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Decisione

80.2018.242

Procedura: reclamo, decisione motivata, reddito dell’attività lucrativa indipendente, riprese non giustificate

21 febbraio 2020Italiano21 min

il reddito da attività indipendente del contribuente (da fr. 111'740.- a fr. 123'000.-),

Source ti.ch

Incarti n.

80.2018.242

80.2018.243

Lugano

21 febbraio 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Mauro Mini, Raffaele

Guffi

segretaria

Sabrina

Piemontesi - Gianola, vicecancelliera

parti

RI 1

RI 2

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 5 novembre 2018 contro la decisione del 10 ottobre 2018 in materia di IC

e IFD 2012

Fatti

Fatti

A. RI 1 ha un’attività

indipendente come consulente informatico e aziendale. La moglie, RI 2 esercita,

anche lei a titolo indipendente, la professione di logopedista.

Per il periodo fiscale

2012, i coniugi RI 1 dichiaravano fr. 111'740.- quali redditi dall’attività del

marito e fr. 663.- della moglie. Il reddito imponibile complessivo veniva

indicato in fr. 61'188.- e la sostanza imponibile complessiva in fr. 492'602.-.

B. Con scritto del

16.12.2014 l’Ufficio di tassazione di __________ (di seguito UT), trasmetteva

ai contribuenti il calcolo delle entrate/uscite per il periodo fiscale 2012 dal

quale risultava un’insufficiente disponibilità finanziaria “per il

sostentamento”. Agli insorgenti veniva assegnato un termine scadente il

5.2.2015 per la presentazione di osservazioni. L’autorità fiscale indicava che

“(…) ogni rettifica apportata al calcolo dovrà essere debitamente comprovata”.

C. Con decisione del

21.5.2015, l’autorità fiscale commisurava, per l’IC 2012, il reddito imponibile

complessivo in fr. 95'700.- ed in fr. 462'000.- la sostanza imponibile

complessiva. Per l’IFD 2012, il reddito imponibile complessivo veniva accertato

in fr. 104'000.-. Rispetto ai dati dichiarati l’autorità modificava al rialzo

il reddito da attività indipendente del contribuente (da fr. 111'740.- a fr. 123'000.-),

indicando: “Reddito adeguato a seguito aggiunta

costi di cassa malati (già dedotti a parte) e ripresa costi forfetari

eccessivi”. Pure l’attività indipendente esercitata da RI 2 veniva

accertata in fr. 8'000.- anziché gli esposti fr. 663.-: a sostegno della

modifica l’UT indicava le medesime motivazioni addotte per la rettifica del

reddito dell’attività indipendente del marito. Venivano poi aggiunti altri

redditi, nella misura di fr. 12'000.- con la spiegazione “Prestazioni valutabili in denaro o reddito d’altra

fonte stabiliti per insufficienza di disponibilità finanziaria”. Per

quanto concerneva invece le deduzioni, i contributi al 3° Pilastro A venivano

ridotti: da fr. 27'218.- a fr. 24'600.-. Anche la deduzione relativa al reddito

derivante dall’attività dei coniugi veniva ridimensionata: da fr. 7'700.- a fr.

6'401.-.

D. Con reclamo

18/22.6.2015, i coniugi RI 1 si aggravavano contro la decisione di tassazione

IC/IFD 2012. Indicavano che, nell’ambito dell’accertamento degli elementi

imponibili effettuato da parte dell’autorità fiscale, il funzionario

incaricato, nel mese di dicembre 2014, aveva trasmesso un calcolo delle entrate

e delle uscite, dal quale risultava un’eccedenza di fr. 36'291.-. I

contribuenti spiegavano di essersi messi immediatamente in contatto con

l’autorità fiscale telefonicamente il 19.12.2014 ed il 23.2.2015. A loro

avviso, il calcolo del dispendio non era corretto: in particolar modo non

avrebbe tenuto in considerazione i movimenti effettivi dei conti correnti e le registrazioni

contabili riguardanti l’anno in esame ma avvenute in precedenza o

successivamente. Nella dichiarazione sarebbe inoltre stato inserito due volte un

conto (dell’ammontare di fr. 3'731.-). Inoltre, nel calcolo entrate/uscite

(calcolo EU) non sarebbero state comprese “(…) delle riprese effettuate dal

vostro Ufficio per il calcolo dell’imponibile per l’anno 2011, (…)”. Un

problema era poi legato alla valutazione delle quote societarie della __________:

dal periodo fiscale 2011 non erano più state valutate al loro valore nominale

(fr. 10'000.-) bensì ad un “(…) valore intrinseco il cui calcolo ci è

sconosciuto”; sennonché nelle tassazioni relative al 2012 e al 2013 la __________

era stata valutata nuovamente a soli fr. 10'000.- e non in fr. 43'545.-. Pure

un importo di fr. 28'305.- avrebbe dovuto essere considerato unicamente

nell’attivo aziendale e dedotto nell’elenco titoli. Il calcolo del dispendio

effettuato dall’UT non avrebbe inoltre tenuto conto della mutata situazione dei

coniugi RI 1: matrimonio, nascita della prima figlia, cessazione temporanea

dell’attività.

I reclamanti sostenevano

di aver concordato con il funzionario incaricato di attendere l’esame della

dichiarazione fiscale 2013, prima di esaminare nel dettaglio l’evoluzione dei

conti bancari. Tuttavia, senza convocare o ricontattare i contribuenti,

l’autorità fiscale aveva adottato, il 21.5.2015 le notifiche di tassazione

IC/IFD 2012 e 2013. Motivo per il quale i reclamanti contestavano il reddito da

attività indipendente del contribuente, stabilito dall’Ufficio di tassazione. In

particolare, secondo RI 1, nella contabilità aziendale non erano stati inseriti

i costi inerenti la cassa malati: “I costi assicurativi riguardano

assicurazione Indennità perdita di guadagno derivanti da infortunio o malattia

concernenti l’attività professionale”. Sempre per quanto concerneva la

modifica dei redditi da attività indipendente, dovuti altresì ad una ripresa di

costi forfetari ritenuti eccessivi da parte dell’autorità fiscale, i

contribuenti spiegavano che si trattava di costi reali, strettamente connessi

all’attività professionale. L’ampiezza degli stessi era sempre stata riconosciuta

da parte dell’autorità fiscale nei periodi fiscali precedenti.

Da ultimo, in relazione

all’aggiunta di altri redditi (per un importo di fr. 12'000.-) i contribuenti

la contestavano spiegando come la stessa fosse basata su un calcolo delle

entrate e delle uscite errato. Chiedevano di poter essere convocati

dall’autorità fiscale per poter chiarire la situazione.

E. Con scritto 14.6.2018,

l’autorità fiscale, preso atto del reclamo, trasmetteva nuovamente ai

ricorrenti il calcolo delle entrate/uscite dell’anno 2012, dal quale risultava

un’insufficiente disponibilità finanziaria per il loro sostentamento. L’UT

precisava inoltre come ogni modifica al calcolo avrebbe dovuto essere

debitamente comprovata. Veniva inoltre richiesta la presentazione del contratto

di locazione “con in evidenza il numero dei locali”, come pure delle schede

contabili inerenti i conti “Rimborsi spese”, “Assicurazione infortuni e

malattia” e “Rappresentanza”. La documentazione avrebbe dovuto essere trasmessa

entro il 20.8.2018.

F. Con scritto

16/17.8.2018, i contribuenti trasmettevano la documentazione richiesta (schede

contabili inerenti le attività indipendenti esercitate da entrambi i coniugi

nonché copia del contratto inerente l’abitazione a __________). Per quanto

concerneva i “Rimborsi spese”, gli insorgenti specificavano che in contabilità

veniva registrato l’ammontare complessivo risultante dal “(…) calcolo

applicato ormai da vent’anni a questa parte ed esposto nell’allegato alla

contabilità trasmessovi ogni anno assieme alle dichiarazioni”.

Il contribuente presentava

inoltre alcune osservazioni relative al calcolo entrate/uscite per il 2012. In

particolare RI 1 faceva notare, dal confronto degli estratti titoli delle

dichiarazioni 2011 e 2012, che non sarebbero state effettuate delle

rivalutazioni per almeno fr. 8'394.-. A ciò si aggiungeva pure che nei mesi di

febbraio e di gennaio 2012 era stato versato il corrispettivo di tre fatture

concernenti la contabilità 2011, per un totale di fr. 39'231.-.

G. Con e-mail 3.9.2018,

l’UT chiedeva al reclamante, al fine di verificare quanto indicato nella

missiva del 16.8.2018, la scheda contabile del conto privato per i periodi

2011-2013, la scheda contabile relativa ai ricavi, le registrazioni contabili

relative alle fatture “a cavallo” dei periodi fiscali 2011-2012 e 2012-2013. La

documentazione in questione avrebbe dovuto essere trasmessa per e-mail entro e

non oltre il 17.9.2018. La documentazione veniva inviata da RI 1 il medesimo

giorno della richiesta.

H. Con decisione di

tassazione dopo reclamo del 10.10.2018, l’autorità fiscale commisurava in fr.

83'700.- il reddito imponibile complessivo per l’IC 2012 e la sostanza

imponibile complessiva in fr. 462'000.-. Per l’IFD 2012 il reddito imponibile

complessivo veniva invece stabilito in fr. 92'000.-. Nella motivazione della

decisione veniva indicato:

“Reclamo parzialmente ammesso. Considerato il

reclamo avverso le decisioni di tassazione imposta cantonale e imposta federale

diretta, a motivo del rivalutato reddito d’attività lucrativa indipendente, e

dell’esposto reddito d’altra fonte, esaminato quanto puntualmente inviato dai

contribuenti dopo le richieste dell’autorità fiscale, si procede ad ammettere

parzialmente il reclamo come comunicato telefonicamente al contribuente,

defalcando i CHF 12'000.- esposti quali reddito d’altra fonte”.

I. Con e-mail

dell’11.10.2018 RI 1 si rivolgeva all’autorità fiscale, per segnalare:

“(…) un’importante svista

nella decisione su reclamo in oggetto che spero possa venir sanata al più

presto. Quando ci siamo sentiti la prima volta per telefono a seguito del mio

reclamo per gli anni 2012 e 2013 mi aveva detto che per le riprese alle voci

2.1. (cifre 112 e 114) il mio reclamo sarebbe stato accolto sia per l’anno 2012

che per l’anno 2013. Restava da chiarire la questione riguardante la voce 7.3.

(cifra 168) per l’anno 2012, con la ripresa di CHF 12'000.- derivante dal

calcolo entrate/uscite. Dopo aver chiarito l’origine dello squilibrio di detto

calcolo (ricorda il conto privato utilizzato impropriamente per registrarvi i

transitori attivi?) mi aveva comunicato che anche questa ripresa sarebbe stata

tolta. (…) ricevute le decisioni, ho dovuto constatare che il nuovo calcolo

dell’imponibile dopo reclamo contiene ancora le riprese alle voci 2.1. per

l’anno 2012. Per l’anno 2013, invece, il nuovo calcolo è stato corretto”.

L. Con risposta tramite

invio elettronico del 23.10.2018, l’autorità fiscale, dopo aver esperito un

ulteriore accertamento, confermava la validità della decisione relativa al

periodo fiscale 2012. In particolare l’UT indicava:

“Il reddito d’attività lucrativa aziendale è stato

definito tenendo conto da un lato della nostra telefonata intercorsa in merito

alle riprese effettuate in prima istanza nell’ambito dell’attività lucrativa

indipendente, e dall’altro dei transitori attivi mai registrati tra gli attivi

aziendali negli anni 2011 e precedenti; il tutto sempre considerando la

disponibilità finanziaria emersa dal nostro calcolo entrate/uscite. Si è

ritenuto di procedere in tal senso (caso cosiddetto “Bagatella”) per non dover

trasmettere l’incarto all’Ufficio delle procedure Speciali di __________, il

quale è competente per i casi che superano determinati fattori di reddito e

sostanza. (…)”.

M. Con ricorso

2/6.11.2018 i coniugi RI 1 impugnano la decisione su reclamo IC/IFD 2012. Nel

gravame i ricorrenti precisano di aver inviato al funzionario incaricato tutta

la documentazione richiesta al fine di chiarire quello che l’UT considerava un

ammanco di disponibilità. Tale situazione era stata la conseguenza nell’incasso

avvenuto nel 2012, di tre fatture emesse e registrate concernenti la

contabilità del 2011 per un importo complessivo pari a fr. 39'231.- ed ad

un’errata rivalutazione titoli per la somma di fr. 8'394.-. Dopo altri scambi

di posta elettronica e colloqui telefonici con l’autorità fiscale erano infine

stati appurati i motivi dell’ammanco risultante dal calcolo entrate/uscite. I

sospesi erano inoltre stati regolarmente registrati nella contabilità del

contribuente, ma erano stati inseriti nel conto privato anziché essere

registrati a parte.

Nonostante l’apparente chiarimento

dell’ammanco, con decisione su reclamo del 10.10.2018 era stato correttamente

levato l’importo di fr. 12'000.-, ma tuttavia l’aggiunta ai redditi da attività

indipendente era rimasta invariata per entrambi i coniugi. La contestazione era

invece stata accolta per il 2013, benché la situazione fosse la medesima del

periodo fiscale 2012. Per entrambi gli anni, i costi assicurativi riguardavano

le indennità perdita di guadagno derivanti da infortunio o malattia concernenti

l’attività professionale. Per nessuno dei due anni questi costi erano stati

dedotti a parte nella dichiarazione personale. Analogo discorso per i costi

derivanti da spese professionali, sempre esposti in ogni allegato ai

rendiconti, derivanti dallo svolgimento dell’attività professionale e

riconosciuti dal 1998 per il marito e dal 2001 per la moglie.

Gli insorgenti specificano

come, appena ricevuta la decisione su reclamo per il 2012, si erano messi in

contatto con il funzionario incaricato fiduciosi che si fosse trattato di un errore

e che potesse essere risolto direttamente dall’UT. Non essendo stato possibile

“sanare” la situazione i coniugi RI 1 chiedevano che i redditi da attività

indipendente venissero riconfermati come a dichiarazione d’imposta.

N. Con osservazioni

13.11.2018, l’UT chiede che la decisione su reclamo IC/IFD 2012 venga

confermata. In particolare nelle osservazioni s’indica:

“Il contribuente è socio della società __________,

società che, almeno nell’anno 2012, è l’unico cliente della ditta individuale

del contribuente stesso. Il contribuente ha sempre presentato una contabilità

basata sul fatturato e la registrazione delle fatture emesse, ma non incassate,

veniva conteggiata nel conto privato. Nell’anno 2012 questa procedura ha

portato ad una problematica a livello di dispendio, nella decisione di prima

istanza è stato quindi esposto un reddito d’altra fonte e, al contempo, sono

state riprese spese considerate di natura privata inserite come costi delle

attività indipendenti del marito e della coniuge. Durante l’evasione del

reclamo con richiesta 14 giugno 2018 è stato inviato il calcolo sul dispendio e

chiesta documentazione relativa a svariate spese richieste in deduzione del

reddito aziendale. Successivamente, tramite e-mail, è stato richiesto dettaglio

e comprova delle fatturazioni e le relative registrazioni contabili per gli

anni 2011, 2012 e 2013. Con la documentazione presentata dal ricorrente la

carenza riscontrata dal calcolo sul dispendio è stata soltanto parzialmente

sanata, in quanto non è stata fornita sufficiente documentazione a comprovare

quanto asserito in merito ai periodi di fatturazione e pagamento (o

giustificare la carenza di dispendio con tale spiegazione). Il reclamo è quindi

stato evaso eliminando il reddito d’altra fonte e confermando i redditi

aziendali, correzione giustificata dalla carenza sul calcolo del dispendio”.

Le osservazioni sono state

trasmesse per conoscenza ai ricorrenti, i quali non hanno replicato.

Diritto

1. 1.1.

Oggetto del ricorso è

l’aumento dei redditi derivanti da attività indipendente sia per RI 1, sia per

la moglie RI 1. I dati dichiarati per il periodo fiscale 2012 venivano

modificati al rialzo da parte dell’autorità fiscale che stabiliva il reddito

del marito in fr. 123'000.- (anziché in 111'740.-) e della moglie in fr.

8'000.- (anziché i fr. 663.-). Senza evocarlo in maniera espressa - ma ciò è

desumibile dal senso del gravame - i ricorrenti lamentano una violazione del

loro diritto di essere sentiti, in relazione alla motivazione della decisione

su reclamo.

1.2.

Adita dal contribuente con

reclamo, l’autorità di tassazione deve prendere una decisione motivata (art.

208 cpv. 2 LT; art. 135 cpv. 2 prima frase LIFD), fondandosi sui risultati

dell’inchiesta (art. 208 cpv. 1 LT; art. 135 cpv. 1 LIFD; v. anche Agner/Jung/ Steinmann, Kommentar zum

Gesetz über die direkte Bundes-steuer, Zurigo 1995, p. 422).

Per giurisprudenza

costante, il diritto a una motivazione ha natura formale: la sua violazione

comporta, di regola, l’annullamento dell’atto impugnato, senza che vada

vagliato se quest’ultimo, nel merito, è corretto (DTF 119 Ia 136 consid. 2a p.

138, 118 Ia 17 consid. 1a p. 18, 104 consid. c p. 109 con relativi

riferimenti).

L’art. 29 Cost. fed.

impone alle autorità amministrative e giudiziarie di pronunciarsi sulle

allegazioni delle parti nei considerandi delle loro decisioni, riferendosi agli

argomenti da queste addotti. Una motivazione può comunque essere ritenuta

sufficiente quando l’autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l’hanno

spinta a decidere in un senso piuttosto che nell’altro e pone quindi

l’interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del giudizio e

delle eventuali possibilità d’impugnazione presso un’istanza superiore (DTF 114

Ia 242 consid. 2, 112 Ia 109 consid. b e rimandi, 111 Ia 1).

Per

far ciò l’autorità giudicante non deve pronunciarsi necessa-riamente su tutti

gli argomenti e le eccezioni sollevati, ma può li-mitarsi a prendere posizione

su quelli principali ed essenziali, atti a influire sulla decisione di merito

(DTF 111 Ia 1, cons. 3a; DTF 107 Ia 248, consid. 3a; DTF 105 Ib 248/9, consid.

2a; DTF 101 Ia 3; decisione CDT n. 381 del 30 luglio 1981

in re St.; Imboden/ Rhinow,

Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Basilea 1986, Vol. I, n. 85 B III a, p. 535; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer,

2ª ediz., Vol. III, Basilea 1992, p.

249).

1.3.

La motivazione

deve dunque consistere nell’esposizione della fattispecie ed in una motivazione

giuridica, dalla quale risulta su cosa si fonda il dispositivo della decisione:

solo in tal modo, infatti, il contribuente è in condizione di motivare il suo

ricorso e l’autorità di ricorso di sottoporre a verifica la decisione

stessa (Känzig/Behnisch, op. cit.,

p. 249; inoltre decisione CDT n. 80.2002.205 del 5 agosto 2003, in: RtiD I-2004 n.19t).

2. 2.1.

Le riprese sui redditi

derivanti da attività indipendente di entrambi i contribuenti sarebbero legate,

stando alla motivazione fornita nell’ambito della notifica di tassazione

risalente al 21.5.2015, ad “(…) un’aggiunta costi di cassa malati (già

dedotti a parte) e ripresa costi forfetari eccessivi”.

A titolo di completezza si

rileva che, nell’ambito della prima decisione, erano stati inoltre aggiunti ulteriori

fr. 12'000.- a titolo di “Prestazioni valutabili in denaro o reddito d’altra

fonte stabiliti per insufficienza di disponibilità finanziaria”, in

considerazione di un’insufficiente disponibilità finanziaria stabilita facendo

capo al calcolo del dispendio (differenza tra entrate e uscite).

2.2.

2.2.1.

Come visto, l’autorità

fiscale aveva inviato ai ricorrenti almeno due calcoli del dispendio: uno risalente

al mese di dicembre 2014 (ndr. del quale non si ha traccia agli atti) ed un

altro allestito nel mese di giugno del 2018, a seguito del reclamo dei coniugi RI

1. Dopo l’invio del calcolo delle entrate/uscite dal quale risultava

un’eccedenza di fr. 4'467.-, l’autorità fiscale aveva invitato i ricorrenti,

come indicato nell’esposizione cronologica dei fatti, a fornire delle

indicazioni e a produrre ulteriore documentazione. Era poi seguito uno scambio

di corrispondenza elettronica, intercalato pure da conversazioni telefoniche

tra contribuenti e fisco, in relazione alle discrepanze tra le entrate e le uscite

del 2012, messe in evidenza dall’autorità.

2.2.2.

Nella motivazione della

decisione su reclamo del 10.10.2018 l’autorità fiscale si era tuttavia limitata

a precisare che, dopo esame della documentazione trasmessa dai ricorrenti,

nonché dall’esito delle conversazioni telefoniche intrattenute, si giustificava

lo stralcio dell’importo di fr. 12'000.- esposti quali reddito d’altra fonte.

Nessuna indicazione è invece stata fornita in relazione ai redditi da attività

indipendente, rimasti invariati a seguito del reclamo.

2.3.

Come esposto nei fatti,

con e-mail del 23.10.2018, in merito alla commisurazione dei redditi imponibili,

l’autorità fiscale precisava che gli stessi erano stati definiti tenendo conto

da un lato di una conversazione telefonica intercorsa con l’autorità fiscale e

dall’altro “(…) dei transitori attivi mai

registrati tra gli attivi aziendali negli anni 2011 e precedenti; il tutto

sempre considerando la disponibilità finanziaria emersa dal nostro calcolo

entrate/uscite”. Sempre nell’e-mail in questione l’UT aggiungeva inoltre

che si era deciso di procedere in tal senso (ossia cosiddetto caso “Bagatella”)

per non dover trasmettere l’incarto all’Ufficio delle procedure speciali,

competente per i casi che “(…) superano

determinati fattori di reddito e sostanza”.

2.4.

In sede di osservazioni al

ricorso, l’autorità fiscale precisava che, a seguito del reclamo presentato, ai

coniugi RI 1 era stato sottoposto un nuovo calcolo del dispendio il 14.6.2018

ed era stata richiesta della documentazione relativa alle spese chieste in

deduzione dal reddito aziendale. In seguito erano pure stati domandati il

dettaglio e la comprova delle fatturazioni e delle relative registrazioni

contabili per gli anni 2011, 2012 e 2013. Secondo l’autorità fiscale, gli atti

presentati dal ricorrente non avrebbero permesso di sanare la carenza

riscontrata nel calcolo sul dispendio. In particolare quanto presentato dai

ricorrenti non avrebbe permesso di chiarire quanto da loro affermato in

relazione ai periodi di fatturazione e di pagamento.

3. 3.1.

Ora, come visto, la

decisione su reclamo del 10.10.2018 è del tutto silente in merito al motivo per

il quale l’autorità fiscale ha deciso di mantenere invariati i redditi da

attività indipendente accertati nella prima notifica di tassazione: né i

ricorrenti, né tanto meno questa Camera sono in grado di comprendere il

ragionamento fattuale e giuridico soggiacente. Motivo per il quale vi è una

violazione del diritto di essere sentiti dei ricorrenti: già solo per tale

ragione la decisione su reclamo deve essere annullata.

3.2.

3.2.1.

Tale violazione non è del

resto stata sanata né mediante l’email del 23.10.2018, né con osservazioni del

13.11.2018 al ricorso. Anzi, le indicazioni che se ne ricavano sono persino

contrastanti fra loro.

3.2.2.

In particolare,

nell’e-mail del 23.10.2018 veniva fatto riferimento – per la prima volta – all’applicazione

della prassi dei casi bagatellari, utilizzabile per taluni casi specifici e di

lieve entità, per ovviare all’apertura delle procedure di ricupero d’imposta e

contravvenzione per sottrazione d’imposta all’Ufficio delle procedure speciali.

Tuttavia di una sottrazione d’imposta i contribuenti non erano mai stati

avvisati, né hanno sottoscritto – per quanto desumibile dagli atti in possesso

della Camera - un verbale con il quale acconsentivano a procedere in tal senso.

3.2.3.

Le procedure di ricupero

d’imposta e di contravvenzione per sottrazione d’imposta sono di competenza

dell’Ufficio delle procedure speciali, salvo nei casi di contravvenzioni

fiscali di lieve entità (ovvero nell’ambito della procedura semplificata per casi

bagatella) che possono essere decise anche dalla competente autorità di

tassazione (art. 10 cpv. 1 del Regolamento di applicazione della LIFD del 18

ottobre 1994 nella versione in vigore dal 1° gennaio 2017; art. 14 cpv. 2 del

Regolamento della LT del 18 ottobre 1994 nella versione in vigore dal 1°

gennaio 2017).

La procedura semplificata

per casi bagatella è applicabile, di principio, a tutti i casi di lieve entità,

in cui il contribuente abbia chiesto l’applicazione di questa procedura, abbia

firmato il verbale di audizione e gli importi non dichiarati non superino

(condizioni cumulative):

- fr.

10'000.– di reddito lordo non dichiarato, per ogni periodo fiscale, per un

massimo, nei periodi fiscali non prescritti, di fr. 100'000.–;

- fr.

200'000.– di sostanza lorda non dichiarata, per ogni periodo fiscale, per un

massimo, nei periodi fiscali non prescritti, di fr. 2'000'000.–

(art. 10 cpv. 2 del

Regolamento di applicazione della LIFD del 18 ottobre 1994 e art. 14 cpv. 2bis

del Regolamento della LT del 18 ottobre 1994).

3.2.4.

In data 14.12.2016 la

Divisione delle contribuzioni ha emanato la circolare n. 28/2016 (entrata immediatamente

in vigore), riguardante la procedura semplificata per casi bagatella, in

materia di sottrazione o tentativo di sottrazione d’imposta.

La competenza per

l’evasione dei casi bagatella, mediante la procedura semplificata, spetta

dunque all’Ufficio circondariale di tassazione competente per l’emissione della

notifica di tassazione dell’ultimo anno ancora aperto del contribuente (Circolare n. 28/2016,

cifra 1.2.1.1.). Il ricupero delle imposte non prelevate nei periodi fiscali

non ancora prescritti viene eseguito (tramite un ricalcolo forfettario del

dovuto) congiuntamente ai redditi accertati per l’ultimo periodo fiscale ancora

pendente, ossia laddove la notifica non è ancora stata intimata al contribuente

(Circolare n.

28/2016, cifra 1.2.1.1.).

Se

il contribuente non avesse sottoscritto, per mancanza di accordo, il verbale di

audizione oppure se gli importi non dichiarati dovessero superare i limiti

previsti per i casi bagatella ai sensi dell’art. 10 cpv. 2 del Regolamento di

applicazione della LIFD del 18 ottobre 1994 e dell’art. 14 cpv. 2bis

del Regolamento della LT del 18 ottobre 1994

(fr. 10'000.– di reddito lordo non dichiarato, per ogni periodo fiscale, per un

massimo, nei periodi fiscali non prescritti, di fr. 100'000.–; fr. 200'000.– di

sostanza lorda non dichiarata, per ogni periodo fiscale, per un massimo, nei

periodi fiscali non prescritti, di fr. 2'000'000.–), la competenza per evadere

la procedura di sottrazione o di tentativo di sottrazione passa all’Ufficio

delle procedure speciali (Circolare n. 28/2016, cifra 1.2.1.1.). La stessa cosa vale, sempre nell’ambito della procedura semplificata

(caso bagatella), nell’ipotesi in cui il contribuente dovesse impugnare la

relativa notifica di tassazione. In tal caso, l’Ufficio circondariale di

tassazione dovrà riesaminare i summenzionati presupposti. Qualora non dovessero

essere più adempiuti detti requisiti, l’incarto dovrà essere trasmesso, senza

indugio, all’Ufficio delle procedure speciali per il prosieguo della procedura

di ricupero d’imposta e l’apertura di una procedura penale fiscale ordinaria (Circolare n. 28/2016, cifra 1.2.1.1.).

L’Ufficio circondariale di tassazione è tenuto a trasmettere, per conoscenza,

una copia del verbale di audizione debitamente sottoscritto dal contribuente,

all’Ufficio delle procedure speciali (Circolare

n. 28/2016, cifra 1.2.1.1.).

3.3.

Come indicato in

precedenza, neppure con le osservazioni del 13.11.2018 la problematica è stata

sanata. Come visto nella decisione del 10.10.2018 erano proprio stati

stralciati “altri redditi” per l’importo di fr. 12'000.-, che in precedenza

erano stati aggiunti al reddito imponibile in considerazione dell’ammanco

riscontrato nel calcolo entrate/uscite dei ricorrenti. Tuttavia, con la

spiegazione fornita dall’UT in sede ricorsuale, la problematica del dispendio

viene nuovamente evocata – in maniera del tutto generica e senza confrontarsi

con il calcolo in questione e con i dati riscontrati agli atti -, ma questa

volta con una ripercussione sul reddito dell’attività indipendente del marito.

Per contro non viene spesa alcuna parola sulla ripresa effettuata per l’attività

aziendale della moglie.

Neppure viene spiegato

chiaramente, con riferimento ai dati delle contabilità dei ricorrenti, la

discrepanza rilevata in merito ai periodi di “fatturazione e pagamento”.

3.4.

3.4.1.

Appare quindi evidente

che, in una simile situazione non è possibile poter giudicare l’operato dell’UT

e comprendere se le valutazioni dei redditi effettuate siano o meno corrette.

3.4.2.

Si ricorda che, di

principio, in applicazione analogica della regola generale prevista dall’art. 8

CC, nella procedura fiscale l’onere della prova è ripartito nel senso che

l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o

aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei

fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133

Considerandi

II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8).

4.

Il ricorso è evaso

ai sensi dei considerandi. Di conseguenza la decisione su reclamo IC/IFD 2012

del 10.10.2018 è annullata e l’UT adotterà una nuova decisione motivata. Non si

prelevano tasse di giustizia né spese processuali.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è evaso ai

sensi dei considerandi.

§ Di

conseguenza, la decisione su reclamo IC/IFD 2012 del 10.10.2018 è annullata e

l’UT adotterà una nuova decisione motivata.

2. Non si prelevano né tassa

di giustizia né spese processuali.

3. Contro il presen Copia

per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: