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Decisione

80.2018.166

Reddito della sostanza mobiliare: interessi sul capitale proprio occulto, calcolo degli interessi, applicazione retroattiva della lettera circolare dell’AFC del 2018, spread per prestiti in valuta est

4 dicembre 2018Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1 in liquidazione

è una società il cui scopo è

“la detenzione di

partecipazioni in società e l’esercizio di qualsiasi attività connessa alla

detenzione di partecipazioni di società operative nel settore energetico. La

società potrà partecipare ad altre ditte aventi scopi analoghi. La società si

può occupare della gestione commerciale e operativa di progetti nel settore

energetico”. Amministratore unico della società e liquidatore dal 19.7.2018

è __________.

B. Nelle dichiarazioni

d’imposta per i periodi fiscali 2015 e 2016, la società contribuente dichiarava

di aver subito una perdita, rispettivamente, di fr. 22'790.– e di fr. 93'205.–.

Con decisioni del 6.7.2017,

l’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche (di seguito UTPG) commisurava

l’utile imponibile, rispettivamente, in fr. 696'722.– per il 2015 e in fr.

669'800.– per il 2016, per effetto di una ripresa per interessi attivi

insufficienti ed una ripresa per interessi passivi sul capitale proprio

occulto. Dal bilancio della società, risultava che essa aveva ricevuto un finanziamento

dalla __________ e che aveva a sua volta concesso un mutuo alla __________ SA.

Per quanto atteneva al

capitale proprio occulto, l’UTPG aveva quantificato in fr. 595'686.– gli

interessi passivi non ammessi per il 2015 (3% di fr. 1'000'000.– e 1% di fr.

41'566'413.–) e in fr. 631’301.– gli interessi passivi non ammessi per il 2016 (3%

di fr. 1'000'000.– e 1% di fr. 41'835'618.–).

C. Con reclami dell’8.8.2017,

RI 1 contestava entrambe le riprese. Per quanto concerne gli interessi passivi

sul capitale proprio occulto, l’insorgente specificava che gli interessi

passivi iscritti a conto economico erano stati determinati in base ad un

prestito passivo in corone ceche. Il tasso di interesse di tale moneta negli

anni 2015 e 2016 era circa dell’1% più alto rispetto al franco svizzero. RI 1

riteneva che, in applicazione della lettera circolare del 12.2.2015 concernente

“Tassi d’interesse 2015 fiscalmente riconosciuti su anticipi o prestiti in

valute estere” fosse giustificato un interesse almeno dell’1% superiore a

quanto indicato nella circolare. La reclamante proponeva pertanto di applicare

un tasso di interesse del 4% sino ad 1'000'000.– e del 2% per i fr. 41'566'413.–,

contabilizzando una ripresa massima per interessi passivi di fr. 170'022.–. RI

1 censurava inoltre la ripresa degli interessi attivi giudicati insufficienti

sul prestito fatto a __________.

D. Con decisioni, rispettivamente,

del 12.7.2018 e del 19.7.2018, l’UTPG accoglieva i reclami limitatamente alla

ripresa degli interessi attivi insufficienti sui prestiti attivi, che veniva

azzerata.

Per quanto atteneva alla

ripresa degli interessi passivi sul capitale proprio occulto, l’autorità

fiscale indicava come la contribuente avesse stipulato un contratto con la

società creditrice __________ dal quale risultava che beneficiaria finale era __________.

RI 1 risultava pertanto essere una tipica società di passo, messasi a

disposizione di società vicine per effettuare finanziamenti. RI 1 sarebbe stata

ampiamente sottocapitalizzata: avrebbe infatti avuto un capitale proprio occulto

di fr. 9 milioni. L’UTPG spiegava che il prestito passivo era stato rimunerato

ad un tasso del 2.5% come previsto contrattualmente. Per quanto atteneva al

2015, in base alle direttive dell’AFC il tasso di interesse massimo previsto

per le corone ceche ammontava all’1%, motivo per cui aveva trovato applicazione

il tasso massimo previsto per gli anticipi in CHF, ossia il 3% fino a fr. 1'000'000.–

e l’1% per gli importi superiori. L’utile imponibile veniva pertanto calcolato

in fr. 572'800.– ed il capitale in fr. 9'017'000.–.

Per quanto atteneva al

periodo fiscale 2016: “(...) qualora il tasso d’interesse accertato in

valuta estera risulti essere inferiore a quello indicato nella lettera circolare

dell’AFC “Tassi d’interesse fiscalmente riconosciuti su anticipi o prestiti in

valuta estera”, è ammessa fiscalmente una rimunerazione fino a concorrenza del

tasso d’interesse in franchi svizzeri”. L’utile imponibile veniva pertanto

calcolato in fr. 433'500.– ed il capitale in fr. 9'006'000.–.

E. Con due separati

ricorsi del 7.8.2018, per i periodi fiscali 2015 e 2016, RI 1 in liquidazione

impugna le decisioni su reclamo. La ricorrente contesta l’applicazione di due

tassi di interessi diversi su un medesimo prestito. Secondo la ricorrente,

l’UTPG non avrebbe correttamente applicato le “Lettere circolari riguardanti i

tassi di interesse fiscalmente riconosciuti su anticipi o prestiti in valute estere”

per il 2015 e il 2016. Sulla base di tali lettere circolari è corretto far valere

Considerandi

interessi più alti (di quelli svizzeri) sulla base di un confronto con persone

terze”. L’insorgente rileva di aver presentato all’autorità fiscale una statistica

tratta da internet che dimostrava che i tassi di mercato in franchi svizzeri

rispetto a quelli in corone ceche differivano dell’1%. Motivo per cui era corretto

aumentare dell’1% i tassi. Secondo RI 1 il calcolo da lei operato verrebbe

confermato dalla Lettera circolare sui “Tassi d’interesse 2018 fiscalmente

riconosciuti su anticipi o prestiti in valute estere”. In particolare secondo

tale Lettera Circolare “per i crediti d’esercizio può essere applicato il

medesimo spread indicato nella lettera circolare AFC dei tassi d’interesse

riconosciuti su anticipi o prestiti in franchi svizzeri”. Se venisse applicato

tale concetto per le due decisioni impugnate, secondo RI 1 si giungerebbe ai

rispettivi tasse d’interesse richiesti nelle impugnative.

RI 1 chiede pertanto

che le riprese per interessi passivi vengano limitate a fr. 202'945.– per il

2016.

e a fr. 170'022.– per il 2015.

F. Con osservazioni dell’11.9.2018,

l’UTPG ribadisce il concetto secondo cui RI 1 è una società conduit, ossia

una società che si mette a disposizione a società vicine per far transitare dei

finanziamenti, nel caso specifico tra la __________ e la __________. La

vicinanza tra queste due ultime società è confermata dall’interesse applicato

contrattualmente ai prestiti. Sia il prestito attivo sia quello passivo sono

rimunerati ad un tasso di interesse del 2.5%: ciò che non lascia alcun margine

di utile a RI 1. __________ risulta essere amministratore unico e ora liquidatore

sia di __________ in liquidazione sia RI 1 in liquidazione. Inoltre, il

prestito concesso a __________ in liquidazione ammontava a fine 2016 ad un

controvalore di oltre 43 milioni di franchi, ossia oltre l’80% della somma di

bilancio. In un rapporto tra terzi indipendenti nessuna società avrebbe

sopportato un rischio concentrato su un unico debitore (Klumpenrisiko) e

senza alcuna garanzia. Nel contratto tra __________ in liquidazione e la

ricorrente non sono previste garanzie. L’autorità fiscale precisa che gli

interessi passivi massimi ammessi secondo le corone ceche erano inferiori ai

tassi passivi ammessi in franchi svizzeri, motivo per il quale sono stati

applicati quest’ultimi. In corone ceche i tassi d’interessi passivi ammessi

erano dell’1% per il 2015 e dell’1.25% per il 2016. In CHF i tassi d’interesse

passivi ammessi sia per il 2016 che per il 2015 ammontavano al 3% sino ad 1 Mio

di CHF e dell’1% per importi superiori. L’UTPG censura la portata probatoria

del documento allegato in sede di reclamo dalla ricorrente in merito ai tassi

d’interesse della moneta ceca: esso non sarebbe di facile lettura e sarebbe

poco chiaro. Non si capirebbe a che tipo di tasso di interesse faccia riferimento.

Secondo l’autorità

fiscale non sarebbe neppure possibile applicare il calcolo degli interessi sul

capitale proprio occulto utilizzando il metodo con “spread passivo”: ciò

sarebbe possibile unicamente a partire dal periodo fiscale 2017, quando le

direttive presenti nelle Circolari sono state modificate dall’AFC. L’UTPG è

dell’avviso che la Lettera circolare del 2018, alla quale si fa menzione nel

ricorso non sia applicabile per i periodi 2015 e 2016: ciò creerebbe una

disparità di trattamento verso i contribuenti che si sono attenuti

correttamente alle direttive emanate dall’AFC.

L’UTPG indica anche che,

se si dovesse condividere la tesi suggerita dalla ricorrente, accettando i

tassi d’interesse come tassi di riferimento in corone ceche bisognerebbe

chiarire il senso economico dell’operazione, cioè sapere perché RI 1 in liquidazione,

società svizzera, si sia indebitata in corone ceche presso una creditrice

estera per finanziare una società terza, la __________ in liquidazione. Secondo

l’UTPG l’insorgente non avrebbe fornito una valida spiegazione in merito al

perché si sarebbe finanziata in corone ceche invece che in franchi svizzeri, dove

avrebbe potuto beneficiare di tassi di interesse molto più favorevoli.

G. All’udienza del 2

ottobre 2018, la ricorrente ha spiegato per quali ragioni il prestito è in

valuta estera. __________ è uno dei principali fornitori di energia della __________.

Anni fa avendo l’intenzione di acquisire tre società, ha deciso di costituire

la società ricorrente e in questo contesto ha aperto dei conti bancari in __________,

proprio perché l’investimento finale consisteva nell’acquisto di società nella __________.

Secondo la ricorrente deve essere possibile applicare la Circolare anche ai

periodi precedenti a quello a cui è entrata in vigore, per il fatto che non si

tratta di una nuova legge.

L’UTPG, sentite le

spiegazioni della ricorrente, ha riconosciuto che è stata apportata la giustificazione

economica del motivo per cui il debito è stato contratto in corone. Ha

contestato per contro l’applicabilità della nuova Circolare ai periodi fiscali

litigiosi. Subordinatamente, nell’eventualità in cui fosse ammessa l’applicazione

della nuova Circolare, ha ritenuto che il calcolo fatto dalla ricorrente non

sia corretto e ha prodotto un conteggio fatto applicando i tassi d’interesse

che si riferiscono al settore finanziario.

Al termine dell’udienza,

le parti hanno chiesto alla Camera di tenere sospesa la causa, in vista di

un’eventuale soluzione transattiva.

H. Il 19 novembre 2018,

l’UTPG ha trasmesso alla Camera di diritto tributario copia di un verbale,

sottoscritto dalle parti il 26 ottobre 2018. Nello stesso, l’autorità di

tassazione ha riconosciuto l’applicabilità retroattiva ai periodi 2015 e 2016

della lettera circolare dell’AFC entrata in vigore nel 2017. Su questa base, la

ripresa per interessi passivi eccessivi sui prestiti da persone vicine in

valuta estera e sul capitale proprio occulto è stata ridotta a fr. 385'354.–

per il 2015 e a fr. 312'534.– per il 2016.

Alla luce dell’accordo

transattivo in questione, si giustifica l’accoglimento parziale del ricorso.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente

accolto.

§ Di

conseguenza:

·

la decisione su reclamo del 12.7.2018 è riformata nel senso che

l’utile imponibile per il periodo fiscale 2015 è ridotto a fr. 362'564.–;

·

la decisione su reclamo del 19.7.2018 è riformata nel senso che

l’utile imponibile per il periodo fiscale 2016 è ridotto a fr. 219'329.–.

2. Non si prelevano né tassa

di giustizia né spese processuali.

3. Contro il presen Copia

per conoscenza:

-

municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: