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Decisione

80.2018.217

Procedura: reclamo, restituzione dei termini, assenza all’estero per vacanze

29 ottobre 2018Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nella dichiarazione

fiscale 2017, i coniugi RI 2 (classe __________) e RI 1 (classe __________)

hanno in particolare dichiarato un reddito imponibile complessivo di fr.

29'194.–.

B. Notificando ai

contribuenti la tassazione IC/IFD 2017, con decisione del 9 agosto 2018, l’RS 1

ha commisurato il reddito imponibile in fr. 19'400.– (determinante per

l’aliquota fr. 50'600.–) per l’IC e in fr. 18'400.– (determinante per

l’aliquota fr. 48'000.–). Rispetto alla dichiarazione, l’autorità fiscale aveva

in particolar modo aggiunto altri redditi dell’ammontare di fr. 20'000.– ("prestazioni

valutabili in denaro o reddito d’altra fonte per insufficienza di disponibilità

finanziaria").

C. Con scritto datato 25

settembre 2018, consegnato brevi manu all’autorità fiscale il 26

settembre 2018, i contribuenti hanno in particolare evidenziato di essere stati

"fuori sede" fino al 22 settembre 2018, e di aver delegato l’evasione

della loro corrispondenza al proprio figlio, il quale non avrebbe però aperto quella

inviata dall’RS 1. Di conseguenza si sarebbero accorti solo "oggi della

scadenza dei termini di reclamo". Con riferimento all’importo di fr.

20'000.– aggiunto dall’autorità fiscale a titolo di reddito, hanno in

particolare asserito che "… .Con la sola pensione italiana, decidendo di

vivere in Svizzera, a __________, sapevamo già di dover condurre una vita

parsimoniosa e responsabile per non allontanarci dai figli i quali ci aiutano

economicamente con contributi mensili di fr. 700.– e altri sporadici piccoli

atti di liberalità di denaro (festività, ricorrenze, ecc.). Pertanto la nostra

dichiarazione dei redditi è stata fedele negli anni precedenti e la decisione

di tassazione sempre uguale a zero oppure con minimi importi". Hanno inoltre

sostenuto di non aver mai chiesto nulla alle istituzioni, di accontentarsi del

sostegno finanziario dei figli e di non essere in grado di far fronte al pagamento

dovuto in base alla decisione di tassazione.

D. Con lettera del 26

settembre 2018, l’RS 1 ha informato i contribuenti di considerare il loro

reclamo tardivo, considerato come sarebbe stato consegnato alla posta svizzera

o gli sarebbe stato trasmesso oltre il termine di trenta giorni. Ha inoltre ritenuto

che le argomentazioni addotte dai contribuenti nel gravame non potessero

giustificare una restituzione dei termini. Ha quindi dichiarato irricevibile il

reclamo.

E. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1, anche in rappresentanza della

moglie RI 2, domanda di rivedere la decisione di tassazione qui impugnata

mediante una rivalutazione esatta della loro situazione finanziaria, considerato

come il loro reddito è stato inspiegabilmente aumentato di fr. 20'000.– e ritenuto

inoltre che il loro reclamo è stato ignorato dall’autorità fiscale, poiché tardivo,

a causa della sua assenza e dell’impossibilità di inoltrarlo tempestivamente.

F. Con scritto del 10

ottobre 2018, l’RS 1 ha trasmesso a questa Corte il relativo incarto fiscale,

senza presentare osservazioni in merito al ricorso.

Diritto

1. 1.1.

La Camera di

diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni

degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi

a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare

preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente

motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata,

ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato

irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Infatti, se

l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno

retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in

caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.

1.2.

Nel caso in

esame, la decisione impugnata ha dichiarato irricevibile il reclamo dei

contribuenti. Questa Corte si limiterà pertanto a verificare se sia legittima

la decisione dell’autorità fiscale, che si è rifiutata di entrare nel merito

del reclamo interposto dai contribuenti contro la tassazione d’ufficio, in

quanto tardivo.

Considerandi

2.

2.1.

Contro la decisione di

tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di

tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT; art.

132.

cpv. 1 LIFD). Tale termine, stabilito dalla legge, è

perentorio, essendo prevista solo quando esiste un motivo di restituzione in

intero del termine, vale a dire quando è provato che l’inosservanza del termine

è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri

gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art. 192 cpv.

5.

LT; art. 133 cpv. 3 LIFD).

In linea di

principio, si può entrare nel merito di un ricorso tardivo solo se il contribuente

è stato impedito di presentarlo in tempo utile per un motivo che non era

prevedibile (ASA 61 p. 523), mentre una colpa da parte del richiedente o del

suo rappresentante esclude la restituzione del termine (ASA 60 p. 630 = RF 1992

p. 220; inoltre DTF 106 II 173).

2.2

Come esposto in narrativa,

la decisione di tassazione è stata intimata dall’autorità fiscale il 9 agosto

2018, mentre il reclamo è stato consegnato brevi manu dai contribuenti

unicamente il 26 settembre 2018. Ancora in questa sede gli insorgenti ammettono

di avere presentato il gravame tardivamente ("visto che il mio reclamo è

stato da loro ignorato a causa dei termini di reclamo purtroppo scaduti"),

invocando però l’assenza, verosimilmente all’estero ("vacanze estive, che

ormai d’abitudine faccio da giugno a settembre"), quale motivo di

restituzione del termine.

2.3

Una costante

giurisprudenza stabilisce che un soggiorno preventivato all’estero non costituisce

motivo di restituzione del termine, così come non costituisce motivo di

restituzione una partenza per ferie del tutto prevedibile. Per evidenti ragioni,

il contribuente ha l’obbligo di predisporre la propria assenza, organizzandosi

in modo tale che le comunicazioni possano raggiungerlo anche durante la prevista

vacanza (CDT n. 80.1997.85 del 3 settembre 1997).

Secondo la stessa

giurisprudenza, la restituzione dei termini per assenza dal Cantone è limitata

ai casi in cui la partenza è inopinata e imprevista, in modo da non permettere

di dare le necessarie disposizioni per quegli incombenti procedurali, che possono

rendersi necessari prima del ritorno (cfr. p. es. CDT n. 188 del 30 aprile 1980 in re S.; n. 283 del 6 settembre 1985 in re H.; n. 469 del 12 dicembre 1986 in re H.; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, 2ª

ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 73 e giurisprudenza citata).

2.4

Tornando alla fattispecie

in esame, proprio poiché la partenza (verosimilmente per l’estero) dei

ricorrenti dal proprio domicilio di __________ è avvenuta per motivi di vacanza,

come d’abitudine nel periodo compreso tra il mese di giugno e il mese di settembre

2018, è evidente che non si tratta di un’assenza imprevista. Tant’è che gli

insorgenti si sarebbero organizzati di conseguenza, incaricando una persona di

fiducia (il proprio figlio) di ritirare la loro corrispondenza. Quest’ultimo però

non avrebbe preso i provvedimenti necessari per tutelare i loro diritti (in casu

aprire la corrispondenza, informare i propri genitori della decisione di tassazione

e inoltrare, a titolo cautelativo, un reclamo contro la decisione di

tassazione). L’eventuale negligenza del figlio non sarebbe evidentemente opponibile

all’autorità fiscale, alla quale non era neppure nota l’esistenza del mandato a

lui attribuito dai contribuenti.

2.5

Alla luce di quanto

precede, si deve concludere che l’RS 1 ha, a giusta ragione, dichiarato

irricevibile il reclamo dei contribuenti, in quanto i motivi da loro invocati

non giustificano la restituzione dei termini conformemente agli art. 195 cpv. 5

LT e 133 cpv. 3 LIFD. Per questo motivo, questa Camera non può entrare nel

merito delle censure sollevate dai ricorrenti.

3.

Per quanto attiene

alle difficoltà economiche invocate dai coniugi RI 2 e RI 1, va loro ricordato che

le stesse vanno semmai fatte valere con una domanda di condono. Giusta l’art.

246.

cpv. 1 LT al contribuente caduto nel bisogno, per il quale il pagamento

dell’interesse o della multa per contravvenzione tornerebbe oltremodo gravoso,

gli importi dovuti possono essere interamente o parzialmente condonati. Secondo

l’art. 246 cpv. 2 prima frase LT la domanda di condono, motivata per scritto e

corredata dei mezzi di prova necessari, va presentata all’autorità competente,

che decide sentito l’avviso del Municipio del comune di domicilio o sede del

contribuente.

Va comunque rilevato che

l’istituto del condono non può servire a correggere le tassazioni (d’ufficio),

ormai passate in giudicato. Esso non va inoltre confuso con un "atto di

grazia" al di sopra della legge: nel rispetto della parità di trattamento

di tutti i contribuenti, esso deve rimanere l’eccezione ed essere accordato

solo in presenza di presupposti precisi (Beusch,

in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht,

vol. I/2b, 2ª ediz., Basilea 2008, n. 6 ad art. 167 LIFD, p. 603; Filippini/ Mondada, Il condono fiscale

nelle imposte dirette: un “diritto” giustiziabile alla luce dell’art. 29a della

Costituzione federale, in: RtiD I-2008, p. 468).

4.

Il ricorso è

conseguentemente respinto.

Tassa di giustizia e spese

processuali, contenute al minimo, sono poste a carico dei ricorrenti,

soccombenti.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 100.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 50.–

per un totale di fr. 150.–

sono a carico dei

ricorrenti.

3. Contro il presen Copia

per conoscenza:

-

municipio di

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: