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Decisione

80.2018.125

Assoggettamento illimitato: persona giuridica, sede o amministrazione effettiva, sede formale in appartamento di vacanza nel Canton Grigioni, amministratore di diverse società nel Ticino

1 ottobre 2018Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

A.

RI 1 è una società anonima il cui scopo è:

L'acquisto, la

valorizzazione, la gestione e la vendita di beni mobili ed immobili in Svizzera

ed all'estero. In particolare può promuovere ogni tipo di operazione sia in

proprio che in consorzio per il raggiungimento del proprio scopo sociale,

nonché esercitare attività di impresa generale; può inoltre svolgere attività

di mediatori immobiliari nonché di procedere all'amministrazione di beni mobili

e immobili. Se ritenuto dagli organi necessario, può assumere partecipazioni in

società in Svizzera o all'estero, promuovere interessenze e finanziamenti

finanziari; essa potrà compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie,

industriali e mobiliari ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili

per il conseguimento dell'oggetto sociale; potrà anche assumere sia direttamente

che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società od imprese

aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio, anche all'estero; la

società può aprire succursali e filiali in Svizzera e all'estero e partecipare

ad altre imprese in Svizzera e all'estero.

La società ha la sede

formale a __________, nel Canton __________, e l’indirizzo indicato quale

domicilio si trova __________.

Amministratore unico, con

firma individuale è il signor __________, domiciliato a __________, nel comune

di __________.

B. Con decisione pregiudiziale

di assoggettamento del 18 dicembre 2017, inviata per raccomandata all’indirizzo

a __________ di RI 1, l’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche (qui di

seguito UTPG) assoggettava a partire dal periodo fiscale 2015 la società nel Canton

Ticino.

Riprendendo la dottrina e

la giurisprudenza applicabili alla fattispecie, l’autorità fiscale indicava

come fosse evidente che la sede statutaria della società in __________, __________

__________ era puramente formale (“recapito bucalettere”), tanto più che

l’amministrazione effettiva era svolta in Ticino, cantone in cui il signor __________,

amministratore unico con firma individuale, era domiciliato.

C. RI 1 contestava la

decisione di assoggettamento fiscale nel Canton Ticino, con reclamo del 5

gennaio 2018, motivando che non vi erano i “presupposti: a. Oggettivi, in

quanto la DIREZIONE è facilmente gestibile nel luogo di sede della società o

presso la partecipata a __________. b. Soggettivi, in quanto il profitto del

Cantone Ticino non giustifica una procedura di applicazione di riparto

inter-cantonale”. Inoltre, precisava sostanzialmente che la società non esercitava

alcuna attività economica in Svizzera e si limitava a detenere “un’ unica

partecipazione estera “__________ Srl” […] quindi il centro decisionale e

operativo è all’estero”.

D. Con raccomandata

del 10 gennaio 2018, l’UTPG inviava alla reclamante una “DIFFIDA – richiesta di

documenti” (e meglio: la copia del contratto di locazione nel Canton __________,

il bilancio e conto economico per gli anni 2015 e 2016, l’indicazione di altre

persone nella direzione della società, oltre all’attuale amministratore, così

come se vi sono dei dipendenti e “ogni altra documentazione a comprova della

sede effettiva nel Canton __________”) da trasmettere entro il 26 gennaio 2018

e con l’avvertenza che nel caso in cui i documenti richiesti non fossero stati

prodotti, il reclamo sarebbe stato respinto.

E. Con risposta del

26 gennaio 2018, RI 1 inoltrava all’UTPG: copia del contratto di locazione, il

bilancio e il conto economico 2015/2016 e le notifiche di tassazione del Canton

__________ per i periodi fiscali 2014 e 2015. Precisava pure, contestando

nuovamente l’assoggettamento alle imposte nel Canton Ticino, che la società non

esercita alcuna attività commerciale e che la partecipazione nella “__________

Srl” “è a titolo fiduciario e stanno pianificando una cessione del rapporto

fiduciario e susseguente messa in liquidazione della __________ stessa”.

F. Con

decisione su reclamo del 29 maggio 2018 l’UTPG confermava la decisione del 18

dicembre 2017 di assoggettamento alle imposte nel Canton Ticino di RI 1, a

partire dal periodo fiscale 2015.

Secondo l’autorità

fiscale è emerso chiaramente dagli atti che la reclamante non aveva l’amministrazione

effettiva nel Canton __________ e il domicilio statutario era fittizio. In

particolare, l’UTPG rilevava che:

Ø

il signor __________, domiciliato a __________ (Comune di __________),

era l’unico membro con firma individuale della società;

Ø

in sede di reclamo era stato presentato il contratto di locazione,

valevole soltanto dal 1° gennaio 2016, malgrado la società fossa già iscritta dal

16 gennaio 2001 a Registro di commercio del Canton Grigioni presso la __________,

e con un canone di locazione esiguo, di fr. 600.- annui (fr. 50.- al mese);

Ø

i costi di locazione non sono stati registrati nei conti annuali

del 2016;

Ø

la società non aveva né dipendenti, né infrastrutture;

Ø

quale unica attività, la società deteneva a titolo fiduciario una

partecipazione in una società immobiliare italiana;

Ø

l’amministrazione effettiva era (ed è) esercitata in Ticino, più

precisamente a __________, da parte del signor __________ presso la sede di __________,

società di cui egli era dipendente e presidente del Consiglio di amministrazione

con diritto di firma individuale;

Ø

nessun organo della società era domiciliato nel Canton Grigioni;

Ø

l’indirizzo di corrispondenza per le notifiche di tassazione 2014

e 2015 era presso la __________ SA (ora in liquidazione) e il presidente (ora liquidatore)

era sempre il signor __________.

G. Con ricorso del 2

luglio 2018, RI 1 contesta la decisione del 29 maggio 2018 di assoggettamento nel

Canton Ticino. La ricorrente rimanda alla precedente corrispondenza con l’UTPG,

indicando che l’amministratore nei fatti è un cittadino italiano che risiede in

Italia, “per cui la gestione attiva in ogni senso viene effettuata all’estero

su un bene esistente su territorio italiano”, e ritenendo “ampiamente

dimostrato che la società non esercita alcuna attività in Svizzera e che

detiene unicamente e passivamente una partecipazione del 95% in una Srl

italiana dal capitale di € 10'500 liberato nella misura di € 3'150”.

H. Con osservazioni del

24 luglio 2018, l’UTPG chiede a questa Camera di respingere il ricorso, in

quanto la sede di RI 1 è fittizia e la ricorrente non ha provato alcun legame

con il Canton __________. Per la motivazione, l’autorità fiscale riprende sostanzialmente

quanto già indicato nella decisione impugnata.

Diritto

1. 1.1.

La ricorrente è stata assoggettata

alle imposte dirette nel Canton __________.

In virtù della decisione

contestata, l’UTPG ha rivendicato l’assog-

gettamento nel Canton

Ticino in considerazione del fatto che l’amministrazione effettiva è esercitata

in Ticino. L’autorità fiscale ticinese lo ha ha fatto in base all’art. 60 della

legge tributaria cantonale (LT), secondo cui le persone giuridiche sono

assoggettate all’imposta in virtù della loro appartenenza personale quando

hanno sede o amministrazione effettiva nel Cantone.

1.2.

Per quanto attiene ai

presupposti per l’assoggettamento illimitato alle imposte dirette delle persone

giuridiche, l’art. 20 cpv. 1 prima frase della Legge federale del 14 dicembre

1990 sull’armonizza-zione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID;

RS 642.14) stabilisce che le società di capitali, le società cooperative, le

associazioni, le fondazioni e le altre persone giuridiche sono assoggettate

all’imposta se hanno la loro sede o la loro amministrazione effettiva nel

Cantone. Sulla base di questa disposizione, può verificarsi che

l’assoggettamento per appartenenza personale sia rivendicato sia dal cantone di

sede sia da quello dell’amministrazione effettiva. Il conflitto che ne deriva

deve essere risolto in base alle disposizioni del diritto tributario intercantonale.

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il domicilio fiscale principale

di una persona giuridica nei rapporti intercantonali si trova essenzialmente

alla sede indicata dagli statuti e dall’iscrizione a registro di commercio. Non

ci si fonda tuttavia su questa sede determinante per il diritto civile, se ad

essa si contrappone un altro luogo, dove sono esercitate effettivamente la

direzione e l’amministrazione, che di solito si concentrano alla sede

statutaria. In tal caso, è determinante questo luogo come domicilio fiscale. È

irrilevante che la scelta della sede statutaria sia giustificata da

considerazioni fiscali o da altre ragioni; basta che tale sede non corrisponda

alla situazione effettiva ed appaia costituita ad arte. Determinante è l’insieme

delle circostanze del caso concreto (cfr. p. es. le sentenze del Tribunale federale

n.2P.6/2007 del 22 febbraio 2008, consid. 2.2; n.

2C_259/2009 del 22 dicembre 2009, consid. 2.1; n.2C_431/2014 del 4 dicembre

2014, consid. 2.1; inoltre Heilinger/Maute,

Der Begriff der tatsächlichen Verwaltung im interkantonalen und internationalen

Verhältnis bei den direkten Steuern, in RF 63/2008, p. 742 ss. e p. 836 ss.; Jung, Hauptsteuerdomizil juristischer

Personen: international und interkantonal, in EF 3/17, p. 169 ss. e p. 251 ss.;

De le Court, Administration et

direction effectives, in RF 71/2016, p. 404 ss.; Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach [a

cura di], Interkantonales Steuerrecht, Basilea 2011, § 8, n. 2 ss., p. 94; de Vries Reilingh, La double imposition

intercantonale, 2a ediz., Berna 2013, n. 389 ss., p. 130; Locher, Einführung in das interkantonale

Steuerrecht, 4a ediz., Berna 2015, p. 47).

1.3.

La sede societaria, indicata

negli statuti e iscritta a registro di commercio, è dunque atta a costituire un

assoggettamento per appartenenza personale in ambito di diritto intercantonale

se non rappresenta un mero recapito bucalettere. Quest’ultimo si caratterizza

per la mancanza di legami stretti e per l’assenza di importanti infrastrutture

(“wesentliche Büroinfrastrukturen”) nel luogo di sede. Una sede dal

carattere puramente formale non sussiste unicamente quando vi è un recapito

postale presso uno studio legale o fiduciario (“indirizzo c/o”) che si occupa

di ritirare la posta e inoltrarla agli organi societari residenti in un altro

cantone, bensì pure quando al luogo di sede vi è un minimo di infrastruttura e

di personale, i quali tuttavia non vengono impiegati concretamente per svolgere

funzioni commerciali ed amministrative ma rappresentano piuttosto una struttura

costituita ad arte per nascondere la realtà (cfr. p. es. la sentenza del

Tribunale federale n.2C_259/2009 del 22 dicembre 2009, consid. 2;

sentenza del Tribunale amministrativo del canton Zurigo StE 2002 A 24.22 n. 5,

consid. 2a e 3; Jung,

op. cit., p. 171 s.; Heilinger/ Maute,

op. cit., p. 747; Zweifel/Hunziker,

in: Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach, op. cit., § 8, n. 7-8, p. 96). Secondo

dottrina e giurisprudenza l’assenza di personale, di uffici o di altre

strutture, così come la mancanza di una linea telefonica o l’irraggiungibilità

via telefono al luogo di sede, oppure ancora la deviazione d’indirizzo (“Adressumleitung”)

o il fatto che le assemblee degli organi societari non siano svolte al

luogo di sede, sono da interpretare quali indizi a favore della natura

puramente formale e fittizia della sede statutaria (sentenza del Tribunale

federale n.2C_431/2014 del 4 dicembre 2014, consid. 2.2; n.

2C_483/2016 del 11 novembre 2016, consid. 6.3; sentenza del tribunale amministrativo

del canton Zurigo StE 2002 A 24.22 n. 5, consid. 2a e 3; Zweifel/Hunziker, in:

Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach, op. cit., § 8, n. 8, p. 96; Heilinger/ Maute, op. cit., p. 748).

1.4.

In presenza di un mero

recapito bucalettere, il domicilio fiscale della società e nel luogo in cui

viene svolta la direzione o l’amministrazione effettiva. Secondo il Tribunale

federale l’amministrazione effettiva si trova al luogo dove si svolgono quelle

attività che nel loro insieme servono all’adempimento dello scopo statutario,

dove la società ha il centro dei propri interessi effettivi ed economici e dove

sono esercitate quelle attività dirigenziali che di solito si concentrano alla

sede statutaria (DTF 54 I 301, consid. 2; DTF 50 I 100, consid. 2.). La

definizione di amministrazione effettiva varia a dipendenza della tipologia,

della grandezza e dell’attività svolta dalla società. In generale, dottrina e

giurisprudenza definiscono l’amministrazione effettiva come la direzione

corrente della società (day-to-day management), nozione a cui

s’oppongono, da un lato, la semplice attività amministrativa (intesa come

tenuta e gestione della corrispondenza, lavori di segretariato, ecc.) e,

dall’altro, le attività di controllo e le decisioni strategiche di competenza

del CdA (sentenza del Tribunale federale n.2C_483/2016 del 11

novembre 2016, consid. 3; n.2C_1086/2012 del 16 maggio 2013, consid. 2.2; De le Court, op.

cit., p. 408 s.; Heilinger/ Maute,

op. cit., p. 752; Jung, op. cit.,

p. 172; Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach,

op. cit., § 8, n. 9 e 13, p. 96 e 98 s.).

1.5.

Per quanto concerne

l’onere della prova, secondo un principio generale della procedura fiscale,

esso è ripartito nel senso che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare

l’esistenza di elementi che fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a

carico del contribuente la prova di quei fatti che concorrono a escludere o a ridurre

il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990

B 13.1 n. 8). In ambito di assoggettamento all’imposta cantonale, il Tribunale

federale ha concretizzato tale principio, stabilendo che in presenza di

importanti infrastrutture (“wesentliche Büroinfrastrukturen”), in

particolare di uffici e di personale, alla sede statutaria, allora spetta

all’autorità fiscale portare la prova che l’amministrazione effettiva sia

esercitata in un altro luogo, soggiacente alla propria sovranità fiscale. In mancanza di tali infrastrutture e se l’autorità fiscale rende molto

verosimile l’assoggettamento in un altro cantone, incombe pertanto al

contribuente l’onere della prova (“Gegenbeweis”) in relazione al

trasferimento effettivo e non fittizio di sede (cfr. sentenza del Tribunale

federale n.2P.6/2007 del 22 febbraio 2008, consid. 2.3;

n.2C_431/2014 del 4 dicembre 2014 consid. 2.1.;2C_483/2016 del 11 novembre

2016, consid. 6.1 s.; inoltre Heilinger/

Maute, op. cit., p. 746; Jung,

op. cit., p. 173; Zweifel/Hunziker,

in: Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach, op. cit., § 8, n. 20-22, p. 101 s.; Locher, op. cit., p. 47).

1.6.

Occupandosi

di una società con sede nel Liechtenstein, la cui attività consisteva nella

vendita di software, il Tribunale federale ha ritenuto troppo esigui i legami

con la sede statutaria, dove vi era un ufficio di piccole dimensioni preso in

locazione, considerato che la maggior parte del lavoro veniva svolta fuori sede

ed i giustificativi non documentavano una presenza costante nel Principato,

rispetto ai legami con il Canton Zurigo, dove l’azionista e amministratore

della società era domiciliato e dove aveva sede un’altra società da lui

controllata (sentenza del Tribunale federale n.2C_483/2016 del 11 novembre

2016).

Nel caso di

una società immobiliare, l’Alta Corte ha affermato che essa è illimitatamente

imponibile laddove si trova la sede statutaria, a meno che le decisioni di

gestione e di amministrazione non siano prese in un altro cantone. In tale eventualità,

il domicilio fiscale principale si trova laddove l’attività dirigenziale è

svolta, anche se nessun attivo vi si trovasse. Ciò si verifica in particolare

se l’attività dirigenziale si svolge nei locali dell’azionista principale. In

questo ambito, l’attività dirigenziale (decisioni su acquisto e vendita di

immobili, designazione degli amministratori degli immobili e gestione degli

utili che ne derivano) si deve tenere distinta dalla semplice gestione degli

immobili (custodia, manutenzione, conclusione di contratti di locazione, ecc.)

(sentenza del 15 dicembre 2006, n.2P.120/2006, consid. 3.1 e giurisprudenza

citata).

A proposito

di una società che aveva trasferito la sede statutaria dal Canton Zurigo al

Canton Svitto, dove aveva preso in locazione un ufficio con pigione mensile

pari a fr. 400.-, senza la presenza di personale, il Tribunale federale ha

ritenuto che non fossero soddisfatti i presupposti della “wesentliche

Geschäftsinfrastruktur” e che apparisse molto verosimile che

l’amministrazione effettiva fosse ancora eseguita nel Canton Zurigo, così che

spettava alla ricorrente l’onere di comprovare l’effettivo trasferimento di

sede (sentenza del Tribunale federale n.2C_431/2014 del 4 dicembre 2014).

In relazione

a una società a garanzia limitata, l’Alta Corte ha affermato che il domicilio

fiscale era situato al domicilio dell’amministratore, dove veniva esercitata

l’attività dirigenziale e l’amministrazione effettiva. Alla sede statutaria,

infatti, non c’era alcuna infrastruttura, ma solo una sede formale (sentenza

del Tribunale federale n.2C_259/2009 del 22 dicembre 2009).

1.7.

La decisione

qui impugnata deve pertanto essere esaminata tenendo conto non solo della base

legale del diritto cantonale e di quella contenuta nel diritto federale

dell’armonizzazione, ma anche della giurisprudenza del Tribunale federale in

materia di divieto della doppia imposizione intercantonale.

Considerandi

2.

2.1.

Nel caso di specie, RI 1 ha

trasferito la propria sede nel Canton __________ all’indirizzo __________, __________

__________, il 16/21 gennaio 2001.

Il signor __________ è

l’amministratore e unico membro del consiglio di amministrazione della società,

con diritto di firma individuale. Egli è domiciliato a __________a, nel comune

di __________.

2.2

Come indicato

precedentemente, l’Alta Corte ha stabilito che, in assenza di importanti

infrastrutture (in particolare: uffici e personale) presso la sede della società,

incombe alla contribuente l’onere della prova per quanto attiene al trasferimento

effettivo di sede e non fittizio.

2.2.1

Ora, ritenendola una

motivazione sufficiente, il signor __________ si è limitato, da una parte, a

indicare che la società “non esercita alcuna attività in Svizzera e detiene

unicamente e passivamente una partecipazione del 95% in una Srl italiana […]” e

che “voler sostenere che __________ eserciti un’importante attività per gestire

tale società e che la stessa non può essere gestita nei ritagli di tempo delle

sue escursioni montanare, ci sembra preoccupante. Due firme all’anno e

l’occasione, voluta, per andare a __________ a magiare la __________ o il __________,

possono giustificare il tutto come impegno”.

Dall’altra però, in sede

di reclamo, la società ha poi comunque fornito una copia del contratto di

locazione concluso con la __________ SA (proprietaria dell’appartamento a __________,

società riconducibile sempre al signor __________ e rappresentata, nel

contratto in oggetto, dalla signora __________, convivente di __________ e

dipendente della __________ SA; cfr. sito internet www.swissfirm.ch, consultato in data 12

settembre 2018) a partire dal 1° gennaio 2016, per gli spazi locati da RI 1. Al

riguardo, si aggiunga che i costi per la locazione non figuravano neppure nei

conti annuali della società.

2.2.2

L’UTPG ha dunque giustamente

ritenuto non sufficienti le motivazioni della contribuente. Nella decisione su

reclamo prima e nelle osservazioni al ricorso poi, l’autorità fiscale ha dettagliatamente

motivato per quali ragioni la sede di RI 1 nel Canton __________ è da

considerare fittizia.

Per quanto concerne in

particolare il contratto di locazione è inoltre rilevante, come del resto è

stato evidenziato pure dall’autorità fiscale, che lo stesso è stato concluso (col

“tentativo di costruire la prova inerente un contratto di locazione che fino a

quel momento non esisteva”; vedi osservazioni 24 luglio 2018 dell’UTPG) soltanto

a partire dal 1° gennaio 2016, nonostante la società fosse domiciliata

all’indirizzo di __________ già dal 16 gennaio 2001, e che la pigione, oltre a

essere estremamente contenuta (fr. 600.- annui) non figura nemmeno in

contabilità, fra i costi sostenuti dalla società.

3.

3.1.

A prescindere dall’onere

della prova, nel caso in oggetto non vi sono in ogni caso elementi che

comprovino l’effettiva amministrazione e direzione corrente della ricorrente nel

Canton __________i.

3.2

Innanzitutto, va

sottolineato come l’amministratore unico della società, il signor __________,

oltre a essere l’unico membro del consiglio di amministrazione con diritto di

firma individuale, è residente nel Canton Ticino, nel comune di __________.

A ciò si aggiunga quanto

dichiarato dallo stesso __________ sull’attività della società (che può

tranquillamente “essere gestita nei ritagli di tempo delle sue escursioni

montanare […]”) e quanto invece indicato quale scopo statutario nel Registro di

commercio.

3.3

È inoltre stato accertato che

il signor __________ è membro o presidente del consiglio di amministrazione di

tante altre società (per esempio: __________ SA, __________ SA, __________ SA

ora in liquidazione, __________ SA, __________ SA, __________ SA, __________

SA, __________ AG; cfr. sito internet www.zefix.ch)

per la gran parte con sede presso __________, in via __________ ____________________

Di conseguenza, è più che evidente

che pure l’amministrazione effettiva di RI 1 avvenga negli uffici della __________

SA, in via __________ a __________.

3.4

La ricorrente non ha quindi

dimostrato l’esistenza di legami con il Canton __________; al contrario, la

documentazione prodotta dalla stessa società avvalora la tesi dell’esistenza di

una sede fittizia, per il tramite di un mero recapito bucalettere.

In merito, va poi ricordato che secondo la dottrina

e la giurisprudenza applicabili, l’assenza di personale, di uffici o di altre

strutture, così come la mancanza di una linea telefonica o l’irraggiungibilità

via telefono al luogo di sede, oppure ancora la deviazione d’indirizzo (“Adressumleitung”)

o il fatto che le assemblee degli organi societari non siano svolte al

luogo di sede, sono da interpretare quali indizi a favore della natura

puramente formale e fittizia della sede statutaria.

Alla presenza di un mero recapito bucalettere,

come nel caso di specie, il domicilio fiscale della società è dunque nel luogo

in cui viene svolta la direzione o l’amministrazione effettiva di quest’ultima e

quindi nel comune di __________, Canton Ticino.

4.

A titolo

abbondanziale, si rileva infine che i servizi proposti da RI 1 necessiterebbero

in Ticino dell’ autorizzazione all’esercizio della professione di fiduciario

(cfr. art. 6 LFid, RL 953.100) con conseguente iscrizione al relativo albo

(art. 2 LFid). L’albo in questione è facilmente consultabile al sito internet https://www4.ti.ch/di/dg/fiduciari/albo-online/albo-online-dei-fiduciari/

(visualizzato l’11.9.2018): __________ non risulta iscritto. È dunque facilmente

ipotizzabile che la costruzione ad hoc di una sede nel __________ possa

essere dettata da tale circostanza.

5.

Il ricorso è

respinto. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico della ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 1’000.–

b. nelle spese di cancelleria

di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 1’100.–

sono a carico del

ricorrente.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LA

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: