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Decisione

80.2018.162

Deduzioni: spese professionali, trasporto, veicolo privato, percorso più breve tra domicilio e luogo di lavoro

5 novembre 2018Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1 è domiciliato a __________,

nel Quartiere di __________, ed è alle dipendenze della __________, con sede a __________.

Nella dichiarazione

d’imposta per il periodo fiscale 2017, il contribuente ha in particolare

chiesto in deduzione spese di trasporto dal domicilio al luogo di lavoro

(veicolo privato) per complessivi fr. 6'072.– (calcolato su un tragitto di 23

km, con un percorso di andata e ritorno di 46 km al giorno x 220 giorni, per un

totale di 10'120 km l’anno). Ha apposto la crocetta nella casella "notevole

distanza dalla più vicina fermata del mezzo pubblico o orari di lavoro

sfavorevoli".

B. Notificando al

contribuente la tassazione IC/IFD 2017, con decisione del 13 giugno 2018, l’RS

1 ha ammesso le postulate spese di trasporto limitatamente all’importo di fr.

5'280.–, rettificando il tragitto dal domicilio (__________, __________) al

luogo di lavoro (__________, __________) da 23 km a 20 km.

C. Il contribuente ha

impugnato la suddetta decisione, con reclamo del 21 giugno 2018, chiedendo di

riconoscere le postulate spese di trasporto, tenendo conto quindi del tragitto indicato

di 23 km, che a suo dire corrisponderebbero ai chilometri effettivi percorsi

dal luogo di domicilio (Via __________, __________) al luogo di lavoro (__________).

Ha in particolare evidenziato che per i periodi fiscali precedenti sono sempre

stati ammessi 22 km per il tragitto in questione, adducendo parimenti che l’aggiornamento

dei km percorsi sarebbe giustificato, visto che egli dal 2013, si sarebbe trasferito

più a nord di __________. Ha inoltre criticato l’operato del tassatore, ritenendo

una provocazione la decurtazione attuata.

L’autorità di tassazione,

con decisione del 10 luglio 2018, ha respinto il gravame, con la seguente

motivazione:

Secondo il principio della

buona fede, l’autorità di tassazione può risolvere in maniera differente, anche

a sfavore del contribuente, elementi della tassazione in precedenza invece a

suo favore. L’autorità di tassazione non è vincolata alle decisioni stabilite per

i passati periodi fiscali. La circostanza secondo cui una determinata deduzione

sia stata accordata in precedenti tassazioni non determina in automatico il

diritto alla medesima deduzione anche per un’ulteriore tassazione. In

applicazione del capoverso 2 dell’articolo 3 del Decreto esecutivo cantonale

concernente l’imposizione delle persone fisiche valido per il periodo fiscale

2017, le spese di trasporto secondo l’impiego dell’auto privata sono da

calcolare alla tariffa di 60 cts al chilometro. A proposito della

determinazione delle distanze fra il domicilio e il luogo di lavoro del

contribuente, dopo consultazione del sito Googlemaps risulta che il tragitto in

A13, passando per __________ per rientrare a __________ (Via __________) è

segnalato essere di 21.9 km, per un tempo di percorrenza di 26 minuti. Il

percorso che raggiunge direttamente il luogo di lavoro percorrendo la Strada

cantonale 13 (__________) è invece di ben 4 chilometri inferiore, ossia 17.9

chilometri, per un tempo di percorrenza di 31 minuti. Nella tassazione base il

calcolo delle spese di trasporto è stato effettuato secondo un tragitto

domicilio-luogo di lavoro di 20 chilometri. Visto quanto sopra la decisione di

limitare le spese al tragitto di 20 chilometri è senz’altro da condividere. Il

reclamo per l’imposta cantonale è respinto.

D. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 chiede – in accoglimento del

gravame – di annullare la decisione impugnata, contestando in sintesi le

argomentazioni apportate dall’autorità fiscale. Ripresenta in particolare la

sua tesi secondo la quale sarebbe corretto riconoscergli i chilometri effettivi

percorsi per il tragitto domicilio-luogo di lavoro (23 km per tratta), poiché,

a suo dire, fare una media dei due percorsi sarebbe "fuori luogo e

sbagliato". Il primo percorso (17.9 km) sarebbe "assurdo", "improponibile"

e "impraticabile" ("utilizzando questo percorso si va contro

ogni logica di pianificazione del traffico, intasando le arterie dei centri

abitati, impiegando molto più tempo"), mentre il secondo percorso (21.9

km) viene da lui utilizzato solo in parte, ma sarebbe in ogni caso non

corretto, in quanto i parcheggi sul posto di lavoro si troverebbero in Via __________.

E. Con le proprie

osservazioni dell’8 agosto 2018, l’RS 1 evidenzia in particolare che il

ricorrente, partendo dal suo domicilio, potrebbe raggiungere il luogo di lavoro

con i mezzi pubblici di trasporto in un’ora circa, senza eccessivi disagi, sia

la mattina presto, sia la sera tardi. Con l’autovettura, il tempo di trasferta

viene ridotto a 30 minuti. Ha dunque, "forse generosamente"

rinunciato a riconoscere unicamente le spese di trasporto con i mezzi pubblici,

e ha stabilito in 20 km il tragitto da percorrere dal domicilio al luogo di

lavoro.

Diritto

1. 1.1.

Secondo l’art. 25 cpv. 1

LT – in vigore nel periodo fiscale 2017 – le spese professionali deducibili

sono:

a)

le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;

b)

le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di

lavoro a turni;

c)

le altre spese necessarie per l’esercizio della professione; è fatto

salvo l’art. 32 cpv. 1 lett. n LT;

Per le spese professionali

secondo il capoverso 1 lettere a) - c) sono stabilite deduzioni

complessive entro i limiti fissati dal Consiglio di Stato.

Secondo l’art. 26 cpv. 1

LIFD – il cui nuovo testo è entrato in vigore il 1° gennaio 2016 e applicabile

per il periodo fiscale litigioso – le spese professionali deducibili sono:

a)

le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro fino a

un importo massimo di 3'000 franchi;

b)

le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di

lavoro a turni;

c)

le altre spese necessarie per l’esercizio della professione; è fatto

salvo l’art. 33 cpv. 1 lett. j LIFD;

Per le spese professionali

secondo il capoverso 1 lettere b) - c) sono stabilite deduzioni

complessive; per le spese di cui al cpv. 1 lett. c il contribuente può

giustificare spese più elevate.

1.2.

Le stesse sono precisate

dal decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche (quello

valido per il periodo fiscale 2017 qui in esame è del 30 novembre 2016, di

seguito decreto esecutivo del 30 novembre 2016), segnatamente dagli articoli 2

e seguenti, che concernono le spese di trasporto, le spese supplementari di

doppia economia domestica e le spese di alloggio. Analoghe deduzioni sono

previste, per l’imposta federale diretta, dall’Ordinanza sulla deduzione delle

spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente,

del 10 febbraio 1993 (cfr. articoli 5, 6 e 9) e dalla relativa Appendice,

aggiornata di periodo in periodo.

1.3.

Secondo l’art. 3 cpv. 1

del decreto esecutivo del 30 novembre 2016, sono considerate spese di trasporto

quelle causate al contribuente per trasferirsi dal luogo di domicilio a quello

in cui lavora. Le relative deduzioni sono stabilite come segue:

a) per

l’uso di mezzi di trasporto pubblici: la spesa effettiva;

b) per

l’uso della bicicletta, di un ciclomotore o di una motocicletta con targa di

controllo su fondo giallo: fino a fr. 700.– l’anno, ma al massimo il costo del

mezzo di trasporto pubblico;

c) per

l’uso di una motocicletta con targa di controllo su fondo bianco o di

un’automobile privata: le spese del mezzo pubblico disponibile.

Eccezionalmente, se nessun

mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può servirsene (es.

infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario sfavorevole,

ecc.), è ammessa una deduzione fino a 40 cts. il km per le motociclette con

targa di controllo su fondo bianco e fino a 60 cts. il km per le automobili (art.

3 cpv. 2 del decreto esecutivo del 30 novembre 2016).

Giusta l’art. 3 cpv. 3 del

decreto esecutivo del 30 novembre 2016, la deduzione per il tragitto di andata

e ritorno a mezzogiorno non può in ogni caso superare quella massima ammessa

per i pasti consumati fuori casa (fr. 15.– al giorno o fr. 3'200.– l’anno).

1.4.

Per l’imposta federale

diretta, le spese di trasporto sono regolate dall’art. 5 dell’Ordinanza del

Dipartimento federale delle finanze sulla deduzione delle spese professionali

delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente ai fini dell’imposta

diretta (Ordinanza sulle spese professionali) del 10 febbraio 1993, il cui

nuovo testo – entrato in vigore il 1° gennaio 2016 – prevede, al cpv. 1, che il

contribuente può dedurre un importo massimo di 3’000 franchi a titolo di spese

necessarie per il trasporto dal luogo di domicilio a quello di lavoro (art. 26

cpv. 1 lett. a LIFD). Sono considerati costi deducibili:

a) le

spese necessarie per l’uso di mezzi di trasporto pubblici; o

b) i costi

necessari sostenuti per ogni chilometro percorso con l’uso di un

veicolo privato, se non è disponibile un mezzo di trasporto pubblico

o non è ragionevole pretendere che il contribuente ne

faccia uso.

Il Dipartimento federale

delle finanze fissa in appendice la deduzione per l’uso di un veicolo privato

ai sensi dell’art. 5 cpv. 2 lett. b (art. 3 dell’Ordinanza sulle spese

professionali). Secondo tale appendice l’importo massimo della deduzione per

l’uso di un veicolo privato dall’anno fiscale 2016 ammonta a fr. 3'000.– l’anno

(nel 2017: fr. 700.– all’anno per la

bicicletta, il ciclomotore e la motocicletta con targa di controllo su fondo

giallo; fr. 0,40 al km per la motocicletta con targa di controllo su fondo

bianco e fr. 0,70 al km per l’automobile).

Considerandi

2.

2.1.

Nel caso concreto, la

necessità di utilizzare il veicolo privato per le trasferte quotidiane dal

domicilio del ricorrente (__________) al luogo di lavoro (__________) e ritorno,

non è oggetto di discussione. L’insorgente domanda che gli sia riconosciuto

l’importo di fr. 6'072.–, basandosi su una distanza di 23 km a tratta e su 220

giorni lavorativi. L’RS 1, dal canto suo, propone invece di respingere il

ricorso e di ammettere in deduzione l’importo di fr. 5'280.–, fondandosi però

su una distanza di 20 km a tratta (anziché di 23 km) e su 220 giorni

lavorativi.

2.2

Come evidenziato dallo

stesso ricorrente, dal sito internet GoogleMaps risulta che il percorso

più breve con l’autovettura tra il suo domicilio (__________) e il luogo di

lavoro (__________), passando da __________, è di 17.9 km, mentre il percorso

alternativo, attraversando la galleria __________, è di 21.9 km (cfr., nel

dettaglio, doc. 2 "immagini percorsi" allegato al presente ricorso). Giova

al proposito ricordare che il riconoscimento della deduzione delle spese di

trasferta per l’autovettura privata rappresenta comunque l’eccezione e che,

trattandosi di spese necessarie, le stesse vanno di regola calcolate, secondo

costante prassi, in base alla distanza media da una località all’altra, e non

in base al percorso più comodo scelto dal contribuente (cfr., ad esempio, CDT

80.2002.130

del 5 settembre 2002). Ne discende che, nel caso in disamina, il

calcolo eseguito dall’RS 1, nell’ambito del quale ha preso in considerazione una

distanza di 20 km a tratta (anziché di 23 km, come proposto dal ricorrente) è

corretto e condivisibile. La distanza di 23.2 km calcolata dal ricorrente,

corrispondente alla tratta percorsa da lui quotidianamente, partendo dal

domicilio, passando "dalla zona industriale evitando il centro e la zona

dei 30 km/h", attraversando la galleria __________ e parcheggiando in __________

(cfr. doc. 2 allegato al presente ricorso), non può essere dunque presa in

considerazione, trattandosi del percorso più comodo scelto. Del resto, egli non

ha comprovato concretamente di parcheggiare l’autovettura in __________,

circostanza peraltro sollevata unicamente in questa sede. Per l’IFD, l’autorità

fiscale ha correttamente riconosciuto le spese di trasporto limitatamente a fr.

3'000.–, in applicazione dell’art. 26 cpv. 1 lett. a LIFD.

2.3

Va anche tenuto presente

che l’autorità fiscale non è vincolata dalle decisioni adottate nei periodi

fiscali precedenti. In concreto, anche se l’Ufficio

di tassazione ha ammesso, nelle partite fiscali precedenti, un tragitto di 22

km dal luogo di domicilio al luogo di lavoro per il calcolo della deduzione

delle spese di trasporto con l’autovettura, RI 1 non potrebbe comunque invocare

la buona fede per ottenere la stessa deduzione. Va al proposito ricordato che

la costante giurisprudenza del Tribunale federale ha escluso che un ricorrente

possa pretendere di ottenere un trattamento più favorevole appellandosi al

principio della buona fede (art. 9 Cost.). In effetti, il diritto tributario è

marcato dal principio della legalità, di modo che le regole della buona fede

hanno solo una portata limitata, soprattutto se si trovano in conflitto proprio

con l’esigenza di legalità (DTF 131 II 627 consid. 6.1; 118 Ib 312 consid. 3b).

In virtù di tale esigenza, l’autorità di tassazione è tenuta ad apprezzare gli

elementi imponibili di ogni periodo fiscale conformemente alla legge e senza

essere vincolata da sue eventuali decisioni adottate precedentemente su

questioni analoghe. Le decisioni di tassazione non implicano pertanto di

principio alcuna assicurazione per notifiche ulteriori (cfr. sentenza

2C_260/2008 del 6 agosto 2008, in RtiD I-2009 n. 20t, consid. 4.2; sentenza

2P.250/2004 del 13 giugno 2005, in RtiD II-2005 n. 10t, consid. 6.3; sentenza

2P.173/2002 del 7 febbraio 2003, in RDAT II-2003 n. 15t, consid. 5.3; sentenza

2A.62/1997 del 3 maggio 1999, in: ASA 69 p. 793, consid. 2).

3.

Il ricorso è

conseguentemente respinto. La tassa di giustizia e le spese processuali sono a

carico del ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 400.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 480.–

sono a carico del

ricorrente.

3. Contro il presen Copia

per conoscenza:

-

municipio di

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: