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Decisione

80.2018.134

Procedura: prescrizione del diritto di tassare, atto interruttivo, audizione del contribuente, nessuna convocazione né verbale

11 maggio 2021Italiano26 min

27.2.2013 e consegnata all’Ufficio di tassazione il 28.2.2013. L’UT era dell’avviso

Source ti.ch

Incarti n.

80.2018.134

80.2018.135

Lugano

11 maggio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Mauro Mini, Raffaele

Guffi

segretaria

Sabrina

Piemontesi - Gianola, vicecancelliera

parti

RI 1

RI 2

entrambi

rappr. dall’avv. RA 1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 9 luglio 2018 contro le decisioni del 13 giugno 2018 in materia di IC e IFD

2011 e 2012.

Fatti

Fatti

A.

a. Periodo fiscale

2011

In data 27/28.2.2013 i

coniugi RI 1 inviavano all’RS 1 la dichiarazione d’imposta per il periodo

fiscale 2011: indicavano un reddito imponibile complessivo di fr. 270'092.- ed

una sostanza imponibile complessiva di fr. 2'337'628.-.

b. Periodo fiscale 2012

Per il periodo fiscale

2012 i contribuenti inviavano la dichiarazione in data 18/21.11.2013

significando un reddito imponibile complessivo di fr. 289'374.- ed una sostanza

imponibile complessiva di fr. 2'536'572.-.

B. Con missiva 7.11.2017,

trasmessa mediante invio Posta APlus, l’Ufficio di tassazione di __________ (di

seguito UT) rivolgendosi ai contribuenti, significava loro che, tramite tale

atto veniva interrotta la prescrizione del diritto di tassare per l’IC/IFD

2012. Lo scritto aveva il seguente tenore:

“Gentili __________

in relazione agli accertamenti

della dichiarazione d’imposta citata (tassazione base, eventuali tassazioni

speciali annue) ed in considerazione del fatto che le decisioni non potranno

essere intimate entro la fine del 2017, a salvaguardia dei termini di

prescrizione (art. 193 cpv. 4 lett. a legge tributaria e 120 cpv. 3 lett. a)

della legge imposta federale diretta), vi inviamo la presente comunicazione che

fa decorrere un nuovo termine di prescrizione”.

C.

a. Periodo fiscale

2011

Con decisione del

14.3.2018 l’autorità fiscale accertava per l’IC un reddito imponibile di fr.

292'400.- e per l’IFD di fr. 308'500.-, ed una sostanza, ai soli fini IC, di

fr. 2'837'000.-.

b. Periodo fiscale 2012

Con decisione del

14.3.2018 l’autorità fiscale accertava per l’IC un reddito imponibile di fr.

294'600.- e per l’IFD di fr. 310'100.-, ed una sostanza, ai soli fini IC, di

fr. 3'087'000.-.

D. Con unico reclamo

15.3.2018 RI 1 insorgevano avverso le decisioni IC/IFD 2011 e 2012. Nel gravame

veniva preliminarmente censurata la prescrizione del diritto di tassare essendo

trascorsi dai periodi fiscali in parola più di 5 anni.

E. Con scritto trasmesso

mediante posta APlus il 17.5.2018, l’autorità fiscale convocava i reclamanti

per chiarire alcuni aspetti dei gravami da loro presentati.

Il 24.5.2018 si

teneva un’audizione presso l’Ufficio di tassazione di __________, nell’ambito

della quale i contribuenti riconfermavano le loro posizioni, e meglio

l’intervenuta prescrizione del diritto di tassare. L’autorità fiscale

precisava, dal canto suo, che la notifica delle decisioni di tassazione

effettuata nel 2018 era rispettosa del termine di prescrizione di 5 anni.

L’autorità resistente anticipava agli insorgenti che una motivazione più

articolata sarebbe stata esposta nelle argomentazioni delle decisioni su

reclamo.

F. a. Periodo fiscale 2011

Con decisione dopo reclamo

del 13.6.2018 l’autorità fiscale accertava un reddito imponibile complessivo di

fr. 281'600.- per l’IC e di fr. 297'800.- per l’IFD. La sostanza imponibile

complessiva, ai soli fini IC, veniva commisurata in fr. 2'839’000.-.

Nel merito della

decisione, l’autorità resistente, dopo aver illustrato il testo degli art. 193

cpv. 4 lit. a) e b) LT e 120 cpv. 3 lit. a) e b) LIFD citava passaggi tratti

dalla giurisprudenza a sostegno dell’argomentazione secondo cui non era

intervenuta la prescrizione del diritto di tassare:

“Per costante giurisprudenza la prescrizione viene

interrotta non soltanto con ogni atto ufficiale inteso all’accertamento o alla

riscossione del credito fiscale (per esempio l’invio del modulo da parte

dell’autorità di tassazione), ma anche con qualsiasi dichiarazione di

riconoscimento del debito fiscale da parte del contribuente. Per dichiarazione

non si deve intendere unicamente l’espresso riconoscimento di debito da parte

del debitore, ma ogni tipo di comportamento, che secondo i principi della buona

fede, possa essere interpretato come conferma dell’obbligo fiscale. In questo

senso l’invio della dichiarazione d’imposta è un atto interruttivo, ma anche

una semplice e-mail spedita da un contribuente all’autorità fiscale, in merito

all’accertamento degli elementi imponibili, può costituire un atto interruttivo

della prescrizione (...)”.

Secondo l’autorità

fiscale, la dichiarazione d’imposta per il periodo 2011 era stata firmata il

27.2.2013 e consegnata all’Ufficio di tassazione il 28.2.2013. L’UT era dell’avviso

che il termine di prescrizione si fosse così interrotto, “scivolando” al

31.12.2018. Motivo per il quale era dell’avviso che la notifica della decisione

per il periodo fiscale 2011 fosse conforme alla normativa vigente.

b. Periodo fiscale 2012

Con decisione dopo reclamo

del 13.6.2018 l’UT stabiliva, per l’IC un reddito imponibile complessivo di fr.

285’300.- e per l’IFD di fr. 300'600.-. La sostanza, ai soli fini IC veniva

accertata in fr. 3'089'000.-.

Nel merito della

motivazione, l’autorità fiscale, riferendosi ai testi legali ed alla

giurisprudenza indicava come nel caso concreto, contrariamente a quanto

sostenuto dai ricorrenti, non fosse intervenuta la prescrizione del diritto di

tassare. Nello specifico per il periodo fiscale 2012 l’UT spiegava che la

dichiarazione fiscale era stata consegnata il 21.11.2013, motivo per cui il

termine di prescrizione sarebbe “scivolato” al 31.12.2018. La notifica di

tassazione del 14.3.2018 era pertanto perfettamente legittima.

G. Con unico ricorso 9/10.11.2018,

i ricorrenti, patrocinati in questa sede da __________, contestano le decisioni

su reclamo IC/IFD 2011 e 2012. RI 1 ritengono che in relazione ai periodi

fiscali IC/IFD 2011 e 2012 sia intervenuta la prescrizione del diritto di

tassare. Dopo aver ricapitolato gli obblighi che spettano ai contribuenti, gli

insorgenti sono dell’avviso che anche l’autorità fiscale debba seguire le

procedure e rispettare le tempistiche di emissione delle decisioni, così come

ad esempio previsto all’art. 193 LT. In applicazione di tale articolo di legge,

l’UT avrebbe dovuto notificare la decisione fiscale del 2011 entro il

31.12.2016 e quella del 2012 entro il 31.12.2017. I ricorrenti sono

dell’opinione che le scadenze previste dalla legge siano imperative: i contribuenti

hanno tutto il diritto di ricevere le notifiche fiscali in termini ragionevoli.

Nel caso in disamina l’autorità resistente sarebbe rimasta del tutto immobile

sino all’emanazione, fuori tempo massimo, delle decisioni: ai ricorrenti non

sarebbe pervenuta ad esempio alcuna tipologia di richiesta. I contribuenti

stimano che ciò che conta, per la prescrizione del diritto di tassare, è che la

decisione sopraggiunga, entro cinque anni dalla fine del periodo fiscale in

questione. Il termine quinquennale non può invece decorrere dall’inoltro della

dichiarazione d’imposta.

H. In data 29.3.2019 si

è svolta un’udienza presso l’UT di __________.

Gli insorgenti hanno

ribadito la tesi ricorsuale, secondo cui la legge fa decorrere il termine di

prescrizione dalla fine del periodo fiscale e non dal momento in cui viene

presentata la dichiarazione d’imposta. Lamentano inoltre che vi è una costante

tendenza dell’UT ad adottare le decisioni con molto ritardo. L’autorità resistente

ha dal suo canto ribadito che la presentazione della dichiarazione d’imposta

costituisce un riconoscimento esplicito del debito fiscale che rientra fra gli

atti interruttivi previsti dalla legge. Nella fattispecie vi sarebbero altri

atti interruttivi della prescrizione del diritto di tassare: una lettera del

9.11.2017 degli eredi RI 1, con cui veniva richiesta una copia della decisione

di tassazione 2011; una lettera del 6.11.2014 allegata e inerente alle

dichiarazioni d’imposta di RI 1 del 2014 e della __________, nella quale si fa

riferimento ad una procedura in uso fino al 2012.

I ricorrenti hanno

contestato che questi atti cui fa riferimento il fisco costituiscano degli atti

interruttivi.

A fine udienza l’UT ha

specificato che l’elaborazione della tassazione 2011 è stata conclusa il 26.2.2018,

anche se la relativa decisione è datata 14.3.2018.

I. Con osservazioni

del 18.4.2019, l’Ufficio giuridico della Divisione delle contribuzioni ha

segnalato che l’UT di __________, a seguito dell’udienza tenutasi nel mese di

marzo, aveva proceduto ad ulteriori accertamenti, che avevano permesso di

stabilire che il termine di prescrizione del diritto di tassare sarebbe stato

interrotto con l’audizione del RA 1 e di __________, avvenute “(…) in date

21 novembre 2017 e 23 febbraio 2018 in merito all’evasione delle tassazioni

2011 e 2012 di RI 2 __________”.

Gli atti di accertamento

in questione, sebbene non preceduti da una convocazione scritta, ma da accordi

telefonici, e nonostante non fosse stato redatto alcun verbale, potevano essere

debitamente comprovati dai seguenti indizi: dalla stampa della schermata degli

appuntamenti del capoufficio dell’UT di __________, __________, sarebbe

risultato che il 21.11.2017 ed il 23.2.2018 si erano tenuti degli incontri con __________

e il dr. __________. Inoltre “(…) dalla stampa della schermata dei file

relativi all’accertamento della tassazione 2011 e 2012 dei signori RI 1 si

evince che i suddetti documenti elettronici sono stati aggiornati proprio nella

medesima data dell’incontro di martedì 21 novembre 2017”. Lo scritto è

stato trasmesso il 19.4.2019 a RA 1 ed è stato assegnato un termine di 20

giorni per la presentazione di una presa di posizione.

L. Con risposta

3/6.5.2019 RA 1 indica che in maniera del tutto inusuale la Divisione delle

contribuzioni avrebbe proposto al Giudice di “attestare la partecipazione a

delle riunioni”. Il rappresentante dei contribuenti specifica di non aver

traccia né ricordo alcuno in merito alla partecipazione ad una riunione

avvenuta il 21.11.2017 (“L’incontro non c’è stato”). Nello scritto, il

dr. __________ ricorda di aver accompagnato il 23.2.2018 __________ ad un

incontro, ma precisa che “(…) nell’audizione del 23 febbraio 2018 ci siamo

chinati espressamente ed esclusivamente sulle tassazioni 2013 e 2014, come pure

attestato dai quattro verbali che si allegano (…)”.

M. I contribuenti hanno

conferito mandato di rappresentanza, il 17.5.2019 allo Studio legale avv. __________.

Il 6/7.6.2019, i ricorrenti producono delle osservazioni aggiuntive alla presa

di posizione della Divisione delle contribuzioni. In particolare, si indica che

unicamente in occasione del verbale d’udienza del 29.3.2019, l’UT ha sostenuto

che la lettera del 9.11.2017 con la quale veniva chiesta copia della decisione

di tassazione, così come le lettere del 6.11.2014 e del 15.1.2016 configurassero

atti interruttivi della prescrizione del diritto di tassare. L’autorità fiscale

avrebbe pure sostenuto posteriormente, che “(…) l’elaborazione della

tassazione 2011 si è in realtà conclusa il 26 febbraio 2018 e a comprova di ciò

ha allegato delle fotografie di uno schermo”. Nelle osservazioni del

18.4.2019, l’UT avrebbe poi affermato che il termine di prescrizione sarebbe

stato riattivato “(…) con le presunte audizioni del signor __________ e del __________

che a dire dell’autorità fiscale sarebbero avvenute il 21 novembre 2017 e il 23

febbraio 2018”.

Secondo i ricorrenti, gli

atti interruttivi della prescrizione dovrebbero essere degli atti in cui si fa

valere il credito o si riconosce il debito fiscale e dovrebbero sottostare ad

alcuni requisiti legali e giurisprudenziali, mentre gli atti interni

all’autorità fiscale non sarebbero sufficienti ad interrompere la prescrizione.

La rappresesentante dei contribuenti specifica inoltre come in una recente sentenza

(n. 2C_884/2018 del 30.1.2019), l’Alta Corte abbia precisato la precedente

giurisprudenza, indicando come l’interruzione della prescrizione da parte del

contribuente debba essere esplicita. Con riferimento alla sentenza del TF, gli

insorgenti ritengono che le lettere del 9.11.2017, del 6.11.2014 e del

15.1.2016 costituiscano mere comunicazioni senza esplicito riconoscimento del

debito d’imposta, motivo per il quale non sono atte ad interrompere la

prescrizione.

In relazione agli incontri

che si sono svolti presso l’UT gli insorgenti ribadiscono che l’incontro del

21.11.2017 non avrebbe avuto luogo, mentre quello del 23.2.2018 era inerente le

tassazioni 2013 e 2014. Nello scritto si aggiunge pure come __________ fosse e

sia solito recarsi più volte al mese e spesso più volte a settimana presso l’UT

di __________, in nome e per conto di clienti della __________. In particolare producono,

a titolo esemplificativo, una fotografia del calendario di RI 1, dalla quale si

evince che il 23.8.2018, all’orario indicato dall’autorità fiscale, egli si era

prima incontrato con dei clienti ed in seguito si era recato con loro presso

l’UT. Per le altre date non vi sarebbe alcun riscontro nell’agenda del

contribuente. I ricorrenti sono dell’avviso che le agende elettroniche sono

strumenti facilmente modificabili. Proprio per tale circostanza non possono

essere usate quali mezzi di prova: nulla prova infatti che l’agenda possa

essere stata modificata in funzione delle circostanze. Inoltre, contrariamente

a quanto preteso dall’UT “(…) si può dunque “modificare” un documento

semplicemente aprendolo e salvandolo, senza in realtà nemmeno apportarvi

nessuna modifica. Tuttavia, anche se fossimo in presenza di una modifica del

documento office, ancora non sarebbe provato un atto ufficiale di accertamento”.

A loro avviso, sarebbe palese l’inufficialità dei pretesi incontri, ritenuta

l’assenza agli atti di un verbale. Inoltre, “(…) agli atti neppure è

presente un’annotazione nella decisione di tassazione che finanche solo

menzioni una qualsivoglia informazione ottenuta in uno di tali presunti

incontri, quale ad esempio una nota all’interno dei documenti”.

Con particolare

riferimento al periodo fiscale 2012 si aggiunge che il TF, nella sentenza

8C_586/2018 del 6.12.2018, ha chiarito la valenza degli invii APlus. Il sistema

di invio postale APlus non è comparabile a quello dell’invio postale

raccomandato, siccome non genera una ricevuta. Il sistema Track and Trace

permette di seguire l’invio e informa sulla data del recapito ma non sulla vuotatura

della bucalettere. In relazione alla comunicazione del 7.11.2017 indirizzata a RI

1 la stessa non sarebbe mai stata ricevuta dai contribuenti.

N. Con risposta del

18/19.6.2019, l’Ufficio giuridico della Divisione delle contribuzioni indica

come, partendo dalla premessa che i ricorrenti hanno riconosciuto l’esistenza

unicamente dell’incontro avvenuto il 23.2.2018, sembrerebbe del tutto

verosimile che durante la “(…) predetta audizione la discussione si sia

concentrata esclusivamente sulle tassazioni 2013 e 2014 (…), considerato come

le tassazioni 2011 e 2012 fossero ancora aperte (…)”. In particolare le

decisioni di tassazione dei periodi fiscali dal 2011 al 2014 sarebbero state

registrate nel sistema informatico il giorno feriale successivo all’incontro

(il 26.2.2018) ed emanate tutte contemporaneamente dopo l’incontro, il

14.3.2018. Secondo l’autorità fiscale sarebbe pertanto un’evidenza che, durante

l’incontro del 23.2.2018 sia stato discusso di tutti e 4 i periodi fiscali

ancora aperti.

Diritto

1. I ricorrenti

sostengono che nel caso di specie, per i periodi fiscali 2011 e 2012 sia

intervenuta la prescrizione del diritto di tassare. Ritengono che, in

applicazione degli art. 193 cpv. 1 LT e 120 cpv. 1 LIFD l’autorità fiscale

avrebbe dovuto emanare le rispettive decisioni entro il 31.12.2016 ed il

31.12.2017.

Di avviso opposto

l’autorità resistente, la quale ritiene che l’inoltro della dichiarazione di

tassazione rappresenti un atto interruttivo della prescrizione. Inoltre la

prescrizione sarebbe anche stata interrotta da una missiva allegata alla

dichiarazione d’imposta, nella quale si fa riferimento ad una procedura in uso

fino al 2012.

Considerandi

2.

2.1.

Secondo l’art. 120 cpv. 1

LIFD, come pure secondo l’art. 193 cpv. 1 LT, il diritto di tassare si

prescrive in cinque anni dalla fine del periodo fiscale. Con l’interruzione

(cfr. art. 120 cpv. 3 LIFD e 193 cpv. 4 LT; cfr. art. 137 CO) decorre un nuovo

termine di prescrizione (Locher,

Kommentar DBG, vol. III, Basilea 2015, n. 30 ad art. 120 LIFD). Il diritto di

tassare si prescrive, in ogni caso, in quindici anni dalla fine del periodo fiscale

(art. 120 cpv. 4 LIFD e art. 193 cpv. 5 LT).

2.2

Un nuovo termine di

prescrizione decorre con ogni atto ufficiale inteso all’accertamento o alla

riscossione del credito fiscale, comunicato al contribuente o al

corresponsabile dell’imposta (art. 120 cpv. 3 lett. a LIFD e art. 193

cpv. 4 lett. a LT).

Un

nuovo termine di prescrizione decorre pertanto in particolar modo quando

l’autorità adotta una misura finalizzata alla determinazione o all’incasso del

credito fiscale e ne informa il contribuente o una persona che è responsabile

solidale dell’imposta. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, tutte

le misure delle autorità, che sono portate a conoscenza del contribuente e che mirano

alla riscossione del credito fiscale, come pure le semplici lettere o

ingiunzioni, interrompono il decorso del termine di prescrizione (DTF 139 I 64

consid. 3.3; DTF 137 I 273 consid. 3.4.3).

2.3

Il Tribunale federale si è

già espresso in più occasioni stabilendo quali atti - comunicati al

contribuente o al corresponsabile d’imposta - potessero essere considerati

interruttivi della prescrizione del diritto di tassare (cfr. Beusch, in: Zweifel / Beusch [a cura

di], Kommentar DBG, 3a ed., Basilea 2017, n. 46 ad art. 120 LIFD; Locher, Kommentar DBG, vol. III, Basilea 2018, n. 33-34 ad art. 120 LIFD; Rostetter, Die Verjährung im Recht der

direkten Bundessteuer und der harmonisierten kantonalen Steuern, 2019, p. 126).

Si citano a titolo esemplificativo:

·

l’invio dello formulario della dichiarazione d’imposta con la

richiesta di ritornarlo firmato (DTF 137 I 273, consid. 3.4.1.);

·

la comunicazione secondo cui la decisione fiscale giungerà in un

momento successivo (DTF 126 II 1 consid. 2; DTF 142 II 182 consid. 3.2.);

·

la citazione e l’audizione del contribuente;

·

le richieste di completazione degli allegati alla dichiarazione

fiscale.

3.

3.1.

Per gli articoli 120 cpv.

3.

lett. b LIFD e 193 cpv. 4 LT, un nuovo termine di prescrizione decorre

parimenti con ogni riconoscimento esplicito del debito fiscale da parte del

contribuente o del corresponsabile d’imposta.

3.2

La dottrina (in

particolare Beusch) ritiene che

l’interruzione della prescrizione possa avvenire con qualsiasi tipologia di

dichiarazione di riconoscimento del debito fiscale da parte del contribuente,

oppure del responsabile solidale dell’imposta.

Per dichiarazione non si

deve intendere unicamente l’espresso riconoscimento di debito da parte del

debitore, ma ogni tipo di comportamento, che, secondo i principi della buona

fede, possa essere interpretato come conferma dell’obbligo fiscale. Vi

rientrano dei pagamenti anche parziali oppure una richiesta di condono o di

dilazione.

Per quanto riguarda la

posizione del contribuente, i motivi d’interruzione della prescrizione sono i

medesimi che valgono anche nell’ambito del diritto privato.

A livello procedurale ci

si deve chiedere in che forma il contribuente deve attuare tale dichiarazione.

Posto come l’onere della prova in merito all’interruzione della prescrizione

incomba all’autorità, quale atto interruttivo può anche essere sufficiente un

verbale che riprende una dichiarazione orale rilasciata dal contribuente oppure

un’e-mail (Beusch, Der Untergang

der Steuerforderung, Zurigo 2012, p. 298 s. e riferimenti ivi citati in

particolare Beusch, Kommentar

VStG, 2a ed., Basilea 2012, n. 18 ad art. 17 LIP; Beusch, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar

DBG, n. 43 ad art. 120 LIFD).

3.3

Per quanto riguarda, in

particolar modo, la questione se l’inoltro della dichiarazione d’imposta da

parte del contribuente possa configurare a tutti gli effetti un atto interruttivo

della prescrizione, la stessa è stata affrontata dal Tribunale federale in una

sentenza recente (n. 2C_884/2018 del 30.1.2019).

In particolare l’Alta

Corte si è soffermata su una differenza, che intercorre fra la formulazione degli

art. 120 cpv. 3 lett. b LIFD e 47 LAID, da una parte, e dell’art. 135 CO,

dall’altra.

Nei rapporti contrattuali,

l’art. 135 cpv. 1 CO ammette che il riconoscimento del credito possa avvenire

anche in modo non «esplicito». Si considera interruttivo della prescrizione

ogni comportamento del debitore, che in buona fede il creditore può

interpretare come una conferma dell’obbligazione giuridica. Determinante è il

punto di vista del creditore, per cui occorre tener conto delle circostanze del

caso specifico.

Siccome nell’ambito delle

imposte dirette la manifestazione di volontà deve invece essere «esplicita», si

deve esigere che non solo l’autorità di tassazione (quale rappresentante del

creditore), ma anche il contribuente siano del parere che quell’atto implichi

il riconoscimento dell’esistenza e dell’ammontare del credito d’imposta. Il

riconoscimento del credito d’imposta non deve, come indicato, poter avvenire in

modo inaspettato e involontario (DTF 145 II 130 = RF 74/2019 p. 314 = StE 2019

B 92.9 n. 13 consid. 2.2.6; v. anche RtiD II-2020 p. 763).

Tenuto conto delle

considerazioni che precedono, il Tribunale federale ha ritenuto di dover

riesaminare la propria giurisprudenza, risalente a prima che fosse introdotto

il requisito del carattere «esplicito» del riconoscimento. Era stato in

particolar modo deciso che la presentazione (incondizionata) della

dichiarazione d’imposta da parte del contribuente poteva essere sufficiente per

interrompere il decorso del termine di prescrizione, poiché in tal modo si

verificava il «riconoscimento del credito d’imposta» (DTF 90 I 18 consid. 2b).

Alla luce degli articoli 120 cpv. 3 lett. b LIFD e 47 cpv. 1 LAID,

l’Alta Corte ha dunque precisato che la presentazione della dichiarazione

d’imposta in quanto tale non basta senz’altro a fungere da riconoscimento

esplicito del credito d’imposta. Ad esempio, se un contribuente o un corresponsabile

d’imposta ritorna la dichiarazione d’imposta senza completarla affatto, ciò non

basta certamente a interrompere la prescrizione. Non è l’atto in sé di

inoltrare la dichiarazione d’imposta a costituire un «riconoscimento esplicito»

del credito d’imposta, bensì il contenuto della dichiarazione. Secondo il

diritto vigente, una dichiarazione d’imposta interrompe il termine di

prescrizione solo se è stata compilata e presentata senza riserve. In questo

caso, l’atto del contribuente o del corresponsabile d’imposta si presenta in

modo tale che, da un lato, deve oggettivamente essere considerato un

riconoscimento espresso del debito d’imposta risultante dalla dichiarazione

anche se non ancora definito nel suo ammontare e, dall’altro, non può essere

soggettivamente compreso altrimenti dall’autorità di tassazione (DTF 145 II 130

= RF 74/2019 p. 314 = StE 2019 B 92.9 n. 13 consid. 2.2.7; v. anche RtiD

II-2020 p. 764).

3.4

Più in generale, nella

stessa pronuncia, la Suprema Corte ha affermato che, per quanto debba essere

«esplicito», non si richiede tuttavia che il riconoscimento del debito

d’imposta venga verbalizzato in questi termini (esempio: «Con la presente

riconosco il credito d’imposta che risulta dal reddito che ho dichiarato»).

La legge non esige niente del genere. Tuttavia, diversamente da quanto previsto

dall’art. 135 cpv. 1 CO, la manifestazione di volontà deve essere formulata in

modo esplicito, il che significa che in generale il contribuente o il

corresponsabile d’imposta può esprimere la propria volontà di interrompere solo

con un atto che si inserisce nel contesto dell’adempimento dei suoi obblighi

procedurali. Semplici atti concludenti non possono essere considerati

«espliciti» (DTF 145 II 130 = RF 74/2019 p. 314 = StE 2019 B 92.9 n. 13 consid.

2.2.9; v. anche RtiD II-2020 p. 765).

Nel caso esaminato dal

Tribunale federale, due e-mail, inviate all’autorità di tassazione dal

contribuente dopo l’inoltro della dichiarazione d’imposta sono state

considerate come un riconoscimento «esplicito» del credito fiscale. Con la

prima, il rappresentante del contribuente aveva chiesto di attendere con la

tassazione, poiché la dichiarazione d’imposta sarebbe stata completata; con la

seconda, veniva prodotta documentazione integrativa. Le e-mail in questione,

secondo l’Alta Corte, hanno quindi avuto l’effetto di interrompere il decorso

della prescrizione DTF 145 II 130 = RF 74/2019 p. 314 = StE 2019 B 92.9 n. 13

consid. 3.2.3; v. anche RtiD II-2020 p. 766 s.).

4.

Periodo fiscale 2012

Nel caso che qui ci occupa,

il modulo della dichiarazione d’imposta 2012, compilato, corredato dai

giustificativi e firmato, è stato inoltrato all’Ufficio di tassazione di __________

il 21.11.2013.

Ora vista la

giurisprudenza sopraccitata, essendo tale atto, per effetto degli art. 120 cpv.

3.

lett. b LIFD e 193 cpv. 4 lett. b LT, considerato quale atto

interruttivo della prescrizione del diritto di tassare, un nuovo termine di 5

anni è iniziato a decorrere da tale data. Lo stesso sarebbe venuto a scadere il

20.11.2018

(cfr. in merito Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,

Handkommentar zum DBG, Zurigo 2016, n. 24 ad art. 120 LIFD).

La decisione IC/IFD 2012

datata 14.3.2018 è stata notificata ai contribuenti “__________”, che hanno

presentato reclamo il 29/30.3.2018. La decisione su reclamo è stata notificata

in data 13.6.2018.

Ora, la decisione di

tassazione è stata notificata prima del 20.11.2018, motivo per cui non era

ancora intervenuta la prescrizione del diritto di tassare.

Per quanto riguarda il

periodo fiscale 2012, il ricorso si rileva pertanto infondato.

5.

Periodo fiscale 2011

5.1

Per quanto concerne il

periodo fiscale 2011, la dichiarazione di tassazione compilata, corredata dai

giustificativi e firmata è stata inoltrata all’Ufficio di tassazione di Locarno

il 28.2.2013.

Ora vista la

giurisprudenza sopraccitata, essendo tale atto considerato quale atto

interruttivo della prescrizione del diritto di tassare, per effetto degli art.

120.

cpv. 3 lett. b LIFD e 193 cpv. 4 lett. b LT, un nuovo termine

di 5 anni è iniziato a decorrere da tale data. Lo stesso sarebbe venuto a

scadere il 27.2.2018, in assenza di altri atti interruttivi.

5.2

Secondo l’autorità fiscale,

vi sarebbero stati altri atti interruttivi della prescrizione. Durante

l’udienza del 29.3.2019 l’UT ha infatti indicato il seguente atto in relazione

alla posizione dei qui contribuenti: “(…) una lettera del 6 novembre 2014

allegata e inerente alle dichiarazioni d’imposta 2013 di RI 1 (…), nella quale

si fa riferimento ad una procedura in uso fino al 2012”.

Con osservazioni aggiuntive

del 19/18.4.2019, la Divisione delle contribuzioni, per il tramite dell’Ufficio

giuridico, menzionava un’ulteriore serie di atti interruttivi della

prescrizione, in particolare gli incontri svoltisi con RI 1 e il rappresentante

il 21.11.2017 e il 23.2.2018. In merito all’esistenza di tali incontri, che non

erano stati preceduti da una convocazione scritta né tantomeno da un verbale,

l’autorità fiscale ne suffragava l’esistenza indicando: “(…) dalla stampa

della schermata dei file relativi all’accertamento della tassazione 2011 e 2012

dei signori RI 1 si evince che i suddetti documenti elettronici sono stati

aggiornati proprio nella medesima data dell’incontro di martedì 21 novembre

2017.

(…)”.

5.3

Dal canto loro, i ricorrenti

negano categoricamente l’esistenza di una riunione avvenuta il 21.11.2017 con

l’allora Capo Ufficio dell’UT di __________ (cfr. scritto 3.5.2019). I coniugi __________

confermano l’esistenza dell’incontro avvenuto il 23.2.2018, nel quale tuttavia sarebbero

stati discussi esclusivamente i periodi fiscali 2013 e 2014.

Con ulteriore scritto del

18/19.6.2019, l’Ufficio giuridico della Divisione delle contribuzioni ritiene

che appare poco verosimile che durante l’incontro tenutosi il 23.2.2018 con il

ricorrente e il suo rappresentante, si sia esclusivamente discusso dei periodi

fiscali 2013 e 2014, essendo ancora aperti gli anni 2011 e 2012 ed essendo poi

state emanate il 14.3.2018 le decisioni di tassazione per tutti i periodi

ancora pendenti.

5.4

5.4.1

Si tratta pertanto di

comprendere se, come sostenuto dall’autorità fiscale, gli incontri avvenuti il

21.11.2017

ed il 23.2.2018 siano idonei ad interrompere la prescrizione del

diritto di tassare per il periodo fiscale 2011.

Come detto, degli incontri

avvenuti il 21.11.2017 e il 23.2.2018, i ricorrenti riconoscono unicamente il

secondo, negando tuttavia che l’oggetto della discussione siano stati i periodi

fiscali 2011 e 2012.

5.4.2

L’audizione del ricorrente

viene considerata un atto interruttivo della prescrizione del diritto di

tassare (cfr. Beusch, in:

Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar DBG, 3a ed., Basilea 2017, n.

46.

ad art. 120 LIFD; Locher, op.

cit., n. 33-34 ad art. 120 LIFD; Rostetter,

op. cit., p. 126). Il problema è, che nel caso di specie, non è stato redatto

alcun verbale.

Ora, viene ritenuto

rischioso, già nella notifica di atti interruttivi della prescrizione del

diritto di tassare, avvalersi, da parte dell’autorità fiscale, dell’uso dei

moderni mezzi di comunicazione (come il fax o la posta elettronica), posto come

l'onere della prova della notifica di un atto o della consegna dello stesso

spetta all'autorità fiscale (Beusch,

Kommentar DBG, op. cit., n. 53 ad art. 120 LIFD).

Per analogia, secondo le

regole sulla ripartizione dell’onere della prova, nel caso in cui l’atto

interruttivo sia costituito da un incontro avvenuto tra le parti, spetta

all’autorità fiscale sincerarsi della formalizzazione dell’atto, al fine di

lasciar traccia scritta all’incarto (Beusch,

Der Untergang der Steuerforderung, op. cit., p. 298 s. e riferimenti ivi citati

in particolare Beusch, Kommentar

VStG, op. cit., n. 18 ad art. 17 VStG; Beusch,

Kommentar DBG, op. cit., n. 43 ad art. 120 LIFD). Per far ciò occorre,

quantomeno redigere un verbale dell’audizione, indicando la data della stessa

ed anche, in maniera sintetica, gli argomenti trattati per ognuno dei periodi

fiscali esaminati.

5.4.3

Ora, non solo non è stato

redatto un verbale, ma la riunione non è stata neppure preceduta da alcuna

convocazione formale (la stessa è pure riconosciuta quale atto interruttivo

della prescrizione, cfr. Rostetter,

op. cit., p. 126; Beusch, Kommentar

DBG, op. cit., n. 46 ad art. 120 LIFD) dalla quale si sarebbe perlomeno potuto dedurre

l’oggetto della discussione ed il periodo fiscale trattato (essendo aperti più

periodi fiscali).

Non è sicuramente inusuale

ritrovarsi con l’autorità fiscale, proprio per poter accertare gli elementi

imponibili, tanto più che è la stessa legge (cfr. art. 126 cpv. 1 LIFD e 200

cpv. 2 LT) a stabilire che il contribuente deve fornire anche informazioni

orali in merito alla sua situazione fiscale.

Tuttavia, nel presente

caso, posto come l’incontro (o gli incontri) avrebbe(ro) dovuto avere natura

ambivalente, e meglio non solo serviva(no) per poter appurare gli elementi

imponibili, ma avrebbe(ro) dovuto fungere altresì quale atto interruttivo della

prescrizione del diritto di tassare, l’autorità fiscale avrebbe dovuto, proprio

tenendo conto della ripartizione dell’onere della prova, tenere una traccia

scritta di quanto discusso con il contribuente.

È certo altamente

ipotizzabile che durante gli incontri si sia parlato di tutti i gli anni

fiscali ancora “aperti” e quindi pure del 2011, posto come alcune delle

tematiche si ripetevano nel corso dei periodi fiscali (valore locativo della

casa primaria; ripresa di costi non riconosciuti legati alla società in nome

collettivo). Tuttavia nulla agli atti permette di escludere il contrario. Il

rappresentante dei ricorrenti, come visto ha pure negato tale circostanza.

L’autorità fiscale non ha

pertanto saputo comprovare, venendo meno all’onere della prova che le incombeva,

sulla base degli atti a disposizione, l’interruzione della prescrizione del

diritto di tassare per l’anno 2011.

5.5

Neppure possono essere

ritenuti atti interruttivi della prescrizione del diritto di tassare – ai sensi

della giurisprudenza del Tribunale federale - i due scritti accompagnatori, allegati

dai contribuenti alle dichiarazioni fiscali 2013 e 2014 ed aventi il seguente

tenore: “(…) Cogliamo l’occasione per esprimere il nostro pensiero al

riguardo del cambiamento di procedura per quanto attiene alle indivisioni e le

comproprietà. Riteniamo che il metodo in uso fino al 2012 era chiaro e molto

probabilmente meno soggetto ad errori e/o disguidi”. Essi si limitano a biasimare

la nuova modalità di tassazione preferendo la precedente metodologia.

5.6

Per tutti i motivi sopra

esposti questa Camera ritiene che sia intervenuta la prescrizione del diritto di

tassare per il periodo fiscale 2011.

6.

Il ricorso è

respinto per quanto attiene alla prescrizione del diritto di tassare per il

periodo fiscale 2012, mentre è invece accolto per l’anno 2011. Tassa di

giustizia e spese sono poste a carico dei contribuenti, in ragione della loro

soccombenza. Vengono assegnate congrue ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. 1.1 Il

ricorso è respinto per il periodo fiscale 2012.

1.2. Il

ricorso è accolto per il periodo fiscale 2011.

§ Di

conseguenza, è accertata la prescrizione del diritto di tassare per il periodo

fiscale 2011.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 2’500.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 500.–

per un totale di fr. 3’000.–

sono a carico dei

ricorrenti in ragione di ½ (fr. 1'500.–).

3. Ai ricorrenti, patrocinati,

viene riconosciuta la somma di fr. 1’500.– a titolo di ripetibili.

4. Contro il presen Copia

per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: