80.2018.166
Reddito della sostanza mobiliare: interessi sul capitale proprio occulto, calcolo degli interessi, applicazione retroattiva della lettera circolare dell’AFC del 2018, spread per prestiti in valuta est
4 dicembre 2018Italiano9 min
Source ti.ch
Incarti n.
80.2018.166
80.2018.167
Lugano
4 dicembre 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele Guffi
segretaria
Sabrina
Piemontesi-Gianola, vicecancelliera
parti
RI
1
rappr.
da: RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 7 agosto 2018 contro la decisione del 12 luglio 2018 in materia di IC e IFD
2015 e 2016.
Fatti
A. RI 1 in liquidazione
è una società il cui scopo è
“la detenzione di
partecipazioni in società e l’esercizio di qualsiasi attività connessa alla
detenzione di partecipazioni di società operative nel settore energetico. La
società potrà partecipare ad altre ditte aventi scopi analoghi. La società si
può occupare della gestione commerciale e operativa di progetti nel settore
energetico”. Amministratore unico della società e liquidatore dal 19.7.2018
è __________.
B. Nelle dichiarazioni
d’imposta per i periodi fiscali 2015 e 2016, la società contribuente dichiarava
di aver subito una perdita, rispettivamente, di fr. 22'790.– e di fr. 93'205.–.
Con decisioni del 6.7.2017,
l’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche (di seguito UTPG) commisurava
l’utile imponibile, rispettivamente, in fr. 696'722.– per il 2015 e in fr.
669'800.– per il 2016, per effetto di una ripresa per interessi attivi
insufficienti ed una ripresa per interessi passivi sul capitale proprio
occulto. Dal bilancio della società, risultava che essa aveva ricevuto un finanziamento
dalla __________ e che aveva a sua volta concesso un mutuo alla __________ SA.
Per quanto atteneva al
capitale proprio occulto, l’UTPG aveva quantificato in fr. 595'686.– gli
interessi passivi non ammessi per il 2015 (3% di fr. 1'000'000.– e 1% di fr.
41'566'413.–) e in fr. 631’301.– gli interessi passivi non ammessi per il 2016 (3%
di fr. 1'000'000.– e 1% di fr. 41'835'618.–).
C. Con reclami dell’8.8.2017,
RI 1 contestava entrambe le riprese. Per quanto concerne gli interessi passivi
sul capitale proprio occulto, l’insorgente specificava che gli interessi
passivi iscritti a conto economico erano stati determinati in base ad un
prestito passivo in corone ceche. Il tasso di interesse di tale moneta negli
anni 2015 e 2016 era circa dell’1% più alto rispetto al franco svizzero. RI 1
riteneva che, in applicazione della lettera circolare del 12.2.2015 concernente
“Tassi d’interesse 2015 fiscalmente riconosciuti su anticipi o prestiti in
valute estere” fosse giustificato un interesse almeno dell’1% superiore a
quanto indicato nella circolare. La reclamante proponeva pertanto di applicare
un tasso di interesse del 4% sino ad 1'000'000.– e del 2% per i fr. 41'566'413.–,
contabilizzando una ripresa massima per interessi passivi di fr. 170'022.–. RI
1 censurava inoltre la ripresa degli interessi attivi giudicati insufficienti
sul prestito fatto a __________.
D. Con decisioni, rispettivamente,
del 12.7.2018 e del 19.7.2018, l’UTPG accoglieva i reclami limitatamente alla
ripresa degli interessi attivi insufficienti sui prestiti attivi, che veniva
azzerata.
Per quanto atteneva alla
ripresa degli interessi passivi sul capitale proprio occulto, l’autorità
fiscale indicava come la contribuente avesse stipulato un contratto con la
società creditrice __________ dal quale risultava che beneficiaria finale era __________.
RI 1 risultava pertanto essere una tipica società di passo, messasi a
disposizione di società vicine per effettuare finanziamenti. RI 1 sarebbe stata
ampiamente sottocapitalizzata: avrebbe infatti avuto un capitale proprio occulto
di fr. 9 milioni. L’UTPG spiegava che il prestito passivo era stato rimunerato
ad un tasso del 2.5% come previsto contrattualmente. Per quanto atteneva al
2015, in base alle direttive dell’AFC il tasso di interesse massimo previsto
per le corone ceche ammontava all’1%, motivo per cui aveva trovato applicazione
il tasso massimo previsto per gli anticipi in CHF, ossia il 3% fino a fr. 1'000'000.–
e l’1% per gli importi superiori. L’utile imponibile veniva pertanto calcolato
in fr. 572'800.– ed il capitale in fr. 9'017'000.–.
Per quanto atteneva al
periodo fiscale 2016: “(...) qualora il tasso d’interesse accertato in
valuta estera risulti essere inferiore a quello indicato nella lettera circolare
dell’AFC “Tassi d’interesse fiscalmente riconosciuti su anticipi o prestiti in
valuta estera”, è ammessa fiscalmente una rimunerazione fino a concorrenza del
tasso d’interesse in franchi svizzeri”. L’utile imponibile veniva pertanto
calcolato in fr. 433'500.– ed il capitale in fr. 9'006'000.–.
E. Con due separati
ricorsi del 7.8.2018, per i periodi fiscali 2015 e 2016, RI 1 in liquidazione
impugna le decisioni su reclamo. La ricorrente contesta l’applicazione di due
tassi di interessi diversi su un medesimo prestito. Secondo la ricorrente,
l’UTPG non avrebbe correttamente applicato le “Lettere circolari riguardanti i
tassi di interesse fiscalmente riconosciuti su anticipi o prestiti in valute estere”
per il 2015 e il 2016. Sulla base di tali lettere circolari è corretto far valere
Considerandi
interessi più alti (di quelli svizzeri) sulla base di un confronto con persone
terze”. L’insorgente rileva di aver presentato all’autorità fiscale una statistica
tratta da internet che dimostrava che i tassi di mercato in franchi svizzeri
rispetto a quelli in corone ceche differivano dell’1%. Motivo per cui era corretto
aumentare dell’1% i tassi. Secondo RI 1 il calcolo da lei operato verrebbe
confermato dalla Lettera circolare sui “Tassi d’interesse 2018 fiscalmente
riconosciuti su anticipi o prestiti in valute estere”. In particolare secondo
tale Lettera Circolare “per i crediti d’esercizio può essere applicato il
medesimo spread indicato nella lettera circolare AFC dei tassi d’interesse
riconosciuti su anticipi o prestiti in franchi svizzeri”. Se venisse applicato
tale concetto per le due decisioni impugnate, secondo RI 1 si giungerebbe ai
rispettivi tasse d’interesse richiesti nelle impugnative.
RI 1 chiede pertanto
che le riprese per interessi passivi vengano limitate a fr. 202'945.– per il
2016.
e a fr. 170'022.– per il 2015.
F. Con osservazioni dell’11.9.2018,
l’UTPG ribadisce il concetto secondo cui RI 1 è una società conduit, ossia
una società che si mette a disposizione a società vicine per far transitare dei
finanziamenti, nel caso specifico tra la __________ e la __________. La
vicinanza tra queste due ultime società è confermata dall’interesse applicato
contrattualmente ai prestiti. Sia il prestito attivo sia quello passivo sono
rimunerati ad un tasso di interesse del 2.5%: ciò che non lascia alcun margine
di utile a RI 1. __________ risulta essere amministratore unico e ora liquidatore
sia di __________ in liquidazione sia RI 1 in liquidazione. Inoltre, il
prestito concesso a __________ in liquidazione ammontava a fine 2016 ad un
controvalore di oltre 43 milioni di franchi, ossia oltre l’80% della somma di
bilancio. In un rapporto tra terzi indipendenti nessuna società avrebbe
sopportato un rischio concentrato su un unico debitore (Klumpenrisiko) e
senza alcuna garanzia. Nel contratto tra __________ in liquidazione e la
ricorrente non sono previste garanzie. L’autorità fiscale precisa che gli
interessi passivi massimi ammessi secondo le corone ceche erano inferiori ai
tassi passivi ammessi in franchi svizzeri, motivo per il quale sono stati
applicati quest’ultimi. In corone ceche i tassi d’interessi passivi ammessi
erano dell’1% per il 2015 e dell’1.25% per il 2016. In CHF i tassi d’interesse
passivi ammessi sia per il 2016 che per il 2015 ammontavano al 3% sino ad 1 Mio
di CHF e dell’1% per importi superiori. L’UTPG censura la portata probatoria
del documento allegato in sede di reclamo dalla ricorrente in merito ai tassi
d’interesse della moneta ceca: esso non sarebbe di facile lettura e sarebbe
poco chiaro. Non si capirebbe a che tipo di tasso di interesse faccia riferimento.
Secondo l’autorità
fiscale non sarebbe neppure possibile applicare il calcolo degli interessi sul
capitale proprio occulto utilizzando il metodo con “spread passivo”: ciò
sarebbe possibile unicamente a partire dal periodo fiscale 2017, quando le
direttive presenti nelle Circolari sono state modificate dall’AFC. L’UTPG è
dell’avviso che la Lettera circolare del 2018, alla quale si fa menzione nel
ricorso non sia applicabile per i periodi 2015 e 2016: ciò creerebbe una
disparità di trattamento verso i contribuenti che si sono attenuti
correttamente alle direttive emanate dall’AFC.
L’UTPG indica anche che,
se si dovesse condividere la tesi suggerita dalla ricorrente, accettando i
tassi d’interesse come tassi di riferimento in corone ceche bisognerebbe
chiarire il senso economico dell’operazione, cioè sapere perché RI 1 in liquidazione,
società svizzera, si sia indebitata in corone ceche presso una creditrice
estera per finanziare una società terza, la __________ in liquidazione. Secondo
l’UTPG l’insorgente non avrebbe fornito una valida spiegazione in merito al
perché si sarebbe finanziata in corone ceche invece che in franchi svizzeri, dove
avrebbe potuto beneficiare di tassi di interesse molto più favorevoli.
G. All’udienza del 2
ottobre 2018, la ricorrente ha spiegato per quali ragioni il prestito è in
valuta estera. __________ è uno dei principali fornitori di energia della __________.
Anni fa avendo l’intenzione di acquisire tre società, ha deciso di costituire
la società ricorrente e in questo contesto ha aperto dei conti bancari in __________,
proprio perché l’investimento finale consisteva nell’acquisto di società nella __________.
Secondo la ricorrente deve essere possibile applicare la Circolare anche ai
periodi precedenti a quello a cui è entrata in vigore, per il fatto che non si
tratta di una nuova legge.
L’UTPG, sentite le
spiegazioni della ricorrente, ha riconosciuto che è stata apportata la giustificazione
economica del motivo per cui il debito è stato contratto in corone. Ha
contestato per contro l’applicabilità della nuova Circolare ai periodi fiscali
litigiosi. Subordinatamente, nell’eventualità in cui fosse ammessa l’applicazione
della nuova Circolare, ha ritenuto che il calcolo fatto dalla ricorrente non
sia corretto e ha prodotto un conteggio fatto applicando i tassi d’interesse
che si riferiscono al settore finanziario.
Al termine dell’udienza,
le parti hanno chiesto alla Camera di tenere sospesa la causa, in vista di
un’eventuale soluzione transattiva.
H. Il 19 novembre 2018,
l’UTPG ha trasmesso alla Camera di diritto tributario copia di un verbale,
sottoscritto dalle parti il 26 ottobre 2018. Nello stesso, l’autorità di
tassazione ha riconosciuto l’applicabilità retroattiva ai periodi 2015 e 2016
della lettera circolare dell’AFC entrata in vigore nel 2017. Su questa base, la
ripresa per interessi passivi eccessivi sui prestiti da persone vicine in
valuta estera e sul capitale proprio occulto è stata ridotta a fr. 385'354.–
per il 2015 e a fr. 312'534.– per il 2016.
Alla luce dell’accordo
transattivo in questione, si giustifica l’accoglimento parziale del ricorso.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente
accolto.
§ Di
conseguenza:
·
la decisione su reclamo del 12.7.2018 è riformata nel senso che
l’utile imponibile per il periodo fiscale 2015 è ridotto a fr. 362'564.–;
·
la decisione su reclamo del 19.7.2018 è riformata nel senso che
l’utile imponibile per il periodo fiscale 2016 è ridotto a fr. 219'329.–.
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presen Copia
per conoscenza:
-
municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: