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Decisione

80.2018.54

Reddito imponibile: confronto fra entrate e uscite, prova dell’esistenza di un debito con persona residente all’estero, onere della prova

16 luglio 2018Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

A. Per il periodo

fiscale 2012, RI 1 dichiarava redditi complessivi per fr. 14'092.–,

corrispondenti ad una rendita AVS di fr. 7'092.– e a un reddito della

sostanza immobiliare di fr. 7'000.–.

Per il periodo fiscale

2013, dichiarava invece redditi complessivi per fr. 14'140.–, composti da

una rendita AVS di fr. 7'140.– e a un reddito da sostanza immobiliare di fr. 7'000.–.

Per entrambi i periodi

fiscali, il 18 settembre 2017, l’RS 1 sottoponeva al contribuente un calcolo

delle entrate e delle uscite, dal quale risultava un’insufficiente

disponibilità finanziaria, e lo invitava a prendere posizione, comprovando ogni

rettifica apportata. Chiedeva inoltre documentazione in merito ad un debito e

un credito nei confronti della __________ SA e diversa documentazione bancaria

relativa all’incasso di una caparra, ad un deposito presso la banca __________

e a comprova di pretesi debiti nei confronti di persone domiciliate all’estero.

Non avendo ottenuto alcuna

risposta, l’autorità fiscale reiterava la richiesta di collaborazione, con

lettera del 29 settembre 2017, avvertendo il contribuente che altrimenti

avrebbe provveduto a una tassazione d’ufficio.

Il 19 ottobre 2017 si

teneva un’audizione, con la partecipazione di __________, in rappresentanza del

contribuente, che annunciava il successivo invio della documentazione richiesta.

Nessun documento perveniva tuttavia all’Ufficio di tassazione.

B. Per quanto attiene al

periodo fiscale 2012, con decisione del 6 dicembre 2017, l’Ufficio di

tassazione (in seguito: UT), accertava per l’IC un reddito imponibile di fr. 374'600.–

(determinante per l’aliquota: fr. 375'600.–), e una sostanza imponibile di

fr. 90'000.– (determinante per l’aliquota: 560'000.–). Per l’IFD il

reddito imponibile veniva stabilito in fr. 379'400.– (determinante per l’aliquo­ta:

380'400.–).

Ai dati dichiarati dal

contribuente venivano aggiunti fr. 400'000.– quali “prestazioni valutabili

in denaro o reddito d’altra fonte stabiliti per insufficienza di disponibilità

finanziaria”.

C. Relativamente al

periodo fiscale 2013, con decisione anch’essa del 6 dicembre 2017, l’UT

accertava per l’IC un reddito imponibile di fr. 56'800.– (determinante per

l’aliquota: fr. 58'800.–) e una sostanza imponibile di fr. 44'000.– (determinante

per l’aliquota: 480'000.–). Per l’IFD il reddito imponibile veniva stabilito in

fr. 61'400.– (determinante per l’aliquota: 63'700.–).

Ai dati dichiarati dal

contribuente venivano aggiunti fr. 80'000.– quali “prestazioni valutabili

in denaro o reddito d’altra fonte stabiliti per insufficienza di disponibilità

finanziaria”.

D. Con unico reclamo del

4 gennaio 2018, RI 1, rappresentato dal lic. iur. PR 1, impugnava le decisioni

di tassazione IC/IFD 2012 e 2013 asserendo che le stesse riportavano dei dati

non corrispondenti alla sua reale situazione economica. In particolare rilevava

di essere pensionato, malato, indigente e con un figlio minorenne a carico. RI

1 dichiarava che nel 2012 e nel 2013 aveva potuto vivere unicamente grazie a

dei prestiti personali ricevuti in attesa della realizzazione della sua

proprietà di __________ (Italia). Produceva inoltre conteggi relativi al

calcolo dell’utile immobiliare derivante dalla vendita di una proprietà nel

2011, e dei contratti concernenti la vendita di azioni della __________ SA di

Lugano.

E. In data 15 gennaio

2018, l’UT trasmetteva nuovamente al lic. iur. PR 1 i calcoli delle entrate e

delle uscite, per i periodi fiscali oggetto delle decisioni di tassazione, dai

quali emergeva un ammanco di disponibilità finanziaria di fr. 301'317.–

per il 2012 e un’eccedenza di fr. 17'183.– per il 2013, invitandolo a

prendere posizione sui medesimi. Il contribuente veniva altresì invitato a

trasmettere la documentazione bancaria a comprova dei prestiti esteri ricevuti per

gli anni 2012 e 2013 nonché i relativi contratti e i piani di rimborso, informandolo

che la documentazione sarebbe dovuta essere precisa e completa, risultando

insufficiente la prova costituita dalla dichiarazione fatta dal creditore

domiciliato all’estero in quanto difficilmente comprovabile. Contestualmente, RI

1 veniva avvisato che in caso di inosservanza della richiesta di informazioni,

il reclamo sarebbe stato deciso sulla base della documentazione già a

disposizione dell’UT con conseguente conferma della decisione di prima istanza.

F. RI 1, sempre tramite

il lic. iur. PR 1, rispondeva con scritto del 30 gennaio 2018 specificando di

avere ricevuto dei prestiti in contanti dalla ex moglie e dagli amici avv. PI 3

e PI 4. A comprova dell’esistenza di questi prestiti, egli forniva delle attestazioni

di riconoscimento di debito firmate dalle parti e controfirmate dal fiduciario

luganesePI 5.

G. Con decisione su

reclamo del 21 febbraio 2018, tanto per il periodo fiscale 2012 quanto per il

2013, l’UT respingeva il reclamo riconfermando la decisione di prima istanza.

Entrambe le decisioni venivano motivate come segue:

“(…) Con lettera del 15.1.2018 l’autorità fiscale ha richiesto al rappresentante

del contribuente di prendere posizione sul calcolo delle entrate e delle

uscite, dal quale emergeva un ammanco di liquidità e la comprova dei prestiti

ricevuti da terzi (girata bancaria ecc.). In riscontro il rappresentante

comunicava che i prestiti ricevuti, serviti per il sostentamento, sono avvenuti

a contanti allegando le attestazioni di riconoscimento di debito. Come già

comunicato nella richiesta del 15.1.2018 la prova costituita dalla

dichiarazione fatta dal presunto mutuante, domiciliato all’estero, non è

sufficiente in quanto difficilmente controllabile (…). In considerazione di

quanto sopra, delle precise richieste nella lettera del 15.1.2018 e che è a

carico del contribuente la prova di quei fatti che concorrono ad escludere o a

ridurre il debito verso l’erario, l’autorità fiscale si vede costretta a

riconfermarsi nella decisione di prima istanza.”

H. Con unico ricorso del

20 marzo 2018 RI 1, personalmente, insorge avverso le decisioni su reclamo del

21 febbraio 2018. L’insorgente ribadisce innanzitutto di trovarsi in una situazione

di indigenza come dimostrerebbe anche il verbale di pignoramento allegato al

ricorso.

RI 1 ritiene

inoltre di aver sufficientemente comprovato l’esistenza dei debiti da lui

contratti con l’ex moglie PI 6 e gli amici PI 4 e PI 3. A suo dire, lui e l’ex

moglie si sono sempre aiutati reciprocamente e in contanti senza che fosse

necessario ricorrere a dei bonifici. A mente dell’insorgente, il debito nei confronti

di PI 6 è effettivo e verrà rimborsato una volta venduta la proprietà di __________

(I). Per quanto attiene al debito nei confronti di PI 3, lo stesso sarebbe

dimostrato dal fatto che il creditore detiene in deposito una cartella

ipotecaria da euro 280'000.– quale garanzia. Tutti i debiti sarebbero poi

comprovati dagli attestati di riconoscimento di debito accettati dai creditori

e controfirmati dal fiduciario PI 5 in qualità di testimone.

RI 1 conclude riaffermando

che i dati riportati nelle decisioni di tassazione non corrispondono alla sua

reale situazione economica.

I. Con osservazioni

del 14 maggio 2018 l’UT ribadisce la bontà del proprio operato, proponendo la

reiezione del ricorso.

L’autorità fiscale

evidenzia come il reclamo sarebbe stato potuto venir dichiarato irricevibile,

non avendo l’insorgente prodotto i giustificativi richiestigli. Pur non avendolo

dichiarato irricevibile, l’UT si è trovato costretto a respingere il reclamo,

non essendo gli asseriti debiti sufficientemente comprovati. L’autorità fiscale

spiega che per i debiti professati verso creditori risiedenti all’estero, esige

dal contribuente delle informazioni più precise e più complete di quelle

effettivamente fornite nel caso concreto, così da garantire la generalità dell’imposta

e la parità di trattamento dei contribuenti.

Diritto

1. 1.1.

Nella procedura fiscale

vigono la massima ufficiale e il principio inquisitorio. L’autorità di

tassazione, cui spetta il dovere di chiarire d’ufficio i fatti fiscalmente

rilevanti, controlla la dichiarazione d’imposta e procede a tutte le indagini

necessarie (art. 204 cpv. 1 LT; art. 130 cpv. 1 LIFD), senza essere in

particolare vincolata agli elementi imponibili riconosciuti o dichiarati dai

contribuenti (decisione TF 2A.105/2007 del 3 settembre 2007; cfr., al proposito,

Berger, Voraussetzungen und

Anfechtung der Ermessensveranlagung, in: ASA 75 p. 185, p. 190). La procedura

fiscale è inoltre retta dal principio di collaborazione. Sia secondo l’art. 196

LT sia secondo l’art. 123 cpv. 1 LIFD, le autorità di tassazione determinano

con il contribuente le condizioni di fatto o di diritto determinanti per un’imposizione

completa ed esatta. Al contribuente è imposto l’obbligo di fare tutto il

necessario per consentire una tassazione completa ed esatta (art. 200 LT; art.

126 cpv. 1 LIFD). Egli deve in particolare esporre la situazione in maniera

esaustiva e trasparente (decisione TF 2A.502/2005 del 2 febbraio 2006, in: StR

61 p. 442).

1.2.

Di principio, in

applicazione analogica della regola generale prevista dall’art. 8 CC, nella

procedura fiscale l’onere della prova è ripartito nel senso che l’autorità

fiscale è tenuta a dimostrare l’e­­sistenza di elementi che fondano o aumentano

l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che

concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e

121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8).

La descritta regola sull’onere

probatorio non è però assoluta, in quanto non lascia alcuno spazio a

considerazioni inerenti le effettive possibilità probatorie o comportamenti

ostruzionistici (Schär,

Normentheorie und mitwirkungsorientierte Beweislastverteilung, in: ASA 67 p.

435). Una prima eccezione è data allorquando il contribuente tralascia, in

maniera colpevole ed in violazione dei propri obblighi, la collaborazione,

possibile ed esigibile, nel chiarimento degli elementi che fondano l’obbligo

fiscale. Una seconda eccezione si verifica invece quando il contribuente, per

motivi a lui estranei, non può apportare la prova di un fatto che diminuisce il

suo debito d’imposta oppure può farlo solo prestando una collaborazione che non

può essere pretesa (Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar

zum schweizerischen Steuerrecht, Vol. I/2b, 2ª ediz. Basilea 2008, n. 29 ad

art. 130 LIFD, p. 342 e riferimenti).

In definitiva, la massima

ufficiale e il principio inquisitorio trovano i loro limiti nel dovere di

collaborazione del contribuente, indipendentemente dalla ripartizione oggettiva

dell’onere probatorio (Zweifel,

op. cit., n. 3 ad art. 123 LIFD, p. 263 con la 2° ed. del 2017; Althaus-Houriet, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Impôt

fédéral direct, 2a ediz., Basilea 2017, n. 4 ad art. 123 LIFD, p. 1637).

1.3.

Secondo gli articoli 204

cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD, l’autorità di tassazione esegue la tassazione d’ufficio,

in base a una valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida,

non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non

possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. A

tal fine, può tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione

patrimoniale e del tenore di vita del contribuente.

La tassazione d’ufficio

può essere impugnata soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta.

Il reclamo deve essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206

cpv. 3 LT, 132 cpv. 3 LIFD), per cui vi è un’inversione dell’onere della prova:

non tocca all’autorità dimostrare la correttezza della propria valutazione,

bensì all’interessato provare che la stessa è manifestamente inesatta.

Considerandi

2.

2.1.

Nella fattispecie, come

visto, l’UT si è discostato dalla dichiarazione presentata dal ricorrente ed ha

rivalutato i suoi redditi, ritenendo che quelli dichiarati non fossero sufficienti

per coprire il suo fabbisogno e far fronte al suo tenore di vita.

2.2

L’autorità ha

dapprima allestito una tassazione d’ufficio nel ristretto senso contemplato degli

art. 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD, indicando nei rimedi giuridici l’esistenza

dei requisiti posti dagli art. 206 cpv. 3 LT e 132 cpv. 3 LIFD e le conseguenze

in caso di inottemperanza. Con la decisione impugnata vi ha tuttavia rinunciato,

sostituendo la tassazione d’ufficio con una ordinaria, senza inversione dell’o­nere

della prova. Con decisione del 21 febbraio 2018 ha infatti notificato a RI 1

una tassazione ordinaria, con la conseguenza che l’obbligo di effettuare indagini

d’ufficio, nell’intento di ricostruire la verità materiale, non è mai venuto

meno. Come ha stabilito la giurisprudenza del Tribunale federale, la rinuncia

alla tassazione d’ufficio non impedisce tuttavia all’autorità di tassazione di

determinare gli elementi imponibili in base ad una valutazione, rispettando le

regole relative all’onere della prova (sentenza del Tribunale federale del 22

febbraio 2006, n.2A.561/2005 consid. 3).

2.3

Come anticipato in

narrativa, l’UT ha a più riprese sottoposto al ricorrente un calcolo delle

entrate e delle uscite, dal quale emergeva un’importante mancanza di

disponibilità finanziaria, invitandolo a prendere posizione.

Nel calcolo entrate/uscite

per il periodo fiscale 2012, l’autorità fiscale ha accertato entrate

complessive per fr. 1'399'756.– a fronte di uscite per fr. 1'701'082.–, ciò che

comporta un ammanco di fr. 301'317.–.

Analogamente, per il 2013

l’autorità fiscale ha accertato entrate complessive per fr. 128'525.– e uscite

per 111'342.–, con una conseguente eccedenza di soli fr. 17'183.–.

Non avendo RI 1 in alcun

modo giustificato la sua mancanza di disponibilità, l’UT ha reputato di doversi

basare sulle decisioni prese per gli anni precedenti, dalle quali emergeva una

disponibilità media tra i fr. 90'000.– e i fr. 100'000.–. L’autorità

fiscale ha quindi aggiunto “altri redditi” per 400'000.– per il 2012, giungendo

così a una disponibilità annua di 98'683.–, pari a fr. 8'223.55 mensili.

Analogamente, a fronte di

una disponibilità per il 2013 calcolata in fr. 17'183.–, l’UT ha ripreso

fr. 80'000.– a titolo di “altri redditi”, giungendo a una disponibilità

annua di fr. 97'183.– equivalenti a fr. 8'098.55 mensili. Anche per

il 2013 è quindi stata calcolata una ripresa atta a riportare la disponibilità

di RI 1 ai livelli degli anni precedenti.

L’insorgente sostiene che

la situazione economica prospettata dall’UT non corrisponde a quella reale.

Egli, ribadendo di trovarsi in serie difficoltà economiche, ha anche prodotto

un verbale di pignoramento per dimostrare quanto da lui asserito; sennonché

detto verbale risale al 19 maggio 2017, quindi diversi anni dopo i periodi

fiscali 2012 e 2013, oggetto delle decisioni impugnate. Nulla prova pertanto

che nel 2012 e nel 2013 l’insorgente si trovasse in una situazione d’indigenza.

In ogni caso, a

prescindere dalla valutazione del fabbisogno per il sostentamento personale,

resta il rilevante ammanco dovuto alle ingenti uscite del 2012.

Non avendo il ricorrente

messo in discussione il calcolo delle entrate e delle uscite in quanto tale, se

non per la sua pretesa indigenza, la questione litigiosa si concentra sul

riconoscimento dei debiti da lui professati.

3.

3.1.

RI 1 sostiene di aver

ricevuto in prestito delle importanti somme di denaro nel corso dei due periodi

fiscali oggetto delle decisioni avversate. Nello specifico, il ricorrente

avrebbe ricevuto complessivamente i seguenti importi:

·

dall’ex moglie PI 6, residente a __________ (Inghilterra):

-

euro 596'000.–;

-

sterline 213'000.–;

-

fr. 60'000.–;

·

dall’amico PI 4, residente a __________ (Italia):

-

euro 70'000.–;

-

fr. 230'000.–;

·

dall’amico PI 3, residente a __________ (Italia):

-

euro 190'000.–.

3.2

Il contribuente deve fare

tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta (articoli

126.

cpv. 1 LIFD e 200 cpv. 1 LT). Deve segnatamente fornire, a domanda

dell'autorità di tassazione, informazioni orali e scritte e presentare libri

contabili, giustificativi e altri attestati, come anche documenti concernenti

le relazioni d'affari (articoli 126 cpv. 2 LIFD e 200 cpv. 2 LT).

La giurisprudenza esige

una collaborazione “particolarmente qualificata” nei rapporti giuridici

internazionali. Si tratta per esempio di prestazioni nei confronti di uno Stato

estero con cui non è in vigore una convenzione per evitare la doppia imposizione

(CDI) oppure con uno Stato estero con cui è in vigore una CDI che ancora non

soddisfa gli standard attuali dell’OCSE in materia di scambio di informazioni

(art. 26 del Modello di convenzione fiscale dell’OCSE). Secondo la giurisprudenza

del Tribunale federale, le relazioni del beneficiario estero della prestazione

sono sottratte al controllo delle autorità fiscali interne, ragione per cui un

contribuente che voglia trarre un qualsiasi vantaggio da questa relazione internazionale

sottostà all’onere della prova e a un obbligo di collaborazione accresciuti

(cfr. p. es. la sentenza 2C_16/2015 del 6.8.2015, in RF 70/2015 p. 811, consid.

2.5.2

con riferimenti a dottrina e giurisprudenza).

3.3

Nella fattispecie, il

ricorrente ha invocato l’esistenza di cospicui finanziamenti ottenuti da

persone residenti in Italia.

Il 23 febbraio 2015

Svizzera e Italia hanno firmato un Protocollo che modifica la Convenzione del 9

marzo 1976 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica italiana per evitare le

doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte

sul reddito e sul patrimonio (CDI-I; RS 0.672.945.41). Con la modifica è stato

integrato nella CDI lo standard internazionale sullo scambio di informazioni su

domanda (art. 27 CDI-I).

Il Protocollo è entrato in

vigore il 13 luglio 2016 dopo che le procedure di ratifica si sono concluse in

entrambi i Paesi.

La nuova disposizione

sullo scambio di informazioni su domanda è applicabile dall’entrata in vigore

del Protocollo (13 luglio 2016) per fatti avvenuti dal 23 febbraio 2015, giorno

della firma (art. III paragrafo 2 del Protocollo del 23 febbraio 2015).

Per i periodi fiscali

litigiosi, l’autorità fiscale svizzera non poteva pertanto fare capo allo

scambio d’informazioni con l’Italia, per verificare l’esistenza dei pretesi

prestiti. D’altronde, in Italia non viene riscossa un’imposta patrimoniale sui

beni mobili. È quindi più che giustificata la pretesa dell’autorità fiscale di

una collaborazione particolarmente qualificata, da parte del contribuente.

3.4

Il Tribunale federale ha

avuto modo di affermare che si giustifica di non ammettere in deduzione, dal

reddito imponibile, gli interessi pagati su un preteso mutuo acceso nei

confronti di un parente domiciliato all'estero, in mancanza di sufficienti

prove dell’esistenza di tale debito. È pure giustificata l’imposizione di un

reddito d’altra fonte che tenga conto della sproporzione esistente fra le spese

del contribuente e le entrate dichiarate, per lo stesso periodo (sentenza n.

2P.267/1998 e 2A.382/1998 del 7 luglio 1999, in: RDAT I-2000 n. 15t). Anche in

quella fattispecie, il contribuente aveva addotto di avere contratto un debito

nei confronti di una persona residente all’estero. L’Alta Corte, nella sua

decisione, ha rammentato che, se, di norma, per un creditore domiciliato in

Svizzera è sufficiente indicare semplicemente il suo nome e indirizzo, per i debiti

professati verso creditori che – come in concreto – risiedono all’estero, il

fisco ha il dovere di esigere dal contribuente delle informazioni più precise e

più complete, dando prova di un maggiore rigore d’indagine, così da garantire

la generalità dell'imposta e la parità di trattamento tra gli amministrati (ASA

55.

137 consid. 3a).

Analogamente, il Tribunale

federale ha ritenuto che non fosse arbitrario il rifiuto della Camera di

diritto tributario di riconoscere l’esistenza di un prestito nei confronti di

un cittadino francese, nel caso di un contribuente che aveva prodotto il

contratto di mutuo solo dopo essere stato tassato per un reddito d’altra fonte

di fr. 40'000, a dipendenza di una sproporzione fra entrate e uscite. In

particolare aveva ammesso che si potesse ritenere singolare, vista la somma in

discussione, il fatto che né il ricorrente né sua moglie si fossero ricordati

prima di tale prestito; inoltre era insufficiente la prova costituita dalla

dichiarazione fatta dal preteso mutuante, domiciliato all’estero, in quanto

difficilmente controllabile (sentenza n.2A.355/1997 e 2P.276/1997 del 6

ottobre 1998, in: RDAT I-1999 n. 15t).

In un altro caso ancora,

l’Alta Corte ha negato la deduzione dal reddito imponibile di un asserito

debito nei confronti di una società di diritto tedesco, nel frattempo

liquidata, il cui titolare del diritto di firma, espressamente interpellato in

merito all’identità dei creditori effettivi, si era detto impossibilitato di

dar seguito alla richiesta, poiché lesiva dei diritti della personalità. Nella

stessa sentenza, il Tribunale federale aveva poi anche rilevato che, quando il

contribuente non è in grado di produrre le prove che gli sono state richieste

riguardo ai debiti da lui esposti, l’autorità fiscale gli nega la deduzione di

tali debiti in applicazione delle regole generali concernenti l’onere

probatorio ed impone lo stesso importo quale reddito da altra fonte; ciò

costituisce la logica conseguenza dell’inadempimento da parte dei contribuenti

dei loro oneri probatori e del fatto che il reddito soggetto all’imposta

comprende la totalità dei proventi che pervengono al contribuente durante un

determinato periodo (sentenza n.2A.389/2002 e 2P.173/2002 del 7 febbraio 2003,

in: RDAT II-2003 n. 15t).

3.5

Tornando alla fattispecie

in discussione, a comprova degli asseriti prestiti, il ricorrente allega

diverse dichiarazioni scritte con le quali i due amici e l’ex moglie attestano

di aver prestato i succitati importi.

I documenti in questione

non soddisfano le esigenze stabilite dalla legge e dalla giurisprudenza citate.

Non bastano certo le dichiarazioni sottoscritte dai pretesi mutuanti. In tal

senso nulla muta il fatto che le attestazioni di riconoscimento di debito siano

state controfirmate dal fiduciario luganese PI 5, potendo egli, evidentemente,

unicamente garantire che le dichiarazioni sono state sottoscritte senza alcuna

costrizione ma non certo l’effettiva esistenza dei prestiti.

Stupisce inoltre che il

contribuente cerchi di giustificare la mancanza di qualsivoglia documentazione

o tracciamento bancario asserendo che tutti i trasferimenti di denaro sono

avvenuti in contanti. Appare infatti francamente poco credibile e per nulla

realistico che i creditori, tutti residenti all’estero, si siano recati da RI 1

– o che quest’ultimo si sia recato da loro – per consegnare, rispettivamente

farsi consegnare, svariate decine di migliaia di euro, sterline e franchi in contanti.

Curioso inoltre che le

dichiarazioni concernenti i pretesi prestiti siano state prodotte solo in sede

di reclamo e solo dopo esplicita richiesta dell’autorità fiscale.

Nel caso in esame quindi,

come visto, la dimostrazione dell’esi­­stenza dei pretesi prestiti è

estremamente lacunosa e comunque insufficiente a consentire il loro

riconoscimento.

4.

Il ricorso è

conseguentemente respinto.

Tassa di giustizia

e spese sono a carico del ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 1'000.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 1'100.–

sono a carico del

ricorrente.

3. Contro il presen Copia

per conoscenza:

-

municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il

presidente: Il segretario: