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Decisione

80.2018.15

Procedura: tassazione d’ufficio, sproporzione fra entrate e uscite, acquisto di azioni, affermazione di averle acquistate in un periodo precedente, rinvio degli atti, eventuale ricupero d’imposta

20 settembre 2018Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

A. A fronte del mancato

inoltro della dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale 2010, l’RS 1 ha

dapprima richiamato, poi diffidato (13 aprile 2012) e quindi inflitto ai

coniugi RI 2 e RI 1, con decisione del 16 maggio 2012, una multa di fr. 200.–

per violazione degli obblighi procedurali. L’autorità fiscale ha

contestualmente attribuito ai contribuenti un ulteriore termine di trenta

giorni per presentare gli atti richiesti, con la relativa avvertenza che, in caso

contrario, avrebbe proceduto ad una tassazione d’ufficio ai sensi dell’art. 204

LT e dell’art. 130 LIFD.

La dichiarazione d’imposta

2010, datata 26 giugno 2013, è stata trasmessa dai contribuenti all’RS 1 solamente

il 28 giugno 2013. Essi hanno in particolare indicato un reddito imponibile

complessivo di fr. 11'034.– e una sostanza imponibile complessiva pari a zero. Alla

dichiarazione fiscale sono stati allegati soltanto due documenti (due certificati

di salario del 2010 rilasciati dalla __________).

B. Con lettera del 19

maggio 2015, allo scopo di meglio definire la tassazione, l’autorità fiscale ha

chiesto ai contribuenti di produrre, entro il termine scadente il 15 giugno

2015, copia del contratto di acquisto delle azioni della __________, senza però

ricevere alcuna risposta in merito.

Con successivo scritto del

27 settembre 2016 – a valere quale diffida, con l’avvertenza che, in caso d’inosservanza,

avrebbe proceduto all’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 257 LT e

dall’art. 174 LIFD, e ad una tassazione d’ufficio ai sensi dell’art. 204 LT e

dell’art. 130 LIFD – l’RS 1 ha attribuito ai contribuenti (sempre allo scopo di

definire la tassazione del 2010, ma anche quella del periodo fiscale successivo)

un termine fino al 7 ottobre 2016 (termine poi prorogato su richiesta del 13

ottobre 2016), per produrre diversi documenti (il suddetto contratto di

acquisto delle azioni, la documentazione inerente ai debiti dichiarati al 31

dicembre 2010 e al 31 dicembre 2011 e quella inerente al rimborso del debito

nei confronti della __________ di fr. 21'274.– al 31 dicembre 2009). L’autorità

fiscale ha inoltre chiesto di apportare la "comprova del reddito, o del

consumo di sostanza, o dell’aumento dei debiti, o di ogni altra fonte, che vi

ha permesso di far fronte alle necessità dell’esistenza nell’anno 2010, ciò in

considerazione dell’insufficiente liquidità emersa dai dati presenti".

Con risposta del 7

dicembre 2016, la rappresentante dei contribuenti ha comunicato al funzionario

incaricato quanto segue:

1. Non

esiste un contratto di acquisto delle azioni del __________

Considerandi

2.

In

allegato trova la documentazione relativa ai debiti dichiarati al 31.12.2010 e

al 31.12.2011

3.

Il

rimborso del prestito è stato fatto a contanti e purtroppo il contribuente non

trova più la ricevuta

4.

Alleghiamo

il calcolo della liquidità dal quale a nostro avviso vi è sufficiente liquidità

(cfr., nel dettaglio,

doc. III annesso al presente ricorso).

C. Notificando ai

contribuenti la tassazione IC/IFD 2010, con decisione del 29 dicembre 2016, l’RS

1, per l’IC, ha commisurato il reddito imponibile in fr. 333’900.– (medesimo

importo determinante per l’aliquota) e la sostanza imponibile in fr. 88'000.–.

Per l’IFD ha accertato il reddito imponibile in fr. 348’900.– (medesimo importo

determinante per l’aliquota). L’autorità fiscale ha – tra l’altro – aggiunto ai

proventi dichiarati "altri redditi della sostanza mobiliare" per fr.

18'000.– e "altri redditi" per fr. 290'000.–, spiegando, nella

motivazione allegata, che si trattava di una "aggiunta dei vantaggi goduti

in ambito societario" rispettivamente di "prestazioni valutabili in

denaro o reddito d’altra fonte stabiliti per insufficienza di disponibilità

finanziaria". Per quanto concerne in particolar modo l’aumento del reddito

imponibile complessivo da fr. 11'034.– a fr. 333'900.–, ha esposto le seguenti

considerazioni:

Constatato che a fronte della richiesta del 27.09.2016

con la quale si chiedeva l’inoltro di osservazioni e di documentazione relativa

a eventuali modifiche del calcolo finanziario allestito dall’autorità fiscale,

non è stata presentata documentazione sufficientemente esaustiva, ritenuto non

siano stati così ossequiati gli obblighi procedurali, richiamate le

comminatorie indicate nello scritto sopraccitato, in base agli articoli 204

cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD si procede ad una tassazione d’ufficio.

Il contribuente può impugnare

la tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è

manifestamente inesatta. Il reclamo dev’essere motivato e indicare eventuali

mezzi di prova. Ciò significa che al reclamo dev’essere allegata la

dichiarazione d’imposta debitamente compilata e corredata da tutti i

certificati, attestazioni, documenti ecc.

Vi rendiamo attenti che un

eventuale reclamo con modalità e contenuti che non soddisfano i requisiti di

legge verrà dichiarato irricevibile. Di conseguenza la tassazione d’ufficio

diventerà definitiva.

(cfr., nel dettaglio,

decisione di tassazione IC/IFD del 29 dicembre 2016).

D. I contribuenti, sempre

per il tramite della RA 1, hanno impugnato la suddetta decisione con reclamo

del 24 gennaio 2017, dal seguente contenuto:

Egregi Signori,

Principalmente contestiamo gli

adeguamenti da voi effettuati poiché secondo l’art. 193 della LT il diritto di

tassare si prescrive dopo 5 anni dalla fine del periodo fiscale. Nella

fattispecie, non essendoci eccezioni che prolungassero detto periodo, dal

1.1.2016

il diritto di tassare è prescritto. Pertanto la notifica di tassazione

deve avvenire come da dichiarazione.

Subordinatamente non vengono

riconosciuti i seguenti adeguamenti:

4.2

Altri redditi della

sostanza immobiliare chf 18'000.–

7.3

Altri redditi chf

290'000.–

Per quanto attiene al punto

4.2

i valori da voi esposti sono eccessivi. Per quanto attiene al

punto 7.3. l’esposizione di chf 290'000.– è totalmente contestata in quanto non reale ed

oggetto di un errato calcolo della disponibilità finanziaria da parte

dell’autorità fiscale.

Si chiede pertanto:

In prima istanza di accettare

integralmente quanto dichiarato dal contribuente poiché il diritto a tassare è

prescritto (art. 193 LT).

Subordinatamente:

-

di esporre la voce 4.2 e 7.3 a quanto dichiarato dal contribuente

-

di essere uditi qualora il presente reclamo non fosse accolto.

E. Per l’evasione del

suddetto gravame, con lettera del 7 agosto 2017 e successivo richiamo del 9

ottobre 2017, l’RS 1 ha trasmesso alla rappresentante dei contribuenti il

calcolo delle entrate/uscite dell’anno 2010, da cui risulta un’insufficiente disponibilità finanziaria per il loro

mantenimento, e le ha impartito un termine scadente il 28 agosto 2017 (poi prorogato

fino al 30 novembre 2017) per presentare osservazioni in merito. L’autorità

fiscale ha parimenti indicato che "ogni rettifica apportata al calcolo dovrà

essere debitamente comprovata", con l’avvertenza che, in caso di

inosservanza, avrebbe evaso il reclamo sulla base della documentazione agli

atti e confermato la decisione impugnata. La rappresentante non ha dato seguito

all’invito a lei rivolto.

F. Con decisione su

reclamo del 29 dicembre 2017, l’RS 1 ha accolto il gravame limitatamente al

punto 4.2 della decisione di tassazione del 29 dicembre 2016, azzerando il

reddito (che era stato valutato in fr. 18'000.–) alla voce "altri redditi

della sostanza mobiliare". Per quanto concerne invece la censura sollevata

in merito al reddito di altra fonte, l’autorità fiscale ha confermato l’importo

valutato in fr. 290'000.–, considerato che non era stato dato seguito alla

richiesta del 7 agosto 2017 e al richiamo del 9 ottobre 2017. L’Ufficio di

tassazione non si è invece espresso sull’asserita intervenuta prescrizione del

diritto di tassare per l’anno 2010 sollevata, in via principale, nel reclamo

(cfr. consid. D. della presente decisione).

G. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, la rappresentante dei coniugi RI 2 e

RI 1, chiede, in via principale, di accogliere il gravame, "in quanto

secondo l’art. 193 della LT il diritto di tassare è prescritto"; in via subordinata,

di accogliere il gravame, "in quanto in base agli elementi forniti dal

contribuente il dispendio non è insufficiente". Il rappresentante ritiene

anzitutto che, nel caso in esame, il diritto di tassare da parte dell’autorità

fiscale sarebbe prescritto (sia per l’IC, sia per l’IFD), in applicazione

dell’art. 193 LT, poiché le richieste del predetto ufficio di produrre della

documentazione sarebbero pervenute solamente nel 2016. In via subordinata, contesta

in particolare il calcolo della disponibilità finanziaria dei suoi assistiti intrapreso

dall’autorità fiscale. Produce, a comprova della sua tesi, "il corretto calcolo

del dispendio per l’anno 2010 dal quale si vede che le riprese effettuate… sono

oggettivamente errate" (cfr., nel dettaglio, doc. IX e doc. X allegati al

presente ricorso) , fornendo alcune spiegazioni in merito. A suo dire,

"gli adeguamenti effettuati dall’autorità fiscale devono essere stralciati

e di conseguenza devono venire accettati i dati presentati dal contribuente per

mezzo del suo rappresentante in quanto non vi è oggettività nella decisione presa".

H. Con lettera del 28

febbraio 2018, l’RS 1 comunica di non presentare osservazioni in merito al

presente ricorso.

Diritto

1.

1.1.

I ricorrenti sollevano in

via preliminare la questione della prescrizione del diritto di tassare ex

art. 120 cpv. 1 LIFD e 193 cpv. 1 LT.

In particolare ritengono

che la decisione di tassazione per il periodo fiscale 2010, emanata dall’autorità

fiscale il 29.12.2016, sia intervenuta oltre il termine di prescrizione.

1.2

Secondo l’art. 120 cpv. 1

LIFD, come pure secondo l’art. 193 cpv. 1 LT, il diritto di tassare si

prescrive in cinque anni dalla fine del periodo fiscale.

Un nuovo termine di

prescrizione decorre con:

a) ogni atto ufficiale

inteso all’accertamento o alla riscossione del credito fiscale, comunicato al

contribuente o al corresponsabile dell'imposta;

b) ogni riconoscimento

esplicito del debito fiscale da parte del contribuente o del corresponsabile

dell'imposta;

c) la presentazione

di una domanda di condono;

d) il promovimento di

un'azione penale per sottrazione consumata d'imposta o per delitto fiscale

(art. 120 cpv. 3 LIFD e

art. 193 cpv. 4 LT).

Il diritto di tassare si

prescrive, in ogni caso, in quindici anni dalla fine del periodo fiscale (art.

120.

cpv. 4 LIFD e art. 193 cpv. 5 LT).

1.3

La nozione di atto inteso

alla riscossione comprende non solo gli atti di esazione dell’imposta, ma anche

tutti gli atti ufficiali intesi all’accertamento della pretesa fiscale che sono

portati a conoscenza del contribuente (decisione TF del 26 novembre 1999, RDAF

56/2000 p. 212 = StE 2000 B 92.9 n. 5 = ASA 69 p. 338, consid. 2c, con riferimento

a: DTF 112 Ib 88, consid. 2b, p. 9316, 97 I 167, consid. 5, p. 176). Vi

rientrano, per esempio, l’invio del formulario per la dichiarazione, la diffida

a inoltrare la dichiarazione, l’annuncio di una verifica e le ispezioni dei libri

contabili, la notificazione di una tassazione fiscale definitiva o provvisoria,

l’invito o la diffida di pagamento (RDAF 56/2000 p. 212 = StE 2000 B 92.9 n. 5

= ASA 69 p. 338, consid. 2c, con riferimento a: Känzig/Behnisch,

Die direkte Bundessteuer, 2ª ediz., n. 10 ad art. 128 DIFD). Nella menzionata

sentenza del 1999, il Tribunale federale ha stabilito che anche una

comunicazione ufficiale con la quale viene unicamente annunciata l’intenzione

di procedere ad un’ulteriore tassazione vale come atto di esazione suscettibile

di interrompere il corso della prescrizione (RDAF 56/2000 p. 212 = StE 2000 B

92.9

n. 5 = ASA 69 p. 338, consid. 2f).

1.4

La prescrizione viene in

particolare interrotta con qualsiasi dichiarazione di riconoscimento del debito

fiscale da parte del contribuente. Per dichiarazione non si deve intendere

unicamente l’espresso riconoscimento di debito da parte del debitore d’imposta,

ma ogni tipo di comportamento, che, secondo i principi della buona fede, possa

essere interpretato come conferma dell’obbligo fiscale. Vi rientrano in questo

modo anche dei pagamenti parziali oppure una richiesta di condono o di

dilazione.

Per quanto riguarda la

posizione del contribuente, i motivi d’interruzione della prescrizione sono i

medesimi che valgono anche nell’ambito del diritto privato.

A livello procedurale ci

si deve chiedere in che forma il contribuente deve attuare tale dichiarazione.

Posto come l’onere della prova in merito all’interruzione della prescrizione

incombe all’autorità, quale atto interruttivo può anche essere sufficiente un

verbale che riprende una dichiarazione orale rilasciata dal contribuente oppure

una e-mail (Beusch, Der Untergang

der Steuerforderung, Zurigo 2012, p. 298 – 299).

1.5

Nel caso che ci concerne è

manifesto che la prescrizione del diritto di tassare non era intervenuta nel

momento in cui è stata emanata la decisione di tassazione il 29.12.2016.

In particolare, i

contribuenti omettono di ricordare di essere stati oggetto di una multa per

violazione degli obblighi procedurali proprio per non aver trasmesso entro i

termini la dichiarazione d’imposta per il 2010, inviata unicamente il

28.6.2013

Nella decisione di multa gli stessi venivano diffidati a presentare

la dichiarazione di tassazione.

La

prescrizione del diritto di tassare è stata dunque interrotta più volte.

L’autorità di tassazione lo ha fatto mediante la notificazione del richiamo,

della diffida e della decisione di multa per violazione degli obblighi

procedurali. I contribuenti, da parte loro, mediante l’invio della

dichiarazione di tassazione, intervenuto il 28.6.2013 (in merito si veda anche Beusch, Der Untergang der Steuerforderung,

Zurigo 2012, p. 298; AGVE 2014 S. 83, consid.

2.2

; DTF 139 I 64, consid. 6.4.).

A

ciò si aggiunge comunque ancora – a titolo esemplificativo – l’esistenza di un

ulteriore atto interruttivo della prescrizione, ossia una lettera del 19.5.2015

con la quale l’autorità fiscale ha richiesto l’invio della copia del contratto

d’acquisto delle azioni del ____________________.

1.6

Ne consegue che, ritenuto

come i coniugi RI 1 hanno trasmesso la dichiarazione fiscale il 28.3.2013, un

nuovo termine di prescrizione di 5 anni ha iniziato a decorrere da tale atto

interruttivo. Sicché la decisione di tassazione del 29.12.2016 è pacificamente

stata notificata prima che il diritto di tassare fosse prescritto.

2.

2.1.

Nel merito, i ricorrenti

contestano l’aggiunta di “altri redditi” per fr. 290'000.– operata dall’UT,

ritenuto un ammanco finanziario risultante tra il calcolo delle entrate

dichiarate dai contribuenti e dalle uscite accertate dall’autorità fiscale. Il

disavanzo è legato essenzialmente all’acquisto della società __________

2.2

Nella procedura fiscale

vige la massima ufficiale e il principio inquisitorio. L’autorità di

tassazione, cui spetta il dovere di chiarire d’ufficio i fatti fiscalmente

rilevanti, controlla la dichiarazione d’imposta e procede a tutte le indagini

necessarie (art. 204 cpv. 1 LT; art. 130 cpv. 1 LIFD), senza essere in

particolare vincolata agli elementi imponibili riconosciuti o dichiarati dai

contribuenti (decisione TF 2A.105/2007 del 3 settembre 2007; cfr., al proposito,

Berger, Voraussetzungen und

Anfechtung der Ermessensveranlagung, in: ASA 75 p. 185, p. 190). La procedura

fiscale è inoltre retta dal principio di collaborazione. Sia secondo l’art. 196

LT sia secondo l’art. 123 cpv. 1 LIFD, le autorità di tassazione determinano

con il contribuente le condizioni di fatto o di diritto determinanti per

un’imposizione completa ed esatta. Al contribuente è imposto l’obbligo di fare

tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta (art. 200

LT; art. 126 cpv. 1 LIFD). Egli deve in particolare esporre la situazione in

maniera esaustiva e trasparente (decisione TF 2A.502/2005 del 2 febbraio 2006,

in: StR 61 p. 442).

2.3

Di principio, in

applicazione analogica della regola generale prevista dall’art. 8 CC, nella

procedura fiscale l’onere della prova è ripartito nel senso che l’autorità

fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano l’onere

fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che concorrono

ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257;

ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8).

La descritta regola sull’onere

probatorio non è però assoluta, in quanto non lascia alcuno spazio a

considerazioni inerenti le effettive possibilità probatorie o comportamenti

ostruzionistici (Schär,

Normentheorie und mitwirkungsorientierte Beweislastverteilung, in: ASA 67 p.

435). Una prima eccezione è data allorquando il contribuente tralascia, in

maniera colpevole ed in violazione dei propri obblighi, la collaborazione,

possibile ed esigibile, nel chiarimento degli elementi che fondano l’obbligo

fiscale. Una seconda eccezione si verifica invece quando il contribuente, per

motivi a lui estranei, non può apportare la prova di un fatto che diminuisce il

suo debito d’imposta oppure può farlo solo prestando una collaborazione che non

può essere pretesa (Zweifel, in:

Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Vol.

I/2b, 2ª ediz. Basilea 2008, n. 29 ad art. 130 LIFD, p. 342 e riferimenti).

In definitiva, la massima

ufficiale e il principio inquisitorio trovano i loro limiti nel dovere di

collaborazione del contribuente, indipendentemente dalla ripartizione oggettiva

dell’onere probatorio (Zweifel, op. cit., n. 3 ad

art. 123 LIFD, p. 263; Althaus-Houriet, in: Yersin/Noël [a cura di],

Impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 4 ad art. 123 LIFD, p. 1196).

3.

3.1.

Secondo l’art. 204 cpv. 2

LT, di uguale tenore dell’art. 130 cpv. 2 LIFD e dell’art. 46 cpv. 3 LAID, l’autorità

di tassazione esegue la tassazione d’ufficio, in base a una valutazione

coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida, non soddisfa i suoi

obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere

accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. Può tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione

patrimoniale e del tenore di vita del contribuente. La tassazione d’ufficio può

essere impugnata soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta. Il

reclamo deve essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv.

3.

LT, 132 cpv. 3 LIFD), per cui vi è un’inversione dell’onere della

prova: non tocca all’autorità dimostrare la correttezza della propria

valutazione, bensì all’interessato provare che la stessa è manifestamente

inesatta.

3.2

Giurisprudenza e dottrina

tendono a riconoscere che si possa ricorrere alla tassazione d’ufficio non solo

laddove il contribuente, nonostante diffida, non soddisfi ai suoi obblighi procedurali,

ma anche qualora la mancanza di documenti attendibili sulla sua situazione

finanziaria non possa essergli imputata (decisione TF 2A.426/2004 del 23

novembre 2004; TF 2A.442/2001 del 19 giugno 2002; RDAF 2000 II 41; Zweifel, op. cit., n. 29 e 31 ad art.

130.

LIFD, p. 342 ss.; Richner/Frei/Kaufmann,

Handkommentar zum DBG, Zurigo 2003, n. 26 ad art. 130 LIFD, p. 972; contra

Berger, op. cit., p. 197).

L’autorità fiscale deve

agire “pflichtgemäss”, ovvero secondo coscienza professionale, conformandosi

agli indispensabili criteri di prudenza che devono sempre essere tenuti

presenti in procedimenti del genere, principalmente allo scopo di evitare

eccessi di discrezionalità (ASA 50 p. 372). Detto altrimenti, il contribuente

deve essere imposto, nella misura del possibile, su un reddito valutato il più

vicino possibile alla sua capacità contributiva reale (Zweifel, op. cit., n. 46 ad art. 130 LIFD).

4.

4.1.

Nel caso in esame,

l’Ufficio di tassazione ha chiesto ai ricorrenti con scritto 27.9.2016 (trasmesso

per posta APlus), di voler presentare: il contratto di acquisto delle azioni

della __________; la documentazione afferente ai debiti dichiarati al

31.12.2010

e 31.12.2011; la documentazione relativa al rimborso del debito nei

confronti della __________; la comprova del reddito, oppure del consumo di sostanza,

o dell’aumento debiti o di ogni altra fonte che ha permesso di far fronte alle

necessità del 2010, rilevata l’insufficiente liquidità emersa dai dati

presentati.

In risposta alla richiesta

di informazioni i contribuenti, con scritto 7.12.2016, hanno indicato che non

esiste alcun contratto di cessione delle azioni della __________. Spiegano

inoltre che RI 1 vantava al 31.12.2010 un debito non fruttifero di interessi

nei confronti del fratello __________ di fr. 200'000.–.

Indicano anche che RI 1 ha

beneficiato di un prestito da parte della __________ (prestito risultante da

dichiarazione fiscale di fr. 160'680.– al 31.12.2010). Producono un proprio

calcolo delle entrate/uscite per il 2010 dal quale emergerebbe una sufficiente

disponibilità finanziaria.

L’autorità fiscale ha poi adottato

la decisione di tassazione il 29.12.2016 mantenendo il reddito d’altra fonte

stabilito per insufficienza di disponibilità finanziaria.

4.2

A seguito del reclamo

presentato contro la decisione di tassazione, l’UT trasmetteva ai contribuenti,

il 7.8.2017, il calcolo delle entrate/uscite per il 2010. Dallo stesso emergeva

un ammanco di disponibilità finanziaria per rapporto ai dati dichiarati dal

contribuente. L’autorità fiscale impartiva un termine scadente il 28.8.2017 per

prendere posizione in merito. Tale termine veniva prorogato a più riprese: la

richiesta di informazioni rimaneva inevasa.

L’Ufficio di tassazione,

nella propria decisione su reclamo del 29.12.2017 ha espressamente indicato di

aver sottoposto ai contribuenti la differenza risultante dal calcolo delle

entrate/uscite per l’anno 2010, senza tuttavia ricevere riscontro in merito.

Motivo per cui aveva mantenuto la somma di fr. 290'000.– a titolo di “altri

redditi”.

I coniugi RI 1, per il

tramite del loro patrocinatore indicano per la prima volta nel ricorso che

l’acquisto della società __________, non sarebbe avvenuto nel 2010, bensì nel

2006, ma “(...) per negligenza i titoli non sono stati dichiarati dal contribuente

nella propria dichiarazione fiscale”, inoltre spiegano “(...) sempre per

negligenza nel 2009 il contribuente non ha dichiarato il prestito che aveva

ricevuto da __________, (...), di questo prestito chf 150'000.– erano

stati tenuti in cassaforte e quindi avrebbero dovuti essere esposti alla voce

302.

“Numerario e biglietti di banca” nella DF 2009”. Inoltre “(...) in

ottobre del 2010 (...) il contribuente riceveva dalla __________ un prestito di

CHF 100'000.–, anch’esso non dichiarato ad elenco debiti, sempre per

negligenza”.

5.

5.1.

Come esposto in narrativa,

i coniugi RI 1, dichiarano per la prima volta in sede di ricorso che l’acquisto

delle azioni della __________ sarebbe avvenuto nel 2006.

Tuttavia non producono alcun

contratto di acquisto delle quote sociali, sicché risulta difficile, per questa

Camera, stabilire il momento determinante il cui è avvenuta la compera

societaria in questione. D’altra parte nemmeno l’UT fornisce una spiegazione in

merito al perché l’acquisto della società è stato imputato al periodo fiscale

2010.

Tuttavia, anche volendo

ritenere che l’acquisto sia effettivamente avvenuto nel 2006, i ricorrenti non

spiegano ancora con quali mezzi sarebbe stato finanziato lo stesso: in effetti,

ancorché non documentati, i prestiti ricevuti da parte di __________ e dalla __________

risalirebbero al 2009 e al 2010, ossia a date posteriori all’acquisto

societario. Va d’acchito rilevato come le spiegazioni fornite dai ricorrenti in

merito ai prestiti ricevuti risultino farraginose e non documentate.

5.2

La fattispecie merita

pertanto di essere nuovamente approfondita da parte dell’autorità fiscale:

bisognerà in effetti stabilire il periodo fiscale nel quale è avvenuto

l’acquisto della __________ da parte di RI 1, richiamando pure gli atti di

questa società dall’Ufficio delle persone giuridiche.

A dipendenza di questo

dato bisognerà poi verificare con quali mezzi lo stesso è stato finanziato.

L’UT dovrà anche esaminare

la questione legata ai pretesi prestiti ottenuti da RI 1: una volta accertatane

l’esistenza ed il momento dell’erogazione, trattandosi di mutui provenienti da

una società da lui controllata, occorrerà verificare le condizioni contrattuali

pattuite fra le parti, al fine vagliare l’esistenza di prestazioni valutabili

in denaro a favore del contribuente. In tal senso bisognerà esaminare gli

incarti relativi ai precedenti periodi fiscali dei contribuenti.

Alla luce del fatto che,

nel ricorso, i contribuenti ammettono di aver omesso di dichiarare fatti di

rilevanza fiscale in periodi precedenti, le cui tassazioni sono passate in

giudicato, l’autorità fiscale, esaminata concretamente la situazione, valuterà

se siano dati i presupposti per l’apertura di un procedimento di ricupero

d’imposta ed eventualmente anche di uno di contravvenzione per sottrazione

d’imposta ex art. 258 LT e 175 LIFD, trasmettendo l’incarto all’Ufficio

delle procedure speciali (v. art. 266 cpv. 2 LT e art. 14 cpv. 2 RLT).

6.

La decisione è

annullata e gli atti sono ritornati all’Ufficio di tassazione affinché proceda alle

verifiche indicate nei considerandi. Non si prelevano tasse e spese di

giustizia e non vengono assegnate ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è evaso ai

sensi dei considerandi.

§ Di

conseguenza, la decisione su reclamo del 29.12.2017 è annullata e gli atti sono

rinviati all’UT, perché adotti una nuova decisione, dopo gli accertamenti

indicati.

2. Non si prelevano né tassa

di giustizia né spese processuali.

Non vengono assegnate

ripetibili.

3. Contro il presen Copia

per conoscenza:

-

municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: