80.2018.280
Procedura: reclamo, tempestività, prova dell’intimazione della decisione di tassazione, posta semplice, violazione del diritto di essere sentito del contribuente
21 febbraio 2020Italiano14 min
31.8.2018, data della loro partenza verso il Comune di __________ (Canton __________).
Source ti.ch
Incarti n.
80.2018.280
80.2018.281
Lugano
21 febbraio 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele Guffi
segretaria
Sabrina
Piemontesi - Gianola, vicecancelliera
parti
RI 1
RI 2
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 17 dicembre 2018 contro la decisione del 6 dicembre 2018 in materia di IC/IFD
2017.
Fatti
Fatti
A. RI 2 (classe 1953) e RI
1 (classe 1970) sono stati domiciliati nel Canton Ticino a __________ sino al
31.8.2018, data della loro partenza verso il Comune di __________ (Canton __________).
Nel periodo fiscale 2017 erano imponibili illimitatamente nel Canton Ticino.
B. Con dichiarazione
fiscale trasmessa per via elettronica il 30.7.2018, i contribuenti dichiaravano
un reddito imponibile di fr. 81'149.- ed una sostanza imponibile complessiva di
fr. 0.-.
C. Con decisione di
tassazione IC/IFD 2017 datata 17.10.2018, trasmessa al nuovo indirizzo di __________,
l’UT di __________ commisurava il reddito imponibile complessivo in fr.
88'500.- per l’IC (medesimo importo determinante per l’aliquota) ed in fr.
88'000.- quello per l’IFD. La sostanza, ai soli fini IC veniva stabilita in fr.
0.-. Rispetto ai dati dichiarati l’autorità fiscale riconosceva, a titolo di
deduzione per le spese di trasporto unicamente il costo annuale per
l’abbonamento del mezzo pubblico di trasporto, negando il costo dell’utilizzo
del veicolo privato.
D. Con raccomandata
26/27.11.2018 i coniugi RI 1 si rivolgevano all’Ufficio esazione e condoni (di
seguito UEC) contestando la decisione fiscale inerente il 2017. In particolare,
i contribuenti, notando una grande discrepanza – a livello di dovuto d’imposta
- tra il periodo fiscale 2016 ed il 2017, quando a livello di elementi
imponibili la situazione non era in realtà molto diversa tra un anno e l’altro,
indicavano di essersi probabilmente sbagliati nella compilazione della
dichiarazione. In particolare indicavano: “(…) non comprendiamo perché con
5% più di reddito e 12% più di reddito imponibile paghiamo 25% più di tasse”.
Lo scritto veniva trasmesso per competenza all’UT di __________.
E. Con decisione su
reclamo del 6.12.2018 l’UT di __________ dichiarava irricevibile il reclamo
presentato dai coniugi RI 1, siccome tardivo. In particolare, veniva indicato
come il reclamo avrebbe dovuto essere presentato entro 30 giorni dalla
notificazione della decisione. Veniva pure indicato come la restituzione dei termini
è data se è provato che l’inosservanza dei termini è da attribuire a servizio
militare o a servizio civile, a malattia, ad assenza obbligata ed imprevedibile
dal Cantone o dalla Svizzera o ad altri motivi riguardanti il contribuente o il
suo rappresentante. Nella fattispecie, l’autorità fiscale indicava:
“Il reclamo è tardivo poiché è stato consegnato alla
posta svizzera o è stato trasmesso all’Ufficio circondariale di tassazione
oltre il termine di 30 (trenta) giorni e il ritardo, anche sulla scorta di
quanto addotto dal contribuente il 27.11.2018 non è imputabile ad uno degli
impedimenti citati”.
F. Con ricorso
17/18.12.2018 i coniugi RI 1 insorgono contro la decisione su reclamo. In particolare
i ricorrenti indicano di aver presentato il gravame il 26.11.2018 contro la
notifica di tassazione IC/IFD 2017 del 27.10.2018. In relazione alla decisione
di tassazione su reclamo, con la quale l’UT aveva dichiarato irricevibile il
gravame siccome tardivo, specificano di aver traslocato da poco e di essersi
trasferiti a __________. A causa di questo cambiamento, si sarebbero visti
sommersi da “(…) fatture e documenti tutti i santi giorni – cambio
assicurazioni – cambio targhe – cambio banca – ecc. ecc. ecc.”. Inoltre,
nel ricorso i contribuenti asseriscono: “Con tutto questo può capitare di
perdere di vista dei termini, sia per mia moglie che è molto preso(a) sul
lavoro e peraltro anche per una persona come me che ha lavorato con mattoni –
capre – vacche – piante e non in ufficio. Se pur ero in buona fede di essere
ancora in tempo con la contestazione avendo preso in considerazione il calcolo
definitivo del 31.10.2018”.
G. Con
osservazioni 27.12.2018/2.1.2019, l’autorità fiscale ha indicato di
riconfermarsi nella decisione impugnata, precisando che il reclamo dei
contribuenti era giunto il 27.11.2018 all’UEC ed era poi stato trasmesso per
competenza all’UT. Tuttavia, il termine per la presentazione del reclamo era
ormai scaduto.
“(…) scadenza 16.11.2018, fine periodo di tolleranza
23.11.2018”. Il reclamo è stato pertanto considerato tardivo e quindi
irricevibile, non riscontrando elementi che permettano la restituzione dei
termini”.
Lo scritto dell’autorità
fiscale è stato trasmesso per conoscenza ai contribuenti, i quali non hanno
presentato alcuna replica.
Diritto
1. 1.1.
La Camera di diritto
tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli
Uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a
condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto
esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,
sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una
persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di
tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia
fondata. Se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti
verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito,
mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.
1.2.
Nella fattispecie,
l’Ufficio di tassazione ha contestato la tempestività dello scritto del 26/27.11.2018, considerandolo
quale reclamo tardivo contro la decisione di tassazione datata 17.10.2018. A
questa Camera non resta pertanto che verificare quest’ultimo aspetto
procedurale, senza la possibilità di entrare nel merito delle contestazioni che
concernono il calcolo dell’imposta.
2. 2.1.
L’art. 206 cpv. 1 LT per
l’imposta cantonale e l’art. 132 cpv. 1 LIFD per l’imposta federale diretta
stabiliscono che contro la decisione di tassazione o contro la decisione di
tassazione d’ufficio, se è manifestamente inesatta, il contribuente può
reclamare per iscritto all’autorità che ha emesso la tassazione, entro trenta
giorni dalla notifica.
Gli art. 192 cpv. 5 LT e
133 cpv. 3 LIFD precisano che tale termine, stabilito dalla legge, è
perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di
restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che
l’inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia,
assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo
rappresentante.
2.2.
Come esposto in narrativa,
la decisione di tassazione è datata 17 ottobre 2018, mentre il reclamo è stato interposto
dai contribuenti unicamente il 26 novembre 2018.
In sede ricorsuale
indicano di aver ricevuto la decisione il 27.10.2018 [“(…) decisione di
tassazione del 27.10.2018 (…)”] e di aver poi presentato reclamo il
26.11.2018. Spiegano di aver ricevuto molta corrispondenza dal loro trasloco a __________:
precisano infatti di essere stati sommersi da “(…) fatture e documenti tutti
i santi giorni (…)” e
aggiungono pure che in una simile situazione può
capitare di “perdere di vista dei termini (…)”.
2.3.
Per intimazione o
notificazione di un atto si intende la consegna materiale del documento o di un
suo esemplare al destinatario (cfr., al proposito, ASA 45 p. 471; Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrecht,
4ª ediz., vol. I, Basilea 1992, p. 157; Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines
Verwaltungsrecht, 6ª ediz., Zurigo 2010, n. 885 ss.; cfr., anche e per
ulteriori dettagli, Trezzini,
in: Trezzini/Fornara/Cocchi/Bernasconi/ Verda
Chiocchetti, Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile
svizzero, 2ª ed., Lugano 2017, n. 12 ss. ad art. 138 CPC). Il
termine decorre dal giorno successivo alla notificazione ed è reputato
osservato se l’opposizione perviene all’autorità di tassazione o è consegnato a
un ufficio postale svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare
svizzera all’estero il giorno di scadenza (art. 192 LT e art. 133 LIFD).
Secondo la giurisprudenza
costante del Tribunale federale, una decisione dell’autorità spedita per
lettera raccomandata è notifi-cata al destinatario nel momento della consegna
effettiva oppu-re, se l’invio non è recapitato al domicilio né ritirato alla
posta, l’ultimo dei sette giorni durante i quali rimane depositato presso l’ufficio
(DTF 127 I 31 consid. 2a). Questa giurisprudenza si applica nei casi in cui il
destinatario doveva attendersi, con una certa probabilità, di ricevere una
comunicazione delle autorità, cosa che si verifica ogniqualvolta egli è parte
in un procedimento in corso (DTF 130 III 396 consid. 1.2.3).
2.4.
Una decisione si considera
notificata non nel momento in cui il contribuente ne prende conoscenza, bensì
il giorno in cui viene debitamente comunicata, cioè nel momento in cui entra
nella sfera di competenza del suo destinatario, in modo tale che quest’ultimo
possa prenderne conoscenza (cfr. la sentenza del Tribunale federale 2A.494/2005
del 7
febbraio 2006 consid. 2.1; inoltre RF 67/2012 p. 301 consid.
4.2).
Siccome la legge (né
quella federale né quella cantonale) non prescrive una determinata forma, l’autorità
fiscale non è obbligata a notificare i suoi atti mediante invio postale
raccomandato, ma può procedervi anche con lettera semplice (cfr. la sentenza
del Tribunale federale 2C_430/2009 del 14 gennaio 2010, in RF 65/2010 p. 396
consid. 2.4).
Dal profilo giuridico, la
differenza fondamentale concerne l’onere della prova circa l’effettiva
comunicazione di un atto e la data in cui la stessa ha avuto luogo. Infatti,
nel caso della notifica di una decisione con lettera semplice, l’amministrazione
deve assumere l’onere della prova in base alla regola dell’art. 8 CCS: questa
norma, che ha una portata generale e che si applica sia in diritto privato, sia
in diritto pubblico, dispone che ove la legge non stabilisca altrimenti, chi
vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve
fornirne la prova (DTF 114 III 54, 99 Ib 359).
Se
la notificazione è avvenuta per posta semplice, l’autorità fiscale deve
apportare in maniera adeguata la prova del fatto che la notificazione sia
avvenuta e del momento in cui si sia verificata. Non si richiede a tal fine una
prova in senso stretto; nell’ambito dell’apprezzamento delle prove, basta che
in base alle circostanze concrete sia possibile determinare in modo sufficientemente
chiaro il lasso di tempo durante il quale l’invio dovrebbe essere entrato nella
sfera di competenza del destinatario (cfr. la sentenza del Tribunale federale
2A.494/2005 del 7 febbraio 2006, consid. 2.1, con riferimento alla sentenza
2A.271/1999 del 17 novembre 1999, consid. 3a, in NStP 53/1999, p. 173).
3. 3.1.
Nella fattispecie in
esame, l’RS 1 di Mendrisio ha dunque l’onere della prova riguardo alla notifica
della decisione di tassazione datata 17 ottobre 2018, considerato che l’ha
spedita ai contribuenti per posta semplice. Occorre pertanto vagliare se, sulla
base di indizi, si può giungere alla conclusione che detta decisione sia stata
effettivamente notificata ai coniugi RI 1, stabilendone anche il momento.
3.2.
Come visto, l’onere della
prova quanto alla notifica di una decisione e alla data di quest’ultima spetta
all’autorità fiscale. Ciò ha come conseguenza che, in caso di dubbio, ci si
debba riferire alla versione del destinatario, quando questo contesta la
notifica di un invio, oppure sostiene che la medesima sia intervenuta con
ritardo. Si può talvolta giungere alla conclusione – fondandosi sul pagamento
di un credito, sulla corrispondenza scambiata con l’amministrazione, sul
comportamento del contribuente oppure sulla testimonianza di terzi – che la
decisione è stata effettivamente notificata e determinare anche la data di
notifica della medesima (cfr. anche Casanova/Dubey,
Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand LIFD, 2a ed.,
Basilea 2017, n. 1 e 2 ad art. 133 LIFD; sentenza TF 2C_430/2009 del 14 gennaio
2010 consid. 2.4).
La prova della notifica
può anche essere stabilita tramite indizi oppure esaminando l’insieme delle
circostanze (sentenza TF 2C_430/2009 del 14 gennaio 2010 consid. 2.4; RDAF 2010
Considerandi
II p. 461-462).
Ad ogni modo il
contribuente che viene a conoscenza oppure sospetta che è stato oggetto di una
decisione che non gli è stata notificata è, in applicazione del principio della
buona fede, tenuto ad informarsi sull’esistenza e il contenuto della stessa (Casanova/Dubey, op. cit., n. 2 ad art.
133.
LIFD; sentenza TF 2C_318/2009 del 10 dicembre 2009 consid. 3, in RDAF 2010
II 303). Il Tribunale federale ha infatti giudicato, più volte, che il termine
di ricorso è rispettato quando il ricorrente agisce nei trenta giorni a contare
dal momento in cui poteva, secondo il principio della buona fede, essere a
conoscenza della decisione contestata (sentenza TF 2C_318/2009 del 10 dicembre
2009.
consid. 3.3.).
4.
4.1.
Ora, nel caso che qui ci
occupa, l’autorità fiscale ha l’onere della prova circa la notifica della
decisione di tassazione datata 17 ottobre 2018, ritenuto come l’abbia trasmessa
ai contribuenti per posta semplice. Nel ricorso, i ricorrenti sostengono
infatti di averla ricevuta il 27.10.2018, sicché il reclamo, presentato il
26.11.2018
sarebbe tempestivo.
4.2
4.2.1
Nella
motivazione della decisione su reclamo, l’autorità fiscale si è limitata ad
indicare, in relazione alla mancata tempestività del gravame che lo stesso: “(…) è stato consegnato alla posta svizzera o è stato
anche trasmesso all’Ufficio circondariale di tassazione oltre il termine di 30
(trenta) giorni e il ritardo, anche sulla scorta di quanto addotto dal
contribuente il 27.11.2018 non è imputabile ad uno degli impedimenti citati”.
Ora, dalla disamina del reclamo
del 26/27.11.2018, si può notare come i contribuenti non abbiano fatto alcun
cenno al momento in cui la decisione di tassazione era stata notificata. In
sede ricorsuale, come visto, essi indicano di averla ricevuta il 27.10.2018.
4.2.2
Dall’incarto, richiesto
nella sua completezza all’autorità fiscale, non risulta che i ricorrenti siano
mai stati interpellati in merito alla questione della tempestività.
Ora mal si comprende sulla
base di quali elementi l’UT abbia potuto concludere che la notifica di
tassazione fosse avvenuta più di 30 giorni prima dell’inoltro del reclamo. Come
visto, la decisione è stata trasmessa per posta semplice: in queste circostanze
l’onere della prova in relazione alla notifica della tassazione incombeva
all’autorità fiscale.
4.2.3
L’Alta corte ha già avuto
modo di indicare (cfr. ad esempio sentenza 2C_823/2011 del 28.6.2012 consid.
4.2.2.) che il diritto di essere sentiti previsto dall'art. 29 cpv. 2 Cost.
comprende il diritto di esprimersi prima che venga emanata una decisione sulla
fattispecie, di produrre prove sostanziali, di esaminare gli atti, di poter
produrre le prove pertinenti e di poter partecipare alla raccolta delle prove
sostanziali o almeno di esprimere un parere sul risultato delle prove, se ciò
può influenzare la decisione (DTF 132 V 368 E. 3.1). Se le parti non hanno
collaborato alla raccolta di tali elementi di prova, devono avere la
possibilità di presentare osservazioni. Occorre distinguere tra la valutazione degli
elementi di prova e le costatazioni di fatto dell'autorità sulla base di tali
elementi di prova: di norma, i motivi di tale valutazione sono indicati solo
nella decisione stessa e non devono, in linea di principio, essere presentati
alle parti per osservazioni preliminari (sentenza 1C_258/2007 del 26 febbraio
2008.
E. 2.3.1).
4.2.4
Nel caso di specie l’UT
avrebbe dovuto avvertire i ricorrenti circa la questione della tempestività del
reclamo e permettere a quest’ultimi di determinarsi in merito, apportando, se
del caso le spiegazioni e le prove utili per stabilire il momento della notifica
della decisione datata 17.10.2018.
Dichiarando immediatamente
irricevibile il reclamo, siccome intempestivo, l’UT non solo ha disatteso
l’onere della prova in merito alla notifica della decisione, ma ha pure violato
il diritto di essere sentiti di quest’ultimi.
Ne discende che la
decisione su reclamo dev’essere annullata e l’UT deve procedere nei propri
incombenti per stabilire il momento della notifica della decisione datata
17.10.2018, interpellando i contribuenti. L’autorità fiscale deve ad ogni modo tener
presente, come già indicato che, per quanto concerne l’invio tramite posta
semplice, in caso di dubbio ci si deve riferire alla versione del destinatario,
quando questo contesta la notifica di un invio, oppure sostiene che la medesima
sia intervenuta con ritardo.
5.
Il ricorso è evaso
ai sensi dei considerandi. La decisione su reclamo del 6.12.2018 è annullata e
gli atti vengono retrocessi all’UT per una nuova decisione. Non si prelevano
tasse di giustizia e spese. Non vengono assegnate ripetibili ritenuto che i
ricorrenti non sono patrocinati.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai
sensi dei considerandi.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 6.12.2018 è annullata e gli atti
vengono retrocessi all’UT per una nuova decisione.
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
3. Contro il prese Copia
per conoscenza:
-
municipio di
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: