80.2018.211
Procedura: ricorso, effetto devolutivo, notificazione di una nuova decisione su reclamo che accoglie le richieste del ricorrente, ricorso privo d’oggetto
16 ottobre 2018Italiano4 min
Source ti.ch
Incarti n.
80.2018.211
80.2018.212
Lugano
16 ottobre 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del
Tribunale d’appello
giudice
Andrea Pedroli
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 4 ottobre 2018 contro la decisione del 7 settembre 2018 in materia di IC
e IFD 2016.
Fatti
- con decisione del 7
settembre 2018, l’RS 1 ha dichiarato irricevibile, in quanto tardivo, il
reclamo interposto da RI 1 contro la decisione di tassazione IC/IFD 2016, che
le era stata notificata il 20 giugno 2018;
- con tempestivo ricorso
alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta di aver impugnato tardivamente
la decisione di tassazione e sostiene che quest’ultima le sarebbe stata
notificata dopo la data indicata dall’autorità fiscale;
- prendendo posizione sul
ricorso, con scritto del 12 ottobre 2018, l’Ufficio di tassazione ha comunicato
di aver iscritto il reclamo della contribuente.
Diritto
- conformemente all’art. 49
cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006, la
Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la
presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante
importanza;
- secondo la
giurisprudenza del Tribunale federale, il diritto di procedura cantonale può
consentire all’autorità di tassazione di modificare o di annullare la decisione
impugnata fino all’invio delle sue osservazioni al ricorso (Casanova, in: Yersin/Noël [a cura di],
Commentaire de l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 3 ad art. 140 LIFD; Zweifel/Casanova, Schweizerisches
Steuerverfahrensrecht – Direkte Steuern, Zurigo 2008, § 24, n. 7);
- mentre la legge tributaria
cantonale non contiene alcuna disposizione in merito a tale questione, l’art.
58 della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa
(PA; RS 172.021) consente invece all’autorità inferiore, fino all'invio della
sua risposta, di riesaminare la decisione impugnata (cpv. 1); in tal caso, essa
Considerandi
notifica immediatamente una nuova decisione alle parti e la comunica
all'autorità di ricorso (cpv. 2); quest’ultima, di conseguenza, continua la
trattazione del ricorso in quanto non sia divenuto senza oggetto per effetto di
una nuova decisione (cpv. 3 prima frase);
- l’art. 58 PA non è
tuttavia applicabile nell’ambito della procedura di ricorso in materia di
imposta federale diretta e neppure in materia di imposta cantonale;
- il Tribunale federale ha
peraltro già avuto modo di affermare che, in mancanza di disposizioni contrarie
della procedura cantonale, si possono anche applicare a titolo sussidiario le
norme della PA (DTF 106 Ib 115 consid. 2a);
- nulla
impedisce pertanto di ispirarsi all’art. 58 PA e di consentire all’autorità di
tassazione di riesaminare una propria decisione dopo che la stessa è stata impugnata
dal contribuente;
- il principio
secondo cui l’effetto devolutivo è attenuato per consentire all’autorità
amministrativa di mantenere il potere di riesaminare la decisione per un certo
lasso di tempo dopo la sua notificazione assurge ormai ad una sorta di
principio generale della procedura amministrativa;
- tornando alla fattispecie
in discussione, il 12 ottobre 2018 l’Ufficio di tassazione ha comunicato a
questa Camera di aver deciso di iscrivere il reclamo, tenuto conto delle
“giustificazioni” della ricorrente;
- sostanzialmente,
l’autorità di tassazione ha pertanto revocato la decisione impugnata, con la
quale aveva dichiarato irricevibile il reclamo della contribuente, e ha deciso
di entrare nel merito dello stesso;
- tenuto conto del fatto che
la sola questione litigiosa, sottoposta a questa Camera dalla ricorrente,
concerneva la controversa ricevibilità del suo reclamo, si deve concludere che
la sopravvenuta revoca della decisione, con cui l’Ufficio di tassazione aveva dichiarato
irricevibile il gravame, rende il ricorso privo d’oggetto;
- visto l’esito del ricorso,
non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è privo
d’oggetto.
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La
segretaria: