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Decisione

80.2018.229

Procedura: reclamo, decisione motivata, “reclamo concordato telefonicamente”, annullamento della decisione

21 febbraio 2020Italiano12 min

fiduciario immobiliarista, cfr. https://www4.ti.ch/di/dg/fiduciari/albo-online/albo-online-dei-fiduciari/,

Source ti.ch

Incarti n.

80.2018.229

80.2018.230

Lugano

21 febbraio 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Mauro Mini, Raffaele Guffi

segretaria

Sabrina

Piemontesi - Gianola, vicecancelliera

parti

RI 1

RI 2

tutti rappr. da: RA 1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 19 ottobre 2018 contro la decisione del 3 ottobre 2018 in materia di IC/IFD

2013-2014

Fatti

Fatti

A. RI 1 (di professione

fiduciario immobiliarista, cfr. https://www4.ti.ch/di/dg/fiduciari/albo-online/albo-online-dei-fiduciari/,

sito consultato l’11.2.2020) e RI 2 avevano percepito, nei periodi fiscali 2013

e 2014 redditi provenienti da: attività dipendenti, attività indipendente

(derivanti dalla __________, __________), rendite AVS, titoli e capitali,

valore locativo/affitti. I contribuenti, sono proprietari di più immobili

ubicati nel Canton Ticino (nei Comuni di __________, __________, __________),

nel Canton __________ (nel Comune di __________), nonché negli Stati Uniti (__________).

B.

a. Periodo fiscale

2013

Nella dichiarazione

d’imposta IC/IFD 2013, i contribuenti dichiaravano un reddito imponibile

complessivo di fr. 140'592.- ed una sostanza imponibile complessiva di fr.

556'341.-. Chiedevano in deduzione, per quanto concerneva gli immobili, fr.

79'386.- a titolo di “spese di gestione e di manutenzione immobili”.

b. Periodo fiscale 2014

Nella dichiarazione

d’imposta IC/IFD 2014, i contribuenti dichiaravano un reddito imponibile

complessivo di fr. 105'426.- ed una sostanza imponibile complessiva di fr.

846'045.-. Chiedevano in deduzione, per quanto concerneva gli immobili, fr.

131'381.- a titolo di “spese di gestione e di manutenzione immobili”.

C.

a. Periodo fiscale

2013

Con decisione di

tassazione del 12.4.2017, l’Ufficio di tassazione di __________ (di seguito UT),

stabiliva per l’IC un reddito imponibile complessivo di fr. 156'300.- (di fr.

159’600.- quello determinante per l’aliquota) e la sostanza in fr. 660'000.-

(in fr. 779'000.- quella determinante per l’aliquota). Il reddito, per l’IFD

veniva commisurato in fr. 162'300.- (in fr. 162'000.- quello determinante per

l’aliquota). In particolare, rispetto ai dati dichiarati dai coniugi __________,

l’autorità fiscale ammetteva in deduzione, per quanto concerneva le spese di gestione

e manutenzione immobili, l’importo di fr. 72'414.- anziché i fr. 79'386.- richiesti.

A motivo di tale modifica, l’UT indicava:

“Spese di gestione e manutenzione di immobili

rettificate:

-

Dove richieste le spese effettive

aggiunta l’imposta immobiliare;

-

Spese accessorie assunte dagli

inquilini come da indicazioni fornite;

-

Per l’immobile casa __________ non

concesso il costo per l’acquisto del gasolio in quanto le spese sono assunte

dall’inquilina;

-

- spese per rifacimento cucina

concesse in misura di 2/3 (1/3 considerato miglioria);

-

Costi registrati in contabilità

(immobili in __________) non legati alla manutenzione dell’immobile non

concessi in deduzione (es. ammortamento e assicurazione mobilio, tasse di

soggiorno, commissioni e altre spese non specificate)”.

b. Periodo fiscale 2014

Con decisione di

tassazione del 12.4.2017, l’Ufficio di tassazione di RS 1 (di seguito UT),

stabiliva per l’IC un reddito imponibile complessivo di fr. 126'200.- (di fr.

125’800.- quello determinante per l’aliquota) e la sostanza in fr. 719'000.-

(in fr. 864'000.- quella determinante per l’aliquota). Il reddito, per l’IFD

veniva commisurato in fr. 130'000.- (in fr. 129'600.- quello determinante per

l’aliquota). In particolare, rispetto ai dati dichiarati dai contribuenti,

l’autorità fiscale ammetteva in deduzione, per quanto concerneva le spese di

gestione e manutenzione immobili, l’importo di fr. 112'585.- anziché i fr.

131'381.- richiesti. A motivo di tale modifica, l’UT indicava:

“Spese di gestione e manutenzione di immobili

rettificate:

-

Spese accessorie assunte dagli

inquilini come da indicazioni fornite;

-

Per immobili commerciali ammessa

unicamente la deduzione delle spese effettive (concessa imposta immobiliare);

-

Costi registrati in contabilità

(immobili in __________) non legati alla manutenzione dell’immobile non

concessi in deduzione (es. ammortamento e assicurazione mobilio, tasse di

soggiorno, commissioni e altre spese non specificate)”.

D.

a. Periodo fiscale

2013

Con reclamo 2/3.5.2017 i

contribuenti impugnavano la notifica di tassazione IC/IFD 2013. Innanzitutto

indicavano come, a seguito di un errore di “programmazione”, nella loro

dichiarazione fiscale non avevano inserito “(…) l’affitto per l’immobile di __________

di proprietà dei fratelli __________”, errore corretto direttamente dal

tassatore. All’aggiunta doveva tuttavia essere correlata la deduzione di fr.

7'232.- a titolo di “spese di gestione e manutenzione”.

Sempre per la deduzione

inerente le spese di manutenzione e gestione degli immobili, i coniugi RI 1

rimarcavano che per l’immobile di __________ non erano state concesse le

deduzioni relative alle “(…) assicurazioni, agli ammortamenti, alle tasse,

ecc”. In merito a questa proprietà, gli insorgenti specificavano che si

trattava di un immobile da reddito, che veniva dato in locazione completamente

arredato “incluso biancheria, posate, TV, accesso internet, ecc”.

Secondo i contribuenti, di tale costi pure si doveva tener conto, poiché

necessari al conseguimento del reddito. Si aggiungeva anche che la tassa di

soggiorno era inclusa negli affitti dichiarati e doveva essere versata all’ente

del turismo. Anche per quanto concerneva le commissioni di intermediazione - nel

caso specifico quelle di __________ - erano necessarie per realizzare i

proventi. S’indicava inoltre che l’appartamento in questione non veniva

utilizzato per scopi privati. Motivo per il quale i contribuenti chiedevano che

fosse riconosciuto, a titolo di deduzione per spese di gestione e di

manutenzione immobili, l’importo complessivo indicato nella loro dichiarazione

fiscale, con l’aggiunta supplementare dell’importo di fr. 7'232.- legato

all’immobile in comproprietà tra i fratelli __________, che non era stato

indicato nella dichiarazione fiscale.

b. Periodo fiscale 2014

Con reclamo 2/3.5.2017 i

contribuenti impugnavano la notifica di tassazione IC/IFD 2014 censurando il

mancato riconoscimento, nelle deduzioni, della totalità delle spese di gestione

e manutenzione immobili richiesto. Ribadivano in sostanza le medesime censure

esposte nel periodo fiscale precedente in relazione alle peculiarità

dell’immobile di __________ e dei costi necessari per garantirne i proventi.

E. a. Periodo fiscale 2013

Con decisione su reclamo

del 3.10.2018 il reddito imponibile complessivo per l’IC veniva stabilito in

fr. 156'200.- (in fr. 157'300.- quello determinante per l’aliquota). La

sostanza veniva commisurata in fr. 660'000.- (in fr. 779'000.- quella

determinante per l’aliquota). Per l’IFD il reddito imponibile complessivo

veniva stabilito in fr. 160'000.- mentre quello determinante per l’aliquota in

fr. 159'700.-. Per quanto concerneva le spese di gestione e di manutenzione

immobili le stesse venivano modificate da fr. 72'414.- a fr. 74'734.-. A

motivazione della decisione l’autorità fiscale indicava: “Reclamo concordato telefonicamente il 18.9.18”.

b. Periodo fiscale 2014

Con decisione su reclamo

del 3.10.2018 il reddito imponibile complessivo per l’IC veniva stabilito in

fr. 124’800.- (in fr. 124'300.- quello determinante per l’aliquota). La

sostanza veniva commisurata in fr. 719'000.- (in fr. 864'000.- quella

determinante per l’aliquota). Per l’IFD il reddito imponibile complessivo

veniva stabilito in fr. 128'600.- mentre quello determinante per l’aliquota in

fr. 128'100.-. Per quanto concerneva le spese di gestione e di manutenzione

immobili le stesse venivano modificate da fr. 112’585.- a fr. 113’963.-. A

motivazione della decisione l’autorità fiscale indicava: “Reclamo concordato telefonicamente il 18.9.18”.

F.

a. Periodo fiscale

2013

Con ricorso 19/22.10.2018 RI

1 impugnano le decisioni di tassazione su reclamo IC/IFD 2013-2014. Contestano la

mancata deduzione dell’integralità dell’importo legato alle spese di gestione e

di manutenzione immobili fatta valere per entrambi i periodi fiscali: in

particolare, nell’ambito di un colloquio telefonico “(…) il tassatore ha

chiaramente espresso il rifiuto di accettare ammortamenti di alcun genere e

quindi nella decisione su reclamo gli ammortamenti per i due immobili non sono

stati accettati in deduzione”. In particolar modo si tratta degli

ammortamenti inerenti gli stabili di __________ denominati __________ e __________

(di quest’ultimo RI 2 è comproprietaria di 1/3 unitamente ai fratelli). Per __________

veniva richiesto l’ammortamento pari a fr. 3'026.70 mentre che, per __________

di fr. 1'513.74. I ricorrenti spiegano di aver sempre allestito una contabilità

per gli immobili in questione, nell’ambito della quale le sostituzioni di una

certa entità (finestre, pavimenti, rinnovo bagni e cucine) erano stati “attivati

per poi essere ammortizzati negli anni futuri”. I ricorrenti chiedono con

il ricorso la valutazione della correttezza e della fattibilità della loro

metodologia di calcolo delle spese di manutenzione e gestione degli immobili “onde

poter seguire un metodo accettabile in futuro”.

b. Periodo fiscale 2014

Con ricorso 19/22.10.2018

i contribuenti insorgono altresì avverso la decisione di tassazione IC/IFD 2014

evocando i medesimi motivi già espressi nel ricorso relativo al periodo fiscale

precedente.

G. Con osservazioni

23/25.10.2018 l’UT di __________ si limita a trasmettere gli incarti

fiscali, comprensivi delle copie delle decisioni impugnate.

Diritto

1. 1.1.

Oggetto dei ricorsi per

entrambi i periodi fiscali sub judice è la deduzione inerente le spese

di manutenzione e di gestione degli immobili. In particolare, i coniugi RI 1 si

dolgono del mancato riconoscimento dei costi di ammortamento legati agli

immobili __________ e __________ a __________.

In merito alla

contestazione dei contribuenti – già specifico oggetto dei reclami contro le

notifiche di tassazione IC/IFD 2013 e 2014 – l’UT non ha speso una parola: né

nelle decisioni dedotte in giudizio, né tantomeno nelle osservazioni al

ricorso.

Si tratta pertanto, preliminarmente,

di verificare se nel caso concreto non ci si trova confrontati ad una

violazione del diritto di essere sentiti dei contribuenti, comportante

l’annullamento delle decisioni dedotte in giudizio.

1.2.

Adita dal contribuente con

reclamo, l’autorità di tassazione deve prendere una decisione motivata (art.

208 cpv. 2 LT; art. 135 cpv. 2 prima frase LIFD), fondandosi sui risultati

dell’inchiesta (art. 208 cpv. 1 LT; art. 135 cpv. 1 LIFD; v. anche Agner/Jung/ Steinmann, Kommentar zum

Gesetz über die direkte Bundes-steuer, Zurigo 1995, p. 422).

Per giurisprudenza

costante, il diritto a una motivazione ha natura formale: la sua violazione

comporta, di regola, l’annullamento dell’atto impugnato, senza che vada

vagliato se quest’ultimo, nel merito, è corretto (DTF 119 Ia 136 consid. 2a p.

138, 118 Ia 17 consid. 1a p. 18, 104 consid. c p. 109 con relativi

riferimenti).

L’art. 29 Cost. fed.

impone alle autorità amministrative e giudiziarie di pronunciarsi sulle

allegazioni delle parti nei considerandi delle loro decisioni, riferendosi agli

argomenti da queste addotti. Una motivazione può comunque essere ritenuta

sufficiente quando l’autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l’hanno

spinta a decidere in un senso piuttosto che nell’altro e pone quindi

l’interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del giudizio e

delle eventuali possibilità d’impugnazione presso un’istanza superiore (DTF 114

Ia 242 consid. 2, 112 Ia 109 consid. b e rimandi, 111 Ia 1).

Per

far ciò l’autorità giudicante non deve pronunciarsi necessa-riamente su tutti

gli argomenti e le eccezioni sollevati, ma può li-mitarsi a prendere posizione

su quelli principali ed essenziali, atti a influire sulla decisione di merito

(DTF 111 Ia 1, cons. 3a; DTF 107 Ia 248, consid. 3a; DTF 105 Ib 248/9, consid.

2a; DTF 101 Ia 3; decisione CDT n. 381 del 30 luglio 1981

in re St.; Imboden/ Rhinow,

Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Basilea 1986, Vol. I, n. 85 B III a, p. 535; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer,

2ª ediz., Vol. III, Basilea 1992, p.

249).

1.3.

La motivazione

deve dunque consistere nell’esposizione della fattispecie ed in una motivazione

giuridica, dalla quale risulta su cosa si fonda il dispositivo della decisione:

solo in tal modo, infatti, il contribuente è in condizione di motivare il suo

ricorso e l’autorità di ricorso di sottoporre a verifica la decisione

stessa (Känzig/Behnisch, op. cit.,

p. 249; inoltre decisione CDT n. 80.2002.205 del 5 agosto 2003, in: RtiD I-2004 n.19t).

Considerandi

2.

2.1.

Nel caso che qui ci

occupa, in relazione alle contestazioni espresse dai contribuenti in sede

d’impugnativa contro le prime notifiche di tassazione per il 2013 e il 2014,

l’autorità fiscale ha motivato così la propria decisione: ““Reclamo concordato telefonicamente il 18.9.18”.

2.2

In merito alla telefonata

intervenuta con il funzionario dell’UT, i ricorrenti si esprimono così in sede

ricorsuale:

“(…) il tassatore ha

chiaramente espresso il rifiuto di accettare ammortamenti di alcun genere e

quindi nella decisione su reclamo gli ammortamenti per i due immobili non sono

stati accettati in deduzione” (ricorsi 19/22.10.2018, pag. 2).

2.3

Appare evidente che le

decisioni su reclamo non sono motivate: l’autorità fiscale non ha minimamente

illustrato i motivi che l’hanno spinta a decidere in un senso piuttosto che

nell’altro. Né i contribuenti, né tanto meno la Camera, chiamata ad esprimersi

sulla fattispecie, sono stati posti nelle condizioni di rendersi conto della

portata del giudizio.

In altri termini è del

tutto assente il ragionamento giuridico e fattuale alla base delle decisioni

impugnate. In queste circostanze non si può far altro che constatare la

violazione del diritto di essere sentiti dei contribuenti: le decisioni devono

essere annullate e devono essere emanate nuove decisioni motivate secondo i

criteri imposti dalla legge e dalla giurisprudenza.

3.

I ricorsi sono evasi

ai sensi dei considerandi. Le decisioni su reclamo IC/IFD 2013-2014 sono

annullate e gli atti sono ritornati all’UT di __________ affinché adotti delle

nuove decisioni su reclamo motivate. Non si prelevano né tassa di giustizia né

spese processuali. Ai ricorrenti, rappresentati dalla loro fiduciaria, non vengono

riconosciute ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è evaso ai

sensi dei considerandi.

§ Di

conseguenza, le decisioni su reclamo IC/IFD 2013 e 2014 del 3.10.2018 sono

annullate e gli atti sono ritornati all’UT affinché provveda ad emanare delle

decisioni motivate.

2. Non si prelevano né tassa

di giustizia né spese processuali.

3. Non si assegnano ripetibili.

4. Contro il prese Copia

per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: