nella
salvaguardia dei suoi diritti nel contesto della procedura di tassazione. Egli
non può in particolare avvalersi del rimedio della revisione per invocare
argomenti che ha omesso di sollevare nella procedura di ricorso ordinaria (cfr.
le sentenze 2P.34/2006 e 2A.56/2006 del 16 giugno 2006, in: RtiD I-2007 n. 16t
consid. 3.3; DTF
111.
Ib 209 consid. 1; sentenza 2A.451/1996 del 21 maggio 1997, in:
ASA 67 p. 391 consid.
3d).
Al contribuente spetta
sempre e comunque l’incombenza di controllare la decisione di tassazione al
momento in cui la riceve e di sollevare le proprie censure tramite i rimedi
giuridici ordinari. Decidere diversamente significherebbe infatti abolire ogni
distinzione tra mezzi d’impugnazione ordinari e il rimedio straordinario della
revisione, che in virtù del principio della certezza del diritto non può in
nessun caso supplire ad un’omissione imputabile agli stessi contribuenti (si veda
anche decisione CDT inc. 80.2012.72 del 12.11.2012).
2.4
Nel caso che qui ci occupa,
i contribuenti riconoscono il proprio errore, pur rimproverando all’autorità di
tassazione di non essersene accorta. Non si può negare tuttavia che, se i
contribuenti avessero usato la diligenza che ci si poteva e doveva da loro
aspettare nel controllare la decisione di tassazione, avrebbero facilmente
potuto accorgersi del loro errore e presentare, entro i termini fissati dalla
legge un reclamo, ossia un mezzo di impugnazione ordinario.
Non si può d’altronde
ignorare il lungo tempo trascorso fra l’intimazione della decisione di
tassazione (17 maggio 2017) e l’inoltro dell’istanza di revisione (24 aprile
2018). Non solo i contribuenti non hanno controllato la decisione di tassazione,
dalla quale avrebbero potuto constatare l’errore commesso, ma hanno poi anche
ricevuto le bollette per il pagamento dei conguagli d’imposta, basate sulla
decisione viziata dall’errore lamentato, ed hanno proceduto al pagamento, senza
mai avvedersi che le imposte erano calcolate su un reddito non percepito. In
queste circostanze, non si vede come possano rimproverare all’Ufficio di tassazione
di non essersi avveduto dell’errore di dichiarazione, se loro stessi lo hanno
rilevato quasi un anno dopo.
Ne discende che rimane
preclusa la via della revisione.
3.
Il ricorso è respinto.
Tassa e spese di giustizia sono poste a carico dei ricorrenti, soccombenti.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 250.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 350.–
sono a carico dei
ricorrenti.
3. Contro il presen Copia
per conoscenza:
- municipio di __________.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria: