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Decisione

80.2018.23

Imposta preventiva: rimborso, perenzione, dichiarazione completata dopo intervento dell’autorità fiscale

20 settembre 2018Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

A. L’RS 1, con decisione

del 20 novembre 2013, ha notificato ai coniugi RI 2 e RI 1 la tassazione IC/IFD

2012. L’autorità fiscale aveva in particolare aggiunto un dividendo di fr.

50'142.– per l’anno 2011 e un dividendo di fr. 80'228.– per l’anno 2012 versato

dalla __________, con sede a __________, concedendo loro unicamente il rimborso

di fr. 28'079.80 dell’imposta preventiva per il periodo fiscale 2012. Ha invece

negato il rimborso dell’imposta preventiva per il periodo fiscale 2011, "in

quanto la tassazione è già cresciuta in giudicato ed il relativo dividendo non

era stato segnalato nell’elenco titoli per la restituzione dell’imposta preventiva".

B. Con scritto del 22

novembre 2016, l’Amministrazione federale delle contribuzioni (di seguito AFC) ha

informato la Divisione delle contribuzioni che da una loro verifica era emerso

che il versamento del dividendo di fr. 80'228.– da parte della __________ non

era stato dichiarato spontaneamente dai contribuenti ai sensi dell’art. 23 LIP,

ma aggiunto dall’autorità fiscale nell’ambito della procedura di tassazione. L’AFC

ha pertanto ritenuto che l’imposta preventiva di fr. 28'079.80 (35% di fr.

80'228.–) era stata rimborsata a torto e che doveva conseguentemente essere

stornata, conformemente agli art. 57 cpv. 3 e 58 cpv. 1 LIP.

C. L’RS 1, con scritto

del 23 gennaio 2017, ha notificato ai coniugi RI 2 e RI 1 una decisione di

rettifica del rimborso dell’imposta preventiva a suo tempo concessa loro,

stabilendo in soli fr. 6'016.10 il diritto al rimborso. Nella motivazione

allegata, l’autorità fiscale ha richiamato l’ispezione dell’AFC, rilevando che

l’imposta preventiva era stata rimborsata a torto e doveva essere rettificata

da fr. 34'095.60 a fr. 6'016.10.

D. Con reclamo del 16 febbraio

2017 RI 1 (anche in rappresentanza della moglie) ha domandato all’RS 1 di

annullare la suddetta decisione e di confermare il rimborso riconosciuto nella

decisione di tassazione per il periodo fiscale 2012.

Ha in particolare esposto

le seguenti considerazioni:

·

la dichiarazione sui dividendi

percepiti nel 2011 e 2012 con la richiesta di rimborso dell’imposta preventiva

è stata presentata il 21.10.2013, prima della emissione della tassazione 2012

che è avvenuta il 20.11.2013, senza che mi fosse stato richiesto;

·

la mia dichiarazione del

20.10.2013 ha permesso all’Autorità fiscale di eseguire una tassazione completa

ed esaustiva durante la procedura di accertamento aggiungendo al mio reddito

fr. 78'222.00, ed emettere una tassazione completa;

·

l’Autorità cantonale ha

riconosciuto legittimo il rimborso IP 2012 con decisione 20.11.2013, cresciuta

in giudicato, essendo la richiesta stata presentata conformemente e nei termini

della LIP autonomamente dal sottoscritto;

·

è prescritto il diritto a rivedere

la decisione di rimborso da parte dell’Autorità federale;

·

il riconoscimento del rimborso

2012 è corretto essendo stata presentata la domanda di restituzione entro

l’anno previsto dalla LIP quando la tassazione non era ancora stata emessa.

E. Con decisione su reclamo

dell’8 gennaio 2018, l’RS 1 ha respinto il suddetto gravame. Ha in particolare

ritenuto che la decisione di riduzione dell’imposta preventiva dell’AFC

notificata il 30 novembre 2013 è stata emanata entro il termine triennale

sancito dall’art. 57 cpv. 3 LIP, che nell’elenco titoli della dichiarazione

d’imposta dell’anno 2012 (modulo 2) non è stato indicato il dividendo in questione,

che lo scritto del 21 ottobre 2013, trasmesso da RI 1 all’RS 1, non sarebbe

qualificabile come una dichiarazione "avvenuta in modo del tutto spontaneo"

e che i contribuenti non avrebbero presentato "una nuova copia dell’elenco

titoli debitamente adeguata e corretta".

F. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 (sempre anche in rappresentanza

della moglie) chiede nuovamente di annullare la decisione del 23 gennaio 2017 emanata

dall’RS 1 e di confermare il rimborso dell’imposta preventiva riconosciuto nel

periodo fiscale 2012. Ripropone in sostanza le stesse argomentazioni esposte in

sede di reclamo, sostenendo in particolare che la decisione impugnata

violerebbe l’art. 29 Cost. (divieto di formalismo eccessivo) e che sarebbe

contraria "al principio della Fairness". Solleva l’eccezione della prescrizione

riguardo al "diritto di rivedere la decisione di rimborso da parte

dell’Autorità federale".

G. Con le proprie

osservazioni del 23 marzo 2018, l’PI 1 propone la reiezione del gravame e di

confermare la decisione su reclamo dell’8 gennaio 2018 dell’autorità fiscale,

esponendo nel dettaglio le proprie motivazioni.

H. Con replica del 9

aprile 2018, RI 1 ribadisce la richiesta proposta nel proprio allegato

ricorsuale. Contesta le argomentazioni apportate dall’PI 1, sollevando nuovamente

la prescrizione della notifica di rifiuto del rimborso del 23 gennaio 2017 e

censurando, in sintesi, l’operato dell’RS 1.

Diritto

1. 1.1.

Secondo l’art. 23 della

Legge federale del 13 ottobre 1965 sull’imposta preventiva (LIP; RS 642.21),

chiunque, contrariamente alle prescrizioni di legge, non dichiara alle autorità

fiscali competenti un reddito colpito dalla imposta preventiva, o la sostanza

da cui esso proviene, perde il diritto al rimborso dell’imposta preventiva

dedotta da questo reddito.

Per l’art. 29 cpv. 1 LIP,

il diritto al rimborso dell’imposta preventiva va fatto valere con istanza

scritta all’autorità competente. L’art. 68 cpv. 1 dell’Ordinanza d’esecuzione

della legge federale sull’imposta preventiva, del 19 dicembre 1966 (OIP; RS

642.211), stabilisce che l’istanza di rimborso dev’essere presentata all’autorità

competente su modulo ufficiale.

1.2.

Il diritto al rimborso si

estingue se l’istanza non è presentata nei tre anni successivi alla fine dell’anno

civile in cui è venuta a scadere la prestazione imponibile (art. 32 cpv. 1

LIP). Tale termine non può essere né prorogato né interrotto (ASA 49 p. 136 consid.

2; Beusch, in:

Zweifel/Beusch/Bauer-Balmelli [a cura di], Bundesgesetz über die

Verrechnungssteuer, 2a ediz., Basilea 2012, n. 5 ad art. 32 LIP, p.

858 s.; Pfund/Zwahlen, Die eidgenössische

Verrechnungssteuer, vol. II, Basilea 1985, n. 2.1 ad art. 31, p. 217 ss.).

Chiunque

chiede il rimborso dell’imposta preventiva deve infatti indicare coscienziosamente

all’autorità competente tutti i fatti che possono essere di qualche momento

nell’accertamento del diritto al rimborso; in particolare l’istante è tenuto a

compilare in tutte le loro parti e esattamente i moduli dell’istanza e i questionari,

come pure a fornire, su richiesta dell’autorità, le attestazioni relative alla

deduzione dell’imposta (art. 48 cpv. 1 lett. a e b LIP). Se l’istante

non soddisfa agli obblighi di fornire informazioni e se il diritto al rimborso non

può essere accertato senza le informazioni chieste dall’autorità, l’istanza è

respinta (art. 48 cpv. 2 LIP).

1.3.

Ai sensi dell’art. 52 LIP,

l’Ufficio cantonale dell’imposta preventiva esamina le istanze che gli sono

presentate, accerta la fattispecie e prende tutti i provvedimenti necessari a

stabilire esattamente il diritto al rimborso (cpv. 1). Terminata l'indagine,

l’Ufficio dell’imposta preventiva prende una decisione sul diritto al rimborso;

la decisione di rimborso può essere collegata a quella di tassazione (cpv. 2).

Il rimborso concesso dall’Ufficio cantonale dell’imposta preventiva è operato

con la riserva del controllo successivo del diritto al rimborso da parte dell’AFC

(cpv. 4), conformemente all’art. 57 LIP.

Secondo l’art. 57 cpv. 3

LIP, se ritiene che l’Autorità cantonale abbia concesso a torto un rimborso

dell’imposta preventiva, l’AFC emana una decisione provvisionale di

riduzione, mediante la quale riduce in corrispondenza l’ammontare da riversare

al Cantone nei successivi rendiconti. Trascorsi tre anni dalla fine dell’anno

civile in cui la decisione di rimborso dell’Ufficio cantonale dell’imposta

preventiva è passata in giudicato, l’AFC può disporre la riduzione soltanto in

relazione a un procedimento penale (art. 57 cpv. 4 LIP).

Nei sei mesi successivi

alla notifica della predetta decisione, è facoltà del Cantone, ex art.

58 cpv. 1 LIP, di chiedere, con apposita decisione rivolta a chi ha beneficiato

a torto del rimborso, la restituzione dell’imposta rimborsata.

A sua volta, la decisione

provvisionale di riduzione dell’AFC è l’unico presupposto oggettivo della

procedura di restituzione da parte delle Autorità cantonali (sentenza TF n.2C_699/2009

del 4 maggio 2010 consid. 2.3.).

Contro la decisione del

Cantone in merito all’obbligo di restituire l’imposta è data, ex art. 58

cpv. 2 LIP, possibilità di ricorso, entro 30 giorni, alla Commissione cantonale

di ricorso, in Ticino la Camera di diritto tributario ex art. 1 cpv. 1

lit. c del Regolamento cantonale di applicazione concernente la Legge federale

sull’imposta preventiva, il computo globale d’imposta e la trattenuta

supplementare USA del 18 ottobre 1994.

1.4.

Come visto

in narrativa, l’RS 1, per quanto qui d’interesse, ha aggiunto ai redditi

dichiarati dai contribuenti un dividendo di fr. 80'228.– per l’anno 2012

elargiti dalla __________, concedendo loro parimenti il rimborso di fr.

28'079.80 dell’imposta preventiva (corrispondente al 35% su fr. 80'228.–). L’AFC, con scritto del 22 novembre 2016, ha

ritenuto che l’imposta preventiva era stata rimborsata a torto e che doveva

conseguentemente essere stornata, conformemente agli art. 57 cpv. 3 e 58 cpv.1

LIP. Il 23 gennaio 2017, l’RS 1 ha pertanto richiesto ai contribuenti

la restituzione dell’imposta preventiva. Giova al riguardo rilevare che la

decisione di tassazione IC/IFD 2012 del 20 novembre 2013 (nell’ambito della

quale, come detto, l’autorità fiscale ha in particolare concesso ai

ricorrenti il rimborso di fr. 28'079.80 dell’imposta preventiva in merito al

versamento del dividendo di fr. 80'228.– nell’anno 2012 da parte della __________),

è regolarmente passata in giudicato, poiché non è stata impugnata.

La lettera dell’AFC a valere quale decisione provvisionale di riduzione

dell’imposta preventiva (avendo ritenuto che l’RS 1 abbia concesso a

torto il rimborso dell’imposta preventiva di fr. 28'079.80 che doveva dunque essere

stornata), datata 22 novembre 2016, è stata inviata, per

raccomandata, alla Divisione delle contribuzioni. Ne discende che la predetta

decisione è stata emanata tempestivamente entro il termine di tre anni in cui

la decisione di rimborso dell’RS 1 è passata in giudicato – ovverossia entro il 31 dicembre 2016 – in applicazione dell’art. 57 cpv. 4 LIP. Inoltre la

decisione di rettifica del rimborso dell’imposta preventiva a suo tempo

concessa ai contribuenti è stata loro notificata il 23

gennaio 2017, nel rispetto del termine di sei mesi previsto dall’art. 58 cpv. 1

LIP. L’eccezione di prescrizione sollevata dagli insorgenti

è pertanto manifestamente infondata, come peraltro correttamente rilevato sia

dall’RS 1 nella decisione qui impugnata, sia dall’PI 1 nelle proprie osservazioni

del 23 marzo 2018.

Considerandi

2.

2.1.

Secondo il Tribunale

federale, le prescrizioni legali di cui l’art. 23 LIP sanziona la violazione

sono, in particolare, gli articoli 124 cpv. 2 e 125 cpv. 1 LIFD, norme che

impongono al contribuente di dichiarare egli stesso tutti i suoi elementi

imponibili (Pflicht zur Selbstdeklaration; cfr. Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum

Schweizerischen Steuerrecht, vol. I/2b, 2a ediz., Basilea 2008, n.

18.

ad art. 124 LIFD), coerentemente con la procedura di tassazione mista

applicabile in materia di imposta sul reddito e sulla sostanza (cfr. Zwahlen, in: Zweifel/Beusch/Bauer-Balmelli

[a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, vol. II/2, 2a

ediz., Basilea 2012, n. 3 ad art. 23 LIP, secondo cui l’art. 23 LIP si fonda

sul principio dell’autodichiarazione [“Grundsatz der Selbstdeklaration”]

proprio del sistema delle imposte dirette).

Ne consegue che il

contribuente, che voglia salvaguardare il diritto al rimborso dell’imposta

preventiva, deve dichiarare egli stesso gli elementi di reddito e di sostanza

(cfr. p. es. la sentenza TF n.2C_538/2016 dell’8 dicembre 2016 consid. 4.3.3).

In generale, quest’obbligo è adempiuto menzionando gli elementi in questione

nell’elenco dei titoli allegato alla dichiarazione d’imposta (sentenza TF n.2C_1083/2014

del 20 novembre 2015 consid. 2.2.1; sentenza TF n.2C_949/2014 del 24 aprile

2015.

consid. 5 e 7.3; sentenza TF n.2C_95/2011 dell’11 ottobre 2011, in ASA 81

p. 71 = RF 66/2011 p. 963 = RDAF 2012 II p. 72, consid. 3; cfr. decisione CDT

dell’8 settembre 2014, consid. 2.2, inc. 80.2014.90; decisione CDT del 29

dicembre 2015, consid. 2.2, inc. 80.2014.76/77).

2.2

Il contribuente deve

inoltre dichiarare spontaneamente i redditi sottoposti all'imposta

preventiva.

Come già ricordato in

precedenti decisioni della Camera, poco importa – ad esempio – che le Autorità

fiscali possano rendersi conto del carattere incompleto della dichiarazione e

avere accesso alle informazioni mancanti, domandandole o effettuando un paragone

con incarti fiscali di terzi. Di principio, il fisco deve in effetti poter

presupporre che il contribuente abbia compilato la sua dichiarazione in maniera

esatta e completa, in conformità agli obblighi che gli incombono, segnatamente

giusta l’art. 124 cpv. 2 LIFD e l’art. 42 cpv. 1 della Legge federale del 14

dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni

(LAID; RS 642.14). Un dovere di indagine ulteriore da parte del fisco è dato di

regola solo se la dichiarazione fiscale contiene degli errori evidenti

(sentenza TF n.2C_1083/2014 del 20 novembre 2015 consid. 2.2.1; sentenza TF n.

2C_949/2014 del 24 aprile 2015 consid. 3.2, con riferimento alla sentenza TF n.

2C_95/2011 dell'11 ottobre 2011 consid. 2.1 e ulteriori rinvii).

2.3

In seguito all’evoluzione

della giurisprudenza del Tribunale federale, ed in particolar modo a due

sentenze (2C_95/2011 dell’11 ottobre 2011 e 2C_80/2012 del 16 gennaio 2013),

che avevano negato la conformità di due circolari dell’AFC con l’art. 23 LIP,

l’AFC ha adottato la nuova Circolare n. 40 dell’11 marzo 2014 (“Perdita del

diritto delle persone fisiche al rimborso dell’imposta preventiva secondo

l’art. 23 LIP”). La stessa non ha forza di legge e non vincola né i contribuenti

né i Tribunali, ma nella misura in cui riflette il testo reale del testo di

legge e ne propone un’interpretazione corretta ed adeguata al caso di specie,

anche le istanze di ricorso ne possono tenere conto. L’Alta Corte ha peraltro

già ritenuto conforme ad una corretta interpretazione dell’art. 23 LIP la

circolare in parola (sentenza TF n.2C_949/2014 del 24 aprile 2015 consid. 4.2

ed ulteriori riferimenti; decisione CDT del 29 dicembre 2015, consid. 2.3, inc.

80.2015

/77).

Al paragrafo 3.1, la

Circolare n. 40 dell’AFC considera dichiarata correttamente, ex art. 23

LIP, l’esposizione, nella prima dichiarazione d’imposta, dei redditi

colpiti dall’imposta preventiva o la sostanza da cui essi provengono. Inoltre,

i redditi dichiarati successivamente dal contribuente, ma prima

della crescita in giudicato della decisione di tassazione ordinaria, possono

essere ancora considerati dichiarati spontaneamente ai sensi della predetta

norma, a condizione che il contribuente non abbia omesso l’esposizione dei

redditi o della sostanza intenzionalmente o con l’intento di commettere una

sottrazione d’imposta, e questo comportamento è stato scoperto dalle Autorità

fiscali.

Al fine di evitare la

perenzione del diritto al rimborso, ex art. 23 LIP, non è comunque

sufficiente la sola dichiarazione della sostanza da cui il reddito proviene

(cfr. Fischer/Ramp, Kreisschreiben

40.

der ESTV – Verwirkung der Verrechnungssteuer-Rückerstattung – Trend zu

Formalisierung und zur Bürokratisierung?, in ST 2014 p. 503 ss., in particolare

510-511).

Le seguenti fattispecie

non vengono invece considerate conformi all’art. 23 LIP (cfr. paragrafo 3.2

della Circolare n. 40 dell’AFC):

• La

dichiarazione dei redditi colpiti dall’imposta preventiva viene fatta dopo la

crescita in giudicato della tassazione ordinaria.

• La dichiarazione dei redditi colpiti dall’imposta

preventiva viene fatta sulla base di una richiesta, un’ingiunzione o

di un altro intervento dell’autorità fiscale in merito a questi redditi.

Le semplici correzioni di redditi già dichiarati,

effettuate dall’autorità fiscale (errore di trascrizione, dichiarazione di

redditi netti, adeguamento delle quote private delle spese non giustifica te

commercialmente presso i detentori delle partecipazioni, differenze di valu- tazione,

ecc.) non hanno come conseguenza la perdita del diritto al rimbor- so

dell’importo ripreso.

• La

dichiarazione dei redditi colpiti dall’imposta preventiva da parte del contribuente

o dei suoi eredi nell’ambito di un’autodenuncia spontanea secondo gli

articoli 153a, 175 capoversi 3 e 4 LIFD e gli articoli 53a e 56 capoversi

1bis e 1ter della legge federale del 14 dicembre 1990 sull’armonizzazione

delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID; RS

642.

). La dichiarazione dei redditi colpiti dall’imposta preventiva dopo la

crescita in giudicato della tassazione ordinaria non è considerata conforme

ai sensi dell’articolo 23 LIP (vedi cifra 3.1). La rinuncia all’apertura di

un procedimento penale nel campo delle imposte dirette non ripristina il diritto

al rimborso dell’imposta preventiva.

In questi casi il rimborso

dell’imposta preventiva viene dunque negato.

3.

Tornando al caso in

esame, i ricorrenti domandano di annullare la decisione impugnata che nega loro

la restituzione dell’imposta preventiva, pari a fr. 28'079.80, in relazione al

dividendo percepito nel 2012, in particolare in quanto perenta per mancata

dichiarazione spontanea ex art. 23 LIP.

3.1

È pacifico e incontestato che

nell’elenco titoli (modulo 2), allegato alla dichiarazione d’imposta 2012,

pervenuta all’RS 1 il 13 giugno 2013, i contribuenti non hanno indicato il

dividendo di fr. 80'228.– percepito nel 2012 dalla __________ e non hanno postulato

il relativo rimborso dell’imposta preventiva. I contribuenti hanno però dichiarato

le azioni della __________, come beni non soggetti all’imposta preventiva (117

azioni con un valore imponibile al 31 dicembre 2012 di complessivi fr.

2'076.750.–, cfr. modulo 2 - B nell’incarto fiscale 2012). In tal modo, essi non

hanno rispettato l’obbligo di compilare una dichiarazione esatta e completa

nell’ambito della prima dichiarazione d’imposta, considerato come hanno omesso

di notificare spontaneamente il dividendo di fr. 80'228.– sottoposto

all’imposta preventiva (cfr. consid. 2. della presente decisione; cfr., p. es.,

anche le sentenze n.2C_612/2017 del 7 maggio 2018 consid. 2.2.2. e n.

2C_500/2017 del 6 giugno 2017 consid. 3.2., la cosiddetta spontane Erstmeldung).

3.2

Resta pertanto da

stabilire se costituisca una valida dichiarazione e domanda di rimborso

dell’imposta preventiva la lettera inviata dal contribuente all’Ufficio di

tassazione il 21 ottobre 2013.

Con

lettera del 21 ottobre 2013 – la quale è stata inviata all’RS 1 prima

dell’emanazione della decisione di tassazione IC/IFD 2012 del 20

novembre 2013 e dunque prima della sua crescita in giudicato (cfr.,

al proposito, p. es. la sentenza TF n.2C_612/2017 del 7 maggio 2018 consid.

2.2.1

con ulteriori rinvii; sentenza TF n.2C_95/2011 dell’11 ottobre 2011, in

ASA 81 p. 71 = RF 66/2011 p. 963 = RDAF 2012 II p. 72, consid. 3) – RI 1 si è così espresso:

Egregio

Signor __________,

come

da lei richiesto le posso comunicare quanto segue:

1.

Dividendi

-

Ho ricevuto dalla __________ il 05.12.2011 fr. 50'000.– quale dividendo

azionista per l’anno 2010.

- Ho ricevuto dalla __________ il 27.04.2012 fr.

80'000.– quale dividendo

azionista per l’anno 2011.

L’autorizzo

pertanto ad aggiungere alla mia dichiarazione d’imposta 2012 fr. 78'000.– quale

reddito, corrispondenti al 60% del dividendo ricevuto.

2.

Imposta preventiva

Parimenti

alla dimenticanza della notifica dei dividendi ho dimenticato di chiedere il

rimborso dell’imposta preventiva del 35% che __________ ha versato sui miei

dividendi (fr. 130'000.–). Le sarei quindi grato se volesse tenerne conto, in

particolare per l’importo di fr. 17'500.– per il 2011 e fr. 28'000.– per il 2012.

3.

__________

L’appartamento

è stato pagato 300'000.– Euro.

La

ringrazio per l’attenzione e la comprensione ma le assicuro che la dimenticanza

è stata fatta in buona fede, vero è che tutte le azioni di __________ sono

dichiarate, tutti gli azionisti hanno ricevuto lo stesso dividendo, e il pagamento

dell’imposta preventiva era stato notificato dalla società all’autorità

fiscale. …

RI 1 precisa

al riguardo di essersi accorto, durante l’estate dell’anno 2013, di aver

dimenticato di indicare nella dichiarazione d’imposta il versamento dei suddetti

dividendi, considerato come "in quel periodo erano

cambiati i miei collaboratori, in particolare colei che si occupava di

allestire la mia dichiarazione di imposta aveva terminato l’attività presso il

mio ufficio, …". Egli si sarebbe quindi rivolto spontaneamente all’RS 1 "spiegando

l’accaduto per chiedere come avrei dovuto comportarmi: mi fu detto di

inviare una lettera dichiarando i dividendi percepiti: in quell’occasione mi fu

chiesto di inserire nella lettera che avrei inviato anche il prezzo pagato per

l’appartamento acquistato in __________, regolarmente dichiarato. È per questo

motivo che la comunicazione doc. E del 21.10.2016 (recte 21.10.2013)

inizia con la frase «come da voi richiesto»".

A suo

dire, la suddetta lettera dimostrerebbe la sua buona fede, avendo anche dichiarato

il dividendo percepito nel 2011, nonostante la tassazione di quell’anno fosse già

passata in giudicato. Ritiene di aver adempiuto il suo obbligo di dichiarazione

mediante tale scritto, che, come visto, è stato trasmesso prima dell’emanazione

della decisione di tassazione del 20 novembre 2013.

3.3

Sennonché dall’incarto

fiscale risulta in particolare che il modulo interno Panoramica CET (cioè la

banca dati "Controllo dello stato dei titoli", da cui l’RS 1 ha

appreso che la __________, __________, sia nel 2011, ma anche nel 2012, aveva

versato un dividendo) è stato stampato il 17 ottobre 2013 da un tassatore dell’RS

1, mentre la lettera litigiosa è datata 21 ottobre 2013.

Oltre al fatto che il

susseguirsi degli eventi dimostra che il citato scritto è successivo alla

stampa – ciò che corrobora quanto sostenuto dall’RS 1 secondo cui la

dichiarazione "non è avvenuta in modo del tutto spontaneo" (cfr.

anche la sentenza del TF 2C_538/2016 dell’8 dicembre 2016 consid. 4.2) –, dal

suo contenuto emerge in modo incontrovertibile che la lettera fa seguito ad un

colloquio intervenuto in precedenza fra il contribuente e il funzionario

dell’Ufficio di tassazione, al quale la lettera è rivolta (sig.

__________, ora al beneficio della pensione). Ne risulta inoltre che la questione inerente ai dividendi della __________ è stato uno

degli aspetti discussi in tale occasione. Detta circostanza viene avvalorata

dal fatto che nella lettera del 21 ottobre 2013 il ricorrente ha scritto: "come

da lei richiesto le posso comunicare quanto segue". Nel medesimo scritto

il contribuente ha perfino autorizzato il funzionario incaricato "ad

aggiungere alla dichiarazione d’imposta 2012 l’importo di fr. 78‘000.– quale

reddito, corrispondenti al 60% del dividendo ricevuto" e, in conclusione,

lo ha ringraziato "per l’attenzione e la comprensione", assicurandolo

che si è trattato di una "dimenticanza … in buona fede, vero è che

tutte le azioni di __________ sono dichiarate, tutti gli azionisti hanno

ricevuto lo stesso dividendo, e il pagamento dell’imposta preventiva era stato notificato

dalla società all’autorità fiscale".

3.4

Alla conclusione che

precede conduce peraltro un ulteriore aspetto che emerge dai fatti descritti

nel ricorso. Se effettivamente RI 1, delegato del consiglio d’amministrazione con

diritto di firma collettiva a due della __________ (cfr. il relativo estratto

del registro di commercio) e di professione avvocato, si fosse avveduto

spontaneamente di una "dimenticanza" di una certa portata ed estesa peraltro

su due periodi fiscali (2011 e 2012), è (molto) difficile immaginare che si sarebbe

limitato ad inviare una semplice lettera (la quale, stante il suo contenuto,

non è qualificabile come una cosiddetta spontane Nachmeldung [cfr. sentenze

n.2C_612/2017 del 7 maggio 2018 consid. 2.2.2. e n.2C_500/2017 del 6 giugno

2017.

consid. 3.2.]), poiché non poteva non conoscere i requisiti di forma

previsti per le istanze di rimborso dell’imposta preventiva. Infatti, come già

ricordato (v. supra, consid. 1.1.), il combinato disposto degli articoli

29.

cpv. 1 LIP e 68 cpv. 1 OIP prescrive che l’istanza di rimborso sia presentata

all’autorità competente su modulo ufficiale. Per le persone fisiche, si tratta

del modulo ufficiale usualmente incorporato nell’elenco titoli allegato alla

dichiarazione d’imposta cantonale (cfr. p. es. la sentenza del Tribunale

federale del 10 febbraio 2015, in RF 70/2015 p. 539, consid. 3.1,

con riferimento a: Zwahlen, in:

Zweifel/Beusch/Bauer-Balmelli [a cura di], Bundesgesetz über die

Verrechnungssteuer, 2a ediz., Basilea 2012, n. 3 ad art. 29 LIP, p.

838).

3.5

Ciò posto,

e in assenza di prove concrete attestanti il contrario, si può

senz’altro concludere che la dichiarazione del dividendo

versato dalla __________ nell’anno 2012 mediante lo scritto del 21

ottobre 2013 sia stata eseguita sulla base di una richiesta e/o di un

intervento da parte dell’RS 1 e che di conseguenza non rispetti quanto disposto

dall’art. 23 LIP, difettando il requisito della spontaneità (cfr. paragrafo 3.2

della Circolare n. 40 dell’AFC; consid. 2.2. e 2.3. della presente decisione).

A tale riguardo, poco

importa che i contribuenti non abbiano avuto l’intenzione di commettere una

sottrazione d’imposta. Benché non si sia fino ad ora espresso in maniera

definitiva sulla questione se la perdita del diritto al rimborso presupponga

una colpa, il Tribunale federale ha già più volte rilevato che, in caso di risposta

affermativa a questa domanda, una negligenza sarebbe sufficiente (sentenze n.2C_612/2017

del 7 maggio 2018 consid. 2.3.2. con ulteriori rinvii; n.2C_538/2016 dell’8

dicembre 2016 consid. 4.3.3;2C_896/2015 del 10 novembre 2016 consid. 2.1;

2C_85/2015 del 16 settembre 2015 consid. 2.5;2C_172/2015 del 27 agosto 2015

consid. 4.2;2C_95/2011 dell’11 ottobre 2011 consid. 2.1).

La

"dimenticanza" (riconducibile, a dire dell’avv. RI 1, a una sostituzione

di una sua collaboratrice che dal 1980 si occupava delle dichiarazioni

d’imposta), che secondo i ricorrenti sarebbe alla base della mancata

dichiarazione del reddito, è dunque certamente atta a fondare la decisione

dell’Ufficio di tassazione oggetto del presente gravame.

3.6

Nemmeno il fatto che la __________

abbia notificato il prelievo dell’imposta preventiva sui dividendi all’autorità

fiscale competente sarebbe di supporto agli insorgenti. Il Tribunale federale

ha già avuto modo di stabilire che la mancata dichiarazione spontanea del

dividendo, nella dichiarazione d’imposta personale dell’azionista, non può

essere sanata attraverso la trasmissione da parte della società del modulo 103

indirizzato all’AFC (sentenza TF n.2C_612/2017 del 7 maggio 2018 consid.

2.3.3

; sentenza TF n.2C_949/2014 del 24 aprile 2015 consid. 7.1.). L’Alta

Corte ha in particolare ricordato che la richiesta di restituzione dell’imposta

preventiva va rivolta alle Autorità fiscali cantonali e non all’AFC (art. 30

cpv. 1 LIP; art. 4 cpv. 1 Regolamento cantonale di applicazione concernente la

Legge federale sull’imposta preventiva, il computo globale d’imposta e la trattenuta

supplementare USA del 18 ottobre 1994). Verso le Autorità fiscali cantonali

inoltre vige in sede di istanza di rimborso l’obbligo del contribuente di compilare

una dichiarazione esatta e completa, rispettivamente di notificare i redditi sottoposti

all’imposta preventiva. In caso contrario il diritto è perento. A tale

riguardo, la trasmissione del modulo 103 non è atta ad ovviare ad una mancanza

del contribuente in sede di dichiarazione d’imposta od istanza di rimborso

dell’imposta preventiva (sentenza TF n.2C_949/2014 del 24 aprile 2015 consid.

7.2

e 7.3).

3.7

Tenuto conto delle

precedenti considerazioni, la censura sollevata dai ricorrenti, secondo cui la

decisione impugnata violerebbe il principio del divieto di formalismo eccessivo

e che sarebbe contraria "al principio della Fairness" ("Volere sostenere

che la comunicazione sul dividendo percepito non può essere presa in

considerazione non essendo stato utilizzato il modulo non solo costituisce un

formalismo eccessivo ma è una violazione della “Fairness” che deve rispettare

l’autorità"), è priva di qualsiasi fondamento, alla luce dell’importanza

dei requisiti formali cui la legge subordina il rimborso dell’imposta

preventiva.

Secondo il Tribunale

federale, il principio della buona fede tutela anche le relazioni tra autorità

fiscali e contribuenti; in diritto tributario prevale tuttavia il principio

della legalità, di modo che quello della buona fede ha solo una portata limitata,

soprattutto se si trova in conflitto con quello della legalità (sentenza

2A.62/1995 dell’11 novembre 1996, in RDAT I-1997 n. 36t, consid. 3b/aa e riferimenti

citati). Sulla base di tale premessa, la Suprema Corte ha affermato che la mera

volontà, manifestata per iscritto, di domandare il rimborso dell'imposta preventiva

disattende doppiamente le esigenze formali previste dalle norme concernenti l’imposta

preventiva, poiché, da un lato, non è redatta sul modulo ufficiale (art. 68

cpv. 1 OIP e art. 7 cpv. 1 nonché art. 8 cpv. 2 del regolamento cantonale) e,

dall’altro, non contiene le informazioni necessarie per il computo dell'importo

di cui è chiesto il rimborso (art. 48 LIP). Ha quindi escluso che l’autorità di

tassazione avesse disatteso il principio della buona fede e il divieto del

formalismo eccessivo, per il fatto di non aver informato i contribuenti della

necessità di presentare un’istanza completa su un formulario ufficiale e per non

averli resi attenti dell’esistenza e della durata del termine di perenzione del

diritto al rimborso dell’imposta preventiva (sentenza 2A.62/1995 cit., consid.

3b/bb).

La decisione impugnata non

presta dunque il fianco a critiche.

4.

Il ricorso è

respinto. Tassa di giustizia e spese sono a carico dei ricorrenti, soccombenti.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti

per le spese l’art. 1 del Regolamento cantonale di applicazione concernente la

Legge federale sull’imposta preventiva, il computo globale d’imposta e la

trattenuta supplementare USA (del 18 ottobre 1994), nonché l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 800.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 880.–

sono a carico dei

ricorrenti.

3.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: