80.2018.255
Assoggettamento illimitato: persona giuridica, sede o amministrazione effettiva, holding, luogo in cui vengono adottate le decisioni, amministratori domiciliati nel Canton Ticino
23 marzo 2021Italiano25 min
UTPG) comunicava all’Ufficio cantonale di tassazione del Canton Appenzello Interno
Source ti.ch
Incarti n.
80.2018.255
80.2018.256
Lugano
23 marzo 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele
Guffi
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI
1
rappr.
da: RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 15 novembre 2018 contro la decisione del 18 ottobre 2018 in materia di IC
e IFD 2011 e 2012.
Fatti
Fatti
A. __________, con sede
a Lugano, veniva costituita il 28 aprile 2003. Il 10 novembre 2009 cambiava la
propria ragione sociale in RI 1 e con iscrizione sul Foglio Ufficiale Svizzero
di Commercio dell’8 dicembre 2009 trasferiva la propria sede ad Appenzello.
B. Con raccomandata del
28 marzo 2011, l’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche (qui di seguito
UTPG) comunicava all’Ufficio cantonale di tassazione del Canton Appenzello Interno
la sua intenzione di rivendicare l’imposizione illimitata sull’utile e sul
capitale della RI 1 a partire dal 2009. Riprendendo la dottrina e la
giurisprudenza applicabili alla fattispecie, l’autorità fiscale indicava come
fosse evidente che la sede statutaria della società ad Appenzello fosse
puramente formale (“recapito postale”), tanto più che l’amministrazione
effettiva era svolta in Ticino, Cantone in cui i membri del Consiglio di Amministrazione
erano domiciliati.
Con decisioni del 18
aprile 2011 e del 15 dicembre 2011 l’UTPG notificava alla RI 1 le tassazioni
IC/IFD per i periodi fiscali 2009 e 2010. In data 9 marzo 2015 l’UTPG
notificava le tassazioni IC/IFD 2011 e 2012.
C. Con reclamo del 2
aprile 2015, la RI 1, rappresentata dalla __________, contestava le tassazioni
IC/IFD 2011 e 2012, argomentando di essere iscritta dal 2.12.2009 al Registro
di commercio del Canton Appenzello Interno e di possedeva una stabile impresa
in questo Cantone, con la conseguenza che l’assoggettamento nel Canton Ticino
non risultava giustificato. A sostegno di uno stabilimento d’impresa (art. 51
LIFD) nel Canton Appenzello Interno, la reclamante sosteneva di avere preso in
locazione degli uffici, per tenervi le riunioni e prendere le decisioni con i
partners delle partecipate. L’amministratore unico __________ aveva inoltre
domicilio a Baden. L’autorità fiscale del Canton Appenzello Interno aveva proceduto
alle tassazioni dei periodi fiscali dal 2010 al 2012, ragione per cui
un’imposizione anche da parte del Canton Ticino avrebbe implicato una doppia
imposizione intercantonale. Precisava inoltre che trattandosi di una holding
non vi era nessun obiettivo di pianificazione fiscale, in quanto, con la
riduzione per partecipazione, i costi per la logistica superavano gli utili. Subordinatamente,
contestava il mancato riconoscimento della riduzione per partecipazione.
D. Con diffida del 17
settembre 2018 l’UTPG invitava la reclamante a trasmettere la documentazione seguente:
copia di tutti i contratti di locazione della società, copia della scheda “Raumkosten
und Verwaltungsaufwand”, copia dei contratti di lavoro dei dipendenti,
copia dei permessi di soggiorno dei dipendenti rilasciati dall’Autorità
competente, copia della distinta dei salari AVS e generalità esatte del
beneficiario economico della società. Allegava inoltre copia della lettera 28
marzo 2011 inerente alla rivendicazione dell’imposizione illimitata della
società in Ticino per amministrazione effettiva (art. 50 LIFD e art. 60 LT) a
valere dal 2009 e seguenti.
Con e-mail del 5 ottobre
2018 __________, per conto della RI 1, trasmetteva la documentazione richiesta,
precisando che i documenti relativi ai dipendenti non potevano essere prodotti,
trattandosi di una società di partecipazioni senza dipendenti.
E. Con decisione del 18
ottobre 2018, l’UTPG respingeva il reclamo e confermava che la società avrebbe
continuato ad essere imposta illimitatamente nel Cantone Ticino per
amministrazione effettiva nel Cantone. Per quanto concerne il contratto di locazione
prodotto, rilevava che lo stesso era valido unicamente dal 1° gennaio 2015 e che,
al punto 5, prevedeva una clausola secondo cui era possibile iscrivere
unicamente 5 società al massimo per bucalettere per lo stesso domicilio. Inoltre,
tutti i suoi amministratori fino al 22.02.2012 erano domiciliati nel Canton
Ticino o in Italia di tutti i membri della reclamante. Dal 22.02.2012 in avanti
l’unico membro della società con diritto di firma individuale risultava essere __________,
domiciliato a Baden. Quest’ultimo pareva però essere unicamente un prestanome,
in quanto dal Registro di commercio del Canton Appenzello Interno risulta
membro/amministratore di 7 società, tutte domiciliate in “__________, 9050
Appenzell”. Le spese accessorie e amministrative prodotte con la documentazione
2011 e 2012 consistevano unicamente in spese amministrative riconducibili a
fatture della __________ di Lugano e del signor __________, presso il quale la
società aveva eletto il proprio domicilio dall’ 8.12.2009 al 05.07.2013. Tutti
gli azionisti della società risultavano inoltre domiciliati nel Canton Ticino
e, ad esclusione di __________, erano anche membri della rappresentante fiscale
della contribuente, che ha sede a Lugano. Infine, nella dichiarazione fiscale presentata
alle autorità fiscali del Canton Appenzello Interno per gli anni 2011 e 2012
veniva indicato come direttore __________, anch’egli residente in Ticino.
L’UTPG accoglieva per
contro la domanda subordinata e riconosceva alla reclamante la riduzione per
partecipazione.
F. Con ricorso del 15
novembre 2018 RI 1 insorge contro la decisione su reclamo. Contesta che Walter
Egloff sia un prestanome ribadisce che le riunioni e le decisioni relative alle
partecipazioni verrebbero adottate nel Canton Appenzello Interno.
G. Con osservazioni del
7 gennaio 2019 l’UTPG ribadisce che l’amministrazione effettiva della RI 1
Appenzello, si svolge nel Canton Ticino, dove sono esercitate la direzione
effettiva e l’attività corrente della società. La sublocazione di un
locale/ufficio di piccole dimensioni ad Appenzello, presso una società
finanziaria, con un affitto mensile di fr. 390.- + fr. 50.- di spese, senza la
presenza costante di personale, non si può considerare come importanti
infrastrutture.
Diritto
1. La ricorrente contesta
l’assoggettamento sia all’imposta cantonale sia all’imposta federale diretta.
L’art. 108 cpv. 1 LIFD
prevede che, se il luogo della tassazione è controverso o incerto, esso venga
fissato dall’amministrazione cantonale dell’imposta federale diretta ove
entrino in linea di conto più autorità di tassazione dello stesso Cantone e
dall’Amministrazione federale delle contribuzioni ove entrino in linea di conto
più Cantoni (cfr. anche la sentenza del TF 2C_116/2013 del 2.9.2013 consid. 4.5
con riferimenti).
Nella fattispecie, quindi,
il giudizio in merito alla questione quale cantone sia competente per la
tassazione dell’imposta federale diretta non rientra nelle attribuzioni di
questa Camera, bensì dell’Amministrazione federale delle contribuzioni, la cui
decisione potrà poi essere impugnata secondo le disposizioni generali
sull’amministrazione della giustizia federale.
Nella misura in cui
concerne l’imposta federale diretta, il ricorso si rivela pertanto
irricevibile.
Considerandi
2.
2.1.
La ricorrente,
contestualmente al cambiamento di sede della società, avvenuto nel dicembre del
2009, è stata assoggettata alle imposte dirette nel Canton Appenzello Interno.
Come già con le decisioni
relative ai periodi fiscali precedenti, passate in giudicato, con le decisioni
di tassazione contestate, l’autorità fiscale ticinese ha assoggettato la società
nel Canton Ticino, in considerazione del fatto che l’amministrazione effettiva
è esercitata nel Cantone. Lo ha fatto in base all’art. 60 della legge
tributaria cantonale (LT), secondo cui le persone giuridiche sono assoggettate
all’imposta in virtù della loro appartenenza personale quando hanno sede o
amministrazione effettiva nel Cantone.
2.2
Per quanto attiene ai
presupposti per l’assoggettamento illimitato alle imposte dirette delle persone
giuridiche, l’art. 20 cpv. 1 prima frase della Legge federale del 14 dicembre
1990.
sull’armonizza-zione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID;
RS 642.14) stabilisce che le società di capitali, le società cooperative, le
associazioni, le fondazioni e le altre persone giuridiche sono assoggettate all’imposta
se hanno la loro sede o la loro amministrazione effettiva nel Cantone. Sulla
base di questa disposizione, può verificarsi che l’assoggettamento per
appartenenza personale sia rivendicato sia dal cantone di sede sia da quello
dell’amministrazione effettiva. Il conflitto che ne deriva deve essere risolto
in base alle disposizioni del diritto tributario intercantonale. Secondo la
giurisprudenza del Tribunale federale, il domicilio fiscale principale di una
persona giuridica nei rapporti intercantonali si trova essenzialmente alla sede
indicata dagli statuti e dall’iscrizione a registro di commercio. Non ci si
fonda tuttavia su questa sede determinante per il diritto civile, se ad essa si
contrappone un altro luogo, dove sono esercitate effettivamente la direzione e
l’amministrazione, che di solito si concentrano alla sede statutaria. In tal
caso, è determinante questo luogo come domicilio fiscale. È irrilevante che la
scelta della sede statutaria sia giustificata da considerazioni fiscali o da
altre ragioni; basta che tale sede non corrisponda alla situazione effettiva ed
appaia costituita ad arte. È determinante l’insieme delle circostanze del caso
concreto (cfr. p. es. le sentenze del Tribunale federale n. 2P.6/2007 del 22 febbraio 2008, consid. 2.2; n. 2C_259/2009
del 22 dicembre 2009, consid. 2.1; n. 2C_431/2014 del 4 dicembre 2014, consid. 2.1;
inoltre Heilinger/Maute, Der
Begriff der tatsächlichen Verwaltung im interkantonalen und internationalen
Verhältnis bei den direkten Steuern, in RF 63/2008, p. 742 ss. e p. 836 ss.; Jung, Hauptsteuerdomizil juristischer
Personen: international und interkantonal, in EF 3/17, p. 169 ss. e p. 251 ss.;
De le Court, Administration et
direction effectives, in RF 71/2016, p. 404 ss.; Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach [a
cura di], Interkantonales Steuerrecht, Basilea 2011, § 8, n. 2 ss., p. 94; de Vries Reilingh, La double imposition
intercantonale, 2a ediz., Berna 2013, n. 389 ss., p. 130; Locher, Einführung in das interkantonale
Steuerrecht, 4a ediz., Berna 2015, p. 47).
2.3
La sede societaria,
indicata negli statuti ed iscritta a registro di commercio, è dunque atta a
costituire un assoggettamento per appartenenza personale in ambito di diritto
intercantonale se non rappresenta un mero recapito bucalettere. Quest’ultimo si
caratterizza per la mancanza di legami stretti e per l’assenza di importanti
infrastrutture (“wesentliche Büroinfrastrukturen”) nel luogo di sede.
Una sede dal carattere puramente formale non sussiste unicamente quando vi è un
recapito postale presso uno studio legale o fiduciario (“indirizzo c/o”) che si
occupa di ritirare la posta ed inoltrarla agli organi societari residenti in un
altro cantone, bensì pure quando al luogo di sede vi è un minimo di
infrastruttura e di personale, i quali tuttavia non vengono impiegati
concretamente per svolgere funzioni commerciali ed amministrative ma
rappresentano piuttosto una struttura costituita ad arte per nascondere la
realtà (cfr. p. es. la sentenza del Tribunale federale n. 2C_259/2009 del 22 dicembre 2009, consid. 2; sentenza del Tribunale
amministrativo del canton Zurigo StE 2002 A 24.22 n. 5, consid. 2a e 3; Jung, op. cit.,
p. 171 s.; Heilinger/ Maute, op.
cit., p. 747; Zweifel/Hunziker,
in: Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach, op. cit., § 8, n. 7-8, p. 96). Secondo
dottrina e giurisprudenza l’assenza di personale, di uffici o di altre
strutture, così come la mancanza di una linea telefonica o l’irraggiungibilità
via telefono al luogo di sede, oppure ancora la deviazione d’indirizzo (“Adressumleitung”)
o il fatto che le assemblee degli organi societari non siano svolte al
luogo di sede, sono da interpretare quali indizi a favore della natura
puramente formale e fittizia della sede statutaria (sentenza del Tribunale
federale n. 2C_431/2014 del 4 dicembre 2014, consid. 2.2; n.
2C_483/2016 del 11 novembre 2016, consid. 6.3; sentenza del tribunale
amministrativo del Canton Zurigo StE 2002 A 24.22 n. 5, consid. 2a e 3; Zweifel/Hunziker,
in: Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach, op. cit., § 8, n. 8, p. 96; Heilinger/ Maute, op. cit., p. 748).
2.4
In presenza di un mero
recapito bucalettere, il domicilio fiscale della società di trova nel luogo in cui
viene svolta la direzione o l’amministrazione effettiva. Secondo il Tribunale
federale l’amministrazione effettiva si trova al luogo dove si svolgono quelle
attività che nel loro insieme servono all’adempimento dello scopo statutario,
dove la società ha il centro dei propri interessi effettivi ed economici e dove
sono esercitate quelle attività dirigenziali che di solito si concentrano alla
sede statutaria (DTF 54 I 301, consid. 2; DTF 50 I 100, consid. 2). La
definizione di amministrazione effettiva varia a dipendenza della tipologia,
della grandezza e dell‘attività svolta dalla società. In generale, dottrina e
giurisprudenza definiscono l’amministrazione effettiva come la direzione
corrente della società (day-to-day management), nozione a cui s’oppongono,
da un lato, la semplice attività amministrativa (intesa come tenuta e gestione
della corrispondenza, lavori di segretariato, ecc.) e, dall’altro, le attività
di controllo e le decisioni strategiche di competenza del CdA (sentenza
del Tribunale federale n. 2C_483/2016 del 11 novembre 2016, consid. 3;
n. 2C_1086/2012 del 16 maggio 2013, consid. 2.2; De le Court, op. cit., p. 408 s.; Heilinger/ Maute, op. cit., p. 752; Jung, op. cit., p. 172; Zweifel/Hunziker, in:
Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach, op. cit., § 8, n. 9 e 13, p. 96 e 98 s.).
2.5
Per quanto concerne
l’onere della prova, secondo un principio generale della procedura fiscale,
esso è ripartito nel senso che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare
l’esistenza di elementi che fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a
carico del contribuente la prova di quei fatti che concorrono a escludere o a
ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493;
StE 1990 B 13.1 n. 8). In ambito di assoggettamento all’imposta cantonale, il
Tribunale federale ha concretizzato tale principio, stabilendo che in presenza
di importanti infrastrutture (“wesentliche Büroinfrastrukturen”), in
particolare di uffici e di personale, alla sede statutaria, allora spetta
all’autorità fiscale portare la prova che l’amministrazione effettiva sia
esercitata in un altro luogo, soggiacente alla propria sovranità fiscale. In mancanza di tali infrastrutture e se l’autorità fiscale rende molto
verosimile l’assoggettamento in un altro cantone, incombe pertanto al
contribuente l’onere della prova (“Gegenbeweis”) in relazione al
trasferimento effettivo e non fittizio di sede (cfr. sentenza del
Tribunale federale n. 2P.6/2007 del 22 febbraio 2008, consid. 2.3;
n. 2C_431/2014 del 4 dicembre 2014 consid. 2.1.; 2C_483/2016 del 11 novembre
2016, consid. 6.1 s.; inoltre Heilinger/
Maute, op. cit., p. 746; Jung,
op. cit., p. 173; Zweifel/Hunziker,
in: Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach, op. cit., § 8, n. 20-22, p. 101 s.; Locher, op. cit., p. 47).
2.6
Occupandosi
di una società con sede nel Liechtenstein, la cui attività consisteva nella
vendita di software, il Tribunale federale ha ritenuto troppo esigui i legami
con la sede statutaria, dove vi era un ufficio di piccole dimensioni preso in
locazione, considerato che la maggior parte del lavoro veniva svolta fuori sede
ed i giustificativi non documentavano una presenza costante nel Principato,
rispetto ai legami con il Canton Zurigo, dove l’azionista e amministratore
della società era domiciliato e dove aveva sede un’altra società da lui
controllata (sentenza del Tribunale federale n. 2C_483/2016 del 11 novembre
2016).
Nel caso di
una società immobiliare, l’Alta Corte ha affermato che essa è illimitatamente
imponibile laddove si trova la sede statutaria, a meno che le decisioni di
gestione e di amministrazione non siano prese in un altro cantone. In tale
eventualità, il domicilio fiscale principale si trova laddove l’attività
dirigenziale è svolta, anche se nessun attivo vi si trovasse. Ciò si verifica in
particolare se l’attività dirigenziale si svolge nei locali dell’azionista
principale. In questo ambito, l’attività dirigenziale (decisioni su acquisto e
vendita di immobili, designazione degli amministratori degli immobili e
gestione degli utili che ne derivano) si deve tenere distinta dalla semplice
gestione degli immobili (custodia, manutenzione, conclusione di contratti di
locazione, ecc.) (sentenza del 15 dicembre 2006, n. 2P.120/2006, consid. 3.1 e
giurisprudenza citata).
A proposito
di una società che aveva trasferito la sede statutaria dal Canton Zurigo al
Canton Svitto, dove aveva preso in locazione un ufficio con pigione mensile
pari a fr. 400.-, senza la presenza di personale, il Tribunale federale ha
ritenuto che non fossero soddisfatti i presupposti della “wesentliche
Geschäftsinfrastruktur” e che apparisse molto verosimile che
l’amministrazione effettiva fosse ancora eseguita nel Canton Zurigo, così che
spettava alla ricorrente l’onere di comprovare l’effettivo trasferimento di
sede (sentenza del Tribunale federale n. 2C_431/2014 del 4 dicembre 2014).
In relazione
ad una società a garanzia limitata, l’Alta Corte ha affermato che il domicilio
fiscale era situato al domicilio dell’amministratore, dove veniva esercitata
l’attività dirigenziale e l’amministrazione effettiva. Alla sede statutaria,
infatti, non c’era alcuna infrastruttura, ma solo una sede formale (sentenza
del Tribunale federale n. 2C_259/2009 del 22 dicembre 2009).
2.7
Le decisioni impugnate
devono pertanto essere esaminate tenendo conto non solo della base legale del
diritto cantonale e di quella contenuta nel diritto federale
dell’armonizzazione ma anche della giurisprudenza del Tribunale federale in
materia di divieto della doppia imposizione intercantonale.
3.
3.1.
RI 1 è iscritta nel
registro di commercio del Canton Appenzello Interno dal 2.12.2009. Lo scopo
della società è quello di fornire servizi nei settori della consulenza fiscale,
dell'amministrazione fiduciaria, della revisione contabile, nonché della
consulenza commerciale ed economica generale. La società può aprire succursali
e filiali e può acquisire partecipazioni in altre società in Svizzera e
all'estero, nonché condurre tutte le attività direttamente o indirettamente
connesse al suo scopo. La società può acquistare, gravare, vendere e gestire
immobili in Svizzera e all'estero. Può inoltre effettuare finanziamenti per
conto proprio o per conto di terzi e può stipulare garanzie e fideiussioni a
favore di società controllate e di terzi (cfr. www.zefix.ch,
sito consultato il 28.02.2018).
3.2
Dalla contabilità della
ricorrente risulta che la stessa non è operativa, ma si limita a gestire
partecipazioni in altre società. I suoi ricavi consistono quasi esclusivamente
in dividendi.
Per determinare dove sia
assoggettata nei rapporti intercantonali una società holding, la giurisprudenza
del Tribunale federale riconosce la sede sociale stabilita dagli statuti solo
se gli atti necessari per raggiungere lo scopo sociale sono svolti in tale
luogo. Il luogo dell’amministrazione effettiva corrisponde al luogo in cui i
titoli sono conservati, i ricavi sono incassati, vengono decisi acquisto e
vendita di titoli, vengono esercitati i diritti degli azionisti, gli
amministratori agiscono, si opera il controllo delle società figlie, si
applicano le decisioni del consiglio di amministrazione, si tiene la
contabilità, si tengono le sedute del consiglio di amministrazione (cfr. De le Court, op. cit., p. 414 s.; Oberson, Précis de droit fiscal
international, 4a ediz., Berna 2014, p. 62 s.). La direzione di una
società holding non comporta pertanto un’attività particolarmente estesa ed è
meno appariscente di quella di un’impresa che esercita attività immediatamente
produttiva (Heilinger/Maute, op.
cit., p. 754).
Proprio perché l’attività
di una società holding non richiede particolari infrastrutture e personale, per
stabilire dove sia assoggettata alle imposte è determinante il luogo in cui
vengono adottate le decisioni in merito alla gestione delle partecipazioni,
cioè quello in cui operano le persone che decidono (Jaussi/Duss, in: Zweifel/Beusch/Bauer-Balmelli [a cura di],
Kommentar zum VStG, 2a ediz., Basilea 2012, n. 33j ad art. 9 LIP, p.
459; Oesterhelt/Schreiber, in:
Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum StHG, 3a ediz., Basilea
2017, n. 29 ad art. 20 LAID, p. 514).
3.3
3.3.1
In merito alla sede della
società, così come indicato dall’estratto del registro di commercio del Canton
Appenzello, si rileva che la stessa è stata dal 8.12.2009 al 05.07.2013 presso __________,
persona che non risultava essere membro né avere diritto di firma per la
ricorrente in quel periodo.
Dal 05.07.2013 ad oggi la
ricorrente risulta invece domiciliata in __________, 9050 Appenzell.
A proposito di questa
sede, la ricorrente presenta un contratto di locazione, valido però unicamente
dal 1° gennaio 2015. La pigione mensile di fr 440.- risulta, oltre che
particolarmente esigua, composta anche da fr. 50.- mensili per “Briefkasten
für maximum 5 Firmen”; elemento insolito che si ripresenta al punto 5 del
contratto dove si indica che la locataria non può utilizzare lo stesso
indirizzo postale per più di cinque società allo stesso tempo. L’oggetto locato
risulta inoltre essere un ufficio già ammobiliato con una superficie di soli
10m². La ricorrente non produce giustificativi relativi alla presenza di una
connessione wi-fi o di un recapito telefonico fisso di cui se ne deduce
conseguentemente l’assenza.
Per gli anni 2011 e 2012
le uniche spese per “Raumkosten und Verwaltungsaufwand” che emergono
(scheda contabile 3110 prodotta dalla ricorrente) sono quelle relative a
fatture di __________ di Lugano e di __________, presso il quale la società
aveva eletto domicilio dal 8.12.2009 al trasferimento in __________, 9050
Appenzell il 05.07.2013.
Infine, da una ricerca nel Registro di
commercio del Canton Appenzello emerge che allo stesso indirizzo risultano
domiciliate numerose altre persone giuridiche.
3.3.2
In merito alla presenza di
personale alla sede statutaria, su domanda dell’UTPG, la ricorrente dichiarava
che “la società non ha dipendenti in quanto si tratta di una società di
partecipazioni in sostanza una Holding” e che di conseguenza non avrebbe
potuto produrre i documenti richiesti (copia dei contratti di lavoro dei
dipendenti, copia dei permessi di soggiorno dei dipendenti rilasciati
dall’Autorità competente, copia della distinta dei salari AVS). A tal proposito,
l’Autorità fiscale fa notare che la raccomandata inviata il 17 settembre 2018 alla
sede legale di Appenzello Interno era stata ritornata dalla posta in quanto
“Non ritirato” dopo un’attesa (Frist) fino al 25 settembre 2018.
3.4
Dal 28.01.2010 al
22.02.2012
amministratori della società erano: __________, da __________ a __________,
membro con firma individuale; __________, da __________ a __________-__________,
Presidente con firma individuale; __________, cittadino italiano, a __________,
socio con firma individuale; __________, da Breggia-Caneggio a Lugano, socio
con firma individuale. Dal 22 febbraio 2012 unico membro con diritto di firma
individuale è stato il signor __________, domiciliato a __________. Dal 23
marzo 2020, a quest’ultimo è subentrato __________, da __________ in __________.
Si deve quindi constatare
come tutti gli amministratori della ricorrente fino al 22 febbraio 2012 fossero
domiciliati in Ticino. Quanto al signor __________, da una ricerca nel Registro
di commercio del Canton Appenzello Interno (consultato il 20.02.2021) emerge
che lo stesso è o è stato membro di ben 9 differenti enti giuridici, tutti
aventi inoltre come sede sociale __________, __________. Anche __________ è o è
stato amministratore di numerose società nel Canton Ticino, fra le quali la __________
SA, __________, e la __________ SA in liquidazione, __________.
Tutti gli azionisti della ricorrente
sono infine a loro volta domiciliati nel Ticino: __________ in Porza (quota di
partecipazione del 28%), __________ in Figino (quota di partecipazione del 28%),
__________ in Gentilino (quota di partecipazione del 28%), __________ in Figino
(quota di partecipazione del 10%) e __________ in Lugano (quota di
partecipazione del 6%).
3.5
L’UTPG fa inoltre correttamente notare che gli
amministratori della RA 1 (ora __________), rappresentante fiscale della
ricorrente, che ha la propria sede nel Canton Ticino, corrispondono quasi
integralmente agli azionisti della ricorrente: __________ presidente con firma
collettiva a due, __________ membro con firma collettiva a due, __________
membro con firma collettiva a due, __________ direttore con firma collettiva a
due ed infine __________ membro con firma collettiva a due. Essi facevano per
di più parte del consiglio di amministrazione della RI 1 prima del 22 febbraio
2012, data in cui __________ ne è diventato unico membro.
4.
4.1.
Come precedentemente
esposto, per quanto concerne l’onere della prova in ambito di assoggettamento
all’imposta cantonale, il Tribunale federale ha stabilito che, in presenza di
importanti infrastrutture (“wesentliche Büroinfrastrukturen”), in
particolare di uffici e di personale, alla sede statutaria, allora spetta
all’autorità fiscale portare la prova che l’amministrazione effettiva sia
esercitata in un altro luogo, soggiacente alla propria sovranità fiscale. In
mancanza di tali infrastrutture e se l’autorità fiscale rende molto verosimile
l’assoggettamento in un altro cantone, incombe pertanto al contribuente l’onere
della prova (“Gegenbeweis”) in relazione al trasferimento effettivo e
non fittizio di sede (cfr. sentenza del Tribunale federale n. 2P.6/2007 del 22
febbraio 2008, consid. 2.3; n. 2C_431/2014 del 4 dicembre 2014 consid. 2.1.;
2C_483/2016 del 11 novembre 2016, consid. 6.1 s.; inoltre Heilinger/ Maute, op. cit., p. 746;
Jung, op. cit., p. 173; Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach,
op. cit., § 8, n. 20-22, p. 101 s.; Locher,
op. cit., p. 47).
4.2
Nel caso concreto, l’UTPG
ha rilevato molteplici elementi atti a comprovare l’assenza di importanti
infrastrutture alla sede statutaria e dunque idonei a rendere verosimile
l’assoggettamento nel Canton Ticino.
In merito alla
presentazione del contratto di locazione, come correttamente rilevato
dall’autorità fiscale, il contratto è valido unicamente dal 2015 (nei periodi
fiscali contestati 2011-2012 la ricorrente aveva sede presso __________,
persona che non aveva nessun ruolo nella società) e concerne un ufficio di 10
m² in uno stabile dove sono/erano domiciliate molte altre persone giuridiche.
Ciò che permette di dubitare fortemente della reale effettiva presenza della
ricorrente nei luoghi. Anche il canone di locazione esiguo, nonché la clausola
particolare al punto 5 del contratto sono a suffragio dell’ipotesi dell’autorità
fiscale ticinese. A ciò si aggiunge l’assenza di personale proprio alla sede di
__________.
La totalità degli
azionisti sono inoltre domiciliati nel Canton Ticino e, fino al 22 febbraio
2012.
(giorno in cui __________ è diventato membro unico della ricorrente),
erano anche amministratori della RI 1 e sono tutt’ora membri della sua
rappresentante domiciliata anch’essa in Ticino. Questo è un altro elemento che
attesta che l’attività della società insorgente è stata e viene svolta in
Ticino. La residenza di __________ a __________ non può essere considerata
infatti determinante visto che lo stesso è o è stato membro di ben 9 differenti
enti giuridici tutti avente la stessa sede legale della ricorrente. Inoltre, in
tempi recenti, è stato sostituito da una persona legata al gruppo.
Anche il fatto che la
ricorrente dichiari di non avere intenzione di effettuare una pianificazione
fiscale in un Cantone a bassa fiscalità non è determinante in quanto la
giurisprudenza del Tribunale federale enuncia che le ragioni che hanno portato
alla scelta della sede statutaria sono irrilevanti; basta che tale sede non
corrisponda alla situazione effettiva ed appaia costituita ad arte.
4.3
Visto
quanto sopra, incombe di conseguenza alla ricorrente apportare il “Gegenbeweis”
in relazione al trasferimento effettivo e non fittizio di sede. La stessa
si limita però a dichiarare quanto segue:
La
società è in sostanza una holding che detiene diverse partecipazioni, ha uffici
propri e un proprio contratto di affitto, il canone mensile per l’ufficio è in
linea con il mercato locale e con le esigenze aziendali. Amministratore unico è
__________, con domicilio a __________, le riunioni e decisioni relative alle
partecipazioni vengono svolte normalmente in questo Cantone, di fatto possiamo affermare
che gli affari e il lavoro che consiste unicamente nella gestione delle
partecipazioni e nelle delibere dei dividenti, si svolgono in maniera regolare
fuori dal Canton Ticino, come si evince dai verbali di assemblea, confermando
il concetto qualitativo e quantitativo per uno stabilimento d’impresa (art. 51
LIFD) e secondo la giurisprudenza attualmente in vigore.
Manca tuttavia qualsiasi
prova di una presenza costante ad __________ di personale proprio e dell’esistenza
di un legame stretto con il Cantone.
Occorre infine rilevare
che, in merito ai presunti “uffici propri” o a un eventuale locale adibito allo
svolgimento delle riunioni e le decisioni relative alle partecipazioni, la
ricorrente non si è premurata di allegare – ad esempio – alcun contratto di
locazione per un locale adatto a questi scopi. Lo svolgimento di assemblee in
un locale di 10 m² è ben poco plausibile. Appare in questo senso più verosimile
che tutta l’attività venga svolta in Ticino.
4.4
Così stando le cose, si
può ritenere come la società ricorrente non abbia documentato un legame
effettivo con il Canton Appenzello. Sussistono invece molteplici indizi a
favore dell’effettiva amministrazione della società nel Canton Ticino: elementi
che sono stati presentati e ben esposti da parte dell’autorità fiscale. La
società insorgente è amministrata nel Cantone in cui sono domiciliati ed
esercitano la loro attività professionale i suoi soci. È infatti nel Canton
Ticino che vengono adottate le decisioni determinanti per la gestione della
società.
Ne consegue che
l’amministrazione effettiva di RI 1 è esercitata nel Canton Ticino.
5.
Per quanto concerne
la doppia imposizione intercantonale, che si verificherebbe in conseguenza
della decisione di assoggettamento illimitato nel Canton Ticino per il periodo
fiscale 2011 e 2012, essendo già stata pagata l’imposta cantonale nel Canton
Appenzello per il medesimo periodo fiscale, la questione dovrebbe essere
sottoposta all’autorità fiscale di quest’ultimo cantone o, tutt’al più, al Tribunale
federale, mediante ricorso in materia di diritto pubblico per violazione del
divieto di doppia imposizione garantito dall’art. 127 cpv. 3 Cost.
A tale riguardo, il
ricorso per doppia imposizione è ammesso solo contro decisioni emesse da
un’autorità cantonale di ultima istanza, ma, allo stesso tempo è possibile
impugnare una decisione di un altro cantone – anche già cresciuta in giudicato
– sebbene non sia stata adottata da un’autorità di ultima istanza (Locher, Introduzione al diritto fiscale
intercantonale, Berna 2015, p. 138). L’atto di ricorso va diretto
esplicitamente contro tutti i cantoni coinvolti. All’atto di ricorso deve
essere allegata la decisione impugnata (art. 42 cpv. 3 LTF) ed a riguardo della
formulazione di una richiesta di restituzione delle imposte, essa deve essere
richiesta con sufficiente chiarezza, pure allegando una ricevuta degli importi
pagati (Locher, op. cit., p. 157).
6.
Il ricorso è irricevibile
per l’IFD e respinto per l’IC. La tassa di giustizia e le spese processuali sono
poste a carico della ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. 1.1. Nella misura in cui concerne l’imposta federale
diretta, il ricorso è irricevibile.
1.2. Nella
misura in cui concerne l’imposta cantonale, il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 1’000.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 1’080.–
sono a carico della
ricorrente.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss LTF).
4. Intimazione a:
.
1. Divisione delle
contribuzioni Ufficio giuridico, viale S. Franscini 6,
6500 Bellinzona
2. Amm. federale delle
contribuzioni Divisione principale, Eigerstrasse 65, 3003 Berna
Copia per conoscenza:
-
municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: