80.2018.58
Procedura: reclamo, motivazione della decisione, diniego della deduzione di un debito con parenti all’estero, violazione del diritto di essere sentito
16 maggio 2018Italiano10 min
Source ti.ch
Incarti n.
80.2018.58
80.2018.59
Lugano
16 maggio 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele Guffi
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI
1
rappr.
dall’ RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 21 marzo 2018 contro la decisione del 21 febbraio 2018 in materia di IC e
IFD 2015.
Fatti
- con decisione dell’8
febbraio 2017, l’RS 1 ha notificato a RI 1 la tassazione IC/IFD 2015, nella
quale ha commisurato il reddito imponibile in fr. 258'700.– per l’IC e in fr.
262'200.– per l’IFD;
- rispetto alla
dichiarazione prestata, l’autorità di tassazione non aveva ammesso in deduzione
un debito (fr. 180'000.–), che il contribuente avrebbe avuto nei confronti del
fratello __________, e i relativi interessi passivi (fr. 3'600.–) ed aveva
aggiunto ai proventi dichiarati “altri redditi” per fr. 220'000.–, con la
seguente motivazione:
Aggiunta prestazioni
valutabili in denaro in mancanza della comprova del prestito da persone residenti
all'estero tramite documentazione del prelevamento bancario dell'importo da
parte del creditore ed al suo relativo trasferimento in Svizzera su di un conto
del debitore in quanto fiscalmente non basta a documentare gli asseriti
trasferimenti di denaro dall'Italia alla Svizzera una scrittura privata;
- il contribuente ha
interposto reclamo in data 9 marzo 2017, contestando il mancato riconoscimento
del debito nei confronti del fratello, in relazione al quale produceva in
particolar modo un brevetto della notaia RA 1, dal quale risultava che __________
confermava di aver prestato l’importo litigioso al fratello;
- con scritto del 5 maggio
2017, l’Ufficio di tassazione si è rivolto al reclamante, invitandolo a
produrre documentazione bancaria e/o postale attestante in modo inequivocabile
gli addebiti dal conto del fratello domiciliato in Italia ed i corrispettivi
accrediti bancari su un conto intestato al contribuente;
- il reclamante ha prodotto
copiosa documentazione, con lettere del 24 maggio 2017 e del 10 giugno 2017;
- l’8 febbraio 2018 si è
tenuta un’udienza dinanzi all’Ufficio di tassazione, al termine della quale le
parti hanno sottoscritto un verbale così formulato:
In sede di audizione, tenuto
conto che la documentazione presentata non consente una diversa valutazione,
l’ufficio riconfermerà in sede di reclamo la decisione di tassazione emessa con
data 8 febbraio 2017;
- con decisione del 21
febbraio 2018, l’Ufficio di tassazione ha respinto il reclamo, con la seguente
motivazione:
Reclamo
deciso come a verbale in sede di audizione del 8 febbraio 2018;
- con tempestivo ricorso
alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta il mancato riconoscimento del
debito fatto valere nei confronti del fratello e ritiene che i casi
precedentemente esaminati dalla giurisprudenza differiscono dal suo per il
fatto che l’esistenza del mutuo sarebbe stata provata mediante brevetto
notarile;
- il ricorrente contesta
pure la misura delle spese di manutenzione dell’immobile e gli oneri
assicurativi, che non sarebbero stati ammessi nella misura da lui rivendicata;
- nelle sue osservazioni del
30 aprile 2018, l’RS 1 propone di respingere il ricorso, richiamando la
“costante giurisprudenza della Camera di diritto tributario e del Tribunale
federale in materia di pretesi aiuti finanziari da persone residenti all’estero
e, come nella fattispecie, la conseguente sproporzione che si genera fra le
entrate e le uscite del contribuente”.
Diritto
- secondo la giurisprudenza
del Tribunale federale, su cui si fonda la decisione impugnata, si giustifica
di non ammettere in deduzione, dal reddito imponibile, gli interessi pagati su
un preteso mutuo acceso nei confronti di un parente domiciliato all'estero, in
mancanza di sufficienti prove dell’esistenza di tale debito;
- è pure giustificata
l’imposizione di un reddito d’altra fonte che tenga conto della sproporzione
esistente fra le spese del contribuente e le entrate dichiarate, per lo stesso
periodo (cfr. p. es. la sentenza n.2P.267/1998 e 2A.382/1998 del 7 luglio
1999, in: RDAT I-2000 n. 15t);
- secondo l’Alta Corte, se,
di norma, per un creditore domiciliato in Svizzera è sufficiente indicare
semplicemente il suo nome e indirizzo, per i debiti professati verso creditori
che – come in concreto – risiedono all’estero, il fisco ha il dovere di esigere
dal contribuente delle informazioni più precise e più complete, dando prova di
un maggiore rigore d’indagine, così da garantire la generalità dell'imposta e
la parità di trattamento tra gli amministrati (ASA 55 137 consid. 3a);
- sempre secondo la
giurisprudenza del Tribunale federale, quando il contribuente non è in grado di
produrre le prove che gli sono state richieste riguardo ai debiti da lui
esposti, l’autorità fiscale gli nega la deduzione di tali debiti in
applicazione delle regole generali concernenti l’onere probatorio ed impone lo
stesso importo quale reddito da altra fonte;
- ciò costituisce la logica
conseguenza dell’inadempimento da parte dei contribuenti dei loro oneri
probatori e del fatto che il reddito soggetto all’imposta comprende la totalità
dei proventi che pervengono al contribuente durante un determinato periodo (sentenza
n.2A.389/2002 e 2P.173/2002 del 7 febbraio 2003, in: RDAT II-2003 n. 15t);
- come ricordato in
narrativa, l’Ufficio di tassazione si è rivolto al contribuente, nella
procedura di reclamo, invitandolo a produrre documentazione bancaria a comprova
della movimentazione sui conti del preteso mutuante e del preteso mutuatario, ai
fini della prova dell’esistenza del debito fatto valere dal contribuente;
- il contribuente ha
prodotto, almeno a due riprese, abbondante documentazione bancaria (__________e
Considerandi
__________);
- è verosimile che tale
documentazione sia stata esaminata dall’autorità fiscale e che sia poi stata
considerata nell’ambito dell’audizione tenutasi l’8 febbraio 2018 dinanzi
all’Ufficio di tassazione;
- nella motivazione della
decisione impugnata tuttavia non viene fatto alcun riferimento a quanto
prodotto dal reclamante né si spiega per quali ragioni la documentazione sia
stata ritenuta inidonea a provare l’esistenza del preteso debito;
- come ricordato, la
decisione su reclamo si limita a rinviare al verbale dell’udienza dell’8
febbraio 2018;
- tuttavia, anche il verbale
in questione non illustra i motivi per cui “la documentazione presentata non
consente una diversa valutazione”, rispetto a quella su cui si fondava la
decisione di tassazione contestata;
- l’autorità di tassazione, adita
dal contribuente con reclamo, ha il dovere di prendere una decisione motivata
(art. 208 cpv. 2 LT; art. 135 cpv. 2 prima frase LIFD), fondandosi sui
risultati dell’inchiesta (art. 208 cpv. 1 LT; art. 135 cpv. 1 LIFD; v. anche Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum
Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 422);
- per giurisprudenza
costante, il diritto a una motivazione ha natura formale: la sua violazione
comporta, di regola, l’annullamento dell’atto impugnato, senza che vada
vagliato se quest’ultimo, nel merito, è corretto (DTF 119 Ia 136 consid. 2a p.
138, 118 Ia 17 consid. 1a p. 18, 104 consid. c p. 109 con relativi riferimenti);
- la motivazione deve consistere
nell’esposizione della fattispecie ed in una motivazione giuridica, dalla quale
risulta su cosa si fonda il dispositivo della decisione: solo in tal modo,
infatti, il contribuente è in condizione di motivare il suo ricorso e
l’autorità di ricorso di sottoporre a verifica la decisione stessa (cfr. p. es.
la sentenza CDT n. 80.2015.49 del 4 dicembre 2015 consid. 4.4);
- tornando al caso in esame,
l’Ufficio di tassazione non ha minimamente illustrato le ragioni per cui ha
ritenuto che la documentazione prodotta dal contribuente non fosse conforme ai
requisiti stabiliti dalla giurisprudenza;
- nelle osservazioni al
ricorso, l’autorità fiscale ha correttamente fatto riferimento alla
giurisprudenza del Tribunale federale e della Camera di diritto tributario,
senza tuttavia confrontarsi con la fattispecie concreta;
- una motivazione che si
limita a esporre il diritto applicabile, senza prendere in considerazione la
fattispecie concreta ai fini della sussunzione in quella astratta, non adempie
i requisiti minimi che derivano dall’art. 29 Cost., che impone alle autorità
amministrative e giudiziarie di pronunciarsi sulle allegazioni delle parti nei
considerandi delle loro decisioni, riferendosi agli argomenti da queste
addotti;
- è vero che il contribuente
non ha contestato la carente motivazione della decisione impugnata ed ha
presentato un ricorso motivato, ma quest’ultimo si limita ad richiamare il
mezzo di prova costituito dal brevetto notarile, nel quale il fratello del
contribuente ha confermato di avergli concesso il prestito litigioso;
- contrariamente a quanto
sostenuto nel ricorso, tuttavia, il brevetto notarile non prova l’esistenza del
debito;
- il contenuto di un
brevetto notarile non può infatti godere di forza probante qualificata già per
il fatto che il notaio ha svolto esclusivamente il ruolo di verbalizzante, ma
non ha riferito nulla che abbia personalmente sperimentato (cfr. p. es. la
sentenza del Tribunale federale del 2 febbraio 2000, in Rep. 2000 p. 221);
- l’esistenza del citato
brevetto non esime pertanto il contribuente dall’onere della prova
dell’esistenza del preteso debito (cfr. anche la sentenza CDT n. 80.1999.223
del 29 novembre 1999 consid. 5.5);
- ne consegue che, per
quanto attiene alla deduzione del debito e dei relativi interessi e
all’imposizione degli “altri redditi”, la decisione impugnata è annullata e gli
atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione per una nuova decisione motivata;
- il ricorrente ha tuttavia
postulato anche la deduzione delle spese di manutenzione nella misura di fr.
4'000.–, come chiesto nella dichiarazione d’imposta, anziché fr. 392.–, come
ammesso dall’Ufficio di tassazione, come pure la deduzione degli oneri assicurativi
nella misura di fr. 16'400.–;
- anche a tale riguardo la
decisione impugnata è silente, sicché l’Ufficio di tassazione si pronuncerà
anche su questi aspetti;
- a proposito delle spese di
manutenzione immobiliare, è comunque il caso di sottolineare che l’Ufficio di
tassazione le ha ridotte da fr. 4'000.– a fr. 392.– a dipendenza del fatto che
ha ridotto il valore locativo da fr. 12'000.– (importo dichiarato) a fr.
1'960.–, per tener conto del fatto che il contribuente si è trasferito
nell’appartamento acquistato solo nel mese di settembre del 2015;
- di conseguenza, l’autorità
fiscale ha ammesso le spese di manutenzione nella misura del 20% (fr. 392.–),
ritenendo che in mancanza di ogni giustificativo si giustificasse la deduzione
forfetaria;
- quanto agli oneri
assicurativi, sono stati ammessi in deduzione nella misura di fr. 5'200.–, così
come postulato dal contribuente stesso nella sua dichiarazione, e d’altra parte
tale importo rappresenta anche il limite massimo secondo l’articolo 32 cpv. 1
lett. g LT;
- con l’evasione del
gravame, la domanda di concessione dell’effetto sospensivo è divenuta priva
d’oggetto;
- si ricorda tuttavia che il
termine di pagamento delle imposte non muta anche se il contribuente ha
presentato un reclamo o un ricorso contro la tassazione (articoli 161 cpv. 5
LIFD e 240 cpv. 6 LT);
- di conseguenza, gli
interessi di mora sono dovuti dal debitore d’imposta per gli importi che non ha
versato entro il termine prefissato, in base agli art. 243 LT e 164 LIFD, sicché
né il reclamo né il ricorso hanno effetto sospensivo in questo senso;
- nella procedura d’esecuzione,
tuttavia, solo le decisioni di tassazione cresciute in giudicato esplicano gli
stessi effetti di una sentenza giudiziaria esecutiva (articoli 165 cpv. 3 e 244
cpv.3 LT);
- se l’obiettivo del
ricorrente era di sospendere la procedura esecutiva, la domanda di concessione
dell’effetto sospensivo era dunque superflua;
- visto l’esito del ricorso,
non si prelevano tassa di giustizia e spese processuali e al ricorrente è
riconosciuta un’indennità per ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. La decisione su reclamo del
21 febbraio 2018 è annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione
per una nuova decisione motivata.
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
Al ricorrente è
riconosciuta un’indennità di fr. 300.– per ripetibili.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-;
-;
-;
-.
Copia per conoscenza:
-
municipio di.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: