80.2018.15
Procedura: tassazione d’ufficio, sproporzione fra entrate e uscite, acquisto di azioni, affermazione di averle acquistate in un periodo precedente, rinvio degli atti, eventuale ricupero d’imposta
20 settembre 2018Italiano20 min
Source ti.ch
Incarti n.
80.2018.15
80.2018.16
Lugano
20 settembre 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele Guffi
segretaria
Sabrina
Piemontesi, vicecancelliera
parti
RI 1
RI 2
entrambi rappr. da: RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 22 gennaio 2018 contro la decisione del 29 dicembre 2017 in materia di IC
e IFD 2010.
Fatti
A. A fronte del mancato
inoltro della dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale 2010, l’RS 1 ha
dapprima richiamato, poi diffidato (13 aprile 2012) e quindi inflitto ai
coniugi RI 2 e RI 1, con decisione del 16 maggio 2012, una multa di fr. 200.–
per violazione degli obblighi procedurali. L’autorità fiscale ha
contestualmente attribuito ai contribuenti un ulteriore termine di trenta
giorni per presentare gli atti richiesti, con la relativa avvertenza che, in caso
contrario, avrebbe proceduto ad una tassazione d’ufficio ai sensi dell’art. 204
LT e dell’art. 130 LIFD.
La dichiarazione d’imposta
2010, datata 26 giugno 2013, è stata trasmessa dai contribuenti all’RS 1 solamente
il 28 giugno 2013. Essi hanno in particolare indicato un reddito imponibile
complessivo di fr. 11'034.– e una sostanza imponibile complessiva pari a zero. Alla
dichiarazione fiscale sono stati allegati soltanto due documenti (due certificati
di salario del 2010 rilasciati dalla __________).
B. Con lettera del 19
maggio 2015, allo scopo di meglio definire la tassazione, l’autorità fiscale ha
chiesto ai contribuenti di produrre, entro il termine scadente il 15 giugno
2015, copia del contratto di acquisto delle azioni della __________, senza però
ricevere alcuna risposta in merito.
Con successivo scritto del
27 settembre 2016 – a valere quale diffida, con l’avvertenza che, in caso d’inosservanza,
avrebbe proceduto all’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 257 LT e
dall’art. 174 LIFD, e ad una tassazione d’ufficio ai sensi dell’art. 204 LT e
dell’art. 130 LIFD – l’RS 1 ha attribuito ai contribuenti (sempre allo scopo di
definire la tassazione del 2010, ma anche quella del periodo fiscale successivo)
un termine fino al 7 ottobre 2016 (termine poi prorogato su richiesta del 13
ottobre 2016), per produrre diversi documenti (il suddetto contratto di
acquisto delle azioni, la documentazione inerente ai debiti dichiarati al 31
dicembre 2010 e al 31 dicembre 2011 e quella inerente al rimborso del debito
nei confronti della __________ di fr. 21'274.– al 31 dicembre 2009). L’autorità
fiscale ha inoltre chiesto di apportare la "comprova del reddito, o del
consumo di sostanza, o dell’aumento dei debiti, o di ogni altra fonte, che vi
ha permesso di far fronte alle necessità dell’esistenza nell’anno 2010, ciò in
considerazione dell’insufficiente liquidità emersa dai dati presenti".
Con risposta del 7
dicembre 2016, la rappresentante dei contribuenti ha comunicato al funzionario
incaricato quanto segue:
1. Non
esiste un contratto di acquisto delle azioni del __________
Considerandi
2.
In
allegato trova la documentazione relativa ai debiti dichiarati al 31.12.2010 e
al 31.12.2011
3.
Il
rimborso del prestito è stato fatto a contanti e purtroppo il contribuente non
trova più la ricevuta
4.
Alleghiamo
il calcolo della liquidità dal quale a nostro avviso vi è sufficiente liquidità
(cfr., nel dettaglio,
doc. III annesso al presente ricorso).
C. Notificando ai
contribuenti la tassazione IC/IFD 2010, con decisione del 29 dicembre 2016, l’RS
1, per l’IC, ha commisurato il reddito imponibile in fr. 333’900.– (medesimo
importo determinante per l’aliquota) e la sostanza imponibile in fr. 88'000.–.
Per l’IFD ha accertato il reddito imponibile in fr. 348’900.– (medesimo importo
determinante per l’aliquota). L’autorità fiscale ha – tra l’altro – aggiunto ai
proventi dichiarati "altri redditi della sostanza mobiliare" per fr.
18'000.– e "altri redditi" per fr. 290'000.–, spiegando, nella
motivazione allegata, che si trattava di una "aggiunta dei vantaggi goduti
in ambito societario" rispettivamente di "prestazioni valutabili in
denaro o reddito d’altra fonte stabiliti per insufficienza di disponibilità
finanziaria". Per quanto concerne in particolar modo l’aumento del reddito
imponibile complessivo da fr. 11'034.– a fr. 333'900.–, ha esposto le seguenti
considerazioni:
Constatato che a fronte della richiesta del 27.09.2016
con la quale si chiedeva l’inoltro di osservazioni e di documentazione relativa
a eventuali modifiche del calcolo finanziario allestito dall’autorità fiscale,
non è stata presentata documentazione sufficientemente esaustiva, ritenuto non
siano stati così ossequiati gli obblighi procedurali, richiamate le
comminatorie indicate nello scritto sopraccitato, in base agli articoli 204
cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD si procede ad una tassazione d’ufficio.
Il contribuente può impugnare
la tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è
manifestamente inesatta. Il reclamo dev’essere motivato e indicare eventuali
mezzi di prova. Ciò significa che al reclamo dev’essere allegata la
dichiarazione d’imposta debitamente compilata e corredata da tutti i
certificati, attestazioni, documenti ecc.
Vi rendiamo attenti che un
eventuale reclamo con modalità e contenuti che non soddisfano i requisiti di
legge verrà dichiarato irricevibile. Di conseguenza la tassazione d’ufficio
diventerà definitiva.
(cfr., nel dettaglio,
decisione di tassazione IC/IFD del 29 dicembre 2016).
D. I contribuenti, sempre
per il tramite della RA 1, hanno impugnato la suddetta decisione con reclamo
del 24 gennaio 2017, dal seguente contenuto:
Egregi Signori,
Principalmente contestiamo gli
adeguamenti da voi effettuati poiché secondo l’art. 193 della LT il diritto di
tassare si prescrive dopo 5 anni dalla fine del periodo fiscale. Nella
fattispecie, non essendoci eccezioni che prolungassero detto periodo, dal
1.1.2016
il diritto di tassare è prescritto. Pertanto la notifica di tassazione
deve avvenire come da dichiarazione.
Subordinatamente non vengono
riconosciuti i seguenti adeguamenti:
4.2
Altri redditi della
sostanza immobiliare chf 18'000.–
7.3
Altri redditi chf
290'000.–
Per quanto attiene al punto
4.2
i valori da voi esposti sono eccessivi. Per quanto attiene al
punto 7.3. l’esposizione di chf 290'000.– è totalmente contestata in quanto non reale ed
oggetto di un errato calcolo della disponibilità finanziaria da parte
dell’autorità fiscale.
Si chiede pertanto:
In prima istanza di accettare
integralmente quanto dichiarato dal contribuente poiché il diritto a tassare è
prescritto (art. 193 LT).
Subordinatamente:
-
di esporre la voce 4.2 e 7.3 a quanto dichiarato dal contribuente
-
di essere uditi qualora il presente reclamo non fosse accolto.
E. Per l’evasione del
suddetto gravame, con lettera del 7 agosto 2017 e successivo richiamo del 9
ottobre 2017, l’RS 1 ha trasmesso alla rappresentante dei contribuenti il
calcolo delle entrate/uscite dell’anno 2010, da cui risulta un’insufficiente disponibilità finanziaria per il loro
mantenimento, e le ha impartito un termine scadente il 28 agosto 2017 (poi prorogato
fino al 30 novembre 2017) per presentare osservazioni in merito. L’autorità
fiscale ha parimenti indicato che "ogni rettifica apportata al calcolo dovrà
essere debitamente comprovata", con l’avvertenza che, in caso di
inosservanza, avrebbe evaso il reclamo sulla base della documentazione agli
atti e confermato la decisione impugnata. La rappresentante non ha dato seguito
all’invito a lei rivolto.
F. Con decisione su
reclamo del 29 dicembre 2017, l’RS 1 ha accolto il gravame limitatamente al
punto 4.2 della decisione di tassazione del 29 dicembre 2016, azzerando il
reddito (che era stato valutato in fr. 18'000.–) alla voce "altri redditi
della sostanza mobiliare". Per quanto concerne invece la censura sollevata
in merito al reddito di altra fonte, l’autorità fiscale ha confermato l’importo
valutato in fr. 290'000.–, considerato che non era stato dato seguito alla
richiesta del 7 agosto 2017 e al richiamo del 9 ottobre 2017. L’Ufficio di
tassazione non si è invece espresso sull’asserita intervenuta prescrizione del
diritto di tassare per l’anno 2010 sollevata, in via principale, nel reclamo
(cfr. consid. D. della presente decisione).
G. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, la rappresentante dei coniugi RI 2 e
RI 1, chiede, in via principale, di accogliere il gravame, "in quanto
secondo l’art. 193 della LT il diritto di tassare è prescritto"; in via subordinata,
di accogliere il gravame, "in quanto in base agli elementi forniti dal
contribuente il dispendio non è insufficiente". Il rappresentante ritiene
anzitutto che, nel caso in esame, il diritto di tassare da parte dell’autorità
fiscale sarebbe prescritto (sia per l’IC, sia per l’IFD), in applicazione
dell’art. 193 LT, poiché le richieste del predetto ufficio di produrre della
documentazione sarebbero pervenute solamente nel 2016. In via subordinata, contesta
in particolare il calcolo della disponibilità finanziaria dei suoi assistiti intrapreso
dall’autorità fiscale. Produce, a comprova della sua tesi, "il corretto calcolo
del dispendio per l’anno 2010 dal quale si vede che le riprese effettuate… sono
oggettivamente errate" (cfr., nel dettaglio, doc. IX e doc. X allegati al
presente ricorso) , fornendo alcune spiegazioni in merito. A suo dire,
"gli adeguamenti effettuati dall’autorità fiscale devono essere stralciati
e di conseguenza devono venire accettati i dati presentati dal contribuente per
mezzo del suo rappresentante in quanto non vi è oggettività nella decisione presa".
H. Con lettera del 28
febbraio 2018, l’RS 1 comunica di non presentare osservazioni in merito al
presente ricorso.
Diritto
1.
1.1.
I ricorrenti sollevano in
via preliminare la questione della prescrizione del diritto di tassare ex
art. 120 cpv. 1 LIFD e 193 cpv. 1 LT.
In particolare ritengono
che la decisione di tassazione per il periodo fiscale 2010, emanata dall’autorità
fiscale il 29.12.2016, sia intervenuta oltre il termine di prescrizione.
1.2
Secondo l’art. 120 cpv. 1
LIFD, come pure secondo l’art. 193 cpv. 1 LT, il diritto di tassare si
prescrive in cinque anni dalla fine del periodo fiscale.
Un nuovo termine di
prescrizione decorre con:
a) ogni atto ufficiale
inteso all’accertamento o alla riscossione del credito fiscale, comunicato al
contribuente o al corresponsabile dell'imposta;
b) ogni riconoscimento
esplicito del debito fiscale da parte del contribuente o del corresponsabile
dell'imposta;
c) la presentazione
di una domanda di condono;
d) il promovimento di
un'azione penale per sottrazione consumata d'imposta o per delitto fiscale
(art. 120 cpv. 3 LIFD e
art. 193 cpv. 4 LT).
Il diritto di tassare si
prescrive, in ogni caso, in quindici anni dalla fine del periodo fiscale (art.
120.
cpv. 4 LIFD e art. 193 cpv. 5 LT).
1.3
La nozione di atto inteso
alla riscossione comprende non solo gli atti di esazione dell’imposta, ma anche
tutti gli atti ufficiali intesi all’accertamento della pretesa fiscale che sono
portati a conoscenza del contribuente (decisione TF del 26 novembre 1999, RDAF
56/2000 p. 212 = StE 2000 B 92.9 n. 5 = ASA 69 p. 338, consid. 2c, con riferimento
a: DTF 112 Ib 88, consid. 2b, p. 9316, 97 I 167, consid. 5, p. 176). Vi
rientrano, per esempio, l’invio del formulario per la dichiarazione, la diffida
a inoltrare la dichiarazione, l’annuncio di una verifica e le ispezioni dei libri
contabili, la notificazione di una tassazione fiscale definitiva o provvisoria,
l’invito o la diffida di pagamento (RDAF 56/2000 p. 212 = StE 2000 B 92.9 n. 5
= ASA 69 p. 338, consid. 2c, con riferimento a: Känzig/Behnisch,
Die direkte Bundessteuer, 2ª ediz., n. 10 ad art. 128 DIFD). Nella menzionata
sentenza del 1999, il Tribunale federale ha stabilito che anche una
comunicazione ufficiale con la quale viene unicamente annunciata l’intenzione
di procedere ad un’ulteriore tassazione vale come atto di esazione suscettibile
di interrompere il corso della prescrizione (RDAF 56/2000 p. 212 = StE 2000 B
92.9
n. 5 = ASA 69 p. 338, consid. 2f).
1.4
La prescrizione viene in
particolare interrotta con qualsiasi dichiarazione di riconoscimento del debito
fiscale da parte del contribuente. Per dichiarazione non si deve intendere
unicamente l’espresso riconoscimento di debito da parte del debitore d’imposta,
ma ogni tipo di comportamento, che, secondo i principi della buona fede, possa
essere interpretato come conferma dell’obbligo fiscale. Vi rientrano in questo
modo anche dei pagamenti parziali oppure una richiesta di condono o di
dilazione.
Per quanto riguarda la
posizione del contribuente, i motivi d’interruzione della prescrizione sono i
medesimi che valgono anche nell’ambito del diritto privato.
A livello procedurale ci
si deve chiedere in che forma il contribuente deve attuare tale dichiarazione.
Posto come l’onere della prova in merito all’interruzione della prescrizione
incombe all’autorità, quale atto interruttivo può anche essere sufficiente un
verbale che riprende una dichiarazione orale rilasciata dal contribuente oppure
una e-mail (Beusch, Der Untergang
der Steuerforderung, Zurigo 2012, p. 298 – 299).
1.5
Nel caso che ci concerne è
manifesto che la prescrizione del diritto di tassare non era intervenuta nel
momento in cui è stata emanata la decisione di tassazione il 29.12.2016.
In particolare, i
contribuenti omettono di ricordare di essere stati oggetto di una multa per
violazione degli obblighi procedurali proprio per non aver trasmesso entro i
termini la dichiarazione d’imposta per il 2010, inviata unicamente il
28.6.2013
Nella decisione di multa gli stessi venivano diffidati a presentare
la dichiarazione di tassazione.
La
prescrizione del diritto di tassare è stata dunque interrotta più volte.
L’autorità di tassazione lo ha fatto mediante la notificazione del richiamo,
della diffida e della decisione di multa per violazione degli obblighi
procedurali. I contribuenti, da parte loro, mediante l’invio della
dichiarazione di tassazione, intervenuto il 28.6.2013 (in merito si veda anche Beusch, Der Untergang der Steuerforderung,
Zurigo 2012, p. 298; AGVE 2014 S. 83, consid.
2.2
; DTF 139 I 64, consid. 6.4.).
A
ciò si aggiunge comunque ancora – a titolo esemplificativo – l’esistenza di un
ulteriore atto interruttivo della prescrizione, ossia una lettera del 19.5.2015
con la quale l’autorità fiscale ha richiesto l’invio della copia del contratto
d’acquisto delle azioni del ____________________.
1.6
Ne consegue che, ritenuto
come i coniugi RI 1 hanno trasmesso la dichiarazione fiscale il 28.3.2013, un
nuovo termine di prescrizione di 5 anni ha iniziato a decorrere da tale atto
interruttivo. Sicché la decisione di tassazione del 29.12.2016 è pacificamente
stata notificata prima che il diritto di tassare fosse prescritto.
2.
2.1.
Nel merito, i ricorrenti
contestano l’aggiunta di “altri redditi” per fr. 290'000.– operata dall’UT,
ritenuto un ammanco finanziario risultante tra il calcolo delle entrate
dichiarate dai contribuenti e dalle uscite accertate dall’autorità fiscale. Il
disavanzo è legato essenzialmente all’acquisto della società __________
2.2
Nella procedura fiscale
vige la massima ufficiale e il principio inquisitorio. L’autorità di
tassazione, cui spetta il dovere di chiarire d’ufficio i fatti fiscalmente
rilevanti, controlla la dichiarazione d’imposta e procede a tutte le indagini
necessarie (art. 204 cpv. 1 LT; art. 130 cpv. 1 LIFD), senza essere in
particolare vincolata agli elementi imponibili riconosciuti o dichiarati dai
contribuenti (decisione TF 2A.105/2007 del 3 settembre 2007; cfr., al proposito,
Berger, Voraussetzungen und
Anfechtung der Ermessensveranlagung, in: ASA 75 p. 185, p. 190). La procedura
fiscale è inoltre retta dal principio di collaborazione. Sia secondo l’art. 196
LT sia secondo l’art. 123 cpv. 1 LIFD, le autorità di tassazione determinano
con il contribuente le condizioni di fatto o di diritto determinanti per
un’imposizione completa ed esatta. Al contribuente è imposto l’obbligo di fare
tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta (art. 200
LT; art. 126 cpv. 1 LIFD). Egli deve in particolare esporre la situazione in
maniera esaustiva e trasparente (decisione TF 2A.502/2005 del 2 febbraio 2006,
in: StR 61 p. 442).
2.3
Di principio, in
applicazione analogica della regola generale prevista dall’art. 8 CC, nella
procedura fiscale l’onere della prova è ripartito nel senso che l’autorità
fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano l’onere
fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che concorrono
ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257;
ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8).
La descritta regola sull’onere
probatorio non è però assoluta, in quanto non lascia alcuno spazio a
considerazioni inerenti le effettive possibilità probatorie o comportamenti
ostruzionistici (Schär,
Normentheorie und mitwirkungsorientierte Beweislastverteilung, in: ASA 67 p.
435). Una prima eccezione è data allorquando il contribuente tralascia, in
maniera colpevole ed in violazione dei propri obblighi, la collaborazione,
possibile ed esigibile, nel chiarimento degli elementi che fondano l’obbligo
fiscale. Una seconda eccezione si verifica invece quando il contribuente, per
motivi a lui estranei, non può apportare la prova di un fatto che diminuisce il
suo debito d’imposta oppure può farlo solo prestando una collaborazione che non
può essere pretesa (Zweifel, in:
Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Vol.
I/2b, 2ª ediz. Basilea 2008, n. 29 ad art. 130 LIFD, p. 342 e riferimenti).
In definitiva, la massima
ufficiale e il principio inquisitorio trovano i loro limiti nel dovere di
collaborazione del contribuente, indipendentemente dalla ripartizione oggettiva
dell’onere probatorio (Zweifel, op. cit., n. 3 ad
art. 123 LIFD, p. 263; Althaus-Houriet, in: Yersin/Noël [a cura di],
Impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 4 ad art. 123 LIFD, p. 1196).
3.
3.1.
Secondo l’art. 204 cpv. 2
LT, di uguale tenore dell’art. 130 cpv. 2 LIFD e dell’art. 46 cpv. 3 LAID, l’autorità
di tassazione esegue la tassazione d’ufficio, in base a una valutazione
coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida, non soddisfa i suoi
obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere
accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. Può tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione
patrimoniale e del tenore di vita del contribuente. La tassazione d’ufficio può
essere impugnata soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta. Il
reclamo deve essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv.
3.
LT, 132 cpv. 3 LIFD), per cui vi è un’inversione dell’onere della
prova: non tocca all’autorità dimostrare la correttezza della propria
valutazione, bensì all’interessato provare che la stessa è manifestamente
inesatta.
3.2
Giurisprudenza e dottrina
tendono a riconoscere che si possa ricorrere alla tassazione d’ufficio non solo
laddove il contribuente, nonostante diffida, non soddisfi ai suoi obblighi procedurali,
ma anche qualora la mancanza di documenti attendibili sulla sua situazione
finanziaria non possa essergli imputata (decisione TF 2A.426/2004 del 23
novembre 2004; TF 2A.442/2001 del 19 giugno 2002; RDAF 2000 II 41; Zweifel, op. cit., n. 29 e 31 ad art.
130.
LIFD, p. 342 ss.; Richner/Frei/Kaufmann,
Handkommentar zum DBG, Zurigo 2003, n. 26 ad art. 130 LIFD, p. 972; contra
Berger, op. cit., p. 197).
L’autorità fiscale deve
agire “pflichtgemäss”, ovvero secondo coscienza professionale, conformandosi
agli indispensabili criteri di prudenza che devono sempre essere tenuti
presenti in procedimenti del genere, principalmente allo scopo di evitare
eccessi di discrezionalità (ASA 50 p. 372). Detto altrimenti, il contribuente
deve essere imposto, nella misura del possibile, su un reddito valutato il più
vicino possibile alla sua capacità contributiva reale (Zweifel, op. cit., n. 46 ad art. 130 LIFD).
4.
4.1.
Nel caso in esame,
l’Ufficio di tassazione ha chiesto ai ricorrenti con scritto 27.9.2016 (trasmesso
per posta APlus), di voler presentare: il contratto di acquisto delle azioni
della __________; la documentazione afferente ai debiti dichiarati al
31.12.2010
e 31.12.2011; la documentazione relativa al rimborso del debito nei
confronti della __________; la comprova del reddito, oppure del consumo di sostanza,
o dell’aumento debiti o di ogni altra fonte che ha permesso di far fronte alle
necessità del 2010, rilevata l’insufficiente liquidità emersa dai dati
presentati.
In risposta alla richiesta
di informazioni i contribuenti, con scritto 7.12.2016, hanno indicato che non
esiste alcun contratto di cessione delle azioni della __________. Spiegano
inoltre che RI 1 vantava al 31.12.2010 un debito non fruttifero di interessi
nei confronti del fratello __________ di fr. 200'000.–.
Indicano anche che RI 1 ha
beneficiato di un prestito da parte della __________ (prestito risultante da
dichiarazione fiscale di fr. 160'680.– al 31.12.2010). Producono un proprio
calcolo delle entrate/uscite per il 2010 dal quale emergerebbe una sufficiente
disponibilità finanziaria.
L’autorità fiscale ha poi adottato
la decisione di tassazione il 29.12.2016 mantenendo il reddito d’altra fonte
stabilito per insufficienza di disponibilità finanziaria.
4.2
A seguito del reclamo
presentato contro la decisione di tassazione, l’UT trasmetteva ai contribuenti,
il 7.8.2017, il calcolo delle entrate/uscite per il 2010. Dallo stesso emergeva
un ammanco di disponibilità finanziaria per rapporto ai dati dichiarati dal
contribuente. L’autorità fiscale impartiva un termine scadente il 28.8.2017 per
prendere posizione in merito. Tale termine veniva prorogato a più riprese: la
richiesta di informazioni rimaneva inevasa.
L’Ufficio di tassazione,
nella propria decisione su reclamo del 29.12.2017 ha espressamente indicato di
aver sottoposto ai contribuenti la differenza risultante dal calcolo delle
entrate/uscite per l’anno 2010, senza tuttavia ricevere riscontro in merito.
Motivo per cui aveva mantenuto la somma di fr. 290'000.– a titolo di “altri
redditi”.
I coniugi RI 1, per il
tramite del loro patrocinatore indicano per la prima volta nel ricorso che
l’acquisto della società __________, non sarebbe avvenuto nel 2010, bensì nel
2006, ma “(...) per negligenza i titoli non sono stati dichiarati dal contribuente
nella propria dichiarazione fiscale”, inoltre spiegano “(...) sempre per
negligenza nel 2009 il contribuente non ha dichiarato il prestito che aveva
ricevuto da __________, (...), di questo prestito chf 150'000.– erano
stati tenuti in cassaforte e quindi avrebbero dovuti essere esposti alla voce
302.
“Numerario e biglietti di banca” nella DF 2009”. Inoltre “(...) in
ottobre del 2010 (...) il contribuente riceveva dalla __________ un prestito di
CHF 100'000.–, anch’esso non dichiarato ad elenco debiti, sempre per
negligenza”.
5.
5.1.
Come esposto in narrativa,
i coniugi RI 1, dichiarano per la prima volta in sede di ricorso che l’acquisto
delle azioni della __________ sarebbe avvenuto nel 2006.
Tuttavia non producono alcun
contratto di acquisto delle quote sociali, sicché risulta difficile, per questa
Camera, stabilire il momento determinante il cui è avvenuta la compera
societaria in questione. D’altra parte nemmeno l’UT fornisce una spiegazione in
merito al perché l’acquisto della società è stato imputato al periodo fiscale
2010.
Tuttavia, anche volendo
ritenere che l’acquisto sia effettivamente avvenuto nel 2006, i ricorrenti non
spiegano ancora con quali mezzi sarebbe stato finanziato lo stesso: in effetti,
ancorché non documentati, i prestiti ricevuti da parte di __________ e dalla __________
risalirebbero al 2009 e al 2010, ossia a date posteriori all’acquisto
societario. Va d’acchito rilevato come le spiegazioni fornite dai ricorrenti in
merito ai prestiti ricevuti risultino farraginose e non documentate.
5.2
La fattispecie merita
pertanto di essere nuovamente approfondita da parte dell’autorità fiscale:
bisognerà in effetti stabilire il periodo fiscale nel quale è avvenuto
l’acquisto della __________ da parte di RI 1, richiamando pure gli atti di
questa società dall’Ufficio delle persone giuridiche.
A dipendenza di questo
dato bisognerà poi verificare con quali mezzi lo stesso è stato finanziato.
L’UT dovrà anche esaminare
la questione legata ai pretesi prestiti ottenuti da RI 1: una volta accertatane
l’esistenza ed il momento dell’erogazione, trattandosi di mutui provenienti da
una società da lui controllata, occorrerà verificare le condizioni contrattuali
pattuite fra le parti, al fine vagliare l’esistenza di prestazioni valutabili
in denaro a favore del contribuente. In tal senso bisognerà esaminare gli
incarti relativi ai precedenti periodi fiscali dei contribuenti.
Alla luce del fatto che,
nel ricorso, i contribuenti ammettono di aver omesso di dichiarare fatti di
rilevanza fiscale in periodi precedenti, le cui tassazioni sono passate in
giudicato, l’autorità fiscale, esaminata concretamente la situazione, valuterà
se siano dati i presupposti per l’apertura di un procedimento di ricupero
d’imposta ed eventualmente anche di uno di contravvenzione per sottrazione
d’imposta ex art. 258 LT e 175 LIFD, trasmettendo l’incarto all’Ufficio
delle procedure speciali (v. art. 266 cpv. 2 LT e art. 14 cpv. 2 RLT).
6.
La decisione è
annullata e gli atti sono ritornati all’Ufficio di tassazione affinché proceda alle
verifiche indicate nei considerandi. Non si prelevano tasse e spese di
giustizia e non vengono assegnate ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è evaso ai
sensi dei considerandi.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 29.12.2017 è annullata e gli atti sono
rinviati all’UT, perché adotti una nuova decisione, dopo gli accertamenti
indicati.
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
Non vengono assegnate
ripetibili.
3. Contro il presen Copia
per conoscenza:
-
municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: