80.2018.130
Procedura: reclamo, restituzione dei termini, non assenza di due mesi all’estero
13 agosto 2018Italiano6 min
Source ti.ch
Incarti n.
80.2018.130
80.2018.131
Lugano
13 agosto 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele Guffi
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI
1
rappr.
da: RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 5 luglio 2018 contro la decisione del 13 giugno 2018 in materia di IC e IFD
2016.
Fatti
- il 27 ottobre 2017 l’RS 1
ha ricevuto la dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale 2014, presentata
da RI 1;
- con decisione del 21 marzo
2018, l’autorità fiscale ha notificato al contribuente la tassazione IC/IFD
2016;
- con reclamo del 22 maggio
2018, premesso che a causa dell’assenza all’estero non gli era stato possibile
reclamare nel termine di trenta giorni, il contribuente ha contestato diversi
punti della decisione di tassazione, chiedendo di essere convocato per poter
fornire tutti i giustificativi;
- al reclamo erano allegati
i biglietti aerei, da cui risultavano una partenza da __________ per __________
(Spagna) il 17 marzo 2018 e un viaggio di ritorno il 10 maggio 2018;
- con decisione del 30
giugno 2018, l’autorità di tassazione ha dichiarato irricevibile il reclamo,
argomentando che, secondo la giurisprudenza, la restituzione dei termini per
assenza dal Cantone o dalla Svizzera è limitata ai casi in cui la partenza è
inopinata e imprevista, mentre nella fattispecie un soggiorno all’estero di
quasi due mesi non giustificava una restituzione dei termini di reclamo;
- con tempestivo ricorso
alla Camera di diritto tributario, RI 1 ripropone le censure già contenute nel
reclamo all’Ufficio di tassazione, rilevando di essere “cosciente che il reclamo
deve essere inoltrato al più tardi 30 giorni dopo l’emissione della notifica”,
cosa che tuttavia “non era possibile in quanto il contribuente si trovava
all’estero”.
Diritto
- la Camera di diritto
tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli
uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a
condizione che il gravame sia ricevibile in ordine;
- essa deve pertanto
esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,
sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una
persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di
tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia
fondata;
- infatti, se
l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi
all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario,
la Camera confermerà la decisione di irricevibilità;
- nel caso in esame, la
decisione impugnata ha dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente: in
questa sede, ci si limiterà pertanto a verificare se sia legittima la decisione
dell’autorità fiscale, che si è rifiutata di entrare nel merito del reclamo
interposto dal contribuente contro la tassazione d’ufficio, in quanto tardivo;
- contro la decisione di
Considerandi
tassazione il contribuente può reclamare per iscritto all’autorità di
tassazione entro 30 giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT; art. 132
cpv. 1 LIFD);
- il termine decorre dal
giorno successivo alla notificazione ed è reputato osservato se l’opposizione
perviene all’autorità di tassazione o è consegnata a un ufficio postale
svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera
all’estero il giorno della scadenza (art. 192 LT; art. 133 LIFD);
- gli art. 192 cpv. 5 LT e
133.
cpv. 3 LIFD precisano che tale termine, stabilito dalla legge, è
perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione
in intero del termine, vale a dire quando è provato che l’inosservanza del
termine è da attribuire a servizio militare o a servizio civile, a malattia, ad
assenza dal cantone o ad altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il
suo rappresentante;
- in linea di principio, si
può entrare nel merito di un ricorso tardivo solo se il contribuente è stato
impedito di presentarlo in tempo utile per un motivo che non era prevedibile
(ASA 61 p. 523), mentre una colpa da parte del richiedente o del suo rappresentante
esclude la restituzione del termine (ASA 60 p. 630 = RF 1992 p. 220; inoltre
DTF 106 II 173);
- come ricordato, l’Ufficio
di tassazione ha inviato al contribuente la decisione di tassazione relativa al
periodo fiscale 2016 il 21 marzo 2018, ma il destinatario è insorto con il suo
reclamo solo il 22 maggio 2018, giustificando l’inosservanza del termine di trenta
giorni con l’assenza all’estero;
- una costante
giurisprudenza stabilisce che un soggiorno preventivato all’estero non
costituisce motivo di restituzione del termine, così come non costituisce motivo
di restituzione una partenza per ferie del tutto prevedibile;
- per evidenti ragioni, il
contribuente ha l’obbligo di predisporre la propria assenza, organizzandosi in
modo tale che le comunicazioni possano raggiungerlo anche durante la prevista
vacanza (CDT n. 80.1997.85 del 3 settembre 1997);
- secondo la stessa
giurisprudenza, la restituzione dei termini per assenza dal Cantone è limitata
ai casi in cui la partenza è inopinata e imprevista, in modo da non permettere
di dare le necessarie disposizioni per quegli incombenti procedurali, che possono
rendersi necessari prima del ritorno (cfr. p. es. CDT n. 188 del 30 aprile 1980
in re S.; n. 283 del 6 settembre 1985 in re H.; n. 469 del 12 dicembre 1986 in
re H.; Känzig/Behnisch, Direkte
Bundessteuer, 2ª ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 73 e giurisprudenza citata);
- il ricorrente non sostiene
che la sua partenza sia stata improvvisa, per esempio a causa di gravi motivi
familiari, e, d’altronde, se così fosse, è difficile ritenere che si sarebbe
protratta per quasi due mesi, ragione per cui la decisione dell’autorità di
tassazione, che ha dichiarato irricevibile il suo reclamo, si rivela conforme alla
legge e alla giurisprudenza;
- se aveva programmato una
lunga permanenza all’estero, del resto, il contribuente avrebbe anche potuto
avvertirne prima l’autorità di tassazione, per far sì che non procedesse ad una
notificazione durante la sua assenza (cfr. p. es. la sentenza 2C_565/2012 del
1° aprile 2013 consid. 2);
- il ricorso deve
conseguentemente essere respinto, senza che questa Corte possa esaminare le
censure che si riferiscono al merito della decisione di tassazione contestata;
- tassa di giustizia e spese
processuali sono a carico del ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 300.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 380.–
sono a carico del
ricorrente.
3. Contro il presen Copia
per conoscenza:
-
municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: