80.2018.26
Procedura: revisione, tassazione d’ufficio, redditi da attività dipendente e indipendente, non obbligo dell’autorità di rivolgersi all’Istituto delle assicurazioni sociali per verificare i redditi del
16 luglio 2018Italiano18 min
Source ti.ch
Incarti n.
80.2018.26
80.2018.27
Lugano
16 luglio 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele Guffi
segretario
Filippo
Pfister, vicecancelliere
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
dell’8 febbraio 2018 contro la decisione dell’8 gennaio 2018 in materia di revisione
IC e IFD 2015.
Fatti
A. RI 1 è titolare della
__________, __________, nonché socio e gerente della __________.
Nonostante un richiamo e
la diffida del 16 novembre 2016, RI 1 non inoltrava la dichiarazione fiscale
2015. Conseguentemente, il 16 dicembre 2016, l’Ufficio circondariale di
tassazione di Locarno (in seguito: UT) gli infliggeva una multa disciplinare di
fr. 150.– e gli assegnava un termine di 20 giorni per adempiere ai propri
obblighi procedurali, avvertendolo che in caso contrario avrebbe proceduto con
una tassazione d’ufficio.
B. Decorso infruttuoso
anche quest’ultimo termine, con decisione del 1° febbraio 2017, l’UT notificava
al contribuente la decisione di tassazione IC/IFD 2015, allestita d’ufficio. Il
reddito imponibile complessivo veniva stabilito in fr. 86'000.– per l’IC e
in fr. 87'900.– per l’IFD. Il reddito del lavoro, in particolare, ammontava
a fr. 80'000.– e quello dell’attività lucrativa indipendente a fr. 12'000.–. Il
valore della sostanza imponibile complessiva veniva commisurato in fr. 64'000.–.
L’autorità osservava di
avere proceduto con la tassazione d’ufficio poiché il contribuente non aveva
fornito la documentazione necessaria. Lo avvertiva che poteva impugnare la
tassazione operata d’ufficio solo con la motivazione che la stessa fosse manifestamente
inesatta. Precisava che il reclamo doveva essere motivato e indicare eventuali
mezzi di prova, il che significava dover allegare “la dichiarazione d’imposta
debitamente compilata e corredata da tutti i certificati, attestazioni,
documenti ecc.”
C. Il contribuente
impugnava la precitata decisione con scritto del 5 aprile 2017, a cui faceva
seguito l’invio della dichiarazione d’imposta solo parzialmente compilata. Il
contribuente dichiarava di essere attivo sia in qualità di dipendente che di
indipendente. Egli non dichiarava però alcun reddito da attività dipendente e
una perdita di fr. 1'344.– da attività indipendente. La contabilità
allegata, relativa alla __________, indicava invece una perdita da attività
indipendente di fr. 1'308.17.
D. Con lettera del 25
aprile 2017, l’UT, che considerava lo scritto del 5 aprile 2017 come un
reclamo, informava RI 1 che l’impugnativa era da considerarsi tardiva siccome
inviata oltre il termine di 30 giorni dalla notificazione della decisione e lo
invitava a voler giustificare e documentare i motivi del ritardo entro il 5
maggio 2017.
Il ricorrente rispondeva
con una lettera del 3 maggio 2017, indicando che il ritardo nella presentazione
del reclamo era da ricondurre al fatto che la corrispondenza ricevuta in
febbraio e marzo 2017 era depositata a causa di “grossi cambiamenti” nella sua
situazione familiare. Alla lettera allegava copia dell’atto di nascita della
figlia __________, nata il 24 gennaio 2017. RI 1 comunicava inoltre che il reddito
da attività indipendente valutato dall’UT in fr. 80'000.– “non rispecchia
nemmeno per poco a quando dichiarato all’AVS di Bellinzona”.
E. L’UT, con decisione
del 16 maggio 2017, dichiarava irricevibile il reclamo, in quanto tardivo. L’autorità
osservava che lo scritto inoltrato dal contribuente il 3 maggio 2017, volto a
giustificare la tardività del reclamo, non era sufficiente a sanare il vizio di
forma. La decisione su reclamo non veniva impugnata.
F. Con “istanza di
intervento” del 2 agosto 2017, il contribuente comunicava all’UT che, stando al
conteggio dell’Istituto delle assicurazioni sociali, il suo reddito da attività
dipendente per il periodo fiscale 2015 non ammontava ai fr. 80'000.– valutati
dall’autorità fiscale, bensì a fr. 32'374.–, cioè fr. 19'500.– ricevuti
dalla __________ e fr. 12'874.– ricevuti dalla __________. RI 1 invitava
dunque l’UT a rettificare le proprie decisioni. Egli riteneva che la decisione
dell’autorità fiscale gli avesse causato un danno complessivo di fr. 18'299.95,
pari cioè alla somma dell’IFD (1'894.95), dell’IC (7'342.25), dell’imposta
comunale (fr. 6'689.45) e della tassa militare (fr. 2'373.30). RI 1
concludeva affermando che “fintanto che la questione della dichiarazione per l’anno
2015 non viene regolata, mi oppongo alla consegna della dichiarazione d’imposta
per il 2016 e seguenti e faccio responsabili i diretti interessati del caso”.
G. L’UT rispondeva con
scritto del 4 agosto 2017, nel quale comunicava al contribuente che le
possibilità d’intervento sui contenuti delle decisioni di tassazione 2015 erano
esaurite e, dopo avergli ricordato che già in passato era stato tassato d’ufficio
per non aver prodotto la documentazione necessaria, lo informava della
possibilità di richiedere delle facilitazioni per il pagamento del dovuto.
H. In una sua lettera
dell’11 novembre 2017 RI 1 asseriva che il danno finanziario da lui subito a
causa della decisione dell’UT ammontava a circa fr. 60'000.–. Egli
specificava inoltre che “visto che le richieste di pagamento delle imposte a
breve si trasformeranno o sono già in fase di pignoramento o peggio, sarò
costretto a far stato a metodi illegali per in qualche modo recuperare tali
cifre e in caso di una denuncia a mio favore per questi metodi coinvolgerò il
vostro ufficio quale complice”. In conclusione, rifacendosi alla decisione del
Tribunale federale n.2C_679/2016 dell’11 luglio 2017, sosteneva che “le
valutazioni fiscali eccessive sono nulle se i contribuenti sono stati
criticamente valutati troppo alti”.
I. Con decisione del
22 novembre 2017, l’UT respingeva l’istanza di revisione del 3 agosto 2017 / 11
novembre 2017 non ritenendo adempiuti i requisiti posti dagli art. 232 LT e 147
LIFD.
RI 1 impugnava la
precitata decisione con reclamo del 20 dicembre 2017. Egli ribadiva che la
decisione di tassazione presa dall’UT era frutto di una valutazione
completamente errata. A suo dire, l’autorità fiscale avrebbe potuto procurarsi
i conteggi ufficiali presso l’Istituto delle assicurazioni sociali e avrebbe dovuto
basarsi su tali dati. RI 1 concludeva chiedendo che venisse valutata l’entità
del danno finanziario da lui subito, che venisse presa una nuova decisione
corretta e che venisse concessa una proroga per la presentazione della
dichiarazione fiscale per il 2016 onde poter innanzitutto chiarire la
situazione per il 2015.
L. L’UT, con decisione
su reclamo dell’8 gennaio 2018, respingeva il reclamo. L’autorità osservava che
il contribuente aveva avuto a disposizione tutti i mezzi per ottenere una decisione
di tassazione adeguata, ma aveva consegnato tardivamente la dichiarazione d’imposta
e non aveva rispettato i termini per opporsi alla decisione di tassazione. L’UT
rilevava inoltre che per l’anno precedente si era potuto giungere a un
risultato aderente alla situazione finanziaria di RI 1, solo dopo che
quest’ultimo aveva presentato tempestivo reclamo contro una tassazione operata
d’ufficio a causa della mancata consegna della dichiarazione.
M. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 chiede che l’istanza di
revisione venga accolta e che venga valutato il danno finanziario da lui
subito. Il ricorrente ribadisce che, qualora la valutazione d’ufficio dell’autorità
fiscale sia stata eseguita in modo erroneo, la decisione di tassazione va
annullata anche se cresciuta in giudicato.
Diritto
1. 1.1
Sono tre i motivi di
revisione, a vantaggio del contribuente, di una decisione o sentenza cresciuta
in giudicato:
a) la scoperta di
fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;
b) la mancata
considerazione, da parte dell’autorità giudicante, di fatti rilevanti o di
mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure un’altra
violazione di principi essenziali della procedura;
c) il fatto che un
crimine o un delitto abbia influito sulla decisione o sulla sentenza.
(art. 232 cpv. 1 LT; art.
147 cpv. 1 LIFD).
Quale ulteriore motivo di
revisione la legge cantonale aggiunge che essa è data se, in caso di conflitti
in materia di doppia imposizione intercantonale o internazionale, l’autorità
che ha deciso giunge alla conclusione che, secondo le norme applicabili per
evitare la doppia imposizione, il Cantone deve limitare il proprio diritto di
imporre (art. 232 cpv. 1 lett. d LT).
1.2.
La revisione è tuttavia
esclusa se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere
ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della
procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (art. 147 cpv. 2 LIFD).
L’istituto della revisione
non è dato, cioè, per addurre fatti che si sarebbero potuti invocare già nella
procedura di reclamo o di ricorso. Decidere altrimenti, e ammettere
automaticamente la revisione in caso di violazione di norme essenziali di
procedura, significherebbe abolire ogni distinzione tra mezzi d’impugnazione ordinari
e il rimedio straordinario della revisione, che non può supplire a un’omissione
imputabile allo stesso contribuente, che ha diritto di avvalersi dei rimedi
ordinari (cfr. p. es. la sentenza del Tribunale federale 2C_47/2016,2C_48/2016
del 22 agosto 2016 consid. 3.2 con riferimenti; inoltre: Locher, Kommentar zum DBG, vol. III,
Basilea 2015, n. 30 ad art. 147 LIFD, p. 773 s.; Looser, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum DBG, 3a
edizione, Basilea 2017, n. 24 ad art. 147 LIFD, p. 2474 ss.; Casanova/Dubey, in: Noël/Aubry Girardin
[a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, 2a
ediz., Basilea 2017, n. 15 ad art. 147 LIFD, p. 1802 s.).
Di
conseguenza, la revisione è esclusa, per esempio, nel caso dell’errore di dichiarazione,
cioè quando, per trascuratezza del contribuente o del suo rappresentante, si è
omesso di far valere nella procedura di tassazione o con i rimedi giuridici
ordinari elementi di fatto essenziali, oppure nel caso in cui il contribuente
avrebbe potuto scoprire subito l’errore di fatto o di diritto dell’autorità,
controllando la tassazione notificatagli (Casanova,
Änderungen rechtskräftiger Verfügungen und Entscheide, in ASA 61 p. 450-451).
Considerandi
2.
2.1.
Il ricorrente non invoca
alcun motivo di revisione in particolare, ma sembra comunque fare riferimento
alla mancata considerazione da parte dell’autorità fiscale di fatti rilevanti
che conosceva o doveva conoscere, in violazione delle prescrizioni essenziali
di procedura. RI 1 afferma infatti che l’autorità di tassazione avrebbe
facilmente potuto procurarsi i dati ufficiali dell’Istituto delle assicurazioni
sociali, da cui sarebbe risultato l’ammontare delle rendite da egli realmente
percepite.
2.2
La giurisprudenza del
Tribunale federale esige dal contribuente una certa diligenza nella
salvaguardia dei suoi diritti nel contesto della procedura di tassazione. Egli
non può avvalersi del rimedio della revisione per invocare argomenti che ha
omesso di sollevare nella procedura di ricorso ordinaria (cfr. le sentenze
del Tribunale federale 2P.34/2006 e 2A.56/2006 del 16 giugno 2006, in RtiD
I-2007 n. 16t, consid. 3.3; DTF 111 Ib 209 consid. 1; sentenza 2A.451/1996 del
21.
maggio 1997 in: ASA 67 p. 391, consid. 3d).
Inoltre il rimedio
giuridico della revisione è escluso quando il ricorrente pretende di far valere
che l’autorità fiscale ha adottato un punto di vista giuridico errato (DTF 111
Ib 211 consid. 1 e relativi riferimenti; sul tema in genere cfr. Steinmann, Die Revision im
Wehrsteuerrecht, in: RF 34/1979, p. 195 e ss.). Persino l’apprezzamento
errato, rispettivamente arbitrario di una prova o la sussunzione mal fondata
(errore dei fatti e l’applicazione errata del diritto) non costituiscono un
motivo valido di revisione (Casanova,
Commentaire romand, Impôt fédéral direct, Basilea 2008, art. 147 LIFD, n. 8).
2.3
Nella fattispecie dopo che
sono state notificate le decisioni di tassazione per il periodo fiscale
contestato, il contribuente ha omesso di interporre tempestivo reclamo,
nonostante nelle motivazioni l’autorità avesse indicato di aver proceduto ad
una tassazione d’ufficio per mancata o insufficiente documentazione.
Deve allora essere
ricordato all’insorgente che l’autorità di tassazione si è vista obbligata a
procedere alla definizione degli elementi imponibili per apprezzamento, a causa
della sua inadempienza. Nella procedura di tassazione d’ufficio, l’autorità deve
prendere in considerazione tutti gli elementi a sua disposizione. Deve altresì
considerare tutte le circostanze di cui ha conoscenza, anche se non dovessero
risultare dai documenti agli atti; infatti la tassazione d’ufficio deve essere
intrapresa sulla base di una valutazione coscienziosa. È dunque vero che il contribuente
deve, nella misura in cui sia possibile, essere imposto su un reddito valutato
che si avvicini quanto più è possibile alla sua effettiva capacità contributiva.
L’autorità fiscale deve procedere a una stima coscienziosa, senza peraltro
essere obbligata, nelle valutazioni imposte dalla condotta del contribuente, a
scegliere, in caso di dubbio, la soluzione più favorevole a quest’ultimo: si deve
impedire che il contribuente che si è preoccupato di presentare gli elementi
della tassazione in modo tale che possano essere sottoposti a verifica debba
pagare più imposte di quello che rende impossibile una simile verifica per
motivi che sono a lui imputabili. Non si deve poter trarre vantaggio dalla
violazione degli obblighi procedurali (RDAF 2003 II 581 consid. 4.1; ASA 58 p.
670.
consid. 3b e giurisprudenza citata).
2.4
In queste circostanze, non
si comprende come il ricorrente possa rimproverare all’Ufficio di tassazione di
non essersi procurato i conteggi dell’Istituto delle assicurazioni sociali e di
avere eseguito una valutazione erronea. RI 1 sembra infatti dimenticare che la decisione
di tassazione per apprezzamento contestata è stata preceduta da un richiamo, da
una diffida e dall’inflizione di una multa disciplinare per violazione degli
obblighi procedurali. Quando poi ha dovuto constatare che non c’era verso di
ottenere la minima collaborazione del contribuente, l’autorità fiscale ha
proceduto ad una stima degli elementi imponibili, basandosi sugli elementi noti.
Proprio nella sentenza
citata dal ricorrente, il Tribunale federale ha affermato che, sebbene la legge
consenta all’autorità fiscale di rivolgersi al datore di lavoro per ottenere il
certificato di salario, nel caso in cui il contribuente nonostante diffida non
lo abbia prodotto (art. 127 cpv. 2 LIFD; v. anche l’art. 201 cpv. 2 LT),
nondimeno essa può procedere ad una tassazione per apprezzamento, in caso di
violazione degli obblighi procedurali, senza essere tenuta a richiedere al datore
di lavoro il rilascio del certificato di salario (sentenza n.2C_679/2016
dell’11 luglio 2017 consid. 4.1.3 e dottrina citata).
Già nei periodi fiscali
precedenti, del resto, l’insorgente aveva più di un datore di lavoro ed aveva
anche un’attività lucrativa indipendente. Non è pertanto ravvisabile alcuna
violazione essenziale della procedura nella circostanza che l’autorità di
tassazione abbia proceduto ad una stima del reddito del lavoro del ricorrente,
senza rivolgersi ai datori di lavoro e/o all’Istituto delle assicurazioni
sociali.
2.5
Il ricorrente, rifacendosi
alla decisione del Tribunale federale n.2C_679/2016 dell’11 luglio 2017,
sostiene che una decisione che si basa su una valutazione errata dell’autorità
fiscale debba essere rivalutata anche se cresciuta in giudicato. Sennonché la citata
giurisprudenza è stata relativizzata dalle più recenti decisioni del Tribunale
federale n.2D_ 42/2017 del 28 novembre 2017 e n.2C_252/2018 del 27 aprile
2018.
Nella sentenza n.
2C_679/2016 dell’11 luglio 2017 il Tribunale federale non ha adottato alcuna
decisione di principio ma si è limitato a considerare le circostanze più che
straordinarie del caso concreto con cui si è trovato confrontato, le quali non
sono certo paragonabili con quelle del caso che qui ci occupa.
Qualora un contribuente
con un reddito da attività dipendente non inoltri la dichiarazione fiscale, l’autorità
fiscale non è tenuta a procurarsi motu proprio degli ulteriori
documenti, potendo ella basarsi sulle decisioni prese per gli anni precedenti o
variando leggermente rispetto a quanto deciso in precedenza. Il Tribunale
federale ha inoltre sancito che non è però possibile considerare nulla una decisione
solo perché l’autorità fiscale non si è procurata il certificato di salario o
perché la tassazione d’ufficio è significativamente troppo alta. Nella sentenza
n.2C_679/2016 dell’11 luglio 2017 la nullità era stata accertata, in via del
tutto eccezionale, per il fatto che, sebbene l’autorità fiscale avesse avviato
delle procedure esecutive per l’incasso delle imposte dovute, ottenendo atti
relativi ai pignoramenti dai quali risultava la reale situazione finanziaria
della contribuente, ciononostante aveva continuato a stabilire il reddito
imponibile della contribuente aumentandolo massicciamente di anno in anno,
ignorando gli atti delle procedure esecutive. La precitata sentenza può quindi
essere invocata solo nei casi in cui vi è un errore materialmente e proceduralmente
grave. Inoltre, la sua portata è ancora più limitata nei casi in cui il
contribuente esercita un’attività lucrativa indipendente (sentenze del
Tribunale federale n.2D_ 42/2017 del 28 novembre 2017, consid. 2.6. e n.2C_252/2018
del 27 aprile 2018 consid. 3.4.)
2.6
Abbondanzialmente, si
osserva che nella decisione del Tribunale federale n.2C_679/2016 dell’11
luglio 2017 citata dal medesimo RI 1, la ricorrente aveva dimostrato di non
aver potuto inoltrare un tempestivo reclamo in quanto non aveva momentaneamente
l’esercizio dei diritti civili a causa di disturbi di natura psicofisica
chiaramente comprovati da svariati certificati medici e psichiatrici. Ella era
quindi impedita da un disturbo tanto grave da rendere impossibile sia che la contribuente
intraprendesse l’atto richiesto sia che ella autorizzasse un rappresentante
contrattuale ad intraprenderlo (Känzig/Behnisch,
Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. III, Basilea 1992, n. 11 ad
art. 85 DIFD, p. 74 e giurisprudenza citata). Ciò che certo non si può dire del
qui ricorrente, il quale, come detto, ha prodotto solo un certificato di
nascita che non può certo dimostrare la sua impossibilità di rispettare il
termine per interporre reclamo. Già solo per questo motivo il ricorso merita
respingimento.
2.7
Nella fattispecie il
reddito da attività dipendente di RI 1, valutato in fr. 80'000.–, è in linea
con quello accertato per il periodo fiscale precedente (fr. 75'019.–), non
potendosi certo un aumento di fr. 4'981.– considerare non plausibile. Il
reddito da attività indipendente è invece stato valutato in fr 12'000.– a
fronte del risultato negativo (fr. -35'000.–) accertato per il periodo
fiscale 2014.
Ora, il reddito dell’attività
indipendente corrisponde all’utile della __________ di cui il qui ricorrente è
titolare. Sennonché la contabilità prodotta da RI 1 per la sua ditta
individuale – oltre ad essere stata fornita assai tardivamente – è di dubbia attendibilità
privata. Basti dire, a titolo d’esempio, che il valore dei macchinari è il medesimo
indicato nella contabilità dell’anno precedente, nonostante il contribuente abbia
proceduto a importanti ammortamenti. Fra i ricavi inserisce poi i redditi del
lavoro e fra i costi spese private (p. es. locazione, imposte e tasse). Del
resto anche nella decisione su reclamo per il periodo fiscale 2014 l’UT ha
dovuto estrapolare dai rendiconti tutte le voci relative all’attività
dipendente separandole da quelle di natura privata. Per il periodo fiscale 2015
l’UT ha dovuto procedere con una decisione per apprezzamento non potendosi
basare sulla contabilità prodotta dal contribuente e non avendo egli fornito
altre e sufficienti informazioni sui suoi redditi. Non sussistendo, come si è
visto, validi motivi di revisione, la valutazione del reddito operata d’ufficio
non può che essere confermata.
3.
Le argomentazioni
sollevate nel ricorso, e in particolare la dichiarata impossibilità nel
sostenere l’ammontare del debito verso l’erario, potrebbero tutt’al più rappresentare
dei motivi di condono delle imposte, previsti dagli art. 246 LT e all’art. 167
LIFD. Ai termini di queste disposizioni, infatti, al contribuente caduto nel
bisogno, per il quale il pagamento dell’imposta, interesse o della multa per
contravvenzione tornerebbe oltremodo gravoso, gli importi dovuti possono essere
interamente o parzialmente condonati.
Va comunque rilevato che l’istituto
del condono non può servire a correggere le tassazioni d’ufficio, ormai passate
in giudicato. Esso non va inoltre confuso con un “atto di grazia” al di sopra
della legge: nel rispetto della parità di trattamento di tutti i contribuenti,
esso deve rimanere l’eccezione ed essere accordato solo in presenza di
presupposti precisi (Beusch, in:
Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, vol.
I/2b, 2ª ediz., Basilea 2008, n. 6 ad art. 167 LIFD, p. 603; Filippini/ Mondada, Il condono fiscale
nelle imposte dirette: un “diritto” giustiziabile alla luce dell’art. 29a della
Costituzione federale, in: RtiD I-2008, p. 468).
4.
Per quanto attiene
alla richiesta di RI 1 di valutare il danno finanziario da lui subito, la
questione non può essere esaminata da questa Camera, cui unico compito era
quello di decidere se sussistessero o meno gli estremi per una revisione. In
merito al presunto danno – che il ricorrente calcola dapprima in fr. 18'299.95
(cfr. scritto del 2 agosto 2017) e poi addirittura in fr. 60'000.- (cfr.
scritto dell’11 novembre 2017) – non si può comunque non constatare come lo
stesso RI 1 avrebbe potuto evitare l’insorgere del danno se solo avesse
presentato per tempo una dichiarazione d’imposta completa. Mal si vede come
egli pretenda ora di ascrivere all’autorità fiscale la responsabilità per
questo – presunto – danno da lui subito.
5.
Il ricorso è
conseguentemente respinto.
Tassa di giustizia
e spese sono a carico del ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 500.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 600.–
sono a carico del
ricorrente.
3. Contro il presen Copia
per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il
presidente: Il segretario: