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Decisione

80.2018.171

Imposta sulla sostanza: debiti privati, onere della prova, creditore residente nel Canton Ticino, mancanza di documentazione bancaria

20 dicembre 2018Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1 ha lavorato come

rappresentante alle dipendenze della __________ dal 2005 a metà 2013 ed è

attualmente amministratore della __________, società avente come scopo sociale

l’acquisto, la vendita e la gestione di esercizi pubblici, la compravendita,

l’import e l’export di bibite e derrate alimentari.

Alla dichiarazione

d’imposta relativa all’anno fiscale 2012, il contribuente ha allegato un

certificato di salario, rilasciatogli dal suo datore di lavoro, dal quale risultava

che aveva percepito uno stipendio netto di fr. 84'087.–, cui si aggiungevano

delle indennità per spese forfettarie, nella misura di fr. 42'000.– per spese

di rappresentanza e di fr. 6'400.– per spese di automobile.

Per l’anno fiscale 2013

invece, avendo lavorato presso la __________ fino al mese di luglio, il

certificato di salario attestava uno stipendio netto di fr. 49'107.–, oltre ad

una rifusione forfettaria di fr. 11'375.– per spese di rappresentanza e di fr.

2'600.-- per spese di automobile.

Dalla dichiarazione

d’imposta 2013 emergeva inoltre che il contribuente, il 20 ottobre 2013,

avrebbe contratto un debito di CHF 50'000.-- con il sig. __________ di __________,

a titolo gratuito e da rimborsarsi entro il mese di luglio 2014.

Con scritti del 4 e del 12

luglio 2017, l’RS 1 si rivolgeva al contribuente, inviandogli un calcolo delle

entrate e delle uscite del 2013 ed invitandolo a documentare ogni rettifica

dello stesso, e chiedendogli anche di produrre i giustificativi bancari a

comprova del prestito ricevuto da __________. Nella seconda lettera, avvertiva

il destinatario che, in caso di mancata risposta, avrebbe proceduto ad una

tassazione d’ufficio.

RI 1 rispondeva, con due

lettere, rispettivamente del 10 e del 17 luglio 2017, producendo copia di un

contratto di prestito e precisando di non avere “nessun giustificativo bancario

in quanto la banca (__________), a suo tempo non aveva accettato il versamento

in contanti”.

B. a.

Con decisione del

19 luglio 2017 l’Ufficio circondariale di tassazione RS 1 notificava al

contribuente la tassazione IC/IFD 2012, commisurando il reddito imponibile in

fr. 82’200.– per l’IC e in fr. 83'100.– per l’IFD e la sostanza imponibile in

fr. 320'000.–.

Rispetto alla

dichiarazione d’imposta, l’autorità aveva aggiunto al reddito del lavoro la

differenza tra l’importo forfettario di rifusione delle spese di rappresentanza

percepito nel 2012 (ossia fr. 42'000.–) e “l’importo massimo ammesso fiscalmente”

di fr. 8'000.–.

L’Ufficio di tassazione

non aveva inoltre ammesso la deduzione di fr. 2'500.—per “altre spese

professionali”, adducendo come motivazione che, in caso di versamento da parte

del datore di lavoro di un’indennità forfettaria atta a coprire le spese

sopportate dal dipendente, essa si presume già idonea a coprire tutte le spese

sostenute come dipendente.

La decisione aveva inoltre

corretto il valore imponibile delle azioni della __________ (pari a fr. 65'743.–)

e il valore di riscatto delle polizze di assicurazione secondo gli attestati

allegati alla dichiarazione d’imposte.

b.

Con decisione del 16

agosto 2017, l’Ufficio di tassazione notificava al contribuente la tassazione

IC/IFD 2013, nella quale commisurava il reddito imponibile in fr. 86'000.– per

l’IC ed in fr. 88'500.– per l’IFD e la sostanza imponibile in fr. 367'000.–.

Anche in questo caso,

aveva aggiunto al reddito del lavoro la differenza tra l’importo forfettario di

rifusione delle spese di rappresentanza percepito nel 2013 (fr. 11'375.–) e “l’importo

massimo ammesso fiscalmente” di fr. 4’700.– (pro rata 7 mesi di fr. 8'000.–).

Aveva inoltre aggiunto ai

proventi dichiarati “altri redditi” per fr. 45'000.–, a titolo di “prestazioni

valutabili in denaro o reddito d’altra fonte stabiliti per insufficienza di

disponibilità finanziaria”.

A tale riguardo, l’autorità

sottolineava di aver richiesto “l’inoltro di osservazioni e di documentazione relativa

a eventuali modifiche del calcolo finanziario allestito dall’autorità fiscale”,

ma che non era “stata presentata documentazione sufficientemente esaustiva”,

ragione per cui si procedeva “ad una tassazione d’ufficio parziale,

limitatamente al reddito esposto alla cifra 6.3”.

L’Ufficio di tassazione

aveva inoltre negato la deduzione del debito professato nei confronti di __________,

in quanto non comprovato.

C. Con due reclami,

rispettivamente del 17 luglio e del 31 agosto 2017, il contribuente ha

contestato le decisioni di tassazione per i periodi fiscali 2012 e 2013.

Il reclamante è stato

convocato in audizione presso l’Ufficio di tassazione di RS 1 il 25 giugno

2018. Le parti hanno sottoscritto un verbale del seguente tenore:

A fronte della contestazione

inoltrata per i periodi fiscali 2012 e 2013, il contribuente è presente negli

uffici dell'autorità fiscale per sostenere la propria tesi.

Per il periodo fiscale 2012 si

è proceduto a richiedere al contribuente i giustificativi relativi alle spese

professionali sostenute ed eccedenti la rifusione forfettaria elargita dal

datore di lavoro. Lo stesso dichiara che le spese sostenute sono effettivamente

superiori a CHF 42'000.- annui, ma che purtroppo ha già gettato tutti i

giustificativi relativi al periodo fiscale in questione.

Conferma di avere in suo possesso giustificativi dall'anno 2000 al 2018 tranne

che per i periodi 2009-2010-2011-2012-2013.

Per l'anno 2013 si ripresenta

una fattispecie analoga, ma in misura minore poiché l'attività lucrativa in

seno alla Zanini Sulmoni SA è limitata dal 01.01 — al 31.07.2013.

Inoltre nel 2013 il contribuente ha contratto un presunto debito con il signor __________

domiciliato ad __________ (__________) giustificato unicamente da un contratto

firmato da entrambe le parti, ma senza portare documentazione bancaria a

comprova della transazione (il contribuente sostiene che la banca __________

non aveva a suo tempo accettato il versamento di contanti da parte del signor __________,

e quindi la transazione è avvenuta gioco forza in contanti).

A fronte di quanto sopra,

l'autorità fiscale non può discostarsi dalla decisione di prima istanza, poiché

non è in possesso di comprove sufficienti a giustificare da un lato lo stralcio

del reddito imposto quale integrazione salariale nel 2012 e in minor parte nel

2013, nonché lo stralcio del reddito d'altra fonte stabilito per insufficienza

di disponibilità finanziaria.

Il contribuente firma il

verbale per presa visione, ma non è d'accordo con quanto sopra; valuterà un

ricorso alla Camera di diritto tributario.

Con due decisioni del 10

luglio 2018, l’Ufficio di tassazione ha respinto i reclami del contribuente,

rimandando per le motivazioni al verbale di udienza del 25 giugno 2018.

D. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario del 9 agosto 2018, RI 1 contesta in

ordine che il provvedimento formale impugnabile sia il verbale di audizione del

25 giugno 2018, ma afferma tuttavia di ricorrere “a titolo prudenziale” contro

quest’ultimo.

Nel merito, postula

l’esenzione dall’imposta dei rimborsi spese versati dal suo datore di lavoro e

sostiene che l’Ufficio di tassazione avrebbe voluto punirlo per il fatto che “accidentalmente”

questi non fosse più in possesso delle distinte comprovanti le spese di

rappresentanza sostenute nel 2012 e parzialmente nel 2013, “contrariamente alle

chiare risultanze e i precedenti 18 anni”.

Il ricorrente afferma

inoltre che escludere tutte le spese di rappresentanza chieste in deduzione

sarebbe contrario al principio di buona fede e arbitrario, affermando inoltre

che, negli ultimi 18 anni, “ha sempre lavorato presso la __________i, con

modalità di stipendio e copertura spese rimaste invariate”.

L’insorgente lamenta poi

il mancato riconoscimento del contratto di prestito concluso __________ e

ribadisce che avrebbe ricevuto l’importo di fr. 50'000.– in contanti, con la

conseguenza che il relativo importo non potrebbe essere tassato come reddito accessorio

o da altra fonte.

Il ricorrente sostiene di

aver invitato più volte, senza alcun esito, l’Autorità a incrociare i dati e a

sentire sia il mutuante sia i titolari della __________.

E. Nelle sue

osservazioni del 18 settembre 2018, l’Ufficio di tassazione ha rilevato che il

regolamento spese della __________ non è stato preventivamente approvato dalla PI

1.

Diritto

1. Il contribuente può

impugnare con ricorso scritto la decisione su reclamo dell’autorità di

tassazione, entro trenta giorni dalla notifica, davanti alla Camera di diritto

tributario (art. 227 cpv. 1 prima frase LT; per l’imposta federale diretta,

cfr. l’art. 140 cpv. 1 prima frase LIFD).

Ne consegue che, come

peraltro riconosciuto dallo stesso ricorrente, il verbale di audizione,

sottoscritto dalle parti il 25 giugno 2018, non costituisce una decisione

impugnabile.

Il ricorso è per contro

ricevibile, nella misura in cui è stato interposto entro il termine di trenta

giorni dalla notifica della decisione su reclamo del 10 luglio 2018.

I. Imposizione indennità

per spese forfetarie

2. 2.1.

Il ricorso verte in primo

luogo sull’imposizione di parte dei rimborsi spese forfetari, riconosciuti al

contribuente dal suo ex datore di lavoro.

2.2.

Per gli articoli 16 cpv. 1

LT e 17 cpv. 1 LIFD, sono imponibili tutti i proventi di un'attività

dipendente, retta dal diritto privato o pubblico, compresi i proventi accessori,

quali indennità per prestazioni straordinarie, provvigioni, assegni, premi per

anzianità di servizio, gratificazioni, mance, tantièmes, vantaggi valutabili in

denaro risultanti da partecipazioni di collaboratore e altri vantaggi

valutabili in denaro.

Sotto tale nozione

di reddito possono anche venir assunti i pagamenti effettuati dal datore di

lavoro per il rimborso di spese sostenute dal dipendente nell’esercizio dei

propri compiti. Le rifusioni di spese e gli altri rimborsi per il

personale dirigente e del servizio esterno come pure le spese forfettarie

devono infatti essere indicati sul certificato di salario, affinché se ne possa

verificare la giustificazione commerciale, per il fatto che se superano i costi

effettivi del dipendente costituiscono per l’appunto integrazione di salario (Locher, Kommentar zum DBG, Vol. I, Basilea/Therwil

2001, n. 25 ad art. 17 LIFD, p. 321).

2.3.

Il datore di lavoro deve

rimborsare al lavoratore tutte le spese rese necessarie dall'esecuzione del

lavoro e, se è occupato fuori del luogo di lavoro, anche le spese di

sussistenza (art. 327a cpv. 1 CO). Mediante accordo scritto, contratto

normale o contratto collettivo può essere convenuto o stabilito un rimborso in

forma d'indennità fissa, come diarie o indennità complessive settimanali o mensili,

a condizione che copra tutte le spese necessarie (art. 327a cpv. 2 CO).

Nell’ambito della

compilazione del certificato di salario, alle cifre 13.1 e 13.2, il datore di

lavoro deve indicare gli importi che considera quali rimborsi delle spese che

non fanno parte del salario lordo secondo la cifra 8 del citato certificato

(cfr. Istruzioni per la compilazione del certificato di salario risp.

dell’attestazione delle rendite (Modulo 11) del 20 gennaio 2010, rilasciate

dalla CFS e dall’AFC, p. 11; Bosshard/Mösli, Der neue Lohnausweis, Das Handbuch für die Praxis, Berna 2007, p. 88,

90, 98). Sono considerate “rimborsi delle spese” tutte le indennità accordate

dal datore di lavoro per le spese che ne derivano al dipendente nell’ambito

della sua attività professionale come, ad esempio, in occasione di viaggi di

lavoro. Non rientrano nel rimborso delle spese le indennità del datore di

lavoro a copertura delle spese sostenute al di fuori dell’orario di lavoro

effettivo. Queste indennità per spese professionali sono, ad esempio, le spese

di trasporto (tragitto verso il luogo di lavoro), come pure le spese per

l’utilizzazione di locali privati per l’attività professionale o quale

deposito. Simili indennità sono sempre da aggiungere al salario lordo (cfr.

cifre da 1 a 7 del certificato di salario).

I datori di lavoro che

dispongono di una regolamentazione delle spese hanno la facoltà di presentare

all’autorità fiscale del Cantone della propria sede un’istanza per ottenere

l’approvazione del regolamento delle spese, che riguarda sia il rimborso delle

spese effettive, sia il rimborso delle spese forfetarie.

Il regolamento spese,

approvato dalla Divisione contribuzioni del Cantone, è di principio

riconosciuto da tutti i cantoni. I datori di lavoro che hanno un proprio regolamento

delle spese approvato devono indicare, alla cifra 15, quanto segue:

“Regolamento delle spese approvato dal Cantone […], il [inserire data]“ (cfr.

Istruzioni per la compilazione del certificato di salario risp.

dell’attestazione delle rendite [Modulo 11] del 20 gennaio 2010, rilasciate

dalla CFS e dall’AFC, p. 11 e 12).

2.4.

Rimborsi

spese forfetari, che non sono fondati su un regolamento delle spese approvato,

non possono essere dedotte dal reddito imponibile, se il contribuente non ha

provato che siano giustificate commercialmente. L’onere della prova è a carico

del contribuente (cfr. p. es. la sentenza del TF 2C_112/2014 del 15.9.2014

consid. 6.1 e giurisprudenza citata).

3. 3.1.

Nella fattispecie, il

datore di lavoro del contribuente ha versato a quest’ultimo le seguenti

indennità per spese forfetarie: nel 2012 fr. 42'000.– per spese di rappresentanza

e fr. 6'400.– per spese di automobile; nel 2013 (fino al 31.7), fr. 11'375.–

per spese di rappresentanza e fr. 2'600.– per spese di automobile.

Con la decisione impugnata,

l’RS 1Lugano Campagna ha ammesso il carattere di rimborso spese dell’indennità

relativa all’uso dell’automobile, mentre ha ripreso, quale reddito

dell’attività lucrativa dipendente, la parte dell’indennità forfetaria per

spese di rappresentanza che eccede l’importo di fr. 8'000.– all’anno, cioè fr.

34'000.– nel 2012 e fr. 6'675.– nel 2013.

Il ricorrente contesta che

gli importi litigiosi costituiscano integrazione di salario, limitandosi

peraltro ad affermare di “non essere d’accordo” con le stime effettuate

dall’Ufficio di tassazione e adducendo di aver beneficiato delle indennità

forfetarie anche negli anni precedenti.

3.2.

Come già ricordato, le

autorità di tassazione riconoscono senz’altro il carattere di rimborso spese degli

importi versati dal datore di lavoro, quando si fondano su un regolamento delle

spese approvato. In tal caso, nell’ambito della tassazione del dipendente si

esamina unicamente la corrispondenza dell’ammontare del rimborso spese

riconosciuto con quello del relativo forfait approvato.

Nei certificati di salario

rilasciati al ricorrente dall’allora datore di lavoro non viene indicato che le

indennità in discussione siano state erogate in base ad un regolamento delle

spese approvato dall’autorità fiscale.

Spettava di conseguenza al

contribuente stesso di provare di aver sostenuto spese che dovevano essere

rimborsate dal datore di lavoro. A tale riguardo, nel verbale dell’audizione

del 25 giugno 2018, si legge quanto segue:

Per il periodo fiscale 2012 si

è proceduto a richiedere al contribuente i giustificativi relativi alle spese

professionali sostenute ed eccedenti la rifusione forfettaria elargita dal

datore di lavoro. Lo stesso dichiara che le spese sostenute sono effettivamente

superiori a CHF 42'000.-- annui, ma che purtroppo ha già gettato tutti i

giustificativi relativi al periodo fiscale in questione.

Conferma di avere in suo

possesso giustificativi dall’anno 2000 al 2018 tranne che per i periodi

2009-2010-2011-2012-2013.

[…]

Per l’anno 2013 si ripresenta una fattispecie analoga,

ma in misura minore poiché l’attività lucrativa in seno alla __________ è

limitata dal 01.01 - al 31.07.2013.

Il

contribuente ha pertanto sostenuto di non essere in grado di comprovare le

spese sostenute, non disponendo dei giustificativi. In queste circostanze, si

rivela persino generosa la decisione dell’autorità fiscale, che, in mancanza di

ogni giustificativo, ha ammesso che costituissero indennità per spese, e non

reddito del lavoro, l’intera rifusione forfetaria delle spese per l’automobile

e l’importo di fr. 8'000.– all’anno per spese di rappresentanza.

4. 4.1.

L’insorgente

invoca tuttavia la propria buona fede, argomentando di aver sempre lavorato,

durante gli ultimi 18 anni, presso la ditta __________ SA “con modalità di

stipendio e copertura spese rimaste invariate”.

4.2.

Ad un

contribuente, che rimproverava alle autorità cantonali di avergli negato il

riconoscimento di spese forfetarie, dopo che nei periodi precedenti le aveva ammesse,

inducendolo in tal modo a non conservare i giustificativi, il Tribunale federale

ha replicato che l’autorità fiscale non gli aveva mai assicurato che avrebbe riconosciuto

le spese in questione per determinati periodi fiscali. Il semplice fatto che,

in precedenti periodi fiscali, il fisco avesse deciso in modo diverso non

bastava a far sorgere l’affidamento del contribuente (sentenza 2C_112/2014 del

15.9.2014 consid. 6.2).

Va al

proposito ricordato che la costante giurisprudenza del Tribunale federale ha

escluso che un ricorrente possa pretendere di ottenere un trattamento più favorevole

appellandosi al principio della buona fede (art. 9 Cost.). In effetti, il

diritto tributario è marcato dal principio della legalità, di modo che le

regole della buona fede hanno solo una portata limitata, soprattutto se si trovano

in conflitto proprio con l’esigenza di legalità (DTF 131 II 627 consid. 6.1;

118 Ib 312 consid. 3b). In virtù di tale esigenza, l’autorità di tassazione è

tenuta ad apprezzare gli elementi imponibili di ogni periodo fiscale

conformemente alla legge e senza essere vincolata da sue eventuali decisioni

adottate precedentemente su questioni analoghe. Le decisioni di tassazione non

implicano pertanto di principio alcuna assicurazione per notifiche ulteriori

(cfr. sentenza 2C_260/2008 del 6 agosto 2008, in RtiD I-2009 n. 20t, consid.

4.2; sentenza 2P.250/2004 del 13 giugno 2005, in RtiD II-2005 n. 10t, consid.

6.3; sentenza 2P.173/2002 del 7 febbraio 2003, in RDAT II-2003 n. 15t, consid.

5.3; sentenza 2A.62/1997 del 3 maggio 1999, in: ASA 69 p. 793, consid. 2).

4.3.

Ne consegue

che la semplice circostanza, addotta dall’insorgente, che per 18 anni sia stato

retribuito anche con cospicue indennità forfetarie per spese non giustifica

l’esenzione integrale degli importi versati dal datore di lavoro nei periodi fiscali

in questione.

Considerandi

II. Deduzione

del preteso debito nei confronti di __________

5.

5.1.

L’insorgente

contesta pure la mancata deduzione del debito professato nei confronti di __________.

L’Ufficio di

tassazione ha tuttavia negato la deduzione del prestito in questione, ritenendo

che non ne sia stata provata l’esistenza.

Sempre con

riferimento all’anno fiscale 2013, l’Ufficio di tassazione ha rilevato entrate

insufficienti per far fronte al fabbisogno del contribuente, alla luce di

totali fr. 298'697.– di entrate – non considerando il prestito __________ – e fr.

303'851.– di uscite, con una differenza passiva di fr. 5'154.–. Fra le uscite

del periodo fiscale, si segnalano in particolar modo due prestiti fatti dal

contribuente per 100'000 franchi ciascuno, l’uno ad __________ e l’altro alla __________

SA di __________.

A causa

delle incongruenze appena esposte, l’Ufficio ha inviato a due riprese al

contribuente il calcolo del dispendio. Il ricorrente si è limitato a

trasmettere all’Ufficio di tassazione un contratto di mutuo, firmato dalle

parti. L’Ufficio di tassazione ha allora aggiunto ai proventi dichiarati un

reddito d’altra fonte di fr. 45'000.–, stabilito in base all’ammanco di

disponibilità risultante dalla situazione dello stesso contribuente e della sua

convivente ____________________.

In questa

sede, l’insorgente non mette in discussione il calcolo delle entrate e delle

uscite, ma ritiene di aver provato l’esistenza del debito.

5.2

I debiti

costituiscono dal profilo fiscale un elemento che concorre ad escludere o ridurre

il debito verso l’erario. Di conseguenza l’onere della prova incombe al

contribuente (DTF 133 II 153 consid. 4.3; 121 II 257 consid. 4c/aa). Di regola

quando il creditore è domiciliato in Svizzera è sufficiente indicare il suo

nome ed il suo indirizzo perché sulla base di questi dati l’autorità può agevolmente

effettuare delle verifiche. In presenza di contribuenti che pretendono di

dedurre dal loro reddito interessi passivi versati a persone fisiche o giuridiche

con domicilio o sede all’estero occorrono per contro informazioni più precise e

più complete ed un maggiore rigore d'indagine, al fine di garantire la

generalità dell'imposta e la parità di trattamento tra gli amministrati. Ciò vale

in particolare quando i creditori sono entità giuridiche con sede in Stati che

consentono domiciliazioni fittizie (sentenza del TF 2C_340/2007 del 22.1.2008

consid. 3.3 con riferimenti).

5.3

Nel verbale di audizione

del 25 giugno 2018, che funge da motivazione della decisione impugnata, l’Ufficio

di tassazione ha rilevato che “nel 2013 il contribuente ha contratto un

presunto debito con il sig__________ […] giustificato unicamente da un contratto

firmato da entrambe le parti, ma senza portare documentazione bancaria a comprova

della transazione (il contribuente sostiene che la __________ non avrebbe a suo

tempo accettato il versamento di contanti da parte del __________) e quindi la

transazione è avvenuta gioco forza in contanti”.

Era

senz’altro giustificata la richiesta di documentazione, inoltrata dall’Ufficio

di tassazione al contribuente, che si era limitato a far valere il debito nei

confronti di __________, senza allegare alcun giustificativo ed in particolar

modo l’attestazione scritta del creditore, richiesta dagli articoli 127 cpv. 1

lett. b LIFD e 201 cpv. 1 lett. b LT.

La sola

circostanza che il contribuente non abbia prodotto copia della documentazione

bancaria richiestagli (avviso di accredito nei conti del debitore e avviso di

addebito nei conti del creditore) non è tuttavia sufficiente perché sia negata

la deduzione del debito litigioso, essendo il preteso creditore domiciliato nel

Canton Ticino.

Non è noto

l’esito di eventuali verifiche intraprese dall’Ufficio di tassazione in merito

alla dichiarazione d’imposta dello stesso __________. Se l’autorità fiscale

avesse verificato che quest’ultimo non ha dichiarato il credito nei confronti

dell’insorgente, avrebbe dovuto indirizzargli una richiesta di informazioni ed

eventualmente esigere l’invio dell’attestazione, se il contribuente, nonostante

diffida, non l’avesse prodotta (articoli 127 cpv. 2 LIFD e 201 cpv. 2 LT). Se

invece avesse constatato che il preteso mutuante aveva dichiarato il credito,

avrebbe dovuto spiegare per quali ragioni aveva nondimeno ritenuto inesistente

il debito professato dal contribuente.

L’Ufficio di

tassazione non ha del resto avanzato il minimo dubbio in merito all’esistenza

dei prestiti che lo stesso contribuente avrebbe fatto, nel medesimo periodo

fiscale, ad __________ e alla __________ SA, per un importo complessivo di fr.

100'000.–. Solo il secondo risulta essere stato eseguito mediante accredito su

un conto bancario e con versamento di interessi. I due crediti in questione

rappresentano peraltro la quasi totalità del patrimonio del ricorrente.

In

considerazione del fatto che sia il debito del contribuente nei confronti di __________

sia quello di __________ nei suoi confronti dovrebbero nel frattempo essere

stati rimborsati, avendo una durata contrattuale molto breve, sarà altresì

interessante verificare con quali modalità saranno stati estinti i debiti in questione

e quali effetti avrà avuto il loro rimborso sulla liquidità dei contraenti.

La

situazione economica che emerge dai contratti di prestito stipulati dal contribuente

nel corso del 2013 merita pertanto di essere approfondita, anche alla luce

della circostanza che nessuno di essi è stato assoggettato all’imposta di bollo

prevista dall’art. 2 cpv. 1 lett. b della Legge sull’imposta di bollo e

sugli spettacoli cinematografici del 20 ottobre 1986 (RL 653.100).

5.4

In queste

circostanze, si giustifica l’annullamento della decisione impugnata, nella

misura in cui concerne il riconoscimento del debito nei confronti di __________,

perché sia adottata una nuova decisione motivata, dopo ulteriori accertamenti

in merito ai debiti e ai crediti dichiarati dall’insorgente. L’esito di questi

accertamenti è suscettibile di riflettersi anche sul reddito d’altra fonte.

6.

Visto

l’esito del ricorso, la tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico

del ricorrente in proporzione alla sua soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. 1.1. Il

ricorso in materia di IC e IFD 2012 è respinto.

1.2. Nella

misura in cui concerne l’indennità per spese forfetarie, il ricorso in materia

di IC e IFD 2013 è respinto.

1.2. Nella

misura in cui concerne il debito nei confronti di __________, la decisione su

reclamo del 10 luglio 2018 in materia di IC e IFD 2013 è annullata e gli atti

sono rinviati all’Ufficio di tassazione per una nuova decisione, dopo ulteriori

accertamenti. Copia per conoscenza:

-

municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: