80.2018.150
Deduzioni: spese professionali, perfezionamento, telematico alle dipendenze delle FFS, non costi per frequentare Executive Master in Business Administration, formazione
7 dicembre 2018Italiano25 min
Source ti.ch
Incarti n.
80.2018.150
80.2018.151
Lugano
7 dicembre 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele Guffi
segretaria
Daniela
Fossati, vicecancelliera
parti
RI
1
rappr.
da: RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 1° giugno 2018 contro la decisione del 2 maggio 2018 in materia di IC e
IFD 2015.
Fatti
A. Nella dichiarazione
d’imposta 2015, RI 1, classe __________, alle dipendenze delle __________ quale
dirigente ("Capo settore planning Telecom regione sud"), ha indicato un
reddito da attività dipendente principale di fr. 113'466.–. Il contribuente ha
in particolare chiesto in deduzione spese di perfezionamento connesse con
l’attività professionale per un ammontare di fr. 9'500.–, di cui fr. 2'000.–
per la quota d’iscrizione (prima rata), presso la SUPSI per l’"Executive
Master of Business Administration (EMBA)", e fr. 7'500.– per il "CAS
General Financial Management".
B. Notificando al
contribuente la tassazione IC/IFD 2015, con decisione del 21 settembre 2016, l’RS
1 ha commisurato il reddito imponibile in fr. 111'000.– per l’IC e in fr.
145’117.– per l’IFD. L’autorità fiscale non ha in particolar modo ammesso la
deduzione delle summenzionate spese di perfezionamento professionale in difetto
dei requisiti di legge.
C. Il contribuente, per
il tramite della sua rappresentante, ha impugnato la suddetta decisione, con
reclamo del 20 ottobre 2016. Ha contestato – per quanto qui d’interesse – la
mancata deduzione delle spese di perfezionamento, considerato come egli avrebbe
pagato personalmente tutte le spese inerenti all’EMBA per il suo
perfezionamento professionale.
L’autorità di tassazione,
con decisione su reclamo del 2 maggio 2018, ha respinto la richiesta, sia per l’IC, sia per l’IFD, con la seguente motivazione:
…
rivendicati costi di perfezionamento professionali per quote d’iscrizione ai
corsi SUPSI CAS General & Financial Management e Executive Master of
Business Administration non ammessi considerato il costo per il conseguimento
del titolo di studio di Executive Master of Business Administration SUPSI, in
applicazione della costante giurisprudenza in materia quale spesa di formazione
ulteriore non deducibile ai sensi degli art. 33 let b) L. tributaria ticinese,
art. 24 let. b) L. federale sull’imposta federale diretta in vigore al
31.12.2015 (recte art. 34 lett. b).
D. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario (trasmesso, per competenza, dall’RS 1
a questa Corte con lettera del 23 luglio 2018), RI 1, sempre per il tramite
della sua rappresentante, contesta nuovamente la mancata deduzione delle suindicate
spese di perfezionamento, producendo parimenti quale curriculum vitae un
documento intitolato "Profilo del collaboratore per RI 1". Evidenzia in
particolare di avere sostenuto tutte le spese per l’EMBA per il proprio
perfezionamento professionale e che il conseguimento del titolo di studio non
gli avrebbe "ancora permesso ad oggi di avere un ulteriore avanzamento di
carriera professionale allinterno della sua azienda, ma piuttosto di mantenere
il suo ruolo quale quadro e dirigente del suo settore". A suo dire, detta
formazione sarebbe in stretta connessione con il suo ruolo dirigenziale in seno
all’azienda e permetterebbe di rafforzare la sua posizione, senza comportare un
avanzamento a livello professionale.
E. Con le proprie
osservazioni del 28 agosto 2018, l’RS 1, propone la reiezione del gravame,
riconfermandosi nel proprio operato, negando dunque la deduzione per spese di
perfezionamento connesse con l’esercizio dell’attività professionale
dell’insorgente.
Diritto
1. 1.1.
L’entrata in vigore, il 1°
gennaio 2016, della Legge federale del 27 settembre 2013 sull’imposizione delle
spese di formazione e di perfezionamento a fini professionali ha comportato
l’abrogazione degli art. 26 cpv. 1 lett. d e 34 lett. b LIFD.
Queste disposizioni permangono comunque applicabili al caso di specie, ritenuto
come lo stesso concerne la tassazione del periodo fiscale 2015 e che non esiste
alcuna disposizione di diritto transitorio che preveda una soluzione differente
(cfr. decisioni TF n.2C_588/2015 del 1° febbraio 2016, consid. 4.1. e n.
2C_660/2014 del 6 luglio 2015 consid. 5.).
1.2.
Sia secondo l’art. 25 cpv.
1 lett. d LT, sia secondo l’art. 26 cpv. 1 lett. d LIFD (nella
loro versione in vigore fino al 31 dicembre 2015) dal reddito da un’attività
dipendente sono deducibili, a titolo di spese professionali, le spese inerenti
al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l’esercizio
dell’attività professionale.
Gli altri costi e spese
non possono essere dedotti; tra questi le altre spese di formazione
professionale (art. 33 lett. b LT; art. 34 lett. b LIFD, secondo
il loro tenore fino al 31 dicembre 2015).
1.3.
Dal chiaro tenore
letterale della legge emerge che le spese per il perfezionamento e la
riqualificazione professionali sono deducibili se connesse con l’esercizio
dell’attuale attività professionale e nella misura in cui sono giustificate e
documentate (art. 8 cpv. 1 del decreto esecutivo concernente l’imposizione
delle persone fisiche del 10 dicembre 2014, valido per il periodo fiscale 2015).
Non è invece ammessa la deduzione delle spese di formazione vera e propria e
quella delle spese già considerate nella deduzione prevista dall’art. 7 (art. 8
cpv. 2 del citato decreto esecutivo; art. 33 lett. b LT).
Anche per l’IFD le spese
per il perfezionamento e la riqualificazione professionali sono deducibili se
connesse con l’esercizio dell’attuale attività professionale e nella misura in
cui sono giustificate e documentate (art. 8 dell’Ordinanza federale sulle spese
professionali del 10 febbraio 1993, in vigore nel 2015). La deduzione non è
ammessa, una volta ancora, se le spese riguardano la formazione vera e propria
(art. 8 dell’Ordinanza federale sulle spese professionali del 10 febbraio 1993,
in vigore nel periodo fiscale litigioso; art. 34 lett. b LIFD).
1.4.
Non sono quindi deducibili
le spese per la formazione di base, vale a dire le spese necessarie per
acquisire capacità e conoscenze per l’esercizio di una professione, per esempio
il tirocinio, la scuola di commercio, la maturità, gli studi superiori ecc.
(decisione TF n.2A.623/2004 del 6 luglio 2005; Agner/Jung/Steinmann,
Kommentar zum DBG, n. 3 ad art. 34 LIFD; Circolare
dell’Amministrazione federale delle contribuzioni, n. 26 del 22 settembre 1995,
n. 3.1).
Sono invece spese di
perfezionamento quelle che permettono al contribuente di mantenersi aggiornato
nella professione appresa, rispettivamente di soddisfare le nuove e crescenti
esigenze. In questa categoria rientrano le spese per ripassare e rielaborare
nozioni già acquisite (per esempio corsi di ripetizione o di perfezionamento
propri del settore, seminari, congressi ecc.), come anche le spese per corsi di
lingue e per esami che possono rientrare in questa categoria. Sono inoltre
deducibili le spese inerenti al perfezionamento di una professione già appresa
ed esercitata, come nel caso dell’impiegato di commercio che diventa perito
contabile o del pittore che dà gli esami di maestria (Circolare dell’Amministrazione federale delle contribuzioni,
n. 26 del 22 settembre 1995, n. 3.2; decisione TF n.2A.623/2004 del 6 luglio
2005).
Considerandi
2.
2.1.
Secondo la costante
giurisprudenza del Tribunale federale, sono deducibili tutte le spese di
perfezionamento che sono oggettivamente in rapporto con la professione e che
permettono al contribuente di mantenere le sue opportunità di lavoro,
soddisfacendo alle nuove esigenze della professione svolta, anche se ciò non
appaia assolutamente indispensabile per mantenere la posizione professionale
acquisita (decisioni TF n.2C_750/2009 del 26 maggio 2010 e n.2A.623/2004 del
6.
luglio 2005, in: StE 2006 B 22.3 n. 86 entrambe con rinvii).
La qualifica di spese di
perfezionamento deducibili dipende pertanto da un esame concreto della
situazione. Occorre paragonare la formazione di base seguita dal contribuente e
le nuove conoscenze acquisite con la formazione in discussione; è inoltre
necessario considerare la professione esercitata e gli effetti di detta
formazione sull’attività lavorativa (decisioni TF n.2C_750/2009 del 26 maggio
2010, n.2A.424/2005 del 28 aprile 2006 e n.2A.182/2005 del 17 ottobre 2005,
in: StR 61/2006 p. 41).
2.2
Il tema della
delimitazione tra spese di perfezionamento e riqualificazione connesse con
l’esercizio di un’attività professionale, da un lato, e spese di formazione
vera e propria, dall’altro, è stato più volte affrontato dal Tribunale
federale. In una sentenza risalente al 14 marzo 1991, l’Alta Corte ha negato,
per esempio, la deduzione dei costi sostenuti da un giurista per elaborare una
tesi di dottorato, argomentando che si trattava di un approfondimento della sua
formazione di base (decisione TF n.2A.263/1990 del 14 marzo 1991, in: ASA 60
p. 356). Nello stesso senso si è pronunciata nel caso di un responsabile di un
centro di “incontri e seminari”, che postulava la deduzione dei costi da lui
affrontati per frequentare un corso in astrologia e psicologia, in difetto di
un nesso causale diretto con la professione esercitata (decisione TF n.
2A.130/2002 dell’8 agosto 2002, in: ASA 72 p. 473), oppure ancora nel caso di
un contribuente che, dopo aver interrotto gli studi universitari di economia,
conseguiva un Bachelor of Business Administration (BBA) e successivamente un
Master (MBA). L’Alta Corte ha in particolare evidenziato che il contribuente
aveva appreso il mestiere sul campo (“learning by doing on the job”) e
con la formazione parallela al lavoro mirava a colmare le lacune nella sua
preparazione manageriale emerse a seguito del suo avanzamento.
2.3
Recentemente il Tribunale
federale si è occupato del caso di un giurista fiscalista che, dopo un decennio
di attività alle dipendenze di due società che si occupavano di consulenza e
assistenza in materia economica, finanziaria, commerciale, giuridica e fiscale,
aveva continuato i propri studi per ottenere un Master of Advanced Studies
(MAS) in International Taxation (cfr. decisione TF n.2C_1073/2013 del 25
giugno 2014, in: RF 69/2014 p. 645).
La sentenza in questione
rileva che, per valutare se i corsi intrapresi sono da considerarsi
perfezionamento deducibile o meno, bisogna procedere a un esame concreto della
situazione personale del contribuente: la sua formazione iniziale, lo stato
delle sue conoscenze prima di intraprendere i nuovi studi, la sua carriera
professionale, la sua attività professionale prima e dopo la formazione e il
contenuto della formazione in questione (sentenza cit., consid. 2.2.3.).
Il Tribunale federale ha
quindi sottolineato che la situazione del ricorrente era particolare, poiché
beneficiava di un’esperienza professionale pluriennale riconosciuta dai suoi
datori di lavoro e dai clienti nell’ambito fiscale, in particolar modo nel
diritto tributario internazionale dell’impresa e nella fiscalità internazionale
del patrimonio, prima di intraprendere il corso per il conseguimento del MAS,
proprio nelle materie da lui stesso utilizzate e praticate quotidianamente. Pur
non mettendo in discussione la propria giurisprudenza, secondo cui le spese per
una formazione specialistica che conduce al conseguimento di un master che costituisce
la logica continuazione della prima formazione universitaria non sono
deducibili quali spese di perfezionamento, la Corte ha ritenuto dunque che nel
caso concreto le spese fossero deducibili, tenuto conto della situazione personale
del contribuente, dello stato attuale delle sue conoscenze, della sua carriera
professionale e della sua posizione professionale dopo lo svolgimento del corso
(sentenza cit., consid. 2.3).
2.4
Non sono deducibili le
spese di una formazione continua che consentono di progredire in una posizione
professionale di grado gerarchico più elevato, che si distingue chiaramente
dalla professione attuale (spese di ascesa professionale) oppure permettono di
accedere ad un’altra professione.
In questo senso, le spese di una formazione continua
intraprese in vista di un’ascesa professionale oppure che hanno permesso oppure
favorito un tale progresso sono assimilate a quelle di una nuova formazione.
Un tale avanzamento si
traduce – in regola generale – nell’ottenimento di un posto gerarchico
superiore, comprensivo di responsabilità più estese ed una rimunerazione più
elevata. In questo caso, la formazione seguita dal contribuente non serve ad un
semplice ripasso oppure all’attualizzazione delle conoscenze. I principi
enunciati valgono in particolare per gli studi postdiploma (decisione TF n.
2C_588/2015 del 1° febbraio 2016, consid. 4.2. e 4.3.).
2.5
Il Tribunale federale ha a
più riprese vagliato la questione delle spese per l’ottenimento di un Master of
Business Administration (MBA). Di principio la deduzione delle spese per una
tale formazione è rifiutata per il motivo che l’MBA permette principalmente di
aumentare le possibilità di ottenere una promozione, anche se la formazione è
intrapresa durante l’impiego lavorativo e se il titolo è ottenuto a seguito di
una solida esperienza professionale. L’Alta Corte ha ad ogni modo stabilito
come i costi della formazione, come pure l’assenza di esperienza professionale
e di conoscenze acquisite nell’ambito della formazione costituiscono indizi
importanti in favore della sussistenza di spese di formazione non deducibili
(decisione TF n.2C_588/2015 del 1° febbraio 2016, consid. 4.3.1.).
L’Alta Corte ha quindi
ritenuto come convenga esaminare caso per caso per comprendere quale era la
natura dell’attività professionale svolta prima della frequentazione della
formazione oggetto di contenzioso e comparare quella esercitata in seguito, o a
medio termine, dopo aver ottenuto il titolo di formazione (decisione TF n.
2C_588/2015 del 1° febbraio 2016, in RDAF 2016 II p. 160, consid. 4.3.1. e ss.).
La qualificazione delle spese di perfezionamento deducibili dipende dall’esame
concreto della situazione personale del contribuente, della sua formazione
iniziale, delle sue conoscenze, delle sue esperienze professionali, della sua
attività professionale attuale, del contenuto della formazione in causa, così
come della sua posizione professionale dopo la formazione (cfr. decisioni TF n.
2C_588/2015 del 1° febbraio 2016 consid. 4.3.2. e riferimenti).
3.
3.1.
Tornando al caso in esame,
RI 1 chiede di dedurre l’importo complessivo di fr. 9'500.– a titolo di spese
di perfezionamento professionale, somma da lui versata nel periodo fiscale
litigioso per la quota d’iscrizione presso la SUPSI per l’EMBA (prima rata di
fr. 2'000.–) e per il "CAS General Financial Management" (fr.
7'500.–).
Il
ricorrente sostiene in particolare di aver "deciso di intraprendere il corso EMBA proprio per permettergli di
mantenere le sue opportunità di lavoro, soddisfacendo le esigenze della
funzione professionale svolta",
considerato come detta formazione sarebbe "completamente in relazione al suo ruolo di dirigente del settore della
pianificazione e di quadro aziendale (dal 2011)" e
non comporterebbe alcun avanzamento nella professione. Di parere avverso l’RS 1,
che non ha riconosciuto detta deduzione.
3.2
Dal
"Profilo del collaboratore per RI 1" prodotto quale curriculum
vitae con il presente gravame, risulta che RI 1, nato nel __________, ha
ottenuto i seguenti diplomi/attestati:
·
nel 2004 ha conseguito il "Certificato Federale di capacità
Telematico - Capo progetto";
·
nel 2005 ha frequentato un corso per formatore di apprendisti ("Maestro
di tirocinio");
·
nel 2006 ha conseguito il "Diploma federale telematico
diplomato - formazione e esami";
·
nel 2011 ha conseguito la "Certificazione ITIL V3 Foundation";
·
nel 2011 ha conseguito il "Certificato IPMA capo progetto
livello C";
·
nel 2015 si è iscritto al corso master "Executive
Master of Business Administration" presso la SUPSI;
·
nel 2016 ha frequentato un "Seminario di management per
quadri";
·
nel 2016 ha ottenuto il "Certificato IPMA capo progetto
livello C: re-certificazione" (valido fino al 2021).
Nella primavera di
quest’anno (2018) ha conseguito il diploma "Executive Master of Business
Administration" rilasciato dalla SUPSI (cfr. articolo del __________ sul
sito internet __________).
Per quanto concerne l’esperienza
professionale ("Funzioni, progetti e compiti più importanti") di RI 1,
è stato esposto quanto segue:
·
dal 2.1.2005 al 30.6.2011 è stato dirigente dell’Ufficio "AVOR
TC della regione sud";
·
dal 1°.2.2005 al 18.12.2008 è stato capo progetto "TC di
tutti i progetti multidisciplinari della regione sud";
·
dal 2.2.2005 al 25.9.2014 è stato capo progetto "Telecom di
progetti multidisciplinari";
·
dal 4.9.2011 al 18.12.2014 è stato capo progetto generale ("__________");
·
dal 1°.7.2011 ha assunto il ruolo di "capo settore planning
Telecom regione sud".
Quale obiettivo di
carriera nel termine di tre anni, è stato indicato il mantenimento
delle proprie opportunità di lavoro "come quadro aziendale (MK) e come dirigente del team di pianificazione
Telecom di __________ che occupo dal 2011". Il gruppo di lavoro da lui diretto sarebbe attualmente composto da
dodici collaboratori (di cui sette capi e cinque assistenti tecnici), i quali avrebbero
raggiunto un obiettivo di formazione tecnica nella misura del 90% e
seguirebbero una formazione continua. Il Team si pone quale obiettivo l’attuazione
dei progetti pianificati con garanzia di trasparenza finanziaria, il rispetto
dei termini richiesti e l’eccellenza della qualità.
3.3
Come visto,
l’insorgente ha in particolare ottenuto, nel 2004, l’attestato professionale
federale (APF) di telematico capo progetto, che sul sito internet www.orientamento.ch,
viene definito come specialista delle telecomunicazioni e della
comunicazione. Quest’ultimo pianifica, crea oppure adatta le strutture
materiali e informatiche delle installazioni e dei cablaggi per assicurare il
buon funzionamento e la compatibilità degli apparecchi (telefoni, telefax,
stampanti, server, switch, hub, repeater, ecc.). Il telematico capo progetto, quale
quadro medio di un’azienda, si occupa della redazione, direzione,
pianificazione e realizzazione di progetti telematici; collabora all’analisi,
all’elaborazione e all’aggiornamento di concetti di comunicazione
informatizzata; compie misure di prova e test di funzionamento su installazioni
di comunicazione e di telecomunicazione; verifica la sicurezza delle
installazioni telematiche; individua i nodi di sovraccarico e i punti deboli e
trova delle soluzioni; valuta e acquisisce impianti di telecomunicazione e
comunicazione; fornisce consulenze tecniche nell’ambito della rete telematica;
consiglia e coordina professionisti dei settori affini (installazione e sicurezza);
fornisce consigli e assistenza alla clientela; stabilisce il capitolato d’oneri
degli utilizzatori; osserva l’evoluzione tecnica e le tendenze del mercato;
analizza e valuta gli sviluppi tecnici e sociali da cui possono derivare
soluzioni alternative; prevede, pianifica e sorveglia le capacità di un sistema
di comunicazione informatica ed elabora la documentazione. Tra i compiti
importanti del telematico capo progetto vi è l’impiego, la gestione, la
formazione e l’aggiornamento di apprendisti e collaboratori. Detta professione richiede
un aggiornamento costante in merito all’offerta di nuove opportunità di
telecomunicazione e di sviluppo del sistema informatico, essendo un settore in
costante evoluzione. La formazione viene acquisita parallelamente all’esercizio
della professione (tramite corsi serali, diurni o settimanali). I moduli
d’insegnamento consistono nell’elettronica, nella telematica e nel progetto
(cfr. www.orientamento.ch).
Nel 2006 RI 1 ha poi consolidato
la sua formazione, conseguendo il diploma di telematico dipl. (EPS). Sempre dal
sito www.orientamento.ch risulta che il telematico diplomato progetta "impianti
telematici e reti in un ambito completo e per la loro messa in servizio".
Egli deve disporre delle conoscenze necessarie per soddisfare le elevate
esigenze per dirigere un’attività aziendale (economia aziendale, marketing,
diritto). Le principali mansioni del telematico diplomato sono la
pianificazione e la sorveglianza di progetti telematici (inclusi gli aspetti
economici); la pianificazione e la realizzazione di azioni strategiche; la
realizzazione di vasti progetti di allacciamento; la dirigenza di lavori di
costruzione di impianti complessi; l’offerta di prestazioni aggiuntive (analisi,
perizie, studi e strategie); la cura delle relazioni con i clienti e l’acquisizione
di nuova clientela; la definizione e l’attuazione della strategia aziendale secondo
principi sostenibili a livello ecologico, sociale ed economico;
l’organizzazione dell’amministrazione finanziaria; la definizione di marketing;
il reclutamento, la valutazione e la formazione di collaboratori; l’azione
secondo elevati standard ecologici e la fornitura di consulenza ai clienti
nell’ambito dell’efficienza delle installazioni telematiche; la ricerca e
l’attuazione di strategie per lo sviluppo aziendale; la dirigenza di un’azienda
di pianificazione telematica con competenza e spirito imprenditoriale. L’impiego,
la gestione e la formazione degli apprendisti e dei collaboratori è una mansione
importante del telematico diplomato. Analizza e risolve questioni complesse e
impegnative in un ambito interdisciplinare specifico; comprende le relazioni
tipiche del proprio settore e le interfaccia con quelle dei settori correlati (riscaldamento,
ventilazione, climatizzazione, impianti sanitari); riconosce la complessità dei
compiti in costante evoluzione, analizza e valuta i problemi ed elabora
soluzioni strategiche innovative. Aggiorna gli ausili, gli strumenti e le
metodologie, in base alle esigenze. La formazione del telematico diplomato viene
acquisita parallelamente all’esercizio della professione (tramite corsi serali,
diurni o settimanali, con la durata di 300/350 ore di lezione sull’arco di
due-tre anni e 300/400 ore di studio autonomo). I moduli d’insegnamento sono suddivisi
in economia aziendale, gestione aziendale, marketing, progettazione e analisi
del progetto (cfr. www.orientamento.ch).
Nel
2015.
il ricorrente si è iscritto a un Executive Master of
Business Administration (EMBA) organizzato dalla SUPSI. Egli, come visto, ha concluso
il suo percorso formativo quest’anno con il conseguimento del titolo di Executive
Master of Business Administration.
Così
è, ad oggi, il percorso formativo dell’EMBA descritto dalla SUPSI
(www.supsi.ch):
L’Executive Master of Business Administration
SUPSI, giunto alla sua XIa edizione, è uno dei master post-laurea più
impegnativi tra quelli proposti dalle università insubriche della Svizzera
italiana e del Nord-Italia. Si distingue infatti dagli altri master executive
per un’offerta superiore di moduli con un maggior numero di ore-lezione proprio
per consentire una formazione il più trasversale e completa possibile nel campo
della gestione aziendale. L’articolazione del percorso di formazione EMBA in
pacchetti formativi composti da più unità di insegnamento (CAS) permette di
conseguire già titoli intermedi prima dell’ottenimento del titolo finale
superiore di Executive Master of Business Administration. In particolare dopo
ogni percorso formativo, a superamento delle previste sessioni di
certificazione di studi si ottiene l'attestazione CAS (Certificate of Advanced
Studies). Questi titoli intermedi permettono al partecipante di attestare la
frequenza ai corsi, di certificare il superamento degli esami e di disporre di
diplomi specifici per alcune professionalità. Al termine del percorso di studio
EMBA, è previsto lo svolgimento di un lavoro di tesi e quindi il conseguimento
del titolo Executive Master of Business Administration SUPSI, titolo
riconosciuto dal SEFRI (Segreteria di stato per la formazione, la ricerca e
l'innovazione).
Obiettivi
♦ Acquisire conoscenze pratiche e teoriche di economia,
gestione e organizzazione delle risorse infrastrutturali in una
visione d’insieme dei processi aziendali
♦ Apprendere
e applicare i principali strumenti per condurre, motivare, delegare,
relazionare all’interno e all’esterno del contesto aziendale
♦ Capire le diverse dinamiche del business moderno e del
cambiamento, proiettando la propria impresa in nuovi scenari competitivi
♦ Gestire
situazioni di complessità e di incertezza, per mettere la propria azienda
nella condizioni di anticipare sempre i mercati
Benefici
♦ Capitalizzare e rafforzare esperienze e capacità
manageriali per riuscire al meglio nei compiti di gestione e
amministrazione di piccole e medie aziende industriali ma anche di servizi
pubblici e privati
♦ Contare
sulla reputazione e sulla garanzia di un master giunto alla Xa edizione
♦ Confrontarsi con colleghi e manager di altre aziende,
e di diversi settori economici, ampliando la propria conoscenza del territorio
♦ Entrare in contatto con un ampio network di manager
che fra i partecipanti e i diplomati ricoprono importanti incarichi in
aziende e istituzioni dei più svariati settori dell’economia in
Ticino
Destinatari
♦ Manager e senior Executive che hanno già maturato una significativa
esperienza professionale e che vogliono ampliare le loro conoscenze e competenze
nella gestione d’impresa e avanzare nella propria carriera o realizzare
i propri progetti professionali intraprendendo un nuovo business
♦ Aziende che vogliono investire nelle loro risorse,
valorizzando il potenziale dei propri collaboratori con un percorso
formativo adeguato ma senza rinunciare al loro apporto lavorativo
Il
profilo dei partecipanti EMBA è rappresentato da persone di 30-45 anni con
un’esperienza lavorativa in una funzione manageriale di almeno 5 anni. Si
tratta di laureati, in discipline tecnico-scientifiche ma anche umanistiche o
di persone con un solido background formativo equivalente integrato da una
significativa esperienza professionale in posizioni dirigenziali. Sono attivi
come manager nell’industria, nei servizi e nel settore pubblico o come liberi
professionisti.
Requisiti
di ammissione
Titolo
di livello universitario o diplomi equipollenti. È possibile, per un numero di
posti limitati, l’ammissione su dossier dei candidati che non possono
comprovare una duratura e solida esperienza professionale in posizioni di
management.
3.4
Tenuto conto
di tutto quanto sopra esposto, procedendo ad un esame concreto della situazione
personale del ricorrente (vagliando la sua formazione iniziale, lo stato delle
sue conoscenze prima di intraprendere il percorso formativo EMBA, la sua
carriera professionale, la sua attività lavorativa prima e dopo la formazione e
il contenuto dell’EMBA rilasciato dalla SUPSI, come richiesto dalla
giurisprudenza del Tribunale federale), a ragione l’RS 1 ha qualificato le
spese da lui sostenute, nel periodo fiscale litigioso, per conseguire
l’EMBA alla SUPSI, come spese di formazione professionale non
deducibili ai sensi degli art. 33 lett. b LT e 34 lett. b LIFD.
In primo
luogo, è indubbio che il conseguimento di un master – in casu l’EMBA, un master post-laurea rilasciato dalla
SUPSI, con la durata di due anni di corsi suddivisi in tre CAS (620
ore-lezione/60 ETCS - CAS General & Financial Management; CAS Marketing
Management e CAS Business Management) e l’elaborazione del lavoro di tesi
finale (circa 130 ore/10 ECTS) (cfr., per ulteriori dettagli, www.supsi.ch) – non si limiti ad offrire degli approfondimenti
delle conoscenze professionali già acquisite ed esercitate da una persona
diplomata che ha in particolare conseguito dapprima l’attestato
professionale federale (APF) di telematico capo progetto e poi il
diploma di telematico dipl. (EPS). Corrisponde al vero, che l’EMBA possa essere
considerato "un corso strettamente connesso alla sua funzione di dirigente",
come rilevato dallo stesso insorgente. Egli ha ad ogni modo
potuto conseguire un’ulteriore formazione e acquisire importanti conoscenze
supplementari per poter, in pratica, esercitare il ruolo di general manager,
con ampie competenze nella gestione e nell’amministrazione di un’impresa, in grado
di operare in seno a piccole e medie aziende, ma anche "in contesti
aziendali e istituzionali di maggiori dimensioni e complessità". È dunque incontrovertibile che un simile corso persegue scopi ben più
ambiziosi di un semplice mantenimento delle proprie "opportunità di
lavoro, soddisfacendo le esigenze della funzione professionale svolta".
L’insorgente ha, di fatto, conseguito una nuova formazione manageriale in
ambito dirigenziale (general manager) e acquisito gli strumenti idonei
per gestire e amministrare globalmente aziende o istituzioni di piccole e
grandi dimensioni (e non soltanto un settore specifico come lo è quello, seppur
vasto, di "planning Telecom").
3.5
In secondo
luogo, RI 1, al momento della presentazione del gravame, rivestiva ancora
il ruolo di "quadro aziendale (MK)" e dirigente del "team di
pianificazione di __________", mansione da lui assunta dal 2011 e che egli
è intenzionato a mantenere (come obiettivo di carriera). L’insorgente ha dunque
mantenuto la medesima posizione professionale in seno alla società anche dopo
il conseguimento dell’EMBA. Trattasi di una professione dirigenziale di grado
gerarchico medio (MK equivale a mittleres Kader) in uno specifico
settore ("pianificazione Telecom di __________") in seno alle __________,
società che offre servizi nell’ambito del trasporto pubblico, sollecitato da
innumerevoli cambiamenti, in cui occorre necessariamente tenersi al passo con i
tempi. Nonostante abbia (per il momento) mantenuto la medesima professione dopo
aver conseguito l’EMBA rilasciato dalla SUPSI (pochi mesi fa), il ricorrente ha
indubbiamente migliorato le sue possibilità di carriera sul lungo periodo,
potendo potenzialmente assumere un’altra posizione professionale di grado
gerarchico più elevato, con responsabilità più estese e anche con una remunerazione
più elevata (come, ad esempio, avanzare professionalmente dalla funzione di
quadro medio [mittleres Kader] a quella di quadro superiore [oberstes/oberes
Kader]). Poco importa, dunque, che il ricorrente abbia mantenuto la stessa
posizione all’interno della società. Come ha già avuto modo di rilevare il
Tribunale federale, respingendo il ricorso di un economista aziendale che, dopo
aver seguito un master MBA, sosteneva di aver mantenuto la stessa posizione
all’interno dell’istituto bancario in cui lavorava, la critica si fonda su una
visione ristretta e immediata, quando invece occorre una valutazione più a
lungo termine. Ciò che conta è che i corsi frequentati abbiano migliorato le
possibilità di carriera del ricorrente sul lungo periodo, ossia in termini di
anni futuri, e ne abbiano aumentato in misura considerevole il valore sul
mercato del lavoro interno ed internazionale (cfr. sentenza del Tribunale 28
aprile 2006, n.2A.424/2005 consid. 4.3; cfr. anche sentenza CDT n. 80.2009.172
del 17 agosto 2010).
3.6
Da ultimo, l’insorgente ha
sostenuto personalmente tutti i costi connessi con l’EMBA. Non essendo legato
da vincoli contrattuali con il proprio datore di lavoro (__________), egli
potrebbe potenzialmente cambiare il posto di lavoro e ambire a una posizione
dirigenziale di grado superiore (general manager) non solo all’interno
della stessa società, ma anche presso altre ditte che offrono servizi pubblici
e privati oppure presso altre piccole e medie aziende.
L’EMBA conseguito alla
SUPSI e qualificato come master post-laurea non può di conseguenza essere
considerato come un semplice aggiornamento o perfezionamento delle conoscenze dell’insorgente
per "mantenere il suo ruolo quale quadro e dirigente del suo settore",
ma piuttosto come un potenziale avanzamento in ambito
dirigenziale nella gestione globale (e non solo settoriale) di un’attività
oppure di un’organizzazione (cfr., in tal senso, decisione TF n.
2C_588/2015 del 1° febbraio 2016, consid. 4.2. e 4.3.).
3.7
Alla luce di
quanto sopra esposto, si può quindi concludere che l’importo di fr. 9'500.–, corrispondenti ai costi affrontati da RI 1
nell’anno 2015 per frequentare l’EMBA organizzato dalla SUPSI, costituisce nel
caso concreto una spesa di formazione e non di mero perfezionamento, e
in quanto tale non è deducibile dal reddito imponibile (art. 33 lett. b
LT; art. 34 lett. b LIFD, nella loro versione in vigore fino al 31
dicembre 2015).
4.
Il
ricorso è conseguentemente respinto.
Tassa di giustizia e spese processuali sono poste a carico del
ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 400.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 480.–
sono a carico del
ricorrente.
3. Contro il presen Copia
per conoscenza:
-
municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: