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Decisione

80.2018.253

Imposta sull’utile delle persone giuridiche: accantonamento delcredere, prestiti infragruppo, sono se crediti minacciati da circostanze che sfuggono al controllo degli azionisti

20 agosto 2021Italiano23 min

gruppo, cioè la __________ SA e la __________ ________. Per questa ragione, ha ritenuto

Source ti.ch

Incarti n.

80.2018.253

80.2018.254

Lugano

20 agosto 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Mauro Mini, Raffaele

Guffi

segretaria

Mara

Regazzoni

parti

RI

1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 16 novembre 2018 contro la decisione del 18 ottobre 2018 in materia di IC

e IFD 2013 e 2014.

Fatti

Fatti

A. Su richiesta dell’RS

1 (in seguito UTPG), nel corso del 2016, la RI 1 è stata sottoposta a verifica

da parte dell’Ispettorato fiscale per gli esercizi del 2013 e del 2014. Dal

rapporto dell’Ispettorato del 16 marzo 2017 si evince che azionisti della

società erano i coniugi __________ e __________, nella misura del 50% ciascuno,

e che le azioni erano detenute fiduciariamente da __________. Gli stessi

azionisti controllavano anche la società sorella __________ SA, Chiasso. La RI

1 deteneva inoltre una partecipazione del 51% nella società consortile a

responsabilità limitata __________ ________, __________.

L’Ispettorato fiscale ha,

in particolar modo, esaminato i crediti registrati a bilancio al 31.12.2013 e

31.12.2014, rilevando che si trattava delle società appartenenti allo stesso

gruppo, cioè la __________ SA e la __________ ________. Per questa ragione, ha ritenuto

che non fosse ammesso l’accantonamento delcredere, che ammontava a fr. 41'276.–

alla fine del 2013 e a fr. 33'029.– alla fine del 2014. Nel rapporto, si

leggono a tale proposito le seguenti considerazioni:

“I

crediti infragruppo devono essere garantiti dal fatto che il controllo delle

persone giuridiche appartenenti al gruppo è il medesimo. Nel caso in cui le

società appartenenti al gruppo non fossero in grado di onorare il loro credito

infra-gruppo, non si potrebbe far valere la perdita su crediti; l’organo

direttivo dovrebbe infatti chinarsi su un’eventuale attuazione della procedura

per la rinuncia del credito vantato, da vedersi nell’ottica del risanamento

infragruppo oppure di un apporto di capitale. Motivo per cui il delcredere

allibrato infragruppo non è accettato e ripreso tramite RT.”

Il 2 marzo 2017 si è poi

tenuta un’audizione, al termine della __________, all’epoca amministratore

unico della contribuente, si è rifiutato di firmare il verbale finale, non accettando

le riprese prospettate dall’Ispettorato.

B. Con due decisioni del

13 aprile 2017, l’UTPG ha notificato alla RI 1 le tassazioni IC/IFD per i

periodi fiscali 2013 e 2014, riprendendo tramite riserva tassata l’accantonamento

delcredere relativo ai crediti infragruppo.

Per

il periodo fiscale 2013, l’utile e il capitale imponibili sono stati così

stabiliti:

Risultato

dichiarato

28’287.-

Capitale

azionario

100'000.-

+

RT delcredere

41’277.-

Riserva

legale da utili

240.-

Utile

imponibile IC/IFD

69'564.-

Risultati

riportati e d’esercizio

32’835.-

+

RT delcredere

41’277.-

Capitale

imponibile IC

174’352.-

Per l’anno 2014

invece, l’utile e il capitale imponibili sono stati definiti come segue:

Risultato dichiarato

39’811.-

Capitale azionario

100'000.-

+ RT delcredere

33’030.-

Riserva legale da utili

240.-

Utile imponibile IC/IFD

72’841.-

Risultati riportati e d’esercizio

72’647.-

+ RT delcredere

74'307.-

Capitale imponibile IC

247’194.-

C. Il 12 maggio 2017 __________

ha interposto reclamo contro le decisioni di tassazione IC/IFD 2013 e 2014,

contestando la ripresa dell’accantonamento delcredere. A suo avviso, “secondo

i consigli pratici dell’Amministrazione federale delle contribuzioni di Berna…

le autorità fiscali cantonali accettano un delcredere forfetario del 5% su

clienti svizzeri e un 10% su clienti esteri”, anche se “nella pratica le

autorità fiscali accettano nella maggior parte… il 10% sull’intera posizione

debitori”. La reclamante ha sottolineato che “nei consigli pratici,

l’Amministrazione federale delle contribuzioni di Berna non menziona

assolutamente il fatto che i debitori devono o meno fare parte di un gruppo

oppure siano di terzi”.

D. Con decisioni del 18

ottobre 2018, l’UTPG ha respinto il reclamo della contribuente, con la seguente

motivazione:

“L’UTPG respinge il reclamo della contribuente

riconfermando le motivazioni avanzate dall’Ispettorato fiscale: “I crediti

infragruppo devono essere garantiti dal fatto che il controllo delle persone

giuridiche appartenenti al gruppo è il medesimo. Nel caso in cui le società

appartenenti al medesimo gruppo non fossero in grado di onorare il loro credito

infra-gruppo, non si potrebbe far valere la perdita su crediti. Motivo per cui

il delcredere allibrato infra-gruppo non è accettato e ripreso tramite RT

[riserva tassata]”.

E. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, la RI 1 postula nuovamente lo

stralcio della ripresa del delcredere per gli anni 2013 e 2014, rifacendosi ai

“consigli pratici” dell’Amministrazione federale delle contribuzioni e

ribadendo che a suo avviso “il rischio di insolvenza delcredere può

scaturire indipendentemente che sia un debitore di un gruppo o un debitore

terzo”.

L’insorgente ritiene che

la motivazione delle decisioni impugnate sia “in contrasto con quanto

affermato dall’Amministrazione federale delle contribuzioni e nella prassi

generalmente consentita”.

F. Con osservazioni del

21 gennaio 2019, la Divisione delle contribuzioni, Ufficio di tassazione delle

persone giuridiche ha proposto di respingere il ricorso. Dopo aver brevemente

riassunto la fattispecie rilevante, l’UTPG ha argomentato quanto segue:

“Per prassi l’UTPG non concede accantonamenti su

crediti verso enti pubblici (sent. Camera civile dei reclami del Tribunale

d’appello del 13.1.1970) e su crediti verso società dello stesso gruppo, come

neppure su crediti assicurati (per la parte coperta dall’assicurazione).

La giustificazione commerciale

dell’accantonamento deve basarsi sul rispetto del principio della buona fede e

sulla fondatezza per rapporto all’attività aziendale. È chiaro che le

operazioni commerciali tra soggetti terzi soggiacciono ad entrambi i principi

in quanto il creditore non ha né la capacità di determinare il buon esito

(incasso) o la perdita del credito. Tutt’al più non gli rimane che adire alle

vie legali per fare valere il credito.

Nel nostro caso i rapporti tra

società sorelle non possono essere definiti “rapporti fra terzi indipendenti”,

infatti i coniugi __________ erano ben consci della situazione patrimoniale

delle società (ricorrente, RI 1 ed __________) in quanto azionisti delle prime

due società al 50% cadauno (e 51% indiretto in __________). In tale caso non vi

sono più i presupposti per ammettere una [sic] abbattimento forfetario in

quanto il rischio di insolvibilità è ben valutabile e in caso di una situazione

deficitaria, ci si deve porre il quesito del risanamento pena l’applicazione

della teoria del triangolo in caso di abbandono (ammortamento) del credito.

Tra le altre censure,

l’abbandono di un credito tra società sorelle, che non è equiparabile a terzi e

pertanto non giustificato dall’uso commerciale, riveste un aspetto fiscale di

distribuzione di utile e apporto di capitale (teoria del triangolo) e soggiace

alla circ. n. 32 AFC del 23 dicembre 2010.

Bisogna pure annoverare che

l’abbandono di credito per risanare una società è ammesso unicamente se vi è

una situazione deficitaria. Tale situazione non è presente in entrambi gli anni

fiscali (2013 e 2014) né in capo alla ricorrente e neppure presso la RI 1.

Sulla base di quanto precede

ed in assenza di ulteriori elementi, l’UTPG ritiene tuttora che la società

contribuente non abbia economicamente giustificato l’accantonamento

“Delcredere”.

Diritto

1. 1.1.

Secondo gli art. 67 cpv. 1

LT e 58 cpv. 1 LIFD, l’utile netto imponibile delle persone giuridiche è

determinato in base al saldo del conto profitti e perdite, epurato dal riporto

dell’anno precedente (lett. a), a cui vengono in particolare aggiunti i

prelevamenti fatti prima del calcolo del saldo del conto profitti e perdite e non

destinati alla copertura di spese giustificate e riconosciute dall’uso

commerciale, tra cui gli ammortamenti ed accantonamenti non giustificati dall’uso

commerciale (lett. b) (cfr. sentenza TF 2C_520/2015 del 28.12.2015,

consid. 3.1.).

1.2.

Il diritto fiscale si basa

sul bilancio commerciale. Se stabilito nel rispetto delle norme legali applicabili,

esso è infatti determinante anche per la definizione dell’utile imponibile (Massgeblichkeitsprinzip),

fatta eccezione unicamente per le disposizioni correttive proprie al diritto

tributario (sentenza TF 2C_520/2015 del 28 dicembre 2015, consid. 3.1; DTF

132 I 175 consid. 2.2, con riferimento a: Behnisch,

Zur Massgeblichkeit der Handelsbilanz für die Steuerbilanz, in: Aktienrecht

1992-1997: Versuch einer Bilanz, p. 21 ss.).

In

altri termini, il carattere vincolante dei conti annuali (art. 662a CO;

dal 1° gennaio 2013, art. 957a CO) viene a cadere soltanto nella misura

in cui gli stessi risultano in contrasto con regole imperative del diritto

commerciale o vanno osservate norme fiscali che ne correggono le valutazioni (decisione

TF n. 2A.549/2005 del 16 giugno 2006, in: StPS 24, p. 100, consid. 2.1; Bernardoni/ Bortolotto, La fiscalità

dell’azienda nel nuovo diritto federale e cantonale ticinese, 2ª ediz.,

Mendrisio 2010, p. 73 ss.; Locher, Kommentar zum DGB, vol. II, Therwil/Basilea

2004, n. 2 ad art. 58 LIFD, p. 242; Richner/Frei/Kaufmann/

meuter, Handkommentar zum DBG, 3ª ediz., Zurigo 2016, n. 1 ad art. 58

LIFD, p. 883).

1.3.

Secondo

il principio di periodicità valido nel diritto fiscale svizzero, un’azienda

deve essere tassata in un determinato anno fiscale sull’utile realizzato nel

corrispondente periodo. I risultati dei differenti esercizi annuali non devono

perciò venir compensati tra loro, aumentando o diminuendo quelli di un

determinato periodo a favore o a carico di un altro. Se si verifica una

violazione di tale principio, va di conseguenza operata una correzione fiscale

(decisione TF n. 2A.549/2005 del 16 giugno 2006, in: StPS 24 p. 100, consid. 2.2; Locher,

op. cit., n. 82 ad art. 58 LIFD, p. 275; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,

op. cit., n. 20 ss. ad art. 58 LIFD, p. 890).

Considerandi

2.

2.1.

Giusta l’art. 63 cpv. 1

lett. b LIFD (di egual tenore l’art. 72 cpv.1 lett. b LT), sono

ammessi, a carico del conto profitti e perdite, accantonamenti per i rischi di

perdite su attivi del patrimonio circolante, segnatamente sulle merci e sui

debitori.

2.2

A differenza degli

ammortamenti che corrispondono alla registrazione di una perdita di valore che

si è verificata in modo definitivo sul patrimonio aziendale, l’accantonamento

rappresenta una voce del passivo di bilancio, cioè una rettifica dell’attivo,

contabilizzata per far fronte ad un rischio di perdita non ancora quantificabile

con precisione e quindi a carattere provvisorio (Bernardoni/Bortolotto, op. cit., p. 152).

2.3

In applicazione dell’art.

960.

cpv. 2 CO (nella versione in vigore fino al 31.12.2012), gli elementi

dell’attivo non possono essere iscritti a bilancio per un valore superiore a

quello che rappresentano per l’azienda alla data del bilancio. Per l’art. 960a

CO, in vigore dal 1.1.2013, alla prima contabilizzazione gli

attivi devono essere valutati al massimo al loro costo di acquisto o di

produzione (cpv. 1); nelle valutazioni successive, fatte salve le disposizioni

concernenti singole categorie di attivi, il valore degli attivi non può essere

superiore al loro costo di acquisto o di produzione (cpv. 2). In materia

di valutazione degli attivi, uno dei principi più importanti è quello della

prudenza (art. 662a cpv. 2 cifra 3 CO, in vigore fino al 31.12.2012; dal

1.1.2013: art. 958c cpv. 1 cifra 5 CO e art. 960 cpv. 2 CO). Ciò implica che,

nel dubbio, i conti saranno presentati nella forma meno favorevole all’impresa,

tenuto conto del margine d’incertezza e dei limiti legali entro i quali deve

essere esercitato il potere di apprezzamento.

Il rischio di perdita su

un credito risulta principalmente dalla solvibilità dubbiosa del debitore.

Quando un rischio di perdita è ammesso su un credito, una correzione di valore

deve essere obbligatoriamente registrata nei conti (cfr. DTF 137 II 353 consid.

6.2.; sentenza TF 2C_392/2009 del 23 agosto 2010 consid. 2.2., in RDAF 2011 II

p. 70; Danon, in: Noël / Aubry Girardin

[a cura di], Commentaire romand LIFD, 2a ed., Basilea 2017, n. 30 ad

art. 63 LIFD, p. 1241).

Alla fine di ogni

esercizio, l’azienda deve quindi provvedere ad una valutazione oculata del

grado di solvibilità dei suoi clienti e procedere, in presenza di rischi per

futuro mancato o incompleto incasso, alla formazione di adeguati accantonamenti

(Bernardoni/Bortolotto, op. cit,

p. 166).

2.4

La solvibilità del

debitore deve essere valutata in base a fatti passati o presenti, per esempio

in funzione di ritardi intervenuti nei pagamenti, dell’evoluzione anteriore

della situazione finanziaria, dello stato delle procedure di esecuzione in

corso, oppure della qualità delle eventuali garanzie. Quando viene costatato un

rischio di perdita, una correzione di valore, ossia un accantonamento per

rischio delcredere, deve essere registrata nei conti.

Per il rischio generale di

credito (rischio d’inadempienza residuo, dopo costituzione di correzioni di

valore per i rischi individuali identificabili), la pratica ammette, senza

altra giustificazione commerciale, un delcredere del 5% per i debitori svizzeri

e del 10% per i debitori stranieri, fatta eccezione per i crediti nei confronti

di istituzioni di diritto pubblico e di crediti con garanzia integrale. Una correzione

di valore effettiva per i crediti particolarmente dubbiosi ed una rettifica di

valore forfettaria per gli altri crediti è stata ammessa dalla giurisprudenza (Danon, op. cit., n. 30-31 ad art. 63

LIFD, p. 1241).

3.

3.1.

Nel caso in esame, l’Ispettorato

fiscale ha rilevato che fra gli attivi a bilancio figuravano crediti nei

confronti di due società del gruppo, cioè della __________ SA, __________, e

della __________, __________, per un ammontare di fr. 877'205.– al 31.12.2013 e

di fr. 1'166'891.– al 31.12.2014. Trattandosi di prestiti infragruppo,

l’autorità di tassazione ha ritenuto che fosse esclusa l’ammissibilità di

accantonamenti delcredere e ha proceduto alla ripresa dell’importo di fr.

41'276.– nel periodo fiscale 2013 e di fr. 33'030.– nel 2014.

La decisione dell’UTPG non

è condivisa dalla ricorrente, secondo cui la prassi delle autorità fiscali

svizzere, di ammettere un delcredere forfetario del 5% per debitori svizzeri e

del 10% per debitori stranieri troverebbe applicazione anche ai prestiti

infragruppo.

3.2

Nel caso di rettifiche di

valore su prestiti tra società appartenenti ad un gruppo, si pone la questione

se esse siano giustificate dall’uso commerciale o se debbano essere considerate

distribuzioni mascherate di utile. La questione deve essere valutata anche in

questo caso secondo il principio della piena concorrenza (“Dealing at arm's

length”), cioè bisogna chiedersi se anche una società indipendente, che

avesse concesso un prestito a un partner commerciale a condizioni di mercato, potrebbe

procedere a una simile rettifica di valore.

In ogni caso, i prestiti

tra società appartenenti a un gruppo non sono generalmente suscettibili di una

rettifica di valore; spetta infatti alla società madre (o agli azionisti)

garantire che i crediti reciproci non siano minacciati: se una società sorella

sembra non essere più solvibile, deve essere dotata di fondi propri sufficienti

per ripristinare la sua solvibilità. Solo se un credito è minacciato a causa di

circostanze, che si trovano al di fuori della sfera di influenza della società

madre (o degli azionisti) e che giustificherebbero una rettifica di valore anche

fra società indipendenti, una tale misura è giustificata dall’uso commerciale

nel caso di società appartenenti ad un gruppo (Locher,

op. cit., n. 29 ad art. 63 LIFD, p. 570 s.).

3.3

3.3.1

Nella

giurisprudenza di altri Cantoni si trovano casi simili, di cui si sono occupate

le autorità giudiziarie cantonali.

3.3.2

La Prima Commissione di

ricorso fiscale del Canton Zurigo, in una sentenza del 23 settembre 1999 (in

StE 2000 B 72.14.2 n. 25), ha giustificato la ripresa di un delcredere, che era

stato registrato nei conti di una società, che aveva un credito nei confronti

una società sorella con sede in Liberia. Ricordato che, nei rapporti fra

società di un gruppo, generalmente non è ammessa una rettifica delcredere,

poiché compete ai comuni azionisti di far sì che i crediti reciproci non siano

messi in pericolo, ha tuttavia ammesso un’eccezione nel caso in cui un credito

è minacciato da circostanze che sfuggono al controllo dei comuni azionisti e

che comporterebbero una rettifica di valore del credito anche nei rapporti fra

società indipendenti. Queste circostanze eccezionali devono tuttavia essere

addotte e comprovate dallo stesso contribuente, trattandosi di fattori che

diminuiscono il debito nei confronti del fisco. Pur riconoscendo che una guerra

civile nello Stato in cui ha sede la società sorella possa costituire una

simile eccezione, la Commissione di ricorso zurighese ha tuttavia respinto il

ricorso della società svizzera, ritenendo che quest’ultima non avesse

sufficientemente comprovato il rischio di perdita cui era esposto il suo

credito.

3.3.3

Nello stesso senso si è

pronunciato, il 16 novembre 2000, anche il Tribunale amministrativo del Canton

Argovia (in AGVE 2000 p. 148), secondo cui generalmente la rettifica delcredere

non è ammessa nei rapporti infragruppo, con la sola eccezione dei casi in cui

la solvibilità della società debitrice è compromessa da circostanze che si

situano al di fuori della sfera di influenza dei comuni azionisti. Nel caso

concreto, la Corte cantonale ha ritenuto che non fossero adempiute le

condizioni per ritenere data una simile eccezione.

3.3.4

Il Tribunale

amministrativo speciale del Canton Argovia (sentenza n. 3-RV.2015.138 del 25

febbraio 2016, in AGVE 2016 p. 352) si è occupato di una società anonima che

aveva registrato un delcredere di fr. 38'989.- (10% di fr. 389'889.-) con

riferimento a crediti nei confronti della società madre con sede in Germania e

di una società sorella con sede in Austria. Riprese le considerazioni contenute

nella sentenza del 16 novembre 2000, ha sottolineato che la questione se la

rettifica del valore sia da ammettere va analizzata singolarmente e in base

alle circostanze concrete del caso specifico, posto comunque che non esiste un

diritto assoluto alla concessione del delcredere. Nel caso in esame, la Corte

argoviese ha quindi confermato la decisione dell’istanza precedente, che aveva

ripreso il delcredere, ritenuto che la ricorrente non era stata in grado di

dimostrare l’esistenza di rischio concreto di insolvibilità delle società

vicine.

4.

4.1.

Nel caso di specie,

dall’analisi dell’Ispettorato fiscale è risultato che la contribuente è una

società attiva nel ramo della gestione patrimoniale. Gli azionisti sono al 50% __________

e suo marito __________. Le azioni sono tuttavia detenute a titolo fiduciario da

__________ (membro del Consiglio d’amministrazione della società __________). Gli

stessi sono inoltre azionisti, sempre al 50%, della società sorella __________.

La società ricorrente detiene inoltre il 51% del capitale della società

italiana __________, il cui presidente del Consiglio d’amministrazione __________.

Entrambe le società svizzere sono state iscritte al Registro di commercio del

Canton Ticino il 23 maggio 2012.

4.2

Ora, dall’Allegato 1 del

rapporto dell’Ispettorato fiscale del 16 marzo 2017 si evince che la totalità

dei debitori della contribuente registrati a bilancio al 31.12 degli anni

fiscali rilevanti sono la società sorella RI 1 e la società italiana __________

(cfr. anche Rapporto ispettorato 116/2015, pag. 14). Ritenuto inoltre come gli

azionisti di entrambe le società siano gli stessi e, oltretutto, coniugati tra

loro, è pacifico che fossero coscienti della situazione patrimoniale di

entrambe le società, come pure della società italiana __________. Ne consegue

che, a ragione, l’Ispettorato fiscale e l’UTPG hanno concluso che i crediti e

debiti tra queste società fossero “infragruppo”.

5.

5.1.

Nei periodi fiscali in

esame, la RI 1 ha registrato accantonamenti per rischio delcredere su debitori

svizzeri ed esteri, senza meglio precisare i motivi alla base di tale

richiesta. La ricorrente si limita a contestare la decisione dell’UTPG

adducendo che, secondo l’Amministrazione federale delle contribuzioni (cfr. https://www.kmu.admin.ch/kmu/it/home/consigli-pratici/questioni-finanziarie/contabilita-e-revisione/l-insolvenza-dei-clienti.html

consultato il 20.07.2021), sarebbe concesso un delcredere forfetario del 5%,

per i debitori svizzeri, e del 10%, per i debitori esteri.

5.2

Come precedentemente

rilevato, i debitori di __________ sono la società sorella RI 1 e la società

italiana __________, detenuta al 51% dalla ricorrente.

Per quanto riguarda i

rapporti fra le società in questione, nel rapporto dell’Ispettorato fiscale

(pagina 14) si legge che i ricavi registrati nel conto economico della

ricorrente si riferiscono a fatture emesse nei confronti della società sorella __________

e che “i rapporti di fatturazione, considerato che la contribuente non ha

una struttura propria ed è considerata “vuota”, servono esclusivamente per

“incanalare” verso la sorella RI 1 i ricavi provenienti dall’Italia (fatture

emesse dalla contribuente verso la __________); da noi rilevato il fatto che

gli azionisti procedono poi al prelievo presso la stessa RI 1 (come stipendio o

come prelievo “correntista attivo”!)”. Le fatture sarebbero “solo in

parte onorate”, ciò che contribuirebbe “a formare la posizione di

credito a Bilancio infragruppo; posizione che nel corso degli anni aumenta”.

In questo contesto,

l’Ispettorato ha anche preannunciato alla ricorrente che “dal 2015,

considerando che gli importi non vengono corrisposti, anzi aumentano, i crediti

vantati verso la società sorella __________ SA saranno considerati fiscalmente alla

stregua di un prestito attivo concesso alla medesima (finanziamento)”, con

la conseguenza che “sulla posizione saranno… da conteggiare annualmente gli

interessi attivi minimi sanciti dalla circolare AFC” (cfr. rapporto

dell’Ispettorato fiscale, pagina 7).

I crediti vantati dalla

contribuente nei confronti della società sorella aumentano dunque di anno in

anno, per il fatto che la ricorrente rinuncia a esigere il pagamento dei

compensi che le spettano. In simili circostanze, non è comprensibile come possa

pretendere di far valere un rischio di perdita a causa dell’insolvibilità delle

debitrici.

5.3

Come già accennato (v. supra,

consid. 3.3.), nella procedura fiscale l’onere della prova è ripartito nel

senso che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che

fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la

prova di quei fatti che concorrono a escludere o a ridurre il debito verso

l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8).

La giurisprudenza e la

prassi delle autorità fiscali non ammettono la rettifica di valore di un

credito (delcredere), nei rapporti fra società appartenenti ad un gruppo,

poiché compete agli azionisti di far sì che i crediti reciproci non siano messi

in pericolo. Un’eccezione è ammessa solo nel caso in cui un credito sia

minacciato da circostanze che sfuggono al controllo degli azionisti una

rettifica di valore del credito sarebbe ammessa anche nei rapporti fra società

indipendenti. L’onere della prova dell’esistenza di simili circostanze

eccezionali è a carico del contribuente.

Nella fattispecie,

l’insorgente non ha apportato alcuna prova a supporto della propria pretesa,

limitandosi a invocare la prassi dell’Amministrazione federale delle

contribuzioni, che non escluderebbe il riconoscimento della deduzione forfetaria

nei rapporti infragruppo. Nella misura in cui con questa argomentazione la

ricorrente invocasse il principio della buona fede, la questione sarà esaminata

in seguito (v. infra, consid. 6).

5.4

La contribuente non è

stata quindi in grado di spiegare per quale motivo sussista un rischio in

merito al recupero dei propri crediti, né ha preteso che tale rischio dipenda

da circostanze al di fuori della sfera di influenza degli azionisti comuni. Al

contrario, dall’esame degli atti si rileva che un eventuale rischio dipenderebbe

proprio dagli azionisti comuni, che ammettono che le fatture emesse nei

rapporti infragruppo non siano pagate, andando a incrementare debiti e crediti.

È quindi condivisibile la

conclusione a cui è giunto l’UTPG, che non ha riconosciuto l’accantonamento

delcredere fatto valere dalla ricorrente.

.

6.

6.1.

Laddove la ricorrente lamenta

l’incongruenza fra la motivazione della decisione impugnata e la prassi

dell’AFC, ci si potrebbe domandare se essa non sostenga di aver riposto fiducia

nelle raccomandazioni pubblicate sul sito ufficiale della Confederazione

Svizzera, da parte dell’Amministrazione federale delle contribuzioni, secondo

cui l’autorità fiscale dovrebbe accettare, secondo la prassi, un delcredere

forfetario del 5%, per i debitori svizzeri, e un delcredere forfetario del 10%,

per i debitori esteri.

6.2

In

queste circostanze, si può ritenere che la contribuente eccepisca la violazione

del principio della buona fede. Questi discende direttamente dall’art. 9 Cost.

fed. e vale per l’insieme dell’attività statale, proteggendo il cittadino nella

fiducia legittima che ripone nelle assicurazioni ricevute da parte delle

autorità statali, allorquando egli ha definito il proprio comportamento secondo

il tenore di decisioni, di dichiarazioni oppure di un comportamento determinato

adottato dall’amministrazione. Affinché il cittadino possa invocare la

protezione della buona fede, è necessario che l’autorità che ha dato delle

rassicurazioni fosse competente per poterlo fare, oppure che il cittadino abbia

potuto considerarla come tale (sentenza TF 2C_74/2014 del 26.5.2014, consid.

3.4; CDT 80.2016.226 dell’11 ottobre 2017, consid. 3.1).

6.3

Secondo la giurisprudenza,

un’indicazione oppure una decisione errata da parte dell’amministrazione può

obbligare quest’ultima ad accordare ad un amministrato un vantaggio che è di

per sé contrario alla regolamentazione in vigore a condizione che (a) le

informazioni siano state date senza porre riserve, (b) che l’autorità sia

intervenuta in una situazione concreta nei confronti di persone determinate,

(c) che l’autorità in questione abbia agito oppure ritenga d’aver agito nei

limiti delle sue competenze e (d) che l’amministrato non abbia potuto rendersi

conto immediatamente dell’inesattezza dell’informazione ricevuta. È inoltre

ancora necessario che l’amministrato si sia fondato sulle rassicurazioni

ricevute per (e) adottare delle disposizioni alle quali non potrebbe rinunciare

senza subire un pregiudizio, (f) che la regolamentazione non sia cambiata dopo

il momento in cui l’assicurazione è stata data e (g) che l’interesse

all’applicazione del diritto positivo non sia predominante per rapporto alla

tutela dell’affidamento (DTF 137 II 182 consid. 3.6.2.).

Il principio della buona

fede vale anche nelle relazioni tra le autorità fiscali ed i contribuenti.

Tuttavia il diritto fiscale è dominato dal principio della legalità, sicché il

principio della buona fede ha una portata di per sé molto limitata, soprattutto

nel caso in cui esso entra in conflitto con il principio della legalità (cfr.

anche DTF 131 II 627, consid. 6.1.; 118 Ib 312, consid. 3b). Il contribuente

può quindi beneficiare di un trattamento fiscale che deroga alla legge solo nel

caso in cui le condizioni sopra evocate – che devono essere interpretate in

maniera restrittiva – siano adempiute in maniera chiara e senza equivoci

(sentenza TF 2C_603/2012 del 10.12.2012 consid. 4; sentenza TF 2C_382/2007 del

23.11.2007

del 23.11.2007 consid. 3).

6.4

Nel caso in esame,

l’autorità di tassazione non solo non ha dato alla ricorrente alcuna

rassicurazione in merito al riconoscimento degli accantonamenti “delcredere”, ma

la contribuente non si era nemmeno attivata per chiedere informazioni a tale

riguardo. Nessuna delle condizioni, perché la ricorrente possa invocare la

propria buona fede, è adempiuta. In particolare, l’AFC non è intervenuta in una

situazione concreta nei confronti di persone determinate, ma si è limitata a

comunicare una prassi generale.

Il semplice fatto che sul

sito della Confederazione vengano fornite determinate informazioni non equivale

a ricevere delle rassicurazioni, che potrebbero obbligare l’autorità ad

accordare ad un amministrato un vantaggio che è di per sé contrario al diritto

in vigore.

Ne discende che neppure tale

argomentazione ricorsuale trova tutela.

7.

Alla luce delle

considerazioni precedenti, il ricorso è pertanto respinto.

La tassa di giustizia e le

spese processuali sono poste a carico della ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 2’000.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 300.–

per un totale di fr. 2’300.–

sono a carico della

ricorrente.

3. Contro il presen

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La

segretaria: