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Decisione

80.2018.40

Procedura: diffida per mancato inoltro della dichiarazione, iscrizione nel registro dei contribuenti, ottenimento del permesso di dimora per esercizio di un’attività lucrativa indipendente

16 luglio 2018Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1 (__________),

cittadino italiano, si è trasferito (per la seconda volta) dall’Italia in

Svizzera ed è titolare di un permesso B UE/AELS (permesso di dimora) dal 1°

dicembre 2009.

B. Non avendo RI 1

inoltrato la dichiarazione fiscale 2016, l’RS 1, gli ha inviato un richiamo in

data 15 maggio 2017.

Con scritto di medesima

data, l’avv. RA 1, in nome e per conto del suo assistito RI 1, ha in

particolare comunicato all’autorità fiscale che quest’ultimo, quale straniero

UE/AELS al beneficio di un permesso B, non adempirebbe i presupposti per essere

sottoposto, nel Canton Ticino, a una tassazione ordinaria complementare,

sostitutiva e/o di altro tipo. Ha quindi postulato la sua cancellazione dal registro

dei contribuenti, così come "la cancellazione delle precedenti decisioni

di tassazione, nel caso codesto lodevole Ufficio confermi la non imponibilità

del sig. RI 1", e di essere sentito "per un contradditorio prima

dell’emissione di qualsiasi presa di posizione". Con successiva lettera

del 23 maggio 2017, richiamando il predetto scritto e il richiamo per la

mancata presentazione della dichiarazione d’imposta per l’anno 2016, l’avv. RA

1 ha domandato di "tenere in sospeso la pratica fino alla definizione

della posizione tributaria del [suo] assistito, sospendendo altresì i termini

previsti dalla LT e dalla LIFD per l’inoltro della dichiarazione, risp. le

conseguenti diffide e multe". Stante la particolarità della fattispecie, ha

nuovamente chiesto di essere convocato presso gli uffici dell’autorità fiscale.

L’RS 1, dopo aver concesso

a RI 1 una proroga fino al 31 dicembre 2017, l’ha diffidato ad adempiere i suoi

obblighi, in data 17 gennaio 2018, entro venti giorni, avvertendolo che contro

detta diffida poteva presentare reclamo per iscritto all’autorità fiscale, entro

trenta giorni dalla notifica, e che, in virtù dell’art. 257 LT e dell’art. 174

LIFD, in caso d’inosservanza gli avrebbe inflitto una multa fino a fr. 1'000.–

(fr. 10'000.– in caso grave o di recidiva), sia per l’IC, sia per l’IFD.

C. RI 1, per il tramite

dell’avv. RA 1, ha impugnato la suddetta diffida con reclamo del 22 gennaio

2018, lamentando che la sua richiesta di cancellazione dal registro dei

contribuenti sarebbe rimasta inevasa e riproponendo le stesse argomentazioni/richieste

esposte nel suo scritto del 15 maggio 2017.

Con decisione su reclamo

del 25 gennaio 2018, l’RS 1 ha respinto il gravame e ha confermato la diffida

del 17 gennaio 2017, ritenendola giustificata, considerato che il 15 maggio

2017 è stato inviato un richiamo, che nel termine prorogato fino al 31 dicembre

2017 non è stata presentata la dichiarazione d’imposta per l’anno 2016 e che non

è stata postulata un’ulteriore proroga.

D. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1, sempre per il tramite del suo

rappresentante, in accoglimento del gravame, chiede di annullare la decisione

impugnata, essendo dimostrata la sua non "assoggettabilità", e di

stralciarlo "dal ruolo dei contribuenti". Evidenzia in particolare di

aver avviato, nel dicembre del 2004, una ditta individuale nel Canton Ticino (__________,

con sede a __________), sostenendo però di non aver mai svolto alcuna attività e

di non aver conseguito alcun reddito, come aveva già comunicato con scritto del

7 febbraio 2005 trasmesso al Comune di __________ (cfr. doc. H annesso al

presente ricorso). Dopo essere tornato brevemente in Italia, è rientrato in

Svizzera il 1° dicembre 2009, ottenendo un permesso B UE/AELS, ponendo fin da

subito l’accento sul fatto che non avrebbe esercitato alcuna attività

professionale indipendente, avendo sottoscritto un contratto di lavoro come

dipendente della __________, __________. Detta circostanza avrebbe anche

comportato la radiazione dal registro di commercio della propria ditta

individuale. Egli era in ogni caso assoggettato all’imposta alla fonte come

"straniero fiscalmente residente nel Paese di provenienza e non era

assoggettabile a tassazione in Canton Ticino". Ciononostante, l’autorità

fiscale lo avrebbe tassato come se fosse "un residente fiscale svizzero

già dal 2011". A suo dire, nella fattispecie in esame, non sarebbero dati

i presupposti di cui agli articoli 4 cpv. 1 lett. a LIFD e 5 cpv. 1

lett. a LIFD, non avendo mai esercitato un’attività indipendente nel

Canton Ticino (nonostante sia titolare di una ditta individuale) e avendo

chiarito di esercitare unicamente un’attività professionale dipendente al suo

rientro in Svizzera avvenuto nel 2009, in applicazione dell’art. 83 cpv. 1

LIFD. Non sarebbero neppure adempiuti i requisiti di una tassazione ordinaria

sostitutiva giusta l’art. 113 LT. Lamenta inoltre una violazione del diritto di

essere sentito, poiché, nonostante diverse richieste, non sarebbe mai stato

convocato dall’autorità fiscale.

E. Con scritto del 2

marzo 2018, l’RS 1 comunica di non presentare osservazioni, evidenziando

parimenti che RI 1 è in mora con il pagamento dei tributi pubblici cantonali

giusta l’art. 231 cpv. 1 LT (attestati di carenza beni).

Diritto

1. 1.1.

I contribuenti sono

invitati, mediante notificazione pubblica o invio del modulo, a presentare la

dichiarazione d'imposta. Coloro che non hanno ricevuto il modulo devono

chiederlo all'autorità competente (articoli 124 cpv. 1 LIFD e 198 cpv. 1 LT).

Il contribuente deve

compilare il modulo in modo completo e veritiero, firmarlo personalmente e

inviarlo, con gli allegati prescritti, all'autorità competente entro il termine

stabilito (art. 124 cpv. 2 LIFD e 198 cpv. 2 LT).

Secondo gli art. 198 cpv.

3 LT e 124 cpv. 3 LIFD, il contribuente che omette di inviare la dichiarazione

d’imposta o che presenta un modulo incompleto, è diffidato a rimediarvi entro

un congruo termine.

1.2.

Per quanto concerne

l’imposta federale diretta, la diffida, quale decisione ordinatoria (“verfahrensleitende

Verfügung”), non è impugnabile separatamente, ma solo insieme alla

decisione di tassazione (Locher,

Kommentar zum DBG, vol. III, Basilea 2015, n. 25 ad art. 124 LIFD, p. 453; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,

Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 57 ad art. 130

LIFD; Zweifel/Hunziker, in:

Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte

Bundessteuer [DBG], 3a ediz., Basilea 2017, n. 34 ad art. 130 LIFD,

p. 2245).

La legge tributaria

cantonale precisa, per contro, che per ogni diffida è percepita una tassa

stabilita dal Consiglio di Stato e che contro la diffida è data facoltà di

reclamo all’autorità fiscale e di ricorso alla Camera di diritto tributario

entro 30 giorni (art. 198 cpv. 4 e 5 LT).

L’art. 19 del Regolamento

della legge tributaria del 18 ottobre 1994, nella versione in vigore dal 1°

gennaio 2014, stabilisce che per ogni diffida inviata al contribuente che non

osserva i termini di consegna della dichiarazione d’imposta o dei conteggi delle

imposte trattenute alla fonte viene percepita una tassa di fr. 50.−.

Per quanto precede, la

tassa di diffida altro non è che una tassa di cancelleria che viene prelevata

automaticamente, al momento dell’invio della diffida, per coprire i costi

causati dall’inadempienza procedurale del contribuente, che ha costretto, con

il proprio comportamento passivo, l’autorità fiscale dapprima a richiamarlo

all’obbligo di presentare la dichiarazione e, rimasto senza seguito tale invito,

a diffidarlo.

1.3.

Il ricorso è

conseguentemente ricevibile solo nella misura in cui si riferisce alla diffida

notificata al ricorrente in base all’art. 198 cpv. 3 LT. Per quanto concerne la

procedura in materia di imposta federale diretta, il ricorso è per contro

irricevibile.

Considerandi

2.

2.1.

Nel caso in esame, il

ricorrente non pretende di aver adempiuto gli obblighi di collaborazione richiesti

dall’autorità di tassazione, ma contesta di essere obbligato a presentare la

dichiarazione d’imposta. Sostiene di aver ripetutamente chiesto all’Ufficio di

tassazione di essere cancellato dal registro dei contribuenti, senza che

tuttavia l’autorità fiscale abbia dato seguito alla sua richiesta.

2.2

L’art. 195 LT prevede che

i municipi allestiscano e tengano a giorno il registro dei contribuenti secondo

le modalità stabilite dalla Divisione delle contribuzioni (cpv. 1) e che essi

comunichino all’autorità fiscale ogni modificazione del registro dei contribuenti

(cpv. 2).

Inoltre, per l’art. 196

LT, le autorità di tassazione determinano, con il contribuente, le condizioni

di fatto e di diritto per una imposizione completa ed esatta.

Analogamente, la legge

federale dispone che le autorità di tassazione compilino un ruolo dei probabili

contribuenti e lo tengano a giorno (art. 122 cpv. 1 LIFD). Le autorità

competenti dei Cantoni e dei Comuni comunicano alle autorità incaricate

dell’esecuzione della LIFD i dati necessari, desunti dai loro registri di

controllo (art. 122 cpv. 2 LIFD). Le autorità di tassazione possono avvalersi,

per i lavori preliminari, della cooperazione delle autorità comunali o di

organi specialmente incaricati (art. 122 cpv. 3 LIFD).

2.3

Nel registro dei

contribuenti devono pertanto figurare tutti i po-tenziali contribuenti, ai

quali l’autorità fiscale invia il formulario per la dichiarazione, che essi

sono obbligati a compilare e inol-trare (cfr. p. es. Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar

zum schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, 3a

ediz., Basilea 2017, n. 1 e 2 ad art. 122 LIFD).

Secondo la giurisprudenza,

il registro dei contribuenti non ha alcun effetto pregiudiziale o costitutivo

per l’assoggettamento alle imposte. La circostanza che un contribuente sia

iscritto o meno nel registro non ha pertanto alcun effetto sull’assoggettamento

(cfr. la sentenza del TF 2C_533/2010 e 2C_534/2010 del 16 febbraio 2011 consid.

5).

2.4

Nel Canton Ticino, come

visto, l’allestimento e l’aggiornamento del registro dei contribuenti competono

al Municipio. La Divisione delle contribuzioni ha indirizzato ai comuni delle

istruzioni in merito ai criteri di iscrizione dei contribuenti nel registro

(cfr. Disposizioni per i municipi concernenti la Legge tributaria del 21 giugno

1994.

[stato al 1.1.2017], dicembre 2016, in particolare cap. 3 e allegato).

Per quanto concerne i

contribuenti dimoranti, le istruzioni della Divisione delle contribuzioni

prevedono che debba essere iscritto nel registro dei contribuenti chi beneficia

di un permesso di dimora annuale (B), se lo ha ottenuto per esercitare

un’attività indipendente; non deve per contro esservi iscritto, se esercita

un’attività dipendente.

2.5

Tornando al caso in esame,

dalla copia del permesso di dimora allegata al ricorso si evince che lo stesso

è stato rilasciato a RI 1 per consentirgli di esercitare un’attività lucrativa

indipendente quale consulente (__________).

Ne consegue che,

correttamente, il Comune di Chiasso ha provveduto a iscrivere il ricorrente nel

registro dei contribuenti.

È del resto incontestabile

che l’insorgente sia divenuto contribuente sia per l’imposta cantonale sia per

l’imposta federale diretta. Le persone fisiche sono infatti assoggettate all’imposta

in virtù della loro appartenenza personale quando hanno domicilio o dimora

fiscale in Svizzera, per l’IFD (art. 3 cpv. 1 LIFD), e nel Cantone, per

l’imposta cantonale (art. 2 cpv. 1 LT).

La dimora fiscale è data

quando una persona soggiorna in Svizzera e nel Cantone, senza interruzioni

apprezzabili:

a. almeno 30 giorni

esercitandovi un’attività lucrativa;

b. almeno 90 giorni

senza esercitare un’attività lucrativa

(art. 3 cpv. 3 LIFD; art.

2.

cpv. 3 LT).

Avendo richiesto e

ottenuto il permesso di dimora per esercitare nel Canton Ticino un’attività

lucrativa indipendente, RI 1 ha adempiuto i presupposti per l’assoggettamento

alle imposte per appartenenza personale.

Il suo non è pertanto,

come invece sostenuto nel ricorso, un assoggettamento per mera appartenenza

economica, secondo gli articoli 5 cpv. 1 lett. a LIFD e 4 cpv. 1 lett. a

LT, per i quali le persone fisiche senza domicilio o dimora fiscale in

Svizzera sono assoggettate all’imposta in virtù della loro appartenenza

economica se esercitano un’attività lucrativa in Svizzera.

2.6

Alla luce delle

considerazioni che precedono, non si comprende come il ricorrente possa

pretendere di essere cancellato dal registro dei contribuenti. A parte il fatto

che la legge non prevede alcun diritto alla radiazione dal registro, non risulta

che l’assoggettamento di RI 1 sia venuto meno. Anzi, il permesso di dimora è

stato rinnovato ancora il 28 luglio 2015.

D’altra parte, la sua

affermazione di non aver mai svolto un’attività lucrativa indipendente bensì

una dipendente non implica ancora che dovesse essere esonerato dall’obbligo di

presentare la dichiarazione. Al contrario, nella dichiarazione aveva il dovere

di indicare i suoi redditi e la sua sostanza, anche se aveva conseguito

proventi di un’attività dipendente. Tutt’al più lo stipendio percepito sarebbe

stato escluso dalla base imponibile, nel caso in cui fosse stato assoggettato

alla ritenuta alla fonte.

2.7

Il ricorrente è dunque

stato iscritto nel registro quale probabile contribuente e ciò giustifica che

sia obbligato a presentare la dichiarazione d’imposta. Non avendo adempiuto a

tale obbligo, l’Ufficio di tassazione non poteva che diffidarlo a inoltrare la

dichiarazione.

3.

L’insorgente lamenta

infine la violazione del diritto di essere sentito, per il fatto che l’autorità

fiscale non avrebbe dato seguito alla sua ripetuta richiesta di essere

convocato per un’audizione, prima della decisione.

Va ricordato, a tale

riguardo, che gli articoli 208 cpv. 1 LT e 135 cpv. 1 LIFD stabiliscono che né

la legge tributaria cantonale né la legge federale sull’imposta federale

diretta attribuiscono al contribuente il diritto di essere convocato e sentito personalmente

prima di una decisione su reclamo. Né una simile garanzia discende dall’art. 29

cpv. 2 Cost., poiché secondo il Tribunale federale la garanzia costituzionale

del diritto di essere sentito in un procedimento amministrativo non implica il

diritto di essere sentito oralmente (DTF 122 I 464 consid. 4c e giurisprudenza

citata).

Come ha ricordato il

Tribunale federale, ciò vale in modo particolare nell’ambito di procedimenti di

massa, estesi alla totalità dei cittadini, come le procedure di tassazione per

le imposte dirette (cfr. pure l’art. 126 cpv. 2 LIFD secondo cui [solo]

l’autorità di tassazione può esigere che siano fornite informazioni anche oralmente;

sentenza del 14 dicembre 2006 n.2A.438/2006 consid. 3.2).

Se il contribuente non ha

il diritto di essere convocato prima di una decisione che concerne un reclamo

contro una decisione di tassazione, non si può certo pretendere che gli sia

riconosciuto nell’ambito di una procedura di reclamo che concerne una diffida a

presentare la dichiarazione d’imposta.

Anche questa censura deve

conseguentemente essere respinta.

4.

Visto l’esito del

ricorso, la tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico del

ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. 1.1. Nella

misura in cui concerne l’imposta federale diretta, il ricorso è irricevibile.

1.2. Nella

misura in cui concerne l’imposta cantonale, il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali, già

anticipate, consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 900.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 1’000.–

sono a carico del

ricorrente.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAI

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: