80.2018.125
Assoggettamento illimitato: persona giuridica, sede o amministrazione effettiva, sede formale in appartamento di vacanza nel Canton Grigioni, amministratore di diverse società nel Ticino
1 ottobre 2018Italiano18 min
Source ti.ch
Incarto n.
80.2018.125
Lugano
1 ottobre 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele Guffi
segretaria
Gabriella
Mameli, vicecancelliera
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 2 giugno 2018 contro la decisione del 29 maggio 2018 in materia di assoggettamento
IC.
Fatti
A.
RI 1 è una società anonima il cui scopo è:
L'acquisto, la
valorizzazione, la gestione e la vendita di beni mobili ed immobili in Svizzera
ed all'estero. In particolare può promuovere ogni tipo di operazione sia in
proprio che in consorzio per il raggiungimento del proprio scopo sociale,
nonché esercitare attività di impresa generale; può inoltre svolgere attività
di mediatori immobiliari nonché di procedere all'amministrazione di beni mobili
e immobili. Se ritenuto dagli organi necessario, può assumere partecipazioni in
società in Svizzera o all'estero, promuovere interessenze e finanziamenti
finanziari; essa potrà compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie,
industriali e mobiliari ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili
per il conseguimento dell'oggetto sociale; potrà anche assumere sia direttamente
che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società od imprese
aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio, anche all'estero; la
società può aprire succursali e filiali in Svizzera e all'estero e partecipare
ad altre imprese in Svizzera e all'estero.
La società ha la sede
formale a __________, nel Canton __________, e l’indirizzo indicato quale
domicilio si trova __________.
Amministratore unico, con
firma individuale è il signor __________, domiciliato a __________, nel comune
di __________.
B. Con decisione pregiudiziale
di assoggettamento del 18 dicembre 2017, inviata per raccomandata all’indirizzo
a __________ di RI 1, l’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche (qui di
seguito UTPG) assoggettava a partire dal periodo fiscale 2015 la società nel Canton
Ticino.
Riprendendo la dottrina e
la giurisprudenza applicabili alla fattispecie, l’autorità fiscale indicava
come fosse evidente che la sede statutaria della società in __________, __________
__________ era puramente formale (“recapito bucalettere”), tanto più che
l’amministrazione effettiva era svolta in Ticino, cantone in cui il signor __________,
amministratore unico con firma individuale, era domiciliato.
C. RI 1 contestava la
decisione di assoggettamento fiscale nel Canton Ticino, con reclamo del 5
gennaio 2018, motivando che non vi erano i “presupposti: a. Oggettivi, in
quanto la DIREZIONE è facilmente gestibile nel luogo di sede della società o
presso la partecipata a __________. b. Soggettivi, in quanto il profitto del
Cantone Ticino non giustifica una procedura di applicazione di riparto
inter-cantonale”. Inoltre, precisava sostanzialmente che la società non esercitava
alcuna attività economica in Svizzera e si limitava a detenere “un’ unica
partecipazione estera “__________ Srl” […] quindi il centro decisionale e
operativo è all’estero”.
D. Con raccomandata
del 10 gennaio 2018, l’UTPG inviava alla reclamante una “DIFFIDA – richiesta di
documenti” (e meglio: la copia del contratto di locazione nel Canton __________,
il bilancio e conto economico per gli anni 2015 e 2016, l’indicazione di altre
persone nella direzione della società, oltre all’attuale amministratore, così
come se vi sono dei dipendenti e “ogni altra documentazione a comprova della
sede effettiva nel Canton __________”) da trasmettere entro il 26 gennaio 2018
e con l’avvertenza che nel caso in cui i documenti richiesti non fossero stati
prodotti, il reclamo sarebbe stato respinto.
E. Con risposta del
26 gennaio 2018, RI 1 inoltrava all’UTPG: copia del contratto di locazione, il
bilancio e il conto economico 2015/2016 e le notifiche di tassazione del Canton
__________ per i periodi fiscali 2014 e 2015. Precisava pure, contestando
nuovamente l’assoggettamento alle imposte nel Canton Ticino, che la società non
esercita alcuna attività commerciale e che la partecipazione nella “__________
Srl” “è a titolo fiduciario e stanno pianificando una cessione del rapporto
fiduciario e susseguente messa in liquidazione della __________ stessa”.
F. Con
decisione su reclamo del 29 maggio 2018 l’UTPG confermava la decisione del 18
dicembre 2017 di assoggettamento alle imposte nel Canton Ticino di RI 1, a
partire dal periodo fiscale 2015.
Secondo l’autorità
fiscale è emerso chiaramente dagli atti che la reclamante non aveva l’amministrazione
effettiva nel Canton __________ e il domicilio statutario era fittizio. In
particolare, l’UTPG rilevava che:
Ø
il signor __________, domiciliato a __________ (Comune di __________),
era l’unico membro con firma individuale della società;
Ø
in sede di reclamo era stato presentato il contratto di locazione,
valevole soltanto dal 1° gennaio 2016, malgrado la società fossa già iscritta dal
16 gennaio 2001 a Registro di commercio del Canton Grigioni presso la __________,
e con un canone di locazione esiguo, di fr. 600.- annui (fr. 50.- al mese);
Ø
i costi di locazione non sono stati registrati nei conti annuali
del 2016;
Ø
la società non aveva né dipendenti, né infrastrutture;
Ø
quale unica attività, la società deteneva a titolo fiduciario una
partecipazione in una società immobiliare italiana;
Ø
l’amministrazione effettiva era (ed è) esercitata in Ticino, più
precisamente a __________, da parte del signor __________ presso la sede di __________,
società di cui egli era dipendente e presidente del Consiglio di amministrazione
con diritto di firma individuale;
Ø
nessun organo della società era domiciliato nel Canton Grigioni;
Ø
l’indirizzo di corrispondenza per le notifiche di tassazione 2014
e 2015 era presso la __________ SA (ora in liquidazione) e il presidente (ora liquidatore)
era sempre il signor __________.
G. Con ricorso del 2
luglio 2018, RI 1 contesta la decisione del 29 maggio 2018 di assoggettamento nel
Canton Ticino. La ricorrente rimanda alla precedente corrispondenza con l’UTPG,
indicando che l’amministratore nei fatti è un cittadino italiano che risiede in
Italia, “per cui la gestione attiva in ogni senso viene effettuata all’estero
su un bene esistente su territorio italiano”, e ritenendo “ampiamente
dimostrato che la società non esercita alcuna attività in Svizzera e che
detiene unicamente e passivamente una partecipazione del 95% in una Srl
italiana dal capitale di € 10'500 liberato nella misura di € 3'150”.
H. Con osservazioni del
24 luglio 2018, l’UTPG chiede a questa Camera di respingere il ricorso, in
quanto la sede di RI 1 è fittizia e la ricorrente non ha provato alcun legame
con il Canton __________. Per la motivazione, l’autorità fiscale riprende sostanzialmente
quanto già indicato nella decisione impugnata.
Diritto
1. 1.1.
La ricorrente è stata assoggettata
alle imposte dirette nel Canton __________.
In virtù della decisione
contestata, l’UTPG ha rivendicato l’assog-
gettamento nel Canton
Ticino in considerazione del fatto che l’amministrazione effettiva è esercitata
in Ticino. L’autorità fiscale ticinese lo ha ha fatto in base all’art. 60 della
legge tributaria cantonale (LT), secondo cui le persone giuridiche sono
assoggettate all’imposta in virtù della loro appartenenza personale quando
hanno sede o amministrazione effettiva nel Cantone.
1.2.
Per quanto attiene ai
presupposti per l’assoggettamento illimitato alle imposte dirette delle persone
giuridiche, l’art. 20 cpv. 1 prima frase della Legge federale del 14 dicembre
1990 sull’armonizza-zione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID;
RS 642.14) stabilisce che le società di capitali, le società cooperative, le
associazioni, le fondazioni e le altre persone giuridiche sono assoggettate
all’imposta se hanno la loro sede o la loro amministrazione effettiva nel
Cantone. Sulla base di questa disposizione, può verificarsi che
l’assoggettamento per appartenenza personale sia rivendicato sia dal cantone di
sede sia da quello dell’amministrazione effettiva. Il conflitto che ne deriva
deve essere risolto in base alle disposizioni del diritto tributario intercantonale.
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il domicilio fiscale principale
di una persona giuridica nei rapporti intercantonali si trova essenzialmente
alla sede indicata dagli statuti e dall’iscrizione a registro di commercio. Non
ci si fonda tuttavia su questa sede determinante per il diritto civile, se ad
essa si contrappone un altro luogo, dove sono esercitate effettivamente la
direzione e l’amministrazione, che di solito si concentrano alla sede
statutaria. In tal caso, è determinante questo luogo come domicilio fiscale. È
irrilevante che la scelta della sede statutaria sia giustificata da
considerazioni fiscali o da altre ragioni; basta che tale sede non corrisponda
alla situazione effettiva ed appaia costituita ad arte. Determinante è l’insieme
delle circostanze del caso concreto (cfr. p. es. le sentenze del Tribunale federale
n.2P.6/2007 del 22 febbraio 2008, consid. 2.2; n.
2C_259/2009 del 22 dicembre 2009, consid. 2.1; n.2C_431/2014 del 4 dicembre
2014, consid. 2.1; inoltre Heilinger/Maute,
Der Begriff der tatsächlichen Verwaltung im interkantonalen und internationalen
Verhältnis bei den direkten Steuern, in RF 63/2008, p. 742 ss. e p. 836 ss.; Jung, Hauptsteuerdomizil juristischer
Personen: international und interkantonal, in EF 3/17, p. 169 ss. e p. 251 ss.;
De le Court, Administration et
direction effectives, in RF 71/2016, p. 404 ss.; Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach [a
cura di], Interkantonales Steuerrecht, Basilea 2011, § 8, n. 2 ss., p. 94; de Vries Reilingh, La double imposition
intercantonale, 2a ediz., Berna 2013, n. 389 ss., p. 130; Locher, Einführung in das interkantonale
Steuerrecht, 4a ediz., Berna 2015, p. 47).
1.3.
La sede societaria, indicata
negli statuti e iscritta a registro di commercio, è dunque atta a costituire un
assoggettamento per appartenenza personale in ambito di diritto intercantonale
se non rappresenta un mero recapito bucalettere. Quest’ultimo si caratterizza
per la mancanza di legami stretti e per l’assenza di importanti infrastrutture
(“wesentliche Büroinfrastrukturen”) nel luogo di sede. Una sede dal
carattere puramente formale non sussiste unicamente quando vi è un recapito
postale presso uno studio legale o fiduciario (“indirizzo c/o”) che si occupa
di ritirare la posta e inoltrarla agli organi societari residenti in un altro
cantone, bensì pure quando al luogo di sede vi è un minimo di infrastruttura e
di personale, i quali tuttavia non vengono impiegati concretamente per svolgere
funzioni commerciali ed amministrative ma rappresentano piuttosto una struttura
costituita ad arte per nascondere la realtà (cfr. p. es. la sentenza del
Tribunale federale n.2C_259/2009 del 22 dicembre 2009, consid. 2;
sentenza del Tribunale amministrativo del canton Zurigo StE 2002 A 24.22 n. 5,
consid. 2a e 3; Jung,
op. cit., p. 171 s.; Heilinger/ Maute,
op. cit., p. 747; Zweifel/Hunziker,
in: Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach, op. cit., § 8, n. 7-8, p. 96). Secondo
dottrina e giurisprudenza l’assenza di personale, di uffici o di altre
strutture, così come la mancanza di una linea telefonica o l’irraggiungibilità
via telefono al luogo di sede, oppure ancora la deviazione d’indirizzo (“Adressumleitung”)
o il fatto che le assemblee degli organi societari non siano svolte al
luogo di sede, sono da interpretare quali indizi a favore della natura
puramente formale e fittizia della sede statutaria (sentenza del Tribunale
federale n.2C_431/2014 del 4 dicembre 2014, consid. 2.2; n.
2C_483/2016 del 11 novembre 2016, consid. 6.3; sentenza del tribunale amministrativo
del canton Zurigo StE 2002 A 24.22 n. 5, consid. 2a e 3; Zweifel/Hunziker, in:
Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach, op. cit., § 8, n. 8, p. 96; Heilinger/ Maute, op. cit., p. 748).
1.4.
In presenza di un mero
recapito bucalettere, il domicilio fiscale della società e nel luogo in cui
viene svolta la direzione o l’amministrazione effettiva. Secondo il Tribunale
federale l’amministrazione effettiva si trova al luogo dove si svolgono quelle
attività che nel loro insieme servono all’adempimento dello scopo statutario,
dove la società ha il centro dei propri interessi effettivi ed economici e dove
sono esercitate quelle attività dirigenziali che di solito si concentrano alla
sede statutaria (DTF 54 I 301, consid. 2; DTF 50 I 100, consid. 2.). La
definizione di amministrazione effettiva varia a dipendenza della tipologia,
della grandezza e dell’attività svolta dalla società. In generale, dottrina e
giurisprudenza definiscono l’amministrazione effettiva come la direzione
corrente della società (day-to-day management), nozione a cui
s’oppongono, da un lato, la semplice attività amministrativa (intesa come
tenuta e gestione della corrispondenza, lavori di segretariato, ecc.) e,
dall’altro, le attività di controllo e le decisioni strategiche di competenza
del CdA (sentenza del Tribunale federale n.2C_483/2016 del 11
novembre 2016, consid. 3; n.2C_1086/2012 del 16 maggio 2013, consid. 2.2; De le Court, op.
cit., p. 408 s.; Heilinger/ Maute,
op. cit., p. 752; Jung, op. cit.,
p. 172; Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach,
op. cit., § 8, n. 9 e 13, p. 96 e 98 s.).
1.5.
Per quanto concerne
l’onere della prova, secondo un principio generale della procedura fiscale,
esso è ripartito nel senso che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare
l’esistenza di elementi che fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a
carico del contribuente la prova di quei fatti che concorrono a escludere o a ridurre
il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990
B 13.1 n. 8). In ambito di assoggettamento all’imposta cantonale, il Tribunale
federale ha concretizzato tale principio, stabilendo che in presenza di
importanti infrastrutture (“wesentliche Büroinfrastrukturen”), in
particolare di uffici e di personale, alla sede statutaria, allora spetta
all’autorità fiscale portare la prova che l’amministrazione effettiva sia
esercitata in un altro luogo, soggiacente alla propria sovranità fiscale. In mancanza di tali infrastrutture e se l’autorità fiscale rende molto
verosimile l’assoggettamento in un altro cantone, incombe pertanto al
contribuente l’onere della prova (“Gegenbeweis”) in relazione al
trasferimento effettivo e non fittizio di sede (cfr. sentenza del Tribunale
federale n.2P.6/2007 del 22 febbraio 2008, consid. 2.3;
n.2C_431/2014 del 4 dicembre 2014 consid. 2.1.;2C_483/2016 del 11 novembre
2016, consid. 6.1 s.; inoltre Heilinger/
Maute, op. cit., p. 746; Jung,
op. cit., p. 173; Zweifel/Hunziker,
in: Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach, op. cit., § 8, n. 20-22, p. 101 s.; Locher, op. cit., p. 47).
1.6.
Occupandosi
di una società con sede nel Liechtenstein, la cui attività consisteva nella
vendita di software, il Tribunale federale ha ritenuto troppo esigui i legami
con la sede statutaria, dove vi era un ufficio di piccole dimensioni preso in
locazione, considerato che la maggior parte del lavoro veniva svolta fuori sede
ed i giustificativi non documentavano una presenza costante nel Principato,
rispetto ai legami con il Canton Zurigo, dove l’azionista e amministratore
della società era domiciliato e dove aveva sede un’altra società da lui
controllata (sentenza del Tribunale federale n.2C_483/2016 del 11 novembre
2016).
Nel caso di
una società immobiliare, l’Alta Corte ha affermato che essa è illimitatamente
imponibile laddove si trova la sede statutaria, a meno che le decisioni di
gestione e di amministrazione non siano prese in un altro cantone. In tale eventualità,
il domicilio fiscale principale si trova laddove l’attività dirigenziale è
svolta, anche se nessun attivo vi si trovasse. Ciò si verifica in particolare
se l’attività dirigenziale si svolge nei locali dell’azionista principale. In
questo ambito, l’attività dirigenziale (decisioni su acquisto e vendita di
immobili, designazione degli amministratori degli immobili e gestione degli
utili che ne derivano) si deve tenere distinta dalla semplice gestione degli
immobili (custodia, manutenzione, conclusione di contratti di locazione, ecc.)
(sentenza del 15 dicembre 2006, n.2P.120/2006, consid. 3.1 e giurisprudenza
citata).
A proposito
di una società che aveva trasferito la sede statutaria dal Canton Zurigo al
Canton Svitto, dove aveva preso in locazione un ufficio con pigione mensile
pari a fr. 400.-, senza la presenza di personale, il Tribunale federale ha
ritenuto che non fossero soddisfatti i presupposti della “wesentliche
Geschäftsinfrastruktur” e che apparisse molto verosimile che
l’amministrazione effettiva fosse ancora eseguita nel Canton Zurigo, così che
spettava alla ricorrente l’onere di comprovare l’effettivo trasferimento di
sede (sentenza del Tribunale federale n.2C_431/2014 del 4 dicembre 2014).
In relazione
a una società a garanzia limitata, l’Alta Corte ha affermato che il domicilio
fiscale era situato al domicilio dell’amministratore, dove veniva esercitata
l’attività dirigenziale e l’amministrazione effettiva. Alla sede statutaria,
infatti, non c’era alcuna infrastruttura, ma solo una sede formale (sentenza
del Tribunale federale n.2C_259/2009 del 22 dicembre 2009).
1.7.
La decisione
qui impugnata deve pertanto essere esaminata tenendo conto non solo della base
legale del diritto cantonale e di quella contenuta nel diritto federale
dell’armonizzazione, ma anche della giurisprudenza del Tribunale federale in
materia di divieto della doppia imposizione intercantonale.
Considerandi
2.
2.1.
Nel caso di specie, RI 1 ha
trasferito la propria sede nel Canton __________ all’indirizzo __________, __________
__________, il 16/21 gennaio 2001.
Il signor __________ è
l’amministratore e unico membro del consiglio di amministrazione della società,
con diritto di firma individuale. Egli è domiciliato a __________a, nel comune
di __________.
2.2
Come indicato
precedentemente, l’Alta Corte ha stabilito che, in assenza di importanti
infrastrutture (in particolare: uffici e personale) presso la sede della società,
incombe alla contribuente l’onere della prova per quanto attiene al trasferimento
effettivo di sede e non fittizio.
2.2.1
Ora, ritenendola una
motivazione sufficiente, il signor __________ si è limitato, da una parte, a
indicare che la società “non esercita alcuna attività in Svizzera e detiene
unicamente e passivamente una partecipazione del 95% in una Srl italiana […]” e
che “voler sostenere che __________ eserciti un’importante attività per gestire
tale società e che la stessa non può essere gestita nei ritagli di tempo delle
sue escursioni montanare, ci sembra preoccupante. Due firme all’anno e
l’occasione, voluta, per andare a __________ a magiare la __________ o il __________,
possono giustificare il tutto come impegno”.
Dall’altra però, in sede
di reclamo, la società ha poi comunque fornito una copia del contratto di
locazione concluso con la __________ SA (proprietaria dell’appartamento a __________,
società riconducibile sempre al signor __________ e rappresentata, nel
contratto in oggetto, dalla signora __________, convivente di __________ e
dipendente della __________ SA; cfr. sito internet www.swissfirm.ch, consultato in data 12
settembre 2018) a partire dal 1° gennaio 2016, per gli spazi locati da RI 1. Al
riguardo, si aggiunga che i costi per la locazione non figuravano neppure nei
conti annuali della società.
2.2.2
L’UTPG ha dunque giustamente
ritenuto non sufficienti le motivazioni della contribuente. Nella decisione su
reclamo prima e nelle osservazioni al ricorso poi, l’autorità fiscale ha dettagliatamente
motivato per quali ragioni la sede di RI 1 nel Canton __________ è da
considerare fittizia.
Per quanto concerne in
particolare il contratto di locazione è inoltre rilevante, come del resto è
stato evidenziato pure dall’autorità fiscale, che lo stesso è stato concluso (col
“tentativo di costruire la prova inerente un contratto di locazione che fino a
quel momento non esisteva”; vedi osservazioni 24 luglio 2018 dell’UTPG) soltanto
a partire dal 1° gennaio 2016, nonostante la società fosse domiciliata
all’indirizzo di __________ già dal 16 gennaio 2001, e che la pigione, oltre a
essere estremamente contenuta (fr. 600.- annui) non figura nemmeno in
contabilità, fra i costi sostenuti dalla società.
3.
3.1.
A prescindere dall’onere
della prova, nel caso in oggetto non vi sono in ogni caso elementi che
comprovino l’effettiva amministrazione e direzione corrente della ricorrente nel
Canton __________i.
3.2
Innanzitutto, va
sottolineato come l’amministratore unico della società, il signor __________,
oltre a essere l’unico membro del consiglio di amministrazione con diritto di
firma individuale, è residente nel Canton Ticino, nel comune di __________.
A ciò si aggiunga quanto
dichiarato dallo stesso __________ sull’attività della società (che può
tranquillamente “essere gestita nei ritagli di tempo delle sue escursioni
montanare […]”) e quanto invece indicato quale scopo statutario nel Registro di
commercio.
3.3
È inoltre stato accertato che
il signor __________ è membro o presidente del consiglio di amministrazione di
tante altre società (per esempio: __________ SA, __________ SA, __________ SA
ora in liquidazione, __________ SA, __________ SA, __________ SA, __________
SA, __________ AG; cfr. sito internet www.zefix.ch)
per la gran parte con sede presso __________, in via __________ ____________________
Di conseguenza, è più che evidente
che pure l’amministrazione effettiva di RI 1 avvenga negli uffici della __________
SA, in via __________ a __________.
3.4
La ricorrente non ha quindi
dimostrato l’esistenza di legami con il Canton __________; al contrario, la
documentazione prodotta dalla stessa società avvalora la tesi dell’esistenza di
una sede fittizia, per il tramite di un mero recapito bucalettere.
In merito, va poi ricordato che secondo la dottrina
e la giurisprudenza applicabili, l’assenza di personale, di uffici o di altre
strutture, così come la mancanza di una linea telefonica o l’irraggiungibilità
via telefono al luogo di sede, oppure ancora la deviazione d’indirizzo (“Adressumleitung”)
o il fatto che le assemblee degli organi societari non siano svolte al
luogo di sede, sono da interpretare quali indizi a favore della natura
puramente formale e fittizia della sede statutaria.
Alla presenza di un mero recapito bucalettere,
come nel caso di specie, il domicilio fiscale della società è dunque nel luogo
in cui viene svolta la direzione o l’amministrazione effettiva di quest’ultima e
quindi nel comune di __________, Canton Ticino.
4.
A titolo
abbondanziale, si rileva infine che i servizi proposti da RI 1 necessiterebbero
in Ticino dell’ autorizzazione all’esercizio della professione di fiduciario
(cfr. art. 6 LFid, RL 953.100) con conseguente iscrizione al relativo albo
(art. 2 LFid). L’albo in questione è facilmente consultabile al sito internet https://www4.ti.ch/di/dg/fiduciari/albo-online/albo-online-dei-fiduciari/
(visualizzato l’11.9.2018): __________ non risulta iscritto. È dunque facilmente
ipotizzabile che la costruzione ad hoc di una sede nel __________ possa
essere dettata da tale circostanza.
5.
Il ricorso è
respinto. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico della ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 1’000.–
b. nelle spese di cancelleria
di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 1’100.–
sono a carico del
ricorrente.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LA
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: