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Decisione

80.2018.280

Procedura: reclamo, tempestività, prova dell’intimazione della decisione di tassazione, posta semplice, violazione del diritto di essere sentito del contribuente

21 febbraio 2020Italiano14 min

31.8.2018, data della loro partenza verso il Comune di __________ (Canton __________).

Source ti.ch

Incarti n.

80.2018.280

80.2018.281

Lugano

21 febbraio 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Mauro Mini, Raffaele Guffi

segretaria

Sabrina

Piemontesi - Gianola, vicecancelliera

parti

RI 1

RI 2

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 17 dicembre 2018 contro la decisione del 6 dicembre 2018 in materia di IC/IFD

2017.

Fatti

Fatti

A. RI 2 (classe 1953) e RI

1 (classe 1970) sono stati domiciliati nel Canton Ticino a __________ sino al

31.8.2018, data della loro partenza verso il Comune di __________ (Canton __________).

Nel periodo fiscale 2017 erano imponibili illimitatamente nel Canton Ticino.

B. Con dichiarazione

fiscale trasmessa per via elettronica il 30.7.2018, i contribuenti dichiaravano

un reddito imponibile di fr. 81'149.- ed una sostanza imponibile complessiva di

fr. 0.-.

C. Con decisione di

tassazione IC/IFD 2017 datata 17.10.2018, trasmessa al nuovo indirizzo di __________,

l’UT di __________ commisurava il reddito imponibile complessivo in fr.

88'500.- per l’IC (medesimo importo determinante per l’aliquota) ed in fr.

88'000.- quello per l’IFD. La sostanza, ai soli fini IC veniva stabilita in fr.

0.-. Rispetto ai dati dichiarati l’autorità fiscale riconosceva, a titolo di

deduzione per le spese di trasporto unicamente il costo annuale per

l’abbonamento del mezzo pubblico di trasporto, negando il costo dell’utilizzo

del veicolo privato.

D. Con raccomandata

26/27.11.2018 i coniugi RI 1 si rivolgevano all’Ufficio esazione e condoni (di

seguito UEC) contestando la decisione fiscale inerente il 2017. In particolare,

i contribuenti, notando una grande discrepanza – a livello di dovuto d’imposta

- tra il periodo fiscale 2016 ed il 2017, quando a livello di elementi

imponibili la situazione non era in realtà molto diversa tra un anno e l’altro,

indicavano di essersi probabilmente sbagliati nella compilazione della

dichiarazione. In particolare indicavano: “(…) non comprendiamo perché con

5% più di reddito e 12% più di reddito imponibile paghiamo 25% più di tasse”.

Lo scritto veniva trasmesso per competenza all’UT di __________.

E. Con decisione su

reclamo del 6.12.2018 l’UT di __________ dichiarava irricevibile il reclamo

presentato dai coniugi RI 1, siccome tardivo. In particolare, veniva indicato

come il reclamo avrebbe dovuto essere presentato entro 30 giorni dalla

notificazione della decisione. Veniva pure indicato come la restituzione dei termini

è data se è provato che l’inosservanza dei termini è da attribuire a servizio

militare o a servizio civile, a malattia, ad assenza obbligata ed imprevedibile

dal Cantone o dalla Svizzera o ad altri motivi riguardanti il contribuente o il

suo rappresentante. Nella fattispecie, l’autorità fiscale indicava:

“Il reclamo è tardivo poiché è stato consegnato alla

posta svizzera o è stato trasmesso all’Ufficio circondariale di tassazione

oltre il termine di 30 (trenta) giorni e il ritardo, anche sulla scorta di

quanto addotto dal contribuente il 27.11.2018 non è imputabile ad uno degli

impedimenti citati”.

F. Con ricorso

17/18.12.2018 i coniugi RI 1 insorgono contro la decisione su reclamo. In particolare

i ricorrenti indicano di aver presentato il gravame il 26.11.2018 contro la

notifica di tassazione IC/IFD 2017 del 27.10.2018. In relazione alla decisione

di tassazione su reclamo, con la quale l’UT aveva dichiarato irricevibile il

gravame siccome tardivo, specificano di aver traslocato da poco e di essersi

trasferiti a __________. A causa di questo cambiamento, si sarebbero visti

sommersi da “(…) fatture e documenti tutti i santi giorni – cambio

assicurazioni – cambio targhe – cambio banca – ecc. ecc. ecc.”. Inoltre,

nel ricorso i contribuenti asseriscono: “Con tutto questo può capitare di

perdere di vista dei termini, sia per mia moglie che è molto preso(a) sul

lavoro e peraltro anche per una persona come me che ha lavorato con mattoni –

capre – vacche – piante e non in ufficio. Se pur ero in buona fede di essere

ancora in tempo con la contestazione avendo preso in considerazione il calcolo

definitivo del 31.10.2018”.

G. Con

osservazioni 27.12.2018/2.1.2019, l’autorità fiscale ha indicato di

riconfermarsi nella decisione impugnata, precisando che il reclamo dei

contribuenti era giunto il 27.11.2018 all’UEC ed era poi stato trasmesso per

competenza all’UT. Tuttavia, il termine per la presentazione del reclamo era

ormai scaduto.

“(…) scadenza 16.11.2018, fine periodo di tolleranza

23.11.2018”. Il reclamo è stato pertanto considerato tardivo e quindi

irricevibile, non riscontrando elementi che permettano la restituzione dei

termini”.

Lo scritto dell’autorità

fiscale è stato trasmesso per conoscenza ai contribuenti, i quali non hanno

presentato alcuna replica.

Diritto

1. 1.1.

La Camera di diritto

tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli

Uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a

condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto

esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,

sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una

persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di

tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia

fondata. Se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti

verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito,

mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.

1.2.

Nella fattispecie,

l’Ufficio di tassazione ha contestato la tempestività dello scritto del 26/27.11.2018, considerandolo

quale reclamo tardivo contro la decisione di tassazione datata 17.10.2018. A

questa Camera non resta pertanto che verificare quest’ultimo aspetto

procedurale, senza la possibilità di entrare nel merito delle contestazioni che

concernono il calcolo dell’imposta.

2. 2.1.

L’art. 206 cpv. 1 LT per

l’imposta cantonale e l’art. 132 cpv. 1 LIFD per l’imposta federale diretta

stabiliscono che contro la decisione di tassazione o contro la decisione di

tassazione d’ufficio, se è manifestamente inesatta, il contribuente può

reclamare per iscritto all’autorità che ha emesso la tassazione, entro trenta

giorni dalla notifica.

Gli art. 192 cpv. 5 LT e

133 cpv. 3 LIFD precisano che tale termine, stabilito dalla legge, è

perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di

restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che

l’inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia,

assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo

rappresentante.

2.2.

Come esposto in narrativa,

la decisione di tassazione è datata 17 ottobre 2018, mentre il reclamo è stato interposto

dai contribuenti unicamente il 26 novembre 2018.

In sede ricorsuale

indicano di aver ricevuto la decisione il 27.10.2018 [“(…) decisione di

tassazione del 27.10.2018 (…)”] e di aver poi presentato reclamo il

26.11.2018. Spiegano di aver ricevuto molta corrispondenza dal loro trasloco a __________:

precisano infatti di essere stati sommersi da “(…) fatture e documenti tutti

i santi giorni (…)” e

aggiungono pure che in una simile situazione può

capitare di “perdere di vista dei termini (…)”.

2.3.

Per intimazione o

notificazione di un atto si intende la consegna materiale del documento o di un

suo esemplare al destinatario (cfr., al proposito, ASA 45 p. 471; Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrecht,

4ª ediz., vol. I, Basilea 1992, p. 157; Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines

Verwaltungsrecht, 6ª ediz., Zurigo 2010, n. 885 ss.; cfr., anche e per

ulteriori dettagli, Trezzini,

in: Trezzini/Fornara/Cocchi/Bernasconi/ Verda

Chiocchetti, Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile

svizzero, 2ª ed., Lugano 2017, n. 12 ss. ad art. 138 CPC). Il

termine decorre dal giorno successivo alla notificazione ed è reputato

osservato se l’opposizione perviene all’autorità di tassazione o è consegnato a

un ufficio postale svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare

svizzera all’estero il giorno di scadenza (art. 192 LT e art. 133 LIFD).

Secondo la giurisprudenza

costante del Tribunale federale, una decisione dell’autorità spedita per

lettera raccomandata è notifi-cata al destinatario nel momento della consegna

effettiva oppu-re, se l’invio non è recapitato al domicilio né ritirato alla

posta, l’ultimo dei sette giorni durante i quali rimane depositato presso l’ufficio

(DTF 127 I 31 consid. 2a). Questa giurisprudenza si applica nei casi in cui il

destinatario doveva attendersi, con una certa probabilità, di ricevere una

comunicazione delle autorità, cosa che si verifica ogniqualvolta egli è parte

in un procedimento in corso (DTF 130 III 396 consid. 1.2.3).

2.4.

Una decisione si considera

notificata non nel momento in cui il contribuente ne prende conoscenza, bensì

il giorno in cui viene debitamente comunicata, cioè nel momento in cui entra

nella sfera di competenza del suo destinatario, in modo tale che quest’ultimo

possa prenderne conoscenza (cfr. la sentenza del Tribunale federale 2A.494/2005

del 7

febbraio 2006 consid. 2.1; inoltre RF 67/2012 p. 301 consid.

4.2).

Siccome la legge (né

quella federale né quella cantonale) non prescrive una determinata forma, l’autorità

fiscale non è obbligata a notificare i suoi atti mediante invio postale

raccomandato, ma può procedervi anche con lettera semplice (cfr. la sentenza

del Tribunale federale 2C_430/2009 del 14 gennaio 2010, in RF 65/2010 p. 396

consid. 2.4).

Dal profilo giuridico, la

differenza fondamentale concerne l’onere della prova circa l’effettiva

comunicazione di un atto e la data in cui la stessa ha avuto luogo. Infatti,

nel caso della notifica di una decisione con lettera semplice, l’amministrazione

deve assumere l’onere della prova in base alla regola dell’art. 8 CCS: questa

norma, che ha una portata generale e che si applica sia in diritto privato, sia

in diritto pubblico, dispone che ove la legge non stabilisca altrimenti, chi

vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve

fornirne la prova (DTF 114 III 54, 99 Ib 359).

Se

la notificazione è avvenuta per posta semplice, l’autorità fiscale deve

apportare in maniera adeguata la prova del fatto che la notificazione sia

avvenuta e del momento in cui si sia verificata. Non si richiede a tal fine una

prova in senso stretto; nell’ambito dell’apprezzamento delle prove, basta che

in base alle circostanze concrete sia possibile determinare in modo sufficientemente

chiaro il lasso di tempo durante il quale l’invio dovrebbe essere entrato nella

sfera di competenza del destinatario (cfr. la sentenza del Tribunale federale

2A.494/2005 del 7 febbraio 2006, consid. 2.1, con riferimento alla sentenza

2A.271/1999 del 17 novembre 1999, consid. 3a, in NStP 53/1999, p. 173).

3. 3.1.

Nella fattispecie in

esame, l’RS 1 di Mendrisio ha dunque l’onere della prova riguardo alla notifica

della decisione di tassazione datata 17 ottobre 2018, considerato che l’ha

spedita ai contribuenti per posta semplice. Occorre pertanto vagliare se, sulla

base di indizi, si può giungere alla conclusione che detta decisione sia stata

effettivamente notificata ai coniugi RI 1, stabilendone anche il momento.

3.2.

Come visto, l’onere della

prova quanto alla notifica di una decisione e alla data di quest’ultima spetta

all’autorità fiscale. Ciò ha come conseguenza che, in caso di dubbio, ci si

debba riferire alla versione del destinatario, quando questo contesta la

notifica di un invio, oppure sostiene che la medesima sia intervenuta con

ritardo. Si può talvolta giungere alla conclusione – fondandosi sul pagamento

di un credito, sulla corrispondenza scambiata con l’amministrazione, sul

comportamento del contribuente oppure sulla testimonianza di terzi – che la

decisione è stata effettivamente notificata e determinare anche la data di

notifica della medesima (cfr. anche Casanova/Dubey,

Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand LIFD, 2a ed.,

Basilea 2017, n. 1 e 2 ad art. 133 LIFD; sentenza TF 2C_430/2009 del 14 gennaio

2010 consid. 2.4).

La prova della notifica

può anche essere stabilita tramite indizi oppure esaminando l’insieme delle

circostanze (sentenza TF 2C_430/2009 del 14 gennaio 2010 consid. 2.4; RDAF 2010

Considerandi

II p. 461-462).

Ad ogni modo il

contribuente che viene a conoscenza oppure sospetta che è stato oggetto di una

decisione che non gli è stata notificata è, in applicazione del principio della

buona fede, tenuto ad informarsi sull’esistenza e il contenuto della stessa (Casanova/Dubey, op. cit., n. 2 ad art.

133.

LIFD; sentenza TF 2C_318/2009 del 10 dicembre 2009 consid. 3, in RDAF 2010

II 303). Il Tribunale federale ha infatti giudicato, più volte, che il termine

di ricorso è rispettato quando il ricorrente agisce nei trenta giorni a contare

dal momento in cui poteva, secondo il principio della buona fede, essere a

conoscenza della decisione contestata (sentenza TF 2C_318/2009 del 10 dicembre

2009.

consid. 3.3.).

4.

4.1.

Ora, nel caso che qui ci

occupa, l’autorità fiscale ha l’onere della prova circa la notifica della

decisione di tassazione datata 17 ottobre 2018, ritenuto come l’abbia trasmessa

ai contribuenti per posta semplice. Nel ricorso, i ricorrenti sostengono

infatti di averla ricevuta il 27.10.2018, sicché il reclamo, presentato il

26.11.2018

sarebbe tempestivo.

4.2

4.2.1

Nella

motivazione della decisione su reclamo, l’autorità fiscale si è limitata ad

indicare, in relazione alla mancata tempestività del gravame che lo stesso: “(…) è stato consegnato alla posta svizzera o è stato

anche trasmesso all’Ufficio circondariale di tassazione oltre il termine di 30

(trenta) giorni e il ritardo, anche sulla scorta di quanto addotto dal

contribuente il 27.11.2018 non è imputabile ad uno degli impedimenti citati”.

Ora, dalla disamina del reclamo

del 26/27.11.2018, si può notare come i contribuenti non abbiano fatto alcun

cenno al momento in cui la decisione di tassazione era stata notificata. In

sede ricorsuale, come visto, essi indicano di averla ricevuta il 27.10.2018.

4.2.2

Dall’incarto, richiesto

nella sua completezza all’autorità fiscale, non risulta che i ricorrenti siano

mai stati interpellati in merito alla questione della tempestività.

Ora mal si comprende sulla

base di quali elementi l’UT abbia potuto concludere che la notifica di

tassazione fosse avvenuta più di 30 giorni prima dell’inoltro del reclamo. Come

visto, la decisione è stata trasmessa per posta semplice: in queste circostanze

l’onere della prova in relazione alla notifica della tassazione incombeva

all’autorità fiscale.

4.2.3

L’Alta corte ha già avuto

modo di indicare (cfr. ad esempio sentenza 2C_823/2011 del 28.6.2012 consid.

4.2.2.) che il diritto di essere sentiti previsto dall'art. 29 cpv. 2 Cost.

comprende il diritto di esprimersi prima che venga emanata una decisione sulla

fattispecie, di produrre prove sostanziali, di esaminare gli atti, di poter

produrre le prove pertinenti e di poter partecipare alla raccolta delle prove

sostanziali o almeno di esprimere un parere sul risultato delle prove, se ciò

può influenzare la decisione (DTF 132 V 368 E. 3.1). Se le parti non hanno

collaborato alla raccolta di tali elementi di prova, devono avere la

possibilità di presentare osservazioni. Occorre distinguere tra la valutazione degli

elementi di prova e le costatazioni di fatto dell'autorità sulla base di tali

elementi di prova: di norma, i motivi di tale valutazione sono indicati solo

nella decisione stessa e non devono, in linea di principio, essere presentati

alle parti per osservazioni preliminari (sentenza 1C_258/2007 del 26 febbraio

2008.

E. 2.3.1).

4.2.4

Nel caso di specie l’UT

avrebbe dovuto avvertire i ricorrenti circa la questione della tempestività del

reclamo e permettere a quest’ultimi di determinarsi in merito, apportando, se

del caso le spiegazioni e le prove utili per stabilire il momento della notifica

della decisione datata 17.10.2018.

Dichiarando immediatamente

irricevibile il reclamo, siccome intempestivo, l’UT non solo ha disatteso

l’onere della prova in merito alla notifica della decisione, ma ha pure violato

il diritto di essere sentiti di quest’ultimi.

Ne discende che la

decisione su reclamo dev’essere annullata e l’UT deve procedere nei propri

incombenti per stabilire il momento della notifica della decisione datata

17.10.2018, interpellando i contribuenti. L’autorità fiscale deve ad ogni modo tener

presente, come già indicato che, per quanto concerne l’invio tramite posta

semplice, in caso di dubbio ci si deve riferire alla versione del destinatario,

quando questo contesta la notifica di un invio, oppure sostiene che la medesima

sia intervenuta con ritardo.

5.

Il ricorso è evaso

ai sensi dei considerandi. La decisione su reclamo del 6.12.2018 è annullata e

gli atti vengono retrocessi all’UT per una nuova decisione. Non si prelevano

tasse di giustizia e spese. Non vengono assegnate ripetibili ritenuto che i

ricorrenti non sono patrocinati.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto ai

sensi dei considerandi.

§ Di

conseguenza, la decisione su reclamo del 6.12.2018 è annullata e gli atti

vengono retrocessi all’UT per una nuova decisione.

2. Non si prelevano né tassa

di giustizia né spese processuali.

3. Contro il prese Copia

per conoscenza:

-

municipio di

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: