80.2018.141
Procedura: reclamo contro tassazione d’ufficio, inosservanza dei requisiti, mancata documentazione in merito all’attività lucrativa indipendente, irricevibile
30 luglio 2018Italiano5 min
Source ti.ch
Incarti n.
80.2018.141
80.2018.142
Lugano
30 luglio 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
giudice
Andrea Pedroli
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 16 luglio 2018 contro la decisione del 4 luglio 2018 in materia di IC e IFD
2013.
Fatti
- non avendo RI 1 presentato
la dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale 2013, con decisione del 10
aprile 2015 l’RS 1 gli ha notificato la tassazione d’ufficio;
- il reddito imponibile è
stato stabilito, per apprezzamento, in fr. 516'900.– per l’IC ed in fr.
519'900.– per l’IFD e la sostanza imponibile è stata commisurata in fr.
304'000.–;
- con scritto del 13 maggio
2015, il contribuente ha interposto reclamo contro la tassazione d’ufficio,
allegando la dichiarazione d’imposta con gli allegati;
- sul modulo 1 della
dichiarazione ha indicato di svolgere la professione di architetto (come
peraltro documentato dal certificato di salario rilasciato dalla __________
Sagl) e di avere un’attività accessoria (“salone da parrucchiere”);
- come reddito dell’attività
accessoria ha indicato l’importo di zero franchi, aggiungendo la menzione di
“perdite non compensate negli esercizi precedenti” per fr. 33'000.–;
- con decisione del 4 luglio
2018, l’Ufficio di tassazione ha accolto il reclamo del contribuente,
commisurando il suo reddito imponibile in fr. 80'900.– per l’IC e fr. 85'400.–
per l’IFD, azzerando la sostanza imponibile;
- per quanto concerne
l’attività accessoria, l’autorità di tassazione ha stabilito il relativo
reddito in fr. 2'000.–, come già nella tassazione d’ufficio;
- con tempestivo ricorso
alla Camera di diritto tributario, RI 1 chiede che “la perdita di fr. 33'000.–
dell’attività indipendente venga riconosciuta e dedotta dal reddito imponibile
dichiarato”;
- nelle sue osservazioni del
19 luglio 2018 al ricorso, l’Ufficio di tassazione rileva che con la
dichiarazione allegata al reclamo il contribuente non ha presentato i
rendiconti relativi all’attività lucrativa indipendente né lo ha fatto con il
ricorso, ragione per cui propone di respingerlo.
Diritto
- conformemente all’art. 49
cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006, la
Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la
presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante
importanza;
- nella fattispecie, il
contribuente è stato sottoposto a tassazione d’ufficio per non aver presentato
la dichiarazione d’imposta e, in tale circostanza l’Ufficio di tassazione ha
valutato in fr. 2'000.– il reddito della sua attività indipendente accessoria;
- secondo l’art. 204 cpv. 2
LT, di uguale tenore dell’art. 130 cpv. 2 LIFD e dell’art. 46 cpv. 3 LAID,
Considerandi
l’autorità di tassazione esegue la tassazione d’ufficio, in base a una
valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida, non soddisfa
i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere
accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili;
- la tassazione d’ufficio
può essere impugnata soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta;
- il reclamo deve essere
motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT, 132 cpv. 3
LIFD), per cui vi è un’inversione dell’onere della prova: non tocca
all’autorità dimostrare la correttezza della propria valutazione, bensì
all’interessato provare che la stessa è manifestamente inesatta;
- tali requisiti del reclamo
rappresentano non meri presupposti sostanziali per la rimozione della
tassazione per apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in
mancanza dei quali l’autorità non deve neppure entrare nel merito (sentenza del
Tribunale federale del 21 novembre 1997, in DTF 123 II 552);
- con il reclamo contro la
tassazione d’ufficio, il contribuente ha presentato una dichiarazione d’imposta
con degli allegati, senza tuttavia produrre alcun documento relativo
all’attività accessoria, indicata solo sulla prima pagina del modulo 1 della
dichiarazione;
- nella lettera del 13
maggio 2015, che accompagnava la dichiarazione d’imposta, il contribuente
affermava di disporre solo di “parte degli allegati e giustificativi”, ma che
“un bilancio e conto economico al momento non [erano] ancora pronti”;
- neppure nel tempo
trascorso fra l’invio della dichiarazione e la decisione su reclamo, che
ammonta a oltre tre anni, il ricorrente ha prodotto la documentazione relativa
all’attività lucrativa indipendente;
- ne consegue che, in
relazione al reddito dell’attività lucrativa accessoria di carattere
indipendente, il contribuente non ha provato la manifesta inesattezza della
tassazione d’ufficio, che come già ricordato rappresenta una condizione per la
validità del reclamo contro una tassazione di tale natura;
- va ricordato che, secondo
gli articoli 125 cpv. 2 LIFD e 199 cpv. 2 LT, nella versione in vigore nel
periodo fiscale litigioso, le persone fisiche con reddito da attività lucrativa
indipendente e le persone giuridiche devono allegare alla dichiarazione i conti
annuali firmati (bilanci e conti profitti e perdite) del periodo fiscale
oppure, in mancanza di una contabilità conforme all’uso commerciale, le
distinte degli attivi e dei passivi, delle entrate e uscite, come anche degli
apporti e dei prelevamenti privati;
- non avendo il contribuente
allegato alcun giustificativo in merito all’attività lucrativa indipendente,
l’Ufficio di tassazione non poteva fare altro che mantenere la valutazione del
relativo reddito, che aveva intrapreso con la tassazione d’ufficio;
- la mancata motivazione del
reclamo, in relazione al reddito dell’attività lucrativa indipendente, preclude
peraltro la ripresa della collaborazione in sede di ricorso: siccome la prova
della manifesta inesattezza della tassazione d’ufficio è condizione di validità
del reclamo, ne consegue infatti che un contribuente, che non ha adempiuto tale
requisito con il reclamo, non può più rimediarvi con il ricorso all’autorità
giudiziaria cantonale;
- ne consegue che il ricorso
deve essere respinto.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 300.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 380.–
sono a carico del
ricorrente.
3. Contro il presen Copia
per conoscenza:
-
municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La
segretaria: