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Decisione

80.2018.26

Procedura: revisione, tassazione d’ufficio, redditi da attività dipendente e indipendente, non obbligo dell’autorità di rivolgersi all’Istituto delle assicurazioni sociali per verificare i redditi del

16 luglio 2018Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1 è titolare della

__________, __________, nonché socio e gerente della __________.

Nonostante un richiamo e

la diffida del 16 novembre 2016, RI 1 non inoltrava la dichiarazione fiscale

2015. Conseguentemente, il 16 dicembre 2016, l’Ufficio circondariale di

tassazione di Locarno (in seguito: UT) gli infliggeva una multa disciplinare di

fr. 150.– e gli assegnava un termine di 20 giorni per adempiere ai propri

obblighi procedurali, avvertendolo che in caso contrario avrebbe proceduto con

una tassazione d’ufficio.

B. Decorso infruttuoso

anche quest’ultimo termine, con decisione del 1° febbraio 2017, l’UT notificava

al contribuente la decisione di tassazione IC/IFD 2015, allestita d’ufficio. Il

reddito imponibile complessivo veniva stabilito in fr. 86'000.– per l’IC e

in fr. 87'900.– per l’IFD. Il reddito del lavoro, in particolare, ammontava

a fr. 80'000.– e quello dell’attività lucrativa indipendente a fr. 12'000.–. Il

valore della sostanza imponibile complessiva veniva commisurato in fr. 64'000.–.

L’autorità osservava di

avere proceduto con la tassazione d’uffi­cio poiché il contribuente non aveva

fornito la documentazione necessaria. Lo avvertiva che poteva impugnare la

tassazione operata d’ufficio solo con la motivazione che la stessa fosse manifestamente

inesatta. Precisava che il reclamo doveva essere motivato e indicare eventuali

mezzi di prova, il che significava dover allegare “la dichiarazione d’imposta

debitamente compilata e corredata da tutti i certificati, attestazioni,

documenti ecc.”

C. Il contribuente

impugnava la precitata decisione con scritto del 5 aprile 2017, a cui faceva

seguito l’invio della dichiarazione d’imposta solo parzialmente compilata. Il

contribuente dichiarava di essere attivo sia in qualità di dipendente che di

indipendente. Egli non dichiarava però alcun reddito da attività dipendente e

una perdita di fr. 1'344.– da attività indipendente. La contabilità

allegata, relativa alla __________, indicava invece una perdita da attività

indipendente di fr. 1'308.17.

D. Con lettera del 25

aprile 2017, l’UT, che considerava lo scritto del 5 aprile 2017 come un

reclamo, informava RI 1 che l’impugnativa era da considerarsi tardiva siccome

inviata oltre il termine di 30 giorni dalla notificazione della decisione e lo

invitava a voler giustificare e documentare i motivi del ritardo entro il 5

maggio 2017.

Il ricorrente rispondeva

con una lettera del 3 maggio 2017, indicando che il ritardo nella presentazione

del reclamo era da ricondurre al fatto che la corrispondenza ricevuta in

febbraio e marzo 2017 era depositata a causa di “grossi cambiamenti” nella sua

situazione familiare. Alla lettera allegava copia dell’atto di nascita della

figlia __________, nata il 24 gennaio 2017. RI 1 comunicava inoltre che il reddito

da attività indipendente valutato dall’UT in fr. 80'000.– “non rispecchia

nemmeno per poco a quando dichiarato all’AVS di Bellinzona”.

E. L’UT, con decisione

del 16 maggio 2017, dichiarava irricevibile il reclamo, in quanto tardivo. L’autorità

osservava che lo scritto inoltrato dal contribuente il 3 maggio 2017, volto a

giustificare la tardività del reclamo, non era sufficiente a sanare il vizio di

forma. La decisione su reclamo non veniva impugnata.

F. Con “istanza di

intervento” del 2 agosto 2017, il contribuente comunicava all’UT che, stando al

conteggio dell’Istituto delle assicurazioni sociali, il suo reddito da attività

dipendente per il periodo fiscale 2015 non ammontava ai fr. 80'000.– valutati

dall’autorità fiscale, bensì a fr. 32'374.–, cioè fr. 19'500.– ricevuti

dalla __________ e fr. 12'874.– ricevuti dalla __________. RI 1 invitava

dunque l’UT a rettificare le proprie decisioni. Egli riteneva che la decisione

dell’autorità fiscale gli avesse causato un danno complessivo di fr. 18'299.95,

pari cioè alla somma dell’IFD (1'894.95), dell’IC (7'342.25), dell’imposta

comunale (fr. 6'689.45) e della tassa militare (fr. 2'373.30). RI 1

concludeva affermando che “fintanto che la questione della dichiarazione per l’anno

2015 non viene regolata, mi oppongo alla consegna della dichiarazione d’imposta

per il 2016 e seguenti e faccio responsabili i diretti interessati del caso”.

G. L’UT rispondeva con

scritto del 4 agosto 2017, nel quale comunicava al contribuente che le

possibilità d’intervento sui contenuti delle decisioni di tassazione 2015 erano

esaurite e, dopo avergli ricordato che già in passato era stato tassato d’ufficio

per non aver prodotto la documentazione necessaria, lo informava della

possibilità di richiedere delle facilitazioni per il pagamento del dovuto.

H. In una sua lettera

dell’11 novembre 2017 RI 1 asseriva che il danno finanziario da lui subito a

causa della decisione dell’UT ammontava a circa fr. 60'000.–. Egli

specificava inoltre che “visto che le richieste di pagamento delle imposte a

breve si trasformeranno o sono già in fase di pignoramento o peggio, sarò

costretto a far stato a metodi illegali per in qualche modo recuperare tali

cifre e in caso di una denuncia a mio favore per questi metodi coinvolgerò il

vostro ufficio quale complice”. In conclusione, rifacendosi alla decisione del

Tribunale federale n.2C_679/2016 dell’11 luglio 2017, sosteneva che “le

valutazioni fiscali eccessive sono nulle se i contribuenti sono stati

criticamente valutati troppo alti”.

I. Con decisione del

22 novembre 2017, l’UT respingeva l’istanza di revisione del 3 agosto 2017 / 11

novembre 2017 non ritenendo adempiuti i requisiti posti dagli art. 232 LT e 147

LIFD.

RI 1 impugnava la

precitata decisione con reclamo del 20 dicembre 2017. Egli ribadiva che la

decisione di tassazione presa dall’UT era frutto di una valutazione

completamente errata. A suo dire, l’autorità fiscale avrebbe potuto procurarsi

i conteggi ufficiali presso l’Istituto delle assicurazioni sociali e avrebbe dovuto

basarsi su tali dati. RI 1 concludeva chiedendo che venisse valutata l’entità

del danno finanziario da lui subito, che venisse presa una nuova decisione

corretta e che venisse concessa una proroga per la presentazione della

dichiarazione fiscale per il 2016 onde poter innanzitutto chiarire la

situazione per il 2015.

L. L’UT, con decisione

su reclamo dell’8 gennaio 2018, respingeva il reclamo. L’autorità osservava che

il contribuente aveva avuto a disposizione tutti i mezzi per ottenere una decisione

di tassazione adeguata, ma aveva consegnato tardivamente la dichiarazione d’imposta

e non aveva rispettato i termini per opporsi alla decisione di tassazione. L’UT

rilevava inoltre che per l’anno precedente si era potuto giungere a un

risultato aderente alla situazione finanziaria di RI 1, solo dopo che

quest’ultimo aveva presentato tempestivo reclamo contro una tassazione operata

d’ufficio a causa della mancata consegna della dichiarazione.

M. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 chiede che l’istanza di

revisione venga accolta e che venga valutato il danno finanziario da lui

subito. Il ricorrente ribadisce che, qualora la valutazione d’ufficio dell’autorità

fiscale sia stata eseguita in modo erroneo, la decisione di tassazione va

annullata anche se cresciuta in giudicato.

Diritto

1. 1.1

Sono tre i motivi di

revisione, a vantaggio del contribuente, di una decisione o sentenza cresciuta

in giudicato:

a) la scoperta di

fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;

b) la mancata

considerazione, da parte dell’autorità giudicante, di fatti rilevanti o di

mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure un’altra

violazione di principi essenziali della procedura;

c) il fatto che un

crimine o un delitto abbia influito sulla decisione o sulla sentenza.

(art. 232 cpv. 1 LT; art.

147 cpv. 1 LIFD).

Quale ulteriore motivo di

revisione la legge cantonale aggiunge che essa è data se, in caso di conflitti

in materia di doppia imposizione intercantonale o internazionale, l’autorità

che ha deciso giunge alla conclusione che, secondo le norme applicabili per

evitare la doppia imposizione, il Cantone deve limitare il proprio diritto di

imporre (art. 232 cpv. 1 lett. d LT).

1.2.

La revisione è tuttavia

esclusa se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere

ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della

procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (art. 147 cpv. 2 LIFD).

L’istituto della revisione

non è dato, cioè, per addurre fatti che si sarebbero potuti invocare già nella

procedura di reclamo o di ricorso. Decidere altrimenti, e ammettere

automaticamente la revisione in caso di violazione di norme essenziali di

procedura, significherebbe abolire ogni distinzione tra mezzi d’impugnazione ordinari

e il rimedio straordinario della revisione, che non può supplire a un’omissione

imputabile allo stesso contribuente, che ha diritto di avvalersi dei rimedi

ordinari (cfr. p. es. la sentenza del Tribunale federale 2C_47/2016,2C_48/2016

del 22 agosto 2016 consid. 3.2 con riferimenti; inoltre: Locher, Kommentar zum DBG, vol. III,

Basilea 2015, n. 30 ad art. 147 LIFD, p. 773 s.; Looser, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum DBG, 3a

edizione, Basilea 2017, n. 24 ad art. 147 LIFD, p. 2474 ss.; Casanova/Dubey, in: Noël/Aubry Girardin

[a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, 2a

ediz., Basilea 2017, n. 15 ad art. 147 LIFD, p. 1802 s.).

Di

conseguenza, la revisione è esclusa, per esempio, nel caso dell’errore di dichiarazione,

cioè quando, per trascuratezza del contribuente o del suo rappresentante, si è

omesso di far valere nella procedura di tassazione o con i rimedi giuridici

ordinari elementi di fatto essenziali, oppure nel caso in cui il contribuente

avrebbe potuto scoprire subito l’errore di fatto o di diritto dell’autorità,

controllando la tassazione notificatagli (Casanova,

Änderungen rechtskräftiger Verfügungen und Entscheide, in ASA 61 p. 450-451).

Considerandi

2.

2.1.

Il ricorrente non invoca

alcun motivo di revisione in particolare, ma sembra comunque fare riferimento

alla mancata considerazione da parte dell’autorità fiscale di fatti rilevanti

che conosceva o doveva conoscere, in violazione delle prescrizioni essenziali

di procedura. RI 1 afferma infatti che l’autorità di tassazione avrebbe

facilmente potuto procurarsi i dati ufficiali dell’Isti­tuto delle assicurazioni

sociali, da cui sarebbe risultato l’ammon­tare delle rendite da egli realmente

percepite.

2.2

La giurisprudenza del

Tribunale federale esige dal contribuente una certa diligenza nella

salvaguardia dei suoi diritti nel contesto della procedura di tassazione. Egli

non può avvalersi del rimedio della revisione per invocare argomenti che ha

omesso di sollevare nella procedura di ricorso ordinaria (cfr. le sentenze

del Tribunale federale 2P.34/2006 e 2A.56/2006 del 16 giugno 2006, in RtiD

I-2007 n. 16t, consid. 3.3; DTF 111 Ib 209 consid. 1; sentenza 2A.451/1996 del

21.

maggio 1997 in: ASA 67 p. 391, consid. 3d).

Inoltre il rimedio

giuridico della revisione è escluso quando il ricorrente pretende di far valere

che l’autorità fiscale ha adottato un punto di vista giuridico errato (DTF 111

Ib 211 consid. 1 e relativi riferimenti; sul tema in genere cfr. Steinmann, Die Revision im

Wehrsteuerrecht, in: RF 34/1979, p. 195 e ss.). Persino l’ap­prezzamento

errato, rispettivamente arbitrario di una prova o la sussunzione mal fondata

(errore dei fatti e l’applicazione errata del diritto) non costituiscono un

motivo valido di revisione (Casanova,

Commentaire romand, Impôt fédéral direct, Basilea 2008, art. 147 LIFD, n. 8).

2.3

Nella fattispecie dopo che

sono state notificate le decisioni di tassazione per il periodo fiscale

contestato, il contribuente ha omesso di interporre tempestivo reclamo,

nonostante nelle motivazioni l’autorità avesse indicato di aver proceduto ad

una tassazione d’ufficio per mancata o insufficiente documentazione.

Deve allora essere

ricordato all’insorgente che l’autorità di tassazione si è vista obbligata a

procedere alla definizione degli elementi imponibili per apprezzamento, a causa

della sua inadempienza. Nella procedura di tassazione d’ufficio, l’autorità deve

prendere in considerazione tutti gli elementi a sua disposizione. Deve altresì

considerare tutte le circostanze di cui ha conoscenza, anche se non dovessero

risultare dai documenti agli atti; infatti la tassazione d’ufficio deve essere

intrapresa sulla base di una valutazione coscienziosa. È dunque vero che il contribuente

deve, nella misura in cui sia possibile, essere imposto su un reddito valutato

che si avvicini quanto più è possibile alla sua effettiva capacità contributiva.

L’autorità fiscale deve procedere a una stima coscienziosa, senza peraltro

essere obbligata, nelle valutazioni imposte dalla condotta del contribuente, a

scegliere, in caso di dubbio, la soluzione più favorevole a quest’ultimo: si deve

impedire che il contribuente che si è preoccupato di presentare gli elementi

della tassazione in modo tale che possano essere sottoposti a verifica debba

pagare più imposte di quello che rende impossibile una simile verifica per

motivi che sono a lui imputabili. Non si deve poter trarre vantaggio dalla

violazione degli obblighi procedurali (RDAF 2003 II 581 consid. 4.1; ASA 58 p.

670.

consid. 3b e giurisprudenza citata).

2.4

In queste circostanze, non

si comprende come il ricorrente possa rimproverare all’Ufficio di tassazione di

non essersi procurato i conteggi dell’Istituto delle assicurazioni sociali e di

avere eseguito una valutazione erronea. RI 1 sembra infatti dimenticare che la decisione

di tassazione per apprezzamento contestata è stata preceduta da un richiamo, da

una diffida e dall’inflizione di una multa disciplinare per violazione degli

obblighi procedurali. Quando poi ha dovuto constatare che non c’era verso di

ottenere la minima collaborazione del contribuente, l’autorità fiscale ha

proceduto ad una stima degli elementi imponibili, basandosi sugli elementi noti.

Proprio nella sentenza

citata dal ricorrente, il Tribunale federale ha affermato che, sebbene la legge

consenta all’autorità fiscale di rivolgersi al datore di lavoro per ottenere il

certificato di salario, nel caso in cui il contribuente nonostante diffida non

lo abbia prodotto (art. 127 cpv. 2 LIFD; v. anche l’art. 201 cpv. 2 LT),

nondimeno essa può procedere ad una tassazione per apprezzamento, in caso di

violazione degli obblighi procedurali, senza essere tenuta a richiedere al datore

di lavoro il rilascio del certificato di salario (sentenza n.2C_679/2016

dell’11 luglio 2017 consid. 4.1.3 e dottrina citata).

Già nei periodi fiscali

precedenti, del resto, l’insorgente aveva più di un datore di lavoro ed aveva

anche un’attività lucrativa indipendente. Non è pertanto ravvisabile alcuna

violazione essenziale della procedura nella circostanza che l’autorità di

tassazione abbia proceduto ad una stima del reddito del lavoro del ricorrente,

senza rivolgersi ai datori di lavoro e/o all’Istituto delle assicurazioni

sociali.

2.5

Il ricorrente, rifacendosi

alla decisione del Tribunale federale n.2C_679/2016 dell’11 luglio 2017,

sostiene che una decisione che si basa su una valutazione errata dell’autorità

fiscale debba essere rivalutata anche se cresciuta in giudicato. Sennonché la citata

giurisprudenza è stata relativizzata dalle più recenti decisioni del Tribunale

federale n.2D_ 42/2017 del 28 novembre 2017 e n.2C_252/2018 del 27 aprile

2018.

Nella sentenza n.

2C_679/2016 dell’11 luglio 2017 il Tribunale federale non ha adottato alcuna

decisione di principio ma si è limitato a considerare le circostanze più che

straordinarie del caso concreto con cui si è trovato confrontato, le quali non

sono certo paragonabili con quelle del caso che qui ci occupa.

Qualora un contribuente

con un reddito da attività dipendente non inoltri la dichiarazione fiscale, l’autorità

fiscale non è tenuta a procurarsi motu proprio degli ulteriori

documenti, potendo ella basarsi sulle decisioni prese per gli anni precedenti o

variando leggermente rispetto a quanto deciso in precedenza. Il Tribunale

federale ha inoltre sancito che non è però possibile considerare nulla una decisione

solo perché l’autorità fiscale non si è procurata il certificato di salario o

perché la tassazione d’ufficio è significativamente troppo alta. Nella sentenza

n.2C_679/2016 dell’11 luglio 2017 la nullità era stata accertata, in via del

tutto eccezionale, per il fatto che, sebbene l’autorità fiscale avesse avviato

delle procedure esecutive per l’incasso delle imposte dovute, ottenendo atti

relativi ai pignoramenti dai quali risultava la reale situazione finanziaria

della contribuente, ciononostante aveva continuato a stabilire il reddito

imponibile della contribuente aumentandolo massicciamente di anno in anno,

ignorando gli atti delle procedure esecutive. La precitata sentenza può quindi

essere invocata solo nei casi in cui vi è un errore materialmente e proceduralmente

grave. Inoltre, la sua portata è ancora più limitata nei casi in cui il

contribuente esercita un’attività lucrativa indipendente (sentenze del

Tribunale federale n.2D_ 42/2017 del 28 novembre 2017, consid. 2.6. e n.2C_252/2018

del 27 aprile 2018 consid. 3.4.)

2.6

Abbondanzialmente, si

osserva che nella decisione del Tribunale federale n.2C_679/2016 dell’11

luglio 2017 citata dal medesimo RI 1, la ricorrente aveva dimostrato di non

aver potuto inoltrare un tempestivo reclamo in quanto non aveva momentaneamente

l’esercizio dei diritti civili a causa di disturbi di natura psicofisica

chiaramente comprovati da svariati certificati medici e psichiatrici. Ella era

quindi impedita da un disturbo tanto grave da rendere impossibile sia che la contribuente

intraprendesse l’atto richiesto sia che ella autorizzasse un rappresentante

contrattuale ad intraprenderlo (Känzig/Behnisch,

Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. III, Basilea 1992, n. 11 ad

art. 85 DIFD, p. 74 e giurisprudenza citata). Ciò che certo non si può dire del

qui ricorrente, il quale, come detto, ha prodotto solo un certificato di

nascita che non può certo dimostrare la sua impossibilità di rispettare il

termine per interporre reclamo. Già solo per questo motivo il ricorso merita

respingimento.

2.7

Nella fattispecie il

reddito da attività dipendente di RI 1, valutato in fr. 80'000.–, è in linea

con quello accertato per il periodo fiscale precedente (fr. 75'019.–), non

potendosi certo un aumento di fr. 4'981.– considerare non plausibile. Il

reddito da attività indipendente è invece stato valutato in fr 12'000.– a

fronte del risultato negativo (fr. -35'000.–) accertato per il periodo

fiscale 2014.

Ora, il reddito dell’attività

indipendente corrisponde all’utile della __________ di cui il qui ricorrente è

titolare. Sennonché la contabilità prodotta da RI 1 per la sua ditta

individuale – oltre ad essere stata fornita assai tardivamente – è di dubbia attendibilità

privata. Basti dire, a titolo d’esempio, che il valore dei macchinari è il medesimo

indicato nella contabilità dell’anno precedente, nonostante il contribuente abbia

proceduto a importanti ammortamenti. Fra i ricavi inserisce poi i redditi del

lavoro e fra i costi spese private (p. es. locazione, imposte e tasse). Del

resto anche nella decisione su reclamo per il periodo fiscale 2014 l’UT ha

dovuto estrapolare dai rendiconti tutte le voci relative all’attivi­tà

dipendente separandole da quelle di natura privata. Per il periodo fiscale 2015

l’UT ha dovuto procedere con una decisione per apprezzamento non potendosi

basare sulla contabilità prodotta dal contribuente e non avendo egli fornito

altre e sufficienti informazioni sui suoi redditi. Non sussistendo, come si è

visto, validi motivi di revisione, la valutazione del reddito operata d’ufficio

non può che essere confermata.

3.

Le argomentazioni

sollevate nel ricorso, e in particolare la dichiarata impossibilità nel

sostenere l’ammontare del debito verso l’erario, potrebbero tutt’al più rappresentare

dei motivi di condono delle imposte, previsti dagli art. 246 LT e all’art. 167

LIFD. Ai termini di queste disposizioni, infatti, al contribuente caduto nel

bisogno, per il quale il pagamento dell’imposta, interesse o della multa per

contravvenzione tornerebbe oltremodo gravoso, gli importi dovuti possono essere

interamente o parzialmente condonati.

Va comunque rilevato che l’istituto

del condono non può servire a correggere le tassazioni d’ufficio, ormai passate

in giudicato. Esso non va inoltre confuso con un “atto di grazia” al di sopra

della legge: nel rispetto della parità di trattamento di tutti i contribuenti,

esso deve rimanere l’eccezione ed essere accordato solo in presenza di

presupposti precisi (Beusch, in:

Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, vol.

I/2b, 2ª ediz., Basilea 2008, n. 6 ad art. 167 LIFD, p. 603; Filippini/ Mondada, Il condono fiscale

nelle imposte dirette: un “diritto” giustiziabile alla luce dell’art. 29a della

Costituzione federale, in: RtiD I-2008, p. 468).

4.

Per quanto attiene

alla richiesta di RI 1 di valutare il danno finanziario da lui subito, la

questione non può essere esaminata da questa Camera, cui unico compito era

quello di decidere se sussistessero o meno gli estremi per una revisione. In

merito al presunto danno – che il ricorrente calcola dapprima in fr. 18'299.95

(cfr. scritto del 2 agosto 2017) e poi addirittura in fr. 60'000.- (cfr.

scritto dell’11 novembre 2017) – non si può comunque non constatare come lo

stesso RI 1 avrebbe potuto evitare l’insorgere del danno se solo avesse

presentato per tempo una dichiarazione d’imposta completa. Mal si vede come

egli pretenda ora di ascrivere all’autorità fiscale la responsabilità per

questo – presunto – danno da lui subito.

5.

Il ricorso è

conseguentemente respinto.

Tassa di giustizia

e spese sono a carico del ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 500.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 600.–

sono a carico del

ricorrente.

3. Contro il presen Copia

per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il

presidente: Il segretario: