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Decisione

80.2018.211

Procedura: ricorso, effetto devolutivo, notificazione di una nuova decisione su reclamo che accoglie le richieste del ricorrente, ricorso privo d’oggetto

16 ottobre 2018Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

- con decisione del 7

settembre 2018, l’RS 1 ha dichiarato irricevibile, in quanto tardivo, il

reclamo interposto da RI 1 contro la decisione di tassazione IC/IFD 2016, che

le era stata notificata il 20 giugno 2018;

- con tempestivo ricorso

alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta di aver impugnato tardivamente

la decisione di tassazione e sostiene che quest’ultima le sarebbe stata

notificata dopo la data indicata dall’autorità fiscale;

- prendendo posizione sul

ricorso, con scritto del 12 ottobre 2018, l’Ufficio di tassazione ha comunicato

di aver iscritto il reclamo della contribuente.

Diritto

- conformemente all’art. 49

cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006, la

Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la

presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante

importanza;

- secondo la

giurisprudenza del Tribunale federale, il diritto di procedura cantonale può

consentire all’autorità di tassazione di modificare o di annullare la decisione

impugnata fino all’invio delle sue osservazioni al ricorso (Casanova, in: Yersin/Noël [a cura di],

Commentaire de l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 3 ad art. 140 LIFD; Zweifel/Casanova, Schweizerisches

Steuerverfahrensrecht – Direkte Steuern, Zurigo 2008, § 24, n. 7);

- mentre la legge tributaria

cantonale non contiene alcuna disposizione in merito a tale questione, l’art.

58 della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa

(PA; RS 172.021) consente invece all’autorità inferiore, fino all'invio della

sua risposta, di riesaminare la decisione impugnata (cpv. 1); in tal caso, essa

Considerandi

notifica immediatamente una nuova decisione alle parti e la comunica

all'autorità di ricorso (cpv. 2); quest’ultima, di conseguenza, continua la

trattazione del ricorso in quanto non sia divenuto senza oggetto per effetto di

una nuova decisione (cpv. 3 prima frase);

- l’art. 58 PA non è

tuttavia applicabile nell’ambito della procedura di ricorso in materia di

imposta federale diretta e neppure in materia di imposta cantonale;

- il Tribunale federale ha

peraltro già avuto modo di affermare che, in mancanza di disposizioni contrarie

della procedura cantonale, si possono anche applicare a titolo sussidiario le

norme della PA (DTF 106 Ib 115 consid. 2a);

- nulla

impedisce pertanto di ispirarsi all’art. 58 PA e di consentire all’autorità di

tassazione di riesaminare una propria decisione dopo che la stessa è stata impugnata

dal contribuente;

- il principio

secondo cui l’effetto devolutivo è attenuato per consentire all’autorità

amministrativa di mantenere il potere di riesaminare la decisione per un certo

lasso di tempo dopo la sua notificazione assurge ormai ad una sorta di

principio generale della procedura amministrativa;

- tornando alla fattispecie

in discussione, il 12 ottobre 2018 l’Ufficio di tassazione ha comunicato a

questa Camera di aver deciso di iscrivere il reclamo, tenuto conto delle

“giustificazioni” della ricorrente;

- sostanzialmente,

l’autorità di tassazione ha pertanto revocato la decisione impugnata, con la

quale aveva dichiarato irricevibile il reclamo della contribuente, e ha deciso

di entrare nel merito dello stesso;

- tenuto conto del fatto che

la sola questione litigiosa, sottoposta a questa Camera dalla ricorrente,

concerneva la controversa ricevibilità del suo reclamo, si deve concludere che

la sopravvenuta revoca della decisione, con cui l’Ufficio di tassazione aveva dichiarato

irricevibile il gravame, rende il ricorso privo d’oggetto;

- visto l’esito del ricorso,

non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è privo

d’oggetto.

2. Non si prelevano né tassa

di giustizia né spese processuali.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La

segretaria: