80.2018.268
Procedura: decisione in materia di condono passata in giudicato, revisione o anche riconsiderazione?, nessun presupposto né per l’una né per l’altra
4 marzo 2020Italiano27 min
versamento di fr. 2'034.- dall’assistenza sociale, dal 1.6.2018. L’istante affermava:
Source ti.ch
Incarti n.
80.2018.268
80.2018.269
Lugano
4 marzo 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele
Guffi
segretaria
Sabrina
Piemontesi - Gianola, vicecancelliera
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 7 dicembre 2018 contro la decisione del 7 novembre 2018 in materia di condono
IC, IFD e ICom 2017.
Fatti
Fatti
A. RI 1 nata nel 1972, a
seguito di problemi di salute aveva interrotto nel 2011 la sua attività
lavorativa presso un istituto bancario. Il 20.8.2018, la contribuente
trasmetteva all’Ufficio esazione e condoni (di seguito UEC) una domanda di
condono relativa all’IC, IFD e ICom per i periodi fiscali compresi dal 2015 al
2018. In particolare riusciva a quantificare con precisione i dovuti d’imposta
per il 2015 ed il 2016 in fr. 770.15. Indicava di non essere ancora a
conoscenza del dovuto d’imposta relativo ai periodi fiscali 2017 (di cui
indicava unicamente fr. 285.15 per l’IFD) e 2018. L’istante indicava di
percepire unicamente un’entrata pari a fr. 2'034.- derivante dall’assistenza
sociale. Nel modulo precisava di avere fr. 58'418.70 di debiti sfociati in
attestati di carenza beni. Per ciò che concerneva le spese ricorrenti, faceva
valere fr. 1'350.- quale canone di locazione, nonché fr. 300.- di rimborso di
prestito al consumo e fr. 265.65 mensili relativi al pagamento
dell’assicurazione di protezione giuridica, dell’assicurazione per il veicolo a
motore, assicurazione responsabilità civile privata ed elettricità.
A motivazione della
domanda di condono, la contribuente spiegava che le sue entrate consistevano
nel versamento di una rendita AI di fr. 2'350.- sino al 30.5.2018, e poi nel
versamento di fr. 2'034.- dall’assistenza sociale, dal 1.6.2018. L’istante affermava:
“In sintesi, __________ ha interrotto il versamento della rendita invalidità
del II Pilastro a novembre 2014 mentre AI ha interrotto il versamento della
rendita a maggio 2018”. Aggiungeva poi che il “(…) mancato pagamento di __________
di CHF 293'120.25 relativo alla rendita di invalidità (11.2014 – 5/2018) è
oggetto di contenzioso presso il Tribunale cantonale delle assicurazioni di __________”.
Sosteneva di vivere da quattro anni in una situazione di indigenza a causa
dei suoi problemi di salute.
B. Con decisione del
24.9.2018, l’UEC respingeva la domanda di condono. Si indicava che le imposte
per i periodi fiscali 2015 e 2016 erano state pagate. In relazione al periodo
fiscale 2018, l’autorità fiscale precisava che, in applicazione dell’art. 7
dell’Ordinanza federale sui condoni, si trattava unicamente di una richiesta di
acconto non ancora confermata dalla relativa notifica di tassazione, motivo per
il quale non si giustificava l’esame di merito per le imposte 2018. L’UEC pur
comprendendo la difficile situazione economica in cui si trovava la
contribuente, a carico dell’assistenza sociale, specificava che presso
l’Ufficio esecuzioni risultavano attestati di carenza beni per pretese di
diritto privato e pubblico per fr. 58'418.70. Secondo l’art. 167 cpv. 2 LIFD,
scopo del condono è quello di contribuire al risanamento stabile e duraturo
della situazione economica del contribuente. Deve profittare al contribuente e
non ai suoi creditori. Secondo l’autorità, la situazione così pregiudicata dal
punto di vista dei debiti, non giustificava l’accoglimento della domanda,
proprio perché il condono richiesto non avrebbe comunque giovato a risolvere il
disagio economico. Motivo per il quale, l’UEC concludeva asserendo: “L’ente
pubblico non può che adeguarsi al corso delle azioni intraprese dagli altri
creditori (art. 3 cpv. 2 Ordinanza federale sui condoni)”.
C. Con reclamo 24/25.10.2018
RI 1 si aggravava contro la decisione negativa dell’UEC. Specificava che,
presso l’Ufficio esecuzioni risultavano attestati carenza beni per pretese di
diritto pubblico per complessivi fr. 41'542.15 (imposte cantonali e federali
relative agli anni 2012, 2013 e 2014) ed una parte ben più esigua di diritto
privato (pari a fr. 16'876.55). La contribuente specificava che la decisione
dell’UEC mancava totalmente di coerenza: se da una parte l’autorità fiscale si
dimostrava comprensiva nel constatare la situazione di difficoltà economica in
cui si trovava, riteneva tuttavia che la stessa fosse troppo pregiudicata per
concedere il condono. Tuttavia, gli ACB esistenti erano per la maggior parte
relativi a pretese di diritto pubblico – e meglio le imposte dal 2012 al 2014 –
per le quali era stata presentata una domanda di condono, non accolta. L’istante
chiedeva pertanto di rivalutare la situazione nella sua globalità.
D. Con decisione del
7.11.2018 l’UEC respingeva il reclamo. In particolare l’autorità fiscale
spiegava come la contribuente per vivere facesse capo agli aiuti assistenziali.
Inoltre, era ancora pendente presso il Tribunale cantonale delle assicurazioni
una causa nei confronti di __________ al fine di ottenere un importo di fr.
293'120.25 relativo al mancato versamento della rendita AI. L’autorità fiscale
specificava che oggetto della domanda di condono erano le imposte relative al
2017 di complessivi fr. 639.30, che erano state calcolate su un reddito
effettivamente percepito e commisurato alla capacità economica della
contribuente. Per quanto concerneva il mancato pagamento delle imposte dal 2012
al 2014, l’UEC precisava che le stesse non erano state solute nonostante RI 1
avesse avuto delle importanti entrate. Tali imposte erano già state oggetto di
una domanda di condono, respinta dall’UEC, decisione poi confermata pure dalla
Camera di diritto tributario il 16.7.2018.
In merito al
reclamo, l’UEC precisava come secondo le spiegazioni della revisione
dell’Ordinanza federale sul condono esiste una situazione di bisogno quando un
contribuente non dispone né di reddito né di sostanza, oppure quando l’ente
pubblico deve assumere il suo mantenimento e quello della famiglia. Tuttavia il
condono delle imposte può essere preso in considerazione unicamente se oltre
alla situazione di bisogno sono soddisfatte anche le altre condizioni legali
del condono e se non sono presenti motivi di diniego. Ciò deve essere valutato
singolarmente per ogni richiedente. Il condono deve essere di principio
respinto quando la situazione di bisogno è solo provvisoria o il richiedente ha
altri debiti. In applicazione dell’art. 167 cpv. 2 LIFD, l’UEC ribadiva che
scopo del condono era quello di permettere il risanamento duraturo e stabile
della situazione economica del contribuente. Il condono non serve neppure a
correggere degli errori di tassazione oppure ad ovviare alla mancata
impugnativa contro le decisioni di tassazione o a modificare la volontà del
legislatore (art. 7 dell’Ordinanza federale). Il condono delle imposte 2017
sarebbe pertanto in antitesi con lo scopo di questo istituto.
E. Con ricorso
7/10.12.2018 RI 1 si aggrava contro la decisione su reclamo dell’UEC. La
contribuente indica che oggetto dell’impugnativa è il mancato accoglimento
dell’istanza di condono relativa alle imposte del 2017, ma anche la precedente
decisione del 24.11.2016 relativa alle imposte 2012-2014, poiché si sarebbe
innescato “(…) un meccanismo di accanimento burocratico e non solo, nei
confronti della sottoscritta”.
La ricorrente contesta
integralmente la motivazione esposta dall’UEC: dato che presso l’Ufficio
esecuzioni risultavano essere pendenti attestati carenza beni di diritto
pubblico per fr. 41'542.15 (relativi alle imposte 2012 – 2014) il condono
avrebbe portato e porterebbe ad un risanamento stabile e duraturo della sua
situazione economica. L’istante puntualizza che con sentenza del 4.10.2018 il
Tribunale cantonale delle assicurazioni sociali ha respinto il ricorso contro __________.
La contribuente spiega di non essere riuscita a far fronte al dovuto d’imposta
dal 2012 al 2014 poiché __________ aveva interrotto il versamento della rendita
d’invalidità del II° pilastro, motivo per il quale si era ritrovata a vivere
unicamente con fr. 2'350.- mensili, importo inferiore al minimo vitale LEF e
ciò non le aveva permesso di “coprire neppure i costi fissi mensili”.
Chiede pertanto alla
Camera di diritto tributario di rivalutare la situazione e di concederle il
condono.
F. Con osservazioni
11.12.2018 l’UEC ha chiesto la conferma della decisione impugnata, non
ravvisando nel ricorso elementi nuovi tali da modificare l’esito delle precedenti
decisioni.
Diritto
1. 1.1.
La ricorrente chiede
in prima battura di voler nuovamente rivalutare la decisione emanata dall’UEC
il 24.11.2016, riguardante le imposte degli anni 2012 – 2014. Di seguito
contesta la decisione su reclamo dell’UEC relativa al rifiuto del condono delle
IC, IFD e ICom 2017.
1.2.
Ora, il condono delle
imposte relative ai periodi fiscali 2012 – 2014 è stato oggetto di una
decisione della Camera di diritto tributario del 16.7.2018 (inc. CDT 80.2017.37
e inc. CDT 80.2018.93) – cresciuta in giudicato - che ha confermato la
decisione negativa del 24.11.2016 dell’UEC. In sostanza la contribuente postula
– a livello procedurale - una revisione e/o una riconsiderazione della
decisione della CDT del 16.7.2018.
1.3.
1.3.1.
Se una decisione è passata
in giudicato, una modifica è ancora possibile solo mediante revisione o
riconsiderazione.
1.3.2.
Il diritto amministrativo
prevede due condizioni per poter procedere ad una riconsiderazione.
La prima concerne la successiva
imperfezione della decisione, causata dalle circostanze di fatto o di diritto
nel frattempo modificatesi. Per questa ragione, può entrare in considerazione
solo con riferimento a decisioni che esplicano i loro effetti sul lungo
periodo, ossia riferite a una fattispecie mutevole nel tempo e le cui
conseguenze giuridiche hanno effetti anche nel futuro. Ciò che
non è il caso per le decisioni in ambito fiscale (cfr. Wiederkehr/Richli, Praxis des allgemeinen
Verwaltungsrechts – Band I, Eine systematische Analyse der
Rechtssprechung, Berna 2012, p. 904 s., n. 2650 s.). Infatti, le
decisioni di tassazione cresciute in giudicato esplicano i loro effetti
unicamente per il periodo fiscale cui si riferiscono (cfr. Zweifel/Casanova/Beusch/Hunziker, Schweizerisches
Steuerverfahrensrecht, Direkte Steuern, 2a ed.,
Zurigo/Basilea/Ginevra 2018, p. 408, n. 4).
1.3.3.
La seconda condizione,
applicabile sia alle decisioni con effetti istantanei sia a quelle con effetti
durevoli, concerne invece un vizio che inficia la decisione fin dalla sua
adozione e che può dipendere da un errato accertamento dei fatti o da un’errata
applicazione del diritto (cfr. Wiederkehr/Richli,
op. cit., p. 904 ss., n. 2649 ss.).
Se viene censurato un
accertamento dei fatti errato fin dall’inizio, allora una riconsiderazione
potrebbe essere domandata invocando fatti rilevanti o mezzi di prova, che nella
procedura precedente non erano noti, oppure che l’istante non aveva potuto far
valere neppure usando la diligenza che si poteva ragionevolmente pretendere. Se
il diritto processuale applicabile non prevede questi motivi di
riconsiderazione o non li considera in misura adeguata, allora il diritto alla
riconsiderazione scaturisce direttamente dalla Costituzione federale (art. 29
cpv. 1 Cost.). A questo riguardo, non vi sono differenze apprezzabili fra
un’istanza di revisione e una di riconsiderazione (Wiederkehr/Richli, op. cit., p. 918., n. 2676).
Ora, sia le leggi federali
(art. 147 ss. LIFD; art. 51 LAID) sia quella cantonale (art. 232 ss. LT) che
disciplinano le imposte dirette riconoscono il diritto alla revisione di una
decisione passata in giudicato. Come ha affermato il Tribunale federale, la
legislazione fiscale in vigore non prevede pertanto la riconsiderazione quale
rimedio giuridico atto a correggere delle decisioni di tassazione ormai
cresciute in giudicato. Il diritto fiscale armonizzato ‑ che
corrisponde al diritto dell’imposta federale diretta ‑ conosce
un numero chiuso (numerus clausus) di rimedi giuridici che permettono di
ritornare su decisioni o sentenze cresciute in giudicato. Si tratta della
revisione (a vantaggio del contribuente; art. 147 ss. LIFD), della
rettificazione degli errori di calcolo e di scrittura (art. 150 LIFD) e del
ricupero d’imposta (a svantaggio del contribuente; art. 151 ss. LIFD). Ogni
altro motivo di annullamento o modificazione è escluso. Non resta in tal modo
alcuno spazio per la riconsiderazione, che si riscontra negli altri settori del
diritto amministrativo (cfr. Zweifel/Casanova/Beusch/Hunziker,
op. cit., p. 411, n. 7).
1.3.4.
La decisione che si
pronuncia su una domanda di condono non è propriamente assimilabile a una
decisione di tassazione. Ci si potrebbe pertanto chiedere se possa entrare in
linea di conto una riconsiderazione della medesima, per tener conto della
sopravvenuta modificazione delle circostanze di fatto o di diritto (in merito
alla possibilità di procedere ad una riconsiderazione in ambito di condono si
veda la sentenza del Tribunale amministrativo Zurigo, __________ del 9.9.2009,
consid. 3.1.). La questione non necessita tuttavia di essere risolta, per il
fatto che nella fattispecie, per le ragioni che seguono, non è ravvisabile né
un motivo di revisione né uno di riconsiderazione.
Considerandi
2.
2.1.
Sono tre i motivi di
revisione, a vantaggio del contribuente, di una decisione o sentenza cresciuta
in giudicato:
a) la scoperta di
fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;
b) la mancata
considerazione, da parte dell’autorità giudicante, di fatti rilevanti o di
mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure un’altra
violazione di principi essenziali della procedura;
c) il fatto che
un crimine o un delitto abbia influito sulla decisione o sulla sentenza.
(art. 232
cpv. 1 LT; art. 147 cpv. 1 LIFD).
Quale
ulteriore motivo di revisione la legge cantonale aggiunge che essa è data se,
in caso di conflitti in materia di doppia imposizione intercantonale o
internazionale, l’autorità che ha deciso giunge alla conclusione che, secondo le
norme applicabili per evitare la doppia imposizione, il Cantone deve limitare
il proprio diritto di imporre (art. 232 cpv. 1 lett. d LT).
2.2
La revisione è tuttavia
esclusa se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere
ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della
procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (art. 147 cpv. 2 LIFD).
L’istituto della revisione
non è dato, cioè, per addurre fatti che si sarebbero potuti invocare già nella
procedura di reclamo o di ricorso. Decidere altrimenti, e ammettere
automaticamente la revisione in caso di violazione di norme essenziali di
procedura, significherebbe abolire ogni distinzione tra mezzi d’impugnazione
ordinari e il rimedio straordinario della revisione, che non può supplire a
un’omissione imputabile allo stesso contribuente, che ha diritto di avvalersi
dei rimedi ordinari (cfr. p. es. la sentenza del Tribunale federale 2C_47/2016,
2C_48/2016 del 22 agosto 2016 consid. 3.2 con riferimenti; inoltre: Locher, Kommentar zum DBG, vol. III,
Basilea 2015, n. 30 ad art. 147 LIFD, p. 773 s.; Looser, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum DBG, 3a
edizione, Basilea 2017, n. 24 ad art. 147 LIFD, p. 2474 ss.; Casanova/Dubey, in: Noël/Aubry Girardin
[a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, 2a
ediz., Basilea 2017, n. 15 ad art. 147 LIFD, p. 1802 s.).
Di conseguenza, la revisione
è esclusa, per esempio, nel caso dell’errore di dichiarazione, cioè quando, per
trascuratezza del contribuente o del suo rappresentante, si è omesso di far
valere nella procedura di tassazione o con i rimedi giuridici ordinari elementi
di fatto essenziali, oppure nel caso in cui il contribuente avrebbe potuto
scoprire subito l’errore di fatto o di diritto dell’autorità, controllando la tassazione
notificatagli (Casanova,
Änderungen rechtskräftiger Verfügungen und Entscheide, in ASA 61 p. 450-451).
2.3
Anche una “valutazione
completamente errata” dei fatti non potrebbe comunque essere considerata una violazione
di “principi essenziali della procedura”, così come preteso dagli articoli 147
cpv. 1 lett. b LIFD e 232 cpv. 1 lett. b LT. Un simile motivo di
revisione è pensato unicamente per le ipotesi in cui una motivazione errata o
carente abbia dissuaso il contribuente dal presentare un reclamo tempestivo (Casanova/Dubey, op. cit., n. 8 ad art.
147.
LIFD, p. 1801). Non vi rientrano, per contro, l’assunzione errata, o
arbitraria, di una prova e neppure un errore nella sussunzione (errore nei
fatti o applicazione errata del diritto), poiché altrimenti si finirebbe per abolire ogni distinzione tra mezzi d’impugnazione ordinari e il rimedio
straordinario della revisione.
2.4
2.4.1
La domanda
di revisione deve essere presentata entro 90 giorni dalla scoperta del motivo
di revisione, ma al più tardi entro dieci anni dalla notificazione della
decisione o della sentenza (art. 148 LIFD). Pressoché di medesimo tenore l’art.
233.
LT, che precisa che nei casi di conflitti in materia di doppia imposizione
intercantonale o internazionale il termine è di 30 giorni.
2.4.2
La revisione compete
all’autorità che ha emanato la decisione o sentenza (art. 149 cpv. 1 LIFD; art.
234.
cpv. 1 LT).
2.5
Ora, nel caso di specie,
se riteneva che fosse viziata da un errato accertamento dei fatti o da
un’errata applicazione del diritto, spettava alla contribuente impugnare la sentenza
n. CDT 80.2017.37 e CDT 80.2018.93, interponendo ricorso al Tribunale federale.
In ogni caso, non si
ravvisa alcuno dei motivi di cui agli art. 232 cpv. 1 LT e 147 cpv. 1 LIFD – e
neppure la ricorrente motiva in tal senso la richiesta - che potrebbe
permettere di procedere ad una revisione della decisione cresciuta in
giudicato. In particolare, non invoca alcun fatto rilevante o mezzi di prova
decisivo, che imponga la modifica della decisione già passata in giudicato.
3.
Anche volendo
ammettere che sia ricevibile una domanda di riconsiderazione, la stessa
dovrebbe essere respinta.
Rispetto alla decisione
del 16.7.2018, l’unico cambiamento che è intervenuto è che il Tribunale
cantonale delle assicurazioni ha respinto il ricorso contro __________ mediante
il quale la ricorrente chiedeva il versamento di quasi fr. 300'000.- di
arretrati relativi ad una rendita AI del II° pilastro. A livello finanziario,
la situazione economica della richiedente non è cambiata di molto: sino alla
fine del mese di maggio del 2018 percepiva una rendita AI di fr. 2'350.-
mensili poi sostituita da prestazioni assistenziali dell’importo di fr. 2'165.-
mensili. Ad ogni modo, nella sentenza n. 80.2017.37 e 80.2018.93 del 16 luglio
2018, la Camera non ha fatto dipendere il giudizio dall’esito del ricorso, che
sapeva essere pendente davanti al TCA: i motivi per i quali è stato rifiutato
il condono sono collegati al mancato accantonamento di una sufficiente somma
per far fronte al dovuto d’imposta negli anni in questione, ciò che sarebbe
stato possibile fare, ritenuto come la media dei redditi mensili conseguiti da RI
1.
fosse di fr. 9'725.- nel 2012, di fr. 9'252.- nel 2013 e di fr. 8'020.- nel
2014.
(come indicato nella sentenza della CDT, a quell’epoca RI 1 aveva già
interrotto il rapporto lavorativo con l’istituto di credito per il quale
lavorava a causa di motivi di salute). Inoltre, la contribuente dichiarava di
aver venduto dei gioielli di sua proprietà, per la somma di fr. 49’100.-.
Motivo per il quale la CDT aveva negato il condono sulla base dell’art. 167a
LIFD (con particolare riferimento alle lettere b e d, cfr.
consid. 6 della citata sentenza).
Oggetto del ricorso rimane
unicamente il condono delle imposte relative al periodo fiscale 2017, che verrà
trattato nei considerandi a seguire.
4.
4.1.
A partire dall’1.1.2016 è
entrata in vigore la nuova Legge federale sul condono dell’imposta (RU 2015 9).
Lo scopo principale di questa legge è la delega integrale della competenza ai
cantoni di giudicare le domande di condono in materia d’imposta federale
diretta.
Con questa nuova legge
federale, i cantoni sono gli unici responsabili per l’esame di (tutte) le
domande di condono concernenti l’imposta federale diretta, sono state
modificate alcune disposizioni dell’Ordinanza sul condono d’imposta (RS
642.121) e sono state inserite nella Legge sull’imposta federale diretta (LIFD,
RS 642.11) delle disposizioni che prima si trovavano nell’ordinanza (per
esempio: alcuni motivi di diniego del condono elencati nel nuovo art. 167a
LIFD, i diritti e gli obblighi procedurali del richiedente previsti all’art.
167d LIFD; Vorpe, Novità
legislative nel campo del diritto tributario, RtiD II-2015, p. 515 ss.).
4.2
Nel caso concreto, la decisione
nell’ambito della richiesta di condono per l’IFD, l’IC e l’ICom 2017 è stata
emanata dall’autorità cantonale competente per il condono il 24.9.2018. Di
conseguenza, alla procedura di condono in oggetto si applica il nuovo diritto
(art. 205e cpv. 2 LIFD e per analogia anche in materia di imposte cantonali e
comunali, secondo l’art. 22 cpv. 2 del Regolamento della legge tributaria del
18.
ottobre 1994 [RLT; RL 10.2.1.1.1], nella versione in vigore dall’1.1.2016).
4.3
L’autorità competente a deliberare
sulle domande di condono in materia d’imposte cantonali (art. 22 cpv. 1 RLT) e
d’imposte federali dirette (cfr. art. 167b LIFD e art. 8 cpv. 1 dell’Ordinanza
federale concernente l’esame delle domande di condono dell’imposta federale
diretta, RS 642.121; art. 4 cpv. 5 del Regolamento di applicazione della Legge
federale sull’imposta federale diretta, RL 10.2.5.1) è l’Ufficio esazione e
condoni.
Dal 1° gennaio 2009, in
virtù della garanzia della via giudiziaria prevista dall’art. 29a Cost.
fed., le decisioni dell’UEC sono impugnabili dinanzi a questa Camera (art. 246
cpv. 3 LT e 5a del Regolamento di applicazione della Legge federale sull’imposta
federale diretta, rispettivamente art. 167g LIFD).
4.4
Gli importi non ancora
corrisposti per i quali è chiesto il condono devono fondarsi su decisioni di
tassazione passate in giudicato (art. 7 cpv. 1 dell’Ordinanza federale).
Inoltre, secondo l’art. 167 cpv. 4 LIFD, la domanda di condono dev’essere
presentata alla competente autorità prima della notificazione del precetto
esecutivo.
5.
5.1.
Secondo l’art. 246 LT, di
uguale tenore dell’art. 167 LIFD, al contribuente caduto nel bisogno, per il
quale il pagamento dell’imposta, dell’interesse o della multa per
contravvenzione tornerebbe oltremodo gravoso, gli importi dovuti possono essere
interamente o parzialmente condonati.
Il condono è la definitiva
rinuncia dello Stato a percepire un tributo secondo il diritto vigente (Beusch, Der Untergang der
Steuerforderung, Zurigo 2012, p. 188). Le ragioni di una simile rinuncia – che
provoca l’estinzione di un credito fiscale spettante alla collettività pubblica
– vanno essenzialmente ricercate nella “persona” del debitore, segnatamente
nelle sue difficili condizioni personali e/o economiche, di cui non si è
necessariamente tenuto conto nella procedura di tassazione. I motivi ultimi che
reggono l’istituto del condono possono essere considerati di natura umanitaria,
socio-politica oppure finanziaria. In definitiva, esso viene concesso perché si
ritiene che l’esistenza economica di un contribuente debba essere per quanto
possibile preservata (decisione TAF n. A-2250/2007 dell’11 marzo 2009).
5.2
Il condono non va tuttavia
confuso con un cosiddetto “atto di grazia” al di sopra della legge. Al fine di
garantire la parità di trattamento, secondo l’art. 8 Cost. fed., esso deve anzi
rimanere l’eccezione ed essere accordato solo in presenza di precisi
presupposti (Beusch, op. cit., n.
6.
ad art. 167 LIFD, p. 603; Filippini/ Mondada,
Il condono fiscale nelle imposte dirette: un “diritto” giustiziabile alla luce
dell’art. 29a della Costituzione federale, in: RtiD I-2008, p. 468).
In base al testo degli
art. 246 LT e 167 LIFD, ne occorrono due cumulativi:
·
l’esistenza di una situazione di bisogno
·
e conseguenze oltremodo gravose dovute al pagamento del debito
fiscale.
Tali
concetti sono precisati dall’Ordinanza federale (RS 642.121), cui rinvia anche
l’art. 22 cpv. 2 del Regolamento della Legge tributaria ticinese (RLT).
6.
6.1.
6.1.1
Come già ricordato, su
domanda del contribuente caduto nel bisogno, per il quale il pagamento
dell’imposta, dell’interesse o della multa per contravvenzione tornerebbe
oltremodo gravoso, gli importi dovuti possono essere in tutto o in parte
condonati; ciò poiché appunto il condono dell’imposta ha lo scopo di
contribuire al risanamento duraturo della situazione economica del contribuente
e deve profittare al contribuente stesso e non ai suoi creditori.
6.1.2
L’art.
2.
cpv. 1 dell’Ordinanza sul condono dell’imposta stabilisce in quali casi si
possa considerare che una persona fisica sia caduta nel bisogno (art. 167 cpv.
1.
LIFD) e meglio:
·
quando le sue risorse finanziarie non bastano a garantire il
minimo esistenziale secondo il diritto in materia di esecuzione e fallimento
(lit. a);
·
o quando l’intero importo dovuto è
sproporzionato rispetto alla sua capacità finanziaria (lit. b).
Secondo il capoverso 2
dell’art. 2 dell’Ordinanza, esiste una situazione di bisogno quando l’intero
importo dovuto dal contribuente è sproporzionato rispetto alla sua capacità
finanziaria e, per le persone fisiche, si ha sproporzione segnatamente quando il
debito fiscale, nonostante la riduzione del tenore di vita al minimo
d’esistenza, non può essere estinto completamente entro un termine ragionevole,
cioè quando il pagamento dell’imposta – a meno di privazioni eccessive da parte
del contribuente – non sia possibile (Curchod,
in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi fédérale sur l’impôt fédéral
direct, 2a ediz., Basilea 2017, ad art. 167 LIFD, p. 1912-1913).
6.2
All’art. 3 dell’Ordinanza sul
condono dell’imposta sono indicate le cause di bisogno per le persone fisiche (la
lista non è esaustiva).
In particolare, vengono
considerate come cause che possono condurre una persona fisica a una situazione
di bisogno (art. 3 cpv. 1 dell’Ordinanza):
·
un peggioramento essenziale e persistente della sua situazione
economica a contare dal periodo fiscale oggetto della domanda di condono dovuto
a: oneri straordinari per il mantenimento della famiglia od obblighi di
mantenimento (art. 3 cpv. 1 lit. a cifra 1);
·
costi elevati a seguito di malattia, infortunio o cura non
sopportati da terzi (art. 3 cpv. 1 lit. a cifra 2);
·
un lungo periodo di disoccupazione (art. 3 cpv. 1 lit. a cifra
3).
·
un forte indebitamento dovuto a spese straordinarie che sono in
relazione con la situazione personale e delle quali la persona non è
responsabile (art. 3 cpv. 1 lit. b).
6.3
Il capoverso 2 dell’art. 3
dell’Ordinanza precisa che, se la situazione di bisogno è imputabile ad altre
cause, l’autorità di condono non può rinunciare alle legittime pretese della
Confederazione a vantaggio di altri creditori. Se altri creditori rinunciano
totalmente o parzialmente ai loro crediti, può essere accordato un condono
nella stessa proporzione percentuale, sempre che questo contribuisca al
risanamento duraturo della situazione economica della persona (art. 167 cpv. 2
LIFD).
In particolare, sono
considerate altre cause le fideiussioni (lit. a), gli elevati pegni
immobiliari (lit. b), i debiti del piccolo credito dovuti a un tenore di
vita elevato (lit. c) e considerevoli perdite commerciali o di capitale
per le persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente, se ciò mette in
pericolo l’esistenza economica della persona e i posti di lavoro (lit. d).
Secondo il capoverso 3
dell’art. 3 dell’Ordinanza, nemmeno le perdite di reddito e le spese che sono
già state prese in considerazione all’atto della tassazione o del calcolo
dell’imposta non sono riconosciute come cause.
6.4
6.4.1
Per quanto attiene i
motivi di diniego del condono, essi sono stabiliti all’art. 167a LIFD.
Segnatamente, il condono
dell’imposta può essere negato in tutto o in parte se il contribuente:
a. ha violato
gravemente o reiteratamente i suoi obblighi nella procedura di tassazione
rendendo in tal modo impossibile la valutazione della sua situazione finanziaria
nel periodo fiscale in questione;
b. a partire dal
periodo fiscale cui si riferisce la domanda di condono non ha costituito
riserve nonostante ne avesse i mezzi;
c. alla scadenza
del credito fiscale non ha eseguito pagamenti nonostante ne avesse i mezzi;
d. ha causato la
propria incapacità contributiva rinunciando volontariamente, senza motivi
importanti, a redditi o beni, conducendo un tenore di vita eccessivo o tenendo
un analogo comportamento imprudente o gravemente negligente;
e. durante il
periodo oggetto della valutazione ha privilegiato altri creditori.
6.4.2
In questi ultimi anni, si
è sviluppata una prassi in questo settore che potrebbe essere riassunta con la
nozione di «meritevole di condono» (cfr. sentenza TF 2D_54/2011 del 16.2.2012
consid. 3.4.).
Con l’enumerazione non
esaustiva di comportamenti che rendono il contribuente immeritevole del condono
dell’imposta, questa prassi è sancita a livello di legge. Affinché il condono
sia concesso, il richiedente deve quindi esporre la sua situazione economica
presente e passata e dimostrare di non avere tenuto comportamenti contrari
all’interesse generale (Messaggio concernente la legge sul condono
dell’imposta, nr. 13.087 del 23.10.2013, p. 7252-7253).
6.5
Quando, nonostante la
riduzione del tenore di vita al minimo d’esistenza, il debito fiscale non può
essere completamente estinto entro un termine ragionevole, non è soltanto
adempiuta la condizione del bisogno, ma anche quella del grave rigore (Beusch, op. cit., n. 18 ad art. 167
LIFD, p. 608; Richner/Frei/ Kaufmann/
Meuter, Handkommentar zum DBG, 3ª ediz., Zurigo 2009, n. 20 ad art. 167
LIFD, p. 1664). Le due condizioni non possono essere definite separatamente
l’una dall’altra, sovrapponendosi in larga misura. A differenza della
situazione di bisogno, la seconda condizione del grave rigore non si sofferma
tuttavia sulla sola situazione economica del debitore, ma prende
in considerazione anche altre circostanze, e, in particolare, ragioni di equità
(decisione TAF n. A-7824/2008 del 15 novembre 2010).
Conseguenze oltremodo
gravose possono risultare, per esempio, dal continuo e costante deterioramento
della situazione economica del contribuente oppure dalle stesse cause che
conducono ad una situazione di bisogno: un
lungo periodo di disoccupazione, elevati oneri familiari, una prolungata
malattia oppure ancora un grave incidente (decisioni TAF n. A-32324/2011
del 23 aprile 2012, n. A-6866/2008 del 2 marzo 2011, n. A-6466/2008 del 1°
giugno 2010).
6.6
Secondo l’art. 10
dell’Ordinanza (RS 642.121) l’autorità di condono decide in merito alla domanda
di condono tenendo conto di tutti i fatti essenziali necessari alla valutazione
delle condizioni e dei motivi di diniego, in particolare:
a. dell’intera
situazione economica del richiedente al momento della decisione;
b. dell’evoluzione
a partire dal periodo fiscale a cui si riferisce la domanda;
c. delle
prospettive economiche del richiedente;
d. delle misure
adottate dal richiedente finalizzate al miglioramento della sua capacità
economica.
7.
7.1.
L’UEC, dapprima nella
decisione del 24.9.2018 e poi in quella su reclamo, ha riconosciuto la
situazione di difficoltà economica, ma ha nondimeno respinto la domanda di
condono in considerazione dell’esistenza di attestati di carenza beni per un
importo di fr. 58'418.70. L’autorità fiscale ritiene, in applicazione dell’art.
167.
cpv. 2 LIFD, che la situazione debitoria di RI 1 sia pertanto già
pregiudicata, al punto che il condono delle imposte dovute per il periodo
fiscale 2017 non avrebbe per lei comportato un risanamento stabile e duraturo
della sua situazione economica.
7.2
Come visto, il condono non
deve essere confuso con un cosiddetto “atto di grazia” al di sopra della legge:
deve rimanere l’eccezione ed essere accordato solo se sono adempiuti presupposti
precisi.
L’art. 167 cpv. 2 LIFD
stabilisce che il condono dell’imposta ha lo scopo di contribuire al
risanamento duraturo della situazione economica del contribuente. Deve
profittare al contribuente stesso e non ai suoi creditori.
Affinché il condono
dell’imposta sia concesso, il richiedente deve esporre la sua situazione
economica presente e passata e dimostrare di non avere tenuto comportamenti
contrari all’interesse generale, per esempio favorendo uno o l’altro dei suoi
creditori (Messaggio concernente la legge sul condono dell’imposta, nr. 13.087
del 23.10.2013, p. 7252-7253).
7.3
Come correttamente
rilevato dall’autorità fiscale, la situazione debitoria della ricorrente appare
notevolmente compromessa: vi sono infatti debiti derivanti da pretese sia di
diritto pubblico che di diritto privato che sfiorano i fr. 60'000.-. Concedere
il condono per l’importo di fr. 639.30 per le imposte del 2017 non comporterebbe
un risanamento stabile e duraturo della situazione finanziaria della richiedente,
così come preconizzato dall’art. 167 cpv. 2 LIFD (in merito si vedano pure le
sentenze CDT n. 80.2018.96 del 13.8.2018 consid. 5, n. 80.2016.82 del
13.12.2016
consid. 5). Gli unici a beneficiarne sarebbero gli altri creditori.
8.
Visti
i motivi sopra esposti, il ricorso dev’essere respinto. La tassa di giustizia e
le spese processuali sono comunque ridotte per tener conto dell’attuale
situazione finanziaria della ricorrente e per agevolarla nel pagamento dei
debiti d’imposta.
9.
Con la Legge federale
concernente la nuova disciplina del condono d’imposta è stata parimenti aperta
la via del ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale (prima
dell’1.1.2016 era aperta unicamente la via del ricorso sussidiario in materia
costituzionale). Tuttavia, secondo l’art. 83 lit. m LTF il ricorso in
materia di diritto pubblico è ammissibile unicamente contro le decisioni in
ambito del condono dell’imposta federale diretta o dell’imposta cantonale o
comunale sul reddito e sull’utile se concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale o se si tratta, per altri motivi, di un caso
particolarmente importante (in merito si veda anche Vorpe, op. cit., p. 518 ss. e per la nozione di “caso
particolarmente importante” p. 521 ed anche il Messaggio concernente la legge
sul condono dell’imposta, p. 7248). Resta impregiudicato il ricorso sussidiario
in materia costituzionale secondo gli artt. 113 ss. LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 100.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 50.–
per un totale di fr. 150.–
sono a carico Copia
per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: