80.2018.127
Procedura: ricorso omisso medio alla CDT, solo contro decisione di tassazione “già esaustivamente motivata”, vizio insanabile, trasmissione del reclamo all’Ufficio di tassazione
4 luglio 2018Italiano7 min
Source ti.ch
Incarti n.
80.2018.127
80.2018.128
Lugano
4 luglio 2018/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
giudice
Andrea Pedroli
segretaria
Gabriella
Mameli, vicecancelliera
parti
RI 1
RI 2
entrambi
rappr. da: RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 3 luglio 2018 contro la decisione del 31 maggio 2018 in materia di IC e IFD
2011 e 2012.
Fatti
- con
decisioni del 31 maggio 2018, l’RS 1 ha notificato ai coniugi RI 1 e RI 2 le
tassazioni IC e IFD per i periodi fiscali 2011 e 2012;
- con ricorso
alla Camera di diritto tributario, i contribuenti chiedono che sia constatata
l’intervenuta prescrizione del diritto di tassare e che siano rimborsati tutti gli
acconti versati per le imposte dei periodi fiscali in questione, oltre agli
interessi nella misura del 5%;
- i reclamanti
fanno riferimento a una sentenza del 13.11.1953, con la quale il Tribunale
federale ha negato che si potesse considerare atto interruttivo della prescrizione
una semplice comunicazione, con cui l’autorità aveva preannunciato una
successiva tassazione (DTF 79 I 248);
- nel loro
caso, l’Ufficio di tassazione avrebbe preteso di interrompere la prescrizione
con l’invio di due lettere, che li informavano che l’accertamento fiscale era
in corso e che la prescrizione era interrotta;
- secondo gli
insorgenti, questa Corte dovrebbe entrare nel merito del suo ricorso in
applicazione degli articoli 206 cpv. 2 LT e 132 cpv. 2 LIFD.
Diritto
- conformemente
all’art. 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio
2006, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice
unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante
importanza;
- la Camera di
diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni
degli Uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi
a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine;
- essa deve
pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero
tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e
presentato da una persona legittimata;
- con il loro
ricorso omisso medio (“Sprungrekurs”), i contribuenti hanno impugnato
due decisioni dell’Ufficio di tassazione, contro le quali, secondo i rimedi
giuridici indicati nelle stesse, è ammesso il reclamo allo stesso Ufficio di
tassazione;
- per gli articoli 206 cpv.
1 LT e 132 cpv. 1 LIFD, contro la decisione di tassazione il contribuente può
reclamare per scritto all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla
notificazione;
- tuttavia, il reclamo
presentato contro una decisione di tassazione già esaustivamente motivata può
essere trasmessa come ricorso, con il consenso del reclamante e degli altri
proponenti (art. 103 cpv. 1 lett. b e 104 cpv. 1), alla commissione cantonale
di ricorso in materia di imposte (art. 132 cpv. 2 LIFD);
- il diritto cantonale, da
parte sua, prevede che il reclamo presentato contro una decisione di tassazione
già esaustivamente motivata possa essere trasmesso come ricorso, con il
consenso del reclamante e degli altri proponenti, alla Camera di diritto tributario
(art. 206 cpv. 2 LT);
- con questa norma, il
legislatore ha inteso razionalizzare la procedura (cfr. Rapporto della
Commissione speciale in materia tributaria del 30 agosto 1976, p. 150; inoltre
Messaggio concernente l'armonizzazione fiscale del 25 maggio 1983, ad art. 137;
Agner/Jung/Steinmann, Kommentar
zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 6 ad art. 133 LIFD,
Considerandi
p. 419; Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch
[a cura di], Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, 3a
ediz., Basilea 2017, n. 27 ad art. 132 LIFD, p. 2267; inoltre CDT n. 80.96.00201
del 5 marzo 1997, in RDAT II-1997 n. 31t);
- il primo requisito, cui la
legge subordina la trasmissione del reclamo all’autorità di ricorso, come
detto, è che ciò avvenga “con il consenso del reclamante e degli altri
proponenti”;
- lasciando
aperta la questione se sia necessario in ogni caso anche il consenso
dell’Amministrazione federale delle contribuzioni e dell’amministrazione cantonale
dell’imposta federale diretta, quali “altri proponenti (art. 103 cpv. 1 lett. b
e art. 104 cpv. 1)” (art. 132 cpv. 2 LIFD), in ogni caso è richiesto quello
dell’Ufficio di tassazione (Zweifel/Hunziker,
op. cit., n. 28 ad art. 132 LIFD, p. 2267);
- in sé, il
reclamo dovrebbe anzi essere inoltrato alla stessa autorità di tassazione, alla
quale competerebbe poi la sua trasmissione all’autorità di ricorso, in considerazione
del fatto che la legge ha optato per la forma del ricorso omisso medio indiretto
(“mittelbare Sprungrekurs”) e non diretto (“unmittelbare Sprungrekurs”),
nel quale caso il reclamante potrebbe indirizzare il suo reclamo direttamente
all’autorità di ricorso (Locher, Kommentar zum DBG, vol. III, Basilea 2016, n. 26 ad art. 132 LIFD, p.
576);
- nel caso in
esame, il reclamo è stato inoltrato direttamente a questa Corte e non risulta
che l’Ufficio di tassazione abbia espresso il proprio consenso alla sua trasmissione
all’autorità di ricorso;
- l’ulteriore
condizione, cui la legge subordina la trasmissione del reclamo all’autorità di
ricorso, è che la decisione di tassazione impugnata sia “già esaustivamente
motivata”;
- la
motivazione della decisione impugnata non deve pertanto soddisfare i soli requisiti
di una decisione di tassazione, secondo cui è sufficiente che siano comunicate
al contribuente le “modificazioni rispetto alla dichiarazione d'imposta” (art.
131.
cpv. 2 LIFD; per il diritto cantonale art. 205 cpv. 2 LT), ma deve perlomeno
essere conforme a quelli previsti per la decisione su reclamo secondo gli articoli
135.
cpv. 2 LIFD e 208 cpv. 2 LT, se non è addirittura richiesta una motivazione
qualificata, nella quale l’autorità prende posizione in modo esauriente sulla
fattispecie e si confronta con la contraria tesi giuridica del contribuente (Zweifel/Hunziker, op. cit., n. 29 e 29a
ad art. 132 LIFD, p. 2267; Locher,
op. cit. n. 29 ad art. 132 LIFD, p. 577, entrambi con riferimenti a
giurisprudenza);
- tornando
alla fattispecie in esame, le decisioni impugnate contengono unicamente
l’indicazione delle modificazioni rispetto alla dichiarazione d’imposta, cioè
soddisfano i requisiti previsti per la motivazione di una decisione di
tassazione, limitandosi a comunicare al contribuente quali elementi delle sue
dichiarazioni non sono stati ripresi nelle decisioni stesse;
- il reclamo
verte peraltro su un unico aspetto, che non era neppure stato trattato nelle
decisioni impugnate, ma è stato sollevato solo nel reclamo;
- è evidente
pertanto che le decisioni impugnate non possano presentare una motivazione
“esaustiva” sulla questione della prescrizione del diritto di tassare;
- ne consegue
che questa Corte non può entrare nel merito del reclamo dei contribuenti, non
essendo adempiuti i presupposti previsti dalle leggi federale e cantonale per
la sua trasmissione all’autorità di ricorso;
- poiché la
mancanza di una motivazione esaustiva è considerata un vizio insanabile (Zweifel/Hunziker, op. cit., n. 31 ad
art. 132 LIFD, p. 2268), non si può fare altro che trasmettere il reclamo
all’Ufficio di tassazione, perché adotti una decisione su reclamo;
- circa il
merito del reclamo, va segnalato agli insorgenti che, in una sentenza del
26.11.1999
(DTF 126 II 1 consid. 2f.), confrontandosi proprio con la DTF 79 I
248, il Tribunale federale ha espressamente ammesso che possa essere
considerata quale atto interruttivo della prescrizione una comunicazione il cui
scopo si esaurisce nell’interrompere il decorso della prescrizione (v. anche la
sentenza 2C_587/2009 del 28.04.2010 consid. 3.2);
- il reclamo è
pertanto trasmesso all’Ufficio di tassazione, per competenza;
- tassa di
giustizia e spese processuali sono a carico dei reclamanti.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso del 3 luglio
2018 è trasmesso all’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna, perché sia
considerato reclamo contro le decisioni di tassazione del 31 maggio 2018.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 400.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La
segretaria: