80.2018.23
Imposta preventiva: rimborso, perenzione, dichiarazione completata dopo intervento dell’autorità fiscale
20 settembre 2018Italiano24 min
Source ti.ch
Incarto n.
80.2018.23
Lugano
20 settembre 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele Guffi
segretaria
Daniela
Fossati, vicecancelliera
parti
RI 1
RI 2
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 2 febbraio 2018 contro la decisione dell’8 gennaio 2018 in materia di rimborso
dell’imposta preventiva.
Fatti
A. L’RS 1, con decisione
del 20 novembre 2013, ha notificato ai coniugi RI 2 e RI 1 la tassazione IC/IFD
2012. L’autorità fiscale aveva in particolare aggiunto un dividendo di fr.
50'142.– per l’anno 2011 e un dividendo di fr. 80'228.– per l’anno 2012 versato
dalla __________, con sede a __________, concedendo loro unicamente il rimborso
di fr. 28'079.80 dell’imposta preventiva per il periodo fiscale 2012. Ha invece
negato il rimborso dell’imposta preventiva per il periodo fiscale 2011, "in
quanto la tassazione è già cresciuta in giudicato ed il relativo dividendo non
era stato segnalato nell’elenco titoli per la restituzione dell’imposta preventiva".
B. Con scritto del 22
novembre 2016, l’Amministrazione federale delle contribuzioni (di seguito AFC) ha
informato la Divisione delle contribuzioni che da una loro verifica era emerso
che il versamento del dividendo di fr. 80'228.– da parte della __________ non
era stato dichiarato spontaneamente dai contribuenti ai sensi dell’art. 23 LIP,
ma aggiunto dall’autorità fiscale nell’ambito della procedura di tassazione. L’AFC
ha pertanto ritenuto che l’imposta preventiva di fr. 28'079.80 (35% di fr.
80'228.–) era stata rimborsata a torto e che doveva conseguentemente essere
stornata, conformemente agli art. 57 cpv. 3 e 58 cpv. 1 LIP.
C. L’RS 1, con scritto
del 23 gennaio 2017, ha notificato ai coniugi RI 2 e RI 1 una decisione di
rettifica del rimborso dell’imposta preventiva a suo tempo concessa loro,
stabilendo in soli fr. 6'016.10 il diritto al rimborso. Nella motivazione
allegata, l’autorità fiscale ha richiamato l’ispezione dell’AFC, rilevando che
l’imposta preventiva era stata rimborsata a torto e doveva essere rettificata
da fr. 34'095.60 a fr. 6'016.10.
D. Con reclamo del 16 febbraio
2017 RI 1 (anche in rappresentanza della moglie) ha domandato all’RS 1 di
annullare la suddetta decisione e di confermare il rimborso riconosciuto nella
decisione di tassazione per il periodo fiscale 2012.
Ha in particolare esposto
le seguenti considerazioni:
·
la dichiarazione sui dividendi
percepiti nel 2011 e 2012 con la richiesta di rimborso dell’imposta preventiva
è stata presentata il 21.10.2013, prima della emissione della tassazione 2012
che è avvenuta il 20.11.2013, senza che mi fosse stato richiesto;
·
la mia dichiarazione del
20.10.2013 ha permesso all’Autorità fiscale di eseguire una tassazione completa
ed esaustiva durante la procedura di accertamento aggiungendo al mio reddito
fr. 78'222.00, ed emettere una tassazione completa;
·
l’Autorità cantonale ha
riconosciuto legittimo il rimborso IP 2012 con decisione 20.11.2013, cresciuta
in giudicato, essendo la richiesta stata presentata conformemente e nei termini
della LIP autonomamente dal sottoscritto;
·
è prescritto il diritto a rivedere
la decisione di rimborso da parte dell’Autorità federale;
·
il riconoscimento del rimborso
2012 è corretto essendo stata presentata la domanda di restituzione entro
l’anno previsto dalla LIP quando la tassazione non era ancora stata emessa.
E. Con decisione su reclamo
dell’8 gennaio 2018, l’RS 1 ha respinto il suddetto gravame. Ha in particolare
ritenuto che la decisione di riduzione dell’imposta preventiva dell’AFC
notificata il 30 novembre 2013 è stata emanata entro il termine triennale
sancito dall’art. 57 cpv. 3 LIP, che nell’elenco titoli della dichiarazione
d’imposta dell’anno 2012 (modulo 2) non è stato indicato il dividendo in questione,
che lo scritto del 21 ottobre 2013, trasmesso da RI 1 all’RS 1, non sarebbe
qualificabile come una dichiarazione "avvenuta in modo del tutto spontaneo"
e che i contribuenti non avrebbero presentato "una nuova copia dell’elenco
titoli debitamente adeguata e corretta".
F. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 (sempre anche in rappresentanza
della moglie) chiede nuovamente di annullare la decisione del 23 gennaio 2017 emanata
dall’RS 1 e di confermare il rimborso dell’imposta preventiva riconosciuto nel
periodo fiscale 2012. Ripropone in sostanza le stesse argomentazioni esposte in
sede di reclamo, sostenendo in particolare che la decisione impugnata
violerebbe l’art. 29 Cost. (divieto di formalismo eccessivo) e che sarebbe
contraria "al principio della Fairness". Solleva l’eccezione della prescrizione
riguardo al "diritto di rivedere la decisione di rimborso da parte
dell’Autorità federale".
G. Con le proprie
osservazioni del 23 marzo 2018, l’PI 1 propone la reiezione del gravame e di
confermare la decisione su reclamo dell’8 gennaio 2018 dell’autorità fiscale,
esponendo nel dettaglio le proprie motivazioni.
H. Con replica del 9
aprile 2018, RI 1 ribadisce la richiesta proposta nel proprio allegato
ricorsuale. Contesta le argomentazioni apportate dall’PI 1, sollevando nuovamente
la prescrizione della notifica di rifiuto del rimborso del 23 gennaio 2017 e
censurando, in sintesi, l’operato dell’RS 1.
Diritto
1. 1.1.
Secondo l’art. 23 della
Legge federale del 13 ottobre 1965 sull’imposta preventiva (LIP; RS 642.21),
chiunque, contrariamente alle prescrizioni di legge, non dichiara alle autorità
fiscali competenti un reddito colpito dalla imposta preventiva, o la sostanza
da cui esso proviene, perde il diritto al rimborso dell’imposta preventiva
dedotta da questo reddito.
Per l’art. 29 cpv. 1 LIP,
il diritto al rimborso dell’imposta preventiva va fatto valere con istanza
scritta all’autorità competente. L’art. 68 cpv. 1 dell’Ordinanza d’esecuzione
della legge federale sull’imposta preventiva, del 19 dicembre 1966 (OIP; RS
642.211), stabilisce che l’istanza di rimborso dev’essere presentata all’autorità
competente su modulo ufficiale.
1.2.
Il diritto al rimborso si
estingue se l’istanza non è presentata nei tre anni successivi alla fine dell’anno
civile in cui è venuta a scadere la prestazione imponibile (art. 32 cpv. 1
LIP). Tale termine non può essere né prorogato né interrotto (ASA 49 p. 136 consid.
2; Beusch, in:
Zweifel/Beusch/Bauer-Balmelli [a cura di], Bundesgesetz über die
Verrechnungssteuer, 2a ediz., Basilea 2012, n. 5 ad art. 32 LIP, p.
858 s.; Pfund/Zwahlen, Die eidgenössische
Verrechnungssteuer, vol. II, Basilea 1985, n. 2.1 ad art. 31, p. 217 ss.).
Chiunque
chiede il rimborso dell’imposta preventiva deve infatti indicare coscienziosamente
all’autorità competente tutti i fatti che possono essere di qualche momento
nell’accertamento del diritto al rimborso; in particolare l’istante è tenuto a
compilare in tutte le loro parti e esattamente i moduli dell’istanza e i questionari,
come pure a fornire, su richiesta dell’autorità, le attestazioni relative alla
deduzione dell’imposta (art. 48 cpv. 1 lett. a e b LIP). Se l’istante
non soddisfa agli obblighi di fornire informazioni e se il diritto al rimborso non
può essere accertato senza le informazioni chieste dall’autorità, l’istanza è
respinta (art. 48 cpv. 2 LIP).
1.3.
Ai sensi dell’art. 52 LIP,
l’Ufficio cantonale dell’imposta preventiva esamina le istanze che gli sono
presentate, accerta la fattispecie e prende tutti i provvedimenti necessari a
stabilire esattamente il diritto al rimborso (cpv. 1). Terminata l'indagine,
l’Ufficio dell’imposta preventiva prende una decisione sul diritto al rimborso;
la decisione di rimborso può essere collegata a quella di tassazione (cpv. 2).
Il rimborso concesso dall’Ufficio cantonale dell’imposta preventiva è operato
con la riserva del controllo successivo del diritto al rimborso da parte dell’AFC
(cpv. 4), conformemente all’art. 57 LIP.
Secondo l’art. 57 cpv. 3
LIP, se ritiene che l’Autorità cantonale abbia concesso a torto un rimborso
dell’imposta preventiva, l’AFC emana una decisione provvisionale di
riduzione, mediante la quale riduce in corrispondenza l’ammontare da riversare
al Cantone nei successivi rendiconti. Trascorsi tre anni dalla fine dell’anno
civile in cui la decisione di rimborso dell’Ufficio cantonale dell’imposta
preventiva è passata in giudicato, l’AFC può disporre la riduzione soltanto in
relazione a un procedimento penale (art. 57 cpv. 4 LIP).
Nei sei mesi successivi
alla notifica della predetta decisione, è facoltà del Cantone, ex art.
58 cpv. 1 LIP, di chiedere, con apposita decisione rivolta a chi ha beneficiato
a torto del rimborso, la restituzione dell’imposta rimborsata.
A sua volta, la decisione
provvisionale di riduzione dell’AFC è l’unico presupposto oggettivo della
procedura di restituzione da parte delle Autorità cantonali (sentenza TF n.2C_699/2009
del 4 maggio 2010 consid. 2.3.).
Contro la decisione del
Cantone in merito all’obbligo di restituire l’imposta è data, ex art. 58
cpv. 2 LIP, possibilità di ricorso, entro 30 giorni, alla Commissione cantonale
di ricorso, in Ticino la Camera di diritto tributario ex art. 1 cpv. 1
lit. c del Regolamento cantonale di applicazione concernente la Legge federale
sull’imposta preventiva, il computo globale d’imposta e la trattenuta
supplementare USA del 18 ottobre 1994.
1.4.
Come visto
in narrativa, l’RS 1, per quanto qui d’interesse, ha aggiunto ai redditi
dichiarati dai contribuenti un dividendo di fr. 80'228.– per l’anno 2012
elargiti dalla __________, concedendo loro parimenti il rimborso di fr.
28'079.80 dell’imposta preventiva (corrispondente al 35% su fr. 80'228.–). L’AFC, con scritto del 22 novembre 2016, ha
ritenuto che l’imposta preventiva era stata rimborsata a torto e che doveva
conseguentemente essere stornata, conformemente agli art. 57 cpv. 3 e 58 cpv.1
LIP. Il 23 gennaio 2017, l’RS 1 ha pertanto richiesto ai contribuenti
la restituzione dell’imposta preventiva. Giova al riguardo rilevare che la
decisione di tassazione IC/IFD 2012 del 20 novembre 2013 (nell’ambito della
quale, come detto, l’autorità fiscale ha in particolare concesso ai
ricorrenti il rimborso di fr. 28'079.80 dell’imposta preventiva in merito al
versamento del dividendo di fr. 80'228.– nell’anno 2012 da parte della __________),
è regolarmente passata in giudicato, poiché non è stata impugnata.
La lettera dell’AFC a valere quale decisione provvisionale di riduzione
dell’imposta preventiva (avendo ritenuto che l’RS 1 abbia concesso a
torto il rimborso dell’imposta preventiva di fr. 28'079.80 che doveva dunque essere
stornata), datata 22 novembre 2016, è stata inviata, per
raccomandata, alla Divisione delle contribuzioni. Ne discende che la predetta
decisione è stata emanata tempestivamente entro il termine di tre anni in cui
la decisione di rimborso dell’RS 1 è passata in giudicato – ovverossia entro il 31 dicembre 2016 – in applicazione dell’art. 57 cpv. 4 LIP. Inoltre la
decisione di rettifica del rimborso dell’imposta preventiva a suo tempo
concessa ai contribuenti è stata loro notificata il 23
gennaio 2017, nel rispetto del termine di sei mesi previsto dall’art. 58 cpv. 1
LIP. L’eccezione di prescrizione sollevata dagli insorgenti
è pertanto manifestamente infondata, come peraltro correttamente rilevato sia
dall’RS 1 nella decisione qui impugnata, sia dall’PI 1 nelle proprie osservazioni
del 23 marzo 2018.
Considerandi
2.
2.1.
Secondo il Tribunale
federale, le prescrizioni legali di cui l’art. 23 LIP sanziona la violazione
sono, in particolare, gli articoli 124 cpv. 2 e 125 cpv. 1 LIFD, norme che
impongono al contribuente di dichiarare egli stesso tutti i suoi elementi
imponibili (Pflicht zur Selbstdeklaration; cfr. Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum
Schweizerischen Steuerrecht, vol. I/2b, 2a ediz., Basilea 2008, n.
18.
ad art. 124 LIFD), coerentemente con la procedura di tassazione mista
applicabile in materia di imposta sul reddito e sulla sostanza (cfr. Zwahlen, in: Zweifel/Beusch/Bauer-Balmelli
[a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, vol. II/2, 2a
ediz., Basilea 2012, n. 3 ad art. 23 LIP, secondo cui l’art. 23 LIP si fonda
sul principio dell’autodichiarazione [“Grundsatz der Selbstdeklaration”]
proprio del sistema delle imposte dirette).
Ne consegue che il
contribuente, che voglia salvaguardare il diritto al rimborso dell’imposta
preventiva, deve dichiarare egli stesso gli elementi di reddito e di sostanza
(cfr. p. es. la sentenza TF n.2C_538/2016 dell’8 dicembre 2016 consid. 4.3.3).
In generale, quest’obbligo è adempiuto menzionando gli elementi in questione
nell’elenco dei titoli allegato alla dichiarazione d’imposta (sentenza TF n.2C_1083/2014
del 20 novembre 2015 consid. 2.2.1; sentenza TF n.2C_949/2014 del 24 aprile
2015.
consid. 5 e 7.3; sentenza TF n.2C_95/2011 dell’11 ottobre 2011, in ASA 81
p. 71 = RF 66/2011 p. 963 = RDAF 2012 II p. 72, consid. 3; cfr. decisione CDT
dell’8 settembre 2014, consid. 2.2, inc. 80.2014.90; decisione CDT del 29
dicembre 2015, consid. 2.2, inc. 80.2014.76/77).
2.2
Il contribuente deve
inoltre dichiarare spontaneamente i redditi sottoposti all'imposta
preventiva.
Come già ricordato in
precedenti decisioni della Camera, poco importa – ad esempio – che le Autorità
fiscali possano rendersi conto del carattere incompleto della dichiarazione e
avere accesso alle informazioni mancanti, domandandole o effettuando un paragone
con incarti fiscali di terzi. Di principio, il fisco deve in effetti poter
presupporre che il contribuente abbia compilato la sua dichiarazione in maniera
esatta e completa, in conformità agli obblighi che gli incombono, segnatamente
giusta l’art. 124 cpv. 2 LIFD e l’art. 42 cpv. 1 della Legge federale del 14
dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni
(LAID; RS 642.14). Un dovere di indagine ulteriore da parte del fisco è dato di
regola solo se la dichiarazione fiscale contiene degli errori evidenti
(sentenza TF n.2C_1083/2014 del 20 novembre 2015 consid. 2.2.1; sentenza TF n.
2C_949/2014 del 24 aprile 2015 consid. 3.2, con riferimento alla sentenza TF n.
2C_95/2011 dell'11 ottobre 2011 consid. 2.1 e ulteriori rinvii).
2.3
In seguito all’evoluzione
della giurisprudenza del Tribunale federale, ed in particolar modo a due
sentenze (2C_95/2011 dell’11 ottobre 2011 e 2C_80/2012 del 16 gennaio 2013),
che avevano negato la conformità di due circolari dell’AFC con l’art. 23 LIP,
l’AFC ha adottato la nuova Circolare n. 40 dell’11 marzo 2014 (“Perdita del
diritto delle persone fisiche al rimborso dell’imposta preventiva secondo
l’art. 23 LIP”). La stessa non ha forza di legge e non vincola né i contribuenti
né i Tribunali, ma nella misura in cui riflette il testo reale del testo di
legge e ne propone un’interpretazione corretta ed adeguata al caso di specie,
anche le istanze di ricorso ne possono tenere conto. L’Alta Corte ha peraltro
già ritenuto conforme ad una corretta interpretazione dell’art. 23 LIP la
circolare in parola (sentenza TF n.2C_949/2014 del 24 aprile 2015 consid. 4.2
ed ulteriori riferimenti; decisione CDT del 29 dicembre 2015, consid. 2.3, inc.
80.2015
/77).
Al paragrafo 3.1, la
Circolare n. 40 dell’AFC considera dichiarata correttamente, ex art. 23
LIP, l’esposizione, nella prima dichiarazione d’imposta, dei redditi
colpiti dall’imposta preventiva o la sostanza da cui essi provengono. Inoltre,
i redditi dichiarati successivamente dal contribuente, ma prima
della crescita in giudicato della decisione di tassazione ordinaria, possono
essere ancora considerati dichiarati spontaneamente ai sensi della predetta
norma, a condizione che il contribuente non abbia omesso l’esposizione dei
redditi o della sostanza intenzionalmente o con l’intento di commettere una
sottrazione d’imposta, e questo comportamento è stato scoperto dalle Autorità
fiscali.
Al fine di evitare la
perenzione del diritto al rimborso, ex art. 23 LIP, non è comunque
sufficiente la sola dichiarazione della sostanza da cui il reddito proviene
(cfr. Fischer/Ramp, Kreisschreiben
40.
der ESTV – Verwirkung der Verrechnungssteuer-Rückerstattung – Trend zu
Formalisierung und zur Bürokratisierung?, in ST 2014 p. 503 ss., in particolare
510-511).
Le seguenti fattispecie
non vengono invece considerate conformi all’art. 23 LIP (cfr. paragrafo 3.2
della Circolare n. 40 dell’AFC):
• La
dichiarazione dei redditi colpiti dall’imposta preventiva viene fatta dopo la
crescita in giudicato della tassazione ordinaria.
• La dichiarazione dei redditi colpiti dall’imposta
preventiva viene fatta sulla base di una richiesta, un’ingiunzione o
di un altro intervento dell’autorità fiscale in merito a questi redditi.
Le semplici correzioni di redditi già dichiarati,
effettuate dall’autorità fiscale (errore di trascrizione, dichiarazione di
redditi netti, adeguamento delle quote private delle spese non giustifica te
commercialmente presso i detentori delle partecipazioni, differenze di valu- tazione,
ecc.) non hanno come conseguenza la perdita del diritto al rimbor- so
dell’importo ripreso.
• La
dichiarazione dei redditi colpiti dall’imposta preventiva da parte del contribuente
o dei suoi eredi nell’ambito di un’autodenuncia spontanea secondo gli
articoli 153a, 175 capoversi 3 e 4 LIFD e gli articoli 53a e 56 capoversi
1bis e 1ter della legge federale del 14 dicembre 1990 sull’armonizzazione
delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID; RS
642.
). La dichiarazione dei redditi colpiti dall’imposta preventiva dopo la
crescita in giudicato della tassazione ordinaria non è considerata conforme
ai sensi dell’articolo 23 LIP (vedi cifra 3.1). La rinuncia all’apertura di
un procedimento penale nel campo delle imposte dirette non ripristina il diritto
al rimborso dell’imposta preventiva.
In questi casi il rimborso
dell’imposta preventiva viene dunque negato.
3.
Tornando al caso in
esame, i ricorrenti domandano di annullare la decisione impugnata che nega loro
la restituzione dell’imposta preventiva, pari a fr. 28'079.80, in relazione al
dividendo percepito nel 2012, in particolare in quanto perenta per mancata
dichiarazione spontanea ex art. 23 LIP.
3.1
È pacifico e incontestato che
nell’elenco titoli (modulo 2), allegato alla dichiarazione d’imposta 2012,
pervenuta all’RS 1 il 13 giugno 2013, i contribuenti non hanno indicato il
dividendo di fr. 80'228.– percepito nel 2012 dalla __________ e non hanno postulato
il relativo rimborso dell’imposta preventiva. I contribuenti hanno però dichiarato
le azioni della __________, come beni non soggetti all’imposta preventiva (117
azioni con un valore imponibile al 31 dicembre 2012 di complessivi fr.
2'076.750.–, cfr. modulo 2 - B nell’incarto fiscale 2012). In tal modo, essi non
hanno rispettato l’obbligo di compilare una dichiarazione esatta e completa
nell’ambito della prima dichiarazione d’imposta, considerato come hanno omesso
di notificare spontaneamente il dividendo di fr. 80'228.– sottoposto
all’imposta preventiva (cfr. consid. 2. della presente decisione; cfr., p. es.,
anche le sentenze n.2C_612/2017 del 7 maggio 2018 consid. 2.2.2. e n.
2C_500/2017 del 6 giugno 2017 consid. 3.2., la cosiddetta spontane Erstmeldung).
3.2
Resta pertanto da
stabilire se costituisca una valida dichiarazione e domanda di rimborso
dell’imposta preventiva la lettera inviata dal contribuente all’Ufficio di
tassazione il 21 ottobre 2013.
Con
lettera del 21 ottobre 2013 – la quale è stata inviata all’RS 1 prima
dell’emanazione della decisione di tassazione IC/IFD 2012 del 20
novembre 2013 e dunque prima della sua crescita in giudicato (cfr.,
al proposito, p. es. la sentenza TF n.2C_612/2017 del 7 maggio 2018 consid.
2.2.1
con ulteriori rinvii; sentenza TF n.2C_95/2011 dell’11 ottobre 2011, in
ASA 81 p. 71 = RF 66/2011 p. 963 = RDAF 2012 II p. 72, consid. 3) – RI 1 si è così espresso:
Egregio
Signor __________,
come
da lei richiesto le posso comunicare quanto segue:
1.
Dividendi
-
Ho ricevuto dalla __________ il 05.12.2011 fr. 50'000.– quale dividendo
azionista per l’anno 2010.
- Ho ricevuto dalla __________ il 27.04.2012 fr.
80'000.– quale dividendo
azionista per l’anno 2011.
L’autorizzo
pertanto ad aggiungere alla mia dichiarazione d’imposta 2012 fr. 78'000.– quale
reddito, corrispondenti al 60% del dividendo ricevuto.
2.
Imposta preventiva
Parimenti
alla dimenticanza della notifica dei dividendi ho dimenticato di chiedere il
rimborso dell’imposta preventiva del 35% che __________ ha versato sui miei
dividendi (fr. 130'000.–). Le sarei quindi grato se volesse tenerne conto, in
particolare per l’importo di fr. 17'500.– per il 2011 e fr. 28'000.– per il 2012.
3.
__________
L’appartamento
è stato pagato 300'000.– Euro.
La
ringrazio per l’attenzione e la comprensione ma le assicuro che la dimenticanza
è stata fatta in buona fede, vero è che tutte le azioni di __________ sono
dichiarate, tutti gli azionisti hanno ricevuto lo stesso dividendo, e il pagamento
dell’imposta preventiva era stato notificato dalla società all’autorità
fiscale. …
RI 1 precisa
al riguardo di essersi accorto, durante l’estate dell’anno 2013, di aver
dimenticato di indicare nella dichiarazione d’imposta il versamento dei suddetti
dividendi, considerato come "in quel periodo erano
cambiati i miei collaboratori, in particolare colei che si occupava di
allestire la mia dichiarazione di imposta aveva terminato l’attività presso il
mio ufficio, …". Egli si sarebbe quindi rivolto spontaneamente all’RS 1 "spiegando
l’accaduto per chiedere come avrei dovuto comportarmi: mi fu detto di
inviare una lettera dichiarando i dividendi percepiti: in quell’occasione mi fu
chiesto di inserire nella lettera che avrei inviato anche il prezzo pagato per
l’appartamento acquistato in __________, regolarmente dichiarato. È per questo
motivo che la comunicazione doc. E del 21.10.2016 (recte 21.10.2013)
inizia con la frase «come da voi richiesto»".
A suo
dire, la suddetta lettera dimostrerebbe la sua buona fede, avendo anche dichiarato
il dividendo percepito nel 2011, nonostante la tassazione di quell’anno fosse già
passata in giudicato. Ritiene di aver adempiuto il suo obbligo di dichiarazione
mediante tale scritto, che, come visto, è stato trasmesso prima dell’emanazione
della decisione di tassazione del 20 novembre 2013.
3.3
Sennonché dall’incarto
fiscale risulta in particolare che il modulo interno Panoramica CET (cioè la
banca dati "Controllo dello stato dei titoli", da cui l’RS 1 ha
appreso che la __________, __________, sia nel 2011, ma anche nel 2012, aveva
versato un dividendo) è stato stampato il 17 ottobre 2013 da un tassatore dell’RS
1, mentre la lettera litigiosa è datata 21 ottobre 2013.
Oltre al fatto che il
susseguirsi degli eventi dimostra che il citato scritto è successivo alla
stampa – ciò che corrobora quanto sostenuto dall’RS 1 secondo cui la
dichiarazione "non è avvenuta in modo del tutto spontaneo" (cfr.
anche la sentenza del TF 2C_538/2016 dell’8 dicembre 2016 consid. 4.2) –, dal
suo contenuto emerge in modo incontrovertibile che la lettera fa seguito ad un
colloquio intervenuto in precedenza fra il contribuente e il funzionario
dell’Ufficio di tassazione, al quale la lettera è rivolta (sig.
__________, ora al beneficio della pensione). Ne risulta inoltre che la questione inerente ai dividendi della __________ è stato uno
degli aspetti discussi in tale occasione. Detta circostanza viene avvalorata
dal fatto che nella lettera del 21 ottobre 2013 il ricorrente ha scritto: "come
da lei richiesto le posso comunicare quanto segue". Nel medesimo scritto
il contribuente ha perfino autorizzato il funzionario incaricato "ad
aggiungere alla dichiarazione d’imposta 2012 l’importo di fr. 78‘000.– quale
reddito, corrispondenti al 60% del dividendo ricevuto" e, in conclusione,
lo ha ringraziato "per l’attenzione e la comprensione", assicurandolo
che si è trattato di una "dimenticanza … in buona fede, vero è che
tutte le azioni di __________ sono dichiarate, tutti gli azionisti hanno
ricevuto lo stesso dividendo, e il pagamento dell’imposta preventiva era stato notificato
dalla società all’autorità fiscale".
3.4
Alla conclusione che
precede conduce peraltro un ulteriore aspetto che emerge dai fatti descritti
nel ricorso. Se effettivamente RI 1, delegato del consiglio d’amministrazione con
diritto di firma collettiva a due della __________ (cfr. il relativo estratto
del registro di commercio) e di professione avvocato, si fosse avveduto
spontaneamente di una "dimenticanza" di una certa portata ed estesa peraltro
su due periodi fiscali (2011 e 2012), è (molto) difficile immaginare che si sarebbe
limitato ad inviare una semplice lettera (la quale, stante il suo contenuto,
non è qualificabile come una cosiddetta spontane Nachmeldung [cfr. sentenze
n.2C_612/2017 del 7 maggio 2018 consid. 2.2.2. e n.2C_500/2017 del 6 giugno
2017.
consid. 3.2.]), poiché non poteva non conoscere i requisiti di forma
previsti per le istanze di rimborso dell’imposta preventiva. Infatti, come già
ricordato (v. supra, consid. 1.1.), il combinato disposto degli articoli
29.
cpv. 1 LIP e 68 cpv. 1 OIP prescrive che l’istanza di rimborso sia presentata
all’autorità competente su modulo ufficiale. Per le persone fisiche, si tratta
del modulo ufficiale usualmente incorporato nell’elenco titoli allegato alla
dichiarazione d’imposta cantonale (cfr. p. es. la sentenza del Tribunale
federale del 10 febbraio 2015, in RF 70/2015 p. 539, consid. 3.1,
con riferimento a: Zwahlen, in:
Zweifel/Beusch/Bauer-Balmelli [a cura di], Bundesgesetz über die
Verrechnungssteuer, 2a ediz., Basilea 2012, n. 3 ad art. 29 LIP, p.
838).
3.5
Ciò posto,
e in assenza di prove concrete attestanti il contrario, si può
senz’altro concludere che la dichiarazione del dividendo
versato dalla __________ nell’anno 2012 mediante lo scritto del 21
ottobre 2013 sia stata eseguita sulla base di una richiesta e/o di un
intervento da parte dell’RS 1 e che di conseguenza non rispetti quanto disposto
dall’art. 23 LIP, difettando il requisito della spontaneità (cfr. paragrafo 3.2
della Circolare n. 40 dell’AFC; consid. 2.2. e 2.3. della presente decisione).
A tale riguardo, poco
importa che i contribuenti non abbiano avuto l’intenzione di commettere una
sottrazione d’imposta. Benché non si sia fino ad ora espresso in maniera
definitiva sulla questione se la perdita del diritto al rimborso presupponga
una colpa, il Tribunale federale ha già più volte rilevato che, in caso di risposta
affermativa a questa domanda, una negligenza sarebbe sufficiente (sentenze n.2C_612/2017
del 7 maggio 2018 consid. 2.3.2. con ulteriori rinvii; n.2C_538/2016 dell’8
dicembre 2016 consid. 4.3.3;2C_896/2015 del 10 novembre 2016 consid. 2.1;
2C_85/2015 del 16 settembre 2015 consid. 2.5;2C_172/2015 del 27 agosto 2015
consid. 4.2;2C_95/2011 dell’11 ottobre 2011 consid. 2.1).
La
"dimenticanza" (riconducibile, a dire dell’avv. RI 1, a una sostituzione
di una sua collaboratrice che dal 1980 si occupava delle dichiarazioni
d’imposta), che secondo i ricorrenti sarebbe alla base della mancata
dichiarazione del reddito, è dunque certamente atta a fondare la decisione
dell’Ufficio di tassazione oggetto del presente gravame.
3.6
Nemmeno il fatto che la __________
abbia notificato il prelievo dell’imposta preventiva sui dividendi all’autorità
fiscale competente sarebbe di supporto agli insorgenti. Il Tribunale federale
ha già avuto modo di stabilire che la mancata dichiarazione spontanea del
dividendo, nella dichiarazione d’imposta personale dell’azionista, non può
essere sanata attraverso la trasmissione da parte della società del modulo 103
indirizzato all’AFC (sentenza TF n.2C_612/2017 del 7 maggio 2018 consid.
2.3.3
; sentenza TF n.2C_949/2014 del 24 aprile 2015 consid. 7.1.). L’Alta
Corte ha in particolare ricordato che la richiesta di restituzione dell’imposta
preventiva va rivolta alle Autorità fiscali cantonali e non all’AFC (art. 30
cpv. 1 LIP; art. 4 cpv. 1 Regolamento cantonale di applicazione concernente la
Legge federale sull’imposta preventiva, il computo globale d’imposta e la trattenuta
supplementare USA del 18 ottobre 1994). Verso le Autorità fiscali cantonali
inoltre vige in sede di istanza di rimborso l’obbligo del contribuente di compilare
una dichiarazione esatta e completa, rispettivamente di notificare i redditi sottoposti
all’imposta preventiva. In caso contrario il diritto è perento. A tale
riguardo, la trasmissione del modulo 103 non è atta ad ovviare ad una mancanza
del contribuente in sede di dichiarazione d’imposta od istanza di rimborso
dell’imposta preventiva (sentenza TF n.2C_949/2014 del 24 aprile 2015 consid.
7.2
e 7.3).
3.7
Tenuto conto delle
precedenti considerazioni, la censura sollevata dai ricorrenti, secondo cui la
decisione impugnata violerebbe il principio del divieto di formalismo eccessivo
e che sarebbe contraria "al principio della Fairness" ("Volere sostenere
che la comunicazione sul dividendo percepito non può essere presa in
considerazione non essendo stato utilizzato il modulo non solo costituisce un
formalismo eccessivo ma è una violazione della “Fairness” che deve rispettare
l’autorità"), è priva di qualsiasi fondamento, alla luce dell’importanza
dei requisiti formali cui la legge subordina il rimborso dell’imposta
preventiva.
Secondo il Tribunale
federale, il principio della buona fede tutela anche le relazioni tra autorità
fiscali e contribuenti; in diritto tributario prevale tuttavia il principio
della legalità, di modo che quello della buona fede ha solo una portata limitata,
soprattutto se si trova in conflitto con quello della legalità (sentenza
2A.62/1995 dell’11 novembre 1996, in RDAT I-1997 n. 36t, consid. 3b/aa e riferimenti
citati). Sulla base di tale premessa, la Suprema Corte ha affermato che la mera
volontà, manifestata per iscritto, di domandare il rimborso dell'imposta preventiva
disattende doppiamente le esigenze formali previste dalle norme concernenti l’imposta
preventiva, poiché, da un lato, non è redatta sul modulo ufficiale (art. 68
cpv. 1 OIP e art. 7 cpv. 1 nonché art. 8 cpv. 2 del regolamento cantonale) e,
dall’altro, non contiene le informazioni necessarie per il computo dell'importo
di cui è chiesto il rimborso (art. 48 LIP). Ha quindi escluso che l’autorità di
tassazione avesse disatteso il principio della buona fede e il divieto del
formalismo eccessivo, per il fatto di non aver informato i contribuenti della
necessità di presentare un’istanza completa su un formulario ufficiale e per non
averli resi attenti dell’esistenza e della durata del termine di perenzione del
diritto al rimborso dell’imposta preventiva (sentenza 2A.62/1995 cit., consid.
3b/bb).
La decisione impugnata non
presta dunque il fianco a critiche.
4.
Il ricorso è
respinto. Tassa di giustizia e spese sono a carico dei ricorrenti, soccombenti.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti
per le spese l’art. 1 del Regolamento cantonale di applicazione concernente la
Legge federale sull’imposta preventiva, il computo globale d’imposta e la
trattenuta supplementare USA (del 18 ottobre 1994), nonché l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 800.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 880.–
sono a carico dei
ricorrenti.
3.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: