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Decisione

80.2018.208

Reddito della sostanza immobiliare: valore locativo, usufrutto a favore del marito, casa abitata dalla moglie separata

8 ottobre 2018Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

- con due decisioni del 1°

novembre 2017, l’RS 1 ha notificato a RI 1, moglie separata di __________, le

tassazioni IC/IFD 2014 e 2015, nelle quali ha attribuito alla contribuente il

valore locativo del mapp. n. __________ RFD di __________;

- non impugnate, le citate

decisioni sono passate in giudicato;

- con scritto del 21

dicembre 2017, la contribuente ha chiesto la revisione delle decisioni in

questione, argomentando di avere solo il 95% della nuda proprietà dell’immobile

di __________, essendo lo stesso gravato da un usufrutto vita natural durante a

favore del marito __________;

- l’Ufficio di tassazione ha

respinto l’istanza di revisione, con decisione del 21 giugno 2018, nella quale

ha rilevato in particolare che “il rimedio straordinario della revisione non

può supplire all’omissione, imputabile all’avente diritto, della tempestiva impugnazione

ordinaria, entro il termine di trenta giorni dall’intimazione della notifica

fiscale”;

- la contribuente ha

interposto reclamo, in data 3 luglio 2018, argomentando di aver commesso un

errore nell’allestimento della dichiarazione d’imposta, a causa della sua “non

conoscenza in materia”, avendo iniziato a compilare la dichiarazione solo nel

2014, dopo la separazione dal marito;

- l’Ufficio di tassazione ha

respinto il reclamo, con decisione del 31 agosto 2018, rilevando che il fatto

che la reclamante non si fosse mai occupata personalmente delle sue

dichiarazioni non era un motivo di revisione e che comunque l’imposizione del

valore dell’immobile nella sua partita fiscale appariva corretta, godendo la

stessa dell’uso gratuito dell’immobile, in seguito alla separazione dal marito;

- con tempestivo ricorso

alla Camera di diritto tributario, RI 1 ripropone sostanzialmente gli argomenti

già sottoposti all’autorità di tassazione con il suo reclamo, aggiungendo che

la sua vita si è ulteriormente complicata dopo l’arresto, avvenuto nel luglio

del 2017, di suo marito.

Diritto

- Sono tre i motivi di

revisione, a vantaggio del contribuente, di una decisione o sentenza cresciuta

in giudicato:

a) la scoperta di

fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;

b) la mancata

considerazione, da parte dell’autorità giudicante, di fatti rilevanti o di

mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure un’altra

violazione di principi essenziali della procedura;

c) il fatto che

un crimine o un delitto abbia influito sulla decisione o sulla sentenza.

(art. 232 cpv. 1 LT; art.

147 cpv. 1 LIFD);

- quale ulteriore motivo di

revisione la legge cantonale aggiunge che essa è data se, in caso di conflitti

in materia di doppia imposizione intercantonale o internazionale, l’autorità

che ha deciso giunge alla conclusione che, secondo le norme applicabili per

evitare la doppia imposizione, il Cantone deve limitare il proprio diritto di

imporre (art. 232 cpv. 1 lett. d LT).

- la revisione è tuttavia

esclusa se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere

ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della

procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (art. 147 cpv. 2 LIFD);

- l’istituto della revisione

non è dato, cioè, per addurre fatti che si sarebbero potuti invocare già nella

procedura di reclamo o di ricorso;

- decidere altrimenti, e

ammettere automaticamente la revisione in caso di violazione di norme

essenziali di procedura, significherebbe abolire ogni distinzione tra mezzi

d’impugnazione ordinari e il rimedio straordinario della revisione, che non può

supplire a un’omissione imputabile allo stesso contribuente, che ha diritto di

avvalersi dei rimedi ordinari (cfr. p. es. la sentenza del Tribunale federale

2C_47/2016,2C_48/2016 del 22 agosto 2016 consid. 3.2 con riferimenti; inoltre:

Locher, Kommentar zum DBG, vol.

III, Basilea 2015, n. 30 ad art. 147 LIFD, p. 773 s.; Looser, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum DBG, 3a

edizione, Basilea 2017, n. 24 ad art. 147 LIFD, p. 2474 ss.; Casanova/Dubey, in: Noël/Aubry Girardin

[a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, 2a

ediz., Basilea 2017, n. 15 ad art. 147 LIFD, p. 1802 s.);

- di

conseguenza, la revisione è esclusa, per esempio, nel caso dell’errore di dichiarazione,

Considerandi

cioè quando, per trascuratezza del contribuente o del suo rappresentante, si è

omesso di far valere nella procedura di tassazione o con i rimedi giuridici

ordinari elementi di fatto essenziali, oppure nel caso in cui il contribuente

avrebbe potuto scoprire subito l’errore di fatto o di diritto dell’autorità,

controllando la tassazione notificatagli (Casanova,

Änderungen rechtskräftiger Verfügungen und Entscheide, in ASA 61 p. 450-451);

- la decisione impugnata,

con cui l’autorità di tassazione ha negato alla contribuente la revisione delle

decisioni di tassazione a lei notificate il 1° novembre 2017, è ineccepibile,

in considerazione del fatto che la ricorrente riconosce di aver commesso un

errore nell’allestimento della dichiarazione;

- pur comprendendo i

problemi personali e disagi seguiti all’arresto del marito, avvenuto nel mese

di luglio del 2017, neppure tale circostanza costituisce con ogni evidenza un

motivo di revisione delle decisioni notificate il 1° novembre 2017;

- il ricorso si rivela

pertanto infondato;

- come rilevato

dall’autorità fiscale, nella decisione impugnata, se anche vi fosse un motivo

di revisione, è peraltro dubbio che si giustifichi una modifica delle decisioni

di tassazione litigiose;

- l’insorgente ritiene

infatti che il valore locativo della casa, da lei abitata insieme ai suoi

figli, avrebbe dovuto essere attribuito al marito, quale usufruttuario

dell’immobile;

- per gli articoli 20 cpv. 1

lett. b LT e 21 cpv. 1 lett. b LIFD, è imponibile quale reddito

da sostanza immobiliare, il valore locativo di immobili o di parti di essi, che

il contribuente ha a disposizione per uso proprio in forza del suo diritto di

proprietà o di un usufrutto ottenuto a titolo gratuito;

- neppure la ricorrente

pretende che il marito, pur essendo beneficiario di un diritto di usufrutto,

abbia “a disposizione per uso proprio” la casa di __________, nella quale

invece risiede la moglie con i figli;

- secondo la giurisprudenza

del Tribunale federale, peraltro, la nozione di usufrutto del diritto fiscale è

una nozione di tipo economico ("wirtschaftliche Betrachtungsweise")

e non di tipo civilistico nel senso dell'istituto dell'usufrutto secondo il CC

(v. anche CDT n. 80.2004.37 del 28 settembre 2004, in RtiD I-2005 n.1t;

inoltre CDT n. 80.2004.110/111/112 del 5 novembre 2004, in RtiD I-2005 n.14t);

- infatti, secondo l'art. 21

cpv. 1 lett. a LIFD è imponibile il reddito da sostanza immobiliare,

segnatamente i proventi dalla locazione, dall’affitto, dall’usufrutto o da

altro godimento ("aus Nutzniessung oder sonstiger Nutzung" nel

testo tedesco, rispettivamente "de l'usufruit ou d'autres droits de

jouissance", nel testo francese);

- per l'art. 21 cpv. 1 lett.

b LIFD, sono invece imponibili “il valore locativo di immobili o di

parti di essi che il contribuente ha a disposizione per uso proprio in forza

del suo diritto di proprietà o di un usufrutto ottenuto a titolo gratuito”,

disposizione che in tedesco ed in francese si serve tuttavia di una

terminologia diversa da quella della lettera precedente, cioè non parla di

usufrutto nel senso civilistico del termine, ma di "unentgeltliches

Nutzungsrecht für Eigengebrauch" risp. di "droit de jouissance

obtenu à titre gratuit";

- il Tribunale federale ha

così stabilito che determinante sono i testi francese e tedesco (cfr. RF 2002

p. 322 = StE 2002 B 25.3 n. 28), con la conseguenza che non è decisiva per

l'imposizione del reddito della sostanza mobiliare la configurazione giuridica

del godimento, ma piuttosto chi esercita di fatto il diritto di godimento;

- nella fattispecie, la

ricorrente gode dell’uso gratuito dell’appartamento messole a disposizione dal

marito, usufruttuario, sicché non si vede in cosa consista l’errore, che

avrebbe commesso l’autorità fiscale, attribuendo a lei il valore locativo

nonostante l’esistenza dell’usufrutto;

- la giurisprudenza ha inoltre

avuto modo di stabilire a più riprese che il valore locativo è attribuito al

coniuge cui il giudice ha attribuito il godimento dell’immobile;

- questa Camera ha poi

precisato che se un coniuge si obbliga a contribuire al mantenimento

dell’altro, lasciandogli tra l’altro abitare la propria casa gratuitamente, si

ha una prestazione imponibile di alimenti in natura anziché in denaro (cfr.

art. 22 lett. f LT e art. 23 lett. f LIFD), con la conseguenza

che il beneficiario dovrà dichiarare il valore locativo dell’abitazione quale

prestazione alimentare ricevuta dall’ex coniuge, mentre quest’ultimo potrà dedurre

lo stesso importo dal suo reddito a titolo di alimenti versati (CDT n.

80.99.00179

dell’8 ottobre 1999, in: RDAT I-2000 n. 3t; inoltre Locher, Kommentar zum DGB, Therwil/Basel

2001, n. 57 ad art. 23 LIFD, p. 596);

- anche in questa prospettiva,

la decisione dell’Ufficio di tassazione, che ha attribuito alla ricorrente il

valore locativo della casa, non sembra viziata da errori: cambierebbe tutt’al

più la qualifica del reddito percepito dall’insorgente, che sarebbe un

contributo di mantenimento anziché un reddito della sostanza, ma il calcolo

dell’imposta non dovrebbe mutare;

- ne consegue che, a

prescindere dall’esistenza di un motivo di revisione delle decisioni di

tassazione, la ricorrente non ha provato che la tassazione dei periodi fiscali

2014.

e 2015 sia stata viziata da errori a suo sfavore;

- visto l’esito del ricorso,

la tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico della ricorrente,

soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 300.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 380.–

sono a carico della

ricorrente.

3. Contro il presen

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: