80.2018.217
Procedura: reclamo, restituzione dei termini, assenza all’estero per vacanze
29 ottobre 2018Italiano9 min
Source ti.ch
Incarti n.
80.2018.217
80.2018.218
Lugano
29 ottobre 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele Guffi
segretaria
Daniela
Fossati, vicecancelliera
parti
RI 1
RI 2
contro
RS
1
oggetto
ricorso
dell’8 ottobre 2018 contro la decisione del 26 settembre 2018 in materia di IC
e IFD 2017.
Fatti
A. Nella dichiarazione
fiscale 2017, i coniugi RI 2 (classe __________) e RI 1 (classe __________)
hanno in particolare dichiarato un reddito imponibile complessivo di fr.
29'194.–.
B. Notificando ai
contribuenti la tassazione IC/IFD 2017, con decisione del 9 agosto 2018, l’RS 1
ha commisurato il reddito imponibile in fr. 19'400.– (determinante per
l’aliquota fr. 50'600.–) per l’IC e in fr. 18'400.– (determinante per
l’aliquota fr. 48'000.–). Rispetto alla dichiarazione, l’autorità fiscale aveva
in particolar modo aggiunto altri redditi dell’ammontare di fr. 20'000.– ("prestazioni
valutabili in denaro o reddito d’altra fonte per insufficienza di disponibilità
finanziaria").
C. Con scritto datato 25
settembre 2018, consegnato brevi manu all’autorità fiscale il 26
settembre 2018, i contribuenti hanno in particolare evidenziato di essere stati
"fuori sede" fino al 22 settembre 2018, e di aver delegato l’evasione
della loro corrispondenza al proprio figlio, il quale non avrebbe però aperto quella
inviata dall’RS 1. Di conseguenza si sarebbero accorti solo "oggi della
scadenza dei termini di reclamo". Con riferimento all’importo di fr.
20'000.– aggiunto dall’autorità fiscale a titolo di reddito, hanno in
particolare asserito che "… .Con la sola pensione italiana, decidendo di
vivere in Svizzera, a __________, sapevamo già di dover condurre una vita
parsimoniosa e responsabile per non allontanarci dai figli i quali ci aiutano
economicamente con contributi mensili di fr. 700.– e altri sporadici piccoli
atti di liberalità di denaro (festività, ricorrenze, ecc.). Pertanto la nostra
dichiarazione dei redditi è stata fedele negli anni precedenti e la decisione
di tassazione sempre uguale a zero oppure con minimi importi". Hanno inoltre
sostenuto di non aver mai chiesto nulla alle istituzioni, di accontentarsi del
sostegno finanziario dei figli e di non essere in grado di far fronte al pagamento
dovuto in base alla decisione di tassazione.
D. Con lettera del 26
settembre 2018, l’RS 1 ha informato i contribuenti di considerare il loro
reclamo tardivo, considerato come sarebbe stato consegnato alla posta svizzera
o gli sarebbe stato trasmesso oltre il termine di trenta giorni. Ha inoltre ritenuto
che le argomentazioni addotte dai contribuenti nel gravame non potessero
giustificare una restituzione dei termini. Ha quindi dichiarato irricevibile il
reclamo.
E. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1, anche in rappresentanza della
moglie RI 2, domanda di rivedere la decisione di tassazione qui impugnata
mediante una rivalutazione esatta della loro situazione finanziaria, considerato
come il loro reddito è stato inspiegabilmente aumentato di fr. 20'000.– e ritenuto
inoltre che il loro reclamo è stato ignorato dall’autorità fiscale, poiché tardivo,
a causa della sua assenza e dell’impossibilità di inoltrarlo tempestivamente.
F. Con scritto del 10
ottobre 2018, l’RS 1 ha trasmesso a questa Corte il relativo incarto fiscale,
senza presentare osservazioni in merito al ricorso.
Diritto
1. 1.1.
La Camera di
diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni
degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi
a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare
preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente
motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata,
ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato
irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Infatti, se
l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno
retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in
caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.
1.2.
Nel caso in
esame, la decisione impugnata ha dichiarato irricevibile il reclamo dei
contribuenti. Questa Corte si limiterà pertanto a verificare se sia legittima
la decisione dell’autorità fiscale, che si è rifiutata di entrare nel merito
del reclamo interposto dai contribuenti contro la tassazione d’ufficio, in
quanto tardivo.
Considerandi
2.
2.1.
Contro la decisione di
tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di
tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT; art.
132.
cpv. 1 LIFD). Tale termine, stabilito dalla legge, è
perentorio, essendo prevista solo quando esiste un motivo di restituzione in
intero del termine, vale a dire quando è provato che l’inosservanza del termine
è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri
gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art. 192 cpv.
5.
LT; art. 133 cpv. 3 LIFD).
In linea di
principio, si può entrare nel merito di un ricorso tardivo solo se il contribuente
è stato impedito di presentarlo in tempo utile per un motivo che non era
prevedibile (ASA 61 p. 523), mentre una colpa da parte del richiedente o del
suo rappresentante esclude la restituzione del termine (ASA 60 p. 630 = RF 1992
p. 220; inoltre DTF 106 II 173).
2.2
Come esposto in narrativa,
la decisione di tassazione è stata intimata dall’autorità fiscale il 9 agosto
2018, mentre il reclamo è stato consegnato brevi manu dai contribuenti
unicamente il 26 settembre 2018. Ancora in questa sede gli insorgenti ammettono
di avere presentato il gravame tardivamente ("visto che il mio reclamo è
stato da loro ignorato a causa dei termini di reclamo purtroppo scaduti"),
invocando però l’assenza, verosimilmente all’estero ("vacanze estive, che
ormai d’abitudine faccio da giugno a settembre"), quale motivo di
restituzione del termine.
2.3
Una costante
giurisprudenza stabilisce che un soggiorno preventivato all’estero non costituisce
motivo di restituzione del termine, così come non costituisce motivo di
restituzione una partenza per ferie del tutto prevedibile. Per evidenti ragioni,
il contribuente ha l’obbligo di predisporre la propria assenza, organizzandosi
in modo tale che le comunicazioni possano raggiungerlo anche durante la prevista
vacanza (CDT n. 80.1997.85 del 3 settembre 1997).
Secondo la stessa
giurisprudenza, la restituzione dei termini per assenza dal Cantone è limitata
ai casi in cui la partenza è inopinata e imprevista, in modo da non permettere
di dare le necessarie disposizioni per quegli incombenti procedurali, che possono
rendersi necessari prima del ritorno (cfr. p. es. CDT n. 188 del 30 aprile 1980 in re S.; n. 283 del 6 settembre 1985 in re H.; n. 469 del 12 dicembre 1986 in re H.; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, 2ª
ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 73 e giurisprudenza citata).
2.4
Tornando alla fattispecie
in esame, proprio poiché la partenza (verosimilmente per l’estero) dei
ricorrenti dal proprio domicilio di __________ è avvenuta per motivi di vacanza,
come d’abitudine nel periodo compreso tra il mese di giugno e il mese di settembre
2018, è evidente che non si tratta di un’assenza imprevista. Tant’è che gli
insorgenti si sarebbero organizzati di conseguenza, incaricando una persona di
fiducia (il proprio figlio) di ritirare la loro corrispondenza. Quest’ultimo però
non avrebbe preso i provvedimenti necessari per tutelare i loro diritti (in casu
aprire la corrispondenza, informare i propri genitori della decisione di tassazione
e inoltrare, a titolo cautelativo, un reclamo contro la decisione di
tassazione). L’eventuale negligenza del figlio non sarebbe evidentemente opponibile
all’autorità fiscale, alla quale non era neppure nota l’esistenza del mandato a
lui attribuito dai contribuenti.
2.5
Alla luce di quanto
precede, si deve concludere che l’RS 1 ha, a giusta ragione, dichiarato
irricevibile il reclamo dei contribuenti, in quanto i motivi da loro invocati
non giustificano la restituzione dei termini conformemente agli art. 195 cpv. 5
LT e 133 cpv. 3 LIFD. Per questo motivo, questa Camera non può entrare nel
merito delle censure sollevate dai ricorrenti.
3.
Per quanto attiene
alle difficoltà economiche invocate dai coniugi RI 2 e RI 1, va loro ricordato che
le stesse vanno semmai fatte valere con una domanda di condono. Giusta l’art.
246.
cpv. 1 LT al contribuente caduto nel bisogno, per il quale il pagamento
dell’interesse o della multa per contravvenzione tornerebbe oltremodo gravoso,
gli importi dovuti possono essere interamente o parzialmente condonati. Secondo
l’art. 246 cpv. 2 prima frase LT la domanda di condono, motivata per scritto e
corredata dei mezzi di prova necessari, va presentata all’autorità competente,
che decide sentito l’avviso del Municipio del comune di domicilio o sede del
contribuente.
Va comunque rilevato che
l’istituto del condono non può servire a correggere le tassazioni (d’ufficio),
ormai passate in giudicato. Esso non va inoltre confuso con un "atto di
grazia" al di sopra della legge: nel rispetto della parità di trattamento
di tutti i contribuenti, esso deve rimanere l’eccezione ed essere accordato
solo in presenza di presupposti precisi (Beusch,
in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht,
vol. I/2b, 2ª ediz., Basilea 2008, n. 6 ad art. 167 LIFD, p. 603; Filippini/ Mondada, Il condono fiscale
nelle imposte dirette: un “diritto” giustiziabile alla luce dell’art. 29a della
Costituzione federale, in: RtiD I-2008, p. 468).
4.
Il ricorso è
conseguentemente respinto.
Tassa di giustizia e spese
processuali, contenute al minimo, sono poste a carico dei ricorrenti,
soccombenti.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 100.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 50.–
per un totale di fr. 150.–
sono a carico dei
ricorrenti.
3. Contro il presen Copia
per conoscenza:
-
municipio di
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: