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Decisione

80.2018.136

Procedura: prescrizione del diritto di tassare, atto interruttivo, lettera al fisco per chiedere copia di una decisione di tassazione, non riconoscimento esplicito del debito fiscale

11 maggio 2021Italiano27 min

2017 e 23 febbraio 2018 in merito all’evasione delle tassazioni 2011 e 2012 di RI

Source ti.ch

Incarti n.

80.2018.136

80.2018.137

Lugano

11 maggio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Mauro Mini, Raffaele Guffi

segretaria

Sabrina

Piemontesi - Gianola, vicecancelliera

parti

RI 1

RI 2

entrambi

rappr. dall’RA 1. RA 1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 9 luglio 2018 contro le decisioni del 13 giugno 2018 in materia di IC e

IFD 2011 e 2012.

Fatti

Fatti

A.

a. Periodo fiscale

2011

Il 27.2.2013 i coniugi RI

1 inviavano all’autorità fiscale la dichiarazione d’imposta per il periodo

fiscale 2011: indicavano un reddito imponibile complessivo di fr. 346'052.- ed

una sostanza imponibile complessiva di fr. 3'923'125.-.

b. Periodo fiscale 2012

Per il periodo fiscale

2012, i contribuenti inviavano la dichiarazione in data 18/21.11.2013

significando un reddito imponibile complessivo di fr. 364'007.- ed una sostanza

imponibile di fr. 3'976'168.-. In data 26.10.2015 RI 2 decedeva.

B. Con missiva 7.11.2017,

trasmessa mediante invio posta APlus, l’Ufficio di tassazione di __________ (di

seguito UT) rivolgendosi a “__________”, li informava che, tramite tale atto

sarebbe stata interrotta la prescrizione del diritto di tassare per l’IC/IFD

2012. Lo scritto aveva il seguente tenore:

“Egregi Signori,

in relazione agli accertamenti

della dichiarazione d’imposta citata (tassazione base, eventuali tassazioni

speciali annue) ed in considerazione del fatto che le decisioni non potranno

essere intimate entro la fine del 2017, a salvaguardia dei termini di

prescrizione (art. 193 cpv. 4 lett. a legge tributaria e 120 cpv. 3 lett. a)

della legge imposta federale diretta), vi inviamo la presente comunicazione che

fa decorrere un nuovo termine di prescrizione”.

C. Con raccomandata

9/10.11.2017 gli “Eredi__________” c/o Fiduciaria __________ si rivolgevano

all’UT di __________:

“Richiesta copia della decisione di tassazione 2011

RI 1 No. registro __________ Vs. rif. __________

Egregi Signori, purtroppo tra

i nostri atti non troviamo la decisione di tassazione 2011. Con la presente

chiediamo una copia della decisione 2011. Ringraziamo anticipatamente e in

attesa porgiamo cordiali saluti”.

D.

a. Periodo fiscale

2011

Con decisione del

14.3.2018 l’autorità fiscale accertava per l’IC un reddito imponibile di fr.

366'700.- e per l’IFD di fr. 376'100.- ed una sostanza, ai soli fini IC, di fr.

3'982'000.-.

b. Periodo fiscale 2012

Con decisione del

14.3.2018 l’autorità fiscale accertava per l’IC un reddito imponibile di fr.

394'400.- e per l’IFD di fr. 405’600.- ed una sostanza, ai soli fini IC, di fr.

3'988'000.-.

E. Con unico reclamo

15.3.2018 RI 1 e la CE fu RI 2 insorgevano avverso le decisioni IC/IFD 2011 e

2012. Nel gravame veniva preliminarmente censurata la prescrizione del diritto

di tassare essendo trascorsi dai periodi fiscali in parola più di 5 anni.

F. Con scritto trasmesso

mediante posta APlus il 17.5.2018 l’autorità fiscale convocava i reclamanti per

chiarire alcuni aspetti dei gravami da loro presentati.

Il 24.5.2018 si

teneva un’audizione presso l’Ufficio di tassazione di __________, nell’ambito

della quale i contribuenti riconfermavano le loro posizioni, e meglio

l’intervenuta prescrizione del diritto di tassare. L’autorità fiscale

precisava, dal canto suo, che la notifica delle decisioni di tassazione

effettuata nel 2018 era rispettosa del termine di prescrizione di 5 anni.

L’autorità resistente anticipava agli insorgenti che una motivazione più

articolata sarebbe stata esposta nelle argomentazioni delle decisioni su

reclamo.

G.

a. Periodo fiscale

2011

Con decisione dopo reclamo

del 13.6.2018 l’autorità fiscale accertava un reddito imponibile complessivo di

fr. 360'800.- per l’IC e di fr. 370'200.- per l’IFD. La sostanza imponibile

complessiva, ai soli fini IC, veniva commisurata in fr. 3'988’000.-.

Nel merito della

decisione, l’autorità resistente, dopo aver illustrato il testo degli art. 193

cpv. 4 lett. a) e b) LT e 120 cpv. 3 lett. a) e b) LIFD, citava passaggi tratti

dalla giurisprudenza a sostegno dell’argomentazione secondo cui non era

intervenuta la prescrizione del diritto di tassare:

“Per costante giurisprudenza la prescrizione viene

interrotta non soltanto con ogni atto ufficiale inteso all’accertamento o alla

riscossione del credito fiscale (per esempio l’invio del modulo da parte

dell’autorità di tassazione), ma anche con qualsiasi dichiarazione di

riconoscimento del debito fiscale da parte del contribuente. Per dichiarazione

non si deve intendere unicamente l’espresso riconoscimento di debito da parte

del debitore, ma ogni tipo di comportamento, che secondo i principi della buona

fede, possa essere interpretato come conferma dell’obbligo fiscale. In questo

senso l’invio della dichiarazione d’imposta è un atto interruttivo, ma anche

una semplice e-mail spedita da un contribuente all’autorità fiscale, in merito

all’accertamento degli elementi imponibili, può costituire un atto interruttivo

della prescrizione (...)”.

Secondo l’autorità

fiscale, la dichiarazione d’imposta per il periodo 2011 era stata firmata il

27.2.2013 e consegnata all’Ufficio di tassazione il 28.2.2013. L’UT era

dell’avviso che il termine di prescrizione si fosse così interrotto,

“scivolando” al 31.12.2018. Motivo per il quale era dell’avviso che la notifica

della decisione per il periodo fiscale 2011 fosse conforme alla normativa

vigente.

b. Periodo fiscale 2012

Con decisione dopo reclamo

del 13.6.2018 l’UT stabiliva, per l’IC un reddito imponibile complessivo di fr.

384'500.- e per l’IFD di fr. 395'600.-. La sostanza, ai soli fini IC, veniva

accertata in fr. 4'052'000.-.

Nel merito della

motivazione, l’autorità fiscale, riferendosi ai testi legali ed alla

giurisprudenza, indicava come nel caso concreto, contrariamente a quanto

sostenuto dai ricorrenti, non fosse intervenuta la prescrizione del diritto di

tassare. Nello specifico per il periodo fiscale 2012 l’UT spiegava che la

dichiarazione fiscale era stata consegnata il 21.11.2013, motivo per cui il

termine di prescrizione sarebbe “scivolato” al 31.12.2018. La notifica di

tassazione del 14.3.2018 era pertanto perfettamente legittima.

H. Con unico ricorso

9/10.11.2018, i ricorrenti, patrocinati in questa sede da __________,

contestano le decisioni su reclamo IC/IFD 2011 e 2012. La RI 1 e la vedova RI 1

ritengono che, in relazione ai periodi fiscali IC/IFD 2011 e 2012 sia

intervenuta la prescrizione del diritto di tassare. Dopo aver ricapitolato gli

obblighi che spettano ai contribuenti, gli insorgenti sono dell’avviso che

anche l’autorità fiscale debba seguire le procedure e rispettare le tempistiche

di emissione delle decisioni, così come previsto all’art. 193 LT. In

applicazione di tale articolo di legge, l’UT avrebbe dovuto notificare la

decisione fiscale del 2011 entro il 31.12.2016 e quella del 2012 entro il

31.12.2017. I ricorrenti sono dell’opinione che le scadenze previste dalla

legge siano imperative: i contribuenti hanno tutto il diritto di ricevere le

notifiche fiscali in termini ragionevoli. Nel caso in disamina l’autorità

resistente sarebbe rimasta del tutto immobile sino all’emanazione, fuori tempo

massimo, delle decisioni: ai ricorrenti non sarebbe pervenuta ad esempio alcuna

tipologia di richiesta. I contribuenti ritengono che ciò che conta, per la

prescrizione del diritto di tassare, è che la decisione sopraggiunga, entro

cinque anni dalla fine del periodo fiscale in questione. Il termine

quinquennale non può invece decorrere dall’inoltro della dichiarazione di

tassazione.

I. In data 29.3.2019

si è svolta un’udienza presso l’UT di __________.

Gli insorgenti hanno

ribadito la tesi ricorsuale secondo cui la legge fa decorrere il termine di

prescrizione dalla fine del periodo fiscale e non dal momento in cui viene

presentata la dichiarazione d’imposta. Lamentano inoltre che vi è una costante

tendenza dell’UT ad adottare le decisioni con molto ritardo. L’autorità

resistente ha dal suo canto ribadito che la presentazione della dichiarazione

d’imposta costituisce un riconoscimento esplicito del debito fiscale che

rientra fra gli atti interruttivi previsti dalla legge. Nella fattispecie vi

sarebbero altri atti interruttivi della prescrizione del diritto di tassare:

una lettera del 9.11.2017 degli eredi RI 1, con cui veniva richiesta una copia

della decisione di tassazione 2011; una lettera del 6.11.2014 allegata e

inerente alle dichiarazioni d’imposta di RI 1 e della __________, nella quale

si fa riferimento ad una procedura in uso fino al 2012.

I ricorrenti hanno

contestato che questi atti cui fa riferimento il fisco costituiscano degli atti

interruttivi.

A fine udienza l’UT ha

specificato anche che l’elaborazione della tassazione 2011 è stata conclusa il

26.2.2018, anche se la relativa decisione è datata 14.3.2018.

L. Con osservazioni del

18.4.2019, l’Ufficio giuridico della Divisione delle contribuzioni ha segnalato

che l’UT di __________, a seguito dell’udienza tenutasi nel mese di marzo,

aveva proceduto ad ulteriori accertamenti, che avevano permesso di stabilire

che il termine di prescrizione del diritto di tassare sarebbe stato interrotto

con l’audizione del RA 1 e di __________, avvenute “(…) in date 21 novembre

2017 e 23 febbraio 2018 in merito all’evasione delle tassazioni 2011 e 2012 di RI

Considerandi

2.

__________”.

Gli atti di accertamento

in questione, sebbene non preceduti da una convocazione scritta, ma da accordi

telefonici, e nonostante non fosse stato redatto alcun verbale, potevano essere

debitamente comprovati dai seguenti indizi: dalla stampa della schermata degli

appuntamenti del capoufficio dell’UT di __________, __________, sarebbe

risultato che il 21.11.2017 ed il 23.2.2018 si erano tenuti degli incontri con __________

e il dr. __________. Inoltre “(…) dalla stampa della schermata dei file

relativi all’accertamento della tassazione 2011 e 2012 dei signori RI 1 si

evince che i suddetti documenti elettronici sono stati aggiornati proprio nella

medesima data dell’incontro di martedì 21 novembre 2017”. Lo scritto è

stato trasmesso il 19.4.2019 a RA 1 ed è stato assegnato un termine di 20

giorni per la presentazione di una presa di posizione.

M. Con risposta

3/6.5.2019 RA 1 indica che in maniera del tutto inusuale la Divisione delle

contribuzioni avrebbe proposto al Giudice di “attestare la partecipazione a

delle riunioni”. Il rappresentante dei contribuenti specifica di non aver

traccia né ricordo alcuno in merito alla partecipazione ad una riunione

avvenuta il 21.11.2017 (“L’incontro non c’è stato”). Nello scritto, il

dr. __________ ricorda di aver accompagnato il 23.2.2018 __________ ad un

incontro, ma precisa che “(…) nell’audizione del 23 febbraio 2018 ci siamo

chinati espressamente ed esclusivamente sulle tassazioni 2013 e 2014, come pure

attestato dai quattro verbali che si allegano (…)”.

N. I contribuenti hanno

conferito mandato di rappresentanza, il 17.5.2019 allo Studio legale avv. __________.

Il 6/7.6.2019, i ricorrenti producono delle osservazioni aggiuntive alla presa

di posizione della Divisione delle contribuzioni. In particolare, si indica che

unicamente in occasione del verbale d’udienza del 29.3.2019, l’UT ha sostenuto

che la lettera del 9.11.2017 con la quale veniva chiesta copia della decisione

di tassazione, così come le lettere del 6.11.2014 e del 15.1.2016

configurassero atti interruttivi della prescrizione del diritto di tassare.

L’autorità fiscale avrebbe pure sostenuto posteriormente, che “(…)

l’elaborazione della tassazione 2011 si è in realtà conclusa il 26 febbraio

2018.

e a comprova di ciò ha allegato delle fotografie di uno schermo”.

Nelle osservazioni del 18.4.2019, l’UT avrebbe poi affermato che il termine di

prescrizione sarebbe stato riattivato “(…) con le presunte audizioni del

signor __________ e del __________ che a dire dell’autorità fiscale sarebbero

avvenute il 21 novembre 2017 e il 23 febbraio 2018”.

Secondo i ricorrenti, gli

atti interruttivi della prescrizione dovrebbero essere degli atti in cui si fa

valere il credito o si riconosce il debito fiscale e dovrebbero sottostare ad

alcuni requisiti legali e giurisprudenziali, mentre gli atti interni

all’autorità fiscale non sarebbero sufficienti ad interrompere la prescrizione.

La rappresesentante dei contribuenti specifica inoltre come in una recente

sentenza (n. 2C_884/2018 del 30.1.2019), l’Alta Corte abbia precisato la

precedente giurisprudenza, indicando come l’interruzione della prescrizione da

parte del contribuente debba essere esplicita. Con riferimento alla sentenza

del TF, gli insorgenti ritengono che le lettere del 9.11.2017, del 6.11.2014 e

del 15.1.2016 costituiscano mere comunicazioni senza esplicito riconoscimento

del debito d’imposta, motivo per il quale non sono atte ad interrompere la

prescrizione.

In relazione agli incontri

che si sono svolti presso l’UT gli insorgenti ribadiscono che l’incontro del

21.11.2017

non avrebbe avuto luogo, mentre quello del 23.2.2018 era inerente le

tassazioni 2013 e 2014. Nello scritto si aggiunge pure come __________ fosse e

sia solito recarsi più volte al mese e spesso più volte a settimana presso l’UT

di __________, in nome e per conto di clienti della __________. In particolare

producono, a titolo esemplificativo, una fotografia del calendario di RI 1,

dalla quale si evince che il 23.8.2018, all’orario indicato dall’autorità

fiscale, egli si era prima incontrato con dei clienti ed in seguito si era

recato con loro presso l’UT. Per le altre date non vi sarebbe alcun riscontro

nell’agenda del contribuente. I ricorrenti sono dell’avviso che le agende

elettroniche sono strumenti facilmente modificabili. Proprio per tale

circostanza non possono essere usate quali mezzi di prova: nulla prova infatti

che l’agenda possa essere stata modificata in funzione delle circostanze.

Inoltre, contrariamente a quanto preteso dall’UT “(…) si può dunque

“modificare” un documento semplicemente aprendolo e salvandolo, senza in realtà

nemmeno apportarvi nessuna modifica. Tuttavia, anche se fossimo in presenza di

una modifica del documento office, ancora non sarebbe provato un atto ufficiale

di accertamento”. A loro avviso, sarebbe palese l’inufficialità dei pretesi

incontri, ritenuta l’assenza agli atti di un verbale. Inoltre, “(…) agli

atti neppure è presente un’annotazione nella decisione di tassazione che

finanche solo menzioni una qualsivoglia informazione ottenuta in uno di tali

presunti incontri, quale ad esempio una nota all’interno dei documenti”.

Con particolare

riferimento al periodo fiscale 2012 si aggiunge che il TF, nella sentenza

8C_586/2018 del 6.12.2018, ha chiarito la valenza degli invii APlus. Il sistema

di invio postale APlus non è comparabile a quello dell’invio postale

raccomandato, siccome non genera una ricevuta. Il sistema Track and Trace

permette di seguire l’invio e informa sulla data del recapito ma non sulla

vuotatura della bucalettere. In relazione alla comunicazione del 7.11.2017

indirizzata a RI 1 la stessa non sarebbe mai stata ricevuta dai contribuenti.

O. Con risposta del

18/19.6.2019, l’Ufficio giuridico della Divisione delle contribuzioni indica

come, partendo dalla premessa che i ricorrenti hanno riconosciuto l’esistenza

unicamente dell’incontro avvenuto il 23.2.2018, sembrerebbe del tutto

verosimile che durante la “(…) predetta audizione la discussione si sia

concentrata esclusivamente sulle tassazioni 2013 e 2014 (…), considerato come

le tassazioni 2011 e 2012 fossero ancora aperte (…)”. In particolare le decisioni

di tassazione dei periodi fiscali dal 2011 al 2014 sarebbero state registrate

nel sistema informatico il giorno feriale successivo all’incontro (il

26.2.2018) ed emanate tutte contemporaneamente dopo l’incontro, il 14.3.2018.

Secondo l’autorità fiscale sarebbe pertanto un’evidenza che, durante l’incontro

del 23.2.2018 sia stato discusso di tutti e 4 i periodi fiscali ancora aperti.

Diritto

1.

I ricorrenti

sostengono che nel caso di specie, per i periodi fiscali 2011 e 2012 sia

intervenuta la prescrizione del diritto di tassare. Ritengono che, in

applicazione degli art. 193 cpv. 1 LT e 120 cpv. 1 LIFD l’autorità fiscale

avrebbe dovuto emanare le rispettive decisioni entro il 31.12.2016 ed il

31.12.2017

Di avviso opposto

l’autorità resistente la quale ritiene che l’inoltro della dichiarazione di

tassazione rappresenti un atto interruttivo della prescrizione. Inoltre la

prescrizione sarebbe anche stata interrotta da uno scritto del 9.11.2017 dei

contribuenti, come anche da una missiva allegata alle dichiarazioni d’imposta

del 2013 e del 2014 nelle quali si fa riferimento ad una procedura in uso fino

al 2012.

2.

2.1.

Secondo l’art. 120 cpv. 1

LIFD, come pure secondo l’art. 193 cpv. 1 LT, il diritto di tassare si

prescrive in cinque anni dalla fine del periodo fiscale. Con l’interruzione

(cfr. art. 120 cpv. 3 LIFD e 193 cpv. 4 LT; cfr. art. 137 CO) decorre un nuovo

termine di prescrizione (Locher,

Kommentar DBG, vol. III, Basilea 2015, n. 30 ad art. 120 LIFD). Il diritto di

tassare si prescrive, in ogni caso, in quindici anni dalla fine del periodo

fiscale (art. 120 cpv. 4 LIFD e art. 193 cpv. 5 LT).

2.2

Un nuovo termine di

prescrizione decorre con ogni atto ufficiale inteso all’accertamento o alla

riscossione del credito fiscale, comunicato al contribuente o al

corresponsabile dell’imposta (art. 120 cpv. 3 lett. a LIFD e art. 193

cpv. 4 lett. a LT).

Un nuovo termine di

prescrizione decorre pertanto in particolar modo quando l’autorità adotta una

misura finalizzata alla determinazione o all’incasso del credito fiscale e ne

informa il contribuente o una persona che è responsabile solidale dell’imposta.

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, tutte le misure delle

autorità, che sono portate a conoscenza del contribuente e che mirano alla

riscossione del credito fiscale, come pure le semplici lettere o ingiunzioni,

interrompono il decorso del termine di prescrizione (DTF 139 I 64 consid. 3.3;

DTF 137 I 273 consid. 3.4.3).

2.3

Il Tribunale federale si è

già espresso in più occasioni stabilendo quali atti - comunicati al

contribuente o al corresponsabile d’imposta - potessero essere considerati interruttivi

della prescrizione del diritto di tassare (cfr. Beusch,

in: Zweifel / Beusch [a cura di], Kommentar DBG, 3a ed., Basilea

2017, n. 46 ad art. 120 LIFD; Locher,

Kommentar DBG, vol. III, Basilea 2018, n. 33-34 ad art. 120

LIFD; Rostetter, Die Verjährung im

Recht der direkten Bundessteuer und der harmonisierten kantonalen Steuern,

2019, p. 126). Si citano a titolo esemplificativo:

·

l’invio dello formulario della dichiarazione d’imposta con la

richiesta di ritornarlo firmato (DTF 137 I 273, consid. 3.4.1.);

·

la comunicazione secondo cui la decisione fiscale giungerà in un

momento successivo (DTF 126 II 1 consid. 2; DTF 142 II 182 consid. 3.2.);

·

la citazione e l’audizione del contribuente;

·

le richieste di completazione degli allegati alla dichiarazione

fiscale.

3.

3.1.

Per gli articoli 120 cpv.

3.

lett. b LIFD e 193 cpv. 4 LT, un nuovo termine di prescrizione decorre

parimenti con ogni riconoscimento esplicito del debito fiscale da parte del

contribuente o del corresponsabile d’imposta.

3.2

La dottrina (in

particolare Beusch) ritiene che

l’interruzione della prescrizione possa avvenire con qualsiasi tipologia di

dichiarazione di riconoscimento del debito fiscale da parte del contribuente,

oppure del responsabile solidale dell’imposta.

Per dichiarazione non si

deve intendere unicamente l’espresso riconoscimento di debito da parte del

debitore, ma ogni tipo di comportamento, che, secondo i principi della buona

fede, possa essere interpretato come conferma dell’obbligo fiscale. Vi

rientrano dei pagamenti anche parziali oppure una richiesta di condono o di

dilazione.

Per quanto riguarda la

posizione del contribuente, i motivi d’interruzione della prescrizione sono i

medesimi che valgono anche nell’ambito del diritto privato.

A livello procedurale ci

si deve chiedere in che forma il contribuente deve attuare tale dichiarazione.

Posto come l’onere della prova in merito all’interruzione della prescrizione

incomba all’autorità, quale atto interruttivo può anche essere sufficiente un

verbale che riprende una dichiarazione orale rilasciata dal contribuente oppure

un’e-mail (Beusch, Der Untergang

der Steuerforderung, Zurigo 2012, p. 298 s. e riferimenti ivi citati in

particolare Beusch, Kommentar

VStG, 2a ed., Basilea 2012, n. 18 ad art. 17 LIP; Beusch, in: Zweifel/Beusch [a cura di],

Kommentar DBG, n. 43 ad art. 120 LIFD).

3.3

Per quanto riguarda, in

particolar modo, la questione se l’inoltro della dichiarazione d’imposta da

parte del contribuente possa configurare a tutti gli effetti un atto

interruttivo della prescrizione, la stessa è stata affrontata dal Tribunale

federale in una sentenza recente (n. 2C_884/2018 del 30.1.2019).

In particolare l’Alta

Corte si è soffermata su una differenza, che intercorre fra la formulazione

degli art. 120 cpv. 3 lett. b LIFD e 47 LAID, da una parte, e dell’art.

135.

CO, dall’altra.

Nei rapporti contrattuali,

l’art. 135 cpv. 1 CO ammette che il riconoscimento del credito possa avvenire

anche in modo non «esplicito». Si considera interruttivo della prescrizione

ogni comportamento del debitore, che in buona fede il creditore può

interpretare come una conferma dell’obbligazione giuridica. Determinante è il

punto di vista del creditore, per cui occorre tener conto delle circostanze del

caso specifico.

Siccome nell’ambito delle

imposte dirette la manifestazione di volontà deve invece essere «esplicita», si

deve esigere che non solo l’autorità di tassazione (quale rappresentante del

creditore), ma anche il contribuente siano del parere che quell’atto implichi

il riconoscimento dell’esistenza e dell’ammontare del credito d’imposta. Il

riconoscimento del credito d’imposta non deve, come indicato, poter avvenire in

modo inaspettato e involontario (DTF 145 II 130 = RF 74/2019 p. 314 = StE 2019

B 92.9 n. 13 consid. 2.2.6; v. anche RtiD II-2020 p. 763).

Tenuto conto delle

considerazioni che precedono, il Tribunale federale ha ritenuto di dover

riesaminare la propria giurisprudenza, risalente a prima che fosse introdotto

il requisito del carattere «esplicito» del riconoscimento. Era stato in

particolar modo deciso che la presentazione (incondizionata) della

dichiarazione d’imposta da parte del contribuente poteva essere sufficiente per

interrompere il decorso del termine di prescrizione, poiché in tal modo si

verificava il «riconoscimento del credito d’imposta» (DTF 90 I 18 consid. 2b).

Alla luce degli articoli 120 cpv. 3 lett. b LIFD e 47 cpv. 1 LAID,

l’Alta Corte ha dunque precisato che la presentazione della dichiarazione

d’imposta in quanto tale non basta senz’altro a fungere da riconoscimento

esplicito del credito d’imposta. Ad esempio, se un contribuente o un

corresponsabile d’imposta ritorna la dichiarazione d’imposta senza completarla

affatto, ciò non basta certamente a interrompere la prescrizione. Non è l’atto

in sé di inoltrare la dichiarazione d’imposta a costituire un «riconoscimento

esplicito» del credito d’imposta, bensì il contenuto della dichiarazione.

Secondo il diritto vigente, una dichiarazione d’imposta interrompe il termine

di prescrizione solo se è stata compilata e presentata senza riserve. In questo

caso, l’atto del contribuente o del corresponsabile d’imposta si presenta in

modo tale che, da un lato, deve oggettivamente essere considerato un

riconoscimento espresso del debito d’imposta risultante dalla dichiarazione

anche se non ancora definito nel suo ammontare e, dall’altro, non può essere

soggettivamente compreso altrimenti dall’autorità di tassazione (DTF 145 II 130

= RF 74/2019 p. 314 = StE 2019 B 92.9 n. 13 consid. 2.2.7; v. anche RtiD II-2020

p. 764).

3.4

Più in generale, nella

stessa pronuncia, la Suprema Corte ha affermato che, per quanto debba essere

«esplicito», non si richiede tuttavia che il riconoscimento del debito

d’imposta venga verbalizzato in questi termini (esempio: «Con la presente

riconosco il credito d’imposta che risulta dal reddito che ho dichiarato»).

La legge non esige niente del genere. Tuttavia, diversamente da quanto previsto

dall’art. 135 cpv. 1 CO, la manifestazione di volontà deve essere formulata in

modo esplicito, il che significa che in generale il contribuente o il

corresponsabile d’imposta può esprimere la propria volontà di interrompere solo

con un atto che si inserisce nel contesto dell’adempimento dei suoi obblighi

procedurali. Semplici atti concludenti non possono essere considerati

«espliciti» (DTF 145 II 130 = RF 74/2019 p. 314 = StE 2019 B 92.9 n. 13 consid.

2.2.9; v. anche RtiD II-2020 p. 765).

Nel caso esaminato dal

Tribunale federale, due e-mail, inviate all’autorità di tassazione dal

contribuente dopo l’inoltro della dichiarazione d’imposta sono state

considerate come un riconoscimento «esplicito» del credito fiscale. Con la

prima, il rappresentante del contribuente aveva chiesto di attendere con la

tassazione, poiché la dichiarazione d’imposta sarebbe stata completata; con la

seconda, veniva prodotta documentazione integrativa. Le e-mail in questione,

secondo l’Alta Corte, hanno quindi avuto l’effetto di interrompere il decorso

della prescrizione (DTF 145 II 130 = RF 74/2019 p. 314 = StE 2019 B 92.9 n. 13

consid. 3.2.3; v. anche RtiD II-2020 p. 766 s.).

4.

Periodo fiscale 2012

4.1

Nel caso che qui ci occupa

il modulo della dichiarazione fiscale 2012, compilato, corredato dai

giustificativi e firmato è stato inoltrato all’Ufficio di tassazione di __________

il 21.11.2013.

Ora vista la

giurisprudenza sopraccitata, essendo tale atto, per effetto degli art. 120 cpv.

3.

lett. b LIFD e 193 cpv. 4 lett. b LT, considerato quale atto

interruttivo della prescrizione del diritto di tassare, un nuovo termine di 5

anni è iniziato a decorrere da tale data. Lo stesso sarebbe venuto a scadere il

20.11.2018

(cfr. in merito Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,

Handkommentar zum DBG, Zurigo 2016, n. 24 ad art. 120 LIFD).

La decisione IC/IFD 2012

datata 14.3.2018 è stata notificata ai contribuenti “__________”, che hanno

presentato reclamo il 29/30.3.2018. La decisione su reclamo è stata notificata

in data 13.6.2018.

Ora la decisione di

tassazione è stata notificata prima del 20.11.2018, motivo per cui non era

ancora intervenuta la prescrizione del diritto di tassare.

4.2

A titolo abbondanziale si

rileva che l’autorità fiscale si era rivolta ai

contribuenti, in data 7 novembre 2017, informandoli che non sarebbe stato

possibile intimare le decisioni d’imposta del 2012 entro la fine del 2017.

Nello scritto in questione veniva espressamente specificato che tale

comunicazione avrebbe fatto decorrere un nuovo termine di prescrizione di

cinque anni.

I

contribuenti hanno di per sé negato di aver ricevuto questo scritto,

aggiungendo tuttavia (osservazioni 6/7.6.2019): “(…). In ogni caso nella

denegata ipotesi in cui fosse per lo meno resa molto verosimile la ricezione

della stessa, si dirà quanto segue. Detta comunicazione solo è indirizzata a __________

e non quello della comunione ereditaria (…)”. Motivo per il quale nulla

poteva essere dedotto, secondo i ricorrenti, da tale atto per la posizione

della RI 2.

Ora,

non essendo agli atti il tracciamento postale (Track and Trace)

dell’invio in questione, non è di per sé possibile comprovare l’avvenuta

notificazione dello stesso e considerarlo quale ulteriore atto interruttivo

della prescrizione (in merito alla valenza dell’invio postale APlus cfr. TF

2C_430/2009). Tuttavia, con raccomandata del 9/10.11.2017 i contribuenti

avevano chiesto copia della tassazione 2011, indicando di non più reperirla fra

i loro atti: appare verosimile, dall’analisi dei fatti, che i contribuenti,

ricevuto lo scritto nel quale si comunicava l’interruzione della prescrizione

per il 2012, si siano interrogati sull’esito della procedura relativa al

periodo fiscale 2011, chiedendo, a distanza di neppure un giorno, appunto copia

della decisione.

Non

è comunque determinante sapere se lo scritto finalizzato all’interruzione della

prescrizione per il 2012 sia o meno stato ricevuto dai contribuenti. Per i

motivi esposti sopra, al momento della notificazione della decisione di

tassazione 2012 del 14.3.2018, non era infatti ancora intervenuta la

prescrizione del diritto di tassare.

5.

Periodo fiscale 2011

5.1

Per quanto concerne il

periodo fiscale 2011, la dichiarazione d’imposta compilata, corredata dai

giustificativi e firmata, è stata inoltrata all’Ufficio di tassazione di __________

il 28.2.2013.

Ora, vista la

giurisprudenza sopraccitata, essendo tale atto considerato quale atto

interruttivo della prescrizione del diritto di tassare, per effetto degli art.

120.

cpv. 3 lett. b LIFD e 193 cpv. 4 lett. b LT, un nuovo termine

di 5 anni è iniziato a decorrere da tale data. Lo stesso sarebbe venuto a

scadere il 27.2.2018, in assenza di altri atti interruttivi, e quindi prima

dell’emanazione della decisione di tassazione avvenuta unicamente il 14.3.2018.

5.2

Con raccomandata

9/10.11.2017, i contribuenti (__________), chiedevano all’autorità fiscale

quanto segue:

“Richiesta copia della decisione di tassazione 2011

Armando

e Santina Piozzini No. Registro 265 55 25

Vs.

rif. 717.37.177.9

“Egregi Signori,

purtroppo tra i nostri atti

non troviamo la decisione di tassazione 2011. Con la presente chiediamo una

copia della decisione 2011. Ringraziamo anticipatamente e in attesa porgiamo

cordiali saluti”.

5.3

5.3.1

Si tratta di comprendere,

nel caso concreto, se lo scritto del 9.11.2017, trasmesso per raccomandata e con

il quale viene richiesta la copia della decisione di tassazione del 2011 possa

essere considerato alla stregua di un riconoscimento del debito da parte dei

contribuenti e quindi essere ritenuto un atto interruttivo della prescrizione

del diritto di tassare.

5.3.2

Come visto, il Tribunale

federale, nella già citata DTF 145 II 130, si è chinato sui requisiti del

riconoscimento del debito fiscale da parte del contribuente, che deve essere

esplicito (v. supra, consid. 3.3 e 3.4).

L’Alta Corte svizzera ha

ricordato che, siccome nell’ambito delle imposte dirette la manifestazione di

volontà deve essere “esplicita”, si deve esigere che non solo l’autorità di

tassazione (quale rappresentante del creditore), ma anche il contribuente siano

del parere che quell’atto implichi il riconoscimento dell’esistenza e

dell’ammontare del credito d’imposta. Il riconoscimento del credito d’imposta

non deve, come indicato, poter avvenire in modo inaspettato e involontario. Il

Tribunale federale è quindi giunto alla conclusione che, secondo il diritto

vigente, una dichiarazione d’imposta interrompa il termine di prescrizione solo

se è stata compilata e presentata senza riserve. L’atto del contribuente o del

corresponsabile d’imposta si presenta in modo tale che, da un lato, deve

oggettivamente essere considerato un riconoscimento espresso del debito

d’imposta risultante dalla dichiarazione anche se non ancora definito nel suo

ammontare e, dall’altro, non può essere soggettivamente compreso altrimenti

dall’autorità di tassazione.

Nella già citata sentenza

del TF, atti interruttivi della prescrizione da parte del debitore d’imposta

erano state considerate due e-mail: una inviata all’UT il 29.10.2010 dalla

rappresentante contrattuale della contribuente, per avvisare che la contabilità

della società era in revisione. Il tenore dell’e-mail era il seguente: “Al

fine di evitare una procedura di ricupero d’imposta e di contravvenzione per

sottrazione d’imposta, vi chiediamo gentilmente di attendere con la tassazione

2008.

fino a quando non avremo i dati definitivi per dichiarare correttamente il

reddito della signora D”. Nella successiva e-mail del 20.1.2011 la

fiduciaria aveva ringraziato l’autorità fiscale per l’attesa e trasmesso la

documentazione integrativa. L’e-mail terminava con la frase: “Vi preghiamo

di confermarci brevemente che avete completato la dichiarazione in conformità

con questa e-mail”. I Giudici di Mon Repos avevano considerato che le

e-mail in questione rappresentassero un’esplicita continuazione della

dichiarazione d’imposta senza riserve (DTF 145 II 130 = RF 74/2019 p. 314 = StE

2019.

B 92.9 n. 13 consid. 3.2.3; v. anche RtiD II-2020 p. 766 s.)

5.4

5.4.1

Ora, è incontestato che la

dichiarazione fiscale 2011 è stata sottoscritta dai contribuenti il 27.2.2013

ed è stata ricevuta da parte dell’autorità fiscale il 28.2.2013. La

dichiarazione era stata completata dai ricorrenti, che avevano dichiarato un

reddito imponibile pari a fr. 346'052.- ed una sostanza imponibile pari a fr.

3'923'125.-.

5.4.2

Lo scritto del

9/10.11.2017, alla luce della recente giurisprudenza del Tribunale federale non

rappresenta un riconoscimento esplicito del debito fiscale: dal tenore

letterale della richiesta dei ricorrenti si può unicamente ritenere che il suo

scopo fosse di ottenere una copia della decisione fiscale 2011, siccome non

riuscivano a reperirla tra i loro atti. Non si palesa alcuna consapevolezza di essere

ancora debitori di imposte per il 2011.

Neppure si è in presenza

di un’esplicita continuazione della dichiarazione d’imposta senza riserve: non

si tratta infatti di sollecito all’emanazione della decisione inerente il

periodo fiscale 2011 oppure di una trasmissione di informazioni necessarie per

completare la procedura fiscale.

Stando così le cose, sulla

base degli atti a disposizione della Camera, non si può che ritenere che non vi

è stato alcun atto interruttivo della prescrizione del diritto di tassare per

l’anno 2011.

La decisione di

tassazione, notificata il 14.3.2018, è pertanto stata intimata successivamente all’intervento

della prescrizione del diritto di tassare.

5.5

A titolo abbondanziale si

rileva che, in merito agli incontri avvenuti tra l’autorità fiscale e i

rappresentanti dei contribuenti, l’autorità fiscale non ha redatto alcun verbale.

Non è pertanto possibile comprovare, sulla sola base degli atti interni forniti

dalla stessa autorità fiscale se e quando gli stessi siano avvenuti e, anche in

tal caso, non sarebbe comunque possibile sapere quale fosse l’oggetto degli

stessi (periodo fiscale trattato, problematiche affrontate).

6.

Il ricorso è

respinto per quanto attiene alla prescrizione del diritto di tassare per il

periodo fiscale 2012, mentre è invece accolto per l’anno 2011. Tassa di

giustizia e spese sono poste a carico dei contribuenti, in ragione della loro

soccombenza. Vengono assegnate congrue ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. 1.1 Il

ricorso è respinto per il periodo fiscale 2012.

1.2. Il

ricorso è accolto per il periodo fiscale 2011.

§ Di

conseguenza, è accertata la prescrizione del diritto di tassare per il periodo

fiscale 2011.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 2’500.–

b. nelle spese di cancelleria

di complessivi fr. 500.–

per un totale di fr. 3’000.–

sono a carico dei

ricorrenti in ragione di ½ (fr. 1'500.–).

3. Ai ricorrenti, patrocinati,

viene riconosciuta la somma di fr. 1’500.– a titolo di ripetibili.

4. Contro il presen Copia

per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: