80.2018.208
Reddito della sostanza immobiliare: valore locativo, usufrutto a favore del marito, casa abitata dalla moglie separata
8 ottobre 2018Italiano9 min
Source ti.ch
Incarti n.
80.2018.208
80.2018.209
Lugano
8 ottobre 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele Guffi
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 25 settembre 2018 contro la decisione del 31 agosto 2018 in materia di revisione
IC e IFD 2014 e 2015.
Fatti
- con due decisioni del 1°
novembre 2017, l’RS 1 ha notificato a RI 1, moglie separata di __________, le
tassazioni IC/IFD 2014 e 2015, nelle quali ha attribuito alla contribuente il
valore locativo del mapp. n. __________ RFD di __________;
- non impugnate, le citate
decisioni sono passate in giudicato;
- con scritto del 21
dicembre 2017, la contribuente ha chiesto la revisione delle decisioni in
questione, argomentando di avere solo il 95% della nuda proprietà dell’immobile
di __________, essendo lo stesso gravato da un usufrutto vita natural durante a
favore del marito __________;
- l’Ufficio di tassazione ha
respinto l’istanza di revisione, con decisione del 21 giugno 2018, nella quale
ha rilevato in particolare che “il rimedio straordinario della revisione non
può supplire all’omissione, imputabile all’avente diritto, della tempestiva impugnazione
ordinaria, entro il termine di trenta giorni dall’intimazione della notifica
fiscale”;
- la contribuente ha
interposto reclamo, in data 3 luglio 2018, argomentando di aver commesso un
errore nell’allestimento della dichiarazione d’imposta, a causa della sua “non
conoscenza in materia”, avendo iniziato a compilare la dichiarazione solo nel
2014, dopo la separazione dal marito;
- l’Ufficio di tassazione ha
respinto il reclamo, con decisione del 31 agosto 2018, rilevando che il fatto
che la reclamante non si fosse mai occupata personalmente delle sue
dichiarazioni non era un motivo di revisione e che comunque l’imposizione del
valore dell’immobile nella sua partita fiscale appariva corretta, godendo la
stessa dell’uso gratuito dell’immobile, in seguito alla separazione dal marito;
- con tempestivo ricorso
alla Camera di diritto tributario, RI 1 ripropone sostanzialmente gli argomenti
già sottoposti all’autorità di tassazione con il suo reclamo, aggiungendo che
la sua vita si è ulteriormente complicata dopo l’arresto, avvenuto nel luglio
del 2017, di suo marito.
Diritto
- Sono tre i motivi di
revisione, a vantaggio del contribuente, di una decisione o sentenza cresciuta
in giudicato:
a) la scoperta di
fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;
b) la mancata
considerazione, da parte dell’autorità giudicante, di fatti rilevanti o di
mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure un’altra
violazione di principi essenziali della procedura;
c) il fatto che
un crimine o un delitto abbia influito sulla decisione o sulla sentenza.
(art. 232 cpv. 1 LT; art.
147 cpv. 1 LIFD);
- quale ulteriore motivo di
revisione la legge cantonale aggiunge che essa è data se, in caso di conflitti
in materia di doppia imposizione intercantonale o internazionale, l’autorità
che ha deciso giunge alla conclusione che, secondo le norme applicabili per
evitare la doppia imposizione, il Cantone deve limitare il proprio diritto di
imporre (art. 232 cpv. 1 lett. d LT).
- la revisione è tuttavia
esclusa se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere
ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della
procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (art. 147 cpv. 2 LIFD);
- l’istituto della revisione
non è dato, cioè, per addurre fatti che si sarebbero potuti invocare già nella
procedura di reclamo o di ricorso;
- decidere altrimenti, e
ammettere automaticamente la revisione in caso di violazione di norme
essenziali di procedura, significherebbe abolire ogni distinzione tra mezzi
d’impugnazione ordinari e il rimedio straordinario della revisione, che non può
supplire a un’omissione imputabile allo stesso contribuente, che ha diritto di
avvalersi dei rimedi ordinari (cfr. p. es. la sentenza del Tribunale federale
2C_47/2016,2C_48/2016 del 22 agosto 2016 consid. 3.2 con riferimenti; inoltre:
Locher, Kommentar zum DBG, vol.
III, Basilea 2015, n. 30 ad art. 147 LIFD, p. 773 s.; Looser, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum DBG, 3a
edizione, Basilea 2017, n. 24 ad art. 147 LIFD, p. 2474 ss.; Casanova/Dubey, in: Noël/Aubry Girardin
[a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, 2a
ediz., Basilea 2017, n. 15 ad art. 147 LIFD, p. 1802 s.);
- di
conseguenza, la revisione è esclusa, per esempio, nel caso dell’errore di dichiarazione,
Considerandi
cioè quando, per trascuratezza del contribuente o del suo rappresentante, si è
omesso di far valere nella procedura di tassazione o con i rimedi giuridici
ordinari elementi di fatto essenziali, oppure nel caso in cui il contribuente
avrebbe potuto scoprire subito l’errore di fatto o di diritto dell’autorità,
controllando la tassazione notificatagli (Casanova,
Änderungen rechtskräftiger Verfügungen und Entscheide, in ASA 61 p. 450-451);
- la decisione impugnata,
con cui l’autorità di tassazione ha negato alla contribuente la revisione delle
decisioni di tassazione a lei notificate il 1° novembre 2017, è ineccepibile,
in considerazione del fatto che la ricorrente riconosce di aver commesso un
errore nell’allestimento della dichiarazione;
- pur comprendendo i
problemi personali e disagi seguiti all’arresto del marito, avvenuto nel mese
di luglio del 2017, neppure tale circostanza costituisce con ogni evidenza un
motivo di revisione delle decisioni notificate il 1° novembre 2017;
- il ricorso si rivela
pertanto infondato;
- come rilevato
dall’autorità fiscale, nella decisione impugnata, se anche vi fosse un motivo
di revisione, è peraltro dubbio che si giustifichi una modifica delle decisioni
di tassazione litigiose;
- l’insorgente ritiene
infatti che il valore locativo della casa, da lei abitata insieme ai suoi
figli, avrebbe dovuto essere attribuito al marito, quale usufruttuario
dell’immobile;
- per gli articoli 20 cpv. 1
lett. b LT e 21 cpv. 1 lett. b LIFD, è imponibile quale reddito
da sostanza immobiliare, il valore locativo di immobili o di parti di essi, che
il contribuente ha a disposizione per uso proprio in forza del suo diritto di
proprietà o di un usufrutto ottenuto a titolo gratuito;
- neppure la ricorrente
pretende che il marito, pur essendo beneficiario di un diritto di usufrutto,
abbia “a disposizione per uso proprio” la casa di __________, nella quale
invece risiede la moglie con i figli;
- secondo la giurisprudenza
del Tribunale federale, peraltro, la nozione di usufrutto del diritto fiscale è
una nozione di tipo economico ("wirtschaftliche Betrachtungsweise")
e non di tipo civilistico nel senso dell'istituto dell'usufrutto secondo il CC
(v. anche CDT n. 80.2004.37 del 28 settembre 2004, in RtiD I-2005 n.1t;
inoltre CDT n. 80.2004.110/111/112 del 5 novembre 2004, in RtiD I-2005 n.14t);
- infatti, secondo l'art. 21
cpv. 1 lett. a LIFD è imponibile il reddito da sostanza immobiliare,
segnatamente i proventi dalla locazione, dall’affitto, dall’usufrutto o da
altro godimento ("aus Nutzniessung oder sonstiger Nutzung" nel
testo tedesco, rispettivamente "de l'usufruit ou d'autres droits de
jouissance", nel testo francese);
- per l'art. 21 cpv. 1 lett.
b LIFD, sono invece imponibili “il valore locativo di immobili o di
parti di essi che il contribuente ha a disposizione per uso proprio in forza
del suo diritto di proprietà o di un usufrutto ottenuto a titolo gratuito”,
disposizione che in tedesco ed in francese si serve tuttavia di una
terminologia diversa da quella della lettera precedente, cioè non parla di
usufrutto nel senso civilistico del termine, ma di "unentgeltliches
Nutzungsrecht für Eigengebrauch" risp. di "droit de jouissance
obtenu à titre gratuit";
- il Tribunale federale ha
così stabilito che determinante sono i testi francese e tedesco (cfr. RF 2002
p. 322 = StE 2002 B 25.3 n. 28), con la conseguenza che non è decisiva per
l'imposizione del reddito della sostanza mobiliare la configurazione giuridica
del godimento, ma piuttosto chi esercita di fatto il diritto di godimento;
- nella fattispecie, la
ricorrente gode dell’uso gratuito dell’appartamento messole a disposizione dal
marito, usufruttuario, sicché non si vede in cosa consista l’errore, che
avrebbe commesso l’autorità fiscale, attribuendo a lei il valore locativo
nonostante l’esistenza dell’usufrutto;
- la giurisprudenza ha inoltre
avuto modo di stabilire a più riprese che il valore locativo è attribuito al
coniuge cui il giudice ha attribuito il godimento dell’immobile;
- questa Camera ha poi
precisato che se un coniuge si obbliga a contribuire al mantenimento
dell’altro, lasciandogli tra l’altro abitare la propria casa gratuitamente, si
ha una prestazione imponibile di alimenti in natura anziché in denaro (cfr.
art. 22 lett. f LT e art. 23 lett. f LIFD), con la conseguenza
che il beneficiario dovrà dichiarare il valore locativo dell’abitazione quale
prestazione alimentare ricevuta dall’ex coniuge, mentre quest’ultimo potrà dedurre
lo stesso importo dal suo reddito a titolo di alimenti versati (CDT n.
80.99.00179
dell’8 ottobre 1999, in: RDAT I-2000 n. 3t; inoltre Locher, Kommentar zum DGB, Therwil/Basel
2001, n. 57 ad art. 23 LIFD, p. 596);
- anche in questa prospettiva,
la decisione dell’Ufficio di tassazione, che ha attribuito alla ricorrente il
valore locativo della casa, non sembra viziata da errori: cambierebbe tutt’al
più la qualifica del reddito percepito dall’insorgente, che sarebbe un
contributo di mantenimento anziché un reddito della sostanza, ma il calcolo
dell’imposta non dovrebbe mutare;
- ne consegue che, a
prescindere dall’esistenza di un motivo di revisione delle decisioni di
tassazione, la ricorrente non ha provato che la tassazione dei periodi fiscali
2014.
e 2015 sia stata viziata da errori a suo sfavore;
- visto l’esito del ricorso,
la tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico della ricorrente,
soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 300.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 380.–
sono a carico della
ricorrente.
3. Contro il presen
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: