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Decisione

80.2018.127

Procedura: ricorso omisso medio alla CDT, solo contro decisione di tassazione “già esaustivamente motivata”, vizio insanabile, trasmissione del reclamo all’Ufficio di tassazione

4 luglio 2018Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

- con

decisioni del 31 maggio 2018, l’RS 1 ha notificato ai coniugi RI 1 e RI 2 le

tassazioni IC e IFD per i periodi fiscali 2011 e 2012;

- con ricorso

alla Camera di diritto tributario, i contribuenti chiedono che sia constatata

l’intervenuta prescrizione del diritto di tassare e che siano rimborsati tutti gli

acconti versati per le imposte dei periodi fiscali in questione, oltre agli

interessi nella misura del 5%;

- i reclamanti

fanno riferimento a una sentenza del 13.11.1953, con la quale il Tribunale

federale ha negato che si potesse considerare atto interruttivo della prescrizione

una semplice comunicazione, con cui l’autorità aveva preannunciato una

successiva tassazione (DTF 79 I 248);

- nel loro

caso, l’Ufficio di tassazione avrebbe preteso di interrompere la prescrizione

con l’invio di due lettere, che li informavano che l’accertamento fiscale era

in corso e che la prescrizione era interrotta;

- secondo gli

insorgenti, questa Corte dovrebbe entrare nel merito del suo ricorso in

applicazione degli articoli 206 cpv. 2 LT e 132 cpv. 2 LIFD.

Diritto

- conformemente

all’art. 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio

2006, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice

unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante

importanza;

- la Camera di

diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni

degli Uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi

a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine;

- essa deve

pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero

tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e

presentato da una persona legittimata;

- con il loro

ricorso omisso medio (“Sprungrekurs”), i contribuenti hanno impugnato

due decisioni dell’Ufficio di tassazione, contro le quali, secondo i rimedi

giuridici indicati nelle stesse, è ammesso il reclamo allo stesso Ufficio di

tassazione;

- per gli articoli 206 cpv.

1 LT e 132 cpv. 1 LIFD, contro la decisione di tassazione il contribuente può

reclamare per scritto all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla

notificazione;

- tuttavia, il reclamo

presentato contro una decisione di tassazione già esaustivamente motivata può

essere trasmessa come ricorso, con il consenso del reclamante e degli altri

proponenti (art. 103 cpv. 1 lett. b e 104 cpv. 1), alla commissione cantonale

di ricorso in materia di imposte (art. 132 cpv. 2 LIFD);

- il diritto cantonale, da

parte sua, prevede che il reclamo presentato contro una decisione di tassazione

già esaustivamente motivata possa essere trasmesso come ricorso, con il

consenso del reclamante e degli altri proponenti, alla Camera di diritto tributario

(art. 206 cpv. 2 LT);

- con questa norma, il

legislatore ha inteso razionalizzare la procedura (cfr. Rapporto della

Commissione speciale in materia tributaria del 30 agosto 1976, p. 150; inoltre

Messaggio concernente l'armonizzazione fiscale del 25 maggio 1983, ad art. 137;

Agner/Jung/Steinmann, Kommentar

zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 6 ad art. 133 LIFD,

Considerandi

p. 419; Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch

[a cura di], Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, 3a

ediz., Basilea 2017, n. 27 ad art. 132 LIFD, p. 2267; inoltre CDT n. 80.96.00201

del 5 marzo 1997, in RDAT II-1997 n. 31t);

- il primo requisito, cui la

legge subordina la trasmissione del reclamo all’autorità di ricorso, come

detto, è che ciò avvenga “con il consenso del reclamante e degli altri

proponenti”;

- lasciando

aperta la questione se sia necessario in ogni caso anche il consenso

dell’Amministrazione federale delle contribuzioni e dell’amministrazione cantonale

dell’imposta federale diretta, quali “altri proponenti (art. 103 cpv. 1 lett. b

e art. 104 cpv. 1)” (art. 132 cpv. 2 LIFD), in ogni caso è richiesto quello

dell’Ufficio di tassazione (Zweifel/Hunziker,

op. cit., n. 28 ad art. 132 LIFD, p. 2267);

- in sé, il

reclamo dovrebbe anzi essere inoltrato alla stessa autorità di tassazione, alla

quale competerebbe poi la sua trasmissione all’autorità di ricorso, in considerazione

del fatto che la legge ha optato per la forma del ricorso omisso medio indiretto

(“mittelbare Sprungrekurs”) e non diretto (“unmittelbare Sprungrekurs”),

nel quale caso il reclamante potrebbe indirizzare il suo reclamo direttamente

all’autorità di ricorso (Locher, Kommentar zum DBG, vol. III, Basilea 2016, n. 26 ad art. 132 LIFD, p.

576);

- nel caso in

esame, il reclamo è stato inoltrato direttamente a questa Corte e non risulta

che l’Ufficio di tassazione abbia espresso il proprio consenso alla sua trasmissione

all’autorità di ricorso;

- l’ulteriore

condizione, cui la legge subordina la trasmissione del reclamo all’autorità di

ricorso, è che la decisione di tassazione impugnata sia “già esaustivamente

motivata”;

- la

motivazione della decisione impugnata non deve pertanto soddisfare i soli requisiti

di una decisione di tassazione, secondo cui è sufficiente che siano comunicate

al contribuente le “modificazioni rispetto alla dichiarazione d'imposta” (art.

131.

cpv. 2 LIFD; per il diritto cantonale art. 205 cpv. 2 LT), ma deve perlomeno

essere conforme a quelli previsti per la decisione su reclamo secondo gli articoli

135.

cpv. 2 LIFD e 208 cpv. 2 LT, se non è addirittura richiesta una motivazione

qualificata, nella quale l’autorità prende posizione in modo esauriente sulla

fattispecie e si confronta con la contraria tesi giuridica del contribuente (Zweifel/Hunziker, op. cit., n. 29 e 29a

ad art. 132 LIFD, p. 2267; Locher,

op. cit. n. 29 ad art. 132 LIFD, p. 577, entrambi con riferimenti a

giurisprudenza);

- tornando

alla fattispecie in esame, le decisioni impugnate contengono unicamente

l’indicazione delle modificazioni rispetto alla dichiarazione d’imposta, cioè

soddisfano i requisiti previsti per la motivazione di una decisione di

tassazione, limitandosi a comunicare al contribuente quali elementi delle sue

dichiarazioni non sono stati ripresi nelle decisioni stesse;

- il reclamo

verte peraltro su un unico aspetto, che non era neppure stato trattato nelle

decisioni impugnate, ma è stato sollevato solo nel reclamo;

- è evidente

pertanto che le decisioni impugnate non possano presentare una motivazione

“esaustiva” sulla questione della prescrizione del diritto di tassare;

- ne consegue

che questa Corte non può entrare nel merito del reclamo dei contribuenti, non

essendo adempiuti i presupposti previsti dalle leggi federale e cantonale per

la sua trasmissione all’autorità di ricorso;

- poiché la

mancanza di una motivazione esaustiva è considerata un vizio insanabile (Zweifel/Hunziker, op. cit., n. 31 ad

art. 132 LIFD, p. 2268), non si può fare altro che trasmettere il reclamo

all’Ufficio di tassazione, perché adotti una decisione su reclamo;

- circa il

merito del reclamo, va segnalato agli insorgenti che, in una sentenza del

26.11.1999

(DTF 126 II 1 consid. 2f.), confrontandosi proprio con la DTF 79 I

248, il Tribunale federale ha espressamente ammesso che possa essere

considerata quale atto interruttivo della prescrizione una comunicazione il cui

scopo si esaurisce nell’interrompere il decorso della prescrizione (v. anche la

sentenza 2C_587/2009 del 28.04.2010 consid. 3.2);

- il reclamo è

pertanto trasmesso all’Ufficio di tassazione, per competenza;

- tassa di

giustizia e spese processuali sono a carico dei reclamanti.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso del 3 luglio

2018 è trasmesso all’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna, perché sia

considerato reclamo contro le decisioni di tassazione del 31 maggio 2018.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 400.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 80.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La

segretaria: