80.2018.229
Procedura: reclamo, decisione motivata, “reclamo concordato telefonicamente”, annullamento della decisione
21 febbraio 2020Italiano12 min
fiduciario immobiliarista, cfr. https://www4.ti.ch/di/dg/fiduciari/albo-online/albo-online-dei-fiduciari/,
Source ti.ch
Incarti n.
80.2018.229
80.2018.230
Lugano
21 febbraio 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele Guffi
segretaria
Sabrina
Piemontesi - Gianola, vicecancelliera
parti
RI 1
RI 2
tutti rappr. da: RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 19 ottobre 2018 contro la decisione del 3 ottobre 2018 in materia di IC/IFD
2013-2014
Fatti
Fatti
A. RI 1 (di professione
fiduciario immobiliarista, cfr. https://www4.ti.ch/di/dg/fiduciari/albo-online/albo-online-dei-fiduciari/,
sito consultato l’11.2.2020) e RI 2 avevano percepito, nei periodi fiscali 2013
e 2014 redditi provenienti da: attività dipendenti, attività indipendente
(derivanti dalla __________, __________), rendite AVS, titoli e capitali,
valore locativo/affitti. I contribuenti, sono proprietari di più immobili
ubicati nel Canton Ticino (nei Comuni di __________, __________, __________),
nel Canton __________ (nel Comune di __________), nonché negli Stati Uniti (__________).
B.
a. Periodo fiscale
2013
Nella dichiarazione
d’imposta IC/IFD 2013, i contribuenti dichiaravano un reddito imponibile
complessivo di fr. 140'592.- ed una sostanza imponibile complessiva di fr.
556'341.-. Chiedevano in deduzione, per quanto concerneva gli immobili, fr.
79'386.- a titolo di “spese di gestione e di manutenzione immobili”.
b. Periodo fiscale 2014
Nella dichiarazione
d’imposta IC/IFD 2014, i contribuenti dichiaravano un reddito imponibile
complessivo di fr. 105'426.- ed una sostanza imponibile complessiva di fr.
846'045.-. Chiedevano in deduzione, per quanto concerneva gli immobili, fr.
131'381.- a titolo di “spese di gestione e di manutenzione immobili”.
C.
a. Periodo fiscale
2013
Con decisione di
tassazione del 12.4.2017, l’Ufficio di tassazione di __________ (di seguito UT),
stabiliva per l’IC un reddito imponibile complessivo di fr. 156'300.- (di fr.
159’600.- quello determinante per l’aliquota) e la sostanza in fr. 660'000.-
(in fr. 779'000.- quella determinante per l’aliquota). Il reddito, per l’IFD
veniva commisurato in fr. 162'300.- (in fr. 162'000.- quello determinante per
l’aliquota). In particolare, rispetto ai dati dichiarati dai coniugi __________,
l’autorità fiscale ammetteva in deduzione, per quanto concerneva le spese di gestione
e manutenzione immobili, l’importo di fr. 72'414.- anziché i fr. 79'386.- richiesti.
A motivo di tale modifica, l’UT indicava:
“Spese di gestione e manutenzione di immobili
rettificate:
-
Dove richieste le spese effettive
aggiunta l’imposta immobiliare;
-
Spese accessorie assunte dagli
inquilini come da indicazioni fornite;
-
Per l’immobile casa __________ non
concesso il costo per l’acquisto del gasolio in quanto le spese sono assunte
dall’inquilina;
-
- spese per rifacimento cucina
concesse in misura di 2/3 (1/3 considerato miglioria);
-
Costi registrati in contabilità
(immobili in __________) non legati alla manutenzione dell’immobile non
concessi in deduzione (es. ammortamento e assicurazione mobilio, tasse di
soggiorno, commissioni e altre spese non specificate)”.
b. Periodo fiscale 2014
Con decisione di
tassazione del 12.4.2017, l’Ufficio di tassazione di RS 1 (di seguito UT),
stabiliva per l’IC un reddito imponibile complessivo di fr. 126'200.- (di fr.
125’800.- quello determinante per l’aliquota) e la sostanza in fr. 719'000.-
(in fr. 864'000.- quella determinante per l’aliquota). Il reddito, per l’IFD
veniva commisurato in fr. 130'000.- (in fr. 129'600.- quello determinante per
l’aliquota). In particolare, rispetto ai dati dichiarati dai contribuenti,
l’autorità fiscale ammetteva in deduzione, per quanto concerneva le spese di
gestione e manutenzione immobili, l’importo di fr. 112'585.- anziché i fr.
131'381.- richiesti. A motivo di tale modifica, l’UT indicava:
“Spese di gestione e manutenzione di immobili
rettificate:
-
Spese accessorie assunte dagli
inquilini come da indicazioni fornite;
-
Per immobili commerciali ammessa
unicamente la deduzione delle spese effettive (concessa imposta immobiliare);
-
Costi registrati in contabilità
(immobili in __________) non legati alla manutenzione dell’immobile non
concessi in deduzione (es. ammortamento e assicurazione mobilio, tasse di
soggiorno, commissioni e altre spese non specificate)”.
D.
a. Periodo fiscale
2013
Con reclamo 2/3.5.2017 i
contribuenti impugnavano la notifica di tassazione IC/IFD 2013. Innanzitutto
indicavano come, a seguito di un errore di “programmazione”, nella loro
dichiarazione fiscale non avevano inserito “(…) l’affitto per l’immobile di __________
di proprietà dei fratelli __________”, errore corretto direttamente dal
tassatore. All’aggiunta doveva tuttavia essere correlata la deduzione di fr.
7'232.- a titolo di “spese di gestione e manutenzione”.
Sempre per la deduzione
inerente le spese di manutenzione e gestione degli immobili, i coniugi RI 1
rimarcavano che per l’immobile di __________ non erano state concesse le
deduzioni relative alle “(…) assicurazioni, agli ammortamenti, alle tasse,
ecc”. In merito a questa proprietà, gli insorgenti specificavano che si
trattava di un immobile da reddito, che veniva dato in locazione completamente
arredato “incluso biancheria, posate, TV, accesso internet, ecc”.
Secondo i contribuenti, di tale costi pure si doveva tener conto, poiché
necessari al conseguimento del reddito. Si aggiungeva anche che la tassa di
soggiorno era inclusa negli affitti dichiarati e doveva essere versata all’ente
del turismo. Anche per quanto concerneva le commissioni di intermediazione - nel
caso specifico quelle di __________ - erano necessarie per realizzare i
proventi. S’indicava inoltre che l’appartamento in questione non veniva
utilizzato per scopi privati. Motivo per il quale i contribuenti chiedevano che
fosse riconosciuto, a titolo di deduzione per spese di gestione e di
manutenzione immobili, l’importo complessivo indicato nella loro dichiarazione
fiscale, con l’aggiunta supplementare dell’importo di fr. 7'232.- legato
all’immobile in comproprietà tra i fratelli __________, che non era stato
indicato nella dichiarazione fiscale.
b. Periodo fiscale 2014
Con reclamo 2/3.5.2017 i
contribuenti impugnavano la notifica di tassazione IC/IFD 2014 censurando il
mancato riconoscimento, nelle deduzioni, della totalità delle spese di gestione
e manutenzione immobili richiesto. Ribadivano in sostanza le medesime censure
esposte nel periodo fiscale precedente in relazione alle peculiarità
dell’immobile di __________ e dei costi necessari per garantirne i proventi.
E. a. Periodo fiscale 2013
Con decisione su reclamo
del 3.10.2018 il reddito imponibile complessivo per l’IC veniva stabilito in
fr. 156'200.- (in fr. 157'300.- quello determinante per l’aliquota). La
sostanza veniva commisurata in fr. 660'000.- (in fr. 779'000.- quella
determinante per l’aliquota). Per l’IFD il reddito imponibile complessivo
veniva stabilito in fr. 160'000.- mentre quello determinante per l’aliquota in
fr. 159'700.-. Per quanto concerneva le spese di gestione e di manutenzione
immobili le stesse venivano modificate da fr. 72'414.- a fr. 74'734.-. A
motivazione della decisione l’autorità fiscale indicava: “Reclamo concordato telefonicamente il 18.9.18”.
b. Periodo fiscale 2014
Con decisione su reclamo
del 3.10.2018 il reddito imponibile complessivo per l’IC veniva stabilito in
fr. 124’800.- (in fr. 124'300.- quello determinante per l’aliquota). La
sostanza veniva commisurata in fr. 719'000.- (in fr. 864'000.- quella
determinante per l’aliquota). Per l’IFD il reddito imponibile complessivo
veniva stabilito in fr. 128'600.- mentre quello determinante per l’aliquota in
fr. 128'100.-. Per quanto concerneva le spese di gestione e di manutenzione
immobili le stesse venivano modificate da fr. 112’585.- a fr. 113’963.-. A
motivazione della decisione l’autorità fiscale indicava: “Reclamo concordato telefonicamente il 18.9.18”.
F.
a. Periodo fiscale
2013
Con ricorso 19/22.10.2018 RI
1 impugnano le decisioni di tassazione su reclamo IC/IFD 2013-2014. Contestano la
mancata deduzione dell’integralità dell’importo legato alle spese di gestione e
di manutenzione immobili fatta valere per entrambi i periodi fiscali: in
particolare, nell’ambito di un colloquio telefonico “(…) il tassatore ha
chiaramente espresso il rifiuto di accettare ammortamenti di alcun genere e
quindi nella decisione su reclamo gli ammortamenti per i due immobili non sono
stati accettati in deduzione”. In particolar modo si tratta degli
ammortamenti inerenti gli stabili di __________ denominati __________ e __________
(di quest’ultimo RI 2 è comproprietaria di 1/3 unitamente ai fratelli). Per __________
veniva richiesto l’ammortamento pari a fr. 3'026.70 mentre che, per __________
di fr. 1'513.74. I ricorrenti spiegano di aver sempre allestito una contabilità
per gli immobili in questione, nell’ambito della quale le sostituzioni di una
certa entità (finestre, pavimenti, rinnovo bagni e cucine) erano stati “attivati
per poi essere ammortizzati negli anni futuri”. I ricorrenti chiedono con
il ricorso la valutazione della correttezza e della fattibilità della loro
metodologia di calcolo delle spese di manutenzione e gestione degli immobili “onde
poter seguire un metodo accettabile in futuro”.
b. Periodo fiscale 2014
Con ricorso 19/22.10.2018
i contribuenti insorgono altresì avverso la decisione di tassazione IC/IFD 2014
evocando i medesimi motivi già espressi nel ricorso relativo al periodo fiscale
precedente.
G. Con osservazioni
23/25.10.2018 l’UT di __________ si limita a trasmettere gli incarti
fiscali, comprensivi delle copie delle decisioni impugnate.
Diritto
1. 1.1.
Oggetto dei ricorsi per
entrambi i periodi fiscali sub judice è la deduzione inerente le spese
di manutenzione e di gestione degli immobili. In particolare, i coniugi RI 1 si
dolgono del mancato riconoscimento dei costi di ammortamento legati agli
immobili __________ e __________ a __________.
In merito alla
contestazione dei contribuenti – già specifico oggetto dei reclami contro le
notifiche di tassazione IC/IFD 2013 e 2014 – l’UT non ha speso una parola: né
nelle decisioni dedotte in giudizio, né tantomeno nelle osservazioni al
ricorso.
Si tratta pertanto, preliminarmente,
di verificare se nel caso concreto non ci si trova confrontati ad una
violazione del diritto di essere sentiti dei contribuenti, comportante
l’annullamento delle decisioni dedotte in giudizio.
1.2.
Adita dal contribuente con
reclamo, l’autorità di tassazione deve prendere una decisione motivata (art.
208 cpv. 2 LT; art. 135 cpv. 2 prima frase LIFD), fondandosi sui risultati
dell’inchiesta (art. 208 cpv. 1 LT; art. 135 cpv. 1 LIFD; v. anche Agner/Jung/ Steinmann, Kommentar zum
Gesetz über die direkte Bundes-steuer, Zurigo 1995, p. 422).
Per giurisprudenza
costante, il diritto a una motivazione ha natura formale: la sua violazione
comporta, di regola, l’annullamento dell’atto impugnato, senza che vada
vagliato se quest’ultimo, nel merito, è corretto (DTF 119 Ia 136 consid. 2a p.
138, 118 Ia 17 consid. 1a p. 18, 104 consid. c p. 109 con relativi
riferimenti).
L’art. 29 Cost. fed.
impone alle autorità amministrative e giudiziarie di pronunciarsi sulle
allegazioni delle parti nei considerandi delle loro decisioni, riferendosi agli
argomenti da queste addotti. Una motivazione può comunque essere ritenuta
sufficiente quando l’autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l’hanno
spinta a decidere in un senso piuttosto che nell’altro e pone quindi
l’interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del giudizio e
delle eventuali possibilità d’impugnazione presso un’istanza superiore (DTF 114
Ia 242 consid. 2, 112 Ia 109 consid. b e rimandi, 111 Ia 1).
Per
far ciò l’autorità giudicante non deve pronunciarsi necessa-riamente su tutti
gli argomenti e le eccezioni sollevati, ma può li-mitarsi a prendere posizione
su quelli principali ed essenziali, atti a influire sulla decisione di merito
(DTF 111 Ia 1, cons. 3a; DTF 107 Ia 248, consid. 3a; DTF 105 Ib 248/9, consid.
2a; DTF 101 Ia 3; decisione CDT n. 381 del 30 luglio 1981
in re St.; Imboden/ Rhinow,
Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Basilea 1986, Vol. I, n. 85 B III a, p. 535; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer,
2ª ediz., Vol. III, Basilea 1992, p.
249).
1.3.
La motivazione
deve dunque consistere nell’esposizione della fattispecie ed in una motivazione
giuridica, dalla quale risulta su cosa si fonda il dispositivo della decisione:
solo in tal modo, infatti, il contribuente è in condizione di motivare il suo
ricorso e l’autorità di ricorso di sottoporre a verifica la decisione
stessa (Känzig/Behnisch, op. cit.,
p. 249; inoltre decisione CDT n. 80.2002.205 del 5 agosto 2003, in: RtiD I-2004 n.19t).
Considerandi
2.
2.1.
Nel caso che qui ci
occupa, in relazione alle contestazioni espresse dai contribuenti in sede
d’impugnativa contro le prime notifiche di tassazione per il 2013 e il 2014,
l’autorità fiscale ha motivato così la propria decisione: ““Reclamo concordato telefonicamente il 18.9.18”.
2.2
In merito alla telefonata
intervenuta con il funzionario dell’UT, i ricorrenti si esprimono così in sede
ricorsuale:
“(…) il tassatore ha
chiaramente espresso il rifiuto di accettare ammortamenti di alcun genere e
quindi nella decisione su reclamo gli ammortamenti per i due immobili non sono
stati accettati in deduzione” (ricorsi 19/22.10.2018, pag. 2).
2.3
Appare evidente che le
decisioni su reclamo non sono motivate: l’autorità fiscale non ha minimamente
illustrato i motivi che l’hanno spinta a decidere in un senso piuttosto che
nell’altro. Né i contribuenti, né tanto meno la Camera, chiamata ad esprimersi
sulla fattispecie, sono stati posti nelle condizioni di rendersi conto della
portata del giudizio.
In altri termini è del
tutto assente il ragionamento giuridico e fattuale alla base delle decisioni
impugnate. In queste circostanze non si può far altro che constatare la
violazione del diritto di essere sentiti dei contribuenti: le decisioni devono
essere annullate e devono essere emanate nuove decisioni motivate secondo i
criteri imposti dalla legge e dalla giurisprudenza.
3.
I ricorsi sono evasi
ai sensi dei considerandi. Le decisioni su reclamo IC/IFD 2013-2014 sono
annullate e gli atti sono ritornati all’UT di __________ affinché adotti delle
nuove decisioni su reclamo motivate. Non si prelevano né tassa di giustizia né
spese processuali. Ai ricorrenti, rappresentati dalla loro fiduciaria, non vengono
riconosciute ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è evaso ai
sensi dei considerandi.
§ Di
conseguenza, le decisioni su reclamo IC/IFD 2013 e 2014 del 3.10.2018 sono
annullate e gli atti sono ritornati all’UT affinché provveda ad emanare delle
decisioni motivate.
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
3. Non si assegnano ripetibili.
4. Contro il prese Copia
per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: