80.2018.191
Deduzioni: spese professionali, altre spese, indennizzo forfetario delle “piccole spese” da parte del datore di lavoro, prova di spese effettive che eccedono l’indennizzo
29 novembre 2018Italiano20 min
Source ti.ch
Incarti n.
80.2018.191
80.2108.192
Lugano
29 novembre 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele Guffi
segretaria
Sabrina
Piemontesi Gianola, vicecancelliera
parti
RI 1
RI 2
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 24 agosto 2018 contro la decisione del 4 dicembre 2017 in materia di IC e
IFD 2011, 2012 e 2013.
Fatti
A. Negli anni 2011 e
2012 RI 1 ha frequentato i corsi organizzati __________ e ha conseguito, il 20
settembre 2012, il __________ (MAS__________. Nelle dichiarazioni d’imposta per
i periodi fiscali 2011 e 2012 ha fatto valere spese di perfezionamento professionale
per complessivi fr. 17’548.– nel 2011 e fr. 10'824.– nel 2012.
B. Il 1° ottobre 2014 l’RS
1 ha notificato ai coniugi RI 1 e RI 2 le tassazioni IC/IFD 2011 e 2012.
Rispetto alla dichiarazione presentata, l’autorità fiscale aveva in particolar
modo negato al marito la deduzione forfetaria delle altre spese professionali
(fr. 2'500.– per l’IC, 3% dello stipendio netto per l’IFD).
I contribuenti hanno
impugnato le suddette decisioni, con reclamo del 3 novembre 2014, contestando
la mancata deduzione delle altre spese professionali.
Con lettera del 2 gennaio
2017 e successivo richiamo del 24 gennaio 2017, l’Ufficio di tassazione ha
attribuito ai reclamanti un termine per produrre la documentazione relativa
alle altre spese professionali effettivamente sostenute e una dichiarazione del
datore di lavoro in merito alle spese professionali rimborsate e per comprovare
il pagamento della tassa di iscrizione al corso di perfezionamento.
In seguito a uno scambio
di corrispondenza in via elettronica con RI 1, il 20 aprile 2017 l’Ufficio di
tassazione ha inviato ai reclamanti una lettera, con la quale gli ha
prospettato una modifica delle tassazioni a loro sfavore. In particolare, li ha
informati di aver accertato, in base ai documenti ricevuti, che le spese di perfezionamento
ammontavano per il 2011 a fr. 16'056.– e per il 2012 a fr. 3'006.–.
Non avendo i contribuenti
preso posizione in merito al calcolo delle spese proposto dall’Ufficio di
tassazione, quest’ultimo, con due decisioni del 21 giugno 2017 ha proceduto
alla modifica delle tassazioni a svantaggio dei contribuenti, riducendo le
spese professionali.
C. Con decisione del 28
giugno 2017, l’RS 1 ha notificato ai contribuenti la tassazione IC/IFD 2013.
Anche in questo caso, ha negato la deduzione forfetaria delle “altre spese
professionali”, argomentando che “in caso di versamento da parte del datore di
lavoro di un’indennità forfetaria atta a coprire le spese sopportate dal
proprio dipendente, si presuppone che tale indennità copra effettivamente tutte
le spese sopportate quale dipendente”.
D. Con ricorso del 12
luglio 2017 alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2 hanno
impugnato sia le decisioni su reclamo relative alle tassazioni 2011 e 2012 sia
la decisione di tassazione per il periodo fiscale 2013 (a quest’ultimo proposito,
chiedendo che il reclamo fosse trattato come ricorso).
Nel merito, gli insorgenti
hanno contestato in primo luogo il calcolo delle spese di perfezionamento professionale
per i periodi fiscali 2011 e 2012. In secondo luogo, per tutti e tre i periodi
fiscali litigiosi, gli insorgenti hanno lamentato l’applicazione, da parte
dell’autorità fiscale, della giurisprudenza del Tribunale federale e della
Camera di diritto tributario, che non ammette la deduzione forfetaria delle
altre spese professionali, quando il contribuente beneficia di un rimborso
forfetario delle spese di rappresentanza da parte del datore di lavoro.
Un’udienza si è
tenuta l’11 settembre 2017.
E. Con sentenza del 4
dicembre 2017, la Camera di diritto tributario ha respinto il ricorso. Per
quanto concerne in particolar modo la mancata deduzione delle altre spese
professionali, pur ammettendo che le “altre spese professionali” e le “indennità
per spese forfettarie versate dal datore di lavoro” rappresentino due categorie
di spese concettualmente distinte, l’autorità di ricorso ha sottolineato che,
nella pratica, è tuttavia spesso difficile tracciare una linea di demarcazione
tra le due categorie di spese. Inoltre, per lo stesso datore di lavoro sarebbe
difficile tenere distinte le une dalle altre e non sarebbe di solito neppure
consapevole del loro diverso trattamento fiscale. La Camera di diritto
tributario ha pertanto ritenuto applicabile la giurisprudenza fondata sulla sentenza
del 23 settembre 2008 (2C_326/2008) del Tribunale federale, che sembra
implicitamente ammettere che, nel rimborso spese annuo, versato dal datore di
lavoro sulla base di un regolamento approvato dall’autorità fiscale, rientri
pure una parte di cosiddette spese professionali, che per ragioni pratiche si
rinuncia ad integrare nel salario lordo del dipendente, ma che nel contempo non
si ammette in deduzione dal reddito dell’attività dipendente.
F. I coniugi RI 1 e RI 2
hanno interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale,
limitatamente alla questione della deduzione forfetaria delle altre spese
professionali.
L’Alta Corte, con sentenza
del 24 agosto 2018 (2C_75/2018), ha accolto il ricorso, annullando la sentenza
della Camera di diritto tributario e rinviando a quest’ultima la causa per un
nuovo giudizio. Nella sua motivazione, ha rilevato che, per principio, in presenza
di un rimborso spese e di una richiesta di riconoscimento del diritto a una deduzione
forfetaria, occorre verificare per quali ragioni esso sia stato concesso. In
effetti, se il rimborso è corrisposto - oltre che per spese eseguite
nell’interesse del datore di lavoro - (anche) per spese che rientrano tra le
spese professionali ai sensi dell’art. 26 LIFD, necessarie al conseguimento del
reddito e in rapporto di causalità diretta con lo stesso, il diritto ad
un’ulteriore deduzione non è dato. Secondo la Suprema Corte, tuttavia, ciò non
era avvenuto nella fattispecie, in quanto la sentenza cantonale impugnata non
conteneva alcuna indicazione specifica in merito al genere di spese che queste
indennità dovevano coprire e in merito alle ragioni in base alle quali erano
state corrisposte.
G. La Camera di diritto
tributario si è rivolta ai ricorrenti, con scritto del 30 agosto 2018,
attribuendo loro un termine per produrre la documentazione seguente:
·
il regolamento delle spese del datore di lavoro di RI 1, in vigore
nei periodi fiscali 2011, 2012 e 2013, con l’approvazione dell’autorità fiscale
cantonale;
·
ogni ulteriore documento del datore di lavoro, in merito alle
indennità forfetarie erogate ai dipendenti;
·
un elenco delle altre spese professionali, sostenute dal contribuente,
con i relativi giustificativi.
Il 28 settembre 2018, RI 1
ha prodotto il Regolamento spese del Gruppo __________ del gennaio 2008 e il
Regolamento spese complementare per il personale dirigente del Gruppo __________
del gennaio 2008, con le relative lettere della Divisione delle contribuzioni,
che approvano i regolamenti in questione. In merito alle altre spese
professionali, sostenute dal contribuente, ed ai relativi giustificativi,
l’insorgente ha affermato di non capire la richiesta e di avere domandato,
nella dichiarazione d’imposta, la deduzione forfetaria per altre spese professionali,
“per la quale non sono richiesti giustificativi a nessun contribuente da parte
della Divisione delle contribuzioni”.
Diritto
1. 1.1.
Secondo gli articoli 25
cpv. 1 LT e 26 cpv. 1 LIFD, nella versione in vigore fino al 31.12.2015, le
spese professionali deducibili sono:
a) le
spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;
b) le
spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a
turni;
c) le
altre spese necessarie per l’esercizio della professione;
d) le
spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi
con l’esercizio dell’attività professionale.
1.2.
Per l’imposta federale
diretta, secondo l’art. 7 dell’Ordinanza sulle spese professionali, sono considerate
altre spese professionali per le quali è possibile rivendicare la deduzione
forfettaria di cui all’articolo 3 della stessa ordinanza, le spese richieste
dall’esercizio dell’attività professionale per attrezzi e strumenti di lavoro
(compresi hard e software EED), riviste e libri specializzati, l’uso di una
camera privata per scopi professionali, abiti di lavoro, l’usura particolare
delle scarpe e degli abiti, lavori pesanti, ecc. Sono salve la giustificazione
di spese più elevate (art. 4) nonché la deduzione di spese di perfezionamento o
di riqualificazione professionale (art. 8).
In materia di imposta
cantonale, sono considerate “altre spese professionali” quelle necessarie
all’esercizio della professione che sono sopportate dal contribuente per l’acquisto
di attrezzi e strumenti di lavoro (compresi hard- e software), di riviste e
libri specializzati, per l’uso di una camera privata a scopi professionali, per
abiti di lavoro, per l’usura particolare delle scarpe e degli abiti, per lavori
pesanti, ecc. (art. 8 cpv. 1 decreto esecutivo concernente l’imposizione delle
persone fisiche, valido per i periodi fiscale 2011 e 2012; inoltre art. 8 cpv.
1 del Decreto esecutivo del 19 dicembre 2012 concernente l’imposizione delle
persone fisiche valido per il periodo fiscale 2013, in BU 62/2012 p. 611). La
relativa deduzione è ammessa nella misura complessiva di fr. 2'500.– l’anno
oppure delle spese effettive. In quest’ultimo caso devono essere giustificate
la totalità delle spese e la loro necessità professionale (art. 8 cpv. 2
decreto citato). La deduzione complessiva è infine dimezzata se l’attività
lucrativa dipendente è esercitata per meno di sei mesi all’anno o con un grado
di occupazione inferiore al 50% (art. 8 cpv. 3 decreto citato).
Considerandi
2.
2.1.
Nella sentenza con cui ha
rinviato la causa a questa Corte per una nuova decisione, il Tribunale federale
ha rilevato che, per principio, in presenza di un rimborso spese e di una
richiesta di riconoscimento del diritto a una deduzione forfetaria, occorre verificare
per quali ragioni esso sia stato concesso. In effetti, se il rimborso è
corrisposto - oltre che per spese eseguite nell'interesse del datore di lavoro
- (anche) per spese che rientrano tra le spese professionali ai sensi dell'art.
26.
LIFD, necessarie al conseguimento del reddito e in rapporto di causalità
diretta con lo stesso, il diritto ad un’ulteriore deduzione non è dato.
2.2
2.2.1
Il datore di lavoro deve
rimborsare al lavoratore tutte le spese rese necessarie dall’esecuzione del
lavoro e, se è occupato fuori del luogo di lavoro, anche le spese di
sussistenza (art. 327a cpv. 1 CO). Mediante accordo scritto, contratto
normale o contratto collettivo può essere convenuto o stabilito un rimborso in
forma d’indennità fissa, come diarie o indennità complessive settimanali o mensili,
a condizione che copra tutte le spese necessarie (art. 327a cpv. 2 CO).
2.2.2
Secondo il diritto
tributario si considerano spese i costi che i dipendenti sopportano
nell’interesse del datore di lavoro. Secondo la cifra 1.2 del Modello di regolamento
spese per le imprese e per le organizzazioni senza scopo di lucro (Circolare n.
25.
della Conferenza svizzera delle imposte) rientrano nella nozione di spese i costi
di trasporto, i costi per il vitto, i costi per il pernottamento e gli “altri
costi”. Vi è pertanto un parallelismo con la nozione di spese professionali
(art. 26 cpv. 1 LIFD). Le spese sono di principio effettivamente conteggiate
dopo l’evento che le ha generate e su presentazione dei giustificativi originali
(circolare n. 25, cifra 1.3). La Circolare prevede a titolo integrativo un Modello
di regolamento spese complementare per il personale dirigente. La cifra 1 di
quest’ultimo prevede che, salvo disposizione contraria dello stesso regolamento
complementare, il regolamento spese generale si applica anche al personale
dirigente. Sotto il titolo “Spese forfetarie” la Circolare 25 propone alla
cifra 3 le seguenti considerazioni:
Nell’ambito dell'attività
professionale, al personale dirigente derivano spese di rappresentanza come
pure per l’acquisizione e la cura delle relazioni con i clienti. I
giustificativi per queste spese di rappresentanza e per le piccole spese (spese
bagatella) non possono a volte essere procurati o lo possono essere solo
difficilmente. Per ragioni di razionalità, al personale dirigente è di conseguenza
corrisposta un'indennità forfetaria annua.
L’indennità
forfetaria compensa tutte le piccole spese fino ad un ammontare di CHF 50 per evento.
In questo contesto, ogni spesa vale come un singolo evento. Diverse piccole
spese scaglionate nel tempo non possono pertanto essere addizionate, anche
quando avvengono nell’ambito di un singolo incarico di lavoro (p. es. in
occasione di un viaggio di lavoro): vale il divieto di cumulo. I beneficiari dell’indennità
per spese forfetarie non possono più far valere effettivamente queste piccole
spese fino a CHF 50.
Fra i tipici casi di
applicazione di queste piccole spese rientrano i biglietti di tram, bus, taxi,
le tasse di parcheggio, le mance, le spese per il guardaroba, le telefonate
professionali da apparecchi privati, le spese per la pulizia dei vestiti, i
regali ai collaboratori, i pasti intermedi, le consumazioni da soli o con
clienti (cfr. la sentenza del TF 2C_214/2014 del 7.8.2014 consid. 3.2.2, con riferimento
a: Erich Bosshard, Die steuerliche
Behandlung von Spesenvergütungen im Lohnausweis und im Veranlagungsverfahren,
in: StR 51/1996 p. 557, in particolare p. 563). Rimborsi spese forfetari
servono sia alla semplificazione della gestione degli stipendi nelle imprese
sia all’agevolazione dell’attività di accertamento delle autorità fiscali. Sono
espressione della fiducia che l’impresa ripone nel suo personale dirigente
nell’ambito delle piccole spese (in tedesco “Vertrauensspesen”, cioè
spese basate sulla fiducia; cfr. la sentenza del TF 2C_214/2014 del 7.8.2014
consid. 3.2.2).
2.2.3
Secondo la giurisprudenza,
spese forfetarie previste da un regolamento si devono tuttavia considerare
reddito dell’attività lucrativa dipendente, se oltrepassano lo scopo loro
attribuito. Se non vi è un regolamento delle spese approvato, si considerano prestazioni
accessorie del datore di lavoro anche quei versamenti che eccedono le spese
effettive (sentenza del TF 2C_214/2014 del 7.8.2014 consid. 3.2.3 con riferimenti
alla giurisprudenza).
2.3
Nel
caso in esame, il ricorrente ha prodotto due regolamenti delle spese, cioè
quello generale, che si applica a tutti i dipendenti dell’azienda, e quello
complementare, riservato al personale dirigente. Quest’ultimo riprende
testualmente le parole contenute nel Modello di regolamento spese complementare
elaborato dalla Conferenza svizzera delle imposte (v. supra, consid.
2.2
). Dal modello in questione riprende anche in gran parte l’elenco delle
“piccole spese” comprese nel rimborso forfetario, con le seguenti parole:
Sono
considerate piccole spese ai sensi del presente regolamento complementare, in
particolare:
·
gli inviti di partners commerciali
per piccole consumazioni al ristorante
·
gli inviti di partners commerciali
per consumazioni a casa, indipendentemente dai costi effettivi, escluso
tuttavia il catering-service
·
i regali in occasione di inviti di
amici commerciali, come fiori o alcolici
·
le mance (le mance possono essere
aggiunte all'importo della fattura per giudicare se si tratta di una piccola
spesa)
·
le telefonate professionali da
apparecchi privati
·
le spese accessorie per e con i
clienti, senza ricevuta
·
le piccole spese in occasione di
colloqui e riunioni
·
i biglietti di tram, bus, taxi
·
le tasse di parcheggio
·
le spese per il portabagagli
(facchino), le spese per il guardaroba
·
le spese per la pulizia dei
vestiti.
Oltre alle spese indicate,
il Modello di regolamento della Conferenza svizzera delle imposte (Circolare
25, cifra 3) include anche i costi seguenti:
·
i pasti intermedi (pranzi e cene durante i viaggi di lavoro possono
tuttavia essere conteggiati)
·
gli inviti e i regali ai dipendenti
·
i contributi ad istituzioni, associazioni, ecc.
·
i viaggi di lavoro con l’automobile privata nel raggio locale
(raggio di 30 km)
·
le spese postali e telefoniche.
2.4
Secondo la sentenza di
rinvio del Tribunale federale, se il rimborso spese è corrisposto - oltre che
per spese eseguite nell'interesse del datore di lavoro - (anche) per spese che
rientrano tra le spese professionali ai sensi dell'art. 26 LIFD, necessarie al
conseguimento del reddito e in rapporto di causalità diretta con lo stesso, il
diritto ad un’ulteriore deduzione non è dato.
Un criterio di
delimitazione generalmente riconosciuto fra le nozioni di spese professionali e
di spese (eseguite nell’interesse del datore di lavoro) non esiste (Bosshard, op. cit., p. 561; inoltre Bosshard/Mösli,
Der neue Lohnausweis, Das Handbuch für die Praxis, Berna 2007, p. 91). In
dottrina si sottolinea come le spese professionali siano essenzialmente costi
sostenuti dal dipendente prima dell’inizio (effettivo) o dopo la fine
(effettiva) del lavoro oppure che insorgono in generale durante lo svolgimento
dell’attività lavorativa, mentre le spese che devono essere rimborsate dal
datore di lavoro sono quelle che il dipendente deve sostenere nell’ambito
dell’esecuzione di un concreto “mandato” di servizio, cioè essenzialmente
durante l’orario di lavoro (Bosshard,
op. cit., p. 561).
2.5
Nella sentenza del 23
settembre 2008, la Suprema Corte ha confermato la decisione dell’autorità
fiscale cantonale di negare la deduzione forfetaria per “altre spese
professionali” ad un direttore di banca, cui il datore di lavoro versava un
rimborso spese forfetario di 700 franchi al mese, in base ad un regolamento
delle spese approvato dall’autorità fiscale cantonale. In merito alle spese
coperte dal rimborso in discussione, così si esprime la sentenza del 2008
(consid. 4.1):
Selon
le règlement interne de la Banque, l'indemnité sert notamment à compenser les
invitations de partenaires commerciaux à des petits repas au restaurant ou à la
maison, les cadeaux remis lors des invitations émises par des partenaires
commerciaux (fleurs, boissons alcoolisées, etc.), les repas intermédiaires, les
appels téléphoniques à des fins professionnelles à partir du domicile privé,
les pourboires, les invitations et les cadeaux à des collaborateurs, les
contributions à des institutions, associations et autres, des dépenses
secondaires pour et avec des clients, les petites dépenses lors de réunions et
discussions, les trajets en tram, en bus et en taxi, les frais de stationnement,
les déplacements professionnels en véhicule privé dans un rayon local, les porteurs
et frais de vestiaire, les frais de téléphone et d'affranchissement et le
pressing. Ainsi, un large éventail des dépenses que peut rencontrer un employé
dans le cadre de son activité a été prévu par ledit règlement et est compris
dans l'indemnité.
Come si vede, le spese
rimborsate forfetariamente all’allora ricorrente corrispondono a quelle
previste dal modello di regolamento della Conferenza svizzera delle imposte
(Circolare n. 25), che era stato ripreso dal datore di lavoro nell’allestimento
del proprio regolamento, poi approvato dall’autorità fiscale cantonale.
Ciononostante, l’Alta Corte ha proseguito la sua motivazione sostenendo che, se
il datore di lavoro versa al dipendente un’indennità per compensare le spese
sostenute da quest’ultimo, come nel caso in esame, si deve ammettere che questa
indennità copra effettivamente le spese sostenute, con la conseguenza che non è
possibile far valere in più la deduzione forfetaria per le altre spese
professionali. Nell’ipotesi in cui l’indennità fosse insufficiente, il contribuente
potrebbe sempre provare, se necessario, che le sue spese effettive, che
dovrebbero essere spese rientranti nella categoria delle altre spese
professionali, indispensabili all’esercizio della professione secondo l’art. 26
cpv. 1 lett. c LIFD, sono più elevate dell’indennità percepita e chiedere
la deduzione per l’eccedenza, cioè le spese che superano l’ammontare del
rimborso spese forfetario versato dal datore di lavoro (sentenza 2C_326/2008 del
23.
settembre 2008 consid. 4.2).
2.6
Tornando alla fattispecie
in esame, il regolamento spese complementare del Gruppo __________, prodotto
dai ricorrenti, include nel rimborso forfetario delle “piccole spese” buona
parte dei costi che, secondo il Modello di regolamento complementare della
Conferenza svizzera delle imposte, possono essere oggetto di un rimborso
forfetario. Si tratta altresì delle stesse spese che erano state rimborsate
anche al contribuente che aveva interposto ricorso al Tribunale federale nel
2008, cosa che del resto non sorprende, pensando al fatto che i regolamenti
devono conformarsi al modello della Conferenza svizzera delle imposte, per poter
ambire all’approvazione del fisco cantonale.
La conclusione, nel caso
in esame, non può che essere la stessa cui è pervenuta l’Alta Corte nella
sentenza del 23 settembre 2008. Siccome il regolamento spese complementare del
ricorrente, così come quello del contribuente che è oggetto della sentenza del
2008, riprende le spese rimborsabili forfetariamente, che sono indicate nel
modello di regolamento della Conferenza svizzera delle imposte, si deve
ammettere che anche in questo caso il rimborso spese versato dal datore di
lavoro copra effettivamente le spese sostenute dal dipendente, il quale non ha
perciò diritto ad una ulteriore deduzione forfetaria per le altre spese professionali.
2.7
Anche nel caso del 2008
l’insorgente aveva obiettato che l’indennità del datore di lavoro non
concerneva le stesse spese rispetto a quelle per le quali è ammessa la
deduzione forfetaria per le altre spese professionali. In quest’ultima categoria
rientrerebbero, secondo la tesi del ricorrente del 2008, spese sostenute dal dipendente
e non suscettibili di rimborso da parte del datore di lavoro. Ebbene, il
Tribunale federale aveva definito non pertinente tale argomento, rilevando che,
nell’uno e nell’altro caso, per essere deducibili, le spese sostenute devono
essere spese indispensabili all’esercizio della professione, sicché si tratta della
stessa categoria di spese (sentenza 2C_326/2008 del 23 settembre 2008 consid.
4.
).
Nella fattispecie in esame,
si deve pertanto concludere che le spese, per le quali i ricorrenti hanno
chiesto la deduzione forfetaria per altre spese professionali, rientrano nella
stessa categoria di quelle che sono state rimborsate forfetariamente al contribuente
dal suo datore di lavoro.
3.
3.1.
Stabilito che in linea di
principio la deduzione forfetaria per le altre spese professionali, rivendicata
dai ricorrenti, non può essere ammessa, per il fatto che si deve presumere che
il rimborso spese forfetario versato dal datore di lavoro copra effettivamente
le spese sostenute dal dipendente, rimane ancora da accertare se il
contribuente non abbia dovuto assumersi spese effettive, rientranti nella categoria
delle altre spese professionali indispensabili all’esercizio della professione,
in misura superiore rispetto al rimborso spese ricevuto (v. supra,
consid. 2.5, con riferimento alla sentenza 2C_326/2008 del 23 settembre 2008
consid. 4.2).
3.2
Nella lettera del 30
agosto 2018, con cui gli ha chiesto documentazione ai fini della nuova
decisione, la Camera di diritto tributario ha invitato i ricorrenti ad inviare
ogni ulteriore documento del datore di lavoro, in merito alle indennità forfetarie
erogate ai dipendenti, come pure un elenco delle altre spese professionali, sostenute
dal contribuente, con i relativi giustificativi.
Nella sua risposta del 28
settembre 2018, il contribuente ha precisato, in relazione alla prima domanda,
di non percepire altri indennizzi oltre a quello litigioso, disponendo
unicamente di un telefono aziendale. In merito alla seconda domanda, ha
affermato di non capire la richiesta, avendo egli domandato, nella dichiarazione
d’imposta, la deduzione forfetaria per altre spese professionali, “per la quale
non sono richiesti giustificativi a nessun contribuente da parte della Divisione
delle contribuzioni”.
3.3
La Camera di diritto
tributario ha offerto al contribuente la possibilità di provare di aver dovuto
sostenere spese, imposte dall’esecuzione del suo lavoro, che non erano state
assunte dal datore di lavoro, e di sovvertire in tal modo la presunzione secondo
cui il rimborso spese forfetario del datore di lavoro copra tutti i costi
sostenuti (v. anche la sentenza del TF 2C_71/2014 del 15.9.2014 consid. 5.5 in
fine).
Come visto, l’insorgente
si è limitato a sostenere che la deduzione forfetaria per altre spese
professionali viene riconosciuta dalle autorità fiscali cantonali senza che ai
contribuenti siano richiesti giustificativi. L’affermazione del contribuente
non tiene tuttavia conto della giurisprudenza del Tribunale federale, che concerne
il caso dei contribuenti che beneficiano di un rimborso forfetario delle spese.
Per questi ultimi vige, come precedentemente illustrato, la presunzione che il
rimborso spese forfetario copra tutte le spese sostenute. Di conseguenza, se pretendono
la deduzione, a sua volta forfetaria, per le altre spese professionali, devono
portare la prova delle spese che non sono coperte dall’indenniz-zo ricevuto.
Ne consegue che la
decisione dell’Ufficio di tassazione, che ha negato la deduzione forfetaria
delle altre spese professionali, si rivela conforme al diritto applicabile ed
alla giurisprudenza del Tribunale federale.
4.
Il ricorso è
pertanto respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico dei
ricorrenti soccombenti.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 3’000.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 3’100.–
sono a carico dei
ricorrenti.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAI Copia per conoscenza:
-
municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: