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Decisione

80.2018.17

Procedura: tassazione d’ufficio, reddito dell’attività indipendente, giardiniere, calcolo delle entrate e delle uscite, ammanco di liquidità, diminuzione dei debiti

20 giugno 2018Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nella dichiarazione d’imposta

per il periodo fiscale 2016, RI 3, giardiniere, e la moglie RI 1, casalinga,

dichiaravano un reddito dell’attività lucrativa indipendente del marito di fr. 26'272.–.

I coniugi dichiaravano anche delle rendite di fr. 9'000.– e di fr. 12'528.–

ricevute dal marito rispettivamente a titolo di pensioni della previdenza

professionale e rendite AVS/AI.

B. Allo scopo di

definire le tassazioni per il periodo fiscale 2016, con scritto del 3 novembre

2017 l’Ufficio circondariale di tassazione di Locarno (in seguito UT) invitava

i contribuenti a prendere posizione sull’allegato calcolo delle entrate e delle

uscite dell’anno 2016 dal quale emergeva un’eccedenza negativa di fr. 30'883.–,

indicando quali redditi e/o consumo di sostanza gli avessero permesso di far

fronte al fabbisogno esistenziale nel 2016. L’autorità inoltre chiedeva ai contribuenti

di fornire la documentazione bancaria al 31 dicembre 2016 concernente un conto

a loro intestato.

RI 1 rispondeva con

scritto del 15 novembre 2017 fornendo la documentazione bancaria richiesta ma senza

prendere posizione in merito al calcolo delle entrante e delle uscite.

C. L’UT, con decisione

del 29 novembre 2017, notificava ai contribuenti la tassazione IC/IFD 2016,

nella quale commisurava il reddito imponibile in fr. 49'700.– per l’IC e

in fr. 51'200.– per l’IFD. L’autorità rettificava quanto indicato dai

contribuenti nel senso che il reddito dell’attività lucrativa indipendente del

marito (dichiarato in fr. 26'272.–) veniva stabilito per apprezzamento in fr. 34'000.–

a causa di un’insufficiente disponibilità finanziaria.

D. I contribuenti impugnavano

la decisione di tassazione con reclamo del 19 dicembre 2017. Essi contestavano

la ripresa effettuata dall’UT confermando la bontà di quanto da loro indicato

nella dichiarazione dei redditi e asserivano di riuscire a coprire il loro

fabbisogno minimo grazie a dei contributi versati dai figli a copertura di

alcune spese.

E. Con decisione dell’8

gennaio 2018, l’UT accoglieva parzialmente il reclamo. Nello specifico, tenuto

conto delle argomentazioni esposte dai reclamanti e dopo la verifica del

calcolo del dispendio monetario, il reddito da attività indipendente

principale, inizialmente accertato in fr. 34'000.– veniva ridotto a fr. 30'000.–.

F. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1, anche per conto del marito RI

2, contesta l’aumento del reddito dell’attività lucrativa indipendente. Spiega

che nella dichiarazione d’imposta avevano dimenticato di allegare l’estratto al

31 dicembre 2016 di un conto bancario e che, una volta fornito detto documento,

l’autorità di tassazione ha “aumentato a dismisura” il totale dei redditi

portandolo a fr. 70'028.–. I ricorrenti ritengono che, nonostante con la

decisione su reclamo la ripresa effettuata dall’au­torità fiscale sia stata parzialmente

rivista, la decisione avversata non sia ancora corretta. Gli insorgenti producono

copia della decisione di tassazione 2015 asserendo che la situazione nel

periodo fiscale 2016 fosse del tutto analoga a quella dell’anno precedente.

Diritto

1. 1.1.

Nella procedura fiscale

vige la massima ufficiale e il principio inquisitorio. L’autorità di

tassazione, cui spetta il dovere di chiarire d’ufficio i fatti fiscalmente

rilevanti, controlla la dichiarazione d’imposta e procede a tutte le indagini necessarie

(art. 204 cpv. 1 LT; art. 130 cpv. 1 LIFD), senza essere in particolare vincolata

agli elementi imponibili riconosciuti o dichiarati dai contribuenti (decisione

TF 2A.105/2007 del 3 settembre 2007; cfr., al proposito, Berger, Voraussetzungen und Anfechtung

der Ermessensveranlagung, in: ASA 75 p. 185, p. 190). La procedura fiscale è

inoltre retta dal principio di collaborazione. Sia secondo l’art. 196 LT sia

secondo l’art. 123 cpv. 1 LIFD, le autorità di tassazione determinano con il

contribuente le condizioni di fatto o di diritto determinanti per un’imposizione

completa ed esatta. Al contribuente è imposto l’obbligo di fare tutto il

necessario per consentire una tassazione completa ed esatta (art. 200 LT; art.

126 cpv. 1 LIFD). Egli deve in particolare esporre la situazione in maniera

esaustiva e trasparente (decisione TF 2A.502/2005 del 2 febbraio 2006, in: StR

61 p. 442).

1.2.

Di principio, in

applicazione analogica della regola generale prevista dall’art. 8 CC, nella

procedura fiscale l’onere della prova è ripartito nel senso che l’autorità

fiscale è tenuta a dimostrare l’e­sistenza di elementi che fondano o aumentano

l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che

concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e

121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8).

La descritta regola sull’onere

probatorio non è però assoluta, in quanto non lascia alcuno spazio a

considerazioni inerenti le effettive possibilità probatorie o comportamenti

ostruzionistici (Schär,

Normentheorie und mitwirkungsorientierte Beweislastverteilung, in: ASA 67 p.

435). Una prima eccezione è data allorquando il contribuente tralascia, in

maniera colpevole ed in violazione dei propri obblighi, la collaborazione, possibile

ed esigibile, nel chiarimento degli elementi che fondano l’obbligo fiscale. Una

seconda eccezione si verifica invece quando il contribuente, per motivi a lui

estranei, non può apportare la prova di un fatto che diminuisce il suo debito d’imposta

oppure può farlo solo prestando una collaborazione che non può essere pretesa (Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura

di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Vol. I/2b, 2ª ediz. Basilea

2008, n. 29 ad art. 130 LIFD, p. 342 e riferimenti).

In definitiva, la massima

ufficiale e il principio inquisitorio trovano i loro limiti nel dovere di

collaborazione del contribuente, indipendentemente dalla ripartizione oggettiva

dell’onere probatorio (Zweifel, op. cit., n. 3 ad

art. 123 LIFD, p. 263; Althaus-Houriet, in: Yersin/Noël [a cura di],

Impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 4 ad art. 123 LIFD, p. 1196).

Considerandi

2.

2.1.

Secondo l’art. 204 cpv. 2

LT, di uguale tenore dell’art. 130 cpv. 2 LIFD e dell’art. 46 cpv. 3 LAID, l’autorità

di tassazione esegue la tassazione d’ufficio, in base a una valutazione

coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida, non soddisfa i suoi

obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere

accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. Può tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione

patrimoniale e del tenore di vita del contribuente. La tassazione d’uffi­cio

può essere impugnata soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta.

Il reclamo deve essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206

cpv. 3 LT, 132 cpv. 3 LIFD), per cui vi è un’inversione dell’onere della

prova: non tocca all’autorità dimostrare la correttezza della propria

valutazione, bensì all’inte­ressato provare che la stessa è manifestamente inesatta.

2.2

Giurisprudenza e dottrina

tendono a riconoscere che si possa ricorrere alla tassazione d’ufficio non solo

laddove il contribuente, nonostante diffida, non soddisfi ai suoi obblighi

procedurali, ma anche qualora la mancanza di documenti attendibili sulla sua situazione

finanziaria non possa essergli imputata (decisione TF 2A.426/2004 del 23

novembre 2004; TF 2A.442/2001 del 19 giugno 2002; RDAF 2000 II 41; Zweifel, op. cit., n. 29 e 31 ad art.

130.

LIFD, p. 342 ss.; Richner/Frei/Kaufmann,

Handkommentar zum DBG, Zurigo 2003, n. 26 ad art. 130 LIFD, p. 972; contra

Berger, op. cit., p. 197).

L’autorità fiscale deve

agire “pflichtgemäss”, ovvero secondo coscienza professionale, conformandosi

agli indispensabili criteri di prudenza che devono sempre essere tenuti

presenti in procedimenti del genere, principalmente allo scopo di evitare

eccessi di discrezionalità (ASA 50 p. 372). Detto altrimenti, il contribuente

deve essere imposto, nella misura del possibile, su un reddito valutato il più

vicino possibile alla sua capacità contributiva reale (Zweifel, op. cit., n. 46 ad art. 130 LIFD).

3.

3.1.

Nella fattispecie i

contribuenti hanno dichiarato redditi per l’attivi­tà del marito quale

giardiniere ammontanti a fr. 26'272.– oltre a fr. 9'000.– e a fr. 12'528.–

ricevuti dal marito rispettivamente a titolo di pensioni della previdenza

professionale e rendite AVS/AI.

Alla luce del confronto

fra le entrate e le uscite del periodo fiscale, l’UT ha attribuito ai

contribuenti un termine per spiegare con quali mezzi avessero fatto fronte al

fabbisogno per il proprio sostentamento. RI 2 e RI 1 hanno preso posizione su

tale aspetto solo con il reclamo del 19 dicembre 2017 asserendo, senza però

fornire alcun elemento probatorio, di ricevere degli aiuti finanziari dai

figli, i quali si farebbero carico di alcune non meglio precisate “fatture

riguardanti le spese di casa”.

Con il ricorso a questa

Camera, gli insorgenti hanno genericamente contestato la decisione emessa dall’UT,

sostenendo che l’autorità fiscale avrebbe aumentato a dismisura il totale dei

loro redditi.

3.2

Pur avendo ritenuto che la

dichiarazione effettuata da RI 2 e RI 1 non fosse completa, l’autorità di

tassazione ha rinunciato a una vera e propria tassazione d’uffi­cio, che avrebbe

presupposto dapprima una diffida e che avrebbe poi limitato il diritto di reclamo

da parte dei contribuenti (obbligo di motivazione ex art. 206 cpv. 3 LT

e 132 cpv. 3). Come ha stabilito la giurisprudenza del Tribunale federale,

tuttavia, la rinuncia alla tassazione d’ufficio non impedisce all’autorità di

tassazione di determinare gli elementi imponibili in base ad una valutazione,

rispettando le regole relative all’onere della prova (sentenza del Tribunale

federale del 22 febbraio 2006, n.2A.561/2005 consid. 3).

3.3

Come già esposto in

narrativa, dal calcolo delle entrare e delle uscite sottoposto dell’UT ai

contribuenti emergeva un’eccedenza negativa di fr. 30'883.–. Il risultato

era però fortemente condizionato dal fatto che, nella dichiarazione 2016, non

era più stato dichiarato un debito, che invece alla fine del 2015 ammontava a

fr. 46'594.–.

Dopo che i contribuenti

hanno prodotto l’attestazione bancaria relativa al debito in questione, è

risultato che al 31 dicembre 2016 lo stesso ammontava a fr. 39'840.–.

Dall’insieme delle

attestazioni bancarie prodotte si evince che, nel corso del periodo fiscale

litigioso, i debiti dei ricorrenti sono comunque diminuiti nella misura di fr. 15'154.–.

L’insieme delle uscite ammonta in tal modo a fr. 38'843.–, prima ancora di considerare

le spese per coprire il minimo vitale. È quindi difficile contestare la

conclusione dell’Ufficio di tassazione, che ha ritenuto insufficienti le

entrate dichiarate, pari a fr. 47'800.–.

In questa prospettiva, la

modesta ripresa effettuata dall’autorità fiscale sul reddito dell’attività

lucrativa indipendente si rivela più che prudenziale. Infatti, la disponibilità

annua di soli fr. 8'957.– non può certo bastare per coprire il fabbisogno

minimo, il quale, secondo la tabella per il calcolo del minimo di esistenza

agli effetti del diritto esecutivo (art. 93 LEF, consultabile anche sul sito

internet http://www4.ti.ch/poteri/giudiziario/giustizia-civile/tabella-dei-minimi-desistenza/),

per una coppia di coniugi ammonta a fr. 1'700.– mensili, pari a fr. 20'400.–

annui.

Ora, secondo il calcolo

del minimo vitale del diritto esecutivo, l’ammanco di entrate ammonta a ben fr. 11'443.–

(20'400 – 8'957). Se già la ripresa di fr. 7'728.– effettuata in prima

istanza dall’UT appare prudenziale, lo è a maggior ragione quella intrapresa

con la decisione su reclamo, che ammonta a soli fr. 3'728.– (30'000 – 26'272).

L’autorità fiscale ha

quindi accolto parzialmente il reclamo dei contribuenti, riconoscendo che essi

abbiano beneficiato di aiuti da parte dei figli, sebbene nel reclamo – in

spregio al precitato art. 8 CC, giusta il quale la prova di quei fatti che

concorrono a escludere o a ridurre il debito verso l’erario è a carico dei

contribuenti – non abbiano fornito alcuna documentazione atta a dimostrare di

aver realmente goduto di sostegno economico da parte di chicchessia e a

quantificare gli importi ricevuti.

Va poi anche considerato

il fatto che la dichiarazione d’imposta presentata non può non essere

considerata lacunosa. Se i contribuenti hanno allegato attestazioni bancarie

relative a ben quattro debiti nei confronti della Banca __________, non hanno dichiarato

alcuna relazione bancaria con un saldo positivo. È difficile credere che un

contribuente che esercita un’attività in proprio e che percepisce rendite di

diverse assicurazioni non detenga alcun conto bancario.

In queste circostanze, l’aggiunta

al reddito dichiarato di fr. 3'728.– non può essere messa in discussione,

non essendo i contribuenti riusciti a dimostrare in quale modo abbiano fatto

fronte al fabbisogno minimo per il loro sostentamento.

4.

Alla luce di quanto

precede, il ricorso merita integrale respingimento. La tassa di giustizia e le

spese processuali sono a carico dei ricorrenti, soccombenti.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 300.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 400.–

sono a carico dei

ricorrenti.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss LTF).

4. Intimazione a:

-;

-;

-;

-.

Copia per conoscenza:

-

municipio di.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il

presidente: Il segretario: