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Decisione

80.2018.130

Procedura: reclamo, restituzione dei termini, non assenza di due mesi all’estero

13 agosto 2018Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

- il 27 ottobre 2017 l’RS 1

ha ricevuto la dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale 2014, presentata

da RI 1;

- con decisione del 21 marzo

2018, l’autorità fiscale ha notificato al contribuente la tassazione IC/IFD

2016;

- con reclamo del 22 maggio

2018, premesso che a causa dell’assenza all’estero non gli era stato possibile

reclamare nel termine di trenta giorni, il contribuente ha contestato diversi

punti della decisione di tassazione, chiedendo di essere convocato per poter

fornire tutti i giustificativi;

- al reclamo erano allegati

i biglietti aerei, da cui risultavano una partenza da __________ per __________

(Spagna) il 17 marzo 2018 e un viaggio di ritorno il 10 maggio 2018;

- con decisione del 30

giugno 2018, l’autorità di tassazione ha dichiarato irricevibile il reclamo,

argomentando che, secondo la giurisprudenza, la restituzione dei termini per

assenza dal Cantone o dalla Svizzera è limitata ai casi in cui la partenza è

inopinata e imprevista, mentre nella fattispecie un soggiorno all’estero di

quasi due mesi non giustificava una restituzione dei termini di reclamo;

- con tempestivo ricorso

alla Camera di diritto tributario, RI 1 ripropone le censure già contenute nel

reclamo all’Ufficio di tassazione, rilevando di essere “cosciente che il reclamo

deve essere inoltrato al più tardi 30 giorni dopo l’emissione della notifica”,

cosa che tuttavia “non era possibile in quanto il contribuente si trovava

all’estero”.

Diritto

- la Camera di diritto

tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli

uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a

condizione che il gravame sia ricevibile in ordine;

- essa deve pertanto

esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,

sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una

persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di

tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia

fondata;

- infatti, se

l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi

all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario,

la Camera confermerà la decisione di irricevibilità;

- nel caso in esame, la

decisione impugnata ha dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente: in

questa sede, ci si limiterà pertanto a verificare se sia legittima la decisione

dell’autorità fiscale, che si è rifiutata di entrare nel merito del reclamo

interposto dal contribuente contro la tassazione d’ufficio, in quanto tardivo;

- contro la decisione di

Considerandi

tassazione il contribuente può reclamare per iscritto all’autorità di

tassazione entro 30 giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT; art. 132

cpv. 1 LIFD);

- il termine decorre dal

giorno successivo alla notificazione ed è reputato osservato se l’opposizione

perviene all’autorità di tassazione o è consegnata a un ufficio postale

svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera

all’estero il giorno della scadenza (art. 192 LT; art. 133 LIFD);

- gli art. 192 cpv. 5 LT e

133.

cpv. 3 LIFD precisano che tale termine, stabilito dalla legge, è

perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione

in intero del termine, vale a dire quando è provato che l’inosservanza del

termine è da attribuire a servizio militare o a servizio civile, a malattia, ad

assenza dal cantone o ad altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il

suo rappresentante;

- in linea di principio, si

può entrare nel merito di un ricorso tardivo solo se il contribuente è stato

impedito di presentarlo in tempo utile per un motivo che non era prevedibile

(ASA 61 p. 523), mentre una colpa da parte del richiedente o del suo rappresentante

esclude la restituzione del termine (ASA 60 p. 630 = RF 1992 p. 220; inoltre

DTF 106 II 173);

- come ricordato, l’Ufficio

di tassazione ha inviato al contribuente la decisione di tassazione relativa al

periodo fiscale 2016 il 21 marzo 2018, ma il destinatario è insorto con il suo

reclamo solo il 22 maggio 2018, giustificando l’inosservanza del termine di trenta

giorni con l’assenza all’estero;

- una costante

giurisprudenza stabilisce che un soggiorno preventivato all’estero non

costituisce motivo di restituzione del termine, così come non costituisce motivo

di restituzione una partenza per ferie del tutto prevedibile;

- per evidenti ragioni, il

contribuente ha l’obbligo di predisporre la propria assenza, organizzandosi in

modo tale che le comunicazioni possano raggiungerlo anche durante la prevista

vacanza (CDT n. 80.1997.85 del 3 settembre 1997);

- secondo la stessa

giurisprudenza, la restituzione dei termini per assenza dal Cantone è limitata

ai casi in cui la partenza è inopinata e imprevista, in modo da non permettere

di dare le necessarie disposizioni per quegli incombenti procedurali, che possono

rendersi necessari prima del ritorno (cfr. p. es. CDT n. 188 del 30 aprile 1980

in re S.; n. 283 del 6 settembre 1985 in re H.; n. 469 del 12 dicembre 1986 in

re H.; Känzig/Behnisch, Direkte

Bundessteuer, 2ª ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 73 e giurisprudenza citata);

- il ricorrente non sostiene

che la sua partenza sia stata improvvisa, per esempio a causa di gravi motivi

familiari, e, d’altronde, se così fosse, è difficile ritenere che si sarebbe

protratta per quasi due mesi, ragione per cui la decisione dell’autorità di

tassazione, che ha dichiarato irricevibile il suo reclamo, si rivela conforme alla

legge e alla giurisprudenza;

- se aveva programmato una

lunga permanenza all’estero, del resto, il contribuente avrebbe anche potuto

avvertirne prima l’autorità di tassazione, per far sì che non procedesse ad una

notificazione durante la sua assenza (cfr. p. es. la sentenza 2C_565/2012 del

1° aprile 2013 consid. 2);

- il ricorso deve

conseguentemente essere respinto, senza che questa Corte possa esaminare le

censure che si riferiscono al merito della decisione di tassazione contestata;

- tassa di giustizia e spese

processuali sono a carico del ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 300.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 380.–

sono a carico del

ricorrente.

3. Contro il presen Copia

per conoscenza:

-

municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: