80.2018.40
Procedura: diffida per mancato inoltro della dichiarazione, iscrizione nel registro dei contribuenti, ottenimento del permesso di dimora per esercizio di un’attività lucrativa indipendente
16 luglio 2018Italiano13 min
Source ti.ch
Incarto n.
80.2018.40
Lugano
16 luglio 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele Guffi
segretaria
Daniela
Fossati, vicecancelliera
parti
RI
1
rappr.
da RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 26 febbraio 2018 contro la decisione del 25 gennaio 2018 in materia di diffida
per violazione degli obblighi di procedura.
Fatti
A. RI 1 (__________),
cittadino italiano, si è trasferito (per la seconda volta) dall’Italia in
Svizzera ed è titolare di un permesso B UE/AELS (permesso di dimora) dal 1°
dicembre 2009.
B. Non avendo RI 1
inoltrato la dichiarazione fiscale 2016, l’RS 1, gli ha inviato un richiamo in
data 15 maggio 2017.
Con scritto di medesima
data, l’avv. RA 1, in nome e per conto del suo assistito RI 1, ha in
particolare comunicato all’autorità fiscale che quest’ultimo, quale straniero
UE/AELS al beneficio di un permesso B, non adempirebbe i presupposti per essere
sottoposto, nel Canton Ticino, a una tassazione ordinaria complementare,
sostitutiva e/o di altro tipo. Ha quindi postulato la sua cancellazione dal registro
dei contribuenti, così come "la cancellazione delle precedenti decisioni
di tassazione, nel caso codesto lodevole Ufficio confermi la non imponibilità
del sig. RI 1", e di essere sentito "per un contradditorio prima
dell’emissione di qualsiasi presa di posizione". Con successiva lettera
del 23 maggio 2017, richiamando il predetto scritto e il richiamo per la
mancata presentazione della dichiarazione d’imposta per l’anno 2016, l’avv. RA
1 ha domandato di "tenere in sospeso la pratica fino alla definizione
della posizione tributaria del [suo] assistito, sospendendo altresì i termini
previsti dalla LT e dalla LIFD per l’inoltro della dichiarazione, risp. le
conseguenti diffide e multe". Stante la particolarità della fattispecie, ha
nuovamente chiesto di essere convocato presso gli uffici dell’autorità fiscale.
L’RS 1, dopo aver concesso
a RI 1 una proroga fino al 31 dicembre 2017, l’ha diffidato ad adempiere i suoi
obblighi, in data 17 gennaio 2018, entro venti giorni, avvertendolo che contro
detta diffida poteva presentare reclamo per iscritto all’autorità fiscale, entro
trenta giorni dalla notifica, e che, in virtù dell’art. 257 LT e dell’art. 174
LIFD, in caso d’inosservanza gli avrebbe inflitto una multa fino a fr. 1'000.–
(fr. 10'000.– in caso grave o di recidiva), sia per l’IC, sia per l’IFD.
C. RI 1, per il tramite
dell’avv. RA 1, ha impugnato la suddetta diffida con reclamo del 22 gennaio
2018, lamentando che la sua richiesta di cancellazione dal registro dei
contribuenti sarebbe rimasta inevasa e riproponendo le stesse argomentazioni/richieste
esposte nel suo scritto del 15 maggio 2017.
Con decisione su reclamo
del 25 gennaio 2018, l’RS 1 ha respinto il gravame e ha confermato la diffida
del 17 gennaio 2017, ritenendola giustificata, considerato che il 15 maggio
2017 è stato inviato un richiamo, che nel termine prorogato fino al 31 dicembre
2017 non è stata presentata la dichiarazione d’imposta per l’anno 2016 e che non
è stata postulata un’ulteriore proroga.
D. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1, sempre per il tramite del suo
rappresentante, in accoglimento del gravame, chiede di annullare la decisione
impugnata, essendo dimostrata la sua non "assoggettabilità", e di
stralciarlo "dal ruolo dei contribuenti". Evidenzia in particolare di
aver avviato, nel dicembre del 2004, una ditta individuale nel Canton Ticino (__________,
con sede a __________), sostenendo però di non aver mai svolto alcuna attività e
di non aver conseguito alcun reddito, come aveva già comunicato con scritto del
7 febbraio 2005 trasmesso al Comune di __________ (cfr. doc. H annesso al
presente ricorso). Dopo essere tornato brevemente in Italia, è rientrato in
Svizzera il 1° dicembre 2009, ottenendo un permesso B UE/AELS, ponendo fin da
subito l’accento sul fatto che non avrebbe esercitato alcuna attività
professionale indipendente, avendo sottoscritto un contratto di lavoro come
dipendente della __________, __________. Detta circostanza avrebbe anche
comportato la radiazione dal registro di commercio della propria ditta
individuale. Egli era in ogni caso assoggettato all’imposta alla fonte come
"straniero fiscalmente residente nel Paese di provenienza e non era
assoggettabile a tassazione in Canton Ticino". Ciononostante, l’autorità
fiscale lo avrebbe tassato come se fosse "un residente fiscale svizzero
già dal 2011". A suo dire, nella fattispecie in esame, non sarebbero dati
i presupposti di cui agli articoli 4 cpv. 1 lett. a LIFD e 5 cpv. 1
lett. a LIFD, non avendo mai esercitato un’attività indipendente nel
Canton Ticino (nonostante sia titolare di una ditta individuale) e avendo
chiarito di esercitare unicamente un’attività professionale dipendente al suo
rientro in Svizzera avvenuto nel 2009, in applicazione dell’art. 83 cpv. 1
LIFD. Non sarebbero neppure adempiuti i requisiti di una tassazione ordinaria
sostitutiva giusta l’art. 113 LT. Lamenta inoltre una violazione del diritto di
essere sentito, poiché, nonostante diverse richieste, non sarebbe mai stato
convocato dall’autorità fiscale.
E. Con scritto del 2
marzo 2018, l’RS 1 comunica di non presentare osservazioni, evidenziando
parimenti che RI 1 è in mora con il pagamento dei tributi pubblici cantonali
giusta l’art. 231 cpv. 1 LT (attestati di carenza beni).
Diritto
1. 1.1.
I contribuenti sono
invitati, mediante notificazione pubblica o invio del modulo, a presentare la
dichiarazione d'imposta. Coloro che non hanno ricevuto il modulo devono
chiederlo all'autorità competente (articoli 124 cpv. 1 LIFD e 198 cpv. 1 LT).
Il contribuente deve
compilare il modulo in modo completo e veritiero, firmarlo personalmente e
inviarlo, con gli allegati prescritti, all'autorità competente entro il termine
stabilito (art. 124 cpv. 2 LIFD e 198 cpv. 2 LT).
Secondo gli art. 198 cpv.
3 LT e 124 cpv. 3 LIFD, il contribuente che omette di inviare la dichiarazione
d’imposta o che presenta un modulo incompleto, è diffidato a rimediarvi entro
un congruo termine.
1.2.
Per quanto concerne
l’imposta federale diretta, la diffida, quale decisione ordinatoria (“verfahrensleitende
Verfügung”), non è impugnabile separatamente, ma solo insieme alla
decisione di tassazione (Locher,
Kommentar zum DBG, vol. III, Basilea 2015, n. 25 ad art. 124 LIFD, p. 453; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,
Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 57 ad art. 130
LIFD; Zweifel/Hunziker, in:
Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte
Bundessteuer [DBG], 3a ediz., Basilea 2017, n. 34 ad art. 130 LIFD,
p. 2245).
La legge tributaria
cantonale precisa, per contro, che per ogni diffida è percepita una tassa
stabilita dal Consiglio di Stato e che contro la diffida è data facoltà di
reclamo all’autorità fiscale e di ricorso alla Camera di diritto tributario
entro 30 giorni (art. 198 cpv. 4 e 5 LT).
L’art. 19 del Regolamento
della legge tributaria del 18 ottobre 1994, nella versione in vigore dal 1°
gennaio 2014, stabilisce che per ogni diffida inviata al contribuente che non
osserva i termini di consegna della dichiarazione d’imposta o dei conteggi delle
imposte trattenute alla fonte viene percepita una tassa di fr. 50.−.
Per quanto precede, la
tassa di diffida altro non è che una tassa di cancelleria che viene prelevata
automaticamente, al momento dell’invio della diffida, per coprire i costi
causati dall’inadempienza procedurale del contribuente, che ha costretto, con
il proprio comportamento passivo, l’autorità fiscale dapprima a richiamarlo
all’obbligo di presentare la dichiarazione e, rimasto senza seguito tale invito,
a diffidarlo.
1.3.
Il ricorso è
conseguentemente ricevibile solo nella misura in cui si riferisce alla diffida
notificata al ricorrente in base all’art. 198 cpv. 3 LT. Per quanto concerne la
procedura in materia di imposta federale diretta, il ricorso è per contro
irricevibile.
Considerandi
2.
2.1.
Nel caso in esame, il
ricorrente non pretende di aver adempiuto gli obblighi di collaborazione richiesti
dall’autorità di tassazione, ma contesta di essere obbligato a presentare la
dichiarazione d’imposta. Sostiene di aver ripetutamente chiesto all’Ufficio di
tassazione di essere cancellato dal registro dei contribuenti, senza che
tuttavia l’autorità fiscale abbia dato seguito alla sua richiesta.
2.2
L’art. 195 LT prevede che
i municipi allestiscano e tengano a giorno il registro dei contribuenti secondo
le modalità stabilite dalla Divisione delle contribuzioni (cpv. 1) e che essi
comunichino all’autorità fiscale ogni modificazione del registro dei contribuenti
(cpv. 2).
Inoltre, per l’art. 196
LT, le autorità di tassazione determinano, con il contribuente, le condizioni
di fatto e di diritto per una imposizione completa ed esatta.
Analogamente, la legge
federale dispone che le autorità di tassazione compilino un ruolo dei probabili
contribuenti e lo tengano a giorno (art. 122 cpv. 1 LIFD). Le autorità
competenti dei Cantoni e dei Comuni comunicano alle autorità incaricate
dell’esecuzione della LIFD i dati necessari, desunti dai loro registri di
controllo (art. 122 cpv. 2 LIFD). Le autorità di tassazione possono avvalersi,
per i lavori preliminari, della cooperazione delle autorità comunali o di
organi specialmente incaricati (art. 122 cpv. 3 LIFD).
2.3
Nel registro dei
contribuenti devono pertanto figurare tutti i po-tenziali contribuenti, ai
quali l’autorità fiscale invia il formulario per la dichiarazione, che essi
sono obbligati a compilare e inol-trare (cfr. p. es. Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar
zum schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, 3a
ediz., Basilea 2017, n. 1 e 2 ad art. 122 LIFD).
Secondo la giurisprudenza,
il registro dei contribuenti non ha alcun effetto pregiudiziale o costitutivo
per l’assoggettamento alle imposte. La circostanza che un contribuente sia
iscritto o meno nel registro non ha pertanto alcun effetto sull’assoggettamento
(cfr. la sentenza del TF 2C_533/2010 e 2C_534/2010 del 16 febbraio 2011 consid.
5).
2.4
Nel Canton Ticino, come
visto, l’allestimento e l’aggiornamento del registro dei contribuenti competono
al Municipio. La Divisione delle contribuzioni ha indirizzato ai comuni delle
istruzioni in merito ai criteri di iscrizione dei contribuenti nel registro
(cfr. Disposizioni per i municipi concernenti la Legge tributaria del 21 giugno
1994.
[stato al 1.1.2017], dicembre 2016, in particolare cap. 3 e allegato).
Per quanto concerne i
contribuenti dimoranti, le istruzioni della Divisione delle contribuzioni
prevedono che debba essere iscritto nel registro dei contribuenti chi beneficia
di un permesso di dimora annuale (B), se lo ha ottenuto per esercitare
un’attività indipendente; non deve per contro esservi iscritto, se esercita
un’attività dipendente.
2.5
Tornando al caso in esame,
dalla copia del permesso di dimora allegata al ricorso si evince che lo stesso
è stato rilasciato a RI 1 per consentirgli di esercitare un’attività lucrativa
indipendente quale consulente (__________).
Ne consegue che,
correttamente, il Comune di Chiasso ha provveduto a iscrivere il ricorrente nel
registro dei contribuenti.
È del resto incontestabile
che l’insorgente sia divenuto contribuente sia per l’imposta cantonale sia per
l’imposta federale diretta. Le persone fisiche sono infatti assoggettate all’imposta
in virtù della loro appartenenza personale quando hanno domicilio o dimora
fiscale in Svizzera, per l’IFD (art. 3 cpv. 1 LIFD), e nel Cantone, per
l’imposta cantonale (art. 2 cpv. 1 LT).
La dimora fiscale è data
quando una persona soggiorna in Svizzera e nel Cantone, senza interruzioni
apprezzabili:
a. almeno 30 giorni
esercitandovi un’attività lucrativa;
b. almeno 90 giorni
senza esercitare un’attività lucrativa
(art. 3 cpv. 3 LIFD; art.
2.
cpv. 3 LT).
Avendo richiesto e
ottenuto il permesso di dimora per esercitare nel Canton Ticino un’attività
lucrativa indipendente, RI 1 ha adempiuto i presupposti per l’assoggettamento
alle imposte per appartenenza personale.
Il suo non è pertanto,
come invece sostenuto nel ricorso, un assoggettamento per mera appartenenza
economica, secondo gli articoli 5 cpv. 1 lett. a LIFD e 4 cpv. 1 lett. a
LT, per i quali le persone fisiche senza domicilio o dimora fiscale in
Svizzera sono assoggettate all’imposta in virtù della loro appartenenza
economica se esercitano un’attività lucrativa in Svizzera.
2.6
Alla luce delle
considerazioni che precedono, non si comprende come il ricorrente possa
pretendere di essere cancellato dal registro dei contribuenti. A parte il fatto
che la legge non prevede alcun diritto alla radiazione dal registro, non risulta
che l’assoggettamento di RI 1 sia venuto meno. Anzi, il permesso di dimora è
stato rinnovato ancora il 28 luglio 2015.
D’altra parte, la sua
affermazione di non aver mai svolto un’attività lucrativa indipendente bensì
una dipendente non implica ancora che dovesse essere esonerato dall’obbligo di
presentare la dichiarazione. Al contrario, nella dichiarazione aveva il dovere
di indicare i suoi redditi e la sua sostanza, anche se aveva conseguito
proventi di un’attività dipendente. Tutt’al più lo stipendio percepito sarebbe
stato escluso dalla base imponibile, nel caso in cui fosse stato assoggettato
alla ritenuta alla fonte.
2.7
Il ricorrente è dunque
stato iscritto nel registro quale probabile contribuente e ciò giustifica che
sia obbligato a presentare la dichiarazione d’imposta. Non avendo adempiuto a
tale obbligo, l’Ufficio di tassazione non poteva che diffidarlo a inoltrare la
dichiarazione.
3.
L’insorgente lamenta
infine la violazione del diritto di essere sentito, per il fatto che l’autorità
fiscale non avrebbe dato seguito alla sua ripetuta richiesta di essere
convocato per un’audizione, prima della decisione.
Va ricordato, a tale
riguardo, che gli articoli 208 cpv. 1 LT e 135 cpv. 1 LIFD stabiliscono che né
la legge tributaria cantonale né la legge federale sull’imposta federale
diretta attribuiscono al contribuente il diritto di essere convocato e sentito personalmente
prima di una decisione su reclamo. Né una simile garanzia discende dall’art. 29
cpv. 2 Cost., poiché secondo il Tribunale federale la garanzia costituzionale
del diritto di essere sentito in un procedimento amministrativo non implica il
diritto di essere sentito oralmente (DTF 122 I 464 consid. 4c e giurisprudenza
citata).
Come ha ricordato il
Tribunale federale, ciò vale in modo particolare nell’ambito di procedimenti di
massa, estesi alla totalità dei cittadini, come le procedure di tassazione per
le imposte dirette (cfr. pure l’art. 126 cpv. 2 LIFD secondo cui [solo]
l’autorità di tassazione può esigere che siano fornite informazioni anche oralmente;
sentenza del 14 dicembre 2006 n.2A.438/2006 consid. 3.2).
Se il contribuente non ha
il diritto di essere convocato prima di una decisione che concerne un reclamo
contro una decisione di tassazione, non si può certo pretendere che gli sia
riconosciuto nell’ambito di una procedura di reclamo che concerne una diffida a
presentare la dichiarazione d’imposta.
Anche questa censura deve
conseguentemente essere respinta.
4.
Visto l’esito del
ricorso, la tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico del
ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. 1.1. Nella
misura in cui concerne l’imposta federale diretta, il ricorso è irricevibile.
1.2. Nella
misura in cui concerne l’imposta cantonale, il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali, già
anticipate, consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 900.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 1’000.–
sono a carico del
ricorrente.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAI
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: