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Decisione

80.2018.255

Assoggettamento illimitato: persona giuridica, sede o amministrazione effettiva, holding, luogo in cui vengono adottate le decisioni, amministratori domiciliati nel Canton Ticino

23 marzo 2021Italiano25 min

UTPG) comunicava all’Ufficio cantonale di tassazione del Canton Appenzello Interno

Source ti.ch

Incarti n.

80.2018.255

80.2018.256

Lugano

23 marzo 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Mauro Mini, Raffaele

Guffi

segretaria

Mara

Regazzoni

parti

RI

1

rappr.

da: RA 1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 15 novembre 2018 contro la decisione del 18 ottobre 2018 in materia di IC

e IFD 2011 e 2012.

Fatti

Fatti

A. __________, con sede

a Lugano, veniva costituita il 28 aprile 2003. Il 10 novembre 2009 cambiava la

propria ragione sociale in RI 1 e con iscrizione sul Foglio Ufficiale Svizzero

di Commercio dell’8 dicembre 2009 trasferiva la propria sede ad Appenzello.

B. Con raccomandata del

28 marzo 2011, l’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche (qui di seguito

UTPG) comunicava all’Ufficio cantonale di tassazione del Canton Appenzello Interno

la sua intenzione di rivendicare l’imposizione illimitata sull’utile e sul

capitale della RI 1 a partire dal 2009. Riprendendo la dottrina e la

giurisprudenza applicabili alla fattispecie, l’autorità fiscale indicava come

fosse evidente che la sede statutaria della società ad Appenzello fosse

puramente formale (“recapito postale”), tanto più che l’amministrazione

effettiva era svolta in Ticino, Cantone in cui i membri del Consiglio di Amministrazione

erano domiciliati.

Con decisioni del 18

aprile 2011 e del 15 dicembre 2011 l’UTPG notificava alla RI 1 le tassazioni

IC/IFD per i periodi fiscali 2009 e 2010. In data 9 marzo 2015 l’UTPG

notificava le tassazioni IC/IFD 2011 e 2012.

C. Con reclamo del 2

aprile 2015, la RI 1, rappresentata dalla __________, contestava le tassazioni

IC/IFD 2011 e 2012, argomentando di essere iscritta dal 2.12.2009 al Registro

di commercio del Canton Appenzello Interno e di possedeva una stabile impresa

in questo Cantone, con la conseguenza che l’assoggettamento nel Canton Ticino

non risultava giustificato. A sostegno di uno stabilimento d’impresa (art. 51

LIFD) nel Canton Appenzello Interno, la reclamante sosteneva di avere preso in

locazione degli uffici, per tenervi le riunioni e prendere le decisioni con i

partners delle partecipate. L’amministratore unico __________ aveva inoltre

domicilio a Baden. L’autorità fiscale del Canton Appenzello Interno aveva proceduto

alle tassazioni dei periodi fiscali dal 2010 al 2012, ragione per cui

un’imposizione anche da parte del Canton Ticino avrebbe implicato una doppia

imposizione intercantonale. Precisava inoltre che trattandosi di una holding

non vi era nessun obiettivo di pianificazione fiscale, in quanto, con la

riduzione per partecipazione, i costi per la logistica superavano gli utili. Subordinatamente,

contestava il mancato riconoscimento della riduzione per partecipazione.

D. Con diffida del 17

settembre 2018 l’UTPG invitava la reclamante a trasmettere la documentazione seguente:

copia di tutti i contratti di locazione della società, copia della scheda “Raumkosten

und Verwaltungsaufwand”, copia dei contratti di lavoro dei dipendenti,

copia dei permessi di soggiorno dei dipendenti rilasciati dall’Autorità

competente, copia della distinta dei salari AVS e generalità esatte del

beneficiario economico della società. Allegava inoltre copia della lettera 28

marzo 2011 inerente alla rivendicazione dell’imposizione illimitata della

società in Ticino per amministrazione effettiva (art. 50 LIFD e art. 60 LT) a

valere dal 2009 e seguenti.

Con e-mail del 5 ottobre

2018 __________, per conto della RI 1, trasmetteva la documentazione richiesta,

precisando che i documenti relativi ai dipendenti non potevano essere prodotti,

trattandosi di una società di partecipazioni senza dipendenti.

E. Con decisione del 18

ottobre 2018, l’UTPG respingeva il reclamo e confermava che la società avrebbe

continuato ad essere imposta illimitatamente nel Cantone Ticino per

amministrazione effettiva nel Cantone. Per quanto concerne il contratto di locazione

prodotto, rilevava che lo stesso era valido unicamente dal 1° gennaio 2015 e che,

al punto 5, prevedeva una clausola secondo cui era possibile iscrivere

unicamente 5 società al massimo per bucalettere per lo stesso domicilio. Inoltre,

tutti i suoi amministratori fino al 22.02.2012 erano domiciliati nel Canton

Ticino o in Italia di tutti i membri della reclamante. Dal 22.02.2012 in avanti

l’unico membro della società con diritto di firma individuale risultava essere __________,

domiciliato a Baden. Quest’ultimo pareva però essere unicamente un prestanome,

in quanto dal Registro di commercio del Canton Appenzello Interno risulta

membro/amministratore di 7 società, tutte domiciliate in “__________, 9050

Appenzell”. Le spese accessorie e amministrative prodotte con la documentazione

2011 e 2012 consistevano unicamente in spese amministrative riconducibili a

fatture della __________ di Lugano e del signor __________, presso il quale la

società aveva eletto il proprio domicilio dall’ 8.12.2009 al 05.07.2013. Tutti

gli azionisti della società risultavano inoltre domiciliati nel Canton Ticino

e, ad esclusione di __________, erano anche membri della rappresentante fiscale

della contribuente, che ha sede a Lugano. Infine, nella dichiarazione fiscale presentata

alle autorità fiscali del Canton Appenzello Interno per gli anni 2011 e 2012

veniva indicato come direttore __________, anch’egli residente in Ticino.

L’UTPG accoglieva per

contro la domanda subordinata e riconosceva alla reclamante la riduzione per

partecipazione.

F. Con ricorso del 15

novembre 2018 RI 1 insorge contro la decisione su reclamo. Contesta che Walter

Egloff sia un prestanome ribadisce che le riunioni e le decisioni relative alle

partecipazioni verrebbero adottate nel Canton Appenzello Interno.

G. Con osservazioni del

7 gennaio 2019 l’UTPG ribadisce che l’amministrazione effettiva della RI 1

Appenzello, si svolge nel Canton Ticino, dove sono esercitate la direzione

effettiva e l’attività corrente della società. La sublocazione di un

locale/ufficio di piccole dimensioni ad Appenzello, presso una società

finanziaria, con un affitto mensile di fr. 390.- + fr. 50.- di spese, senza la

presenza costante di personale, non si può considerare come importanti

infrastrutture.

Diritto

1. La ricorrente contesta

l’assoggettamento sia all’imposta cantonale sia all’imposta federale diretta.

L’art. 108 cpv. 1 LIFD

prevede che, se il luogo della tassazione è controverso o incerto, esso venga

fissato dall’amministrazione cantonale dell’imposta federale diretta ove

entrino in linea di conto più autorità di tassazione dello stesso Cantone e

dall’Amministrazione federale delle contribuzioni ove entrino in linea di conto

più Cantoni (cfr. anche la sentenza del TF 2C_116/2013 del 2.9.2013 consid. 4.5

con riferimenti).

Nella fattispecie, quindi,

il giudizio in merito alla questione quale cantone sia competente per la

tassazione dell’imposta federale diretta non rientra nelle attribuzioni di

questa Camera, bensì dell’Amministrazione federale delle contribuzioni, la cui

decisione potrà poi essere impugnata secondo le disposizioni generali

sull’amministrazione della giustizia federale.

Nella misura in cui

concerne l’imposta federale diretta, il ricorso si rivela pertanto

irricevibile.

Considerandi

2.

2.1.

La ricorrente,

contestualmente al cambiamento di sede della società, avvenuto nel dicembre del

2009, è stata assoggettata alle imposte dirette nel Canton Appenzello Interno.

Come già con le decisioni

relative ai periodi fiscali precedenti, passate in giudicato, con le decisioni

di tassazione contestate, l’autorità fiscale ticinese ha assoggettato la società

nel Canton Ticino, in considerazione del fatto che l’amministrazione effettiva

è esercitata nel Cantone. Lo ha fatto in base all’art. 60 della legge

tributaria cantonale (LT), secondo cui le persone giuridiche sono assoggettate

all’imposta in virtù della loro appartenenza personale quando hanno sede o

amministrazione effettiva nel Cantone.

2.2

Per quanto attiene ai

presupposti per l’assoggettamento illimitato alle imposte dirette delle persone

giuridiche, l’art. 20 cpv. 1 prima frase della Legge federale del 14 dicembre

1990.

sull’armonizza-zione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID;

RS 642.14) stabilisce che le società di capitali, le società cooperative, le

associazioni, le fondazioni e le altre persone giuridiche sono assoggettate all’imposta

se hanno la loro sede o la loro amministrazione effettiva nel Cantone. Sulla

base di questa disposizione, può verificarsi che l’assoggettamento per

appartenenza personale sia rivendicato sia dal cantone di sede sia da quello

dell’amministrazione effettiva. Il conflitto che ne deriva deve essere risolto

in base alle disposizioni del diritto tributario intercantonale. Secondo la

giurisprudenza del Tribunale federale, il domicilio fiscale principale di una

persona giuridica nei rapporti intercantonali si trova essenzialmente alla sede

indicata dagli statuti e dall’iscrizione a registro di commercio. Non ci si

fonda tuttavia su questa sede determinante per il diritto civile, se ad essa si

contrappone un altro luogo, dove sono esercitate effettivamente la direzione e

l’amministrazione, che di solito si concentrano alla sede statutaria. In tal

caso, è determinante questo luogo come domicilio fiscale. È irrilevante che la

scelta della sede statutaria sia giustificata da considerazioni fiscali o da

altre ragioni; basta che tale sede non corrisponda alla situazione effettiva ed

appaia costituita ad arte. È determinante l’insieme delle circostanze del caso

concreto (cfr. p. es. le sentenze del Tribunale federale n. 2P.6/2007 del 22 febbraio 2008, consid. 2.2; n. 2C_259/2009

del 22 dicembre 2009, consid. 2.1; n. 2C_431/2014 del 4 dicembre 2014, consid. 2.1;

inoltre Heilinger/Maute, Der

Begriff der tatsächlichen Verwaltung im interkantonalen und internationalen

Verhältnis bei den direkten Steuern, in RF 63/2008, p. 742 ss. e p. 836 ss.; Jung, Hauptsteuerdomizil juristischer

Personen: international und interkantonal, in EF 3/17, p. 169 ss. e p. 251 ss.;

De le Court, Administration et

direction effectives, in RF 71/2016, p. 404 ss.; Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach [a

cura di], Interkantonales Steuerrecht, Basilea 2011, § 8, n. 2 ss., p. 94; de Vries Reilingh, La double imposition

intercantonale, 2a ediz., Berna 2013, n. 389 ss., p. 130; Locher, Einführung in das interkantonale

Steuerrecht, 4a ediz., Berna 2015, p. 47).

2.3

La sede societaria,

indicata negli statuti ed iscritta a registro di commercio, è dunque atta a

costituire un assoggettamento per appartenenza personale in ambito di diritto

intercantonale se non rappresenta un mero recapito bucalettere. Quest’ultimo si

caratterizza per la mancanza di legami stretti e per l’assenza di importanti

infrastrutture (“wesentliche Büroinfrastrukturen”) nel luogo di sede.

Una sede dal carattere puramente formale non sussiste unicamente quando vi è un

recapito postale presso uno studio legale o fiduciario (“indirizzo c/o”) che si

occupa di ritirare la posta ed inoltrarla agli organi societari residenti in un

altro cantone, bensì pure quando al luogo di sede vi è un minimo di

infrastruttura e di personale, i quali tuttavia non vengono impiegati

concretamente per svolgere funzioni commerciali ed amministrative ma

rappresentano piuttosto una struttura costituita ad arte per nascondere la

realtà (cfr. p. es. la sentenza del Tribunale federale n. 2C_259/2009 del 22 dicembre 2009, consid. 2; sentenza del Tribunale

amministrativo del canton Zurigo StE 2002 A 24.22 n. 5, consid. 2a e 3; Jung, op. cit.,

p. 171 s.; Heilinger/ Maute, op.

cit., p. 747; Zweifel/Hunziker,

in: Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach, op. cit., § 8, n. 7-8, p. 96). Secondo

dottrina e giurisprudenza l’assenza di personale, di uffici o di altre

strutture, così come la mancanza di una linea telefonica o l’irraggiungibilità

via telefono al luogo di sede, oppure ancora la deviazione d’indirizzo (“Adressumleitung”)

o il fatto che le assemblee degli organi societari non siano svolte al

luogo di sede, sono da interpretare quali indizi a favore della natura

puramente formale e fittizia della sede statutaria (sentenza del Tribunale

federale n. 2C_431/2014 del 4 dicembre 2014, consid. 2.2; n.

2C_483/2016 del 11 novembre 2016, consid. 6.3; sentenza del tribunale

amministrativo del Canton Zurigo StE 2002 A 24.22 n. 5, consid. 2a e 3; Zweifel/Hunziker,

in: Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach, op. cit., § 8, n. 8, p. 96; Heilinger/ Maute, op. cit., p. 748).

2.4

In presenza di un mero

recapito bucalettere, il domicilio fiscale della società di trova nel luogo in cui

viene svolta la direzione o l’amministrazione effettiva. Secondo il Tribunale

federale l’amministrazione effettiva si trova al luogo dove si svolgono quelle

attività che nel loro insieme servono all’adempimento dello scopo statutario,

dove la società ha il centro dei propri interessi effettivi ed economici e dove

sono esercitate quelle attività dirigenziali che di solito si concentrano alla

sede statutaria (DTF 54 I 301, consid. 2; DTF 50 I 100, consid. 2). La

definizione di amministrazione effettiva varia a dipendenza della tipologia,

della grandezza e dell‘attività svolta dalla società. In generale, dottrina e

giurisprudenza definiscono l’amministrazione effettiva come la direzione

corrente della società (day-to-day management), nozione a cui s’oppongono,

da un lato, la semplice attività amministrativa (intesa come tenuta e gestione

della corrispondenza, lavori di segretariato, ecc.) e, dall’altro, le attività

di controllo e le decisioni strategiche di competenza del CdA (sentenza

del Tribunale federale n. 2C_483/2016 del 11 novembre 2016, consid. 3;

n. 2C_1086/2012 del 16 maggio 2013, consid. 2.2; De le Court, op. cit., p. 408 s.; Heilinger/ Maute, op. cit., p. 752; Jung, op. cit., p. 172; Zweifel/Hunziker, in:

Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach, op. cit., § 8, n. 9 e 13, p. 96 e 98 s.).

2.5

Per quanto concerne

l’onere della prova, secondo un principio generale della procedura fiscale,

esso è ripartito nel senso che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare

l’esistenza di elementi che fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a

carico del contribuente la prova di quei fatti che concorrono a escludere o a

ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493;

StE 1990 B 13.1 n. 8). In ambito di assoggettamento all’imposta cantonale, il

Tribunale federale ha concretizzato tale principio, stabilendo che in presenza

di importanti infrastrutture (“wesentliche Büroinfrastrukturen”), in

particolare di uffici e di personale, alla sede statutaria, allora spetta

all’autorità fiscale portare la prova che l’amministrazione effettiva sia

esercitata in un altro luogo, soggiacente alla propria sovranità fiscale. In mancanza di tali infrastrutture e se l’autorità fiscale rende molto

verosimile l’assoggettamento in un altro cantone, incombe pertanto al

contribuente l’onere della prova (“Gegenbeweis”) in relazione al

trasferimento effettivo e non fittizio di sede (cfr. sentenza del

Tribunale federale n. 2P.6/2007 del 22 febbraio 2008, consid. 2.3;

n. 2C_431/2014 del 4 dicembre 2014 consid. 2.1.; 2C_483/2016 del 11 novembre

2016, consid. 6.1 s.; inoltre Heilinger/

Maute, op. cit., p. 746; Jung,

op. cit., p. 173; Zweifel/Hunziker,

in: Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach, op. cit., § 8, n. 20-22, p. 101 s.; Locher, op. cit., p. 47).

2.6

Occupandosi

di una società con sede nel Liechtenstein, la cui attività consisteva nella

vendita di software, il Tribunale federale ha ritenuto troppo esigui i legami

con la sede statutaria, dove vi era un ufficio di piccole dimensioni preso in

locazione, considerato che la maggior parte del lavoro veniva svolta fuori sede

ed i giustificativi non documentavano una presenza costante nel Principato,

rispetto ai legami con il Canton Zurigo, dove l’azionista e amministratore

della società era domiciliato e dove aveva sede un’altra società da lui

controllata (sentenza del Tribunale federale n. 2C_483/2016 del 11 novembre

2016).

Nel caso di

una società immobiliare, l’Alta Corte ha affermato che essa è illimitatamente

imponibile laddove si trova la sede statutaria, a meno che le decisioni di

gestione e di amministrazione non siano prese in un altro cantone. In tale

eventualità, il domicilio fiscale principale si trova laddove l’attività

dirigenziale è svolta, anche se nessun attivo vi si trovasse. Ciò si verifica in

particolare se l’attività dirigenziale si svolge nei locali dell’azionista

principale. In questo ambito, l’attività dirigenziale (decisioni su acquisto e

vendita di immobili, designazione degli amministratori degli immobili e

gestione degli utili che ne derivano) si deve tenere distinta dalla semplice

gestione degli immobili (custodia, manutenzione, conclusione di contratti di

locazione, ecc.) (sentenza del 15 dicembre 2006, n. 2P.120/2006, consid. 3.1 e

giurisprudenza citata).

A proposito

di una società che aveva trasferito la sede statutaria dal Canton Zurigo al

Canton Svitto, dove aveva preso in locazione un ufficio con pigione mensile

pari a fr. 400.-, senza la presenza di personale, il Tribunale federale ha

ritenuto che non fossero soddisfatti i presupposti della “wesentliche

Geschäftsinfrastruktur” e che apparisse molto verosimile che

l’amministrazione effettiva fosse ancora eseguita nel Canton Zurigo, così che

spettava alla ricorrente l’onere di comprovare l’effettivo trasferimento di

sede (sentenza del Tribunale federale n. 2C_431/2014 del 4 dicembre 2014).

In relazione

ad una società a garanzia limitata, l’Alta Corte ha affermato che il domicilio

fiscale era situato al domicilio dell’amministratore, dove veniva esercitata

l’attività dirigenziale e l’amministrazione effettiva. Alla sede statutaria,

infatti, non c’era alcuna infrastruttura, ma solo una sede formale (sentenza

del Tribunale federale n. 2C_259/2009 del 22 dicembre 2009).

2.7

Le decisioni impugnate

devono pertanto essere esaminate tenendo conto non solo della base legale del

diritto cantonale e di quella contenuta nel diritto federale

dell’armonizzazione ma anche della giurisprudenza del Tribunale federale in

materia di divieto della doppia imposizione intercantonale.

3.

3.1.

RI 1 è iscritta nel

registro di commercio del Canton Appenzello Interno dal 2.12.2009. Lo scopo

della società è quello di fornire servizi nei settori della consulenza fiscale,

dell'amministrazione fiduciaria, della revisione contabile, nonché della

consulenza commerciale ed economica generale. La società può aprire succursali

e filiali e può acquisire partecipazioni in altre società in Svizzera e

all'estero, nonché condurre tutte le attività direttamente o indirettamente

connesse al suo scopo. La società può acquistare, gravare, vendere e gestire

immobili in Svizzera e all'estero. Può inoltre effettuare finanziamenti per

conto proprio o per conto di terzi e può stipulare garanzie e fideiussioni a

favore di società controllate e di terzi (cfr. www.zefix.ch,

sito consultato il 28.02.2018).

3.2

Dalla contabilità della

ricorrente risulta che la stessa non è operativa, ma si limita a gestire

partecipazioni in altre società. I suoi ricavi consistono quasi esclusivamente

in dividendi.

Per determinare dove sia

assoggettata nei rapporti intercantonali una società holding, la giurisprudenza

del Tribunale federale riconosce la sede sociale stabilita dagli statuti solo

se gli atti necessari per raggiungere lo scopo sociale sono svolti in tale

luogo. Il luogo dell’amministrazione effettiva corrisponde al luogo in cui i

titoli sono conservati, i ricavi sono incassati, vengono decisi acquisto e

vendita di titoli, vengono esercitati i diritti degli azionisti, gli

amministratori agiscono, si opera il controllo delle società figlie, si

applicano le decisioni del consiglio di amministrazione, si tiene la

contabilità, si tengono le sedute del consiglio di amministrazione (cfr. De le Court, op. cit., p. 414 s.; Oberson, Précis de droit fiscal

international, 4a ediz., Berna 2014, p. 62 s.). La direzione di una

società holding non comporta pertanto un’attività particolarmente estesa ed è

meno appariscente di quella di un’impresa che esercita attività immediatamente

produttiva (Heilinger/Maute, op.

cit., p. 754).

Proprio perché l’attività

di una società holding non richiede particolari infrastrutture e personale, per

stabilire dove sia assoggettata alle imposte è determinante il luogo in cui

vengono adottate le decisioni in merito alla gestione delle partecipazioni,

cioè quello in cui operano le persone che decidono (Jaussi/Duss, in: Zweifel/Beusch/Bauer-Balmelli [a cura di],

Kommentar zum VStG, 2a ediz., Basilea 2012, n. 33j ad art. 9 LIP, p.

459; Oesterhelt/Schreiber, in:

Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum StHG, 3a ediz., Basilea

2017, n. 29 ad art. 20 LAID, p. 514).

3.3

3.3.1

In merito alla sede della

società, così come indicato dall’estratto del registro di commercio del Canton

Appenzello, si rileva che la stessa è stata dal 8.12.2009 al 05.07.2013 presso __________,

persona che non risultava essere membro né avere diritto di firma per la

ricorrente in quel periodo.

Dal 05.07.2013 ad oggi la

ricorrente risulta invece domiciliata in __________, 9050 Appenzell.

A proposito di questa

sede, la ricorrente presenta un contratto di locazione, valido però unicamente

dal 1° gennaio 2015. La pigione mensile di fr 440.- risulta, oltre che

particolarmente esigua, composta anche da fr. 50.- mensili per “Briefkasten

für maximum 5 Firmen”; elemento insolito che si ripresenta al punto 5 del

contratto dove si indica che la locataria non può utilizzare lo stesso

indirizzo postale per più di cinque società allo stesso tempo. L’oggetto locato

risulta inoltre essere un ufficio già ammobiliato con una superficie di soli

10m². La ricorrente non produce giustificativi relativi alla presenza di una

connessione wi-fi o di un recapito telefonico fisso di cui se ne deduce

conseguentemente l’assenza.

Per gli anni 2011 e 2012

le uniche spese per “Raumkosten und Verwaltungsaufwand” che emergono

(scheda contabile 3110 prodotta dalla ricorrente) sono quelle relative a

fatture di __________ di Lugano e di __________, presso il quale la società

aveva eletto domicilio dal 8.12.2009 al trasferimento in __________, 9050

Appenzell il 05.07.2013.

Infine, da una ricerca nel Registro di

commercio del Canton Appenzello emerge che allo stesso indirizzo risultano

domiciliate numerose altre persone giuridiche.

3.3.2

In merito alla presenza di

personale alla sede statutaria, su domanda dell’UTPG, la ricorrente dichiarava

che “la società non ha dipendenti in quanto si tratta di una società di

partecipazioni in sostanza una Holding” e che di conseguenza non avrebbe

potuto produrre i documenti richiesti (copia dei contratti di lavoro dei

dipendenti, copia dei permessi di soggiorno dei dipendenti rilasciati

dall’Autorità competente, copia della distinta dei salari AVS). A tal proposito,

l’Autorità fiscale fa notare che la raccomandata inviata il 17 settembre 2018 alla

sede legale di Appenzello Interno era stata ritornata dalla posta in quanto

“Non ritirato” dopo un’attesa (Frist) fino al 25 settembre 2018.

3.4

Dal 28.01.2010 al

22.02.2012

amministratori della società erano: __________, da __________ a __________,

membro con firma individuale; __________, da __________ a __________-__________,

Presidente con firma individuale; __________, cittadino italiano, a __________,

socio con firma individuale; __________, da Breggia-Caneggio a Lugano, socio

con firma individuale. Dal 22 febbraio 2012 unico membro con diritto di firma

individuale è stato il signor __________, domiciliato a __________. Dal 23

marzo 2020, a quest’ultimo è subentrato __________, da __________ in __________.

Si deve quindi constatare

come tutti gli amministratori della ricorrente fino al 22 febbraio 2012 fossero

domiciliati in Ticino. Quanto al signor __________, da una ricerca nel Registro

di commercio del Canton Appenzello Interno (consultato il 20.02.2021) emerge

che lo stesso è o è stato membro di ben 9 differenti enti giuridici, tutti

aventi inoltre come sede sociale __________, __________. Anche __________ è o è

stato amministratore di numerose società nel Canton Ticino, fra le quali la __________

SA, __________, e la __________ SA in liquidazione, __________.

Tutti gli azionisti della ricorrente

sono infine a loro volta domiciliati nel Ticino: __________ in Porza (quota di

partecipazione del 28%), __________ in Figino (quota di partecipazione del 28%),

__________ in Gentilino (quota di partecipazione del 28%), __________ in Figino

(quota di partecipazione del 10%) e __________ in Lugano (quota di

partecipazione del 6%).

3.5

L’UTPG fa inoltre correttamente notare che gli

amministratori della RA 1 (ora __________), rappresentante fiscale della

ricorrente, che ha la propria sede nel Canton Ticino, corrispondono quasi

integralmente agli azionisti della ricorrente: __________ presidente con firma

collettiva a due, __________ membro con firma collettiva a due, __________

membro con firma collettiva a due, __________ direttore con firma collettiva a

due ed infine __________ membro con firma collettiva a due. Essi facevano per

di più parte del consiglio di amministrazione della RI 1 prima del 22 febbraio

2012, data in cui __________ ne è diventato unico membro.

4.

4.1.

Come precedentemente

esposto, per quanto concerne l’onere della prova in ambito di assoggettamento

all’imposta cantonale, il Tribunale federale ha stabilito che, in presenza di

importanti infrastrutture (“wesentliche Büroinfrastrukturen”), in

particolare di uffici e di personale, alla sede statutaria, allora spetta

all’autorità fiscale portare la prova che l’amministrazione effettiva sia

esercitata in un altro luogo, soggiacente alla propria sovranità fiscale. In

mancanza di tali infrastrutture e se l’autorità fiscale rende molto verosimile

l’assoggettamento in un altro cantone, incombe pertanto al contribuente l’onere

della prova (“Gegenbeweis”) in relazione al trasferimento effettivo e

non fittizio di sede (cfr. sentenza del Tribunale federale n. 2P.6/2007 del 22

febbraio 2008, consid. 2.3; n. 2C_431/2014 del 4 dicembre 2014 consid. 2.1.;

2C_483/2016 del 11 novembre 2016, consid. 6.1 s.; inoltre Heilinger/ Maute, op. cit., p. 746;

Jung, op. cit., p. 173; Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach,

op. cit., § 8, n. 20-22, p. 101 s.; Locher,

op. cit., p. 47).

4.2

Nel caso concreto, l’UTPG

ha rilevato molteplici elementi atti a comprovare l’assenza di importanti

infrastrutture alla sede statutaria e dunque idonei a rendere verosimile

l’assoggettamento nel Canton Ticino.

In merito alla

presentazione del contratto di locazione, come correttamente rilevato

dall’autorità fiscale, il contratto è valido unicamente dal 2015 (nei periodi

fiscali contestati 2011-2012 la ricorrente aveva sede presso __________,

persona che non aveva nessun ruolo nella società) e concerne un ufficio di 10

m² in uno stabile dove sono/erano domiciliate molte altre persone giuridiche.

Ciò che permette di dubitare fortemente della reale effettiva presenza della

ricorrente nei luoghi. Anche il canone di locazione esiguo, nonché la clausola

particolare al punto 5 del contratto sono a suffragio dell’ipotesi dell’autorità

fiscale ticinese. A ciò si aggiunge l’assenza di personale proprio alla sede di

__________.

La totalità degli

azionisti sono inoltre domiciliati nel Canton Ticino e, fino al 22 febbraio

2012.

(giorno in cui __________ è diventato membro unico della ricorrente),

erano anche amministratori della RI 1 e sono tutt’ora membri della sua

rappresentante domiciliata anch’essa in Ticino. Questo è un altro elemento che

attesta che l’attività della società insorgente è stata e viene svolta in

Ticino. La residenza di __________ a __________ non può essere considerata

infatti determinante visto che lo stesso è o è stato membro di ben 9 differenti

enti giuridici tutti avente la stessa sede legale della ricorrente. Inoltre, in

tempi recenti, è stato sostituito da una persona legata al gruppo.

Anche il fatto che la

ricorrente dichiari di non avere intenzione di effettuare una pianificazione

fiscale in un Cantone a bassa fiscalità non è determinante in quanto la

giurisprudenza del Tribunale federale enuncia che le ragioni che hanno portato

alla scelta della sede statutaria sono irrilevanti; basta che tale sede non

corrisponda alla situazione effettiva ed appaia costituita ad arte.

4.3

Visto

quanto sopra, incombe di conseguenza alla ricorrente apportare il “Gegenbeweis”

in relazione al trasferimento effettivo e non fittizio di sede. La stessa

si limita però a dichiarare quanto segue:

La

società è in sostanza una holding che detiene diverse partecipazioni, ha uffici

propri e un proprio contratto di affitto, il canone mensile per l’ufficio è in

linea con il mercato locale e con le esigenze aziendali. Amministratore unico è

__________, con domicilio a __________, le riunioni e decisioni relative alle

partecipazioni vengono svolte normalmente in questo Cantone, di fatto possiamo affermare

che gli affari e il lavoro che consiste unicamente nella gestione delle

partecipazioni e nelle delibere dei dividenti, si svolgono in maniera regolare

fuori dal Canton Ticino, come si evince dai verbali di assemblea, confermando

il concetto qualitativo e quantitativo per uno stabilimento d’impresa (art. 51

LIFD) e secondo la giurisprudenza attualmente in vigore.

Manca tuttavia qualsiasi

prova di una presenza costante ad __________ di personale proprio e dell’esistenza

di un legame stretto con il Cantone.

Occorre infine rilevare

che, in merito ai presunti “uffici propri” o a un eventuale locale adibito allo

svolgimento delle riunioni e le decisioni relative alle partecipazioni, la

ricorrente non si è premurata di allegare – ad esempio – alcun contratto di

locazione per un locale adatto a questi scopi. Lo svolgimento di assemblee in

un locale di 10 m² è ben poco plausibile. Appare in questo senso più verosimile

che tutta l’attività venga svolta in Ticino.

4.4

Così stando le cose, si

può ritenere come la società ricorrente non abbia documentato un legame

effettivo con il Canton Appenzello. Sussistono invece molteplici indizi a

favore dell’effettiva amministrazione della società nel Canton Ticino: elementi

che sono stati presentati e ben esposti da parte dell’autorità fiscale. La

società insorgente è amministrata nel Cantone in cui sono domiciliati ed

esercitano la loro attività professionale i suoi soci. È infatti nel Canton

Ticino che vengono adottate le decisioni determinanti per la gestione della

società.

Ne consegue che

l’amministrazione effettiva di RI 1 è esercitata nel Canton Ticino.

5.

Per quanto concerne

la doppia imposizione intercantonale, che si verificherebbe in conseguenza

della decisione di assoggettamento illimitato nel Canton Ticino per il periodo

fiscale 2011 e 2012, essendo già stata pagata l’imposta cantonale nel Canton

Appenzello per il medesimo periodo fiscale, la questione dovrebbe essere

sottoposta all’autorità fiscale di quest’ultimo cantone o, tutt’al più, al Tribunale

federale, mediante ricorso in materia di diritto pubblico per violazione del

divieto di doppia imposizione garantito dall’art. 127 cpv. 3 Cost.

A tale riguardo, il

ricorso per doppia imposizione è ammesso solo contro decisioni emesse da

un’autorità cantonale di ultima istanza, ma, allo stesso tempo è possibile

impugnare una decisione di un altro cantone – anche già cresciuta in giudicato

– sebbene non sia stata adottata da un’autorità di ultima istanza (Locher, Introduzione al diritto fiscale

intercantonale, Berna 2015, p. 138). L’atto di ricorso va diretto

esplicitamente contro tutti i cantoni coinvolti. All’atto di ricorso deve

essere allegata la decisione impugnata (art. 42 cpv. 3 LTF) ed a riguardo della

formulazione di una richiesta di restituzione delle imposte, essa deve essere

richiesta con sufficiente chiarezza, pure allegando una ricevuta degli importi

pagati (Locher, op. cit., p. 157).

6.

Il ricorso è irricevibile

per l’IFD e respinto per l’IC. La tassa di giustizia e le spese processuali sono

poste a carico della ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. 1.1. Nella misura in cui concerne l’imposta federale

diretta, il ricorso è irricevibile.

1.2. Nella

misura in cui concerne l’imposta cantonale, il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 1’000.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 1’080.–

sono a carico della

ricorrente.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss LTF).

4. Intimazione a:

.

1. Divisione delle

contribuzioni Ufficio giuridico, viale S. Franscini 6,

6500 Bellinzona

2. Amm. federale delle

contribuzioni Divisione principale, Eigerstrasse 65, 3003 Berna

Copia per conoscenza:

-

municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: