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Decisione

80.2018.120

Procedura: revisione, presupposti, non errore di dichiarazione, reddito da attività dipendente non esistente

13 agosto 2018Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nella dichiarazione

d’imposta per il periodo fiscale 2016, presentata il 29.4.2017, i coniugi RI 1

e RI 2 indicavano nel “Modulo 1 – Redditi in Svizzera e all’estero”, fr.

78'263.- quali redditi da attività dipendente del contribuente e fr. 34'053.-

della coniuge. A ciò si aggiungeva il reddito di fr. 450.- quale attività

accessoria dipendente del contribuente.

Per quanto attiene ai

redditi da attività indipendente della coniuge, i ricorrenti dichiaravano fr.

35'000.- da “società in nome collettivo, in accomandita o semplici”.

B. Con decisione di

tassazione del 17.5.2017, per quanto attiene ai redditi dichiarati, veniva

operata da parte dell’UT unicamente una modifica qualificando il reddito “da

società in nome collettivo, in accomandita o semplici” in “reddito da attività

indipendente principale coniuge”. Per quanto attiene al reddito imponibile complessivo

l’UT indicava “tassazione come ai dati forniti dal contribuente”: il reddito

complessivo dichiarato di fr. 78'307.- non si scostava infatti dai dati

accertati, pari a fr. 78'300.-.

C. Con istanza di

revisione del 24.4.2018, il rappresentante dei coniugi RI 1, informava

l’autorità di tassazione che, da una verifica effettuata con i clienti, si era

accorto, per quanto concerneva l’attività della moglie, che, oltre al reddito

da attività indipendente era stato aggiunto – a torto – un reddito da attività dipendente.

In tale errore sarebbero incorsi i contribuenti durante la compilazione

informatica della dichiarazione di tassazione. Per tale ragione, veniva

richiesta la revisione della decisione di tassazione IC/IFD 2016 con il

conseguente stralcio del reddito da attività dipendente della moglie.

D. Con decisione

3.5.2018 l’Ufficio di tassazione respingeva l’istanza di revisione. Secondo

l’autorità fiscale, i contribuenti non adducevano alcuno dei motivi indicati

dalla legge, e meglio agli art. 232 cpv. 1 LT e 147 cpv. 1 LIFD, per poter ottenere

una revisione della decisione di tassazione passata in giudicato. I coniugi RI

1 non avrebbero infatti:

“(...) scoperto né un errore essenziale di

procedura né un fatto nuovo rilevante né un nuovo mezzo di prova decisivo che

non avrebbe(ro) potuto far valere tempestivamente nell’ambito della procedura

ordinaria”.

E. Con reclamo 22.5.2018

RI 1, per il tramite del loro rappresentante, censuravano la decisione. In

particolare, facevano presente che l’UT avrebbe deciso senza tener conto di

fatti rilevanti o di mezzi di prova che conosceva o doveva conoscere. I

contribuenti stimavano che l’autorità fiscale avrebbe imposto un reddito da attività

dipendente senza cerziorarsi della presenza di un certificato di salario. Da

ciò l’UT avrebbe dovuto dedurre che in casu vi era unicamente

un’attività indipendente, come segnato tramite crocetta nella prima pagina del

modulo 1. Inoltre non si sarebbe in presenza di un’attività indipendente iniziata

unicamente in quel periodo fiscale, ma di una situazione reddituale consolidata

nel tempo. I contribuenti avrebbero sì commesso un errore nel compilare la

dichiarazione di tassazione e nel non controllare la decisione di tassazione,

tuttavia l’autorità fiscale avrebbe disatteso una norma essenziale della

procedura di accertamento.

F. Il 28.5.2018 l’UT

riconfermava la precedente decisione. In particolare indicava ai reclamanti che

gli art. 232 cpv. 2 LT e 147 cpv. 2 LIFD prevedevano espressamente come la

revisione di una decisione di tassazione non fosse possibile per motivi che il

contribuente, facendo uso della diligenza che da lui si poteva ragionevolmente

pretendere, sarebbe stato in grado di far valere nella procedura ordinaria.

Secondo l’autorità fiscale i coniugi RI 1 non avrebbero presentato tramite

istanza di revisione nuove obiezioni idonee a contrastare la motivazione della

decisione dell’ufficio. I motivi ora addotti avrebbero potuto essere fatti valere,

con un minimo di prova di diligenza del contribuente (o del suo rappresentante)

nella procedura di tassazione, in sede di reclamo oppure di ricorso nella

procedura ordinaria.

G. Con ricorso 26.6.2018

i contribuenti insorgono alla Camera di diritto tributario chiedendo che venga

accolta la loro istanza di revisione per il periodo fiscale 2016. Ribadiscono

come nella decisione di cui si chiede la riapertura un reddito sia stato erroneamente

imposto due volte, riconfermandosi poi per il resto nelle allegazioni digià

fatte valere nella precedente sede processuale.

Diritto

1. 1.1

Sono tre i motivi di

revisione, a vantaggio del contribuente, di una decisione o sentenza cresciuta

in giudicato:

a) la scoperta di

fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;

b) la mancata

considerazione, da parte dell’autorità giudicante, di fatti rilevanti o di

mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure un’altra

violazione di principi essenziali della procedura;

c) il fatto che

un crimine o un delitto abbia influito sulla decisione o sulla sentenza.

(art. 232 cpv. 1 LT; art.

147 cpv. 1 LIFD).

Quale ulteriore motivo di

revisione la legge cantonale aggiunge che essa è data se, in caso di conflitti

in materia di doppia imposizione intercantonale o internazionale, l’autorità

che ha deciso giunge alla conclusione che, secondo le norme applicabili per

evitare la doppia imposizione, il Cantone deve limitare il proprio diritto di

imporre (art. 232 cpv. 1 lett. d LT).

1.2.

La revisione è tuttavia

esclusa se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere

ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della

procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (art. 147 cpv. 2 LIFD).

L’istituto della revisione

non è dato, cioè, per addurre fatti che si sarebbero potuti invocare già nella

procedura di reclamo o di ricorso. Decidere altrimenti, e ammettere

automaticamente la revisione in caso di violazione di norme essenziali di

procedura, significherebbe abolire ogni distinzione tra mezzi d’impugnazione ordinari

e il rimedio straordinario della revisione, che non può supplire a un’omissione

imputabile allo stesso contribuente, che ha diritto di avvalersi dei rimedi

ordinari (cfr. p. es. la sentenza del Tribunale federale 2C_47/2016,2C_48/2016

del 22 agosto 2016 consid. 3.2 con riferimenti; inoltre: Locher, Kommentar zum DBG, vol. III,

Basilea 2015, n. 30 ad art. 147 LIFD, p. 773 s.; Looser, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum DBG, 3a

edizione, Basilea 2017, n. 24 ad art. 147 LIFD, p. 2474 ss.; Casanova/Dubey, in: Noël/Aubry Girardin

[a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, 2a

ediz., Basilea 2017, n. 15 ad art. 147 LIFD, p. 1802 s.).

Di

conseguenza, la revisione è esclusa, per esempio, nel caso dell’errore di dichiarazione,

cioè quando, per trascuratezza del contribuente o del suo rappresentante, si è

omesso di far valere nella procedura di tassazione o con i rimedi giuridici

ordinari elementi di fatto essenziali, oppure nel caso in cui il contribuente

avrebbe potuto scoprire subito l’errore di fatto o di diritto dell’autorità,

controllando la tassazione notificatagli (Casanova,

Änderungen rechtskräftiger Verfügungen und Entscheide, in ASA 61 p. 450-451).

Considerandi

2.

2.1.

Nel caso che qui ci occupa

i ricorrenti non misconoscono di aver commesso un errore di dichiarazione e di

non aver controllato la decisione di tassazione (cosa che già di per sé

preclude la revisione), ma adducono tuttavia – quale motivo di revisione – che

l’autorità fiscale non avrebbe accertato correttamente i fatti, non avvedendosi

della mancata presentazione di un certificato di salario relativo all’attività

dipendente indicata per la coniuge (art. 232 cpv. 1 lett. b LT e art.

147.

cpv. 1 lett. b LIFD).

2.2

La tesi dei contribuenti

non può ad ogni modo essere tutelata. Una “valutazione completamente errata”

dei fatti non potrebbe comunque essere considerata una violazione di “principi

essenziali della procedura”, così come preteso dagli articoli 147 cpv. 1 lett. b

LIFD e 232 cpv. 1 lett. b LT. Un simile motivo di revisione è pensato

unicamente per le ipotesi in cui una motivazione errata o carente abbia dissuaso

il contribuente dal presentare un reclamo tempestivo (Casanova/Dubey, op. cit., n. 8 ad art. 147 LIFD, p. 1801).

Non vi rientrano, per contro, l’assunzione errata, o arbitraria, di una prova e

neppure un errore nella sussunzione (errore nei fatti o applicazione errata del

diritto), poiché altrimenti si finirebbe per abolire ogni distinzione tra mezzi d’impugnazione ordinari e il rimedio straordinario della revisione.

2.3

Ma anche volendo ammettere

che l’autorità di tassazione non abbia effettivamente tenuto conto di fatti

rilevanti o di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, una

revisione delle tassazioni in discussione sarebbe in ogni caso esclusa.

Infatti, la giurisprudenza

del Tribunale federale esige dal contribuente una certa diligenza nella

salvaguardia dei suoi diritti nel contesto della procedura di tassazione. Egli

non può in particolare avvalersi del rimedio della revisione per invocare

argomenti che ha omesso di sollevare nella procedura di ricorso ordinaria (cfr.

le sentenze 2P.34/2006 e 2A.56/2006 del 16 giugno 2006, in: RtiD I-2007 n. 16t

consid. 3.3; DTF

111.

Ib 209 consid. 1; sentenza 2A.451/1996 del 21 maggio 1997, in:

ASA 67 p. 391 consid.

3d).

Al contribuente spetta

sempre e comunque l’incombenza di controllare la decisione di tassazione al

momento in cui la riceve e di sollevare le proprie censure tramite i rimedi

giuridici ordinari. Decidere diversamente significherebbe infatti abolire ogni

distinzione tra mezzi d’impugnazione ordinari e il rimedio straordinario della

revisione, che in virtù del principio della certezza del diritto non può in

nessun caso supplire ad un’omissione imputabile agli stessi contribuenti (si veda

anche decisione CDT inc. 80.2012.72 del 12.11.2012).

2.4

Nel caso che qui ci occupa,

i contribuenti riconoscono il proprio errore, pur rimproverando all’autorità di

tassazione di non essersene accorta. Non si può negare tuttavia che, se i

contribuenti avessero usato la diligenza che ci si poteva e doveva da loro

aspettare nel controllare la decisione di tassazione, avrebbero facilmente

potuto accorgersi del loro errore e presentare, entro i termini fissati dalla

legge un reclamo, ossia un mezzo di impugnazione ordinario.

Non si può d’altronde

ignorare il lungo tempo trascorso fra l’intimazione della decisione di

tassazione (17 maggio 2017) e l’inoltro dell’istanza di revisione (24 aprile

2018). Non solo i contribuenti non hanno controllato la decisione di tassazione,

dalla quale avrebbero potuto constatare l’errore commesso, ma hanno poi anche

ricevuto le bollette per il pagamento dei conguagli d’imposta, basate sulla

decisione viziata dall’errore lamentato, ed hanno proceduto al pagamento, senza

mai avvedersi che le imposte erano calcolate su un reddito non percepito. In

queste circostanze, non si vede come possano rimproverare all’Ufficio di tassazione

di non essersi avveduto dell’errore di dichiarazione, se loro stessi lo hanno

rilevato quasi un anno dopo.

Ne discende che rimane

preclusa la via della revisione.

3.

Il ricorso è respinto.

Tassa e spese di giustizia sono poste a carico dei ricorrenti, soccombenti.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 250.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 350.–

sono a carico dei

ricorrenti.

3. Contro il presen Copia

per conoscenza:

- municipio di __________.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: La segretaria: