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Decisione

80.2018.150

Deduzioni: spese professionali, perfezionamento, telematico alle dipendenze delle FFS, non costi per frequentare Executive Master in Business Administration, formazione

7 dicembre 2018Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nella dichiarazione

d’imposta 2015, RI 1, classe __________, alle dipendenze delle __________ quale

dirigente ("Capo settore planning Telecom regione sud"), ha indicato un

reddito da attività dipendente principale di fr. 113'466.–. Il contribuente ha

in particolare chiesto in deduzione spese di perfezionamento connesse con

l’attività professionale per un ammontare di fr. 9'500.–, di cui fr. 2'000.–

per la quota d’iscrizione (prima rata), presso la SUPSI per l’"Executive

Master of Business Administration (EMBA)", e fr. 7'500.– per il "CAS

General Financial Management".

B. Notificando al

contribuente la tassazione IC/IFD 2015, con decisione del 21 settembre 2016, l’RS

1 ha commisurato il reddito imponibile in fr. 111'000.– per l’IC e in fr.

145’117.– per l’IFD. L’autorità fiscale non ha in particolar modo ammesso la

deduzione delle summenzionate spese di perfezionamento professionale in difetto

dei requisiti di legge.

C. Il contribuente, per

il tramite della sua rappresentante, ha impugnato la suddetta decisione, con

reclamo del 20 ottobre 2016. Ha contestato – per quanto qui d’interesse – la

mancata deduzione delle spese di perfezionamento, considerato come egli avrebbe

pagato personalmente tutte le spese inerenti all’EMBA per il suo

perfezionamento professionale.

L’autorità di tassazione,

con decisione su reclamo del 2 maggio 2018, ha respinto la richiesta, sia per l’IC, sia per l’IFD, con la seguente motivazione:

rivendicati costi di perfezionamento professionali per quote d’iscrizione ai

corsi SUPSI CAS General & Financial Management e Executive Master of

Business Administration non ammessi considerato il costo per il conseguimento

del titolo di studio di Executive Master of Business Administration SUPSI, in

applicazione della costante giurisprudenza in materia quale spesa di formazione

ulteriore non deducibile ai sensi degli art. 33 let b) L. tributaria ticinese,

art. 24 let. b) L. federale sull’imposta federale diretta in vigore al

31.12.2015 (recte art. 34 lett. b).

D. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario (trasmesso, per competenza, dall’RS 1

a questa Corte con lettera del 23 luglio 2018), RI 1, sempre per il tramite

della sua rappresentante, contesta nuovamente la mancata deduzione delle suindicate

spese di perfezionamento, producendo parimenti quale curriculum vitae un

documento intitolato "Profilo del collaboratore per RI 1". Evidenzia in

particolare di avere sostenuto tutte le spese per l’EMBA per il proprio

perfezionamento professionale e che il conseguimento del titolo di studio non

gli avrebbe "ancora permesso ad oggi di avere un ulteriore avanzamento di

carriera professionale allinterno della sua azienda, ma piuttosto di mantenere

il suo ruolo quale quadro e dirigente del suo settore". A suo dire, detta

formazione sarebbe in stretta connessione con il suo ruolo dirigenziale in seno

all’azienda e permetterebbe di rafforzare la sua posizione, senza comportare un

avanzamento a livello professionale.

E. Con le proprie

osservazioni del 28 agosto 2018, l’RS 1, propone la reiezione del gravame,

riconfermandosi nel proprio operato, negando dunque la deduzione per spese di

perfezionamento connesse con l’esercizio dell’attività professionale

dell’insorgente.

Diritto

1. 1.1.

L’entrata in vigore, il 1°

gennaio 2016, della Legge federale del 27 settembre 2013 sull’imposizione delle

spese di formazione e di perfezionamento a fini professionali ha comportato

l’abrogazione degli art. 26 cpv. 1 lett. d e 34 lett. b LIFD.

Queste disposizioni permangono comunque applicabili al caso di specie, ritenuto

come lo stesso concerne la tassazione del periodo fiscale 2015 e che non esiste

alcuna disposizione di diritto transitorio che preveda una soluzione differente

(cfr. decisioni TF n.2C_588/2015 del 1° febbraio 2016, consid. 4.1. e n.

2C_660/2014 del 6 luglio 2015 consid. 5.).

1.2.

Sia secondo l’art. 25 cpv.

1 lett. d LT, sia secondo l’art. 26 cpv. 1 lett. d LIFD (nella

loro versione in vigore fino al 31 dicembre 2015) dal reddito da un’attività

dipendente sono deducibili, a titolo di spese professionali, le spese inerenti

al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l’esercizio

dell’attività professionale.

Gli altri costi e spese

non possono essere dedotti; tra questi le altre spese di formazione

professionale (art. 33 lett. b LT; art. 34 lett. b LIFD, secondo

il loro tenore fino al 31 dicembre 2015).

1.3.

Dal chiaro tenore

letterale della legge emerge che le spese per il perfezionamento e la

riqualificazione professionali sono deducibili se connesse con l’esercizio

dell’attuale attività professionale e nella misura in cui sono giustificate e

documentate (art. 8 cpv. 1 del decreto esecutivo concernente l’imposizione

delle persone fisiche del 10 dicembre 2014, valido per il periodo fiscale 2015).

Non è invece ammessa la deduzione delle spese di formazione vera e propria e

quella delle spese già considerate nella deduzione prevista dall’art. 7 (art. 8

cpv. 2 del citato decreto esecutivo; art. 33 lett. b LT).

Anche per l’IFD le spese

per il perfezionamento e la riqualificazione professionali sono deducibili se

connesse con l’esercizio dell’attuale attività professionale e nella misura in

cui sono giustificate e documentate (art. 8 dell’Ordinanza federale sulle spese

professionali del 10 febbraio 1993, in vigore nel 2015). La deduzione non è

ammessa, una volta ancora, se le spese riguardano la formazione vera e propria

(art. 8 dell’Ordinanza federale sulle spese professionali del 10 febbraio 1993,

in vigore nel periodo fiscale litigioso; art. 34 lett. b LIFD).

1.4.

Non sono quindi deducibili

le spese per la formazione di base, vale a dire le spese necessarie per

acquisire capacità e conoscenze per l’esercizio di una professione, per esempio

il tirocinio, la scuola di commercio, la maturità, gli studi superiori ecc.

(decisione TF n.2A.623/2004 del 6 luglio 2005; Agner/Jung/Steinmann,

Kommentar zum DBG, n. 3 ad art. 34 LIFD; Circolare

dell’Amministrazione federale delle contribuzioni, n. 26 del 22 settembre 1995,

n. 3.1).

Sono invece spese di

perfezionamento quelle che permettono al contribuente di mantenersi aggiornato

nella professione appresa, rispettivamente di soddisfare le nuove e crescenti

esigenze. In questa categoria rientrano le spese per ripassare e rielaborare

nozioni già acquisite (per esempio corsi di ripetizione o di perfezionamento

propri del settore, seminari, congressi ecc.), come anche le spese per corsi di

lingue e per esami che possono rientrare in questa categoria. Sono inoltre

deducibili le spese inerenti al perfezionamento di una professione già appresa

ed esercitata, come nel caso dell’impiegato di commercio che diventa perito

contabile o del pittore che dà gli esami di maestria (Circolare dell’Amministrazione federale delle contribuzioni,

n. 26 del 22 settembre 1995, n. 3.2; decisione TF n.2A.623/2004 del 6 luglio

2005).

Considerandi

2.

2.1.

Secondo la costante

giurisprudenza del Tribunale federale, sono deducibili tutte le spese di

perfezionamento che sono oggettivamente in rapporto con la professione e che

permettono al contribuente di mantenere le sue opportunità di lavoro,

soddisfacendo alle nuove esigenze della professione svolta, anche se ciò non

appaia assolutamente indispensabile per mantenere la posizione professionale

acquisita (decisioni TF n.2C_750/2009 del 26 maggio 2010 e n.2A.623/2004 del

6.

luglio 2005, in: StE 2006 B 22.3 n. 86 entrambe con rinvii).

La qualifica di spese di

perfezionamento deducibili dipende pertanto da un esame concreto della

situazione. Occorre paragonare la formazione di base seguita dal contribuente e

le nuove conoscenze acquisite con la formazione in discussione; è inoltre

necessario considerare la professione esercitata e gli effetti di detta

formazione sull’attività lavorativa (decisioni TF n.2C_750/2009 del 26 maggio

2010, n.2A.424/2005 del 28 aprile 2006 e n.2A.182/2005 del 17 ottobre 2005,

in: StR 61/2006 p. 41).

2.2

Il tema della

delimitazione tra spese di perfezionamento e riqualificazione connesse con

l’esercizio di un’attività professionale, da un lato, e spese di formazione

vera e propria, dall’altro, è stato più volte affrontato dal Tribunale

federale. In una sentenza risalente al 14 marzo 1991, l’Alta Corte ha negato,

per esempio, la deduzione dei costi sostenuti da un giurista per elaborare una

tesi di dottorato, argomentando che si trattava di un approfondimento della sua

formazione di base (decisione TF n.2A.263/1990 del 14 marzo 1991, in: ASA 60

p. 356). Nello stesso senso si è pronunciata nel caso di un responsabile di un

centro di “incontri e seminari”, che postulava la deduzione dei costi da lui

affrontati per frequentare un corso in astrologia e psicologia, in difetto di

un nesso causale diretto con la professione esercitata (decisione TF n.

2A.130/2002 dell’8 agosto 2002, in: ASA 72 p. 473), oppure ancora nel caso di

un contribuente che, dopo aver interrotto gli studi universitari di economia,

conseguiva un Bachelor of Business Administration (BBA) e successivamente un

Master (MBA). L’Alta Corte ha in particolare evidenziato che il contribuente

aveva appreso il mestiere sul campo (“learning by doing on the job”) e

con la formazione parallela al lavoro mirava a colmare le lacune nella sua

preparazione manageriale emerse a seguito del suo avanzamento.

2.3

Recentemente il Tribunale

federale si è occupato del caso di un giurista fiscalista che, dopo un decennio

di attività alle dipendenze di due società che si occupavano di consulenza e

assistenza in materia economica, finanziaria, commerciale, giuridica e fiscale,

aveva continuato i propri studi per ottenere un Master of Advanced Studies

(MAS) in International Taxation (cfr. decisione TF n.2C_1073/2013 del 25

giugno 2014, in: RF 69/2014 p. 645).

La sentenza in questione

rileva che, per valutare se i corsi intrapresi sono da considerarsi

perfezionamento deducibile o meno, bisogna procedere a un esame concreto della

situazione personale del contribuente: la sua formazione iniziale, lo stato

delle sue conoscenze prima di intraprendere i nuovi studi, la sua carriera

professionale, la sua attività professionale prima e dopo la formazione e il

contenuto della formazione in questione (sentenza cit., consid. 2.2.3.).

Il Tribunale federale ha

quindi sottolineato che la situazione del ricorrente era particolare, poiché

beneficiava di un’esperienza professionale pluriennale riconosciuta dai suoi

datori di lavoro e dai clienti nell’ambito fiscale, in particolar modo nel

diritto tributario internazionale dell’impresa e nella fiscalità internazionale

del patrimonio, prima di intraprendere il corso per il conseguimento del MAS,

proprio nelle materie da lui stesso utilizzate e praticate quotidianamente. Pur

non mettendo in discussione la propria giurisprudenza, secondo cui le spese per

una formazione specialistica che conduce al conseguimento di un master che costituisce

la logica continuazione della prima formazione universitaria non sono

deducibili quali spese di perfezionamento, la Corte ha ritenuto dunque che nel

caso concreto le spese fossero deducibili, tenuto conto della situazione personale

del contribuente, dello stato attuale delle sue conoscenze, della sua carriera

professionale e della sua posizione professionale dopo lo svolgimento del corso

(sentenza cit., consid. 2.3).

2.4

Non sono deducibili le

spese di una formazione continua che consentono di progredire in una posizione

professionale di grado gerarchico più elevato, che si distingue chiaramente

dalla professione attuale (spese di ascesa professionale) oppure permettono di

accedere ad un’altra professione.

In questo senso, le spese di una formazione continua

intraprese in vista di un’ascesa professionale oppure che hanno permesso oppure

favorito un tale progresso sono assimilate a quelle di una nuova formazione.

Un tale avanzamento si

traduce – in regola generale – nell’ottenimento di un posto gerarchico

superiore, comprensivo di responsabilità più estese ed una rimunerazione più

elevata. In questo caso, la formazione seguita dal contribuente non serve ad un

semplice ripasso oppure all’attualizzazione delle conoscenze. I principi

enunciati valgono in particolare per gli studi postdiploma (decisione TF n.

2C_588/2015 del 1° febbraio 2016, consid. 4.2. e 4.3.).

2.5

Il Tribunale federale ha a

più riprese vagliato la questione delle spese per l’ottenimento di un Master of

Business Administration (MBA). Di principio la deduzione delle spese per una

tale formazione è rifiutata per il motivo che l’MBA permette principalmente di

aumentare le possibilità di ottenere una promozione, anche se la formazione è

intrapresa durante l’impiego lavorativo e se il titolo è ottenuto a seguito di

una solida esperienza professionale. L’Alta Corte ha ad ogni modo stabilito

come i costi della formazione, come pure l’assenza di esperienza professionale

e di conoscenze acquisite nell’ambito della formazione costituiscono indizi

importanti in favore della sussistenza di spese di formazione non deducibili

(decisione TF n.2C_588/2015 del 1° febbraio 2016, consid. 4.3.1.).

L’Alta Corte ha quindi

ritenuto come convenga esaminare caso per caso per comprendere quale era la

natura dell’attività professionale svolta prima della frequentazione della

formazione oggetto di contenzioso e comparare quella esercitata in seguito, o a

medio termine, dopo aver ottenuto il titolo di formazione (decisione TF n.

2C_588/2015 del 1° febbraio 2016, in RDAF 2016 II p. 160, consid. 4.3.1. e ss.).

La qualificazione delle spese di perfezionamento deducibili dipende dall’esame

concreto della situazione personale del contribuente, della sua formazione

iniziale, delle sue conoscenze, delle sue esperienze professionali, della sua

attività professionale attuale, del contenuto della formazione in causa, così

come della sua posizione professionale dopo la formazione (cfr. decisioni TF n.

2C_588/2015 del 1° febbraio 2016 consid. 4.3.2. e riferimenti).

3.

3.1.

Tornando al caso in esame,

RI 1 chiede di dedurre l’importo complessivo di fr. 9'500.– a titolo di spese

di perfezionamento professionale, somma da lui versata nel periodo fiscale

litigioso per la quota d’iscrizione presso la SUPSI per l’EMBA (prima rata di

fr. 2'000.–) e per il "CAS General Financial Management" (fr.

7'500.–).

Il

ricorrente sostiene in particolare di aver "deciso di intraprendere il corso EMBA proprio per permettergli di

mantenere le sue opportunità di lavoro, soddisfacendo le esigenze della

funzione professionale svolta",

considerato come detta formazione sarebbe "completamente in relazione al suo ruolo di dirigente del settore della

pianificazione e di quadro aziendale (dal 2011)" e

non comporterebbe alcun avanzamento nella professione. Di parere avverso l’RS 1,

che non ha riconosciuto detta deduzione.

3.2

Dal

"Profilo del collaboratore per RI 1" prodotto quale curriculum

vitae con il presente gravame, risulta che RI 1, nato nel __________, ha

ottenuto i seguenti diplomi/attestati:

·

nel 2004 ha conseguito il "Certificato Federale di capacità

Telematico - Capo progetto";

·

nel 2005 ha frequentato un corso per formatore di apprendisti ("Maestro

di tirocinio");

·

nel 2006 ha conseguito il "Diploma federale telematico

diplomato - formazione e esami";

·

nel 2011 ha conseguito la "Certificazione ITIL V3 Foundation";

·

nel 2011 ha conseguito il "Certificato IPMA capo progetto

livello C";

·

nel 2015 si è iscritto al corso master "Executive

Master of Business Administration" presso la SUPSI;

·

nel 2016 ha frequentato un "Seminario di management per

quadri";

·

nel 2016 ha ottenuto il "Certificato IPMA capo progetto

livello C: re-certificazione" (valido fino al 2021).

Nella primavera di

quest’anno (2018) ha conseguito il diploma "Executive Master of Business

Administration" rilasciato dalla SUPSI (cfr. articolo del __________ sul

sito internet __________).

Per quanto concerne l’esperienza

professionale ("Funzioni, progetti e compiti più importanti") di RI 1,

è stato esposto quanto segue:

·

dal 2.1.2005 al 30.6.2011 è stato dirigente dell’Ufficio "AVOR

TC della regione sud";

·

dal 1°.2.2005 al 18.12.2008 è stato capo progetto "TC di

tutti i progetti multidisciplinari della regione sud";

·

dal 2.2.2005 al 25.9.2014 è stato capo progetto "Telecom di

progetti multidisciplinari";

·

dal 4.9.2011 al 18.12.2014 è stato capo progetto generale ("__________");

·

dal 1°.7.2011 ha assunto il ruolo di "capo settore planning

Telecom regione sud".

Quale obiettivo di

carriera nel termine di tre anni, è stato indicato il mantenimento

delle proprie opportunità di lavoro "come quadro aziendale (MK) e come dirigente del team di pianificazione

Telecom di __________ che occupo dal 2011". Il gruppo di lavoro da lui diretto sarebbe attualmente composto da

dodici collaboratori (di cui sette capi e cinque assistenti tecnici), i quali avrebbero

raggiunto un obiettivo di formazione tecnica nella misura del 90% e

seguirebbero una formazione continua. Il Team si pone quale obiettivo l’attuazione

dei progetti pianificati con garanzia di trasparenza finanziaria, il rispetto

dei termini richiesti e l’eccellenza della qualità.

3.3

Come visto,

l’insorgente ha in particolare ottenuto, nel 2004, l’attestato professionale

federale (APF) di telematico capo progetto, che sul sito internet www.orientamento.ch,

viene definito come specialista delle telecomunicazioni e della

comunicazione. Quest’ultimo pianifica, crea oppure adatta le strutture

materiali e informatiche delle installazioni e dei cablaggi per assicurare il

buon funzionamento e la compatibilità degli apparecchi (telefoni, telefax,

stampanti, server, switch, hub, repeater, ecc.). Il telematico capo progetto, quale

quadro medio di un’azienda, si occupa della redazione, direzione,

pianificazione e realizzazione di progetti telematici; collabora all’analisi,

all’elaborazione e all’aggiornamento di concetti di comunicazione

informatizzata; compie misure di prova e test di funzionamento su installazioni

di comunicazione e di telecomunicazione; verifica la sicurezza delle

installazioni telematiche; individua i nodi di sovraccarico e i punti deboli e

trova delle soluzioni; valuta e acquisisce impianti di telecomunicazione e

comunicazione; fornisce consulenze tecniche nell’ambito della rete telematica;

consiglia e coordina professionisti dei settori affini (installazione e sicurezza);

fornisce consigli e assistenza alla clientela; stabilisce il capitolato d’oneri

degli utilizzatori; osserva l’evoluzione tecnica e le tendenze del mercato;

analizza e valuta gli sviluppi tecnici e sociali da cui possono derivare

soluzioni alternative; prevede, pianifica e sorveglia le capacità di un sistema

di comunicazione informatica ed elabora la documentazione. Tra i compiti

importanti del telematico capo progetto vi è l’impiego, la gestione, la

formazione e l’aggiornamento di apprendisti e collaboratori. Detta professione richiede

un aggiornamento costante in merito all’offerta di nuove opportunità di

telecomunicazione e di sviluppo del sistema informatico, essendo un settore in

costante evoluzione. La formazione viene acquisita parallelamente all’esercizio

della professione (tramite corsi serali, diurni o settimanali). I moduli

d’insegnamento consistono nell’elettronica, nella telematica e nel progetto

(cfr. www.orientamento.ch).

Nel 2006 RI 1 ha poi consolidato

la sua formazione, conseguendo il diploma di telematico dipl. (EPS). Sempre dal

sito www.orientamento.ch risulta che il telematico diplomato progetta "impianti

telematici e reti in un ambito completo e per la loro messa in servizio".

Egli deve disporre delle conoscenze necessarie per soddisfare le elevate

esigenze per dirigere un’attività aziendale (economia aziendale, marketing,

diritto). Le principali mansioni del telematico diplomato sono la

pianificazione e la sorveglianza di progetti telematici (inclusi gli aspetti

economici); la pianificazione e la realizzazione di azioni strategiche; la

realizzazione di vasti progetti di allacciamento; la dirigenza di lavori di

costruzione di impianti complessi; l’offerta di prestazioni aggiuntive (analisi,

perizie, studi e strategie); la cura delle relazioni con i clienti e l’acquisizione

di nuova clientela; la definizione e l’attuazione della strategia aziendale secondo

principi sostenibili a livello ecologico, sociale ed economico;

l’organizzazione dell’amministrazione finanziaria; la definizione di marketing;

il reclutamento, la valutazione e la formazione di collaboratori; l’azione

secondo elevati standard ecologici e la fornitura di consulenza ai clienti

nell’ambito dell’efficienza delle installazioni telematiche; la ricerca e

l’attuazione di strategie per lo sviluppo aziendale; la dirigenza di un’azienda

di pianificazione telematica con competenza e spirito imprenditoriale. L’impiego,

la gestione e la formazione degli apprendisti e dei collaboratori è una mansione

importante del telematico diplomato. Analizza e risolve questioni complesse e

impegnative in un ambito interdisciplinare specifico; comprende le relazioni

tipiche del proprio settore e le interfaccia con quelle dei settori correlati (riscaldamento,

ventilazione, climatizzazione, impianti sanitari); riconosce la complessità dei

compiti in costante evoluzione, analizza e valuta i problemi ed elabora

soluzioni strategiche innovative. Aggiorna gli ausili, gli strumenti e le

metodologie, in base alle esigenze. La formazione del telematico diplomato viene

acquisita parallelamente all’esercizio della professione (tramite corsi serali,

diurni o settimanali, con la durata di 300/350 ore di lezione sull’arco di

due-tre anni e 300/400 ore di studio autonomo). I moduli d’insegnamento sono suddivisi

in economia aziendale, gestione aziendale, marketing, progettazione e analisi

del progetto (cfr. www.orientamento.ch).

Nel

2015.

il ricorrente si è iscritto a un Executive Master of

Business Administration (EMBA) organizzato dalla SUPSI. Egli, come visto, ha concluso

il suo percorso formativo quest’anno con il conseguimento del titolo di Executive

Master of Business Administration.

Così

è, ad oggi, il percorso formativo dell’EMBA descritto dalla SUPSI

(www.supsi.ch):

L’Executive Master of Business Administration

SUPSI, giunto alla sua XIa edizione, è uno dei master post-laurea più

impegnativi tra quelli proposti dalle università insubriche della Svizzera

italiana e del Nord-Italia. Si distingue infatti dagli altri master executive

per un’offerta superiore di moduli con un maggior numero di ore-lezione proprio

per consentire una formazione il più trasversale e completa possibile nel campo

della gestione aziendale. L’articolazione del percorso di formazione EMBA in

pacchetti formativi composti da più unità di insegnamento (CAS) permette di

conseguire già titoli intermedi prima dell’ottenimento del titolo finale

superiore di Executive Master of Business Administration. In particolare dopo

ogni percorso formativo, a superamento delle previste sessioni di

certificazione di studi si ottiene l'attestazione CAS (Certificate of Advanced

Studies). Questi titoli intermedi permettono al partecipante di attestare la

frequenza ai corsi, di certificare il superamento degli esami e di disporre di

diplomi specifici per alcune professionalità. Al termine del percorso di studio

EMBA, è previsto lo svolgimento di un lavoro di tesi e quindi il conseguimento

del titolo Executive Master of Business Administration SUPSI, titolo

riconosciuto dal SEFRI (Segreteria di stato per la formazione, la ricerca e

l'innovazione).

Obiettivi

♦ Acquisire conoscenze pratiche e teoriche di economia,

gestione e organizzazione delle risorse infrastrutturali in una

visione d’insieme dei processi aziendali

♦ Apprendere

e applicare i principali strumenti per condurre, motivare, delegare,

relazionare all’interno e all’esterno del contesto aziendale

♦ Capire le diverse dinamiche del business moderno e del

cambiamento, proiettando la propria impresa in nuovi scenari competitivi

♦ Gestire

situazioni di complessità e di incertezza, per mettere la propria azienda

nella condizioni di anticipare sempre i mercati

Benefici

♦ Capitalizzare e rafforzare esperienze e capacità

manageriali per riuscire al meglio nei compiti di gestione e

amministrazione di piccole e medie aziende industriali ma anche di servizi

pubblici e privati

♦ Contare

sulla reputazione e sulla garanzia di un master giunto alla Xa edizione

♦ Confrontarsi con colleghi e manager di altre aziende,

e di diversi settori economici, ampliando la propria conoscenza del territorio

♦ Entrare in contatto con un ampio network di manager

che fra i partecipanti e i diplomati ricoprono importanti incarichi in

aziende e istituzioni dei più svariati settori dell’economia in

Ticino

Destinatari

♦ Manager e senior Executive che hanno già maturato una significativa

esperienza professionale e che vogliono ampliare le loro conoscenze e competenze

nella gestione d’impresa e avanzare nella propria carriera o realizzare

i propri progetti professionali intraprendendo un nuovo business

♦ Aziende che vogliono investire nelle loro risorse,

valorizzando il potenziale dei propri collaboratori con un percorso

formativo adeguato ma senza rinunciare al loro apporto lavorativo

Il

profilo dei partecipanti EMBA è rappresentato da persone di 30-45 anni con

un’esperienza lavorativa in una funzione manageriale di almeno 5 anni. Si

tratta di laureati, in discipline tecnico-scientifiche ma anche umanistiche o

di persone con un solido background formativo equivalente integrato da una

significativa esperienza professionale in posizioni dirigenziali. Sono attivi

come manager nell’industria, nei servizi e nel settore pubblico o come liberi

professionisti.

Requisiti

di ammissione

Titolo

di livello universitario o diplomi equipollenti. È possibile, per un numero di

posti limitati, l’ammissione su dossier dei candidati che non possono

comprovare una duratura e solida esperienza professionale in posizioni di

management.

3.4

Tenuto conto

di tutto quanto sopra esposto, procedendo ad un esame concreto della situazione

personale del ricorrente (vagliando la sua formazione iniziale, lo stato delle

sue conoscenze prima di intraprendere il percorso formativo EMBA, la sua

carriera professionale, la sua attività lavorativa prima e dopo la formazione e

il contenuto dell’EMBA rilasciato dalla SUPSI, come richiesto dalla

giurisprudenza del Tribunale federale), a ragione l’RS 1 ha qualificato le

spese da lui sostenute, nel periodo fiscale litigioso, per conseguire

l’EMBA alla SUPSI, come spese di formazione professionale non

deducibili ai sensi degli art. 33 lett. b LT e 34 lett. b LIFD.

In primo

luogo, è indubbio che il conseguimento di un master – in casu l’EMBA, un master post-laurea rilasciato dalla

SUPSI, con la durata di due anni di corsi suddivisi in tre CAS (620

ore-lezione/60 ETCS - CAS General & Financial Management; CAS Marketing

Management e CAS Business Management) e l’elaborazione del lavoro di tesi

finale (circa 130 ore/10 ECTS) (cfr., per ulteriori dettagli, www.supsi.ch) – non si limiti ad offrire degli approfondimenti

delle conoscenze professionali già acquisite ed esercitate da una persona

diplomata che ha in particolare conseguito dapprima l’attestato

professionale federale (APF) di telematico capo progetto e poi il

diploma di telematico dipl. (EPS). Corrisponde al vero, che l’EMBA possa essere

considerato "un corso strettamente connesso alla sua funzione di dirigente",

come rilevato dallo stesso insorgente. Egli ha ad ogni modo

potuto conseguire un’ulteriore formazione e acquisire importanti conoscenze

supplementari per poter, in pratica, esercitare il ruolo di general manager,

con ampie competenze nella gestione e nell’amministrazione di un’impresa, in grado

di operare in seno a piccole e medie aziende, ma anche "in contesti

aziendali e istituzionali di maggiori dimensioni e complessità". È dunque incontrovertibile che un simile corso persegue scopi ben più

ambiziosi di un semplice mantenimento delle proprie "opportunità di

lavoro, soddisfacendo le esigenze della funzione professionale svolta".

L’insorgente ha, di fatto, conseguito una nuova formazione manageriale in

ambito dirigenziale (general manager) e acquisito gli strumenti idonei

per gestire e amministrare globalmente aziende o istituzioni di piccole e

grandi dimensioni (e non soltanto un settore specifico come lo è quello, seppur

vasto, di "planning Telecom").

3.5

In secondo

luogo, RI 1, al momento della presentazione del gravame, rivestiva ancora

il ruolo di "quadro aziendale (MK)" e dirigente del "team di

pianificazione di __________", mansione da lui assunta dal 2011 e che egli

è intenzionato a mantenere (come obiettivo di carriera). L’insorgente ha dunque

mantenuto la medesima posizione professionale in seno alla società anche dopo

il conseguimento dell’EMBA. Trattasi di una professione dirigenziale di grado

gerarchico medio (MK equivale a mittleres Kader) in uno specifico

settore ("pianificazione Telecom di __________") in seno alle __________,

società che offre servizi nell’ambito del trasporto pubblico, sollecitato da

innumerevoli cambiamenti, in cui occorre necessariamente tenersi al passo con i

tempi. Nonostante abbia (per il momento) mantenuto la medesima professione dopo

aver conseguito l’EMBA rilasciato dalla SUPSI (pochi mesi fa), il ricorrente ha

indubbiamente migliorato le sue possibilità di carriera sul lungo periodo,

potendo potenzialmente assumere un’altra posizione professionale di grado

gerarchico più elevato, con responsabilità più estese e anche con una remunerazione

più elevata (come, ad esempio, avanzare professionalmente dalla funzione di

quadro medio [mittleres Kader] a quella di quadro superiore [oberstes/oberes

Kader]). Poco importa, dunque, che il ricorrente abbia mantenuto la stessa

posizione all’interno della società. Come ha già avuto modo di rilevare il

Tribunale federale, respingendo il ricorso di un economista aziendale che, dopo

aver seguito un master MBA, sosteneva di aver mantenuto la stessa posizione

all’interno dell’istituto bancario in cui lavorava, la critica si fonda su una

visione ristretta e immediata, quando invece occorre una valutazione più a

lungo termine. Ciò che conta è che i corsi frequentati abbiano migliorato le

possibilità di carriera del ricorrente sul lungo periodo, ossia in termini di

anni futuri, e ne abbiano aumentato in misura considerevole il valore sul

mercato del lavoro interno ed internazionale (cfr. sentenza del Tribunale 28

aprile 2006, n.2A.424/2005 consid. 4.3; cfr. anche sentenza CDT n. 80.2009.172

del 17 agosto 2010).

3.6

Da ultimo, l’insorgente ha

sostenuto personalmente tutti i costi connessi con l’EMBA. Non essendo legato

da vincoli contrattuali con il proprio datore di lavoro (__________), egli

potrebbe potenzialmente cambiare il posto di lavoro e ambire a una posizione

dirigenziale di grado superiore (general manager) non solo all’interno

della stessa società, ma anche presso altre ditte che offrono servizi pubblici

e privati oppure presso altre piccole e medie aziende.

L’EMBA conseguito alla

SUPSI e qualificato come master post-laurea non può di conseguenza essere

considerato come un semplice aggiornamento o perfezionamento delle conoscenze dell’insorgente

per "mantenere il suo ruolo quale quadro e dirigente del suo settore",

ma piuttosto come un potenziale avanzamento in ambito

dirigenziale nella gestione globale (e non solo settoriale) di un’attività

oppure di un’organizzazione (cfr., in tal senso, decisione TF n.

2C_588/2015 del 1° febbraio 2016, consid. 4.2. e 4.3.).

3.7

Alla luce di

quanto sopra esposto, si può quindi concludere che l’importo di fr. 9'500.–, corrispondenti ai costi affrontati da RI 1

nell’anno 2015 per frequentare l’EMBA organizzato dalla SUPSI, costituisce nel

caso concreto una spesa di formazione e non di mero perfezionamento, e

in quanto tale non è deducibile dal reddito imponibile (art. 33 lett. b

LT; art. 34 lett. b LIFD, nella loro versione in vigore fino al 31

dicembre 2015).

4.

Il

ricorso è conseguentemente respinto.

Tassa di giustizia e spese processuali sono poste a carico del

ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 400.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 480.–

sono a carico del

ricorrente.

3. Contro il presen Copia

per conoscenza:

-

municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: