80.2018.242
Procedura: reclamo, decisione motivata, reddito dell’attività lucrativa indipendente, riprese non giustificate
21 febbraio 2020Italiano21 min
il reddito da attività indipendente del contribuente (da fr. 111'740.- a fr. 123'000.-),
Source ti.ch
Incarti n.
80.2018.242
80.2018.243
Lugano
21 febbraio 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele
Guffi
segretaria
Sabrina
Piemontesi - Gianola, vicecancelliera
parti
RI 1
RI 2
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 5 novembre 2018 contro la decisione del 10 ottobre 2018 in materia di IC
e IFD 2012
Fatti
Fatti
A. RI 1 ha un’attività
indipendente come consulente informatico e aziendale. La moglie, RI 2 esercita,
anche lei a titolo indipendente, la professione di logopedista.
Per il periodo fiscale
2012, i coniugi RI 1 dichiaravano fr. 111'740.- quali redditi dall’attività del
marito e fr. 663.- della moglie. Il reddito imponibile complessivo veniva
indicato in fr. 61'188.- e la sostanza imponibile complessiva in fr. 492'602.-.
B. Con scritto del
16.12.2014 l’Ufficio di tassazione di __________ (di seguito UT), trasmetteva
ai contribuenti il calcolo delle entrate/uscite per il periodo fiscale 2012 dal
quale risultava un’insufficiente disponibilità finanziaria “per il
sostentamento”. Agli insorgenti veniva assegnato un termine scadente il
5.2.2015 per la presentazione di osservazioni. L’autorità fiscale indicava che
“(…) ogni rettifica apportata al calcolo dovrà essere debitamente comprovata”.
C. Con decisione del
21.5.2015, l’autorità fiscale commisurava, per l’IC 2012, il reddito imponibile
complessivo in fr. 95'700.- ed in fr. 462'000.- la sostanza imponibile
complessiva. Per l’IFD 2012, il reddito imponibile complessivo veniva accertato
in fr. 104'000.-. Rispetto ai dati dichiarati l’autorità modificava al rialzo
il reddito da attività indipendente del contribuente (da fr. 111'740.- a fr. 123'000.-),
indicando: “Reddito adeguato a seguito aggiunta
costi di cassa malati (già dedotti a parte) e ripresa costi forfetari
eccessivi”. Pure l’attività indipendente esercitata da RI 2 veniva
accertata in fr. 8'000.- anziché gli esposti fr. 663.-: a sostegno della
modifica l’UT indicava le medesime motivazioni addotte per la rettifica del
reddito dell’attività indipendente del marito. Venivano poi aggiunti altri
redditi, nella misura di fr. 12'000.- con la spiegazione “Prestazioni valutabili in denaro o reddito d’altra
fonte stabiliti per insufficienza di disponibilità finanziaria”. Per
quanto concerneva invece le deduzioni, i contributi al 3° Pilastro A venivano
ridotti: da fr. 27'218.- a fr. 24'600.-. Anche la deduzione relativa al reddito
derivante dall’attività dei coniugi veniva ridimensionata: da fr. 7'700.- a fr.
6'401.-.
D. Con reclamo
18/22.6.2015, i coniugi RI 1 si aggravavano contro la decisione di tassazione
IC/IFD 2012. Indicavano che, nell’ambito dell’accertamento degli elementi
imponibili effettuato da parte dell’autorità fiscale, il funzionario
incaricato, nel mese di dicembre 2014, aveva trasmesso un calcolo delle entrate
e delle uscite, dal quale risultava un’eccedenza di fr. 36'291.-. I
contribuenti spiegavano di essersi messi immediatamente in contatto con
l’autorità fiscale telefonicamente il 19.12.2014 ed il 23.2.2015. A loro
avviso, il calcolo del dispendio non era corretto: in particolar modo non
avrebbe tenuto in considerazione i movimenti effettivi dei conti correnti e le registrazioni
contabili riguardanti l’anno in esame ma avvenute in precedenza o
successivamente. Nella dichiarazione sarebbe inoltre stato inserito due volte un
conto (dell’ammontare di fr. 3'731.-). Inoltre, nel calcolo entrate/uscite
(calcolo EU) non sarebbero state comprese “(…) delle riprese effettuate dal
vostro Ufficio per il calcolo dell’imponibile per l’anno 2011, (…)”. Un
problema era poi legato alla valutazione delle quote societarie della __________:
dal periodo fiscale 2011 non erano più state valutate al loro valore nominale
(fr. 10'000.-) bensì ad un “(…) valore intrinseco il cui calcolo ci è
sconosciuto”; sennonché nelle tassazioni relative al 2012 e al 2013 la __________
era stata valutata nuovamente a soli fr. 10'000.- e non in fr. 43'545.-. Pure
un importo di fr. 28'305.- avrebbe dovuto essere considerato unicamente
nell’attivo aziendale e dedotto nell’elenco titoli. Il calcolo del dispendio
effettuato dall’UT non avrebbe inoltre tenuto conto della mutata situazione dei
coniugi RI 1: matrimonio, nascita della prima figlia, cessazione temporanea
dell’attività.
I reclamanti sostenevano
di aver concordato con il funzionario incaricato di attendere l’esame della
dichiarazione fiscale 2013, prima di esaminare nel dettaglio l’evoluzione dei
conti bancari. Tuttavia, senza convocare o ricontattare i contribuenti,
l’autorità fiscale aveva adottato, il 21.5.2015 le notifiche di tassazione
IC/IFD 2012 e 2013. Motivo per il quale i reclamanti contestavano il reddito da
attività indipendente del contribuente, stabilito dall’Ufficio di tassazione. In
particolare, secondo RI 1, nella contabilità aziendale non erano stati inseriti
i costi inerenti la cassa malati: “I costi assicurativi riguardano
assicurazione Indennità perdita di guadagno derivanti da infortunio o malattia
concernenti l’attività professionale”. Sempre per quanto concerneva la
modifica dei redditi da attività indipendente, dovuti altresì ad una ripresa di
costi forfetari ritenuti eccessivi da parte dell’autorità fiscale, i
contribuenti spiegavano che si trattava di costi reali, strettamente connessi
all’attività professionale. L’ampiezza degli stessi era sempre stata riconosciuta
da parte dell’autorità fiscale nei periodi fiscali precedenti.
Da ultimo, in relazione
all’aggiunta di altri redditi (per un importo di fr. 12'000.-) i contribuenti
la contestavano spiegando come la stessa fosse basata su un calcolo delle
entrate e delle uscite errato. Chiedevano di poter essere convocati
dall’autorità fiscale per poter chiarire la situazione.
E. Con scritto 14.6.2018,
l’autorità fiscale, preso atto del reclamo, trasmetteva nuovamente ai
ricorrenti il calcolo delle entrate/uscite dell’anno 2012, dal quale risultava
un’insufficiente disponibilità finanziaria per il loro sostentamento. L’UT
precisava inoltre come ogni modifica al calcolo avrebbe dovuto essere
debitamente comprovata. Veniva inoltre richiesta la presentazione del contratto
di locazione “con in evidenza il numero dei locali”, come pure delle schede
contabili inerenti i conti “Rimborsi spese”, “Assicurazione infortuni e
malattia” e “Rappresentanza”. La documentazione avrebbe dovuto essere trasmessa
entro il 20.8.2018.
F. Con scritto
16/17.8.2018, i contribuenti trasmettevano la documentazione richiesta (schede
contabili inerenti le attività indipendenti esercitate da entrambi i coniugi
nonché copia del contratto inerente l’abitazione a __________). Per quanto
concerneva i “Rimborsi spese”, gli insorgenti specificavano che in contabilità
veniva registrato l’ammontare complessivo risultante dal “(…) calcolo
applicato ormai da vent’anni a questa parte ed esposto nell’allegato alla
contabilità trasmessovi ogni anno assieme alle dichiarazioni”.
Il contribuente presentava
inoltre alcune osservazioni relative al calcolo entrate/uscite per il 2012. In
particolare RI 1 faceva notare, dal confronto degli estratti titoli delle
dichiarazioni 2011 e 2012, che non sarebbero state effettuate delle
rivalutazioni per almeno fr. 8'394.-. A ciò si aggiungeva pure che nei mesi di
febbraio e di gennaio 2012 era stato versato il corrispettivo di tre fatture
concernenti la contabilità 2011, per un totale di fr. 39'231.-.
G. Con e-mail 3.9.2018,
l’UT chiedeva al reclamante, al fine di verificare quanto indicato nella
missiva del 16.8.2018, la scheda contabile del conto privato per i periodi
2011-2013, la scheda contabile relativa ai ricavi, le registrazioni contabili
relative alle fatture “a cavallo” dei periodi fiscali 2011-2012 e 2012-2013. La
documentazione in questione avrebbe dovuto essere trasmessa per e-mail entro e
non oltre il 17.9.2018. La documentazione veniva inviata da RI 1 il medesimo
giorno della richiesta.
H. Con decisione di
tassazione dopo reclamo del 10.10.2018, l’autorità fiscale commisurava in fr.
83'700.- il reddito imponibile complessivo per l’IC 2012 e la sostanza
imponibile complessiva in fr. 462'000.-. Per l’IFD 2012 il reddito imponibile
complessivo veniva invece stabilito in fr. 92'000.-. Nella motivazione della
decisione veniva indicato:
“Reclamo parzialmente ammesso. Considerato il
reclamo avverso le decisioni di tassazione imposta cantonale e imposta federale
diretta, a motivo del rivalutato reddito d’attività lucrativa indipendente, e
dell’esposto reddito d’altra fonte, esaminato quanto puntualmente inviato dai
contribuenti dopo le richieste dell’autorità fiscale, si procede ad ammettere
parzialmente il reclamo come comunicato telefonicamente al contribuente,
defalcando i CHF 12'000.- esposti quali reddito d’altra fonte”.
I. Con e-mail
dell’11.10.2018 RI 1 si rivolgeva all’autorità fiscale, per segnalare:
“(…) un’importante svista
nella decisione su reclamo in oggetto che spero possa venir sanata al più
presto. Quando ci siamo sentiti la prima volta per telefono a seguito del mio
reclamo per gli anni 2012 e 2013 mi aveva detto che per le riprese alle voci
2.1. (cifre 112 e 114) il mio reclamo sarebbe stato accolto sia per l’anno 2012
che per l’anno 2013. Restava da chiarire la questione riguardante la voce 7.3.
(cifra 168) per l’anno 2012, con la ripresa di CHF 12'000.- derivante dal
calcolo entrate/uscite. Dopo aver chiarito l’origine dello squilibrio di detto
calcolo (ricorda il conto privato utilizzato impropriamente per registrarvi i
transitori attivi?) mi aveva comunicato che anche questa ripresa sarebbe stata
tolta. (…) ricevute le decisioni, ho dovuto constatare che il nuovo calcolo
dell’imponibile dopo reclamo contiene ancora le riprese alle voci 2.1. per
l’anno 2012. Per l’anno 2013, invece, il nuovo calcolo è stato corretto”.
L. Con risposta tramite
invio elettronico del 23.10.2018, l’autorità fiscale, dopo aver esperito un
ulteriore accertamento, confermava la validità della decisione relativa al
periodo fiscale 2012. In particolare l’UT indicava:
“Il reddito d’attività lucrativa aziendale è stato
definito tenendo conto da un lato della nostra telefonata intercorsa in merito
alle riprese effettuate in prima istanza nell’ambito dell’attività lucrativa
indipendente, e dall’altro dei transitori attivi mai registrati tra gli attivi
aziendali negli anni 2011 e precedenti; il tutto sempre considerando la
disponibilità finanziaria emersa dal nostro calcolo entrate/uscite. Si è
ritenuto di procedere in tal senso (caso cosiddetto “Bagatella”) per non dover
trasmettere l’incarto all’Ufficio delle procedure Speciali di __________, il
quale è competente per i casi che superano determinati fattori di reddito e
sostanza. (…)”.
M. Con ricorso
2/6.11.2018 i coniugi RI 1 impugnano la decisione su reclamo IC/IFD 2012. Nel
gravame i ricorrenti precisano di aver inviato al funzionario incaricato tutta
la documentazione richiesta al fine di chiarire quello che l’UT considerava un
ammanco di disponibilità. Tale situazione era stata la conseguenza nell’incasso
avvenuto nel 2012, di tre fatture emesse e registrate concernenti la
contabilità del 2011 per un importo complessivo pari a fr. 39'231.- ed ad
un’errata rivalutazione titoli per la somma di fr. 8'394.-. Dopo altri scambi
di posta elettronica e colloqui telefonici con l’autorità fiscale erano infine
stati appurati i motivi dell’ammanco risultante dal calcolo entrate/uscite. I
sospesi erano inoltre stati regolarmente registrati nella contabilità del
contribuente, ma erano stati inseriti nel conto privato anziché essere
registrati a parte.
Nonostante l’apparente chiarimento
dell’ammanco, con decisione su reclamo del 10.10.2018 era stato correttamente
levato l’importo di fr. 12'000.-, ma tuttavia l’aggiunta ai redditi da attività
indipendente era rimasta invariata per entrambi i coniugi. La contestazione era
invece stata accolta per il 2013, benché la situazione fosse la medesima del
periodo fiscale 2012. Per entrambi gli anni, i costi assicurativi riguardavano
le indennità perdita di guadagno derivanti da infortunio o malattia concernenti
l’attività professionale. Per nessuno dei due anni questi costi erano stati
dedotti a parte nella dichiarazione personale. Analogo discorso per i costi
derivanti da spese professionali, sempre esposti in ogni allegato ai
rendiconti, derivanti dallo svolgimento dell’attività professionale e
riconosciuti dal 1998 per il marito e dal 2001 per la moglie.
Gli insorgenti specificano
come, appena ricevuta la decisione su reclamo per il 2012, si erano messi in
contatto con il funzionario incaricato fiduciosi che si fosse trattato di un errore
e che potesse essere risolto direttamente dall’UT. Non essendo stato possibile
“sanare” la situazione i coniugi RI 1 chiedevano che i redditi da attività
indipendente venissero riconfermati come a dichiarazione d’imposta.
N. Con osservazioni
13.11.2018, l’UT chiede che la decisione su reclamo IC/IFD 2012 venga
confermata. In particolare nelle osservazioni s’indica:
“Il contribuente è socio della società __________,
società che, almeno nell’anno 2012, è l’unico cliente della ditta individuale
del contribuente stesso. Il contribuente ha sempre presentato una contabilità
basata sul fatturato e la registrazione delle fatture emesse, ma non incassate,
veniva conteggiata nel conto privato. Nell’anno 2012 questa procedura ha
portato ad una problematica a livello di dispendio, nella decisione di prima
istanza è stato quindi esposto un reddito d’altra fonte e, al contempo, sono
state riprese spese considerate di natura privata inserite come costi delle
attività indipendenti del marito e della coniuge. Durante l’evasione del
reclamo con richiesta 14 giugno 2018 è stato inviato il calcolo sul dispendio e
chiesta documentazione relativa a svariate spese richieste in deduzione del
reddito aziendale. Successivamente, tramite e-mail, è stato richiesto dettaglio
e comprova delle fatturazioni e le relative registrazioni contabili per gli
anni 2011, 2012 e 2013. Con la documentazione presentata dal ricorrente la
carenza riscontrata dal calcolo sul dispendio è stata soltanto parzialmente
sanata, in quanto non è stata fornita sufficiente documentazione a comprovare
quanto asserito in merito ai periodi di fatturazione e pagamento (o
giustificare la carenza di dispendio con tale spiegazione). Il reclamo è quindi
stato evaso eliminando il reddito d’altra fonte e confermando i redditi
aziendali, correzione giustificata dalla carenza sul calcolo del dispendio”.
Le osservazioni sono state
trasmesse per conoscenza ai ricorrenti, i quali non hanno replicato.
Diritto
1. 1.1.
Oggetto del ricorso è
l’aumento dei redditi derivanti da attività indipendente sia per RI 1, sia per
la moglie RI 1. I dati dichiarati per il periodo fiscale 2012 venivano
modificati al rialzo da parte dell’autorità fiscale che stabiliva il reddito
del marito in fr. 123'000.- (anziché in 111'740.-) e della moglie in fr.
8'000.- (anziché i fr. 663.-). Senza evocarlo in maniera espressa - ma ciò è
desumibile dal senso del gravame - i ricorrenti lamentano una violazione del
loro diritto di essere sentiti, in relazione alla motivazione della decisione
su reclamo.
1.2.
Adita dal contribuente con
reclamo, l’autorità di tassazione deve prendere una decisione motivata (art.
208 cpv. 2 LT; art. 135 cpv. 2 prima frase LIFD), fondandosi sui risultati
dell’inchiesta (art. 208 cpv. 1 LT; art. 135 cpv. 1 LIFD; v. anche Agner/Jung/ Steinmann, Kommentar zum
Gesetz über die direkte Bundes-steuer, Zurigo 1995, p. 422).
Per giurisprudenza
costante, il diritto a una motivazione ha natura formale: la sua violazione
comporta, di regola, l’annullamento dell’atto impugnato, senza che vada
vagliato se quest’ultimo, nel merito, è corretto (DTF 119 Ia 136 consid. 2a p.
138, 118 Ia 17 consid. 1a p. 18, 104 consid. c p. 109 con relativi
riferimenti).
L’art. 29 Cost. fed.
impone alle autorità amministrative e giudiziarie di pronunciarsi sulle
allegazioni delle parti nei considerandi delle loro decisioni, riferendosi agli
argomenti da queste addotti. Una motivazione può comunque essere ritenuta
sufficiente quando l’autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l’hanno
spinta a decidere in un senso piuttosto che nell’altro e pone quindi
l’interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del giudizio e
delle eventuali possibilità d’impugnazione presso un’istanza superiore (DTF 114
Ia 242 consid. 2, 112 Ia 109 consid. b e rimandi, 111 Ia 1).
Per
far ciò l’autorità giudicante non deve pronunciarsi necessa-riamente su tutti
gli argomenti e le eccezioni sollevati, ma può li-mitarsi a prendere posizione
su quelli principali ed essenziali, atti a influire sulla decisione di merito
(DTF 111 Ia 1, cons. 3a; DTF 107 Ia 248, consid. 3a; DTF 105 Ib 248/9, consid.
2a; DTF 101 Ia 3; decisione CDT n. 381 del 30 luglio 1981
in re St.; Imboden/ Rhinow,
Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Basilea 1986, Vol. I, n. 85 B III a, p. 535; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer,
2ª ediz., Vol. III, Basilea 1992, p.
249).
1.3.
La motivazione
deve dunque consistere nell’esposizione della fattispecie ed in una motivazione
giuridica, dalla quale risulta su cosa si fonda il dispositivo della decisione:
solo in tal modo, infatti, il contribuente è in condizione di motivare il suo
ricorso e l’autorità di ricorso di sottoporre a verifica la decisione
stessa (Känzig/Behnisch, op. cit.,
p. 249; inoltre decisione CDT n. 80.2002.205 del 5 agosto 2003, in: RtiD I-2004 n.19t).
2. 2.1.
Le riprese sui redditi
derivanti da attività indipendente di entrambi i contribuenti sarebbero legate,
stando alla motivazione fornita nell’ambito della notifica di tassazione
risalente al 21.5.2015, ad “(…) un’aggiunta costi di cassa malati (già
dedotti a parte) e ripresa costi forfetari eccessivi”.
A titolo di completezza si
rileva che, nell’ambito della prima decisione, erano stati inoltre aggiunti ulteriori
fr. 12'000.- a titolo di “Prestazioni valutabili in denaro o reddito d’altra
fonte stabiliti per insufficienza di disponibilità finanziaria”, in
considerazione di un’insufficiente disponibilità finanziaria stabilita facendo
capo al calcolo del dispendio (differenza tra entrate e uscite).
2.2.
2.2.1.
Come visto, l’autorità
fiscale aveva inviato ai ricorrenti almeno due calcoli del dispendio: uno risalente
al mese di dicembre 2014 (ndr. del quale non si ha traccia agli atti) ed un
altro allestito nel mese di giugno del 2018, a seguito del reclamo dei coniugi RI
1. Dopo l’invio del calcolo delle entrate/uscite dal quale risultava
un’eccedenza di fr. 4'467.-, l’autorità fiscale aveva invitato i ricorrenti,
come indicato nell’esposizione cronologica dei fatti, a fornire delle
indicazioni e a produrre ulteriore documentazione. Era poi seguito uno scambio
di corrispondenza elettronica, intercalato pure da conversazioni telefoniche
tra contribuenti e fisco, in relazione alle discrepanze tra le entrate e le uscite
del 2012, messe in evidenza dall’autorità.
2.2.2.
Nella motivazione della
decisione su reclamo del 10.10.2018 l’autorità fiscale si era tuttavia limitata
a precisare che, dopo esame della documentazione trasmessa dai ricorrenti,
nonché dall’esito delle conversazioni telefoniche intrattenute, si giustificava
lo stralcio dell’importo di fr. 12'000.- esposti quali reddito d’altra fonte.
Nessuna indicazione è invece stata fornita in relazione ai redditi da attività
indipendente, rimasti invariati a seguito del reclamo.
2.3.
Come esposto nei fatti,
con e-mail del 23.10.2018, in merito alla commisurazione dei redditi imponibili,
l’autorità fiscale precisava che gli stessi erano stati definiti tenendo conto
da un lato di una conversazione telefonica intercorsa con l’autorità fiscale e
dall’altro “(…) dei transitori attivi mai
registrati tra gli attivi aziendali negli anni 2011 e precedenti; il tutto
sempre considerando la disponibilità finanziaria emersa dal nostro calcolo
entrate/uscite”. Sempre nell’e-mail in questione l’UT aggiungeva inoltre
che si era deciso di procedere in tal senso (ossia cosiddetto caso “Bagatella”)
per non dover trasmettere l’incarto all’Ufficio delle procedure speciali,
competente per i casi che “(…) superano
determinati fattori di reddito e sostanza”.
2.4.
In sede di osservazioni al
ricorso, l’autorità fiscale precisava che, a seguito del reclamo presentato, ai
coniugi RI 1 era stato sottoposto un nuovo calcolo del dispendio il 14.6.2018
ed era stata richiesta della documentazione relativa alle spese chieste in
deduzione dal reddito aziendale. In seguito erano pure stati domandati il
dettaglio e la comprova delle fatturazioni e delle relative registrazioni
contabili per gli anni 2011, 2012 e 2013. Secondo l’autorità fiscale, gli atti
presentati dal ricorrente non avrebbero permesso di sanare la carenza
riscontrata nel calcolo sul dispendio. In particolare quanto presentato dai
ricorrenti non avrebbe permesso di chiarire quanto da loro affermato in
relazione ai periodi di fatturazione e di pagamento.
3. 3.1.
Ora, come visto, la
decisione su reclamo del 10.10.2018 è del tutto silente in merito al motivo per
il quale l’autorità fiscale ha deciso di mantenere invariati i redditi da
attività indipendente accertati nella prima notifica di tassazione: né i
ricorrenti, né tanto meno questa Camera sono in grado di comprendere il
ragionamento fattuale e giuridico soggiacente. Motivo per il quale vi è una
violazione del diritto di essere sentiti dei ricorrenti: già solo per tale
ragione la decisione su reclamo deve essere annullata.
3.2.
3.2.1.
Tale violazione non è del
resto stata sanata né mediante l’email del 23.10.2018, né con osservazioni del
13.11.2018 al ricorso. Anzi, le indicazioni che se ne ricavano sono persino
contrastanti fra loro.
3.2.2.
In particolare,
nell’e-mail del 23.10.2018 veniva fatto riferimento – per la prima volta – all’applicazione
della prassi dei casi bagatellari, utilizzabile per taluni casi specifici e di
lieve entità, per ovviare all’apertura delle procedure di ricupero d’imposta e
contravvenzione per sottrazione d’imposta all’Ufficio delle procedure speciali.
Tuttavia di una sottrazione d’imposta i contribuenti non erano mai stati
avvisati, né hanno sottoscritto – per quanto desumibile dagli atti in possesso
della Camera - un verbale con il quale acconsentivano a procedere in tal senso.
3.2.3.
Le procedure di ricupero
d’imposta e di contravvenzione per sottrazione d’imposta sono di competenza
dell’Ufficio delle procedure speciali, salvo nei casi di contravvenzioni
fiscali di lieve entità (ovvero nell’ambito della procedura semplificata per casi
bagatella) che possono essere decise anche dalla competente autorità di
tassazione (art. 10 cpv. 1 del Regolamento di applicazione della LIFD del 18
ottobre 1994 nella versione in vigore dal 1° gennaio 2017; art. 14 cpv. 2 del
Regolamento della LT del 18 ottobre 1994 nella versione in vigore dal 1°
gennaio 2017).
La procedura semplificata
per casi bagatella è applicabile, di principio, a tutti i casi di lieve entità,
in cui il contribuente abbia chiesto l’applicazione di questa procedura, abbia
firmato il verbale di audizione e gli importi non dichiarati non superino
(condizioni cumulative):
- fr.
10'000.– di reddito lordo non dichiarato, per ogni periodo fiscale, per un
massimo, nei periodi fiscali non prescritti, di fr. 100'000.–;
- fr.
200'000.– di sostanza lorda non dichiarata, per ogni periodo fiscale, per un
massimo, nei periodi fiscali non prescritti, di fr. 2'000'000.–
(art. 10 cpv. 2 del
Regolamento di applicazione della LIFD del 18 ottobre 1994 e art. 14 cpv. 2bis
del Regolamento della LT del 18 ottobre 1994).
3.2.4.
In data 14.12.2016 la
Divisione delle contribuzioni ha emanato la circolare n. 28/2016 (entrata immediatamente
in vigore), riguardante la procedura semplificata per casi bagatella, in
materia di sottrazione o tentativo di sottrazione d’imposta.
La competenza per
l’evasione dei casi bagatella, mediante la procedura semplificata, spetta
dunque all’Ufficio circondariale di tassazione competente per l’emissione della
notifica di tassazione dell’ultimo anno ancora aperto del contribuente (Circolare n. 28/2016,
cifra 1.2.1.1.). Il ricupero delle imposte non prelevate nei periodi fiscali
non ancora prescritti viene eseguito (tramite un ricalcolo forfettario del
dovuto) congiuntamente ai redditi accertati per l’ultimo periodo fiscale ancora
pendente, ossia laddove la notifica non è ancora stata intimata al contribuente
(Circolare n.
28/2016, cifra 1.2.1.1.).
Se
il contribuente non avesse sottoscritto, per mancanza di accordo, il verbale di
audizione oppure se gli importi non dichiarati dovessero superare i limiti
previsti per i casi bagatella ai sensi dell’art. 10 cpv. 2 del Regolamento di
applicazione della LIFD del 18 ottobre 1994 e dell’art. 14 cpv. 2bis
del Regolamento della LT del 18 ottobre 1994
(fr. 10'000.– di reddito lordo non dichiarato, per ogni periodo fiscale, per un
massimo, nei periodi fiscali non prescritti, di fr. 100'000.–; fr. 200'000.– di
sostanza lorda non dichiarata, per ogni periodo fiscale, per un massimo, nei
periodi fiscali non prescritti, di fr. 2'000'000.–), la competenza per evadere
la procedura di sottrazione o di tentativo di sottrazione passa all’Ufficio
delle procedure speciali (Circolare n. 28/2016, cifra 1.2.1.1.). La stessa cosa vale, sempre nell’ambito della procedura semplificata
(caso bagatella), nell’ipotesi in cui il contribuente dovesse impugnare la
relativa notifica di tassazione. In tal caso, l’Ufficio circondariale di
tassazione dovrà riesaminare i summenzionati presupposti. Qualora non dovessero
essere più adempiuti detti requisiti, l’incarto dovrà essere trasmesso, senza
indugio, all’Ufficio delle procedure speciali per il prosieguo della procedura
di ricupero d’imposta e l’apertura di una procedura penale fiscale ordinaria (Circolare n. 28/2016, cifra 1.2.1.1.).
L’Ufficio circondariale di tassazione è tenuto a trasmettere, per conoscenza,
una copia del verbale di audizione debitamente sottoscritto dal contribuente,
all’Ufficio delle procedure speciali (Circolare
n. 28/2016, cifra 1.2.1.1.).
3.3.
Come indicato in
precedenza, neppure con le osservazioni del 13.11.2018 la problematica è stata
sanata. Come visto nella decisione del 10.10.2018 erano proprio stati
stralciati “altri redditi” per l’importo di fr. 12'000.-, che in precedenza
erano stati aggiunti al reddito imponibile in considerazione dell’ammanco
riscontrato nel calcolo entrate/uscite dei ricorrenti. Tuttavia, con la
spiegazione fornita dall’UT in sede ricorsuale, la problematica del dispendio
viene nuovamente evocata – in maniera del tutto generica e senza confrontarsi
con il calcolo in questione e con i dati riscontrati agli atti -, ma questa
volta con una ripercussione sul reddito dell’attività indipendente del marito.
Per contro non viene spesa alcuna parola sulla ripresa effettuata per l’attività
aziendale della moglie.
Neppure viene spiegato
chiaramente, con riferimento ai dati delle contabilità dei ricorrenti, la
discrepanza rilevata in merito ai periodi di “fatturazione e pagamento”.
3.4.
3.4.1.
Appare quindi evidente
che, in una simile situazione non è possibile poter giudicare l’operato dell’UT
e comprendere se le valutazioni dei redditi effettuate siano o meno corrette.
3.4.2.
Si ricorda che, di
principio, in applicazione analogica della regola generale prevista dall’art. 8
CC, nella procedura fiscale l’onere della prova è ripartito nel senso che
l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o
aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei
fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133
Considerandi
II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8).
4.
Il ricorso è evaso
ai sensi dei considerandi. Di conseguenza la decisione su reclamo IC/IFD 2012
del 10.10.2018 è annullata e l’UT adotterà una nuova decisione motivata. Non si
prelevano tasse di giustizia né spese processuali.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è evaso ai
sensi dei considerandi.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo IC/IFD 2012 del 10.10.2018 è annullata e
l’UT adotterà una nuova decisione motivata.
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presen Copia
per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: