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Decisione

80.2018.30

Imposta alla fonte: lavoratori senza domicilio, operai su un alpeggio, stipendio giornaliero, annualizzazione del reddito su 240 giorni

16 maggio 2018Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nell’ambito di una

verifica avvenuta il 30 ottobre 2013 presso i RI 1 a __________, l’ispettora­to

fiscale rilevava alcune irregolarità sulla trattenuta delle imposte alla fonte.

Il rapporto di revisione, datato 15 novembre 2013, evidenziava che i termini

per i conteggi annuali e per i riversamenti delle imposte non erano sempre

stati rispettati, che il questionario per i dipendenti coniugati non era sempre

stato allestito correttamente e che le retribuzioni per gli anni dal 2008 al

2012 erano errate. In particolare l’ispettore rilevava errori nel calcolo a

conguaglio, nella determinazione dei redditi determinanti, nella notifica e imposizione

degli assegni famigliari, nonché nella ricostruzione dei redditi netti e lordi.

B. Sulla scorta del

succitato rapporto di revisione dell’ispettorato del 15 novembre 2013 (inc. n. __________),

con decisione di medesima data, l’Ufficio delle imposte alla fonte disponeva

nei confronti dei RI 1 una ripresa a favore del fisco pari a fr. 13'221.–

a titolo di pagamento per gli arretrati d’imposta alla fonte ed interessi di

ritardo per il per i periodi fiscali 2008-2012.

C. I RI 1, rappresentati

da __________, impugnavano la suddetta decisione con scritto del 10 dicembre

2013, postulandone l’annullamento. Essi contestavano in particolare il calcolo

applicato per l’annualizzazione del reddito ai fini del calcolo dell’aliquota. Richiamando

la Direttiva n. 1 della Divisione delle contribuzioni concernente l’imposizione

alla fonte dei lavoratori dipendenti senza permesso di domicilio in vigore per

il periodo fiscale 2010, sostenevano che per il calcolo del reddito determinante

occorresse procedere dividendo il salario versato per il numero di giorni

effettivi e moltiplicandolo poi per 240 e non per 360. Essi asserivano altresì

che questo calcolo su 240 giorni, gli sarebbe stato indicato, in passato, da

medesimo ispettorato.

I RI 1 sostenevano

che ci fossero due metodi per calcolare il reddito imponibile: il primo

consistente nel suddividere il reddito imponibile per il numero di giorni di

lavoro e moltiplicarlo poi per 240, in considerazione del fatto che i giorni

lavorativi annui non possano essere 360; il secondo consistente invece nel

calcolare, oltre ai giorni lavorativi, anche le ore di lavoro supplementare

nonché i giorni liberi e di vacanza a cui avrebbero avuto diritto i lavoratori

che hanno lavorato ininterrottamente all’alpe, suddividendo poi il reddito per

il risultato così ottenuto e moltiplicandolo infine per 360.

D. Con decisione del 19

gennaio 2018, l’Ufficio delle imposte alla fonte e del bollo respingeva il

surriferito gravame. L’autorità fiscale, richiamando gli art. 40 cpv. 3 LIFD e

50 cpv. 3 LT, riteneva che il reddito dovesse forzatamente essere riportato su

base annua dividendolo per il periodo lavorativo e moltiplicandolo per 360, ritenuto

che la retribuzione giornaliera sarebbe già stata comprensiva di vacanze e che

non sarebbero stati previsti giorni festivi non lavorativi.

E. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, i RI 1, rappresentati dall’avv. RA 1,

chiedono di annullare la decisione avversata riproponendo le argomentazioni già

esposte in sede di reclamo. Essi chiedono inoltre che venga attestata la

denegata giustizia dell’Ufficio delle imposte alla fonte e del bollo, in considerazione

del lasso di tempo intercorso tra il reclamo e la decisione su reclamo.

F. Con le proprie

osservazioni del 16 marzo 2018, l’Ufficio delle imposte alla fonte e del bollo postula

la reiezione del gravame e la conferma degli importi rettificati per gli anni

2008-2012. A suo giudizio sarebbe possibile annualizzare il reddito moltiplicando

il reddito giornaliero per 240 solo qualora il rapporto di lavoro preveda un

impiego mensile di 20 giorni, mentre nei casi oggetto del gravame, corrispondendo

i giorni di lavoro al numero dei giorni del mese, occorrerebbe moltiplicare per

360. A mente dell’autorità fiscale non sarebbe sostenibile neppure la seconda

opzione di calcolo proposta dai ricorrenti in quanto eventuali giorni relativi

a vacanze e a altri festivi non goduti ma pagati, non sono da considerare quale

prolungamento del periodo effettivo di lavoro.

L’Ufficio delle imposte

alla fonte e del bollo nega inoltre di aver mai detto al segretario dei RI 1

che per il calcolo del reddito determinante occorre dividere il salario per il

numero di giorni lavorativi e moltiplicare per 240, e sostiene che già in un

rapporto di revisione del 2002 aveva chiaramente indicato che l’aliquota va

stabilita tenendo conto di un salario corrispondente a un’attivi­tà annua

completa di 360 giorni.

In merito alla denegata

giustizia, l’autorità fiscale osserva di aver avuto dei contatti telefonici con

l’allora rappresentante dei RI 1, signora __________, e di non avere ricevuto

alcuna sollecitazione nel periodo trascorso tra l’inoltro del reclamo e la sua

evasione.

Diritto

1. 1.1.

Con il ricorso in esame,

gli insorgenti lamentano un diniego di giustizia, per il fatto che l’Ufficio

delle imposte alla fonte e del bollo ha emanato la decisione su reclamo oltre quattro

anni dopo la ricezione del reclamo presentato dai RI 1.

1.2.

Secondo

l’art. 29 cpv. 1 Cost., in procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o

amministrative ognuno ha diritto alla parità e equità di trattamento, nonché ad

essere giudicato entro un termine ragionevole. Questa garanzia costituzionale risulta

tra l’altro violata se un’autorità non si occupa di una domanda che è di per sé

competente ad evadere. Un simile comportamento viene definito come diniego di

giustizia formale (DTF 107 Ib 160 consid. 3b; cfr. inoltre la sentenza del

Tribunale federale n.2C_780/2008 del 15 giugno 2009 consid. 2.2).

Secondo

la giurisprudenza, spetta all’amministrato, in base al principio della buona

fede (art. 5 cpv. 3 Cost.), di intraprendere quanto in suo potere affinché

l’autorità si attivi, o invitandola ad accelerare la procedura o interponendo,

se necessario, un ricorso per denegata giustizia; sarebbe infatti in contrasto

con tale principio che un amministrato potesse validamente sollevare tale

censura davanti all’autorità di ricorso, quando non ha intrapreso alcun passo

dinanzi all’autorità precedente, per rimediare a tale situazione. Inoltre, una

volta che l’autorità ha deciso, l’amministrato perde ogni interesse giuridico a

far constatare un eventuale ritardo nella decisione (cfr. p. es. la sentenza 2C_1080/2016

del 18.12.2017 consid. 7.2 con riferimenti).

1.3.

Nelle circostanze

concrete, anche volendo ammettere che l’autorità di

tassazione abbia necessitato di un certo tempo per intraprendere i necessari

controlli e approfondimenti nonché per prendere contatto con il contribuente,

come sostiene di aver fatto, tuttavia è discutibile che ciò giustifichi una

durata della procedura superiore ai quattro anni. I ricorrenti hanno

peraltro sollevato la questione solo dopo aver ricevuto la decisione su reclamo

e non risulta, né gli insorgenti medesimi lo sostengono, che essi abbiano

sollecitato la trattazione del reclamo presso l’autorità fiscale. Non si

comprende pertanto quale interesse abbiano ancora i ricorrenti a far constatare

un eventuale ritardo nella decisione, dopo che la stessa è stata adottata.

Su questo aspetto, il

ricorso non merita quindi accoglimento.

Considerandi

2.

2.1.

Sono

soggetti ad una trattenuta d’imposta alla fonte per il loro reddito da attività

lucrativa dipendente:

a. i

lavoratori stranieri che, senza permesso di domicilio della polizia degli stranieri,

hanno domicilio o dimora fiscali nel Cantone (art. 104 cpv. 1 LT; art. 83

LIFD);

b. i lavoratori che, senza domicilio o dimora fiscali in Svizzera,

esercitano un’attività lucrativa dipendente nel Cantone per brevi periodi, durante la settimana o come frontalieri (art. 114 LT; art. 91 LIFD).

L’imposta è

prelevata sui proventi lordi (cfr. art. 105 cpv. 1 LT; art. 84 cpv. 1 LIFD). Presupposto

per la sua trattenuta è che la “fonte” si trovi, rispettivamente, in Svizzera e

nel Canton Ticino, ovvero che la retribuzione per il lavoro prestato sia pagata

da un datore di lavoro con domicilio, sede o succursale nel Canton Ticino. Se

ciò non accade, anche il reddito da attività dipendente dei contribuenti in

questione viene tassato nell’ambito della procedura ordinaria (Agner/Jung/Steinmann,

Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p.

341).

2.2

Secondo

l’art. 33 LAID, la ritenuta d’imposta è fissata in base alle aliquote dell’imposta sul reddito delle persone

fisiche e comprende le imposte federali, cantonali e comunali (cpv. 1). Per i

coniugi che vivono in comunione domestica e che esercitano entrambi un’attività

lucrativa, la ritenuta d’imposta è fissata tenendo conto del reddito

complessivo (cpv. 2). Le spese professionali, i premi d’assicurazione nonché le deduzioni per oneri familiari e quella in caso di attività lucrativa dei due

coniugi sono prese in considerazione forfetariamente (cpv. 3).

In

sintonia con tale normativa, l’art. 86 cpv. 1 LIFD prevede che la tariffa tenga

conto di importi forfetari per le spese professionali (art. 26 LIFD) e i premi

d’assicurazioni (art. 33 cpv. 1 lett. d, f e g LIFD)

nonché delle deduzioni degli oneri familiari (art. 35 e 36 LIFD). Analogamente,

l’art. 107 cpv. 1 LT dispone che le aliquote d’imposta alla fonte tengano

conto, in forma forfetaria delle spese professionali (art. 25 LT) e per premi

di assicurazione (art. 32 cpv. 1 lett. d, f e g LT),

nonché della deduzione per figli (art. 34 lett. a LT). L’allestimento delle

aliquote è di competenza dell’Amministrazione federale delle contribuzioni per l’imposta federale diretta (art. 85 cpv. 1 LIFD) e del Consiglio di Stato per l’imposta

cantonale (art. 106 cpv. 1 LT).

2.3

Sebbene il diritto

svizzero dell’imposta sul reddito sia caratterizzato dal principio dell’imposizione del reddito lordo globale ed in particolare dal principio dell’imposizione in base alla capacità contributiva, nel caso dell’imposizione alla fonte vengono tuttavia presi in considerazione necessariamente alcuni redditi in

quanto tali e le condizioni del contribuente, suscettibili di considerazione ai fini dell’imposizione, vengono valutate soltanto in misura limitata. La radicale difformità

concettuale della procedura ordinaria di tassazione, da un lato, e della procedura

di tassazione alla fonte, dall’altro, fa sì che debba essere del tutto esclusa

una perfetta parità di trattamento fra chi è assoggettato alla prima e chi

sottostà alla seconda. Anche tra contribuenti che sottostanno all’imposizione alla fonte, tale forma di tassazione potrà tutt’al più aspirare ad una parità di

trattamento, ma non potrà mai raggiungerla. Finora, comunque, il Tribunale

federale non ha mai avuto modo di precisare a partire da quale misura le

disparità di trattamento che sono connaturate al sistema dell’imposta alla

fonte acquistano una portata inaccettabile (Zigerlig, Quellensteuern, in: Höhn/Athanas [a

cura di], Das neue Bundesrecht über die direkten Steuern, Berna 1993, p. 376; Jud/Rufener, in: Zweifel/Beusch [a

cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, 3a ediz., Basilea

2017, n. 42 ad introduzione agli articoli 83-101 LIFD, p. 1776; Pedroli, in: Noël/Aubry-Girardin [a cura

di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, 2a ediz., Basilea

2017, n. 5 ad art. 83-101 LIFD).

3.

3.1.

Nella

fattispecie non viene contestato il principio dell’annualizza­zione dei redditi

da lavoro quanto piuttosto il metodo di calcolo da applicarsi.

Come esposto

in narrativa, l’autorità fiscale, nel procedere al calcolo dell’imposta alla

fonte del ricorrente, considerato che i rapporti di lavoro che legavano il personale

impiegato all’alpe con i RI 1 non prevedeva un impiego mensile per i canonici

20.

giorni bensì per un numero di giorni corrispondenti a quelli del mese, ha

riportato il salario percepito a 360 giorni con il seguente calcolo:

(retribuzione

percepita) / (giorni di lavoro) x 360.

Gli

insorgenti, richiamandosi alla Direttiva n. 1 della Divisione delle

contribuzioni concernente l’imposizione alla fonte dei lavoratori dipendenti

senza permesso di domicilio, sostengono che il calcolo andasse

fatto riportando il salario a 240 giorni, essendo gli alpigiani impiegati

titolari di un permesso L. In alternativa, i RI 1 ritengono che si dovrebbe

procedere ricalcolando i giorni effettivi di lavoro – assommando quindi ai

giorni registrati le ore di lavoro supplementari, le giornate libere e le

vacanze non percepite – e riportando poi la retribuzione giornaliera a 360 giorni.

3.2

Siccome l’imposta alla

fonte sul reddito delle persone fisiche costituisce un onere fiscale definitivo

per i redditi dell’attività lucrativa dipendente, il principio di uguaglianza

esige che l’onere fiscale degli stranieri, che non hanno un permesso di

domicilio, non differisca in modo importante da quello dei contribuenti imposti

secondo la procedura ordinaria. L’imposta trattenuta alla fonte sul salario dei

lavoratori stranieri è sempre progressiva, ad eccezione tuttavia dei redditi di

poca importanza (tariffa D concernente in particolare i redditi accessori)

(cfr. Pedroli, op. cit., n. 3 ad

art. 85 con riferimenti).

Le aliquote d’imposta

annuali sono adatte ad un contribuente che esercita in Svizzera un’attività

lucrativa principale durante tutto l’anno. Una simile struttura di aliquota non

si addice tuttavia a tutti i casi, soprattutto alle attività accessorie, poiché

condurrebbe a errori e complicazioni a causa delle difficoltà di calcolo per i

datori di lavoro; un’imposizione conforme di tali prestazioni implicherebbe che

siano presi in considerazione gli altri redditi o, nel caso di una prestazione

unica, una conversione della progressione su un reddito annuale, cosa difficile

da realizzare e che non si può pretendere che faccia un datore di lavoro. Per

le piccole attività accessorie, è dunque stata prevista una tariffa speciale,

sotto forma di un’aliquota proporzionale (Conférence des fonctionnaires fiscaux

d'Etat, Réglementation cantonale harmonisée en matière d’impôt à la source, Berna

1994, p, 133).

3.3

3.3.1

L’art. 1 cpv. 1 OIFo,

nella versione in vigore fino alla fine del 2013, prevede che la ritenuta

d’imposta alla fonte fosse operata sulla base di una delle seguenti tariffe:

·

tariffa A per contribuenti soli;

·

tariffa B per contribuenti coniugati e persone ad essi parificate;

·

tariffa C per coniugi esercitanti entrambi un’attività lucrativa

principale in Svizzera;

·

tariffa D per contribuenti che esercitano un’attività accessoria.

L’art. 1 cpv. 3 seconda

frase OIFo dispone che, per la determinazione dell’aliquota, i proventi

periodici siano calcolati su un anno.

3.3.2

Questa Camera ha già avuto

modo di stabilire che, per il calcolo dell'imposta alla fonte dei lavoratori

non domiciliati, l'annualizzazione del reddito conseguito dal lavoratore che

beneficia di un permesso di 90 o di 120 giorni ha un senso, e deve quindi essere

intrapresa, solo quando il contribuente eserciti in Svizzera un’attività

(continuativa) a tempo pieno (durante un periodo limitato di tempo) o che comunque

non abbia il carattere di una semplice attività a tempo parziale, nel qual caso

si applica l'apposita aliquota lineare per le attività accessorie (CDT n.

80.97.00171

del 10 febbraio 1998 in RDAT II-1998 n. 8t).

Il significato di tale

giurisprudenza è da ricercare nella differenza sostanziale esistente fra la

situazione di chi, sempre sulla base di un permesso di tal genere, lavora a

tempo pieno per 90 o 120 giorni consecutivi, per poi tornare nello Stato in cui

risiede, e quella di chi invece "distribuisce" i 90 o 120 giorni

sull'arco di un intero anno, lavorando a tempo parziale. È infatti, evidente

che chi lavorasse nel Canton Ticino, per esempio, da gennaio a giugno, e fosse

poi assoggettato all'imposta sul reddito conseguito in tale semestre, con

l'aliquota corrispondente al reddito stesso, sarebbe ingiustamente

avvantaggiato rispetto a chi lavora in Svizzera tutto l'anno, per il fatto che

sarebbe tassato con un'aliquota che è pensata per redditi annuali (CDT n.

80.97.00171

del 10 febbraio 1998 in RDAT II-1998 n. 8t).

In un altro caso, relativo

ad un dipendente del Conservatorio della Svizzera Italiana, questa Corte ha

stabilito che l'annualizzazione del reddito si giustifica nel caso del

contribuente assoggettato all'imposizione alla fonte che eserciti un'attività a

tempo pieno o quasi per una parte dell’anno, mentre non si giustifica più

quando l'attività è esercitata a tempo parziale lungo tutto l'anno civile (CDT

n. 80.2001.00032 del 5 giugno 2001 in re P., in RDAT II-2001 n. 6t).

Dunque, quando un

contribuente, assoggettato all’imposta alla fonte, esercita un’attività a tempo

pieno o quasi per una parte dell’anno, si giustifica l’annualizzazione del

reddito, mentre non si giustifica più quando l’attività è esercitata a tempo

parziale lungo tutto l’anno civile. In quest’ultimo caso, infatti,

l’annualizzazione comporterebbe l’applicazione di un’aliquota calcolata includendo

un reddito “virtuale”, che avrebbe cioè potuto essere percepito qualora il

contribuente avesse lavorato a tempo pieno.

In una decisione più

recente, questa Corte ha stabilito che, per stabilire la ritenuta d’imposta

alla fonte di un lavoratore frontaliere, non si giustifica l’annualizzazione

del suo reddito del lavoro, conseguito quale lavoratore interinale per 265

giorni. L’esistenza, fra un periodo e l’altro, di settimane intere senza lavoro

indica infatti che non ha avuto uno stipendio durante i periodi in cui

l’agenzia non lo ha collocato (sentenza CDT n. 80.2016.260 del 20.3.2017).

3.3.3

Nelle sue osservazioni al

ricorso, l’UIF ha menzionato anche le disposizioni che concernono le basi

temporali dell’imposta sul reddito, quando viene applicata la procedura di

tassazione ordinaria.

Secondo gli articoli 209

cpv. 2 LIFD (nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2013) e 50 cpv. 2 LT,

per periodo fiscale si intende l’anno civile. Se le condizioni

d’assoggettamento sono realizzate unicamente per una parte del periodo fiscale,

l’imposta è riscossa sui proventi conseguiti durante questa parte. Per i proventi

periodici l’aliquota di imposta si determina tuttavia in funzione del reddito

calcolato su 12 mesi; i proventi non periodici sono invece assoggettati a

un’imposta annua intera, ma non sono convertiti in un reddito annuo per la

fissazione dell’aliquota (articoli 40 cpv. 3 LIFD e 50 cpv. 3 LT).

Se un reddito ha

influenzato la situazione economica del contribuente (capacità contributiva)

durante l’intero periodo di assoggettamento, questo reddito ha carattere

periodico; se, per contro, ha influenzato la situazione economica del contribuente

solo durante una parte del periodo di assoggettamento, si deve considerare non

periodico (Bugnon, in:

Noël/Aubry-Girardin [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral

direct, 2a edizione, Basilea 2017, n. 30 ad art. 40 LIFD, p. 913).

Si tratta cioè di

chiedersi se, qualora l’assoggettamento fosse durato l’intero anno, un

determinato reddito sarebbe stato proporzionalmente più elevato. Se la risposta

è affermativa, si tratta di un reddito periodico; se invece si ritiene che quel

reddito sarebbe rimasto uguale anche in caso di assoggettamento per l’intero

anno, si tratta di un reddito non periodico (König/Maduz,

in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, 3a

edizione, Basilea 2017, n. 15 e 16 ad art. 40 LIFD, p. 1003).

3.4

Nel caso in

esame, agli atti non sono reperibili i contratti di lavoro stipulati con i

dipendenti dei RI 1. Secondo le spiegazioni fornite nel ricorso, peraltro

basate a loro volta sullo scritto del dottor __________, vicepresidente della

Società Ticinese di Economia Alpestre (STEA), i contratti con il personale

assunto durante la stagione alpestre sarebbero stipulati ancora in forma orale

e il salario sarebbe definito in un importo fisso per ogni giorno lavorativo. In

considerazione delle particolari condizioni di lavoro, segnatamente della

settimana lavorativa di sette giorni, il salario terrebbe conto delle ore

supplementari, dei giorni di libero e delle vacanze.

Gli

insorgenti ritengono pertanto che debba trovare applicazione quanto previsto

dalla Direttiva n. 1 della Divisione delle contribuzioni, concernente l’imposizione

alla fonte dei lavoratori dipendenti senza permesso di domicilio, secondo cui

l’annualizzazione del reddito avviene riportando il salario su 240

giorni lavorativi. L’RS 1 contesta tale tesi, argomentando che

l’annualizzazione sulla base di 240 giorni si fonderebbe sul presupposto che il

salario sia giornaliero, ossia stabilito per ogni singola giornata lavorativa,

e che il rapporto di lavoro preveda un impiego mensile per i canonici 20 giorni

al mese. La cifra di 240 giorni è stabilita infatti moltiplicando il numero di

giorni di lavoro mensili ipotetici (20) per il numero di mesi in un anno (12). Nella

fattispecie invece l’impiego mensile supererebbe abbondantemente i 20 giorni ed

equivarrebbe anzi al numero dei giorni del mese medesimo. L’applicazione del

metodo di calcolo auspicato dai ricorrenti avrebbe come conseguenza quella di

parificare fiscalmente l’attività dei loro dipendenti per 30 o 31 giorni al

mese a quella di un lavoratore con la medesima retribuzione giornaliera impiegato

però per soli 20 giorni mensili.

3.5

Le obiezioni dell’autorità

fiscale non possono essere condivise.

In primo luogo, non si

comprende per quale ragione l’Ufficio imposte alla fonte ritenga determinante

il numero di giorni di lavoro mensili. Come ricordato, le aliquote d’imposta

annuali sono configurate in base al presupposto che il contribuente eserciti in

Svizzera un’attività lucrativa principale durante tutto l’anno (v. supra,

consid. 3.2). Il reddito determinante per l’aliquota deve di conseguenza essere

stabilito in funzione del reddito calcolato su 12 mesi. Il criterio su cui si

fonda il calcolo proposto dall’autorità fiscale nelle sue osservazioni potrebbe

giustificarsi se l’imposta fosse calcolata per ogni singolo mese di lavoro

anziché per l’intero anno.

In secondo luogo, non si

vede perché sia esclusa l’applicazione del criterio di calcolo proposto dalla

Direttiva n. 1 della Divisione delle contribuzioni. Secondo il fisco cantonale,

l’annualizzazione del reddito giornaliero, sulla base di 240 giorni lavorativi,

sarebbe giustificata solo “per quei casi in cui il reddito è stato percepito

per i canonici 20 giorni mensili” e non anche “per i casi come quello in esame

in cui il reddito giornaliero è elargito per ogni giorno del mese”, laddove

invece si dovrebbe “riportare il reddito a 12 mesi (o a 360 giorni)”. Seguendo

questa impostazione, dovrebbero essere sottoposti ad un trattamento differente

due lavoratori pagati con stipendio giornaliero, a dipendenza del momento in

cui godono delle vacanze e dei giorni liberi. Il dipendente che prende i giorni

liberi ogni settimana avrebbe diritto al calcolo dell’imposta sulla base di 240

giorni lavorativi, mentre quello che prolunga il periodo di lavoro per poi

godere dei giorni liberi in un momento successivo dovrebbe essere imposto con

l’aliquota calcolata su 360 giorni di lavoro.

Mentre, nel caso in cui lo

stipendio è mensile, lo stesso comprende anche il tempo libero e i giorni

festivi, nel caso in cui il dipendente viene invece retribuito a ore o a

giorni, vengono considerati solo i giorni o le ore effettivi (cfr. p. es. Riemer-Kafka/Krenger, Arbeitsrecht – Kommentierte

Tafeln, Berna 2012, p. 53). In presenza di una retribuzione giornaliera, si

deve pertanto tener conto del fatto che il dipendente avrà giorni liberi e

vacanze, nei quali non percepirà uno stipendio. Questa particolarità giustifica

che il calcolo del reddito annuale, sulla cui base stabilire l’aliquota,

avvenga considerando non 360 ma solo 240 giorni lavorativi.

Venendo al calcolo

intrapreso dall’autorità di tassazione, nelle osservazioni al ricorso si

propone l’esempio di un dipendente che ha lavorato per 90 giorni (dal 13.6.2012

al 10.9.2012), conseguendo un reddito lordo (compresi vitto e alloggio) di fr.

29'279.– e ha ritenuto in tal modo che il reddito determinante per l’aliquota

corrispondesse a fr. 117'116.– (29'279 : 90 x 360). Ora, il lavoratore in

questione ha percepito uno stipendio giornaliero di fr. 325.30 (29'279 : 90).

Il calcolo dell’RS 1 presuppone che il dipendente in discussione possa lavorare

per ben 360 giorni all’anno, senza giorni liberi e senza vacanze.

La particolarità del caso

degli insorgenti sta nel fatto che, come spiegato nel ricorso, il lavoro

all’alpe si svolge sette giorni alla settimana. Lo stipendio concordato fra le

parti “tiene dunque conto delle ore supplementari, dei giorni di libero e delle

vacanze a cui il personale avrebbe diritto” (cfr. la lettera dell’8.12.2013 del

dottor __________ alla RI 1). Il fatto che i lavoratori rinuncino a godere dei

giorni liberi che gli spettano, nell’interesse dello svolgimento dei lavori

sugli alpeggi, non implica certamente che essi lavorino 360 giorni all’anno.

Per analogia, può anche

essere menzionata una sentenza del Tribunale federale, nella quale si trattava

di determinare il guadagno assicurato ai fini del calcolo della rendita

spettante ad un operaio che si era infortunato lavorando su un alpeggio. Il

lavoratore in questione percepiva un salario giornaliero di 130 franchi al giorno,

cui si aggiungevano vitto e alloggio. La Suprema Corte ha commisurato in 163

franchi al giorno il guadagno assicurato e in fr. 43'032.– il guadagno

assicurato annuale. Il calcolo si è basato sul presupposto che il lavoro aveva

una durata settimanale di 50 ore, ripartite sul cinque giorni e mezzo, per 48

settimane (163 x 5,5 x 48). Il Tribunale federale ha così respinto il ricorso

dell’assicurato, che chiedeva in particolar modo che il guadagno assicurato

fosse calcolato moltiplicando il suo salario giornaliero per 365 giorni,

siccome il suo lavoro non prevedeva giorni liberi (cfr. la sentenza 8C_716/2015

del 13.6.2016 consid. 5).

3.6

Tornando alla fattispecie

in esame, i ricorrenti hanno proceduto all’annualizzazione del reddito dei loro

dipendenti moltiplicando lo stipendio lordo per 240 giorni lavorativi. Tale

modalità di calcolo si rivela conforme al diritto applicabile e alle modalità

di calcolo della retribuzione. Per le ragioni poc’anzi esposte, non si giustifica

per contro il calcolo intrapreso dall’autorità fiscale nella decisione

impugnata, che ha considerato 360 giorni lavorativi.

Il ricorso deve pertanto

essere accolto.

Per quanto concerne il

calcolo dei pagamenti arretrati e degli interessi, gli atti sono rinviati all’RS

1.

L’esito del ricorso non consente infatti di annullare del tutto le decisioni

contestate, per il fatto che le stesse prevedevano anche altre rettifiche, di

minore importanza. L’autorità di tassazione procederà ad un nuovo calcolo.

4.

Visto l’esito del

ricorso, può essere lasciata aperta la questione della violazione del principio

della buona fede, lamentata dai ricorrenti, secondo i quali, in occasione di

una precedente revisione da parte del medesimo Ispettorato, all’allora

segretario dei RI 1, __________, era stato spiegato che per calcolare il

reddito occorreva dividere il salario versato per il numero di giorni lavorativi

effettivi e moltiplicare per 240.

5.

Non si prelevano né

tassa di giustizia né spese processuali. Ai ricorrenti è riconosciuta

un’indennità per ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto.

§ Di

conseguenza, la decisione su reclamo del 10 gennaio 2018 è annullata e gli atti

sono rinviati all’RS 1, perché proceda ad un nuovo calcolo delle rettifiche

della ritenuta d’imposta alla fonte, mantenendo l’annualizzazione del reddito

sulla base di 240 giorni lavorativi all’anno.

2. Non si prelevano né tassa

di giustizia né spese processuali.

Ai ricorrenti è

riconosciuta un’indennità di fr. 500.– per ripetibili.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-;

-;

-;

-.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il

presidente: Il segretario: