Lexipedia

Decisione

80.2018.191

Deduzioni: spese professionali, altre spese, indennizzo forfetario delle “piccole spese” da parte del datore di lavoro, prova di spese effettive che eccedono l’indennizzo

29 novembre 2018Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

A. Negli anni 2011 e

2012 RI 1 ha frequentato i corsi organizzati __________ e ha conseguito, il 20

settembre 2012, il __________ (MAS__________. Nelle dichiarazioni d’imposta per

i periodi fiscali 2011 e 2012 ha fatto valere spese di perfezionamento professionale

per complessivi fr. 17’548.– nel 2011 e fr. 10'824.– nel 2012.

B. Il 1° ottobre 2014 l’RS

1 ha notificato ai coniugi RI 1 e RI 2 le tassazioni IC/IFD 2011 e 2012.

Rispetto alla dichiarazione presentata, l’autorità fiscale aveva in particolar

modo negato al marito la deduzione forfetaria delle altre spese professionali

(fr. 2'500.– per l’IC, 3% dello stipendio netto per l’IFD).

I contribuenti hanno

impugnato le suddette decisioni, con reclamo del 3 novembre 2014, contestando

la mancata deduzione delle altre spese professionali.

Con lettera del 2 gennaio

2017 e successivo richiamo del 24 gennaio 2017, l’Ufficio di tassazione ha

attribuito ai reclamanti un termine per produrre la documentazione relativa

alle altre spese professionali effettivamente sostenute e una dichiarazione del

datore di lavoro in merito alle spese professionali rimborsate e per comprovare

il pagamento della tassa di iscrizione al corso di perfezionamento.

In seguito a uno scambio

di corrispondenza in via elettronica con RI 1, il 20 aprile 2017 l’Ufficio di

tassazione ha inviato ai reclamanti una lettera, con la quale gli ha

prospettato una modifica delle tassazioni a loro sfavore. In particolare, li ha

informati di aver accertato, in base ai documenti ricevuti, che le spese di perfezionamento

ammontavano per il 2011 a fr. 16'056.– e per il 2012 a fr. 3'006.–.

Non avendo i contribuenti

preso posizione in merito al calcolo delle spese proposto dall’Ufficio di

tassazione, quest’ultimo, con due decisioni del 21 giugno 2017 ha proceduto

alla modifica delle tassazioni a svantaggio dei contribuenti, riducendo le

spese professionali.

C. Con decisione del 28

giugno 2017, l’RS 1 ha notificato ai contribuenti la tassazione IC/IFD 2013.

Anche in questo caso, ha negato la deduzione forfetaria delle “altre spese

professionali”, argomentando che “in caso di versamento da parte del datore di

lavoro di un’indennità forfetaria atta a coprire le spese sopportate dal

proprio dipendente, si presuppone che tale indennità copra effettivamente tutte

le spese sopportate quale dipendente”.

D. Con ricorso del 12

luglio 2017 alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2 hanno

impugnato sia le decisioni su reclamo relative alle tassazioni 2011 e 2012 sia

la decisione di tassazione per il periodo fiscale 2013 (a quest’ultimo proposito,

chiedendo che il reclamo fosse trattato come ricorso).

Nel merito, gli insorgenti

hanno contestato in primo luogo il calcolo delle spese di perfezionamento professionale

per i periodi fiscali 2011 e 2012. In secondo luogo, per tutti e tre i periodi

fiscali litigiosi, gli insorgenti hanno lamentato l’applicazione, da parte

dell’autorità fiscale, della giurisprudenza del Tribunale federale e della

Camera di diritto tributario, che non ammette la deduzione forfetaria delle

altre spese professionali, quando il contribuente beneficia di un rimborso

forfetario delle spese di rappresentanza da parte del datore di lavoro.

Un’udienza si è

tenuta l’11 settembre 2017.

E. Con sentenza del 4

dicembre 2017, la Camera di diritto tributario ha respinto il ricorso. Per

quanto concerne in particolar modo la mancata deduzione delle altre spese

professionali, pur ammettendo che le “altre spese professionali” e le “indennità

per spese forfettarie versate dal datore di lavoro” rappresentino due categorie

di spese concettualmente distinte, l’autorità di ricorso ha sottolineato che,

nella pratica, è tuttavia spesso difficile tracciare una linea di demarcazione

tra le due categorie di spese. Inoltre, per lo stesso datore di lavoro sarebbe

difficile tenere distinte le une dalle altre e non sarebbe di solito neppure

consapevole del loro diverso trattamento fiscale. La Camera di diritto

tributario ha pertanto ritenuto applicabile la giurisprudenza fondata sulla sentenza

del 23 settembre 2008 (2C_326/2008) del Tribunale federale, che sembra

implicitamente ammettere che, nel rimborso spese annuo, versato dal datore di

lavoro sulla base di un regolamento approvato dall’autorità fiscale, rientri

pure una parte di cosiddette spese professionali, che per ragioni pratiche si

rinuncia ad integrare nel salario lordo del dipendente, ma che nel contempo non

si ammette in deduzione dal reddito dell’attività dipendente.

F. I coniugi RI 1 e RI 2

hanno interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale,

limitatamente alla questione della deduzione forfetaria delle altre spese

professionali.

L’Alta Corte, con sentenza

del 24 agosto 2018 (2C_75/2018), ha accolto il ricorso, annullando la sentenza

della Camera di diritto tributario e rinviando a quest’ultima la causa per un

nuovo giudizio. Nella sua motivazione, ha rilevato che, per principio, in presenza

di un rimborso spese e di una richiesta di riconoscimento del diritto a una deduzione

forfetaria, occorre verificare per quali ragioni esso sia stato concesso. In

effetti, se il rimborso è corrisposto - oltre che per spese eseguite

nell’interesse del datore di lavoro - (anche) per spese che rientrano tra le

spese professionali ai sensi dell’art. 26 LIFD, necessarie al conseguimento del

reddito e in rapporto di causalità diretta con lo stesso, il diritto ad

un’ulteriore deduzione non è dato. Secondo la Suprema Corte, tuttavia, ciò non

era avvenuto nella fattispecie, in quanto la sentenza cantonale impugnata non

conteneva alcuna indicazione specifica in merito al genere di spese che queste

indennità dovevano coprire e in merito alle ragioni in base alle quali erano

state corrisposte.

G. La Camera di diritto

tributario si è rivolta ai ricorrenti, con scritto del 30 agosto 2018,

attribuendo loro un termine per produrre la documentazione seguente:

·

il regolamento delle spese del datore di lavoro di RI 1, in vigore

nei periodi fiscali 2011, 2012 e 2013, con l’approvazione dell’autorità fiscale

cantonale;

·

ogni ulteriore documento del datore di lavoro, in merito alle

indennità forfetarie erogate ai dipendenti;

·

un elenco delle altre spese professionali, sostenute dal contribuente,

con i relativi giustificativi.

Il 28 settembre 2018, RI 1

ha prodotto il Regolamento spese del Gruppo __________ del gennaio 2008 e il

Regolamento spese complementare per il personale dirigente del Gruppo __________

del gennaio 2008, con le relative lettere della Divisione delle contribuzioni,

che approvano i regolamenti in questione. In merito alle altre spese

professionali, sostenute dal contribuente, ed ai relativi giustificativi,

l’insorgente ha affermato di non capire la richiesta e di avere domandato,

nella dichiarazione d’imposta, la deduzione forfetaria per altre spese professionali,

“per la quale non sono richiesti giustificativi a nessun contribuente da parte

della Divisione delle contribuzioni”.

Diritto

1. 1.1.

Secondo gli articoli 25

cpv. 1 LT e 26 cpv. 1 LIFD, nella versione in vigore fino al 31.12.2015, le

spese professionali deducibili sono:

a) le

spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;

b) le

spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a

turni;

c) le

altre spese necessarie per l’esercizio della professione;

d) le

spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi

con l’esercizio dell’attività professionale.

1.2.

Per l’imposta federale

diretta, secondo l’art. 7 dell’Ordinanza sulle spese professionali, sono considerate

altre spese professionali per le quali è possibile rivendicare la deduzione

forfettaria di cui all’articolo 3 della stessa ordinanza, le spese richieste

dall’esercizio dell’attività professionale per attrezzi e strumenti di lavoro

(compresi hard e software EED), riviste e libri specializzati, l’uso di una

camera privata per scopi professionali, abiti di lavoro, l’usura particolare

delle scarpe e degli abiti, lavori pesanti, ecc. Sono salve la giustificazione

di spese più elevate (art. 4) nonché la deduzione di spese di perfezionamento o

di riqualificazione professionale (art. 8).

In materia di imposta

cantonale, sono considerate “altre spese professionali” quelle necessarie

all’esercizio della professione che sono sopportate dal contribuente per l’acquisto

di attrezzi e strumenti di lavoro (compresi hard- e software), di riviste e

libri specializzati, per l’uso di una camera privata a scopi professionali, per

abiti di lavoro, per l’usura particolare delle scarpe e degli abiti, per lavori

pesanti, ecc. (art. 8 cpv. 1 decreto esecutivo concernente l’imposizione delle

persone fisiche, valido per i periodi fiscale 2011 e 2012; inoltre art. 8 cpv.

1 del Decreto esecutivo del 19 dicembre 2012 concernente l’imposizione delle

persone fisiche valido per il periodo fiscale 2013, in BU 62/2012 p. 611). La

relativa deduzione è ammessa nella misura complessiva di fr. 2'500.– l’anno

oppure delle spese effettive. In quest’ultimo caso devono essere giustificate

la totalità delle spese e la loro necessità professionale (art. 8 cpv. 2

decreto citato). La deduzione complessiva è infine dimezzata se l’attività

lucrativa dipendente è esercitata per meno di sei mesi all’anno o con un grado

di occupazione inferiore al 50% (art. 8 cpv. 3 decreto citato).

Considerandi

2.

2.1.

Nella sentenza con cui ha

rinviato la causa a questa Corte per una nuova decisione, il Tribunale federale

ha rilevato che, per principio, in presenza di un rimborso spese e di una

richiesta di riconoscimento del diritto a una deduzione forfetaria, occorre verificare

per quali ragioni esso sia stato concesso. In effetti, se il rimborso è

corrisposto - oltre che per spese eseguite nell'interesse del datore di lavoro

- (anche) per spese che rientrano tra le spese professionali ai sensi dell'art.

26.

LIFD, necessarie al conseguimento del reddito e in rapporto di causalità

diretta con lo stesso, il diritto ad un’ulteriore deduzione non è dato.

2.2

2.2.1

Il datore di lavoro deve

rimborsare al lavoratore tutte le spese rese necessarie dall’esecuzione del

lavoro e, se è occupato fuori del luogo di lavoro, anche le spese di

sussistenza (art. 327a cpv. 1 CO). Mediante accordo scritto, contratto

normale o contratto collettivo può essere convenuto o stabilito un rimborso in

forma d’indennità fissa, come diarie o indennità complessive settimanali o mensili,

a condizione che copra tutte le spese necessarie (art. 327a cpv. 2 CO).

2.2.2

Secondo il diritto

tributario si considerano spese i costi che i dipendenti sopportano

nell’interesse del datore di lavoro. Secondo la cifra 1.2 del Modello di regolamento

spese per le imprese e per le organizzazioni senza scopo di lucro (Circolare n.

25.

della Conferenza svizzera delle imposte) rientrano nella nozione di spese i costi

di trasporto, i costi per il vitto, i costi per il pernottamento e gli “altri

costi”. Vi è pertanto un parallelismo con la nozione di spese professionali

(art. 26 cpv. 1 LIFD). Le spese sono di principio effettivamente conteggiate

dopo l’evento che le ha generate e su presentazione dei giustificativi originali

(circolare n. 25, cifra 1.3). La Circolare prevede a titolo integrativo un Modello

di regolamento spese complementare per il personale dirigente. La cifra 1 di

quest’ultimo prevede che, salvo disposizione contraria dello stesso regolamento

complementare, il regolamento spese generale si applica anche al personale

dirigente. Sotto il titolo “Spese forfetarie” la Circolare 25 propone alla

cifra 3 le seguenti considerazioni:

Nell’ambito dell'attività

professionale, al personale dirigente derivano spese di rappresentanza come

pure per l’acquisizione e la cura delle relazioni con i clienti. I

giustificativi per queste spese di rappresentanza e per le piccole spese (spese

bagatella) non possono a volte essere procurati o lo possono essere solo

difficilmente. Per ragioni di razionalità, al personale dirigente è di conseguenza

corrisposta un'indennità forfetaria annua.

L’indennità

forfetaria compensa tutte le piccole spese fino ad un ammontare di CHF 50 per evento.

In questo contesto, ogni spesa vale come un singolo evento. Diverse piccole

spese scaglionate nel tempo non possono pertanto essere addizionate, anche

quando avvengono nell’ambito di un singolo incarico di lavoro (p. es. in

occasione di un viaggio di lavoro): vale il divieto di cumulo. I beneficiari dell’indennità

per spese forfetarie non possono più far valere effettivamente queste piccole

spese fino a CHF 50.

Fra i tipici casi di

applicazione di queste piccole spese rientrano i biglietti di tram, bus, taxi,

le tasse di parcheggio, le mance, le spese per il guardaroba, le telefonate

professionali da apparecchi privati, le spese per la pulizia dei vestiti, i

regali ai collaboratori, i pasti intermedi, le consumazioni da soli o con

clienti (cfr. la sentenza del TF 2C_214/2014 del 7.8.2014 consid. 3.2.2, con riferimento

a: Erich Bosshard, Die steuerliche

Behandlung von Spesenvergütungen im Lohnausweis und im Veranlagungsverfahren,

in: StR 51/1996 p. 557, in particolare p. 563). Rimborsi spese forfetari

servono sia alla semplificazione della gestione degli stipendi nelle imprese

sia all’agevolazione dell’attività di accertamento delle autorità fiscali. Sono

espressione della fiducia che l’impresa ripone nel suo personale dirigente

nell’ambito delle piccole spese (in tedesco “Vertrauensspesen”, cioè

spese basate sulla fiducia; cfr. la sentenza del TF 2C_214/2014 del 7.8.2014

consid. 3.2.2).

2.2.3

Secondo la giurisprudenza,

spese forfetarie previste da un regolamento si devono tuttavia considerare

reddito dell’attività lucrativa dipendente, se oltrepassano lo scopo loro

attribuito. Se non vi è un regolamento delle spese approvato, si considerano prestazioni

accessorie del datore di lavoro anche quei versamenti che eccedono le spese

effettive (sentenza del TF 2C_214/2014 del 7.8.2014 consid. 3.2.3 con riferimenti

alla giurisprudenza).

2.3

Nel

caso in esame, il ricorrente ha prodotto due regolamenti delle spese, cioè

quello generale, che si applica a tutti i dipendenti dell’azienda, e quello

complementare, riservato al personale dirigente. Quest’ultimo riprende

testualmente le parole contenute nel Modello di regolamento spese complementare

elaborato dalla Conferenza svizzera delle imposte (v. supra, consid.

2.2

). Dal modello in questione riprende anche in gran parte l’elenco delle

“piccole spese” comprese nel rimborso forfetario, con le seguenti parole:

Sono

considerate piccole spese ai sensi del presente regolamento complementare, in

particolare:

·

gli inviti di partners commerciali

per piccole consumazioni al ristorante

·

gli inviti di partners commerciali

per consumazioni a casa, indipendentemente dai costi effettivi, escluso

tuttavia il catering-service

·

i regali in occasione di inviti di

amici commerciali, come fiori o alcolici

·

le mance (le mance possono essere

aggiunte all'importo della fattura per giudicare se si tratta di una piccola

spesa)

·

le telefonate professionali da

apparecchi privati

·

le spese accessorie per e con i

clienti, senza ricevuta

·

le piccole spese in occasione di

colloqui e riunioni

·

i biglietti di tram, bus, taxi

·

le tasse di parcheggio

·

le spese per il portabagagli

(facchino), le spese per il guardaroba

·

le spese per la pulizia dei

vestiti.

Oltre alle spese indicate,

il Modello di regolamento della Conferenza svizzera delle imposte (Circolare

25, cifra 3) include anche i costi seguenti:

·

i pasti intermedi (pranzi e cene durante i viaggi di lavoro possono

tuttavia essere conteggiati)

·

gli inviti e i regali ai dipendenti

·

i contributi ad istituzioni, associazioni, ecc.

·

i viaggi di lavoro con l’automobile privata nel raggio locale

(raggio di 30 km)

·

le spese postali e telefoniche.

2.4

Secondo la sentenza di

rinvio del Tribunale federale, se il rimborso spese è corrisposto - oltre che

per spese eseguite nell'interesse del datore di lavoro - (anche) per spese che

rientrano tra le spese professionali ai sensi dell'art. 26 LIFD, necessarie al

conseguimento del reddito e in rapporto di causalità diretta con lo stesso, il

diritto ad un’ulteriore deduzione non è dato.

Un criterio di

delimitazione generalmente riconosciuto fra le nozioni di spese professionali e

di spese (eseguite nell’interesse del datore di lavoro) non esiste (Bosshard, op. cit., p. 561; inoltre Bosshard/Mösli,

Der neue Lohnausweis, Das Handbuch für die Praxis, Berna 2007, p. 91). In

dottrina si sottolinea come le spese professionali siano essenzialmente costi

sostenuti dal dipendente prima dell’inizio (effettivo) o dopo la fine

(effettiva) del lavoro oppure che insorgono in generale durante lo svolgimento

dell’attività lavorativa, mentre le spese che devono essere rimborsate dal

datore di lavoro sono quelle che il dipendente deve sostenere nell’ambito

dell’esecuzione di un concreto “mandato” di servizio, cioè essenzialmente

durante l’orario di lavoro (Bosshard,

op. cit., p. 561).

2.5

Nella sentenza del 23

settembre 2008, la Suprema Corte ha confermato la decisione dell’autorità

fiscale cantonale di negare la deduzione forfetaria per “altre spese

professionali” ad un direttore di banca, cui il datore di lavoro versava un

rimborso spese forfetario di 700 franchi al mese, in base ad un regolamento

delle spese approvato dall’autorità fiscale cantonale. In merito alle spese

coperte dal rimborso in discussione, così si esprime la sentenza del 2008

(consid. 4.1):

Selon

le règlement interne de la Banque, l'indemnité sert notamment à compenser les

invitations de partenaires commerciaux à des petits repas au restaurant ou à la

maison, les cadeaux remis lors des invitations émises par des partenaires

commerciaux (fleurs, boissons alcoolisées, etc.), les repas intermédiaires, les

appels téléphoniques à des fins professionnelles à partir du domicile privé,

les pourboires, les invitations et les cadeaux à des collaborateurs, les

contributions à des institutions, associations et autres, des dépenses

secondaires pour et avec des clients, les petites dépenses lors de réunions et

discussions, les trajets en tram, en bus et en taxi, les frais de stationnement,

les déplacements professionnels en véhicule privé dans un rayon local, les porteurs

et frais de vestiaire, les frais de téléphone et d'affranchissement et le

pressing. Ainsi, un large éventail des dépenses que peut rencontrer un employé

dans le cadre de son activité a été prévu par ledit règlement et est compris

dans l'indemnité.

Come si vede, le spese

rimborsate forfetariamente all’allora ricorrente corrispondono a quelle

previste dal modello di regolamento della Conferenza svizzera delle imposte

(Circolare n. 25), che era stato ripreso dal datore di lavoro nell’allestimento

del proprio regolamento, poi approvato dall’autorità fiscale cantonale.

Ciononostante, l’Alta Corte ha proseguito la sua motivazione sostenendo che, se

il datore di lavoro versa al dipendente un’indennità per compensare le spese

sostenute da quest’ultimo, come nel caso in esame, si deve ammettere che questa

indennità copra effettivamente le spese sostenute, con la conseguenza che non è

possibile far valere in più la deduzione forfetaria per le altre spese

professionali. Nell’ipotesi in cui l’indennità fosse insufficiente, il contribuente

potrebbe sempre provare, se necessario, che le sue spese effettive, che

dovrebbero essere spese rientranti nella categoria delle altre spese

professionali, indispensabili all’esercizio della professione secondo l’art. 26

cpv. 1 lett. c LIFD, sono più elevate dell’indennità percepita e chiedere

la deduzione per l’eccedenza, cioè le spese che superano l’ammontare del

rimborso spese forfetario versato dal datore di lavoro (sentenza 2C_326/2008 del

23.

settembre 2008 consid. 4.2).

2.6

Tornando alla fattispecie

in esame, il regolamento spese complementare del Gruppo __________, prodotto

dai ricorrenti, include nel rimborso forfetario delle “piccole spese” buona

parte dei costi che, secondo il Modello di regolamento complementare della

Conferenza svizzera delle imposte, possono essere oggetto di un rimborso

forfetario. Si tratta altresì delle stesse spese che erano state rimborsate

anche al contribuente che aveva interposto ricorso al Tribunale federale nel

2008, cosa che del resto non sorprende, pensando al fatto che i regolamenti

devono conformarsi al modello della Conferenza svizzera delle imposte, per poter

ambire all’approvazione del fisco cantonale.

La conclusione, nel caso

in esame, non può che essere la stessa cui è pervenuta l’Alta Corte nella

sentenza del 23 settembre 2008. Siccome il regolamento spese complementare del

ricorrente, così come quello del contribuente che è oggetto della sentenza del

2008, riprende le spese rimborsabili forfetariamente, che sono indicate nel

modello di regolamento della Conferenza svizzera delle imposte, si deve

ammettere che anche in questo caso il rimborso spese versato dal datore di

lavoro copra effettivamente le spese sostenute dal dipendente, il quale non ha

perciò diritto ad una ulteriore deduzione forfetaria per le altre spese professionali.

2.7

Anche nel caso del 2008

l’insorgente aveva obiettato che l’indennità del datore di lavoro non

concerneva le stesse spese rispetto a quelle per le quali è ammessa la

deduzione forfetaria per le altre spese professionali. In quest’ultima categoria

rientrerebbero, secondo la tesi del ricorrente del 2008, spese sostenute dal dipendente

e non suscettibili di rimborso da parte del datore di lavoro. Ebbene, il

Tribunale federale aveva definito non pertinente tale argomento, rilevando che,

nell’uno e nell’altro caso, per essere deducibili, le spese sostenute devono

essere spese indispensabili all’esercizio della professione, sicché si tratta della

stessa categoria di spese (sentenza 2C_326/2008 del 23 settembre 2008 consid.

4.

).

Nella fattispecie in esame,

si deve pertanto concludere che le spese, per le quali i ricorrenti hanno

chiesto la deduzione forfetaria per altre spese professionali, rientrano nella

stessa categoria di quelle che sono state rimborsate forfetariamente al contribuente

dal suo datore di lavoro.

3.

3.1.

Stabilito che in linea di

principio la deduzione forfetaria per le altre spese professionali, rivendicata

dai ricorrenti, non può essere ammessa, per il fatto che si deve presumere che

il rimborso spese forfetario versato dal datore di lavoro copra effettivamente

le spese sostenute dal dipendente, rimane ancora da accertare se il

contribuente non abbia dovuto assumersi spese effettive, rientranti nella categoria

delle altre spese professionali indispensabili all’esercizio della professione,

in misura superiore rispetto al rimborso spese ricevuto (v. supra,

consid. 2.5, con riferimento alla sentenza 2C_326/2008 del 23 settembre 2008

consid. 4.2).

3.2

Nella lettera del 30

agosto 2018, con cui gli ha chiesto documentazione ai fini della nuova

decisione, la Camera di diritto tributario ha invitato i ricorrenti ad inviare

ogni ulteriore documento del datore di lavoro, in merito alle indennità forfetarie

erogate ai dipendenti, come pure un elenco delle altre spese professionali, sostenute

dal contribuente, con i relativi giustificativi.

Nella sua risposta del 28

settembre 2018, il contribuente ha precisato, in relazione alla prima domanda,

di non percepire altri indennizzi oltre a quello litigioso, disponendo

unicamente di un telefono aziendale. In merito alla seconda domanda, ha

affermato di non capire la richiesta, avendo egli domandato, nella dichiarazione

d’imposta, la deduzione forfetaria per altre spese professionali, “per la quale

non sono richiesti giustificativi a nessun contribuente da parte della Divisione

delle contribuzioni”.

3.3

La Camera di diritto

tributario ha offerto al contribuente la possibilità di provare di aver dovuto

sostenere spese, imposte dall’esecuzione del suo lavoro, che non erano state

assunte dal datore di lavoro, e di sovvertire in tal modo la presunzione secondo

cui il rimborso spese forfetario del datore di lavoro copra tutti i costi

sostenuti (v. anche la sentenza del TF 2C_71/2014 del 15.9.2014 consid. 5.5 in

fine).

Come visto, l’insorgente

si è limitato a sostenere che la deduzione forfetaria per altre spese

professionali viene riconosciuta dalle autorità fiscali cantonali senza che ai

contribuenti siano richiesti giustificativi. L’affermazione del contribuente

non tiene tuttavia conto della giurisprudenza del Tribunale federale, che concerne

il caso dei contribuenti che beneficiano di un rimborso forfetario delle spese.

Per questi ultimi vige, come precedentemente illustrato, la presunzione che il

rimborso spese forfetario copra tutte le spese sostenute. Di conseguenza, se pretendono

la deduzione, a sua volta forfetaria, per le altre spese professionali, devono

portare la prova delle spese che non sono coperte dall’indenniz-zo ricevuto.

Ne consegue che la

decisione dell’Ufficio di tassazione, che ha negato la deduzione forfetaria

delle altre spese professionali, si rivela conforme al diritto applicabile ed

alla giurisprudenza del Tribunale federale.

4.

Il ricorso è

pertanto respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico dei

ricorrenti soccombenti.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 3’000.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 3’100.–

sono a carico dei

ricorrenti.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAI Copia per conoscenza:

-

municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: