80.2018.203
Procedura: ricorso, requisiti formali, motivazione, termine di grazia, proroga, certificato medico, irricevibilità
8 ottobre 2018Italiano6 min
Source ti.ch
Incarti n.
80.2018.203
80.2018.204
Lugano
8 ottobre 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele Guffi
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 13 settembre 2018 contro le decisioni del 15 agosto 2018 in materia di IC
e IFD 2012, 2013 e 2014.
Fatti
- con scritto del 13
settembre 2018, RI 1 ha dichiarato di interporre ricorso contro le decisioni su
reclamo del 15 agosto 2018 dell’RS 1, relative alle imposte cantonali e
all’imposta federale diretta per i periodi fiscali 2012, 2013 e 2014;
- quale motivazione del
ricorso ha indicato: “ricostruzione cifra in base a coefficienti non più
attuali” e “attività lavorativa, gestione piccolo lido e campeggio, stagionale
(maggio-settembre) non tenuta in considerazione”;
- con scritto del 14
settembre 2018, questa Camera si è rivolta al ricorrente, attribuendogli un
termine di dieci giorni per presentare un ricorso conforme ai requisiti legali,
avvertendolo che altrimenti sarebbe stato dichiarato irricevibile;
- il ricorrente, il 21
settembre 2018, ha chiesto di “prolungare” il termine attribuitogli,
argomentando di non essere in grado di rispettarlo, “a causa di una grossa
ernia espulsa con relativo intervento”;
- la Camera di diritto
tributario gli ha allora attribuito un termine di cinque giorni per presentare
un certificato medico;
- con lettera del 25
settembre 2018, l’insorgente ha prodotto tre certificati medici, che attestano
la sua “incapacità totale al lavoro”, rispettivamente, dal 3 al 19 agosto 2018,
dal 20 al 31 agosto 2018 e dal 1° al 30 settembre 2018, ed ha allegato
l’indirizzo di un sito internet, sul quale sarebbe possibile “vedere le
immagini della Tac e l’infiltrazione L4-L5, fatta il 12.09.2018”.
Diritto
- la Camera di diritto
tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli
uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a
condizione che il gravame sia ricevibile in ordine;
- essa deve pertanto
esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente
motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata;
- secondo l’art. 227 cpv. 2
LT, se il ricorso non soddisfa i requisiti stabiliti dalla stessa norma,
secondo la quale cioè il ricorrente deve indicare le conclusioni, i fatti sui
quali esse sono fondate e i mezzi di prova, mentre i documenti probatori devono
essere allegati o designati esattamente, allora al ricorrente è assegnato un
congruo termine per rimediarvi con la comminatoria dell’irricevibilità;
- lo stesso principio vale
anche in materia di imposta federale diretta, in virtù dell’art. 140 cpv. 2
LIFD, che contiene una norma analoga a quella cantonale;
- secondo la giurisprudenza
Considerandi
del Tribunale federale, la formulazione delle conclusioni e dei motivi non
sottostà ad esigenze troppo restrittive, ma è sufficiente che dal ricorso si
possa dedurre su quali punti la decisione impugnata è contestata, che cosa domanda
il ricorrente e su quali fatti vuole fondarsi (sentenza 2A.418/2006 del
21.11.2006
consid. 4.2);
- come già accennato, la
motivazione del ricorso non soddisfa neppure i requisiti minimi, poiché si
limita a censurare una ricostruzione “in base a coefficienti non più attuali” e
a lamentare che non sia stata tenuta in considerazione la sua “attività lavorativa,
gestione piccolo lido e campeggio, stagionale (maggio-settembre)”;
- dal ricorso non risultano
chiare conclusioni né vengono indicati i fatti su cui fonda il ricorrente, il
quale non va oltre una generica contestazione dell’operato dell’Ufficio di
tassazione ed in particolar modo della ricostruzione della cifra d’affari da
quest’ultimo verosimilmente intrapresa;
- per questa ragione, questa
Corte ha attribuito al ricorrente un termine di dieci giorni, per presentare un
ricorso conforme ai requisiti di legge, avvertendolo che altrimenti sarebbe
stato dichiarato irricevibile;
- va sottolineato che,
permettendo di sanare il ricorso indipendentemente dal momento in cui è stato
presentato, la legislazione fiscale va oltre quanto previsto dall’art. 29 cpv.
1.
Cost., che obbliga l’autorità ad attirare l’attenzione del ricorrente su un
vizio di forma solo se lo stesso può essere sanato in tempo utile, cioè prima
della scadenza del termine di ricorso (sentenza 2A.418/2006 del 21.11.2006
consid. 5.1 e giurisprudenza citata);
- nel caso concreto, il
contribuente ha atteso gli ultimi giorni per interporre ricorso, con la
conseguenza che non avrebbe più avuto il tempo di rimediare alle carenze di
motivazione, se la legge non obbligasse la Corte ad assegnare al ricorrente “un
congruo termine per rimediarvi con la comminatoria dell’irricevibilità”;
- come accennato, il
ricorrente, ricevuto lo scritto con cui gli veniva attribuito un termine di
dieci giorni per presentare un ricorso motivato, ha chiesto di “prolungare” il
termine, per motivi di salute;
- per sua natura un termine
di grazia non può essere prorogato e pertanto un secondo termine di grazia non
può essere concesso, a meno che non sussistano impedimenti del tutto
particolari e imprevedibili, che devono essere addotti in modo specifico
dall’interessato (cfr. p. es. la sentenza del TF 2C_361/2009 del 20.7.2009 consid.
2.2
con riferimenti);
- in seguito alla richiesta
di questa Camera, ha prodotto tre certificati medici, che menzionano una generica
“incapacità totale al lavoro”, protrattasi per i mesi di agosto e settembre del
2018, ed ha già annunciato che “il prossimo certificato verrà emesso alla fine
del mese corrente” (cioè di settembre);
- dalle spiegazioni fornite
dallo stesso insorgente si apprende che la sua malattia consiste in una “grossa
ernia espulsa”, che rappresenterà senz’altro un problema doloroso, ma che gli
non impedisce certo di motivare il suo ricorso o perlomeno di rivolgersi ad una
persona di sua fiducia per farlo;
- in queste circostanze, il
ricorso deve essere dichiarato irricevibile.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di giustizia
di fr. 200.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico del
ricorrente.
3. Contro il presen
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il
presidente: La segretaria: