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Decisione

80.2018.268

Procedura: decisione in materia di condono passata in giudicato, revisione o anche riconsiderazione?, nessun presupposto né per l’una né per l’altra

4 marzo 2020Italiano27 min

versamento di fr. 2'034.- dall’assistenza sociale, dal 1.6.2018. L’istante affermava:

Source ti.ch

Incarti n.

80.2018.268

80.2018.269

Lugano

4 marzo 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Mauro Mini, Raffaele

Guffi

segretaria

Sabrina

Piemontesi - Gianola, vicecancelliera

parti

RI

1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 7 dicembre 2018 contro la decisione del 7 novembre 2018 in materia di condono

IC, IFD e ICom 2017.

Fatti

Fatti

A. RI 1 nata nel 1972, a

seguito di problemi di salute aveva interrotto nel 2011 la sua attività

lavorativa presso un istituto bancario. Il 20.8.2018, la contribuente

trasmetteva all’Ufficio esazione e condoni (di seguito UEC) una domanda di

condono relativa all’IC, IFD e ICom per i periodi fiscali compresi dal 2015 al

2018. In particolare riusciva a quantificare con precisione i dovuti d’imposta

per il 2015 ed il 2016 in fr. 770.15. Indicava di non essere ancora a

conoscenza del dovuto d’imposta relativo ai periodi fiscali 2017 (di cui

indicava unicamente fr. 285.15 per l’IFD) e 2018. L’istante indicava di

percepire unicamente un’entrata pari a fr. 2'034.- derivante dall’assistenza

sociale. Nel modulo precisava di avere fr. 58'418.70 di debiti sfociati in

attestati di carenza beni. Per ciò che concerneva le spese ricorrenti, faceva

valere fr. 1'350.- quale canone di locazione, nonché fr. 300.- di rimborso di

prestito al consumo e fr. 265.65 mensili relativi al pagamento

dell’assicurazione di protezione giuridica, dell’assicurazione per il veicolo a

motore, assicurazione responsabilità civile privata ed elettricità.

A motivazione della

domanda di condono, la contribuente spiegava che le sue entrate consistevano

nel versamento di una rendita AI di fr. 2'350.- sino al 30.5.2018, e poi nel

versamento di fr. 2'034.- dall’assistenza sociale, dal 1.6.2018. L’istante affermava:

“In sintesi, __________ ha interrotto il versamento della rendita invalidità

del II Pilastro a novembre 2014 mentre AI ha interrotto il versamento della

rendita a maggio 2018”. Aggiungeva poi che il “(…) mancato pagamento di __________

di CHF 293'120.25 relativo alla rendita di invalidità (11.2014 – 5/2018) è

oggetto di contenzioso presso il Tribunale cantonale delle assicurazioni di __________”.

Sosteneva di vivere da quattro anni in una situazione di indigenza a causa

dei suoi problemi di salute.

B. Con decisione del

24.9.2018, l’UEC respingeva la domanda di condono. Si indicava che le imposte

per i periodi fiscali 2015 e 2016 erano state pagate. In relazione al periodo

fiscale 2018, l’autorità fiscale precisava che, in applicazione dell’art. 7

dell’Ordinanza federale sui condoni, si trattava unicamente di una richiesta di

acconto non ancora confermata dalla relativa notifica di tassazione, motivo per

il quale non si giustificava l’esame di merito per le imposte 2018. L’UEC pur

comprendendo la difficile situazione economica in cui si trovava la

contribuente, a carico dell’assistenza sociale, specificava che presso

l’Ufficio esecuzioni risultavano attestati di carenza beni per pretese di

diritto privato e pubblico per fr. 58'418.70. Secondo l’art. 167 cpv. 2 LIFD,

scopo del condono è quello di contribuire al risanamento stabile e duraturo

della situazione economica del contribuente. Deve profittare al contribuente e

non ai suoi creditori. Secondo l’autorità, la situazione così pregiudicata dal

punto di vista dei debiti, non giustificava l’accoglimento della domanda,

proprio perché il condono richiesto non avrebbe comunque giovato a risolvere il

disagio economico. Motivo per il quale, l’UEC concludeva asserendo: “L’ente

pubblico non può che adeguarsi al corso delle azioni intraprese dagli altri

creditori (art. 3 cpv. 2 Ordinanza federale sui condoni)”.

C. Con reclamo 24/25.10.2018

RI 1 si aggravava contro la decisione negativa dell’UEC. Specificava che,

presso l’Ufficio esecuzioni risultavano attestati carenza beni per pretese di

diritto pubblico per complessivi fr. 41'542.15 (imposte cantonali e federali

relative agli anni 2012, 2013 e 2014) ed una parte ben più esigua di diritto

privato (pari a fr. 16'876.55). La contribuente specificava che la decisione

dell’UEC mancava totalmente di coerenza: se da una parte l’autorità fiscale si

dimostrava comprensiva nel constatare la situazione di difficoltà economica in

cui si trovava, riteneva tuttavia che la stessa fosse troppo pregiudicata per

concedere il condono. Tuttavia, gli ACB esistenti erano per la maggior parte

relativi a pretese di diritto pubblico – e meglio le imposte dal 2012 al 2014 –

per le quali era stata presentata una domanda di condono, non accolta. L’istante

chiedeva pertanto di rivalutare la situazione nella sua globalità.

D. Con decisione del

7.11.2018 l’UEC respingeva il reclamo. In particolare l’autorità fiscale

spiegava come la contribuente per vivere facesse capo agli aiuti assistenziali.

Inoltre, era ancora pendente presso il Tribunale cantonale delle assicurazioni

una causa nei confronti di __________ al fine di ottenere un importo di fr.

293'120.25 relativo al mancato versamento della rendita AI. L’autorità fiscale

specificava che oggetto della domanda di condono erano le imposte relative al

2017 di complessivi fr. 639.30, che erano state calcolate su un reddito

effettivamente percepito e commisurato alla capacità economica della

contribuente. Per quanto concerneva il mancato pagamento delle imposte dal 2012

al 2014, l’UEC precisava che le stesse non erano state solute nonostante RI 1

avesse avuto delle importanti entrate. Tali imposte erano già state oggetto di

una domanda di condono, respinta dall’UEC, decisione poi confermata pure dalla

Camera di diritto tributario il 16.7.2018.

In merito al

reclamo, l’UEC precisava come secondo le spiegazioni della revisione

dell’Ordinanza federale sul condono esiste una situazione di bisogno quando un

contribuente non dispone né di reddito né di sostanza, oppure quando l’ente

pubblico deve assumere il suo mantenimento e quello della famiglia. Tuttavia il

condono delle imposte può essere preso in considerazione unicamente se oltre

alla situazione di bisogno sono soddisfatte anche le altre condizioni legali

del condono e se non sono presenti motivi di diniego. Ciò deve essere valutato

singolarmente per ogni richiedente. Il condono deve essere di principio

respinto quando la situazione di bisogno è solo provvisoria o il richiedente ha

altri debiti. In applicazione dell’art. 167 cpv. 2 LIFD, l’UEC ribadiva che

scopo del condono era quello di permettere il risanamento duraturo e stabile

della situazione economica del contribuente. Il condono non serve neppure a

correggere degli errori di tassazione oppure ad ovviare alla mancata

impugnativa contro le decisioni di tassazione o a modificare la volontà del

legislatore (art. 7 dell’Ordinanza federale). Il condono delle imposte 2017

sarebbe pertanto in antitesi con lo scopo di questo istituto.

E. Con ricorso

7/10.12.2018 RI 1 si aggrava contro la decisione su reclamo dell’UEC. La

contribuente indica che oggetto dell’impugnativa è il mancato accoglimento

dell’istanza di condono relativa alle imposte del 2017, ma anche la precedente

decisione del 24.11.2016 relativa alle imposte 2012-2014, poiché si sarebbe

innescato “(…) un meccanismo di accanimento burocratico e non solo, nei

confronti della sottoscritta”.

La ricorrente contesta

integralmente la motivazione esposta dall’UEC: dato che presso l’Ufficio

esecuzioni risultavano essere pendenti attestati carenza beni di diritto

pubblico per fr. 41'542.15 (relativi alle imposte 2012 – 2014) il condono

avrebbe portato e porterebbe ad un risanamento stabile e duraturo della sua

situazione economica. L’istante puntualizza che con sentenza del 4.10.2018 il

Tribunale cantonale delle assicurazioni sociali ha respinto il ricorso contro __________.

La contribuente spiega di non essere riuscita a far fronte al dovuto d’imposta

dal 2012 al 2014 poiché __________ aveva interrotto il versamento della rendita

d’invalidità del II° pilastro, motivo per il quale si era ritrovata a vivere

unicamente con fr. 2'350.- mensili, importo inferiore al minimo vitale LEF e

ciò non le aveva permesso di “coprire neppure i costi fissi mensili”.

Chiede pertanto alla

Camera di diritto tributario di rivalutare la situazione e di concederle il

condono.

F. Con osservazioni

11.12.2018 l’UEC ha chiesto la conferma della decisione impugnata, non

ravvisando nel ricorso elementi nuovi tali da modificare l’esito delle precedenti

decisioni.

Diritto

1. 1.1.

La ricorrente chiede

in prima battura di voler nuovamente rivalutare la decisione emanata dall’UEC

il 24.11.2016, riguardante le imposte degli anni 2012 – 2014. Di seguito

contesta la decisione su reclamo dell’UEC relativa al rifiuto del condono delle

IC, IFD e ICom 2017.

1.2.

Ora, il condono delle

imposte relative ai periodi fiscali 2012 – 2014 è stato oggetto di una

decisione della Camera di diritto tributario del 16.7.2018 (inc. CDT 80.2017.37

e inc. CDT 80.2018.93) – cresciuta in giudicato - che ha confermato la

decisione negativa del 24.11.2016 dell’UEC. In sostanza la contribuente postula

– a livello procedurale - una revisione e/o una riconsiderazione della

decisione della CDT del 16.7.2018.

1.3.

1.3.1.

Se una decisione è passata

in giudicato, una modifica è ancora possibile solo mediante revisione o

riconsiderazione.

1.3.2.

Il diritto amministrativo

prevede due condizioni per poter procedere ad una riconsiderazione.

La prima concerne la successiva

imperfezione della decisione, causata dalle circostanze di fatto o di diritto

nel frattempo modificatesi. Per questa ragione, può entrare in considerazione

solo con riferimento a decisioni che esplicano i loro effetti sul lungo

periodo, ossia riferite a una fattispecie mutevole nel tempo e le cui

conseguenze giuridiche hanno effetti anche nel futuro. Ciò che

non è il caso per le decisioni in ambito fiscale (cfr. Wiederkehr/Richli, Praxis des allgemeinen

Verwaltungsrechts – Band I, Eine systematische Analyse der

Rechtssprechung, Berna 2012, p. 904 s., n. 2650 s.). Infatti, le

decisioni di tassazione cresciute in giudicato esplicano i loro effetti

unicamente per il periodo fiscale cui si riferiscono (cfr. Zweifel/Casanova/Beusch/Hunziker, Schweizerisches

Steuerverfahrensrecht, Direkte Steuern, 2a ed.,

Zurigo/Basilea/Ginevra 2018, p. 408, n. 4).

1.3.3.

La seconda condizione,

applicabile sia alle decisioni con effetti istantanei sia a quelle con effetti

durevoli, concerne invece un vizio che inficia la decisione fin dalla sua

adozione e che può dipendere da un errato accertamento dei fatti o da un’errata

applicazione del diritto (cfr. Wiederkehr/Richli,

op. cit., p. 904 ss., n. 2649 ss.).

Se viene censurato un

accertamento dei fatti errato fin dall’inizio, allora una riconsiderazione

potrebbe essere domandata invocando fatti rilevanti o mezzi di prova, che nella

procedura precedente non erano noti, oppure che l’istante non aveva potuto far

valere neppure usando la diligenza che si poteva ragionevolmente pretendere. Se

il diritto processuale applicabile non prevede questi motivi di

riconsiderazione o non li considera in misura adeguata, allora il diritto alla

riconsiderazione scaturisce direttamente dalla Costituzione federale (art. 29

cpv. 1 Cost.). A questo riguardo, non vi sono differenze apprezzabili fra

un’istanza di revisione e una di riconsiderazione (Wiederkehr/Richli, op. cit., p. 918., n. 2676).

Ora, sia le leggi federali

(art. 147 ss. LIFD; art. 51 LAID) sia quella cantonale (art. 232 ss. LT) che

disciplinano le imposte dirette riconoscono il diritto alla revisione di una

decisione passata in giudicato. Come ha affermato il Tribunale federale, la

legislazione fiscale in vigore non prevede pertanto la riconsiderazione quale

rimedio giuridico atto a correggere delle decisioni di tassazione ormai

cresciute in giudicato. Il diritto fiscale armonizzato ‑ che

corrisponde al diritto dell’imposta federale diretta ‑ conosce

un numero chiuso (numerus clausus) di rimedi giuridici che permettono di

ritornare su decisioni o sentenze cresciute in giudicato. Si tratta della

revisione (a vantaggio del contribuente; art. 147 ss. LIFD), della

rettificazione degli errori di calcolo e di scrittura (art. 150 LIFD) e del

ricupero d’imposta (a svantaggio del contribuente; art. 151 ss. LIFD). Ogni

altro motivo di annullamento o modificazione è escluso. Non resta in tal modo

alcuno spazio per la riconsiderazione, che si riscontra negli altri settori del

diritto amministrativo (cfr. Zweifel/Casanova/Beusch/Hunziker,

op. cit., p. 411, n. 7).

1.3.4.

La decisione che si

pronuncia su una domanda di condono non è propriamente assimilabile a una

decisione di tassazione. Ci si potrebbe pertanto chiedere se possa entrare in

linea di conto una riconsiderazione della medesima, per tener conto della

sopravvenuta modificazione delle circostanze di fatto o di diritto (in merito

alla possibilità di procedere ad una riconsiderazione in ambito di condono si

veda la sentenza del Tribunale amministrativo Zurigo, __________ del 9.9.2009,

consid. 3.1.). La questione non necessita tuttavia di essere risolta, per il

fatto che nella fattispecie, per le ragioni che seguono, non è ravvisabile né

un motivo di revisione né uno di riconsiderazione.

Considerandi

2.

2.1.

Sono tre i motivi di

revisione, a vantaggio del contribuente, di una decisione o sentenza cresciuta

in giudicato:

a) la scoperta di

fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;

b) la mancata

considerazione, da parte dell’autorità giudicante, di fatti rilevanti o di

mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure un’altra

violazione di principi essenziali della procedura;

c) il fatto che

un crimine o un delitto abbia influito sulla decisione o sulla sentenza.

(art. 232

cpv. 1 LT; art. 147 cpv. 1 LIFD).

Quale

ulteriore motivo di revisione la legge cantonale aggiunge che essa è data se,

in caso di conflitti in materia di doppia imposizione intercantonale o

internazionale, l’autorità che ha deciso giunge alla conclusione che, secondo le

norme applicabili per evitare la doppia imposizione, il Cantone deve limitare

il proprio diritto di imporre (art. 232 cpv. 1 lett. d LT).

2.2

La revisione è tuttavia

esclusa se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere

ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della

procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (art. 147 cpv. 2 LIFD).

L’istituto della revisione

non è dato, cioè, per addurre fatti che si sarebbero potuti invocare già nella

procedura di reclamo o di ricorso. Decidere altrimenti, e ammettere

automaticamente la revisione in caso di violazione di norme essenziali di

procedura, significherebbe abolire ogni distinzione tra mezzi d’impugnazione

ordinari e il rimedio straordinario della revisione, che non può supplire a

un’omissione imputabile allo stesso contribuente, che ha diritto di avvalersi

dei rimedi ordinari (cfr. p. es. la sentenza del Tribunale federale 2C_47/2016,

2C_48/2016 del 22 agosto 2016 consid. 3.2 con riferimenti; inoltre: Locher, Kommentar zum DBG, vol. III,

Basilea 2015, n. 30 ad art. 147 LIFD, p. 773 s.; Looser, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum DBG, 3a

edizione, Basilea 2017, n. 24 ad art. 147 LIFD, p. 2474 ss.; Casanova/Dubey, in: Noël/Aubry Girardin

[a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, 2a

ediz., Basilea 2017, n. 15 ad art. 147 LIFD, p. 1802 s.).

Di conseguenza, la revisione

è esclusa, per esempio, nel caso dell’errore di dichiarazione, cioè quando, per

trascuratezza del contribuente o del suo rappresentante, si è omesso di far

valere nella procedura di tassazione o con i rimedi giuridici ordinari elementi

di fatto essenziali, oppure nel caso in cui il contribuente avrebbe potuto

scoprire subito l’errore di fatto o di diritto dell’autorità, controllando la tassazione

notificatagli (Casanova,

Änderungen rechtskräftiger Verfügungen und Entscheide, in ASA 61 p. 450-451).

2.3

Anche una “valutazione

completamente errata” dei fatti non potrebbe comunque essere considerata una violazione

di “principi essenziali della procedura”, così come preteso dagli articoli 147

cpv. 1 lett. b LIFD e 232 cpv. 1 lett. b LT. Un simile motivo di

revisione è pensato unicamente per le ipotesi in cui una motivazione errata o

carente abbia dissuaso il contribuente dal presentare un reclamo tempestivo (Casanova/Dubey, op. cit., n. 8 ad art.

147.

LIFD, p. 1801). Non vi rientrano, per contro, l’assunzione errata, o

arbitraria, di una prova e neppure un errore nella sussunzione (errore nei

fatti o applicazione errata del diritto), poiché altrimenti si finirebbe per abolire ogni distinzione tra mezzi d’impugnazione ordinari e il rimedio

straordinario della revisione.

2.4

2.4.1

La domanda

di revisione deve essere presentata entro 90 giorni dalla scoperta del motivo

di revisione, ma al più tardi entro dieci anni dalla notificazione della

decisione o della sentenza (art. 148 LIFD). Pressoché di medesimo tenore l’art.

233.

LT, che precisa che nei casi di conflitti in materia di doppia imposizione

intercantonale o internazionale il termine è di 30 giorni.

2.4.2

La revisione compete

all’autorità che ha emanato la decisione o sentenza (art. 149 cpv. 1 LIFD; art.

234.

cpv. 1 LT).

2.5

Ora, nel caso di specie,

se riteneva che fosse viziata da un errato accertamento dei fatti o da

un’errata applicazione del diritto, spettava alla contribuente impugnare la sentenza

n. CDT 80.2017.37 e CDT 80.2018.93, interponendo ricorso al Tribunale federale.

In ogni caso, non si

ravvisa alcuno dei motivi di cui agli art. 232 cpv. 1 LT e 147 cpv. 1 LIFD – e

neppure la ricorrente motiva in tal senso la richiesta - che potrebbe

permettere di procedere ad una revisione della decisione cresciuta in

giudicato. In particolare, non invoca alcun fatto rilevante o mezzi di prova

decisivo, che imponga la modifica della decisione già passata in giudicato.

3.

Anche volendo

ammettere che sia ricevibile una domanda di riconsiderazione, la stessa

dovrebbe essere respinta.

Rispetto alla decisione

del 16.7.2018, l’unico cambiamento che è intervenuto è che il Tribunale

cantonale delle assicurazioni ha respinto il ricorso contro __________ mediante

il quale la ricorrente chiedeva il versamento di quasi fr. 300'000.- di

arretrati relativi ad una rendita AI del II° pilastro. A livello finanziario,

la situazione economica della richiedente non è cambiata di molto: sino alla

fine del mese di maggio del 2018 percepiva una rendita AI di fr. 2'350.-

mensili poi sostituita da prestazioni assistenziali dell’importo di fr. 2'165.-

mensili. Ad ogni modo, nella sentenza n. 80.2017.37 e 80.2018.93 del 16 luglio

2018, la Camera non ha fatto dipendere il giudizio dall’esito del ricorso, che

sapeva essere pendente davanti al TCA: i motivi per i quali è stato rifiutato

il condono sono collegati al mancato accantonamento di una sufficiente somma

per far fronte al dovuto d’imposta negli anni in questione, ciò che sarebbe

stato possibile fare, ritenuto come la media dei redditi mensili conseguiti da RI

1.

fosse di fr. 9'725.- nel 2012, di fr. 9'252.- nel 2013 e di fr. 8'020.- nel

2014.

(come indicato nella sentenza della CDT, a quell’epoca RI 1 aveva già

interrotto il rapporto lavorativo con l’istituto di credito per il quale

lavorava a causa di motivi di salute). Inoltre, la contribuente dichiarava di

aver venduto dei gioielli di sua proprietà, per la somma di fr. 49’100.-.

Motivo per il quale la CDT aveva negato il condono sulla base dell’art. 167a

LIFD (con particolare riferimento alle lettere b e d, cfr.

consid. 6 della citata sentenza).

Oggetto del ricorso rimane

unicamente il condono delle imposte relative al periodo fiscale 2017, che verrà

trattato nei considerandi a seguire.

4.

4.1.

A partire dall’1.1.2016 è

entrata in vigore la nuova Legge federale sul condono dell’imposta (RU 2015 9).

Lo scopo principale di questa legge è la delega integrale della competenza ai

cantoni di giudicare le domande di condono in materia d’imposta federale

diretta.

Con questa nuova legge

federale, i cantoni sono gli unici responsabili per l’esame di (tutte) le

domande di condono concernenti l’imposta federale diretta, sono state

modificate alcune disposizioni dell’Ordinanza sul condono d’imposta (RS

642.121) e sono state inserite nella Legge sull’imposta federale diretta (LIFD,

RS 642.11) delle disposizioni che prima si trovavano nell’ordinanza (per

esempio: alcuni motivi di diniego del condono elencati nel nuovo art. 167a

LIFD, i diritti e gli obblighi procedurali del richiedente previsti all’art.

167d LIFD; Vorpe, Novità

legislative nel campo del diritto tributario, RtiD II-2015, p. 515 ss.).

4.2

Nel caso concreto, la decisione

nell’ambito della richiesta di condono per l’IFD, l’IC e l’ICom 2017 è stata

emanata dall’autorità cantonale competente per il condono il 24.9.2018. Di

conseguenza, alla procedura di condono in oggetto si applica il nuovo diritto

(art. 205e cpv. 2 LIFD e per analogia anche in materia di imposte cantonali e

comunali, secondo l’art. 22 cpv. 2 del Regolamento della legge tributaria del

18.

ottobre 1994 [RLT; RL 10.2.1.1.1], nella versione in vigore dall’1.1.2016).

4.3

L’autorità competente a deliberare

sulle domande di condono in materia d’imposte cantonali (art. 22 cpv. 1 RLT) e

d’imposte federali dirette (cfr. art. 167b LIFD e art. 8 cpv. 1 dell’Ordinanza

federale concernente l’esame delle domande di condono dell’imposta federale

diretta, RS 642.121; art. 4 cpv. 5 del Regolamento di applicazione della Legge

federale sull’imposta federale diretta, RL 10.2.5.1) è l’Ufficio esazione e

condoni.

Dal 1° gennaio 2009, in

virtù della garanzia della via giudiziaria prevista dall’art. 29a Cost.

fed., le decisioni dell’UEC sono impugnabili dinanzi a questa Camera (art. 246

cpv. 3 LT e 5a del Regolamento di applicazione della Legge federale sull’imposta

federale diretta, rispettivamente art. 167g LIFD).

4.4

Gli importi non ancora

corrisposti per i quali è chiesto il condono devono fondarsi su decisioni di

tassazione passate in giudicato (art. 7 cpv. 1 dell’Ordinanza federale).

Inoltre, secondo l’art. 167 cpv. 4 LIFD, la domanda di condono dev’essere

presentata alla competente autorità prima della notificazione del precetto

esecutivo.

5.

5.1.

Secondo l’art. 246 LT, di

uguale tenore dell’art. 167 LIFD, al contribuente caduto nel bisogno, per il

quale il pagamento dell’imposta, dell’interesse o della multa per

contravvenzione tornerebbe oltremodo gravoso, gli importi dovuti possono essere

interamente o parzialmente condonati.

Il condono è la definitiva

rinuncia dello Stato a percepire un tributo secondo il diritto vigente (Beusch, Der Untergang der

Steuerforderung, Zurigo 2012, p. 188). Le ragioni di una simile rinuncia – che

provoca l’estinzione di un credito fiscale spettante alla collettività pubblica

– vanno essenzialmente ricercate nella “persona” del debitore, segnatamente

nelle sue difficili condizioni personali e/o economiche, di cui non si è

necessariamente tenuto conto nella procedura di tassazione. I motivi ultimi che

reggono l’istituto del condono possono essere considerati di natura umanitaria,

socio-politica oppure finanziaria. In definitiva, esso viene concesso perché si

ritiene che l’esistenza economica di un contribuente debba essere per quanto

possibile preservata (decisione TAF n. A-2250/2007 dell’11 marzo 2009).

5.2

Il condono non va tuttavia

confuso con un cosiddetto “atto di grazia” al di sopra della legge. Al fine di

garantire la parità di trattamento, secondo l’art. 8 Cost. fed., esso deve anzi

rimanere l’eccezione ed essere accordato solo in presenza di precisi

presupposti (Beusch, op. cit., n.

6.

ad art. 167 LIFD, p. 603; Filippini/ Mondada,

Il condono fiscale nelle imposte dirette: un “diritto” giustiziabile alla luce

dell’art. 29a della Costituzione federale, in: RtiD I-2008, p. 468).

In base al testo degli

art. 246 LT e 167 LIFD, ne occorrono due cumulativi:

·

l’esistenza di una situazione di bisogno

·

e conseguenze oltremodo gravose dovute al pagamento del debito

fiscale.

Tali

concetti sono precisati dall’Ordinanza federale (RS 642.121), cui rinvia anche

l’art. 22 cpv. 2 del Regolamento della Legge tributaria ticinese (RLT).

6.

6.1.

6.1.1

Come già ricordato, su

domanda del contribuente caduto nel bisogno, per il quale il pagamento

dell’imposta, dell’interesse o della multa per contravvenzione tornerebbe

oltremodo gravoso, gli importi dovuti possono essere in tutto o in parte

condonati; ciò poiché appunto il condono dell’imposta ha lo scopo di

contribuire al risanamento duraturo della situazione economica del contribuente

e deve profittare al contribuente stesso e non ai suoi creditori.

6.1.2

L’art.

2.

cpv. 1 dell’Ordinanza sul condono dell’imposta stabilisce in quali casi si

possa considerare che una persona fisica sia caduta nel bisogno (art. 167 cpv.

1.

LIFD) e meglio:

·

quando le sue risorse finanziarie non bastano a garantire il

minimo esistenziale secondo il diritto in materia di esecuzione e fallimento

(lit. a);

·

o quando l’intero importo dovuto è

sproporzionato rispetto alla sua capacità finanziaria (lit. b).

Secondo il capoverso 2

dell’art. 2 dell’Ordinanza, esiste una situazione di bisogno quando l’intero

importo dovuto dal contribuente è sproporzionato rispetto alla sua capacità

finanziaria e, per le persone fisiche, si ha sproporzione segnatamente quando il

debito fiscale, nonostante la riduzione del tenore di vita al minimo

d’esistenza, non può essere estinto completamente entro un termine ragionevole,

cioè quando il pagamento dell’imposta – a meno di privazioni eccessive da parte

del contribuente – non sia possibile (Curchod,

in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi fédérale sur l’impôt fédéral

direct, 2a ediz., Basilea 2017, ad art. 167 LIFD, p. 1912-1913).

6.2

All’art. 3 dell’Ordinanza sul

condono dell’imposta sono indicate le cause di bisogno per le persone fisiche (la

lista non è esaustiva).

In particolare, vengono

considerate come cause che possono condurre una persona fisica a una situazione

di bisogno (art. 3 cpv. 1 dell’Ordinanza):

·

un peggioramento essenziale e persistente della sua situazione

economica a contare dal periodo fiscale oggetto della domanda di condono dovuto

a: oneri straordinari per il mantenimento della famiglia od obblighi di

mantenimento (art. 3 cpv. 1 lit. a cifra 1);

·

costi elevati a seguito di malattia, infortunio o cura non

sopportati da terzi (art. 3 cpv. 1 lit. a cifra 2);

·

un lungo periodo di disoccupazione (art. 3 cpv. 1 lit. a cifra

3).

·

un forte indebitamento dovuto a spese straordinarie che sono in

relazione con la situazione personale e delle quali la persona non è

responsabile (art. 3 cpv. 1 lit. b).

6.3

Il capoverso 2 dell’art. 3

dell’Ordinanza precisa che, se la situazione di bisogno è imputabile ad altre

cause, l’autorità di condono non può rinunciare alle legittime pretese della

Confederazione a vantaggio di altri creditori. Se altri creditori rinunciano

totalmente o parzialmente ai loro crediti, può essere accordato un condono

nella stessa proporzione percentuale, sempre che questo contribuisca al

risanamento duraturo della situazione economica della persona (art. 167 cpv. 2

LIFD).

In particolare, sono

considerate altre cause le fideiussioni (lit. a), gli elevati pegni

immobiliari (lit. b), i debiti del piccolo credito dovuti a un tenore di

vita elevato (lit. c) e considerevoli perdite commerciali o di capitale

per le persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente, se ciò mette in

pericolo l’esistenza economica della persona e i posti di lavoro (lit. d).

Secondo il capoverso 3

dell’art. 3 dell’Ordinanza, nemmeno le perdite di reddito e le spese che sono

già state prese in considerazione all’atto della tassazione o del calcolo

dell’imposta non sono riconosciute come cause.

6.4

6.4.1

Per quanto attiene i

motivi di diniego del condono, essi sono stabiliti all’art. 167a LIFD.

Segnatamente, il condono

dell’imposta può essere negato in tutto o in parte se il contribuente:

a. ha violato

gravemente o reiteratamente i suoi obblighi nella procedura di tassazione

rendendo in tal modo impossibile la valutazione della sua situazione finanziaria

nel periodo fiscale in questione;

b. a partire dal

periodo fiscale cui si riferisce la domanda di condono non ha costituito

riserve nonostante ne avesse i mezzi;

c. alla scadenza

del credito fiscale non ha eseguito pagamenti nonostante ne avesse i mezzi;

d. ha causato la

propria incapacità contributiva rinunciando volontariamente, senza motivi

importanti, a redditi o beni, conducendo un tenore di vita eccessivo o tenendo

un analogo comportamento imprudente o gravemente negligente;

e. durante il

periodo oggetto della valutazione ha privilegiato altri creditori.

6.4.2

In questi ultimi anni, si

è sviluppata una prassi in questo settore che potrebbe essere riassunta con la

nozione di «meritevole di condono» (cfr. sentenza TF 2D_54/2011 del 16.2.2012

consid. 3.4.).

Con l’enumerazione non

esaustiva di comportamenti che rendono il contribuente immeritevole del condono

dell’imposta, questa prassi è sancita a livello di legge. Affinché il condono

sia concesso, il richiedente deve quindi esporre la sua situazione economica

presente e passata e dimostrare di non avere tenuto comportamenti contrari

all’interesse generale (Messaggio concernente la legge sul condono

dell’imposta, nr. 13.087 del 23.10.2013, p. 7252-7253).

6.5

Quando, nonostante la

riduzione del tenore di vita al minimo d’esistenza, il debito fiscale non può

essere completamente estinto entro un termine ragionevole, non è soltanto

adempiuta la condizione del bisogno, ma anche quella del grave rigore (Beusch, op. cit., n. 18 ad art. 167

LIFD, p. 608; Richner/Frei/ Kaufmann/

Meuter, Handkommentar zum DBG, 3ª ediz., Zurigo 2009, n. 20 ad art. 167

LIFD, p. 1664). Le due condizioni non possono essere definite separatamente

l’una dall’altra, sovrapponendosi in larga misura. A differenza della

situazione di bisogno, la seconda condizione del grave rigore non si sofferma

tuttavia sulla sola situazione economica del debitore, ma prende

in considerazione anche altre circostanze, e, in particolare, ragioni di equità

(decisione TAF n. A-7824/2008 del 15 novembre 2010).

Conseguenze oltremodo

gravose possono risultare, per esempio, dal continuo e costante deterioramento

della situazione economica del contribuente oppure dalle stesse cause che

conducono ad una situazione di bisogno: un

lungo periodo di disoccupazione, elevati oneri familiari, una prolungata

malattia oppure ancora un grave incidente (decisioni TAF n. A-32324/2011

del 23 aprile 2012, n. A-6866/2008 del 2 marzo 2011, n. A-6466/2008 del 1°

giugno 2010).

6.6

Secondo l’art. 10

dell’Ordinanza (RS 642.121) l’autorità di condono decide in merito alla domanda

di condono tenendo conto di tutti i fatti essenziali necessari alla valutazione

delle condizioni e dei motivi di diniego, in particolare:

a. dell’intera

situazione economica del richiedente al momento della decisione;

b. dell’evoluzione

a partire dal periodo fiscale a cui si riferisce la domanda;

c. delle

prospettive economiche del richiedente;

d. delle misure

adottate dal richiedente finalizzate al miglioramento della sua capacità

economica.

7.

7.1.

L’UEC, dapprima nella

decisione del 24.9.2018 e poi in quella su reclamo, ha riconosciuto la

situazione di difficoltà economica, ma ha nondimeno respinto la domanda di

condono in considerazione dell’esistenza di attestati di carenza beni per un

importo di fr. 58'418.70. L’autorità fiscale ritiene, in applicazione dell’art.

167.

cpv. 2 LIFD, che la situazione debitoria di RI 1 sia pertanto già

pregiudicata, al punto che il condono delle imposte dovute per il periodo

fiscale 2017 non avrebbe per lei comportato un risanamento stabile e duraturo

della sua situazione economica.

7.2

Come visto, il condono non

deve essere confuso con un cosiddetto “atto di grazia” al di sopra della legge:

deve rimanere l’eccezione ed essere accordato solo se sono adempiuti presupposti

precisi.

L’art. 167 cpv. 2 LIFD

stabilisce che il condono dell’imposta ha lo scopo di contribuire al

risanamento duraturo della situazione economica del contribuente. Deve

profittare al contribuente stesso e non ai suoi creditori.

Affinché il condono

dell’imposta sia concesso, il richiedente deve esporre la sua situazione

economica presente e passata e dimostrare di non avere tenuto comportamenti

contrari all’interesse generale, per esempio favorendo uno o l’altro dei suoi

creditori (Messaggio concernente la legge sul condono dell’imposta, nr. 13.087

del 23.10.2013, p. 7252-7253).

7.3

Come correttamente

rilevato dall’autorità fiscale, la situazione debitoria della ricorrente appare

notevolmente compromessa: vi sono infatti debiti derivanti da pretese sia di

diritto pubblico che di diritto privato che sfiorano i fr. 60'000.-. Concedere

il condono per l’importo di fr. 639.30 per le imposte del 2017 non comporterebbe

un risanamento stabile e duraturo della situazione finanziaria della richiedente,

così come preconizzato dall’art. 167 cpv. 2 LIFD (in merito si vedano pure le

sentenze CDT n. 80.2018.96 del 13.8.2018 consid. 5, n. 80.2016.82 del

13.12.2016

consid. 5). Gli unici a beneficiarne sarebbero gli altri creditori.

8.

Visti

i motivi sopra esposti, il ricorso dev’essere respinto. La tassa di giustizia e

le spese processuali sono comunque ridotte per tener conto dell’attuale

situazione finanziaria della ricorrente e per agevolarla nel pagamento dei

debiti d’imposta.

9.

Con la Legge federale

concernente la nuova disciplina del condono d’imposta è stata parimenti aperta

la via del ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale (prima

dell’1.1.2016 era aperta unicamente la via del ricorso sussidiario in materia

costituzionale). Tuttavia, secondo l’art. 83 lit. m LTF il ricorso in

materia di diritto pubblico è ammissibile unicamente contro le decisioni in

ambito del condono dell’imposta federale diretta o dell’imposta cantonale o

comunale sul reddito e sull’utile se concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale o se si tratta, per altri motivi, di un caso

particolarmente importante (in merito si veda anche Vorpe, op. cit., p. 518 ss. e per la nozione di “caso

particolarmente importante” p. 521 ed anche il Messaggio concernente la legge

sul condono dell’imposta, p. 7248). Resta impregiudicato il ricorso sussidiario

in materia costituzionale secondo gli artt. 113 ss. LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 100.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 50.–

per un totale di fr. 150.–

sono a carico Copia

per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: