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Decisione

80.2018.203

Procedura: ricorso, requisiti formali, motivazione, termine di grazia, proroga, certificato medico, irricevibilità

8 ottobre 2018Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

- con scritto del 13

settembre 2018, RI 1 ha dichiarato di interporre ricorso contro le decisioni su

reclamo del 15 agosto 2018 dell’RS 1, relative alle imposte cantonali e

all’imposta federale diretta per i periodi fiscali 2012, 2013 e 2014;

- quale motivazione del

ricorso ha indicato: “ricostruzione cifra in base a coefficienti non più

attuali” e “attività lavorativa, gestione piccolo lido e campeggio, stagionale

(maggio-settembre) non tenuta in considerazione”;

- con scritto del 14

settembre 2018, questa Camera si è rivolta al ricorrente, attribuendogli un

termine di dieci giorni per presentare un ricorso conforme ai requisiti legali,

avvertendolo che altrimenti sarebbe stato dichiarato irricevibile;

- il ricorrente, il 21

settembre 2018, ha chiesto di “prolungare” il termine attribuitogli,

argomentando di non essere in grado di rispettarlo, “a causa di una grossa

ernia espulsa con relativo intervento”;

- la Camera di diritto

tributario gli ha allora attribuito un termine di cinque giorni per presentare

un certificato medico;

- con lettera del 25

settembre 2018, l’insorgente ha prodotto tre certificati medici, che attestano

la sua “incapacità totale al lavoro”, rispettivamente, dal 3 al 19 agosto 2018,

dal 20 al 31 agosto 2018 e dal 1° al 30 settembre 2018, ed ha allegato

l’indirizzo di un sito internet, sul quale sarebbe possibile “vedere le

immagini della Tac e l’infiltrazione L4-L5, fatta il 12.09.2018”.

Diritto

- la Camera di diritto

tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli

uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a

condizione che il gravame sia ricevibile in ordine;

- essa deve pertanto

esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente

motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata;

- secondo l’art. 227 cpv. 2

LT, se il ricorso non soddisfa i requisiti stabiliti dalla stessa norma,

secondo la quale cioè il ricorrente deve indicare le conclusioni, i fatti sui

quali esse sono fondate e i mezzi di prova, mentre i documenti probatori devono

essere allegati o designati esattamente, allora al ricorrente è assegnato un

congruo termine per rimediarvi con la comminatoria dell’irricevibilità;

- lo stesso principio vale

anche in materia di imposta federale diretta, in virtù dell’art. 140 cpv. 2

LIFD, che contiene una norma analoga a quella cantonale;

- secondo la giurisprudenza

Considerandi

del Tribunale federale, la formulazione delle conclusioni e dei motivi non

sottostà ad esigenze troppo restrittive, ma è sufficiente che dal ricorso si

possa dedurre su quali punti la decisione impugnata è contestata, che cosa domanda

il ricorrente e su quali fatti vuole fondarsi (sentenza 2A.418/2006 del

21.11.2006

consid. 4.2);

- come già accennato, la

motivazione del ricorso non soddisfa neppure i requisiti minimi, poiché si

limita a censurare una ricostruzione “in base a coefficienti non più attuali” e

a lamentare che non sia stata tenuta in considerazione la sua “attività lavorativa,

gestione piccolo lido e campeggio, stagionale (maggio-settembre)”;

- dal ricorso non risultano

chiare conclusioni né vengono indicati i fatti su cui fonda il ricorrente, il

quale non va oltre una generica contestazione dell’operato dell’Ufficio di

tassazione ed in particolar modo della ricostruzione della cifra d’affari da

quest’ultimo verosimilmente intrapresa;

- per questa ragione, questa

Corte ha attribuito al ricorrente un termine di dieci giorni, per presentare un

ricorso conforme ai requisiti di legge, avvertendolo che altrimenti sarebbe

stato dichiarato irricevibile;

- va sottolineato che,

permettendo di sanare il ricorso indipendentemente dal momento in cui è stato

presentato, la legislazione fiscale va oltre quanto previsto dall’art. 29 cpv.

1.

Cost., che obbliga l’autorità ad attirare l’attenzione del ricorrente su un

vizio di forma solo se lo stesso può essere sanato in tempo utile, cioè prima

della scadenza del termine di ricorso (sentenza 2A.418/2006 del 21.11.2006

consid. 5.1 e giurisprudenza citata);

- nel caso concreto, il

contribuente ha atteso gli ultimi giorni per interporre ricorso, con la

conseguenza che non avrebbe più avuto il tempo di rimediare alle carenze di

motivazione, se la legge non obbligasse la Corte ad assegnare al ricorrente “un

congruo termine per rimediarvi con la comminatoria dell’irricevibilità”;

- come accennato, il

ricorrente, ricevuto lo scritto con cui gli veniva attribuito un termine di

dieci giorni per presentare un ricorso motivato, ha chiesto di “prolungare” il

termine, per motivi di salute;

- per sua natura un termine

di grazia non può essere prorogato e pertanto un secondo termine di grazia non

può essere concesso, a meno che non sussistano impedimenti del tutto

particolari e imprevedibili, che devono essere addotti in modo specifico

dall’interessato (cfr. p. es. la sentenza del TF 2C_361/2009 del 20.7.2009 consid.

2.2

con riferimenti);

- in seguito alla richiesta

di questa Camera, ha prodotto tre certificati medici, che menzionano una generica

“incapacità totale al lavoro”, protrattasi per i mesi di agosto e settembre del

2018, ed ha già annunciato che “il prossimo certificato verrà emesso alla fine

del mese corrente” (cioè di settembre);

- dalle spiegazioni fornite

dallo stesso insorgente si apprende che la sua malattia consiste in una “grossa

ernia espulsa”, che rappresenterà senz’altro un problema doloroso, ma che gli

non impedisce certo di motivare il suo ricorso o perlomeno di rivolgersi ad una

persona di sua fiducia per farlo;

- in queste circostanze, il

ricorso deve essere dichiarato irricevibile.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è irricevibile.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di giustizia

di fr. 200.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 280.–

sono a carico del

ricorrente.

3. Contro il presen

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il

presidente: La segretaria: