80.2018.143
Procedura: reclamo, tempestività, prova dell’intimazione della decisione di tassazione, ricevimento del richiamo di pagamento, buona fede
3 dicembre 2018Italiano16 min
Source ti.ch
Incarti n.
80.2018.143
80.2018.144
Lugano
3 dicembre 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele Guffi
segretaria
Daniela
Fossati, vicecancelliera
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 19 luglio 2018 contro la decisione del 20 giugno 2018 in materia di IC e IFD
2016.
Fatti
A. RI 1, con domicilio a
__________, nel periodo fiscale litigioso, è stato alle dipendenze della __________,
dapprima a __________ (fino al 30 giugno), poi a __________ __________ (fino al
31 dicembre), Comune che gli ha rilasciato un permesso di soggiorno (per motivi
professionali). Il contribuente, è inoltre titolare della ditta individuale __________,
con sede a __________, dal 2 febbraio 2016 (che corrisponde anche alla data
dell’iscrizione a registro di commercio), il cui scopo è l’esecuzione di lavori
di pulizia.
Nella dichiarazione
fiscale 2016, il contribuente ha in particolare esposto un reddito da attività
lucrativa dipendente di fr. 72'955.– e alcunché in merito alla suddetta ditta
individuale.
B. Con scritto del 1°
dicembre 2017 (inviato per posta semplice), l’RS 1, per l’evasione della
suddetta tassazione, ha invitato RI 1 – per quanto qui d’interesse – a
presentare i bilanci di apertura e di chiusura, così come il dettaglio dei
conti d’esercizio per l’anno 2016 relativi alla __________, assegnandogli parimenti
un termine scadente il 22 dicembre 2017.
C. Notificando al
contribuente la tassazione IC/IFD 2016, con decisione del 21 marzo 2018,
l’autorità fiscale ha in particolare aggiunto al reddito dichiarato da attività
lucrativa dipendente (fr. 72'955.–), un ulteriore reddito da attività
indipendente accessoria dell’ammontare di fr. 22'000.–, con la seguente
motivazione:
Valori stabiliti per apprezzamento in mancanza di
documentazione precisa e completa; nel caso in esame si richiama la nostra
richiesta d’informazione del 1. Dicembre 2017 alla quale non è stato dato
seguito.
D. In
occasione dell’udienza tenutasi il 6 giugno 2018 dinanzi all’RS 1, il
contribuente ha in particolare dichiarato di non aver ricevuto né la suddetta
decisione di tassazione né lo scritto del 1° dicembre 2017, ma soltanto il
conguaglio dell’imposta cantonale 2016 (spedito il 31 marzo 2018), il calcolo
del conguaglio dell’imposta comunale per l’anno 2016 (emesso il 24 maggio 2018)
e il richiamo per il pagamento dell’imposta federale diretta per l’anno 2016
(spedito il 31 maggio 2018). Ha prodotto un documento manoscritto datato 6
giugno 2018, mediante il quale ha evidenziato di essersi presentato
recentemente presso l’autorità fiscale, avendo ricevuto delle polizze di
versamento con importi apparentemente elevati. L’autorità fiscale gli avrebbe
riferito che la relativa decisione di tassazione sarebbe stata spedita al suo
domicilio e i termini per presentare reclamo erano ormai scaduti. Ha negato di
aver ricevuto tale decisione, che a suo dire sarebbe verosimilmente andata
persa. Ha quindi postulato una nuova notifica della decisione di tassazione per
l’anno 2016 per poterla impugnare. In merito al contenuto del predetto scritto,
il contribuente ha precisato di aver presentato il gravame soltanto quel giorno,
in attesa della decisione di tassazione che non gli sarebbe mai stata
notificata. Ha infine contestato di aver conseguito un reddito in merito all’attività
indipendente accessoria nel periodo fiscale litigioso, nonostante la ditta
individuale sia stata iscritta a registro di commercio agli inizi dell’anno 2016,
poiché "l’attività è stata avviata soltanto a inizio 2018, dopo che ha
ricevuto il preavviso di licenziamento dal datore di lavoro".
E. Con successiva decisione
del 20 giugno 2018, l’RS 1 ha dichiarato irricevibile il suddetto reclamo,
poiché l’ha ritenuto manifestamente tardivo. Ha in particolare evidenziato che
le richieste di pagamento che riguardano i conguagli cantonali e federali
(entrambi spediti mediante un unico invio), su cui è indicata la data
d’intimazione della decisione di tassazione 2016, non avrebbero lasciato alcun
dubbio riguardo alla sua emissione. A suo giudizio, in base al principio della
buona fede e al principio del divieto dell’abuso di diritto, il contribuente all’inizio
del mese di aprile 2018 avrebbe dovuto assumere informazioni presso l’autorità
fiscale in merito all’esistenza della decisione di tassazione, considerato come
egli aveva sostenuto di non averla mai ricevuta. Il termine per impugnare la
decisione sarebbe dunque scaduto, al più tardi, all’inizio del mese di maggio
2018.
F. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 domanda di rettificare la
decisione impugnata, poiché il suo contenuto non sarebbe corretto e gli
provocherebbe anche altre difficoltà finanziarie (sia a livello personale, sia
a livello professionale). L’insorgente invoca l’inesistenza dell’importo di fr.
22'000.– aggiunto dall’autorità fiscale quale reddito da attività indipendente,
poiché, nell’avvio dell’attività in questione, egli avrebbe incontrato difficoltà
da lui definite gravi. Sostiene di aver provveduto al proprio mantenimento, utilizzando
i risparmi e grazie al sostegno finanziario dei genitori. Il fatto di non aver
ricevuto la corrispondenza da parte dell’autorità fiscale sarebbe da ricondurre
a motivi a lui estranei e non gli avrebbe consentito di chiarire la sua
situazione. Ritiene di aver agito tempestivamente, non appena egli si sarebbe
reso conto di quanto accaduto, contestando qualsivoglia negligenza o noncuranza
da parte sua. A sostegno delle sue argomentazioni, ha prodotto copia delle
relative decisioni di tassazione per l’anno 2016 e una sola fattura rilasciata
dalla propria ditta individuale il 9 luglio 2018 di fr. 1'150.– per un servizio
di pulizia reso a una persona fisica.
G. Con lettera del 23 luglio
2018, l’RS 1 rimanda alle motivazioni esposte nella decisione qui impugnata.
Diritto
1. La Camera di diritto
tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli
Uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a
condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto
esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,
sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una
persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di
tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia
fondata. Se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti
verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito,
mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.
2. 2.1.
L’art. 206 cpv. 1 LT per l’imposta
cantonale e l’art. 132 cpv. 1 LIFD per l’imposta federale diretta stabiliscono
che contro la decisione di tassazione o contro la decisione di tassazione
d’ufficio, se è manifestamente inesatta, il contribuente può reclamare per
iscritto all’autorità che ha emesso la tassazione, entro trenta giorni dalla
notifica.
Gli art. 192
cpv. 5 LT e 133 cpv. 3 LIFD precisano che tale termine, stabilito dalla legge,
è perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di
restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l’inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia,
assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo
rappresentante.
2.2.
Come esposto in narrativa,
la decisione di tassazione è stata intimata dall’Ufficio di tassazione il 21
marzo 2018, mentre il reclamo è stato interposto dal contribuente unicamente il
6 giugno 2018. In sede di reclamo, come visto, il contribuente ha in particolar
modo asserito di non avere mai ricevuto né la lettera del 1° dicembre 2017
(mediante la quale l’autorità fiscale, per evadere la tassazione, ha invitato il
contribuente a produrre, tra l’altro, della documentazione inerente alla ditta
individuale di cui quest’ultimo è titolare dal 2 febbraio 2016), né la suddetta
decisione di tassazione, ma di aver ricevuto solamente il conguaglio
dell’imposta cantonale 2016, spedita il 31 marzo 2018; il conguaglio
dell’imposta comunale 2016, emesso il 24 maggio 2018; il richiamo per il
pagamento dell’imposta federale diretta 2016, spedito il 31 maggio 2018 (cfr.,
nel dettaglio, la documentazione allegata al verbale di audizione del 6 giugno
2018). Con il gravame il ricorrente ribadisce (molto genericamente) di "non
aver ricevuto la corrispondenza inviatami dall’ufficio di tassazione", non
per sua negligenza o noncuranza, ma per motivi a lui estranei. Ritiene dunque di
aver agito tempestivamente, non appena egli si sarebbe reso conto di quanto
accaduto. Giustifica così la tempestività del suo reclamo.
3. 3.1.
Per intimazione o
notificazione di un atto si intende la consegna materiale del documento o di un
suo esemplare al destinatario (cfr., al proposito, ASA 45 p. 471; Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrecht,
4ª ediz., vol. I, Basilea 1992, p. 157; Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines
Verwaltungsrecht, 6ª ediz., Zurigo 2010, n. 885 ss.; cfr., anche e per
ulteriori dettagli, Trezzini,
in: Trezzini/Fornara/Cocchi/Bernasconi/ Verda
Chiocchetti, Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile
svizzero, 2ª ed., Lugano 2017, n. 12 ss. ad art. 138 CPC). Il
termine decorre dal giorno successivo alla notificazione ed è reputato
osservato se l’opposizione perviene all’autorità di tassazione o è consegnato a
un ufficio postale svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare
svizzera all’estero il giorno di scadenza (art. 192 LT e art. 133 LIFD).
Secondo la giurisprudenza
costante del Tribunale federale, una decisione dell’autorità spedita per
lettera raccomandata è notifi-cata al destinatario nel momento della consegna
effettiva oppu-re, se l’invio non è recapitato al domicilio né ritirato alla
posta, l’ultimo dei sette giorni durante i quali rimane depositato presso l’ufficio
(DTF 127 I 31 consid. 2a). Questa giurisprudenza si applica nei casi in cui il
destinatario doveva attendersi, con una certa probabilità, di ricevere una
comunicazione delle autorità, cosa che si verifica ogniqualvolta egli è parte
in un procedimento in corso (DTF 130 III 396 consid. 1.2.3).
3.2.
La prova dell’interposizione
tempestiva di un reclamo o di un ricorso è a carico del reclamante o ricorrente
(DTF 119 V 7 consid. 3c/bb e cc; 98 Ia 247 consid. 2). Tale prova risulta in
linea di principio dalla data del timbro postale (DTF 109 Ia 183 consid. 3b;
cfr. inoltre la sentenza del Tribunale federale 2C_822/2008 del 18 dicembre
2008 consid. 4.2). Tuttavia, se la data in questione non è leggibile, non può
costituire la prova del deposito dell’atto nel termine legale. L’interessato
può in tal caso portare la prova con altri mezzi, in particolar modo mediante
testimoni (DTF 109 Ib 343 consid. 2b; 98 Ia 247 consid. 2), tenendo conto del
fatto che la semplice dichiarazione della parte interessata non è sufficiente
(cfr. sentenza TF 2C_711/2008 del 7 novembre 2008 consid. 3.1).
In linea di principio, si
può entrare nel merito di un ricorso tardivo solo se il contribuente è stato
impedito di presentarlo in tempo utile per un motivo che non era prevedibile
(ASA 61 p. 523), mentre una colpa da parte del richiedente o del suo rappresentante
esclude la restituzione del termine (ASA 60 p. 630 = RF 1992 p. 220; inoltre
DTF 106 II 173).
3.3.
Una decisione si considera
notificata non nel momento in cui il contribuente ne prende conoscenza, bensì
il giorno in cui viene debitamente comunicata, cioè nel momento in cui entra
nella sfera di competenza del suo destinatario, in modo tale che quest’ultimo
possa prenderne conoscenza (cfr. la sentenza del Tribunale federale 2A.494/2005
del 7
febbraio 2006 consid. 2.1; inoltre RF 67/2012 p. 301 consid.
4.2).
Siccome la legge (né
quella federale né quella cantonale) non prescrive una determinata forma, l’autorità
fiscale non è obbligata a notificare i suoi atti mediante invio postale
raccomandato, ma può procedervi anche con lettera semplice (cfr. la sentenza
del Tribunale federale 2C_430/2009 del 14 gennaio 2010, in RF 65/2010 p. 396
consid. 2.4).
Dal profilo giuridico, la
differenza fondamentale concerne l’onere della prova circa l’effettiva
comunicazione di un atto e la data in cui la stessa ha avuto luogo. Infatti,
nel caso della notifica di una decisione con lettera semplice, l’amministrazione
deve assumere l’onere della prova in base alla regola dell’art. 8 CCS: questa
norma, che ha una portata generale e che si applica sia in diritto privato, sia
in diritto pubblico, dispone che ove la legge non stabilisca altrimenti, chi
vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve
fornirne la prova (DTF 114 III 54, 99 Ib 359).
Se
la notificazione è avvenuta per posta semplice, l’autorità fiscale deve
apportare in maniera adeguata la prova del fatto che la notificazione sia
avvenuta e del momento in cui si sia verificata. Non si richiede a tal fine una
prova in senso stretto; nell’ambito dell’apprezzamento delle prove, basta che
in base alle circostanze concrete sia possibile determinare in modo
sufficientemente chiaro il lasso di tempo durante il quale l’invio dovrebbe
essere entrato nella sfera di competenza del destinatario (cfr. la sentenza del
Tribunale federale 2A.494/2005 del 7 febbraio 2006, consid. 2.1, con
riferimento alla sentenza 2A.271/1999 del 17 novembre 1999, consid. 3a, in NStP
53/1999, p. 173).
4. 4.1.
Nella fattispecie in esame,
l’RS 1 ha dunque l’onere della prova riguardo alla notifica della decisione di
tassazione del 21 marzo 2018, considerato come l’ha spedita al contribuente per
posta semplice. Occorre pertanto vagliare se, sulla base di indizi, si può giungere
alla conclusione che detta decisione sia stata effettivamente notificata ad RI
1, stabilendone anche il momento.
4.2.
Come visto, l’onere della
prova quanto alla notifica di una decisione e alla data di quest’ultima spetta
all’autorità fiscale. Ciò ha come conseguenza che, in caso di dubbio, ci si
debba riferire alla versione del destinatario, quando questo contesta la
notifica di un invio, oppure sostiene che la medesima sia intervenuta con
ritardo. Si può talvolta giungere alla conclusione – fondandosi sul pagamento
di un credito, sulla corrispondenza scambiata con l’amministrazione, sul
comportamento del contribuente oppure sulla testimonianza di terzi – che la
decisione è stata effettivamente notificata e determinare anche la data di
notifica della medesima (cfr. anche Casanova/Dubey,
Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand LIFD, 2a ed.,
Basilea 2017, n. 1 e 2 ad art. 133 LIFD; sentenza TF 2C_430/2009 del 14 gennaio
2010 consid. 2.4).
La prova della notifica
può anche essere stabilita tramite indizi oppure esaminando l’insieme delle
circostanze (sentenza TF 2C_430/2009 del 14 gennaio 2010 consid. 2.4; RDAF 2010
Considerandi
II p. 461-462).
Ad ogni modo il
contribuente che viene a conoscenza oppure sospetta che è stato oggetto di una
decisione che non gli è stata notificata è, in applicazione del principio della
buona fede, tenuto ad informarsi sull’esistenza e il contenuto della stessa (Casanova/Dubey, op. cit., n. 2 ad art.
133.
LIFD; sentenza TF 2C_318/2009 del 10 dicembre 2009 consid. 3, in RDAF 2010
II 303). Il Tribunale federale ha infatti giudicato, più volte, che il termine
di ricorso è rispettato quando il ricorrente agisce nei trenta giorni a contare
dal momento in cui poteva, secondo il principio della buona fede, essere a
conoscenza della decisione contestata (sentenza TF 2C_318/2009 del 10 dicembre 2009
consid. 3.3.).
4.3
Nel caso concreto,
corrisponde al vero che l’autorità fiscale, la quale, come detto, aveva l’onere
di provare l’avvenuta intimazione della decisione di tassazione del 21 marzo
2018.
(e anche quella della lettera del 1° dicembre 2017), non è stata in grado
di fornirla, essendo stata inviata per posta semplice.
Ciononostante,
a giudizio di questa Corte, in casu è data perlomeno la prova indiretta
dell’intimazione della decisione di tassazione. Al contribuente, come visto,
sono infatti stati in particolare inviati il 31 marzo 2018 il conguaglio dell’imposta cantonale, con l’indicazione della data della decisione di
tassazione ("21.03.18"); il 24 maggio 2018 il conguaglio
dell’imposta comunale 2016; il 31 maggio 2018 il richiamo dell’imposta federale
diretta, sempre con l’indicazione della data della decisione di tassazione ("21.03.18"), come da lui stesso confermato durante la sua audizione tenutasi il 6
giugno 2018 dinanzi all’autorità fiscale (cfr., al proposito, il verbale
di audizione del 6 giugno 2018 e la documentazione ivi annessa). Si può dunque
ritenere che, dalle citate richieste di pagamento, in particolar modo dal
conguaglio definitivo dell’imposta cantonale 2016, spedito al ricorrente il 31
marzo 2018, egli avesse appreso che era stata emanata la decisione di
tassazione per l’anno 2016. Del resto è implicito che le richieste di pagamento
dei conguagli da saldare per l’imposta comunale, cantonale e federale,
presuppongono necessariamente l’emanazione di una decisione di tassazione, altrimenti
non si potrebbe allestire il relativo conteggio (per poi spedirlo ai
contribuenti). Di conseguenza, anche volendo ammettere che non abbia ricevuto la
decisione di tassazione del 21 marzo 2018, al più tardi, all’inizio del mese di
aprile 2018, (ovverossia al momento della ricezione della richiesta di
pagamento del conguaglio dell’imposta cantonale 2016), il ricorrente doveva
presumere che l’RS 1 avesse emanato una decisione che lo concerneva. Giova al
proposito ricordare che, secondo costante giurisprudenza di questa Corte, costituiscono ad esempio una prova indiretta dell’avvenuta intimazione
della tassazione: il fatto che il contribuente abbia ricevuto, senza reagire
immediatamente, le polizze di versamento del conguaglio di imposta in cui è indicata
la data di intimazione della tassazione, il richiamo e la diffida di pagamento
(cfr. CDT n. 331 del 27 agosto 1984 in re P.). In simili circostanze, il
principio della buona fede, rispettivamente il principio del divieto dell’abuso
di diritto, lo obbligavano ad informarsi in merito all’esistenza ed al
contenuto della decisione, di cui non poteva ignorare l’esistenza (cfr. anche la
sentenza TF 2C_318/2009 del 10 dicembre 2009 consid. 3.4.). L’insorgente avrebbe
quindi dovuto agire in modo tempestivo (stante anche l’ammontare dell’importo
da saldare di fr. 6'033.10), e mettersi senza indugio in contatto con
l’autorità fiscale per ottenere delucidazioni in merito e domandare in tempo
utile una nuova intimazione, considerato come, a suo dire, egli non avrebbe ricevuto
alcuna decisione di tassazione. Ciò che egli non ha fatto, visto che solamente
il 6 giugno 2018 si è rivolto all’autorità fiscale (cfr. verbale di audizione
di medesima data e la documentazione ivi annessa). L’attesa di due mesi prima
di intraprendere alcunché è da considerarsi eccessiva, poiché, come visto
poc’anzi, il termine d’impugnazione inizia a decorrere, anche in assenza di una
notifica formale, dal momento in cui l’interessato ha effettivamente avuto
conoscenza della decisione. La decisione di irricevibilità qui impugnata non
può che essere confermata, ciò che impedisce a questa Camera di entrare nel
merito delle censure sollevate dal ricorrente in merito all’aggiunta del
reddito da attività indipendente accessoria di fr. 22'000.–.
5.
Il
ricorso è conseguentemente respinto. Visto l’esito del gravame, tassa di
giustizia e spese processuali sono poste a carico del ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 300.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 380.–
sono a carico del
ricorrente.
3. Contro il presen Copia
per conoscenza:
-
municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: