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Decisione

80.2018.58

Procedura: reclamo, motivazione della decisione, diniego della deduzione di un debito con parenti all’estero, violazione del diritto di essere sentito

16 maggio 2018Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

- con decisione dell’8

febbraio 2017, l’RS 1 ha notificato a RI 1 la tassazione IC/IFD 2015, nella

quale ha commisurato il reddito imponibile in fr. 258'700.– per l’IC e in fr.

262'200.– per l’IFD;

- rispetto alla

dichiarazione prestata, l’autorità di tassazione non aveva ammesso in deduzione

un debito (fr. 180'000.–), che il contribuente avrebbe avuto nei confronti del

fratello __________, e i relativi interessi passivi (fr. 3'600.–) ed aveva

aggiunto ai proventi dichiarati “altri redditi” per fr. 220'000.–, con la

seguente motivazione:

Aggiunta prestazioni

valutabili in denaro in mancanza della comprova del prestito da persone residenti

all'estero tramite documentazione del prelevamento bancario dell'importo da

parte del creditore ed al suo relativo trasferimento in Svizzera su di un conto

del debitore in quanto fiscalmente non basta a documentare gli asseriti

trasferimenti di denaro dall'Italia alla Svizzera una scrittura privata;

- il contribuente ha

interposto reclamo in data 9 marzo 2017, contestando il mancato riconoscimento

del debito nei confronti del fratello, in relazione al quale produceva in

particolar modo un brevetto della notaia RA 1, dal quale risultava che __________

confermava di aver prestato l’importo litigioso al fratello;

- con scritto del 5 maggio

2017, l’Ufficio di tassazione si è rivolto al reclamante, invitandolo a

produrre documentazione bancaria e/o postale attestante in modo inequivocabile

gli addebiti dal conto del fratello domiciliato in Italia ed i corrispettivi

accrediti bancari su un conto intestato al contribuente;

- il reclamante ha prodotto

copiosa documentazione, con lettere del 24 maggio 2017 e del 10 giugno 2017;

- l’8 febbraio 2018 si è

tenuta un’udienza dinanzi all’Ufficio di tassazione, al termine della quale le

parti hanno sottoscritto un verbale così formulato:

In sede di audizione, tenuto

conto che la documentazione presentata non consente una diversa valutazione,

l’ufficio riconfermerà in sede di reclamo la decisione di tassazione emessa con

data 8 febbraio 2017;

- con decisione del 21

febbraio 2018, l’Ufficio di tassazione ha respinto il reclamo, con la seguente

motivazione:

Reclamo

deciso come a verbale in sede di audizione del 8 febbraio 2018;

- con tempestivo ricorso

alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta il mancato riconoscimento del

debito fatto valere nei confronti del fratello e ritiene che i casi

precedentemente esaminati dalla giurisprudenza differiscono dal suo per il

fatto che l’esistenza del mutuo sarebbe stata provata mediante brevetto

notarile;

- il ricorrente contesta

pure la misura delle spese di manutenzione dell’immobile e gli oneri

assicurativi, che non sarebbero stati ammessi nella misura da lui rivendicata;

- nelle sue osservazioni del

30 aprile 2018, l’RS 1 propone di respingere il ricorso, richiamando la

“costante giurisprudenza della Camera di diritto tributario e del Tribunale

federale in materia di pretesi aiuti finanziari da persone residenti all’estero

e, come nella fattispecie, la conseguente sproporzione che si genera fra le

entrate e le uscite del contribuente”.

Diritto

- secondo la giurisprudenza

del Tribunale federale, su cui si fonda la decisione impugnata, si giustifica

di non ammettere in deduzione, dal reddito imponibile, gli interessi pagati su

un preteso mutuo acceso nei confronti di un parente domiciliato all'estero, in

mancanza di sufficienti prove dell’esistenza di tale debito;

- è pure giustificata

l’imposizione di un reddito d’altra fonte che tenga conto della sproporzione

esistente fra le spese del contribuente e le entrate dichiarate, per lo stesso

periodo (cfr. p. es. la sentenza n.2P.267/1998 e 2A.382/1998 del 7 luglio

1999, in: RDAT I-2000 n. 15t);

- secondo l’Alta Corte, se,

di norma, per un creditore domiciliato in Svizzera è sufficiente indicare

semplicemente il suo nome e indirizzo, per i debiti professati verso creditori

che – come in concreto – risiedono all’estero, il fisco ha il dovere di esigere

dal contribuente delle informazioni più precise e più complete, dando prova di

un maggiore rigore d’indagine, così da garantire la generalità dell'imposta e

la parità di trattamento tra gli amministrati (ASA 55 137 consid. 3a);

- sempre secondo la

giurisprudenza del Tribunale federale, quando il contribuente non è in grado di

produrre le prove che gli sono state richieste riguardo ai debiti da lui

esposti, l’autorità fiscale gli nega la deduzione di tali debiti in

applicazione delle regole generali concernenti l’onere probatorio ed impone lo

stesso importo quale reddito da altra fonte;

- ciò costituisce la logica

conseguenza dell’inadempimento da parte dei contribuenti dei loro oneri

probatori e del fatto che il reddito soggetto all’imposta comprende la totalità

dei proventi che pervengono al contribuente durante un determinato periodo (sentenza

n.2A.389/2002 e 2P.173/2002 del 7 febbraio 2003, in: RDAT II-2003 n. 15t);

- come ricordato in

narrativa, l’Ufficio di tassazione si è rivolto al contribuente, nella

procedura di reclamo, invitandolo a produrre documentazione bancaria a comprova

della movimentazione sui conti del preteso mutuante e del preteso mutuatario, ai

fini della prova dell’esistenza del debito fatto valere dal contribuente;

- il contribuente ha

prodotto, almeno a due riprese, abbondante documentazione bancaria (__________e

Considerandi

__________);

- è verosimile che tale

documentazione sia stata esaminata dall’autorità fiscale e che sia poi stata

considerata nell’ambito dell’audizione tenutasi l’8 febbraio 2018 dinanzi

all’Ufficio di tassazione;

- nella motivazione della

decisione impugnata tuttavia non viene fatto alcun riferimento a quanto

prodotto dal reclamante né si spiega per quali ragioni la documentazione sia

stata ritenuta inidonea a provare l’esistenza del preteso debito;

- come ricordato, la

decisione su reclamo si limita a rinviare al verbale dell’udienza dell’8

febbraio 2018;

- tuttavia, anche il verbale

in questione non illustra i motivi per cui “la documentazione presentata non

consente una diversa valutazione”, rispetto a quella su cui si fondava la

decisione di tassazione contestata;

- l’autorità di tassazione, adita

dal contribuente con reclamo, ha il dovere di prendere una decisione motivata

(art. 208 cpv. 2 LT; art. 135 cpv. 2 prima frase LIFD), fondandosi sui

risultati dell’inchiesta (art. 208 cpv. 1 LT; art. 135 cpv. 1 LIFD; v. anche Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum

Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 422);

- per giurisprudenza

costante, il diritto a una motivazione ha natura formale: la sua violazione

comporta, di regola, l’annullamento dell’atto impugnato, senza che vada

vagliato se quest’ultimo, nel merito, è corretto (DTF 119 Ia 136 consid. 2a p.

138, 118 Ia 17 consid. 1a p. 18, 104 consid. c p. 109 con relativi riferimenti);

- la motivazione deve consistere

nell’esposizione della fattispecie ed in una motivazione giuridica, dalla quale

risulta su cosa si fonda il dispositivo della decisione: solo in tal modo,

infatti, il contribuente è in condizione di motivare il suo ricorso e

l’autorità di ricorso di sottoporre a verifica la decisione stessa (cfr. p. es.

la sentenza CDT n. 80.2015.49 del 4 dicembre 2015 consid. 4.4);

- tornando al caso in esame,

l’Ufficio di tassazione non ha minimamente illustrato le ragioni per cui ha

ritenuto che la documentazione prodotta dal contribuente non fosse conforme ai

requisiti stabiliti dalla giurisprudenza;

- nelle osservazioni al

ricorso, l’autorità fiscale ha correttamente fatto riferimento alla

giurisprudenza del Tribunale federale e della Camera di diritto tributario,

senza tuttavia confrontarsi con la fattispecie concreta;

- una motivazione che si

limita a esporre il diritto applicabile, senza prendere in considerazione la

fattispecie concreta ai fini della sussunzione in quella astratta, non adempie

i requisiti minimi che derivano dall’art. 29 Cost., che impone alle autorità

amministrative e giudiziarie di pronunciarsi sulle allegazioni delle parti nei

considerandi delle loro decisioni, riferendosi agli argomenti da queste

addotti;

- è vero che il contribuente

non ha contestato la carente motivazione della decisione impugnata ed ha

presentato un ricorso motivato, ma quest’ultimo si limita ad richiamare il

mezzo di prova costituito dal brevetto notarile, nel quale il fratello del

contribuente ha confermato di avergli concesso il prestito litigioso;

- contrariamente a quanto

sostenuto nel ricorso, tuttavia, il brevetto notarile non prova l’esistenza del

debito;

- il contenuto di un

brevetto notarile non può infatti godere di forza probante qualificata già per

il fatto che il notaio ha svolto esclusivamente il ruolo di verbalizzante, ma

non ha riferito nulla che abbia personalmente sperimentato (cfr. p. es. la

sentenza del Tribunale federale del 2 febbraio 2000, in Rep. 2000 p. 221);

- l’esistenza del citato

brevetto non esime pertanto il contribuente dall’onere della prova

dell’esistenza del preteso debito (cfr. anche la sentenza CDT n. 80.1999.223

del 29 novembre 1999 consid. 5.5);

- ne consegue che, per

quanto attiene alla deduzione del debito e dei relativi interessi e

all’imposizione degli “altri redditi”, la decisione impugnata è annullata e gli

atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione per una nuova decisione motivata;

- il ricorrente ha tuttavia

postulato anche la deduzione delle spese di manutenzione nella misura di fr.

4'000.–, come chiesto nella dichiarazione d’imposta, anziché fr. 392.–, come

ammesso dall’Ufficio di tassazione, come pure la deduzione degli oneri assicurativi

nella misura di fr. 16'400.–;

- anche a tale riguardo la

decisione impugnata è silente, sicché l’Ufficio di tassazione si pronuncerà

anche su questi aspetti;

- a proposito delle spese di

manutenzione immobiliare, è comunque il caso di sottolineare che l’Ufficio di

tassazione le ha ridotte da fr. 4'000.– a fr. 392.– a dipendenza del fatto che

ha ridotto il valore locativo da fr. 12'000.– (importo dichiarato) a fr.

1'960.–, per tener conto del fatto che il contribuente si è trasferito

nell’appartamento acquistato solo nel mese di settembre del 2015;

- di conseguenza, l’autorità

fiscale ha ammesso le spese di manutenzione nella misura del 20% (fr. 392.–),

ritenendo che in mancanza di ogni giustificativo si giustificasse la deduzione

forfetaria;

- quanto agli oneri

assicurativi, sono stati ammessi in deduzione nella misura di fr. 5'200.–, così

come postulato dal contribuente stesso nella sua dichiarazione, e d’altra parte

tale importo rappresenta anche il limite massimo secondo l’articolo 32 cpv. 1

lett. g LT;

- con l’evasione del

gravame, la domanda di concessione dell’effetto sospensivo è divenuta priva

d’oggetto;

- si ricorda tuttavia che il

termine di pagamento delle imposte non muta anche se il contribuente ha

presentato un reclamo o un ricorso contro la tassazione (articoli 161 cpv. 5

LIFD e 240 cpv. 6 LT);

- di conseguenza, gli

interessi di mora sono dovuti dal debitore d’imposta per gli importi che non ha

versato entro il termine prefissato, in base agli art. 243 LT e 164 LIFD, sicché

né il reclamo né il ricorso hanno effetto sospensivo in questo senso;

- nella procedura d’esecuzione,

tuttavia, solo le decisioni di tassazione cresciute in giudicato esplicano gli

stessi effetti di una sentenza giudiziaria esecutiva (articoli 165 cpv. 3 e 244

cpv.3 LT);

- se l’obiettivo del

ricorrente era di sospendere la procedura esecutiva, la domanda di concessione

dell’effetto sospensivo era dunque superflua;

- visto l’esito del ricorso,

non si prelevano tassa di giustizia e spese processuali e al ricorrente è

riconosciuta un’indennità per ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. La decisione su reclamo del

21 febbraio 2018 è annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione

per una nuova decisione motivata.

2. Non si prelevano né tassa

di giustizia né spese processuali.

Al ricorrente è

riconosciuta un’indennità di fr. 300.– per ripetibili.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-;

-;

-;

-.

Copia per conoscenza:

-

municipio di.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: